Art. 20 
 
Istituzione del servizio nazionale  di  risposta  telefonica  per  la
                       sorveglianza sanitaria 
 
  1. Il Ministero della salute svolge attivita' di  tracciamento  dei
contatti  e  sorveglianza  sanitaria  nonche'   di   informazione   e
accompagnamento verso i servizi di  prevenzione  e  assistenza  delle
competenti aziende sanitarie locali. A tal fine, il  Ministero  della
salute  attiva  un  servizio  nazionale  di  supporto  telefonico   e
telematico alle persone risultate positive al virus  SARS-Cov-2,  che
hanno  avuto  contatti  cosi'  come  definiti  dalla  circolare   del
Ministero della salute n. 18584 del  29  maggio  2020,  e  successivi
aggiornamenti, con soggetti risultati positivi o che  hanno  ricevuto
una notifica di allerta attraverso  l'applicazione  «Immuni»  di  cui
all'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n.  28,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, i cui dati sono
resi accessibili per caricare il codice chiave in presenza di un caso
di positivita'. A tal fine i dati relativi ai casi  diagnosticati  di
positivita' al virus SARS-Cov-2 sono  resi  disponibili  al  predetto
servizio nazionale, anche attraverso  il  Sistema  Tessera  Sanitaria
ovvero tramite sistemi di interoperabilita'. 
  2.  Il  Ministro  della  salute   puo'   delegare   la   disciplina
dell'organizzazione e del funzionamento del servizio di cui al  comma
1 al commissario straordinario per l'emergenza  di  cui  all'articolo
122  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, oppure  provvedervi
con proprio decreto. 
  3. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata  la  spesa
di 1.000.000 di euro per l'anno 2020 e 3.000.000 di euro  per  l'anno
2021. Ai predetti oneri si provvede ai sensi dell'articolo 34. 
  3-bis. Dal 1° gennaio 2021 e fino al termine di cui all'articolo 6,
comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2020,  n.  28,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  25  giugno  2020,  n.  70,  le  attivita'
dirette a garantire lo sviluppo, l'implementazione e il funzionamento
della piattaforma e dell'applicazione «Immuni», di cui all'articolo 6
del medesimo decreto-legge 30 aprile 2020,  n.  28,  sono  realizzate
dalla  competente  struttura  per  l'innovazione  tecnologica  e   la
digitalizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto-legge  30
          aprile 2020, n. 28, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  25  giugno  2020,  n.  70  (Misure  urgenti  per  la
          funzionalita'   dei   sistemi   di    intercettazioni    di
          conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti  in
          materia di ordinamento penitenziario, nonche'  disposizioni
          integrative e di  coordinamento  in  materia  di  giustizia
          civile, amministrativa e contabile  e  misure  urgenti  per
          l'introduzione del sistema di allerta Covid-19): 
                «Art. 6 (Sistema di allerta Covid-19).  - 1. Al  solo
          fine di allertare le persone che siano entrate in  contatto
          stretto con soggetti  risultati  positivi  e  tutelarne  la
          salute  attraverso  le  previste  misure   di   prevenzione
          nell'ambito  delle  misure  di  sanita'   pubblica   legate
          all'emergenza COVID-19, e' istituita una piattaforma  unica
          nazionale per  la  gestione  del  sistema  di  allerta  dei
          soggetti  che,  a  tal  fine,  hanno  installato,  su  base
          volontaria, un'apposita  applicazione  sui  dispositivi  di
          telefonia mobile. Il Ministero della salute, in qualita' di
          titolare del trattamento, si coordina, sentito il  Ministro
          per gli affari regionali e le  autonomie,  anche  ai  sensi
          dell'articolo 28  del  Regolamento  (UE)  2016/679,  con  i
          soggetti operanti nel Servizio nazionale  della  protezione
          civile, di cui agli articoli 4 e 13 del decreto legislativo
          2 gennaio 2018, n. 1, e con i  soggetti  attuatori  di  cui
          all'articolo 1 dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento
          della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, nonche'
          con l'Istituto superiore di sanita' e, anche per il tramite
          del Sistema Tessera Sanitaria, con le strutture pubbliche e
          private accreditate che operano  nell'ambito  del  Servizio
          sanitario nazionale, nel rispetto delle relative competenze
          istituzionali in materia sanitaria  connessa  all'emergenza
          epidemiologica da COVID 19, per gli  ulteriori  adempimenti
          necessari alla  gestione  del  sistema  di  allerta  e  per
          l'adozione di correlate misure di  sanita'  pubblica  e  di
          cura. Le modalita' operative del sistema di allerta tramite
          la piattaforma informatica di cui al  presente  comma  sono
          complementari alle ordinarie modalita' in  uso  nell'ambito
          del Servizio sanitario nazionale. Il Ministro della  salute
          e il Ministro per  gli  affari  regionali  e  le  autonomie
          informano periodicamente la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano  sullo  stato  di  avanzamento   del
          progetto. 
                2.  Il  Ministero  della  salute,  all'esito  di  una
          valutazione   di   impatto,    costantemente    aggiornata,
          effettuata ai sensi dell'articolo 35 del  Regolamento  (UE)
          2016/679, adotta misure tecniche e organizzative  idonee  a
          garantire  un  livello  di  sicurezza  adeguato  ai  rischi
          elevati per i diritti  e  le  liberta'  degli  interessati,
          sentito il Garante per la protezione dei dati personali  ai
          sensi  dell'articolo  36,   paragrafo   5,   del   medesimo
          Regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quinquiesdecies
          del Codice in materia di protezione dei dati  personali  di
          cui  al  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.   196,
          assicurando, in particolare, che: 
                  a)  gli  utenti  ricevano,  prima  dell'attivazione
          dell'applicazione, ai sensi degli  articoli  13  e  14  del
          Regolamento   (UE)   2016/679,   informazioni   chiare    e
          trasparenti   al   fine   di    raggiungere    una    piena
          consapevolezza, in particolare,  sulle  finalita'  e  sulle
          operazioni    di    trattamento,    sulle    tecniche    di
          pseudonimizzazione utilizzate e sui tempi di  conservazione
          dei dati; 
                  b) per  impostazione  predefinita,  in  conformita'
          all'articolo 25  del  Regolamento  (UE)  2016/679,  i  dati
          personali raccolti dall'applicazione  di  cui  al  comma  1
          siano  esclusivamente  quelli  necessari  ad  avvisare  gli
          utenti  dell'applicazione  di  rientrare  tra  i   contatti
          stretti di altri utenti  accertati  positivi  al  COVID-19,
          individuati secondo criteri stabiliti dal  Ministero  della
          salute e specificati nell'ambito delle  misure  di  cui  al
          presente comma, nonche' ad agevolare  l'eventuale  adozione
          di misure di assistenza sanitaria in  favore  degli  stessi
          soggetti; 
                  c)  il  trattamento  effettuato  per  allertare   i
          contatti sia basato sul trattamento di dati di  prossimita'
          dei dispositivi, resi anonimi  oppure,  ove  cio'  non  sia
          possibile, pseudonimizzati; e'  esclusa  in  ogni  caso  la
          geolocalizzazione dei singoli utenti; 
                  d)  siano   garantite   su   base   permanente   la
          riservatezza,  l'integrita',   la   disponibilita'   e   la
          resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento nonche'
          misure adeguate ad evitare il rischio di  reidentificazione
          degli interessati cui si riferiscono i dati pseudonimizzati
          oggetto di trattamento; 
                  e)  i  dati  relativi  ai  contatti  stretti  siano
          conservati, anche nei dispositivi mobili degli utenti,  per
          il periodo strettamente necessario al trattamento,  la  cui
          durata  e'  stabilita  dal   Ministero   della   salute   e
          specificata nell'ambito delle misure  di  cui  al  presente
          comma; i dati  sono  cancellati  in  modo  automatico  alla
          scadenza del termine; 
                  f) i diritti degli interessati di cui agli articoli
          da 15 a 22 del Regolamento  (UE)  2016/679  possano  essere
          esercitati anche con modalita' semplificate. 
                3. I dati raccolti attraverso l'applicazione  di  cui
          al comma  1  non  possono  essere  trattati  per  finalita'
          diverse da quella di cui al  medesimo  comma  1,  salva  la
          possibilita' di utilizzo  in  forma  aggregata  o  comunque
          anonima, per soli fini  di  sanita'  pubblica,  profilassi,
          statistici  o  di  ricerca  scientifica,  ai  sensi   degli
          articoli 5, paragrafo 1,  lettera  a)  e  9,  paragrafo  2,
          lettere i) e j), del Regolamento  (UE)  2016/679.  Al  solo
          fine indicato al comma 1, previa valutazione  d'impatto  ai
          sensi dell'articolo 35 del regolamento  (UE)  2016/679,  e'
          consentita  l'interoperabilita'  con  le  piattaforme   che
          operano,  con  le  medesime   finalita',   nel   territorio
          dell'Unione europea. 
                4. Il mancato utilizzo dell'applicazione  di  cui  al
          comma 1 non comporta alcuna conseguenza pregiudizievole  ed
          e' assicurato il  rispetto  del  principio  di  parita'  di
          trattamento. 
                5. La piattaforma di cui al comma 1 e' di titolarita'
          pubblica  ed  e'  realizzata   dal   Commissario   di   cui
          all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27, esclusivamente con  infrastrutture  localizzate  sul
          territorio  nazionale  e  gestite  dalla  societa'  di  cui
          all'articolo 83, comma  15,  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133. I programmi informatici di titolarita'
          pubblica sviluppati per la realizzazione della  piattaforma
          e l'utilizzo dell'applicazione di cui al medesimo  comma  1
          sono resi disponibili e rilasciati sotto licenza aperta  ai
          sensi dell'articolo 69  del  decreto  legislativo  7  marzo
          2005, n. 82. 
                6. L'utilizzo dell'applicazione e della  piattaforma,
          nonche' ogni trattamento di dati  personali  effettuato  ai
          sensi al presente articolo sono  interrotti  alla  data  di
          cessazione  delle  esigenze  di  protezione  e  prevenzione
          sanitaria, legate alla  diffusione  del  COVID-19  anche  a
          carattere transfrontaliero,  individuata  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro della salute, e  comunque  entro  il  31  dicembre
          2021, ed entro la medesima  data  tutti  i  dati  personali
          trattati devono essere cancellati  o  resi  definitivamente
          anonimi. 
                7. Agli oneri  derivanti  dall'implementazione  della
          piattaforma di cui al presente articolo, nel limite massimo
          di 1.500.000 euro per l'anno  2020,  si  provvede  mediante
          utilizzo delle risorse assegnate per il  medesimo  anno  al
          Commissario  straordinario  di  cui  all'articolo  122  del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18  con  delibera  del
          Consiglio  dei  Ministri  a  valere  sul  Fondo   emergenze
          nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo  2
          gennaio 2018, n. 1.» 
              - Il testo dell'articolo 122 del citato decreto-  legge
          17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 20202, n. 27, e' riportato nei  riferimenti
          normativi all'art. 19.