Art. 19 quater 
 
Acquisto e distribuzione dei farmaci per la  cura  dei  pazienti  con
                              COVID-19 
 
  1. Al fine di  procedere  all'acquisto  e  alla  distribuzione  sul
territorio nazionale  dei  farmaci  per  la  cura  dei  pazienti  con
COVID-19, il Fondo di cui all'articolo 44 del codice della protezione
civile, di cui al decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  e'
incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare agli
interventi  di  competenza  del  Commissario  straordinario  di   cui
all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e da trasferire
sull'apposita   contabilita'   speciale   intestata    al    medesimo
Commissario. 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  100  milioni
di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  44  del   decreto
          legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice  della  protezione
          civile): 
                «Art. 44 (Fondo per le emergenze nazionali). - 1. Per
          gli interventi conseguenti agli eventi di cui  all'articolo
          7, comma 1, lettera c), relativamente ai quali il Consiglio
          dei ministri  delibera  la  dichiarazione  dello  stato  di
          emergenza di rilievo nazionale, si provvede con  l'utilizzo
          delle  risorse  del  Fondo  per  le  emergenze   nazionali,
          istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
          Dipartimento della protezione civile. 
                2.  Sul  conto  finanziario  della   Presidenza   del
          Consiglio  dei  ministri,  al  termine  di  ciascun   anno,
          dovranno essere  evidenziati,  in  apposito  allegato,  gli
          utilizzi  delle  risorse  finanziarie  del  "Fondo  per  le
          emergenze nazionali".» 
                
              - Il testo dell'articolo 122 del citato decreto-  legge
          17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 20202, n. 27, e' riportato nei  riferimenti
          normativi all'art. 19.