Art. 25 
 
Misure urgenti relative allo svolgimento del processo amministrativo 
 
  1. Le disposizioni dei  periodi  quarto  e  seguenti  del  comma  1
dell'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n.  70,  si  applicano
altresi' alle udienze  pubbliche  e  alle  camere  di  consiglio  del
Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per  la
Regione siciliana e dei tribunali  amministrativi  regionali  che  si
svolgono dal 9 novembre 2020 al 31 gennaio 2021 e, fino a tale ultima
data, il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 13  dell'allegato  2
al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,  prescinde  dai  pareri
previsti dallo stesso articolo 13. 
  2. Durante tale periodo, salvo quanto previsto  dal  comma  1,  gli
affari in trattazione passano in decisione, senza discussione  orale,
sulla base degli atti depositati, ferma restando la  possibilita'  di
definizione del giudizio ai sensi dell'articolo  60  del  codice  del
processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010,
n. 104,  omesso  ogni  avviso.  Il  giudice  delibera  in  camera  di
consiglio, se  necessario  avvalendosi  di  collegamenti  da  remoto.
Restano fermi i poteri presidenziali di  rinvio  degli  affari  e  di
modifica della composizione del collegio. 
  3. Per le udienze  pubbliche  e  le  camere  di  consiglio  che  si
svolgono tra il 9 e il 20 novembre  2020,  l'istanza  di  discussione
orale, di cui al quarto periodo del comma 1 del citato articolo 4 del
decreto-legge n. 28 del 2020, puo' essere presentata  fino  a  cinque
giorni liberi prima dell'udienza pubblica o camerale. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  citato
          decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito  in  legge,
          con modificazioni, dall'articolo 1 della  legge  25  giugno
          2020, n. 70: 
                «Art. 4. (Disposizioni integrative e di coordinamento
          in materia di giustizia amministrativa). - 1.  All'articolo
          84, commi 3, 4, lettera e), 5 e  9,  del  decreto-legge  17
          marzo 2020 n.  18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27, le  parole  «30  giugno  2020»
          sono sostituite con «31 luglio 2020».  All'articolo  7  del
          decreto-legge 31  agosto  2016,  n.  168,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 25  ottobre  2016,  n.  197,  il
          comma 4 e' abrogato. All'articolo 84 del  decreto-legge  17
          marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27, l'ultimo periodo del comma  10
          e' soppresso. A decorrere dal 30 maggio e fino al 31 luglio
          2020 puo' essere  chiesta  discussione  orale  con  istanza
          depositata entro il termine per il deposito  delle  memorie
          di replica ovvero, per gli affari cautelari, fino a  cinque
          giorni  liberi  prima  dell'udienza  in   qualunque   rito,
          mediante collegamento da  remoto  con  modalita'  idonee  a
          salvaguardare    il    contraddittorio    e     l'effettiva
          partecipazione dei difensori  all'udienza,  assicurando  in
          ogni caso la  sicurezza  e  la  funzionalita'  del  sistema
          informatico della giustizia amministrativa e  dei  relativi
          apparati e comunque nei limiti  delle  risorse  attualmente
          assegnate ai  singoli  uffici.  L'istanza  e'  accolta  dal
          presidente del collegio  se  presentata  congiuntamente  da
          tutte le parti costituite. Negli altri casi, il  presidente
          del collegio  valuta  l'istanza,  anche  sulla  base  delle
          eventuali  opposizioni  espresse  dalle  altre  parti  alla
          discussione da remoto. Se il presidente ritiene necessaria,
          anche in assenza di istanza di parte, la discussione  della
          causa con modalita' da remoto, la dispone con  decreto.  In
          tutti i casi in cui sia disposta la discussione da  remoto,
          la segreteria  comunica,  almeno  tre  giorni  prima  della
          trattazione,  l'avviso  dell'ora  e  delle   modalita'   di
          collegamento. Si da' atto a verbale delle modalita' con cui
          si accerta  l'identita'  dei  soggetti  partecipanti  e  la
          libera volonta' delle parti, anche ai fini della disciplina
          sulla protezione dei dati personali. Il  luogo  da  cui  si
          collegano i magistrati, gli avvocati e il personale addetto
          e' considerato udienza a tutti gli  effetti  di  legge.  In
          alternativa alla discussione possono essere depositate note
          di udienza fino alle ore 12 del giorno antecedente a quello
          dell'udienza stessa o richiesta di passaggio in decisione e
          il difensore che deposita tali note  o  tale  richiesta  e'
          considerato presente a ogni effetto in udienza. Il  decreto
          di cui al comma 2 stabilisce i tempi massimi di discussione
          e replica. 
              2. Il comma  1  dell'articolo  13  dell'allegato  2  al
          decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante le norme
          di attuazione al codice  del  processo  amministrativo,  e'
          sostituito dal seguente: «1. Con decreto del Presidente del
          Consiglio  di  Stato,   sentiti   il   Dipartimento   della
          Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia
          di trasformazione digitale, il Consiglio nazionale forense,
          il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e
          le      associazioni      specialistiche       maggiormente
          rappresentative, che si esprimono nel termine perentorio di
          trenta giorni dalla trasmissione dello schema  di  decreto,
          sono stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali
          e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole
          tecnico-operative per  la  sperimentazione  e  la  graduale
          applicazione    degli    aggiornamenti     del     processo
          amministrativo   telematico,   anche    relativamente    ai
          procedimenti connessi attualmente non  informatizzati,  ivi
          incluso  il  procedimento  per  ricorso  straordinario.  Il
          decreto si  applica  a  partire  dalla  data  nello  stesso
          indicata,  comunque  non   anteriore   al   quinto   giorno
          successivo a quello della sua pubblicazione nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana.». 
              3. A decorrere dal quinto giorno  successivo  a  quello
          della pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  primo
          decreto adottato dal Presidente del Consiglio di  Stato  di
          cui al comma 1 dell'articolo 13 dell'allegato 2 al  decreto
          legislativo 2 luglio 2010,  n.  104,  come  modificato  dal
          comma 2 del presente articolo, e' abrogato il  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2016,  n.
          40.  E'  abrogato  il  comma  2-quater  dell'articolo   136
          dell'allegato 1 al decreto legislativo 2  luglio  2010,  n.
          104, recante il codice del processo amministrativo.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 13 dell'allegato  2
          al decreto legislativo 2 luglio 2010,  n.  104  (Attuazione
          dell'articolo 44 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
          delega  al   governo   per   il   riordino   del   processo
          amministrativo): 
              «Allegato 2 
                Art. 13. (Processo telematico). - 1. Con decreto  del
          Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il  Dipartimento
          della Presidenza del Consiglio dei ministri  competente  in
          materia di trasformazione digitale, il Consiglio  nazionale
          forense,  il  Consiglio  di  presidenza   della   giustizia
          amministrativa    e    le    associazioni    specialistiche
          maggiormente rappresentative , che si esprimono nel termine
          perentorio di trenta giorni dalla trasmissione dello schema
          di decreto, sono stabilite, nei limiti delle risorse umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente, le regole tecnico-operative per la sperimentazione
          e la graduale applicazione degli aggiornamenti del processo
          amministrativo   telematico,   anche    relativamente    ai
          procedimenti connessi attualmente non  informatizzati,  ivi
          incluso  il  procedimento  per  ricorso  straordinario.  Il
          decreto si  applica  a  partire  dalla  data  nello  stesso
          indicata,  comunque  non   anteriore   al   quinto   giorno
          successivo a quello della sua pubblicazione nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana. 
              1-bis.  In  attuazione   del   criterio   di   graduale
          introduzione del processo telematico e fino alla  data  del
          30 novembre 2016  si  procede  alla  sperimentazione  delle
          nuove disposizioni presso tutti i tribunali  amministrativi
          regionali e le sezioni  giurisdizionali  del  Consiglio  di
          Stato. L'individuazione delle concrete modalita'  attuative
          della  sperimentazione  e'  demandata  agli  organi   della
          giustizia amministrativa nel rispetto  di  quanto  previsto
          nel predetto decreto. 
              1-ter. Salvi i casi in cui  e'  diversamente  disposto,
          tutti gli adempimenti previsti dal codice e dalle norme  di
          attuazione  inerenti  ai  ricorsi  depositati  in  primo  o
          secondo  grado  dal  1°  gennaio  2017  sono  eseguiti  con
          modalita'  telematiche,  secondo  quanto  disciplinato  nel
          decreto di cui al comma 1. 
              1-quater. Sino al  31  dicembre  2017  i  depositi  dei
          ricorsi, degli scritti  difensivi  e  della  documentazione
          possono essere effettuati con PEC  o,  nei  casi  previsti,
          mediante  upload  attraverso  il  sito  istituzionale,  dai
          domiciliatari anche non iscritti all'Albo  degli  avvocati.
          Le comunicazioni di segreteria possono  essere  fatte  alla
          PEC del domiciliatario.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  60  del  citato
          decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104: 
                «Art.  60.  (Definizione  del   giudizio   in   esito
          all'udienza cautelare). - 1. In  sede  di  decisione  della
          domanda cautelare, purche'  siano  trascorsi  almeno  venti
          giorni dall'ultima notificazione del ricorso, il  collegio,
          accertata   la   completezza    del    contraddittorio    e
          dell'istruttoria, sentite sul punto  le  parti  costituite,
          puo' definire, in camera  di  consiglio,  il  giudizio  con
          sentenza in forma semplificata, salvo che una  delle  parti
          dichiari che  intende  proporre  motivi  aggiunti,  ricorso
          incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento
          di giurisdizione. Se la parte dichiara che intende proporre
          regolamento di competenza o di  giurisdizione,  il  giudice
          assegna un termine non superiore a trenta  giorni.  Ove  ne
          ricorrano i presupposti, il collegio dispone l'integrazione
          del  contraddittorio  o  il  rinvio   per   consentire   la
          proposizione  di  motivi  aggiunti,  ricorso   incidentale,
          regolamento  di  competenza  o  di  giurisdizione  e  fissa
          contestualmente   la   data   per   il   prosieguo    della
          trattazione.».