Art. 22 ter 
 
        Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale 
 
  1. All'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
le parole: «nel periodo dal 23 febbraio 2020  al  31  dicembre  2020»
sono sostitute dalle seguenti: «nel periodo dal 23 febbraio  2020  al
31 gennaio 2021». 
  2. Per le finalita' di cui al  comma  1,  la  dotazione  del  fondo
previsto dall'articolo 200, comma  1,  del  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, e' incrementata di 390 milioni di euro per l'anno  2021.
Tali risorse possono essere utilizzate, oltre  che  per  le  medesime
finalita' di cui al citato articolo 200, anche per il  finanziamento,
nel limite di 190 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto
pubblico locale e regionale, destinato anche a  studenti,  occorrenti
nell'anno 2021 per fronteggiare le esigenze di trasporto  conseguenti
all'attuazione delle misure di contenimento ove  i  predetti  servizi
nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto  un
riempimento superiore a quello previsto dal  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri in  vigore  all'atto  dell'emanazione  del
decreto di cui al comma 3. Per i servizi aggiuntivi, le regioni  e  i
comuni, nei limiti di 90 milioni di euro,  possono  anche  ricorrere,
mediante apposita convenzione ed imponendo obblighi  di  servizio,  a
operatori economici esercenti il servizio di trasporto di  passeggeri
su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003,  n.  218,  nonche'  ai
titolari di licenza  per  l'esercizio  del  servizio  di  taxi  o  di
autorizzazione  per  l'esercizio  del  servizio   di   noleggio   con
conducente. 
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro trenta giorni a far data dal 9 novembre  2020,  previa
intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  si  provvede  alla
definizione delle quote da assegnare a ciascuna regione  e  provincia
autonoma per il finanziamento dei  servizi  aggiuntivi  di  trasporto
pubblico  locale  e  regionale  previsti  dal  comma  2  nonche'  per
l'utilizzo delle residue risorse, tenuto conto delle modalita' e  dei
criteri di cui al decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
n. 340 dell'11 agosto 2020. 
  4.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  2  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 34. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  200  del  citato
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  200  (Disposizioni  in  materia  di  trasporto
          pubblico locale). - 1. Al fine di sostenere il settore  del
          trasporto  pubblico  locale  e  regionale   di   passeggeri
          sottoposto a obbligo di servizio pubblico a  seguito  degli
          effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da
          COVID-19,  e'   istituito   presso   il   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti un fondo con  una  dotazione
          iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020,  destinato
          a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi  ai
          passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al  31  gennaio
          2021 rispetto alla media dei ricavi tariffari  relativa  ai
          passeggeri registrata nel medesimo periodo  del  precedente
          biennio. Il Fondo e' destinato, nei  limiti  delle  risorse
          disponibili, anche alla copertura degli oneri derivanti con
          riferimento ai  servizi  di  trasporto  pubblico  locale  e
          regionale    dall'attuazione    delle    misure    previste
          dall'articolo 215 del presente decreto. 
                2. Con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni  decorrenti
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          previa intesa  in  sede  di  Conferenza  Unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, sono  stabiliti  i  criteri  e  le  modalita'  per  il
          riconoscimento della compensazione di cui al comma  1  alle
          imprese di trasporto  pubblico  locale  e  regionale,  alla
          gestione  governativa  della  ferrovia  circumetnea,   alla
          concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine
          svizzero, alla gestione  governativa  navigazione  laghi  e
          agli enti affidanti  nel  caso  di  contratti  di  servizio
          grosscost.   Tali   criteri,    al    fine    di    evitare
          sovracompensazioni, sono definiti anche tenendo  conto  dei
          costi cessanti, dei minori  costi  di  esercizio  derivanti
          dagli  ammortizzatori  sociali  applicati  in   conseguenza
          dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,   dei   costi
          aggiuntivi  sostenuti   in   conseguenza   della   medesima
          emergenza. 
                3. In considerazione delle riduzioni dei  servizi  di
          trasporto pubblico passeggeri conseguenti  alle  misure  di
          contenimento per l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
          non  trovano  applicazione,  in  relazione   al   trasporto
          ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e per i servizi
          ferroviari interregionali  indivisi,  le  disposizioni  che
          prevedono decurtazioni di corrispettivo o l'applicazione di
          sanzioni o penali in ragione delle minori corse  effettuate
          o delle minori percorrenze realizzate a  decorrere  dal  23
          febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. 
                4.  Al  fine  di  mitigare  gli   effetti   economici
          derivanti  dalla  diffusione  del  contagio  da   COVID-19,
          l'erogazione   alle    Regioni    a    statuto    ordinario
          dell'anticipazione prevista dall'articolo 27, comma 4,  del
          decreto - legge 24  aprile  2017,  n.  50,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e relativa
          all'anno 2020, per la parte relativa ai pagamenti non  gia'
          avvenuti alla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, e' effettuata in un'unica
          soluzione entro la data del 30 giugno 2020. 
                5.  La  ripartizione  delle  risorse  stanziate   per
          l'esercizio 2020 sul  fondo  di  cui  all'articolo  16-bis,
          comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
          con modificazioni dalla legge 7 agosto  2012,  n.  135,  e'
          effettuata  senza  l'applicazione   di   penalita',   fermo
          restando quanto previsto dal comma 2-bis, dell'articolo 27,
          del decreto - legge 24 aprile 2017, n. 50,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, applicando
          le modalita'  stabilite  dal  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri  11  marzo  2013,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2013, n.148, e  successive
          modificazioni. 
                5-bis. Nelle more dell'emanazione dei decreti di  cui
          al comma 3 dell'articolo 1 del  decreto-legge  21  febbraio
          2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
          aprile 2005, n. 58, e di cui al comma 1230 dell'articolo  1
          della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  con  decreto  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa
          intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo
          8 del decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  e'
          autorizzato  il  pagamento,  a  titolo  di   anticipazione,
          dell'80 per cento delle risorse a decorrere dall'anno 2019,
          sulla  base  delle  informazioni  trasmesse  dalle  regioni
          beneficiarie e salvo conguaglio in esito  all'attivita'  di
          verifica. La relativa erogazione e'  disposta  con  cadenza
          semestrale. 
                5-ter. Al fine  di  mitigare  gli  effetti  economici
          derivanti  dalla  diffusione  del  contagio  da   COVID-19,
          l'assegnazione e  l'erogazione  alle  regioni  beneficiarie
          delle risorse spettanti per gli anni di competenza dal 2014
          al 2018  ai  sensi  dell'articolo  1,  commi  2  e  3,  del
          decreto-legge 21 febbraio  2005,  n.  16,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  aprile  2005,  n.  58,  e
          dell'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre  2006,
          n. 296, sono effettuate in un'unica soluzione,  sulla  base
          delle informazioni gia' trasmesse dalle regioni stesse alla
          data del 23 febbraio 2020, con decreto del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia e delle finanze, previa  intesa  in  sede  di
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  da  emanare  entro
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
          di conversione del presente decreto. 
                5-quater. Per gli anni di competenza dal 2014 al 2018
          le  somme  residuate  dagli  importi  di  cui  al  comma  2
          dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n.  16,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile  2005,
          n. 58, e quelle residuate dagli importi  di  cui  al  comma
          3-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre  2003,
          n. 355,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27
          febbraio 2004, n. 47, sono assegnate  alle  aziende  aventi
          titolo ai sensi dell'articolo 1, comma 273, della legge  23
          dicembre 2005,  n.  266,  sulla  base  delle  istanze  gia'
          presentate dalle aziende stesse alla data del  23  febbraio
          2020, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
          sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
          dei trasporti, da emanare entro novanta giorni  dalla  data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto. 
                6. Al fine di garantire l'operativita' delle  imprese
          di  trasporto  pubblico   di   passeggeri,   le   autorita'
          competenti di cui all'articolo  2,  lettere  b)  e  c)  del
          Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio del 23 ottobre 2007, erogano alle stesse imprese,
          entro il 31 luglio 2020, un importo  non  inferiore  all'80
          per cento dei corrispettivi contrattualmente previsti al 31
          agosto 2020. 
                6-bis.  Al  fine  di  contemperare  le  esigenze   di
          mobilita' e le misure di contenimento della diffusione  del
          virus  SARS-CoV-2,  fino  al  30  giugno  2021,  in  deroga
          all'articolo 87, comma 2, del codice della strada,  di  cui
          al decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285,  possono
          essere destinate ai  servizi  di  linea  per  trasporto  di
          persone  anche  le  autovetture  a  uso  di  terzi  di  cui
          all'articolo 82, comma 5, lettera b), del  medesimo  codice
          di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. 
                7.  Al  fine  di  contenere  gli   effetti   negativi
          dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di favorire  lo
          sviluppo degli investimenti e il perseguimento piu'  rapido
          ed  efficace  degli  obiettivi  di  rinnovo  del  materiale
          rotabile destinato ai servizi stessi, per le  regioni,  gli
          enti locali e i gestori di servizi  di  trasporto  pubblico
          locale e regionale, non si applicano sino  al  31  dicembre
          2024 le disposizioni che prevedono un  cofinanziamento  dei
          soggetti  beneficiari  nell'acquisto  dei  mezzi.  Per   le
          medesime finalita' di cui  al  primo  periodo  non  trovano
          applicazione  fino  al  30  giugno  2021  le   disposizioni
          relative all'obbligo di utilizzo di mezzi ad  alimentazione
          alternativa, qualora non sia presente idonea infrastruttura
          per l'utilizzo di tali mezzi.  E'  autorizzato,  fino  alla
          data del 30 giugno 2021, l'acquisito di autobus tramite  la
          convenzione ConsipAutobus 3 stipulata  il  2  agosto  2018,
          nonche' l'acquisto di materiale rotabile anche in leasing. 
                8.  Fino  al  30  giugno  2021,  le  risorse  statali
          previste   per   il   rinnovo   del   materiale    rotabile
          automobilistico  e  ferroviario  destinato   al   trasporto
          pubblico locale  e  regionale  possono  essere  utilizzate,
          entro  il   limite   massimo   del   5   per   cento,   per
          l'installazione   di   dotazioni   sui   relativi    mezzi,
          finalizzate a  contenere  i  rischi  epidemiologici  per  i
          passeggeri ed  il  personale  viaggiante,  nonche'  per  il
          finanziamento  di  progetti  relativi  all'acquisto,  anche
          mediante contratto di locazione finanziaria, da parte degli
          esercenti  i  servizi  di  trasporto  pubblico  locale,  di
          biciclette elettriche a pedalata assistita e progettate per
          la mobilita' condivisa e all'utilizzo di  detti  mezzi  per
          l'integrazione  dei  servizi  flessibili  e  di   mobilita'
          condivisa con i programmi di esercizio  esistenti.  Per  le
          finalita' di cui al precedente periodo ed  a  valere  sulle
          medesime risorse, il Ministero delle infrastrutture  e  dei
          trasporti, anche mediante apposite convenzioni sottoscritte
          con Enti  pubblici  di  ricerca  o  Istituti  universitari,
          promuove uno o piu' progetti di sperimentazione finalizzati
          ad  incrementare,  compatibilmente   con   le   misure   di
          contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge  23
          febbraio 2020, n. 6,  convertito  con  modificazioni  dalla
          legge  5  marzo  2020,  n.  13,  e  dall'articolo   1   del
          decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.  35,  nonche'
          dai   relativi   provvedimenti   attuativi,   l'indice   di
          riempimento dei mezzi di trasporto, garantendo la sicurezza
          dei passeggeri e del personale viaggiante. 
                9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  1,
          pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede  ai
          sensi dell'articolo 265. 
                9-bis. Le risorse previste  dall'articolo  30,  comma
          14-ter, nono periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019,  n.
          34, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28  giugno
          2019, n. 58,  come  incrementate  dall'articolo  24,  comma
          5-bis,  del  decreto-legge  30  dicembre  2019,   n.   162,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          2020, n. 8, sono ulteriormente incrementate di  10  milioni
          di euro per l'anno 2020.  Al  relativo  onere  si  provvede
          mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
          all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
          190, come rifinanziato  dall'articolo  265,  comma  5,  del
          presente decreto.». 
              - La legge 11 agosto 2003, n. 218  recante  «Disciplina
          dell'attivita'  di  trasporto  di  viaggiatori   effettuato
          mediante noleggio di autobus con conducente» e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 18  agosto
          2003, n. 190. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  citato
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281: 
                «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali
          e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-Regioni. 
                2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
                3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
                4. La Conferenza unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».