Art. 31 terdecies 
 
       Modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 
 
  1. Al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 8, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. Presso ogni Consiglio dell'Ordine e' istituito il  Comitato
pari opportunita' eletto con le modalita' stabilite  con  regolamento
approvato dal Consiglio nazionale»; 
  b) all'articolo 12, comma 1, dopo la  lettera  m)  e'  inserita  la
seguente: 
  «m-bis) predispone l'elenco  dei  soggetti,  alternati  per  genere
almeno nelle  prime  posizioni,  da  trasmettere  al  presidente  del
tribunale nel cui circondario e' istituito l'Ordine per la nomina del
consiglio di disciplina, riservando almeno i due quinti dei posti  al
genere meno rappresentato»; 
  c) all'articolo 21, comma 5, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Sono ammesse  solo  le  liste  nelle  quali  e'  assicurato
l'equilibrio tra i generi in modo che al  genere  meno  rappresentato
sia attribuita una quota non inferiore a due quinti, arrotondata  per
difetto»; 
  d) all'articolo 25, comma 6, dopo le parole:  «nel  rispetto  delle
proporzioni di  cui  al  comma  2»  sono  inserite  le  seguenti:  «e
dell'equilibrio tra i generi» ed e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi,  le  liste
elettorali devono riservare almeno i due quinti dei posti  al  genere
meno rappresentato»; 
  e) all'articolo 26, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
  «4-bis. Presso il Consiglio  nazionale  e'  istituito  il  Comitato
nazionale pari opportunita', i cui componenti sono costituiti  da  un
rappresentante  per  ciascuna  regione  scelto  dai   Comitati   pari
opportunita' locali, oltre a due delegati consiglieri nazionali». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1,  lettere  c)  e  d),  non  si
applicano ai  procedimenti  elettorali  gia'  avviati  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 8, 12,  21,  comma
          5, 25, comma 6, e 26  del  decreto  legislativo  28  giugno
          2005,  n.  139,  (Costituzione  dell'Ordine   dei   dottori
          commercialisti  e  degli   esperti   contabili,   a   norma
          dell'articolo 2 della Legge 24 febbraio 2005, n.  34)  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 8. (Organi dell'Ordine territoriale). - 1. Sono
          organi   dell'Ordine   territoriale   il   Consiglio,    il
          Presidente, il Collegio dei revisori  e  l'Assemblea  degli
          iscritti. 
              1-bis. Presso ogni Consiglio dell'Ordine  e'  istituito
          il Comitato  pari  opportunita'  eletto  con  le  modalita'
          stabilite   con   regolamento   approvato   dal   Consiglio
          nazionale.» 
                «Art. 12.  (Attribuzioni  del  Consiglio).  -  1.  Il
          Consiglio dell'Ordine, oltre quelle demandate dal  presente
          decreto legislativo e  da  altre  norme  di  legge,  ha  le
          seguenti attribuzioni: 
                  a) rappresenta, nel  proprio  ambito  territoriale,
          gli iscritti nell'Albo, promuovendo i rapporti con gli enti
          locali;  restano  ferme  le  attribuzioni   del   Consiglio
          nazionale di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a); 
                  b) vigila sull'osservanza della legge professionale
          e di  tutte  le  altre  disposizioni  che  disciplinano  la
          professione; 
                  c) cura la tenuta dell'Albo e dell'elenco  speciale
          e provvede alle iscrizioni  e  cancellazioni  previste  dal
          presente ordinamento; 
                  d) cura la tenuta del registro  dei  tirocinanti  e
          adempie agli obblighi  previsti  dalle  norme  relative  al
          tirocinio  ed  all'ammissione  agli  esami  di  Stato   per
          l'esercizio della professione; 
                  e) cura l'aggiornamento e verifica  periodicamente,
          almeno una volta ogni anno, la sussistenza dei requisiti di
          legge  in  capo  agli  iscritti,  emettendo   le   relative
          certificazioni e comunicando  periodicamente  al  Consiglio
          nazionale tali dati; 
                  f) vigila per la tutela dei titoli e per il  legale
          esercizio delle attivita'  professionali,  nonche'  per  il
          decoro e l'indipendenza dell'Ordine; 
                  g) delibera i provvedimenti disciplinari; 
                  h) interviene per  comporre  le  contestazioni  che
          sorgono, in dipendenza  dell'esercizio  professionale,  tra
          gli iscritti  nell'Albo  e,  su  concorde  richiesta  delle
          parti, fra gli iscritti ed i loro clienti; 
                  i) formula pareri in  materia  di  liquidazione  di
          onorari  a  richiesta  degli  iscritti  o  della   pubblica
          amministrazione; 
                  l)  provvede  alla  organizzazione   degli   uffici
          dell'Ordine, alla gestione finanziaria ed a quant'altro sia
          necessario per il conseguimento dei fini dell'Ordine; 
                  m)  designa  i  rappresentanti  dell'Ordine  presso
          commissioni, enti ed organizzazioni di carattere locale; 
              m-bis) predispone l'elenco dei soggetti, alternati  per
          genere almeno nelle  prime  posizioni,  da  trasmettere  al
          presidente del tribunale nel cui circondario  e'  istituito
          l'Ordine  per  la  nomina  del  consiglio  di   disciplina,
          riservando almeno i due quinti dei  posti  al  genere  meno
          rappresentato; 
                  n) delibera la convocazione dell'Assemblea; 
                  o)  rilascia,  a  richiesta,  i  certificati  e  le
          attestazioni relative agli iscritti; 
                  p)  stabilisce  un   contributo   annuale   ed   un
          contributo  per  l'iscrizione  nell'Albo   o   nell'elenco,
          nonche' una tassa per il rilascio di certificati e di copie
          dei pareri per la liquidazione degli onorari, 
                  q) cura, su  delega  del  Consiglio  nazionale,  la
          riscossione ed il  successivo  accreditamento  della  quota
          determinata ai sensi dell'articolo 29; 
                  r)  promuove,  organizza  e  regola  la  formazione
          professionale continua ed obbligatoria dei propri  iscritti
          e vigila sull'assolvimento di tale  obbligo  da  parte  dei
          medesimi.» 
                «Art. 21. (Assemblea  per  l'elezione  del  Consiglio
          dell'Ordine e  del  Collegio  dei  revisori).  -  1.  -  4.
          Omissis. 
              5. La presentazione delle candidature  e'  fatta  sulla
          base di liste contraddistinte da un  unico  contrassegno  o
          motto e dall'indicazione del  presidente  che  capeggia  la
          lista, con un  numero  di  candidati  pari  al  numero  dei
          componenti il Consiglio aumentato  di  cinque  unita',  nel
          rispetto delle proporzioni di cui all'articolo 9, comma  1.
          Le liste dovranno essere  depositate  presso  il  Consiglio
          dell'Ordine almeno trenta giorni prima della  data  fissata
          per l'Assemblea elettorale.  Sono  ammesse  solo  le  liste
          nelle quali e' assicurato l'equilibrio tra i generi in modo
          che al genere meno rappresentato sia attribuita  una  quota
          non inferiore a due quinti, arrotondata per difetto. 
              Omissis.» 
                «Art. 25. (Composizione  ed  elezione  del  Consiglio
          nazionale). - 1. - 5. Omissis 
              6. La presentazione delle candidature e' fatta, su base
          nazionale,  per   liste   contraddistinte   da   un   unico
          contrassegno o motto e dall'indicazione del presidente, con
          un  numero  di  candidati  effettivi  pari  al  numero  dei
          componenti il  Consiglio  nazionale,  aumentato  di  cinque
          candidati supplenti. Ciascuna lista dovra' essere  formata,
          nel  rispetto  delle  proporzioni  di  cui  al  comma  2  e
          dell'equilibrio  tra  I  generi,  da  candidati   effettivi
          iscritti in Albi di Ordini appartenenti ad almeno  diciotto
          diverse regioni, con il limite massimo di due candidati per
          regione. Al fine di assicurare l'equilibrio tra  i  generi,
          le liste elettorali devono riservare almeno  i  due  quinti
          dei posti al genere meno rappresentato. 
              Omissis.» 
                «Art. 26. (Cariche).  -  1.  Il  Consiglio  nazionale
          elegge al suo interno un vice presidente, un  segretario  e
          un tesoriere. 
              2. Il Consiglio nazionale al suo interno puo'  eleggere
          un comitato esecutivo composto, oltre che dalle cariche  di
          cui al comma 1, da altri tre consiglieri. 
              3. Il presidente, in caso di assenza o  di  impedimento
          temporanei,  viene  sostituito  dal  vice  presidente   per
          l'ordinaria amministrazione. 
              4. In mancanza del presidente e del vice presidente, ne
          fa le  veci  il  componente  piu'  anziano  per  iscrizione
          nell'Albo e, a  pari  anzianita'  di  iscrizione,  il  piu'
          anziano per eta'. 
              4-bis. Presso il Consiglio nazionale  e'  istituito  il
          Comitato nazionale pari opportunita', i cui componenti sono
          costituiti da un rappresentante per ciascuna regione scelto
          dai Comitati pari opportunita' locali, oltre a due delegati
          consiglieri nazionali.».