Art. 31 quinquies 
 
Differimento delle  elezioni  degli  organismi  della  rappresentanza
                              sindacale 
 
  1.  Tenuto  conto  dell'emergenza  epidemiologica  in   atto,   con
riferimento al periodo contrattuale 2022-2024, i dati  relativi  alle
deleghe  rilasciate  a  ciascuna   amministrazione,   necessari   per
l'accertamento della rappresentativita' di cui  all'articolo  43  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono  rilevati  alla  data
del 31 dicembre 2021 e trasmessi all'Agenzia  per  la  rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni  (ARAN)  non  oltre  il  31
marzo   dell'anno   successivo   dalle   pubbliche   amministrazioni,
controfirmati  da  un  rappresentante  dell'organizzazione  sindacale
interessata, con modalita' che  garantiscano  la  riservatezza  delle
informazioni.  In  via  eccezionale  e  con  riferimento  al  periodo
contrattuale 2022-2024 sono prorogati,  in  deroga  all'articolo  42,
comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001,  gli  organismi  di
rappresentanza del personale anche  se  le  relative  elezioni  siano
state gia' indette. Le elezioni  relative  al  rinnovo  dei  predetti
organismi di rappresentanza si svolgono entro il 15 aprile 2022. 
  2. Gli appositi accordi  di  cui  all'articolo  42,  comma  4,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per  le  elezioni  per  il
rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie possono prevedere  il
ricorso a modalita' telematiche in funzione dello  snellimento  delle
procedure, anche con riferimento alla presentazione  delle  liste  ed
alle assemblee sindacali. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 42, comma 4, e  43
          del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche): 
                «Art. 42. - 1. - 3-bis. Omissis. 
              4.  Con  appositi  accordi   o   contratti   collettivi
          nazionali, tra l'ARAN e le confederazioni o  organizzazioni
          sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo  43,  sono
          definite la composizione dell'organismo  di  rappresentanza
          unitaria del personale  e  le  specifiche  modalita'  delle
          elezioni, prevedendo in  ogni  caso  il  voto  segreto,  il
          metodo proporzionale e il periodico rinnovo, con esclusione
          della prorogabilita'. Deve essere garantita la facolta'  di
          presentare liste, oltre alle organizzazioni che, in base ai
          criteri dell'articolo 43, siano ammesse alle trattative per
          la sottoscrizione dei contratti collettivi, anche ad  altre
          organizzazioni  sindacali,  purche'  siano  costituite   in
          associazione con  un  proprio  statuto  e  purche'  abbiano
          aderito   agli   accordi   o   contratti   collettivi   che
          disciplinano l'elezione e il funzionamento  dell'organismo.
          Per la presentazione delle liste, puo' essere  richiesto  a
          tutte le organizzazioni sindacali promotrici un  numero  di
          firme di dipendenti con diritto al voto non superiore al  3
          per cento del totale dei dipendenti nelle  amministrazioni,
          enti o strutture amministrative fino a duemila  dipendenti,
          e del 2 per cento in quelle di dimensioni superiori. 
              Omissis.» 
                «Art. 43. (Rappresentativita' sindacale ai fini della
          contrattazione  collettiva).  -  1.  L'ARAN  ammette   alla
          contrattazione  collettiva  nazionale   le   organizzazioni
          sindacali  che  abbiano  nel  comparto  o   nell'area   una
          rappresentativita'  non   inferiore   al   5   per   cento,
          considerando a tal fine la media tra il dato associativo  e
          il dato elettorale. Il dato associativo e'  espresso  dalla
          percentuale delle deleghe per il versamento dei  contributi
          sindacali  rispetto  al  totale  delle  deleghe  rilasciate
          nell'ambito considerato. Il  dato  elettorale  e'  espresso
          dalla percentuale dei voti ottenuti  nelle  elezioni  delle
          rappresentanze unitarie del personale, rispetto  al  totale
          dei voti espressi nell'ambito considerato. 
              2. Alla  contrattazione  collettiva  nazionale  per  il
          relativo  comparto   o   area   partecipano   altresi'   le
          confederazioni  alle  quali  le  organizzazioni   sindacali
          ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi del comma 1
          siano affiliate. 
              3.   L'ARAN   sottoscrive   i   contratti    collettivi
          verificando     previamente,     sulla      base      della
          rappresentativita'   accertata   per   l'ammissione    alle
          trattative ai sensi del  comma  1,  che  le  organizzazioni
          sindacali   che   aderiscono   all'ipotesi    di    accordo
          rappresentino nel loro complesso almeno  il  51  per  cento
          come media tra  dato  associativo  e  dato  elettorale  nel
          comparto o nell'area contrattuale, o almeno il 60 per cento
          del dato elettorale nel medesimo ambito. 
              4. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva per la
          stipulazione  degli  accordi  o  contratti  collettivi  che
          definiscono o  modificano  i  comparti  o  le  aree  o  che
          regolano   istituti   comuni   a   tutte    le    pubbliche
          amministrazioni   o   riguardanti   piu'    comparti,    le
          confederazioni sindacali alle quali, in almeno due comparti
          o due aree  contrattuali,  siano  affiliate  organizzazioni
          sindacali rappresentative ai sensi del comma 1. 
              5. I  soggetti  e  le  procedure  della  contrattazione
          collettiva integrativa sono  disciplinati,  in  conformita'
          all'articolo 40, commi  3-bis  e  seguenti,  dai  contratti
          collettivi  nazionali,  fermo  restando   quanto   previsto
          dall'articolo  42,  comma   7,   per   gli   organismi   di
          rappresentanza unitaria del personale. 
              6.  Agli  effetti  dell'accordo   tra   l'ARAN   e   le
          confederazioni  sindacali  rappresentative,  previsto  dall
          articolo 50,  comma  1,  e  dei  contratti  collettivi  che
          regolano la materia, le confederazioni e le  organizzazioni
          sindacali ammesse alla contrattazione collettiva  nazionale
          ai sensi dei commi precedenti, hanno  titolo  ai  permessi,
          aspettative e distacchi sindacali, in  quota  proporzionale
          alla loro rappresentativita' ai sensi del comma 1,  tenendo
          conto  anche  della   diffusione   territoriale   e   della
          consistenza delle strutture organizzative  nel  comparto  o
          nell'area. 
              7. La raccolta dei dati sui voti  e  sulle  deleghe  e'
          assicurata  dall'ARAN.  I  dati   relativi   alle   deleghe
          rilasciate a ciascuna amministrazione nell'anno considerato
          sono rilevati e trasmessi all'ARAN non oltre  il  31  marzo
          dell'anno  successivo  dalle   pubbliche   amministrazioni,
          controfirmati  da  un  rappresentante   dell'organizzazione
          sindacale interessata, con modalita'  che  garantiscano  la
          riservatezza    delle    informazioni.     Le     pubbliche
          amministrazioni hanno l'obbligo di indicare il  funzionario
          responsabile della rilevazione  e  della  trasmissione  dei
          dati. Per il controllo sulle procedure elettorali e per  la
          raccolta dei dati relativi alle deleghe l'ARAN  si  avvale,
          sulla base di apposite  convenzioni,  della  collaborazione
          del Dipartimento della funzione pubblica, del Ministero del
          lavoro, delle istanze rappresentative o  associative  delle
          pubbliche amministrazioni. 
              8. Per garantire  modalita'  di  rilevazione  certe  ed
          obiettive,  per  la  certificazione  dei  dati  e  per   la
          risoluzione  delle  eventuali  controversie  e'   istituito
          presso l'ARAN  un  comitato  paritetico,  che  puo'  essere
          articolato  per   comparti,   al   quale   partecipano   le
          organizzazioni  sindacali   ammesse   alla   contrattazione
          collettiva nazionale. 
              9. Il comitato procede alla verifica dei dati  relativi
          ai voti ed alle deleghe.  Puo'  deliberare  che  non  siano
          prese in considerazione, ai fini della misurazione del dato
          associativo,  le  deleghe  a   favore   di   organizzazioni
          sindacali  che  richiedano  ai  lavoratori  un   contributo
          economico inferiore di piu' della meta' rispetto  a  quello
          mediamente richiesto  dalle  organizzazioni  sindacali  del
          comparto  o  dell'area.  10.  Il  comitato  delibera  sulle
          contestazioni relative alla rilevazione dei  voti  e  delle
          deleghe. Qualora vi sia dissenso, e in ogni caso quando  la
          contestazione sia avanzata da  un  soggetto  sindacale  non
          rappresentato nel comitato, la deliberazione e' adottata su
          conforme parere del Consiglio nazionale dell'economia e del
          lavoro - CNEL, che lo emana  entro  quindici  giorni  dalla
          richiesta. La richiesta di parere e' trasmessa dal comitato
          al Ministro  per  la  funzione  pubblica,  che  provvede  a
          presentarla al CNEL entro cinque giorni dalla ricezione. 
              11.  Ai  fini  delle   deliberazioni,   l'ARAN   e   le
          organizzazioni sindacali rappresentate nel comitato  votano
          separatamente e il voto delle  seconde  e'  espresso  dalla
          maggioranza dei rappresentanti presenti. 
              12.  A  tutte  le  organizzazioni   sindacali   vengono
          garantite adeguate forme di informazione e  di  accesso  ai
          dati, nel rispetto della  legislazione  sulla  riservatezza
          delle informazioni di cui alla legge 31 dicembre  1996,  n.
          675, e successive disposizioni correttive ed integrative. 
              13. Ai sindacati  delle  minoranze  linguistiche  della
          Provincia di Bolzano e delle regioni Valle D'Aosta e Friuli
          Venezia-Giulia, riconosciuti rappresentativi  agli  effetti
          di speciali disposizioni di legge regionale e provinciale o
          di attuazione degli Statuti, spettano, eventualmente  anche
          con forme di rappresentanza in comune, i medesimi  diritti,
          poteri  e  prerogative,  previsti  per  le   organizzazioni
          sindacali considerate rappresentative in base  al  presente
          decreto. Per le organizzazioni  sindacali  che  organizzano
          anche  lavoratori  delle   minoranze   linguistiche   della
          provincia di Bolzano e della regione della Val  d'Aosta,  i
          criteri per la determinazione della  rappresentativita'  si
          riferiscono    esclusivamente    ai    rispettivi    ambiti
          territoriali e ai dipendenti ivi impiegati.».