Art. 26 
 
Disposizioni in materia di giudizio contabile nonche' misure  urgenti
  relative allo  svolgimento  delle  adunanze  e  delle  udienze  del
  processo contabile durante l'ulteriore  periodo  di  proroga  dello
  stato di emergenza epidemiologica 
 
  1.   Ferma   restando   l'applicabilita'   dell'articolo   85   del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  per  contrastare  l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli  effetti  negativi  sullo
svolgimento e sui tempi delle attivita' istituzionali della Corte dei
conti, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al
termine dello stato  di  emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  le
adunanze e le udienze dinanzi alla Corte  dei  conti  alle  quali  e'
ammessa la presenza del pubblico si celebrano a porte chiuse ai sensi
dell'articolo 91, comma 2, del codice della giustizia  contabile,  di
cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174. 
  2. All'articolo 257, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al  lavoro
e all'economia, nonche' di politiche sociali  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge  17  luglio  2020,  n.   77,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) le parole «31 dicembre  2020»  sono  sostituite  dalle  parole
«termine dell'emergenza epidemiologica in corso»; 
    b) le lettere «in corso» sono soppresse; 
    c) dopo le parole «personale della Corte dei conti» sono inserite
le parole «, ivi incluso quello di magistratura». 
  All'attuazione delle previsioni di  cui  al  presente  articolo  si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della
finanza pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  85  del  citato
          decreto-legge  17  marzo  2020  n.  18,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  24  aprile  2020  n.  27,  come
          modificato dell'articolo 26-ter del decreto-legge 14 agosto
          2020 n. 104, convertito con modificazioni  dalla  legge  13
          ottobre 2020 n. 126: 
                «Art.  85.  (Nuove  misure  urgenti  per  contrastare
          l'emergenza epidemiologica da  COVID-19  e  contenerne  gli
          effetti  in  materia  di  giustizia  contabile).  -  1.  Le
          disposizioni di cui agli articoli 83 e 84 si applicano,  in
          quanto compatibili e non contrastanti con  le  disposizioni
          recate dal presente articolo, a  tutte  le  funzioni  della
          Corte dei conti. 
              2.  Per  contrastare  l'emergenza   epidemiologica   da
          COVID-19  e   contenerne   gli   effetti   negativi   sullo
          svolgimento delle attivita' istituzionali della  Corte  dei
          conti, a decorrere dall'8 marzo  2020  e  fino  al  termine
          dello stato  di  emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  i
          vertici istituzionali degli uffici territoriali e centrali,
          sentiti l'autorita' sanitaria regionale e, per le attivita'
          giurisdizionali, il Consiglio  dell'ordine  degli  avvocati
          della citta' ove ha sede l'Ufficio, adottano,  in  coerenza
          con le eventuali disposizioni di coordinamento dettate  dal
          Presidente o dal Segretario generale della Corte dei  conti
          per   quanto   di   rispettiva   competenza,   le    misure
          organizzative,  anche  incidenti  sulla  trattazione  degli
          affari,  necessarie  per  consentire  il   rispetto   delle
          indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero  della
          salute, anche d'intesa con le Regioni, e delle prescrizioni
          impartite con i decreti del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri emanati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge
          23 febbraio 2020,  n.  6,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 5 marzo 2020, n.  13,  e  dell'articolo  2  del
          decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19,  al  fine  di  evitare
          assembramenti   all'interno   degli   uffici   e   contatti
          ravvicinati tra le persone. 
              3. I provvedimenti di cui al comma 2 possono  prevedere
          una o piu' delle seguenti misure: 
                a) la  limitazione  dell'accesso  del  pubblico  agli
          uffici, garantendo  comunque  l'accesso  alle  persone  che
          debbono svolgervi attivita' urgenti; 
                b) la limitazione, sentito il  dirigente  competente,
          dell'orario di apertura al pubblico degli uffici ovvero, in
          via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi
          urgenti, la chiusura al pubblico; 
                c) la predisposizione di servizi di prenotazione  per
          l'accesso ai servizi, anche tramite mezzi di  comunicazione
          telefonica o telematica, curando che la convocazione  degli
          utenti sia scaglionata per orari fissi, nonche'  l'adozione
          di ogni misura ritenuta necessaria  per  evitare  forme  di
          assembramento; 
                d)  l'adozione  di  linee  guida  vincolanti  per  la
          fissazione e la trattazione delle udienze o delle adunanze,
          coerenti con le disposizioni di coordinamento  dettate  dal
          presidente della Corte dei conti, ivi inclusa la  eventuale
          celebrazione a porte chiuse; 
                e) la previsione dello svolgimento  delle  udienze  e
          delle camere di consiglio che non richiedono la presenza di
          soggetti diversi dai difensori delle  parti,  ovvero  delle
          adunanze e delle camere di consiglio che non richiedono  la
          presenza  di  soggetti  diversi  dai  rappresentanti  delle
          amministrazioni,  mediante  collegamenti  da  remoto,   con
          modalita'  idonee  a  salvaguardare  il  contraddittorio  e
          l'effettiva partecipazione all'udienza ovvero  all'adunanza
          ovvero  alla  Camera  di   consiglio,   anche   utilizzando
          strutture informatiche messe  a  disposizione  da  soggetti
          terzi  o  con  ogni  mezzo  di   comunicazione   che,   con
          attestazione all'interno del verbale, consenta  l'effettiva
          partecipazione  degli  interessati.  Il  luogo  da  cui  si
          collegano  i  magistrati  e   il   personale   addetto   e'
          considerato aula di udienza  o  di  adunanza  o  Camera  di
          consiglio a tutti gli effetti di  legge.  Le  sentenze,  le
          ordinanze, i decreti, le deliberazioni e gli altri atti del
          processo e del procedimento  di  controllo  possono  essere
          adottati mediante documenti informatici  e  possono  essere
          firmati digitalmente, anche  in  deroga  alle  disposizioni
          vigenti; 
                f) il rinvio d'ufficio delle udienze e delle adunanze
          a data successiva al 31 agosto 2020, salvo che per le cause
          rispetto  alle  quali  la  ritardata  trattazione  potrebbe
          produrre grave pregiudizio alle parti. 
              4. In caso  di  rinvio,  con  riferimento  a  tutte  le
          attivita'  giurisdizionali,  inquirenti,  consultive  e  di
          controllo intestate alla Corte  dei  conti,  i  termini  in
          corso alla data dell'8 marzo 2020 e che scadono entro il 31
          agosto 2020, sono sospesi e riprendono a decorrere  dal  1°
          settembre 2020. A decorrere dall'8 marzo 2020 si  intendono
          sospesi anche i termini connessi alle attivita' istruttorie
          preprocessuali,  alle  prescrizioni  in   corso   ed   alle
          attivita' istruttorie e di verifica relative al controllo. 
              5. Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al  termine
          dello stato di emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  in
          deroga alle previsioni del codice di  giustizia  contabile,
          di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, tutte
          le controversie pensionistiche fissate per  la  trattazione
          innanzi al giudice contabile in sede  monocratica,  sia  in
          udienza  camerale  sia  in  udienza  pubblica,  passano  in
          decisione senza discussione orale, sulla  base  degli  atti
          depositati, salva espressa richiesta di una delle parti  di
          discussione orale, da notificare, a cura del richiedente, a
          tutte le parti costituite  e  da  depositare  almeno  dieci
          giorni prima della data di udienza. Le parti hanno facolta'
          di presentare brevi note e documenti sino a  cinque  giorni
          liberi prima della data  fissata  per  la  trattazione.  Il
          giudice pronuncia immediatamente sentenza, dando tempestiva
          notizia del relativo dispositivo alle parti costituite  con
          comunicazione  inviata  a  mezzo   di   posta   elettronica
          certificata.  Resta  salva  la  facolta'  del  giudice   di
          decidere in forma semplificata, ai sensi dell'articolo 167,
          comma 4, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174,  e
          successive modificazioni.  La  sentenza  e'  depositata  in
          segreteria entro  quindici  giorni  dalla  pronuncia.  Sono
          fatte salve tutte le disposizioni compatibili col  presente
          rito  previste  dalla  parte  IV,  titolo  I,  del  decreto
          legislativo  26  agosto  2016,   n.   174,   e   successive
          modificazioni. Il giudice delibera in Camera di  consiglio,
          se necessario avvalendosi di  collegamenti  da  remoto.  Il
          luogo da cui si  collegano  i  magistrati  e  il  personale
          addetto e' considerato Camera  di  consiglio  a  tutti  gli
          effetti di legge. Le sentenze, le ordinanze,  i  decreti  e
          gli  altri  atti  del  processo  possono  essere   adottati
          mediante documenti informatici  e  possono  essere  firmati
          digitalmente, anche in deroga alle disposizioni vigenti. 
              6. Per il controllo preventivo di legittimita'  non  si
          applica  alcuna  sospensione  dei  termini.  In   caso   di
          deferimento   alla   sede   collegiale   di   atti    delle
          amministrazioni   centrali   dello   Stato,   il   collegio
          deliberante, fino  al  termine  dello  stato  di  emergenza
          epidemiologica da  COVID-19,  e'  composto  dal  presidente
          della sezione centrale del controllo di legittimita' e  dai
          sei consiglieri delegati preposti  ai  relativi  uffici  di
          controllo, integrato dal magistrato istruttore nell'ipotesi
          di dissenso, e delibera con  un  numero  minimo  di  cinque
          magistrati in adunanze organizzabili tempestivamente  anche
          in via telematica. In relazione alle medesime  esigenze  di
          salvaguardia    dello    svolgimento    delle     attivita'
          istituzionali della Corte  dei  conti,  il  collegio  delle
          sezioni riunite in sede di controllo, fino al termine dello
          stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, e'  composto
          dal presidente di sezione preposto al  coordinamento  e  da
          quindici  magistrati,  individuati,   in   relazione   alle
          materie, con specifici provvedimenti del  presidente  della
          Corte dei conti, e delibera con almeno  dodici  magistrati,
          in adunanze  organizzabili  tempestivamente  anche  in  via
          telematica.  Alla  individuazione   di   cui   al   periodo
          precedente  si  provvede  secondo  criteri,   fissati   dal
          presidente della Corte dei conti, sentito il  Consiglio  di
          presidenza,  che  assicurino   adeguata   proporzione   fra
          magistrati relatori,  magistrati  in  servizio  presso  gli
          uffici  centrali  e  magistrati   operanti   negli   uffici
          territoriali. 
              7. Ai fini del computo  di  cui  all'articolo  2  della
          legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti nei  quali  le
          udienze sono rinviate a norma del presente articolo non  si
          tiene conto del periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31
          agosto 2020. 
              8. 
              8-bis. In deroga alle disposizioni recate dall'articolo
          20-bis, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2012, n. 221, a decorrere dalla data di entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto e  fino  al
          termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19
          i decreti del presidente della Corte  dei  conti,  con  cui
          sono  stabilite  le  regole  tecniche  ed   operative   per
          l'adozione  delle  tecnologie  dell'informazione  e   della
          comunicazione nelle attivita' di controllo  e  nei  giudizi
          che si svolgono innanzi alla Corte  dei  conti,  acquistano
          efficacia  dal  giorno  successivo  a  quello  della   loro
          pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale.  Le  udienze,  le
          adunanze e le camere di  consiglio  possono  essere  svolte
          mediante collegamento  da  remoto,  anche  in  deroga  alle
          vigenti  disposizioni  di  legge,  secondo   le   modalita'
          tecniche definite ai sensi dell'articolo 6  del  codice  di
          cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174. 
              8-ter. Ai fini del contenimento  della  diffusione  del
          Covid-19,  il  pubblico   ministero   puo'   avvalersi   di
          collegamenti da remoto, individuati e regolati con  decreto
          del presidente della Corte dei conti da emanarsi  ai  sensi
          dell'articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.
          179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
          2012,   n.   221,   nel   rispetto   delle   garanzie    di
          verbalizzazione in contraddittorio, per audire, al fine  di
          acquisire elementi utili alla  ricostruzione  dei  fatti  e
          alla  individuazione  delle  personali  responsabilita',  i
          soggetti informati di cui all'articolo  60  del  codice  di
          giustizia contabile, approvato con decreto  legislativo  26
          agosto 2016, n. 174 e il presunto responsabile che ne abbia
          fatta  richiesta  ai  sensi  dell'articolo  67  del  codice
          medesimo. Il decreto del presidente della Corte  dei  conti
          disciplinante le regole tecniche entra in vigore il  giorno
          successivo   alla   sua   pubblicazione   nella    Gazzetta
          Ufficiale.». 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 91  del
          decreto legislativo 26  agosto  2016,  n.  174  (Codice  di
          giustizia contabile, adottato  ai  sensi  dell'articolo  20
          della legge 7 agosto 2015, n. 124): 
              «Allegato 1 
                Art.  91.  (Udienza  pubblica).  -  1.  L'udienza  di
          discussione della causa e' pubblica, a pena di nullita'. 
              2. Il presidente o il giudice monocratico puo' disporre
          che essa si svolga a porte chiuse, se ricorrono ragioni  di
          sicurezza  dello  Stato,  di  ordine  pubblico  o  di  buon
          costume; esercita i poteri di polizia per  il  mantenimento
          dell'ordine   e   del   decoro;   puo'   avvalersi    della
          collaborazione del pubblico  ministero  e  delle  forze  di
          polizia se presenti, per fare o prescrivere quanto  occorre
          affinche'  la  trattazione  avvenga  in  modo  ordinato   e
          proficuo. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 257 del
          citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  257.   (Semplificazione   e   svolgimento   in
          modalita'   decentrata   e   telematica   delle   procedure
          concorsuali relative al personale della Corte dei conti). -
          1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto e fino al termine dell'emergenza epidemiologica  in
          corso i principi  e  i  criteri  direttivi  concernenti  lo
          svolgimento delle prove concorsuali in modalita' decentrata
          e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale  si  possono
          applicare anche  alle  procedure  concorsuali  relative  al
          personale della Corte dei  conti,  ivi  incluso  quello  di
          magistratura,  indette  anche   congiuntamente   ad   altre
          Amministrazioni.  Il  Presidente   della   Corte   medesima
          determina, con proprio decreto, le modalita'  tecniche  per
          l'applicazione del presente articolo.».