Art. 23 quinquies 
 
Estensione delle risorse finanziarie ai soggetti  accolti  presso  le
  residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza 
 
  1. Al fine di non vanificare la  portata  innovativa  dell'articolo
3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011,  n.  211,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, di  rispettare  le
misure  di   prevenzione   legate   all'emergenza   da   COVID-19   e
contestualmente  di  implementare  la  capienza  e  il  numero  delle
strutture sul territorio nazionale delle residenze  per  l'esecuzione
delle  misure  di  sicurezza,  l'autorizzazione  di  spesa   di   cui
all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre  2011,  n.
211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012,  n.
9, e' incrementata di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021. 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione  di
euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente
riduzione delle quote annuali delle risorse del Fondo unico giustizia
da destinare mediante riassegnazione ai sensi dell'articolo 2,  comma
7, lettere a) e b), del decreto-legge  16  settembre  2008,  n.  143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n.  181,
che, a tale fine, restano acquisite all'entrata  del  bilancio  dello
Stato. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   3-ter   del
          decreto-legge 22 dicembre 2011,  n.  211,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  febbraio   2012,   n.   9
          (Interventi  urgenti  per  il  contrasto   della   tensione
          detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri): 
                «Art.  3-ter.   (Disposizioni   per   il   definitivo
          superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari).  -  1.
          Il completamento del processo di superamento degli ospedali
          psichiatrici giudiziari gia' previsto dall'allegato  C  del
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile
          2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  126  del  30
          maggio 2008, e  dai  con  seguenti  accordi  sanciti  dalla
          Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  nelle  sedute  del  20
          novembre 2008, 26 novembre 2009 e 13 ottobre 2011,  secondo
          le modalita' previste dal citato decreto e  dai  successivi
          accordi e' disciplinato ai sensi dei commi seguenti. 
              2. Entro il 31 marzo 2012, con decreto  di  natura  non
          regolamentare  del  Ministro  della  salute,  adottato   di
          concerto con il Ministro della giusti zia, d'intesa con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano  ai
          sensi dell'articolo 3 del  decreto  legislativo  28  agosto
          1997, n. 281, sono  definiti,  ad  integrazione  di  quanto
          previsto dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  14
          gennaio 1997, pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20  febbraio  1997,  ulteriori
          requisiti strutturali, tecnologici e  organizzativi,  anche
          con  riguardo  ai  profili  di  sicurezza,  relativi   alle
          strutture destinate  ad  accogliere  le  persone  cui  sono
          applicate le misure di sicurezza del ricovero  in  ospedale
          psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura
          e custodia. 
              3. Il decreto  di  cui  al  comma  2  e'  adottato  nel
          rispetto dei seguenti criteri: 
              a)  esclusiva  gestione  sanitaria  all'interno   delle
          strutture; 
              b) attivita' perimetrale di sicurezza  e  di  vigilanza
          esterna, ove necessario in relazione  alle  condizioni  dei
          soggetti interessati, da svolgere nel limite delle  risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente; 
              c)   destinazione   delle   strutture    ai    soggetti
          provenienti,  di  norma,  dal   territorio   regionale   di
          ubicazione delle medesime. 
              4.  Dal  31  marzo  2015  gli   ospedali   psichiatrici
          giudiziari  sono  chiusi  e  le  misure  di  sicurezza  del
          ricovero   in   ospedale   psichiatrico    giudiziario    e
          dell'assegnazione a casa di cura e custodia  sono  eseguite
          esclusivamente all'interno delle strutture sanitarie di cui
          al comma 2, fermo restando che le persone che hanno cessato
          di  essere  socialmente  pericolose  devono  essere   senza
          indugio dimesse e prese  in  carico,  sul  territorio,  dai
          Dipartimenti di salute  mentale.  Il  giudice  dispone  nei
          confronti dell'infermo di mente e del seminfermo  di  mente
          l'applicazione di una misura di  sicurezza,  anche  in  via
          provvisoria,  diversa   dal   ricovero   in   un   ospedale
          psichiatrico giudiziario o in una casa di cura e  custodia,
          salvo quando sono acquisiti elementi dai quali risulta  che
          ogni misura  diversa  non  e'  idonea  ad  assicurare  cure
          adeguate e a fare fronte alla sua pericolosita' sociale, il
          cui accertamento e' effettuato sulla  base  delle  qualita'
          soggettive  della  persona  e  senza  tenere  conto   delle
          condizioni di cui all'articolo 133, secondo  comma,  numero
          4,  del  codice  penale.  Allo  stesso  modo  provvede   il
          magistrato  di  sorveglianza  quando  interviene  ai  sensi
          dell'articolo 679  del  codice  di  procedura  penale.  Non
          costituisce elemento idoneo a  supportare  il  giudizio  di
          pericolosita'  sociale  la  sola  mancanza   di   programmi
          terapeutici individuali. 
              5. Per la realizzazione di quanto previsto dal comma 1,
          in   deroga   alle   disposizioni   vigenti   relative   al
          contenimento della spesa di  personale,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di  Bolzano,  comprese  anche
          quelle che  hanno  sottoscritto  i  piani  di  rientro  dai
          disavanzi sanitari, previa valutazione e autorizzazione del
          Ministro della salute assunta di concerto con  il  Ministro
          per la pubblica amministrazione e la semplificazione e  del
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  possono  assumere
          personale  qualificato  da  dedicare  anche   ai   percorsi
          terapeutico  riabilitativi  finalizzati   al   recupero   e
          reinserimento sociale dei  pazienti  internati  provenienti
          dagli ospedali psichiatrici giudiziari. 
              6.  Per  la  copertura  degli  oneri  derivanti   dalla
          attuazione  del  presente  articolo,   limitatamente   alla
          realizzazione   e   riconversione   delle   strutture,   e'
          autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2012
          e 60 milioni di euro per l'anno 2013. Le predette  risorse,
          in  deroga  alla  procedura  di  attuazione  del  programma
          pluriennale di interventi  di  cui  all'articolo  20  della
          legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ripartite tra le  regioni,
          con decreto del Ministro della salute, di concerto  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa  intesa
          sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, ed assegnate alla singola regione con decreto  del
          Ministro della salute  di  approvazione  di  uno  specifico
          programma di  utilizzo  proposto  dalla  medesima  regione.
          All'erogazione delle  risorse  si  provvede  per  stati  di
          avanzamento dei lavori. A tal fine le regioni, senza  nuovi
          o  maggiori  oneri  a  carico   della   finanza   pubblica,
          nell'ambito  delle  risorse  destinate   alla   formazione,
          organizzano corsi  di  formazione  per  gli  operatori  del
          settore   finalizzati    alla    progettazione    e    alla
          organizzazione di percorsi terapeutico-riabilitativi e alle
          esigenze di mediazione culturale. Entro il 15 giugno  2014,
          le regioni possono modificare  i  programmi  presentati  in
          precedenza al fine di provvedere alla riqualificazione  dei
          dipartimenti di salute  mentale,  di  contenere  il  numero
          complessivo di posti letto da  realizzare  nelle  strutture
          sanitarie di cui al comma 2 e di destinare le risorse  alla
          realizzazione  o  riqualificazione  delle  sole   strutture
          pubbliche. Per le province autonome di Trento e di  Bolzano
          si applicano le disposizioni di cui all'articolo  2,  comma
          109, della legge 23 dicembre 2009, n.  191.  Il  programma,
          oltre agli interventi strutturali, prevede attivita'  volte
          progressivamente  a  incrementare  la   realizzazione   dei
          percorsi terapeutico  riabilitativi  di  cui  al  comma  5,
          definendo prioritariamente tempi certi  e  impegni  precisi
          per il superamento degli ospedali psichiatrici  giudiziari,
          prevedendo la dimissione di tutte le persone internate  per
          le quali  l'autorita'  giudiziaria  abbia  gia'  escluso  o
          escluda la sussistenza  della  pericolosita'  sociale,  con
          l'obbligo per le  aziende  sanitarie  locali  di  presa  in
          carico all'interno  di  progetti  terapeutico-riabilitativi
          individuali che  assicurino  il  diritto  alle  cure  e  al
          reinserimento sociale, nonche' a favorire  l'esecuzione  di
          misure di sicurezza alternative  al  ricovero  in  ospedale
          psichiatrico giudiziario o all'assegnazione a casa di  cura
          e custodia. Agli oneri  derivanti  dal  presente  comma  si
          provvede, quanto a 60 milioni  di  euro  per  l'anno  2012,
          utilizzando quota parte delle  risorse  di  cui  al  citato
          articolo 20 della legge n. 67 del 1988; quanto ad ulteriori
          60 milioni di euro per l'anno 2012, mediante corrispondente
          riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  7-quinquies  del
          decreto-legge 10  febbraio  2009,  n.  5,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;  quanto  a
          60 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente
          riduzione del Fondo di cui all'articolo 32,  comma  1,  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
              7. Al fine di concorrere alla copertura degli oneri per
          l'esercizio delle attivita' di cui al comma 1 nonche' degli
          oneri derivanti dal comma 5 e dal terzo periodo  del  comma
          6, e' autorizzata la spesa nel limite  massimo  complessivo
          di 38 milioni di euro per l'anno 2012 e 55 milioni di  euro
          annui a decorrere dall'anno 2013. Agli oneri derivanti  dal
          presente comma si provvede: 
                a) quanto a 7  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno  2012,  mediante  riduzione  degli   stanziamenti
          relativi alle spese rimodulabili di  cui  all'articolo  21,
          comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n.  196,
          dei programmi del Ministero degli affari esteri; 
                b) quanto a 24 milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno   2012,   mediante    corrispondente    riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  2,  comma
          361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
                c) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2012 e a  24
          milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013,  mediante
          riduzione   degli   stanziamenti   relativi   alle    spese
          rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5,  lettera  b),
          della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  dei  programmi  del
          Ministero della giustizia. 
              8.   Il   Comitato   permanente   per    la    verifica
          dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui
          all'articolo 9 dell'intesa tra lo Stato, le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005,
          provvede al monitoraggio e  alla  verifica  dell'attuazione
          del presente articolo. 
              8.1. Fino al superamento  degli  ospedali  psichiatrici
          giudiziari,  l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
          presente articolo costituisce  adempimento  ai  fini  della
          verifica  del   Comitato   permanente   per   la   verifica
          dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. 
              8-bis. Entro il 30  novembre  2013  il  Ministro  della
          salute  e  il  Ministro  della  giustizia  comunicano  alle
          competenti Commissioni parlamentari lo stato di  attuazione
          dei programmi regionali, di cui al  comma  6,  relativi  al
          superamento degli ospedali  psichiatrici  giudiziari  e  in
          particolare il grado  di  effettiva  presa  in  carico  dei
          malati da parte dei dipartimenti di salute  mentale  e  del
          conseguente avvio dei programmi di cura e di  reinserimento
          sociale. 
              9. Nel caso di mancata presentazione del  programma  di
          cui al comma 6 entro il termine del 15 maggio 2013,  ovvero
          di  mancato  rispetto  del  termine  di  completamento  del
          predetto programma, il Governo, in attuazione dell'articolo
          120 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 8 della
          legge 5 giugno 2003, n. 131, provvede in via sostitutiva al
          fine di assicurare piena esecuzione a quanto  previsto  dal
          comma 4. Nel caso di ricorso  alla  predetta  procedura  il
          Consiglio dei Ministri, sentita  la  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e  di  Bolzano,  nomina  commissario  la
          stessa persona per tutte le regioni per le quali si rendono
          necessari gli interventi sostitutivi. 
              10. A seguito dell'attuazione del presente articolo  la
          destinazione  dei   beni   immobili   degli   ex   ospedali
          psichiatrici giudiziari  e'  determinata  d'intesa  tra  il
          Dipartimento   dell'amministrazione    penitenziaria    del
          Ministero della  giustizia,  l'Agenzia  del  demanio  e  le
          regioni ove gli stessi sono ubicati.». 
              - Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo  2  del
          decreto-legge 16 settembre 2008, n.  143,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  13  novembre  2008,  n.   181
          (Interventi urgenti in materia di funzionalita' del sistema
          giudiziario): 
                «Art. 2. (Fondo  unico  giustizia).  -  1.  -  6-ter.
          Omissis. 
              7. Salvo quanto previsto dai commi 2-bis e  2-ter,  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto con il Ministro della giustizia e con il  Ministro
          dell'interno, sono  stabilite,  fermo  quanto  disposto  al
          comma 5, le quote  delle  risorse  intestate  «Fondo  unico
          giustizia», anche  frutto  di  utili  della  loro  gestione
          finanziaria, fino ad una percentuale non  superiore  al  30
          per  cento  relativamente  alle  sole  risorse  oggetto  di
          sequestro penale o amministrativo, disponibili  per  massa,
          in base a criteri statistici e con modalita'  rotativa,  da
          destinare mediante riassegnazione: 
                a) in misura non inferiore ad un terzo, al  Ministero
          dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica  e  del
          soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di
          solidarieta' per le vittime delle  richieste  estorsive  di
          cui all'articolo 18, comma 1, lettera c),  della  legge  23
          febbraio 1999, n. 44, e  del  Fondo  di  rotazione  per  la
          solidarieta' delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui
          all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512; 
                b) in misura non inferiore ad un terzo, al  Ministero
          della  giustizia  per  assicurare  il  funzionamento  e  il
          potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi
          istituzionali; 
                c) all'entrata del bilancio dello Stato. 
              Omissis.».