Art. 29 
 
              Durata straordinaria dei permessi premio 
 
  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla
data del 31 gennaio 2021 ai condannati cui siano stati gia'  concessi
i permessi di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975,  n.
354 o che siano  stati  assegnati  al  lavoro  all'esterno  ai  sensi
dell'articolo 21 della  legge  26  luglio  1975,  n.  354  o  ammessi
all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno  ai  sensi
dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 ottobre 2018,  n.  121,  i
permessi di cui all'articolo 30-ter della citata  legge  n.  354  del
1975, quando ne ricorrono  i  presupposti,  possono  essere  concessi
anche in deroga ai limiti temporali indicati dai commi 1  e  2  dello
stesso articolo 30-ter. 
  2. La disposizione di cui al comma 1 non  si  applica  ai  soggetti
condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis  della
legge 26 luglio 1975, n. 354 e  dagli  articoli  572  e  612-bis  del
codice penale e, con riferimento ai condannati per  delitti  commessi
per finalita' di terrorismo, anche  internazionale,  o  di  eversione
dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza  e
ai delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale, o  commessi
avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al
fine di agevolare l'attivita' delle associazioni  in  esso  previste,
anche nel caso in cui i condannati abbiano gia' espiato la  parte  di
pena relativa ai predetti delitti quando,  in  caso  di  cumulo,  sia
stata accertata dal giudice della  cognizione  o  dell'esecuzione  la
connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b  e  c,  del
codice di procedura penale tra i reati la cui pena e' in esecuzione. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 21 e 30-ter  della
          citata legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
          penitenziario e sulla esecuzione delle misure  privative  e
          limitative della liberta'): 
                «Art. 21. (Lavoro all'esterno). - 1. I detenuti e gli
          internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in
          condizioni idonee a garantire l'attuazione  positiva  degli
          scopi previsti dall'articolo 15. Tuttavia, se si tratta  di
          persona condannata alla pena della reclusione per  uno  dei
          delitti  indicati   nei   commi   1,   1-ter   e   1-quater
          dell'articolo 4-bis, l'assegnazione al lavoro esterno  puo'
          essere disposta dopo l'espiazione di almeno un terzo  della
          pena e, comunque, di non oltre cinque anni.  Nei  confronti
          dei condannati all'ergastolo l'assegnazione  puo'  avvenire
          dopo l'espiazione di almeno dieci anni. 
              2. I detenuti  e  gli  internati  assegnati  al  lavoro
          all'esterno sono avviati a prestare  la  loro  opera  senza
          scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria  per  motivi
          di  sicurezza.  Gli  imputati  sono   ammessi   al   lavoro
          all'esterno   previa   autorizzazione   della    competente
          autorita' giudiziaria. 
              3. Quando si tratta di imprese private, il lavoro  deve
          svolgersi  sotto  il  diretto  controllo  della   direzione
          dell'istituto a cui il detenuto o l'internato e' assegnato,
          la quale puo' avvalersi a tal fine del personale dipendente
          e del servizio sociale. 
              4. Per ciascun condannato o internato il  provvedimento
          di ammissione al lavoro all'esterno diviene esecutivo  dopo
          l'approvazione del magistrato di sorveglianza. 
              4-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e  la
          disposizione  di  cui  al  secondo  periodo  del  comma  13
          dell'articolo 20 si applicano anche  ai  detenuti  ed  agli
          internati  ammessi  a  frequentare  corsi   di   formazione
          professionale all'esterno degli istituti penitenziari. 
              4-ter.  I  detenuti  e  gli  internati  possono  essere
          assegnati  a  prestare  la  propria  attivita'   a   titolo
          volontario e  gratuito  a  sostegno  delle  famiglie  delle
          vittime dei reati da loro commessi. L'attivita' e' in  ogni
          caso svolta con modalita' che non pregiudichino le esigenze
          di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei  detenuti
          e  degli  internati.  Sono  esclusi  dalle  previsioni  del
          presente comma i detenuti e gli internati per il delitto di
          cui all'articolo 416-bis del codice penale; e per i delitti
          commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso
          articolo ovvero al  fine  di  agevolare  l'attivita'  delle
          associazioni in esso  previste.  Si  applicano,  in  quanto
          compatibili, le modalita'  previste  nell'articolo  54  del
          decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.» 
              «Art. 30-ter. (Permessi premio). - 1. Ai condannati che
          hanno tenuto regolare  condotta  ai  sensi  del  successivo
          comma 8 e che  non  risultano  socialmente  pericolosi,  il
          magistrato   di   sorveglianza,   sentito   il    direttore
          dell'istituto, puo' concedere permessi premio di durata non
          superiore ogni volta a quindici giorni  per  consentire  di
          coltivare interessi affettivi, culturali o  di  lavoro.  La
          durata dei  permessi  non  puo'  superare  complessivamente
          quarantacinque giorni in ciascun anno di espiazione. 
              1-bis. 
              2. Per i  condannati  minori  di  eta'  la  durata  dei
          permessi premio non  puo'  superare  ogni  volta  i  trenta
          giorni e la durata complessiva non puo'  eccedere  i  cento
          giorni in ciascun anno di espiazione. 
              3. L'esperienza dei permessi premio e' parte integrante
          del programma di trattamento e deve  essere  seguita  dagli
          educatori   e   assistenti    sociali    penitenziari    in
          collaborazione con gli operatori sociali del territorio. 
              4. La concessione dei permessi e' ammessa: 
                a) nei confronti dei condannati  all'arresto  o  alla
          reclusione non superiore a quattro anni anche se  congiunta
          all'arresto; 
                b)  nei  confronti  dei  condannati  alla  reclusione
          superiore a  quattro  anni,  salvo  quanto  previsto  dalla
          lettera c), dopo l'espiazione di  almeno  un  quarto  della
          pena; 
                c) nei confronti dei condannati alla  reclusione  per
          taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter  e  1-quater
          dell'articolo 4-bis,  dopo  l'espiazione  di  almeno  meta'
          della pena e, comunque, di non oltre dieci anni; 
                d) nei confronti dei condannati  all'ergastolo,  dopo
          l'espiazione di almeno dieci anni. 
              5. Nei confronti dei soggetti che durante  l'espiazione
          della pena  o  delle  misure  restrittive  hanno  riportato
          condanna  o  sono  imputati  per  delitto  doloso  commesso
          durante l'espiazione  della  pena  o  l'esecuzione  di  una
          misura restrittiva della liberta' personale, la concessione
          e' ammessa soltanto decorsi due anni dalla commissione  del
          fatto. 
              6. Si applicano, ove del caso, le cautele previste  per
          i permessi di cui  al  primo  comma  dell'articolo  30;  si
          applicano altresi' le disposizioni di cui  al  terzo  e  al
          quarto comma dello stesso articolo. 
              7. Il provvedimento  relativo  ai  permessi  premio  e'
          soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza, secondo le
          procedure di cui all'articolo 30-bis. 
              8. La condotta dei  condannati  si  considera  regolare
          quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato
          costante  senso  di  responsabilita'  e   correttezza   nel
          comportamento personale, nelle attivita' organizzate  negli
          istituti  e  nelle   eventuali   attivita'   lavorative   o
          culturali.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  18  del  decreto
          legislativo   2   ottobre   2018,   n.   121    (Disciplina
          dell'esecuzione delle pene  nei  confronti  dei  condannati
          minorenni, in attuazione della delega di  cui  all'art.  1,
          commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno  2017,
          n. 103): 
              «Art.  18.  (Istruzione  e   formazione   professionale
          all'esterno). - 1. I detenuti sono ammessi a frequentare  i
          corsi  di  istruzione,  di  formazione  professionale,   di
          istruzione   e   formazione    professionale    all'esterno
          dell'istituto,  previa  intesa  con  istituzioni,  imprese,
          cooperative  o  associazioni,  quando  si  ritiene  che  la
          frequenza  esterna  faciliti  il   percorso   educativo   e
          contribuisca  alla   valorizzazione   delle   potenzialita'
          individuali e all'acquisizione di competenze certificate  e
          al recupero sociale. 
              2. Si applica la  disciplina  di  cui  all'articolo  21
          della  legge  26  luglio  1975,  n.   354,   e   successive
          modificazioni.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4-bis della  citata
          legge  26  luglio  1975,  n.  354  (Norme  sull'ordinamento
          penitenziario e sulla esecuzione delle misure  privative  e
          limitative della liberta'): 
                «Art. 4-bis. (Divieto di concessione dei  benefici  e
          accertamento della pericolosita' sociale dei condannati per
          taluni delitti). - 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno,
          i permessi premio e le misure alternative  alla  detenzione
          previste dal capo VI, esclusa  la  liberazione  anticipata,
          possono essere concessi  ai  detenuti  e  internati  per  i
          seguenti delitti solo nei  casi  in  cui  tali  detenuti  e
          internati   collaborino   con   la   giustizia   a    norma
          dell'articolo  58-ter  della  presente  legge  o  a   norma
          dell'articolo 323-bis, secondo comma,  del  codice  penale:
          delitti  commessi  per  finalita'  di   terrorismo,   anche
          internazionale,  o  di  eversione  dell'ordine  democratico
          mediante il compimento di atti di violenza, delitti di  cui
          agli articoli 314, primo comma,  317,  318,  319,  319-bis,
          319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321,  322,  322-bis,
          416-bis e  416-ter  del  codice  penale,  delitti  commessi
          avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo
          ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle  associazioni
          in  esso  previste,  delitti  di  cui  agli  articoli  600,
          600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma,  601,
          602, 609-octies, [qualora ricorra anche  la  condizione  di
          cui al comma 1-quater del presente  articolo,]  e  630  del
          codice penale, all'articolo 12, commi  1  e  3,  del  testo
          unico  delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          di cui al decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  e
          successive modificazioni, all'articolo 291-quater del testo
          unico delle disposizioni legislative in  materia  doganale,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23
          gennaio 1973, n. 43, e  all'articolo  74  del  testo  unico
          delle leggi in materia di disciplina degli  stupefacenti  e
          sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
          relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.  309.  Sono
          fatte salve le  disposizioni  degli  articoli  16-nonies  e
          17-bis del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 15  marzo  1991,  n.  82,  e
          successive modificazioni. 
              1-bis. I benefici di cui  al  comma  1  possono  essere
          concessi ai detenuti o internati per uno  dei  delitti  ivi
          previsti, purche' siano stati acquisiti  elementi  tali  da
          escludere l'attualita' di collegamenti con la  criminalita'
          organizzata, terroristica o eversiva, altresi' nei casi  in
          cui  la  limitata  partecipazione   al   fatto   criminoso,
          accertata nella sentenza di  condanna,  ovvero  l'integrale
          accertamento dei fatti e delle responsabilita', operato con
          sentenza   irrevocabile,   rendono   comunque   impossibile
          un'utile collaborazione con la giustizia, nonche' nei  casi
          in cui,  anche  se  la  collaborazione  che  viene  offerta
          risulti  oggettivamente  irrilevante,  nei  confronti   dei
          medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle
          circostanze attenuanti previste  dall'articolo  62,  numero
          6), anche qualora il risarcimento del  danno  sia  avvenuto
          dopo la sentenza  di  condanna,  dall'articolo  114  ovvero
          dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale. 
              1-ter. I benefici di cui  al  comma  1  possono  essere
          concessi,  purche'  non  vi  siano  elementi  tali  da  far
          ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalita'
          organizzata,  terroristica  o  eversiva,  ai   detenuti   o
          internati per i delitti di cui agli articoli 575,  600-bis,
          secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies,
          628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice  penale,
          all'articolo 291-ter del  citato  testo  unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
          43, all'articolo 73  del  citato  testo  unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.
          309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi
          aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del  medesimo
          testo unico, all'articolo 416, primo  e  terzo  comma,  del
          codice penale, realizzato allo scopo di commettere  delitti
          previsti dagli articoli 473 e 474 del  medesimo  codice,  e
          all'articolo 416 del codice penale, realizzato  allo  scopo
          di commettere delitti previsti dal libro  II,  titolo  XII,
          capo III, sezione I, del medesimo  codice,  dagli  articoli
          609-bis,  609-quater  e  609-octies  del  codice  penale  e
          dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del  testo  unico
          delle    disposizioni     concernenti     la     disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          di cui al decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  e
          successive modificazioni. 
              1-quater. I benefici di cui al comma 1  possono  essere
          concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui  agli
          articoli  583-quinquies,  600-bis,   600-ter,   600-quater,
          600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies,
          609-octies e 609-undecies del codice penale solo sulla base
          dei   risultati   dell'osservazione    scientifica    della
          personalita' condotta collegialmente  per  almeno  un  anno
          anche con la partecipazione degli esperti di cui al  quarto
          comma   dell'articolo   80   della   presente   legge.   Le
          disposizioni di cui al periodo precedente si  applicano  in
          ordine al delitto previsto dall'articolo 609-bis del codice
          penale  salvo  che   risulti   applicata   la   circostanza
          attenuante dallo stesso contemplata. 
              1-quinquies. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini
          della concessione dei benefici ai detenuti e internati  per
          i delitti di  cui  agli  articoli  583-quinquies,  600-bis,
          600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui
          all'articolo   600-quater.1,   600-quinquies,   609-quater,
          609-quinquies e 609-undecies  del  codice  penale,  nonche'
          agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice,  se
          commessi in danno di persona minorenne,  il  magistrato  di
          sorveglianza o  il  tribunale  di  sorveglianza  valuta  la
          positiva  partecipazione  al  programma  di  riabilitazione
          specifica di cui all'articolo 13-bis della presente legge. 
              2. Ai fini della concessione dei  benefici  di  cui  al
          comma 1 il magistrato di sorveglianza  o  il  tribunale  di
          sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni  per
          il tramite del  comitato  provinciale  per  l'ordine  e  la
          sicurezza pubblica competente  in  relazione  al  luogo  di
          detenzione del condannato. In ogni caso il  giudice  decide
          trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.
          Al suddetto comitato provinciale  puo'  essere  chiamato  a
          partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui
          il condannato e' detenuto. 
              2-bis. Ai fini della concessione dei benefici di cui al
          comma 1-ter, il magistrato di sorveglianza o  il  tribunale
          di sorveglianza decide acquisite  dettagliate  informazioni
          dal questore. In ogni  caso  il  giudice  decide  trascorsi
          trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. 
              3.  Quando   il   comitato   ritiene   che   sussistano
          particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti
          potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti  in
          ambiti non locali o extranazionali, ne da' comunicazione al
          giudice e il termine di cui al  comma  2  e'  prorogato  di
          ulteriori trenta giorni al fine di  acquisire  elementi  ed
          informazioni da parte dei competenti organi centrali. 
              3-bis. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi
          premio e le misure alternative alla detenzione previste dal
          capo  VI,  non  possono  essere  concessi  ai  detenuti  ed
          internati  per  delitti  dolosi   quando   il   Procuratore
          nazionale antimafia o il procuratore distrettuale comunica,
          d'iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per
          l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al
          luogo  di  detenzione  o  internamento,   l'attualita'   di
          collegamenti con la criminalita' organizzata. In  tal  caso
          si prescinde dalle procedure previste dai commi 2 e 3.». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  416-bis,  572  e
          612-bis del codice penale: 
                «Art. 416-bis. (Associazioni di  tipo  mafioso  anche
          straniere). - Chiunque fa parte di un'associazione di  tipo
          mafioso formata da tre o piu' persone,  e'  punito  con  la
          reclusione da dieci a quindici anni. 
              Coloro   che   promuovono,   dirigono   o   organizzano
          l'associazione  sono  puniti,  per  cio'   solo,   con   la
          reclusione da dodici a diciotto anni. 
              L'associazione e' di tipo mafioso quando coloro che  ne
          fanno parte si avvalgono della forza di  intimidazione  del
          vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e
          di omerta'  che  ne  deriva  per  commettere  delitti,  per
          acquisire  in  modo  diretto  o  indiretto  la  gestione  o
          comunque  il  controllo   di   attivita'   economiche,   di
          concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi  pubblici
          o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per
          altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare  il  libero
          esercizio del voto o di procurare voti a se' o ad altri  in
          occasione di consultazioni elettorali. 
              Se l'associazione e' armata si applica  la  pena  della
          reclusione da dodici a venti anni  nei  casi  previsti  dal
          primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti
          dal secondo comma. 
              L'associazione   si   considera   armata    quando    i
          partecipanti hanno la disponibilita', per il  conseguimento
          della  finalita'  dell'associazione,  di  armi  o   materie
          esplodenti,  anche  se  occultate  o  tenute  in  luogo  di
          deposito. 
              Se  le  attivita'  economiche  di  cui  gli   associati
          intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate
          in tutto o in parte  con  il  prezzo,  il  prodotto,  o  il
          profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti
          sono aumentate da un terzo alla meta'. 
              Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria  la
          confisca delle cose che  servirono  e  furono  destinate  a
          commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo,  il
          prodotto, il profitto o  che  ne  costituiscono  l'impiego.
          [Decadono inoltre di diritto  le  licenze  di  polizia,  di
          commercio, di  commissionario  astatore  presso  i  mercati
          annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche  e
          i diritti ad esse inerenti nonche' le iscrizioni agli  albi
          di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui  il
          condannato fosse titolare]. 
              Le disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano
          anche  alla  camorra,  alla  'ndrangheta   e   alle   altre
          associazioni,   comunque   localmente   denominate,   anche
          straniere, che  valendosi  della  forza  intimidatrice  del
          vincolo  associativo  perseguono  scopi  corrispondenti   a
          quelli delle associazioni di tipo mafioso.» 
              «Art.   572.   (Maltrattamenti   contro   familiari   e
          conviventi).  -   Chiunque,   fuori   dei   casi   indicati
          nell'articolo  precedente,  maltratta  una  persona   della
          famiglia o comunque convivente, o  una  persona  sottoposta
          alla  sua  autorita'  o  a  lui  affidata  per  ragioni  di
          educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia,  o  per
          l'esercizio di una professione o di un'arte, e' punito  con
          la reclusione da tre a sette anni. 
              La pena e' aumentata fino alla meta'  se  il  fatto  e'
          commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna
          in stato di gravidanza o di persona  con  disabilita'  come
          definita ai sensi dell'articolo 3 della  legge  5  febbraio
          1992, n. 104, ovvero se il fatto e' commesso con armi. 
              Se dal fatto deriva una  lesione  personale  grave,  si
          applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne  deriva
          una lesione gravissima, la reclusione da sette  a  quindici
          anni; se ne deriva la morte,  la  reclusione  da  dodici  a
          ventiquattro anni. 
              Il   minore   di   anni   diciotto   che   assiste   ai
          maltrattamenti di cui al  presente  articolo  si  considera
          persona offesa dal reato.» 
              «Art. 612-bis. (Atti persecutori). - Salvo che il fatto
          costituisca piu' grave reato, e' punito con  la  reclusione
          da un anno a sei anni e sei  mesi  chiunque,  con  condotte
          reiterate, minaccia o molesta taluno in modo  da  cagionare
          un perdurante e grave stato di ansia o di paura  ovvero  da
          ingenerare un fondato timore per l'incolumita' propria o di
          un prossimo congiunto o di persona al  medesimo  legata  da
          relazione affettiva ovvero  da  costringere  lo  stesso  ad
          alterare le proprie abitudini di vita. 
              La pena e'  aumentata  se  il  fatto  e'  commesso  dal
          coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che e' o
          e' stata legata da relazione affettiva alla persona  offesa
          ovvero  se  il  fatto  e'  commesso  attraverso   strumenti
          informatici o telematici. 
              La pena e' aumentata fino alla meta'  se  il  fatto  e'
          commesso a danno di un minore, di una  donna  in  stato  di
          gravidanza  o  di  una  persona  con  disabilita'  di   cui
          all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,  ovvero
          con armi o da persona travisata. 
              Il delitto e' punito a querela della persona offesa. Il
          termine per la proposizione della querela e' di  sei  mesi.
          La  remissione   della   querela   puo'   essere   soltanto
          processuale. La querela  e'  comunque  irrevocabile  se  il
          fatto e' stato commesso mediante minacce reiterate nei modi
          di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia
          d'ufficio se il fatto  e'  commesso  nei  confronti  di  un
          minore o di una persona con disabilita' di cui all'articolo
          3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,  nonche'  quando  il
          fatto e' connesso con altro delitto per il  quale  si  deve
          procedere d'ufficio.». 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 12  del
          codice di procedura penale: 
                «Art.  12.  (Casi  di  connessione).   - 1.   Si   ha
          connessione dei procedimenti: 
                  a) se il reato per cui si procede e' stato commesso
          da piu' persone in concorso o cooperazione fra loro,  o  se
          piu' persone con condotte  indipendenti  hanno  determinato
          l'evento; 
                  b)  se  una  persona  e'  imputata  di  piu'  reati
          commessi con una sola azione od omissione ovvero  con  piu'
          azioni  od  omissioni  esecutive  di  un  medesimo  disegno
          criminoso; 
                  c) se dei reati per cui si  procede  gli  uni  sono
          stati commessi per eseguire o per occultare gli altri.».