Art. 31 undecies 
 
         Disposizioni in materia di infrastrutture stradali 
 
  1.  In  relazione   alle   infrastrutture   autostradali   di   cui
all'articolo 13-bis, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre  2017,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2017,  n.
172, al fine di consentire alle regioni e agli enti locali di potersi
avvalere di societa' in house esistenti nel ruolo di concessionari ai
sensi della lettera b) del medesimo comma 1, la societa'  da  essi  a
tale fine individuata puo' procedere, ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'articolo 2437-sexies del codice civile ed anche in  deroga  allo
statuto,  al  riscatto  previa  delibera  dell'assemblea  dei   soci,
adottata con la maggioranza prevista per le assemblee  straordinarie,
delle azioni di titolarita', alla  data  del  30  novembre  2020,  di
soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni di cui  all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di
riscatto, i termini di quindici giorni e di  trenta  giorni  previsti
dall'articolo 2437-quater, secondo  comma,  del  codice  civile  sono
ridotti rispettivamente a cinque giorni e a dieci giorni e il termine
di cui al quinto comma del medesimo articolo 2437-quater e' ridotto a
venti  giorni.  Relativamente  all'infrastruttura  autostradale   A22
Brennero-Modena,  ai  fini  della  determinazione   del   valore   di
liquidazione delle azioni, non si tiene conto della  consistenza  del
fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  13-bis
          del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre  2017,   n.   172
          (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze
          indifferibili): 
                «Art. 13-bis. (Disposizioni in materia di concessioni
          autostradali). - 1. Per il perseguimento delle finalita' di
          cui ai protocolli di intesa stipulati in  data  14  gennaio
          2016,   rispettivamente,    tra    il    Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti e la  regione  Trentino-Alto
          Adige/Südtirol  unitamente  a  tutte   le   amministrazioni
          pubbliche   interessate   allo   sviluppo   del   Corridoio
          scandinavo  mediterraneo  e  sottoscrittrici  del  predetto
          protocollo e tra il Ministero delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti e  le  regioni  Friuli-Venezia  Giulia  e  Veneto
          interessate allo sviluppo del Corridoio mediterraneo,  tesi
          a promuovere la cooperazione istituzionale per lo  sviluppo
          dei   medesimi    Corridoi,    il    coordinamento    delle
          infrastrutture  autostradali  A22  Brennero-  Modena  e  A4
          Venezia-Trieste,  A28  Portogruaro-Pordenone   e   raccordo
          Villesse-Gorizia e' assicurato come segue: 
                  a)  le  funzioni  di  concedente  sono  svolte  dal
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
                  b)   le   convenzioni   di   concessione   per   la
          realizzazione  delle  opere  e  la  gestione  delle  tratte
          autostradali hanno durata trentennale e sono stipulate  dal
          Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  con  le
          regioni e  gli  enti  locali  che  hanno  sottoscritto  gli
          appositi protocolli di intesa in data 14 gennaio 2016,  che
          potranno anche avvalersi nel  ruolo  di  concessionario  di
          societa' in house, esistenti  o  appositamente  costituite,
          nel cui capitale non figurino privati; 
                  c) le convenzioni di cui  alla  lettera  b)  devono
          prevedere   che    eventuali    debiti    delle    societa'
          concessionarie  uscenti  e  il  valore  di  subentro  delle
          concessioni scadute  restino  a  carico  dei  concessionari
          subentranti. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  2437-quater  e
          2437-sexies del codice civile: 
                «Art. 2437-quater. (Procedimento di liquidazione).  -
          Gli amministratori offrono in opzione le azioni  del  socio
          recedente agli altri soci in proporzione  al  numero  delle
          azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili,  il
          diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in
          concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio. 
              L'offerta di opzione e' depositata presso  il  registro
          delle imprese entro quindici  giorni  dalla  determinazione
          definitiva del valore di liquidazione. Per l'esercizio  del
          diritto di opzione deve  essere  concesso  un  termine  non
          inferiore a trenta giorni dal deposito dell'offerta. 
              Coloro che esercitano il diritto di opzione, purche' ne
          facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione
          nell'acquisto delle azioni che siano rimaste non optate. 
              Qualora i soci non acquistino in tutto o  in  parte  le
          azioni del recedente, gli amministratori possono collocarle
          presso  terzi;  nel  caso  di  azioni  quotate  in  mercati
          regolamentati,  il  loro  collocamento   avviene   mediante
          offerta nei mercati medesimi. 
              In  caso  di  mancato  collocamento  ai   sensi   delle
          disposizioni dei commi precedenti entro centottanta  giorni
          dalla comunicazione del recesso, le  azioni  del  recedente
          vengono  rimborsate  mediante  acquisto  da   parte   della
          societa' utilizzando riserve disponibili anche in deroga  a
          quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2357. 
              In assenza di utili e riserve disponibili, deve  essere
          convocata  l'assemblea  straordinaria  per  deliberare   la
          riduzione del  capitale  sociale,  ovvero  lo  scioglimento
          della societa'. 
              Alla deliberazione di riduzione  del  capitale  sociale
          siapplicano le disposizioni  del  comma  secondo,  terzo  e
          quarto dell'articolo 2445; ove l'opposizione sia accolta la
          societa' si scioglie.» 
                «Art.  2437-sexies.  (Azioni  riscattabili).   -   Le
          disposizioni  degli  articoli  2437-ter  e  2437-quater  si
          applicano, in quanto compatibili, alle azioni  o  categorie
          di azioni per le quali lo  statuto  prevede  un  potere  di
          riscatto da parte della societa' o dei soci. Resta salva in
          tal caso l'applicazione  della  disciplina  degli  articoli
          2357 e 2357-bis.». 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo  1  del
          citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
                «Art. 1. (Finalita' ed ambito di applicazione). -  1.
          Omissis. 
              2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte  le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo del  comma  13  dell'articolo  55
          della legge  27  dicembre  1997,  n.  449  (Misure  per  la
          stabilizzazione della finanza pubblica): 
                «Art. 55. (Disposizioni varie). - 1. - 12. Omissis. 
              13.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  1998  la  societa'
          titolare  della  concessione  di  costruzione  e   gestione
          dell'autostrada del Brennero e' autorizzata ad accantonare,
          in base al proprio  piano  finanziario  ed  economico,  una
          quota anche prevalente dei proventi in un  fondo  destinato
          al rinnovo dell'infrastruttura  ferroviaria  attraverso  il
          Brennero ed  alla  realizzazione  delle  relative  gallerie
          nonche' dei collegamenti ferroviari e delle  infrastrutture
          connesse fino al nodo  stazione  di  Verona  nonche'  delle
          iniziative    relative    all'interporto     di     Trento,
          all'interporto ferroviario di Isola della Scala (Verona) ed
          al porto fluviale di Valdaro (Mantova). Tale accantonamento
          nonche' il successivo utilizzo sono effettuati in esenzione
          di imposta. A decorrere dal 1° gennaio 1998  il  canone  di
          concessione in favore dello Stato e'  aumentato  in  misura
          tale da produrre un aumento dei proventi complessivi  dello
          Stato compreso tra il 20 e il 100  per  cento  rispetto  ai
          proventi del 1997. 
              Omissis.».