Art. 2 
 
Rifinanziamento comparto del Fondo speciale di  cui  all'articolo  5,
  primo comma, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 
 
  1.  Per  le  finalita'  di  cui  all'articolo  14,  comma  2,   del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 5 giugno 2020,  n.  40,  l'apposito  comparto  del  Fondo
speciale di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 24  dicembre
1957, n. 1295, e' incrementato di ulteriori 5  milioni  di  euro  per
l'anno 2020. 
  2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi  dell'articolo
34. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del  comma  2  dell'art.  14  del
          decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 5 giugno  2020,  n.  40  (Misure
          urgenti in materia di accesso al credito e  di  adempimenti
          fiscali per le imprese,  di  poteri  speciali  nei  settori
          strategici, nonche'  interventi  in  materia  di  salute  e
          lavoro,   di   proroga   di   termini   amministrativi    e
          processuali): 
                «Art. 14 (Finanziamenti erogati dall'Istituto per  il
          Credito  Sportivo  per  le   esigenze   di   liquidita'   e
          concessione  di   contributi   in   conto   interessi   sui
          finanziamenti). - 1. (Omissis) 
                2. Il Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma  1,
          della legge 24  dicembre  1957,  n.  1295,  puo'  concedere
          contributi in conto interessi, fino al  31  dicembre  2020,
          sui finanziamenti  erogati  dall'Istituto  per  il  Credito
          Sportivo o da altro istituto bancario per  le  esigenze  di
          liquidita'  delle  Federazioni  Sportive  Nazionali,  delle
          Discipline Sportive Associate,  degli  Enti  di  Promozione
          Sportiva, delle  associazioni  e  delle  societa'  sportive
          dilettantistiche iscritte nel registro istituito  ai  sensi
          dell'articolo  5,  comma  2,  lettera   c),   del   decreto
          legislativo 23 luglio 1999 n.  242,  secondo  le  modalita'
          stabilite dal  Comitato  di  Gestione  dei  Fondi  Speciali
          dell'Istituto per il Credito Sportivo. Per tale funzione e'
          costituito un apposito  comparto  del  Fondo  dotato  di  5
          milioni di euro per l'anno 2020." 
                
              - Si riporta, per opportuna conoscenza,  il  testo  del
          primo comma dell'articolo 5 della legge 24  dicembre  1957,
          n.  1295  (Costituzione  di  un  Istituto  per  il  credito
          sportivo con sede in Roma): 
                «Art.  5  (Mutui  assistiti   dal   contributo   agli
          interessi). -  L'Istituto  puo'  concedere  contributi  per
          interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende  di
          credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le  finalita'
          istituzionali, con le disponibilita' di un  fondo  speciale
          costituito presso l'Istituto medesimo e alimentato  con  il
          versamento  da  parte  dell'Amministrazione  autonoma   dei
          monopoli di Stato dell'aliquota ad esso spettante  a  norma
          dell'articolo 5 del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno  2003,  n.
          179, nonche' con l'importo dei premi riservati  al  CONI  a
          norma dell'articolo 6 del  decreto  legislativo  14  aprile
          1948, n. 496, colpiti da decadenza per i quali resta  salvo
          il disposto dell'articolo  90  comma  16,  della  legge  27
          dicembre 2002, n. 289.»