Art. 19 
 
Disposizioni  urgenti  per  la  comunicazione  dei  dati  concernenti
  l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte  dei  medici  di
  medicina generale e dei pediatri di libera scelta 
 
  1. Per  l'implementazione  del  sistema  diagnostico  dei  casi  di
positivita' al virus SARS-CoV-2 attraverso  l'esecuzione  di  tamponi
antigenici rapidi di cui all'articolo 18, le regioni  e  le  province
autonome comunicano al Sistema Tessera Sanitaria (TS) i  quantitativi
dei tamponi  antigenici  rapidi  consegnati  ai  medici  di  medicina
generale  e  ai  pediatri  di  libera  scelta,  i  quali,  ai   sensi
dell'articolo  17-bis  del  decreto  legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito con modificazioni dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,
utilizzando  le  funzionalita'   del   Sistema   Tessera   Sanitaria,
predispongono il referto elettronico relativo al tampone eseguito per
ciascun assistito, con l'indicazione dei relativi esiti, dei dati  di
contatto,  nonche'  delle  ulteriori  informazioni  necessarie   alla
sorveglianza epidemiologica, individuate con il  decreto  di  cui  al
comma   2.   Il   Sistema   Tessera   Sanitaria   rende   disponibile
immediatamente: 
    a) all'assistito, il referto elettronico, nel Fascicolo Sanitario
Elettronico  (FSE)  e,  per  agevolarne   la   consultazione,   anche
attraverso una piattaforma  nazionale  gestita  dal  Sistema  Tessera
Sanitaria (TS) e integrata con i singoli sistemi regionali; 
    b) al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda  sanitaria  locale
territorialmente competente, attraverso la piattaforma  nazionale  di
cui alla lettera a), il referto elettronico, con esito positivo; 
    c) al Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica di
cui all'articolo  122  del  decreto  legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  il
numero  dei  tamponi  antigenici  rapidi  effettuati,  aggregato  per
regione o provincia autonoma, 
    d) alla piattaforma  istituita  presso  l'Istituto  Superiore  di
Sanita' ai sensi  dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile 27 febbraio 2020, n. 640,  il  numero  dei  tamponi
antigenici rapidi effettuati, aggregati per tipologia  di  assistito,
con l'indicazione degli esiti, positivi o negativi, per la successiva
trasmissione al Ministero della  salute,  ai  fini  dell'espletamento
delle relative funzioni in materia di prevenzione e  controllo  delle
malattie infettive e, in particolare, del Covid-19. 
  2. Le modalita' attuative delle disposizioni di cui al comma 1 sono
definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,  di
concerto con il Ministero della salute, previo parere del Garante per
la protezione dei dati personali. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 17-bis e  122  del
          citato decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito  con
          modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: 
                «Art. 17-bis (Disposizioni sul trattamento  dei  dati
          personali nel contesto emergenziale). - 1. Fino al  termine
          dello stato  di  emergenza  deliberato  dal  Consiglio  dei
          ministri in data 31 gennaio 2020, per motivi  di  interesse
          pubblico  nel  settore  della  sanita'   pubblica   e,   in
          particolare, per  garantire  la  protezione  dall'emergenza
          sanitaria a carattere  transfrontaliero  determinata  dalla
          diffusione  del  COVID-19  mediante  adeguate   misure   di
          profilassi,  nonche'   per   assicurare   la   diagnosi   e
          l'assistenza sanitaria dei contagiati  ovvero  la  gestione
          emergenziale del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto
          dell'articolo 9, paragrafo 2,  lettere  g),  h),  e  i),  e
          dell'articolo  10  del  regolamento   (UE)   2016/679   del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  27  aprile  2016,
          nonche' dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettere t)  e  u),
          del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196, i  soggetti  operanti  nel  Servizio  nazionale  della
          protezione civile, di cui agli articoli 4 e 13  del  codice
          di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018,  n.  1,  e  i
          soggetti attuatori di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del
          Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del  3
          febbraio 2020,  nonche'  gli  uffici  del  Ministero  della
          salute e dell'Istituto superiore di sanita',  le  strutture
          pubbliche e private che operano  nell'ambito  del  Servizio
          sanitario nazionale e i soggetti deputati a monitorare e  a
          garantire  l'esecuzione  delle  misure  disposte  ai  sensi
          dell'articolo 2 del decreto-legge 25  marzo  2020,  n.  19,
          anche allo scopo di assicurare la  piu'  efficace  gestione
          dei flussi e dell'interscambio di dati  personali,  possono
          effettuare trattamenti, ivi inclusa  la  comunicazione  tra
          loro, dei dati personali, anche relativi agli articoli 9  e
          10 del regolamento (UE) 2016/679, che  risultino  necessari
          all'espletamento  delle   funzioni   ad   essi   attribuite
          nell'ambito dell'emergenza determinata dal diffondersi  del
          COVID-19. 
                2. La comunicazione dei  dati  personali  a  soggetti
          pubblici e privati, diversi da quelli di cui  al  comma  1,
          nonche' la diffusione dei dati personali diversi da  quelli
          di cui agli articoli 9 e 10  del  citato  regolamento  (UE)
          2016/679,  sono  effettuate  nei  casi  in  cui   risultino
          indispensabili ai fini dello  svolgimento  delle  attivita'
          connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria in atto. 
                3. I trattamenti di dati personali di cui ai commi  1
          e 2 sono  effettuati  nel  rispetto  dei  principi  di  cui
          all'articolo  5  del  citato  regolamento  (UE)   2016/679,
          adottando misure appropriate a tutela dei diritti  e  delle
          liberta' degli interessati. 
                4. Avuto riguardo alla necessita' di contemperare  le
          esigenze di gestione dell'emergenza sanitaria in  atto  con
          quella afferente alla salvaguardia della riservatezza degli
          interessati, i soggetti di cui al comma 1 possono conferire
          le autorizzazioni di cui  all'articolo  2-quaterdecies  del
          codice di cui al decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.
          196, con modalita' semplificate, anche oralmente. 
                5.  Nel  contesto  emergenziale  in  atto,  ai  sensi
          dell'articolo 23,  paragrafo  1,  lettera  e),  del  citato
          regolamento (UE) 2016/679, fermo restando  quanto  disposto
          dall'articolo 82 del codice di cui al  decreto  legislativo
          30 giugno 2003, n. 196, i soggetti di cui al  comma  1  del
          presente articolo possono  omettere  l'informativa  di  cui
          all'articolo  13  del  medesimo   regolamento   o   fornire
          un'informativa  semplificata,  previa  comunicazione  orale
          agli interessati dalla limitazione. 
                6. Al termine dello stato di emergenza  di  cui  alla
          delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,  i
          soggetti di  cui  al  comma  1  adottano  misure  idonee  a
          ricondurre i trattamenti di dati personali  effettuati  nel
          contesto   dell'emergenza   all'ambito   delle    ordinarie
          competenze e delle regole che disciplinano i trattamenti di
          dati personali.» 
                «Art. 122 (Commissario straordinario per l'attuazione
          e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto
          dell'emergenza epidemiologica COVID -19). - 1. Con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri  e'  nominato  un
          Commissario   straordinario   per   l'attuazione    e    il
          coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e
          contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID -19,  di  cui
          alla delibera del Consiglio dei ministri 31  gennaio  2020.
          Al fine di assicurare la piu'  elevata  risposta  sanitaria
          all'emergenza, il Commissario attua e  sovrintende  a  ogni
          intervento  utile  a  fronteggiare  l'emergenza  sanitaria,
          organizzando, acquisendo e sostenendo la produzione di ogni
          genere di bene strumentale utile a contenere e  contrastare
          l'emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle
          misure adottate per contrastarla,  nonche'  programmando  e
          organizzando  ogni  attivita'  connessa,   individuando   e
          indirizzando  il  reperimento   delle   risorse   umane   e
          strumentali  necessarie,  individuando  i   fabbisogni,   e
          procedendo  all'acquisizione  e   alla   distribuzione   di
          farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi  medici  e
          di protezione individuale. Nell'esercizio di tali attivita'
          puo' avvalersi di  soggetti  attuatori  e  di  societa'  in
          house, nonche' delle centrali di acquisto. Il  Commissario,
          raccordandosi con le regioni, le  province  autonome  e  le
          aziende sanitarie e fermo restando  quanto  previsto  dagli
          articoli 3 e 4 del presente decreto, provvede,  inoltre  al
          potenziamento della capienza delle  strutture  ospedaliere,
          anche    mediante     l'allocazione     delle     dotazioni
          infrastrutturali, con particolare riferimento ai reparti di
          terapia intensiva e subintensiva. Il  Commissario  dispone,
          anche per  il  tramite  del  Capo  del  Dipartimento  della
          protezione  civile  e,   ove   necessario,   del   prefetto
          territorialmente competente, ai sensi dell'articolo  6  del
          presente decreto, la requisizione di  beni  mobili,  mobili
          registrati  e  immobili,  anche  avvalendosi  dei  prefetti
          territorialmente competenti, e provvede alla gestione degli
          stessi. Il Commissario pone in essere ogni intervento utile
          per preservare e potenziare le filiere produttive dei  beni
          necessari per il contrasto e il contenimento dell'emergenza
          anche ai sensi dell'articolo 5. Per la medesima  finalita',
          puo' provvedere alla costruzione di  nuovi  stabilimenti  e
          alla riconversione di quelli esistenti per la produzione di
          detti beni tramite il commissariamento di  rami  d'azienda,
          anche  organizzando  la  raccolta  di  fondi  occorrenti  e
          definendo le modalita' di acquisizione e  di  utilizzazione
          dei fondi privati destinati  all'emergenza,  organizzandone
          la  raccolta  e  controllandone  l'impiego  secondo  quanto
          previsto dall'art. 99. Le attivita'  di  protezione  civile
          sono assicurate dal Sistema nazionale di protezione  civile
          e coordinate dal Capo del dipartimento di protezione civile
          in raccordo con il Commissario. 
                1-bis. Al fine di assicurare il piu' ampio accesso da
          parte della popolazione alle mascherine  facciali  di  tipo
          chirurgico,  ritenute  beni  essenziali  per   fronteggiare
          l'emergenza,  il  Commissario   puo'   stipulare   appositi
          protocolli con le associazioni di categoria  delle  imprese
          distributrici al fine di disciplinare i prezzi  massimi  di
          vendita al dettaglio e i rapporti  economici  necessari  ad
          assicurare l'effettiva fornitura e distribuzione dei  beni,
          ivi incluse le  misure  idonee  a  ristorare  gli  aderenti
          dell'eventuale differenza rispetto ai prezzi  di  acquisto,
          ferma restando la facolta' di cessione  diretta,  da  parte
          del Commissario, ad un prezzo non  superiore  a  quello  di
          acquisto. 
                2. Nello svolgimento delle funzioni di cui  al  comma
          1, il Commissario collabora con le regioni  e  le  supporta
          nell'esercizio delle  relative  competenze  in  materia  di
          salute e, anche su richiesta delle regioni,  puo'  adottare
          in via d'urgenza, nell'ambito  delle  funzioni  di  cui  al
          comma 1, i  provvedimenti  necessari  a  fronteggiare  ogni
          situazione eccezionale. Tali provvedimenti, di  natura  non
          normativa, sono immediatamente comunicati  alla  Conferenza
          Stato-regioni  e   alle   singole   regioni   su   cui   il
          provvedimento incide, che possono chiederne il  riesame.  I
          provvedimenti possono essere  adottati  in  deroga  a  ogni
          disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione,  dei
          principi generali dell'ordinamento giuridico e delle  norme
          dell'Unione europea. Le misure adottate  devono  essere  in
          ogni  caso  adeguatamente  proporzionate   alle   finalita'
          perseguite. 
                3. Al Commissario competono altresi' l'organizzazione
          e  lo  svolgimento  delle  attivita'   propedeutiche   alla
          concessione  degli  aiuti  per  far  fronte   all'emergenza
          sanitaria, da parte delle autorita' competenti nazionali ed
          europee, nonche' tutte le  operazioni  di  controllo  e  di
          monitoraggio dell'attuazione delle misure;  il  Commissario
          provvede altresi' alla gestione  coordinata  del  Fondo  di
          solidarieta'  dell'Unione  europea  (FSUE),   di   cui   al
          regolamento  (CE)  n.  2012/2002  del  Consiglio,   dell'11
          novembre 2002, e delle risorse  del  fondo  di  sviluppo  e
          coesione destinato all'emergenza. 
                4.  Il  Commissario  opera  fino  alla  scadenza  del
          predetto stato di  emergenza  e  delle  relative  eventuali
          proroghe. Del conferimento dell'incarico e' data  immediata
          comunicazione  al  Parlamento  e  notizia  nella   Gazzetta
          Ufficiale. 
                5.  Il  Commissario  e'  scelto  tra  esperti   nella
          gestione di attivita' complesse e nella  programmazione  di
          interventi  di   natura   straordinaria,   con   comprovata
          esperienza nella realizzazione di opere di natura pubblica.
          L'incarico  di  Commissario  e'   compatibile   con   altri
          incarichi  pubblici  o  privati  ed  e'  svolto  a   titolo
          gratuito, eventuali rimborsi  spese  sono  posti  a  carico
          delle risorse di cui al comma 9. 
                6. Il Commissario esercita i poteri di cui al comma 1
          in raccordo con il Capo del Dipartimento  della  Protezione
          civile, avvalendosi, per il suo tramite, delle componenti e
          delle strutture  operative  del  Servizio  nazionale  della
          Protezione   civile,   nonche'   del    Comitato    tecnico
          scientifico, di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento
          della protezione civile del 3 febbraio 2020,  n.  630.  Per
          l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo,  il
          Commissario  puo'  avvalersi,  altresi',   di   qualificati
          esperti in materie sanitarie e giuridiche,  nel  numero  da
          lui definito. 
                7.  Sull'attivita'  del   Commissario   straordinario
          riferisce al Parlamento il  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o un Ministro da lui delegato. 
                8. In relazione ai  contratti  relativi  all'acquisto
          dei beni di cui al comma 1, nonche'  per  ogni  altro  atto
          negoziale conseguente alla urgente necessita' di far fronte
          all'emergenza di cui  al  comma  1,  posto  in  essere  dal
          Commissario  e  dai  soggetti  attuatori,  non  si  applica
          l'articolo 29 del decreto del Presidente del Consiglio  dei
          ministri   22   novembre    2010,    recante    "Disciplina
          dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del
          Consiglio  dei   ministri",   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010,  e  tutti  tali  atti
          sono altresi' sottratti al controllo della Corte dei Conti,
          fatti salvi gli obblighi di rendicontazione. Per gli stessi
          atti  la  responsabilita'  contabile  e  amministrativa  e'
          comunque limitata ai soli casi in cui sia  stato  accertato
          il dolo del funzionario o dell'agente che li  ha  posti  in
          essere o che vi ha dato esecuzione.  Gli  atti  di  cui  al
          presente  comma  sono  immediatamente   e   definitivamente
          efficaci, esecutivi  ed  esecutori,  non  appena  posti  in
          essere. La medesima limitazione di responsabilita' vale per
          gli atti, i pareri e le  valutazioni  tecnico  scientifiche
          resi dal Comitato tecnico scientifico di  cui  al  comma  6
          funzionali alle operazioni negoziali  di  cui  al  presente
          comma. 
                9. Il Commissario, per l'acquisizione dei beni di cui
          al comma 1, per la sottoscrizione dei protocolli di cui  al
          comma 1-bis e per le attivita' di cui al presente articolo,
          provvede nel limite delle risorse assegnate allo scopo  con
          Delibera del Consiglio dei  Ministri  a  valere  sul  Fondo
          emergenze nazionali di  cui  all'articolo  44  del  decreto
          legislativo 2 gennaio 2018, n.1; le risorse sono versate su
          apposita contabilita' speciale intestata al Commissario. Il
          Commissario  e'  altresi'   autorizzato   all'apertura   di
          apposito conto corrente bancario per consentire  la  celere
          regolazione delle transazioni che richiedono  il  pagamento
          immediato  o  anticipato  delle  forniture,   anche   senza
          garanzia. Al conto corrente e alle risorse ivi esistenti si
          applica l'articolo 27 del  decreto  legislativo  2  gennaio
          2018, n. 1.» 
              -  L'ordinanza  del   Capo   del   Dipartimento   della
          protezione  civile  27  febbraio  2020,  n.   640   recante
          «Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in
          relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio   sanitario
          connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
          virali  trasmissibili»   e'   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale Repubblica Italiana del 28 febbraio 2020, n. 50.