Art. 32 ter 
 
Trattazione scritta di udienze civili da parte di magistrati onorari 
 
  1. Al fine della corresponsione dell'indennita' di udienza  di  cui
all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 luglio  1989,  n.
273, in favore dei magistrati onorari che esercitano la  funzione  di
giudice onorario di tribunale,  la  modalita'  di  svolgimento  delle
udienze civili a trattazione scritta, di cui all'articolo 221,  comma
4,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  si  intende
equiparata alla modalita' di  svolgimento  delle  udienze  civili  in
presenza. 
  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  decreto
          legislativo 28 luglio 1989, n. 273 (Norme di attuazione, di
          coordinamento e  transitorie  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449,  recante  norme
          per l'adeguamento  dell'ordinamento  giudiziario  al  nuovo
          processo  penale  ed  a  quello  a  carico  degli  imputati
          minorenni), abrogato a decorrere dalla scadenza del  quarto
          anno successivo alla data di entrata in vigore del  decreto
          legislativo 13 luglio 2017, n. 166: 
                «Art. 4. - 1. Ai giudici onorari di tribunale  spetta
          un'indennita' di euro 98 per le attivita' di udienza svolte
          nello stesso giorno. 
              1-bis.  Ai  giudici   onorari   di   tribunale   spetta
          un'ulteriore indennita'  di  euro  98  ove  il  complessivo
          impegno lavorativo per le  attivita'  di  cui  al  comma  1
          superi le cinque ore 
              2. Ai vice  procuratori  onorari  spetta  un'indennita'
          giornaliera di euro 98 per  l'espletamento  delle  seguenti
          attivita', anche se svolte cumulativamente: 
                a) partecipazione ad una o piu' udienze in  relazione
          alle quali e' conferita la delega; 
                b) ogni altra attivita', diversa  da  quella  di  cui
          alla  lettera  a),  delegabile  a   norma   delle   vigenti
          disposizioni di legge. 
              2-bis. Ai vice procuratori onorari spetta  un'ulteriore
          indennita' di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo
          necessario per lo svolgimento di una o  piu'  attivita'  di
          cui al comma 2 superi le cinque ore giornaliere. 
              2-ter. Ai fini  dell'applicazione  dei  commi  1-bis  e
          2-bis, la durata delle udienze e' rilevata  dai  rispettivi
          verbali  e  la  durata  della  permanenza  in  ufficio  per
          l'espletamento delle attivita' di cui al comma  2,  lettera
          b), e' rilevata dal procuratore della Repubblica 
              3. L'ammontare delle indennita' previste dai commi 1  e
          2 puo' essere adeguato ogni tre anni, con  decreto  emanato
          dal ministro di grazia  e  giustizia  di  concerto  con  il
          ministro  del  tesoro,  in   relazione   alla   variazione,
          accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per
          le  famiglie  di  operai  e  impiegati,  verificatasi   nel
          triennio precedente. 
              4. La spesa relativa gravera'  sul  capitolo  1589  del
          bilancio del ministero di grazia e giustizia. 
              5. Sono abrogati gli articoli 32  comma  2  e  208  del
          regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12.». 
              - Il testo del comma 4  dell'articolo  221  del  citato
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 23.