Art. 19 sexies 
 
Disposizioni in materia di attivita' svolte presso le Unita' speciali
  di continuita' assistenziale e le  scuole  di  specializzazione  in
  medicina 
 
  1. Lo svolgimento  dell'attivita'  presso  le  Unita'  speciali  di
continuita'  assistenziale  (Usca)  di  cui  all'articolo  4-bis  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' compatibile con lo  svolgimento
dell'attivita' di formazione presso le scuole di specializzazione  in
medicina. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  4-bis  del  citato
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: 
                «Art.   4-bis   (Unita'   speciali   di   continuita'
          assistenziale). - 1. Al fine di  consentire  al  medico  di
          medicina generale o al  pediatra  di  libera  scelta  o  al
          medico   di   continuita'   assistenziale   di    garantire
          l'attivita'  assistenziale  ordinaria,  le  regioni  e   le
          province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  istituiscono,
          entro dieci giorni dalla data del 10 marzo 2020, presso una
          sede  di  continuita'  assistenziale  gia'  esistente,  una
          unita'  speciale  ogni  50.000  abitanti  per  la  gestione
          domiciliare  dei  pazienti  affetti  da  COVID-19  che  non
          necessitano di ricovero ospedaliero. L'unita'  speciale  e'
          costituita da un  numero  di  medici  pari  a  quelli  gia'
          presenti nella sede di continuita' assistenziale prescelta.
          Possono far parte dell'unita' speciale: i medici titolari o
          supplenti  di  continuita'  assistenziale;  i  medici   che
          frequentano il corso di formazione  specifica  in  medicina
          generale; in  via  residuale,  i  laureati  in  medicina  e
          chirurgia abilitati e iscritti  all'ordine  di  competenza.
          L'unita' speciale e' attiva sette giorni  su  sette,  dalle
          ore  8,00  alle  ore  20,00,  e  per  le  attivita'  svolte
          nell'ambito della  stessa  ai  medici  e'  riconosciuto  un
          compenso lordo di 40 euro per ora. 
                2. Il medico di medicina generale o  il  pediatra  di
          libera scelta o  il  medico  di  continuita'  assistenziale
          comunicano all'unita' speciale di cui al comma 1, a seguito
          del triage telefonico,  il  nominativo  e  l'indirizzo  dei
          pazienti di cui al comma 1. I medici dell'unita'  speciale,
          per  lo  svolgimento  delle  specifiche  attivita',  devono
          essere  dotati  di  ricettario   del   Servizio   sanitario
          nazionale e di idonei dispositivi di protezione individuale
          e seguire tutte le procedure gia' all'uopo prescritte. 
                3.  Il  triage  per  i   pazienti   che   si   recano
          autonomamente  in  pronto  soccorso  deve  avvenire  in  un
          ambiente   diverso   e   separato   dai   locali    adibiti
          all'accettazione del medesimo pronto soccorso, al  fine  di
          consentire alle strutture sanitarie di svolgere al contempo
          le ordinarie attivita' assistenziali. 
                4.  Le  disposizioni  del  presente  articolo   hanno
          efficacia  limitatamente  alla  durata   dello   stato   di
          emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilita  dalla
          delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.»