Art. 4 bis 
 
              Modifiche in materia di fondo di garanzia 
                          per la prima casa 
 
  1. All'articolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto  2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,
n. 126, la lettera a) e' abrogata. A decorrere dalla data di  entrata
in  vigore  della  legge  di  conversione   del   presente   decreto,
riacquistano efficacia le disposizioni  dell'articolo  1,  comma  48,
lettera c), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  nel
testo vigente prima della  data  di  entrata  in  vigore  del  citato
decreto-legge n. 104 del 2020. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 41-bis  del
          citato decreto-legge 14 agosto 2020,  n.  104,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,  n.  126,
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 41-bis (Modifiche alla legge 27 dicembre  2013,
          n. 147, in materia di fondo di garanzia per la prima casa).
          - 1. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della  legge  27
          dicembre  2013,  n.  147,  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  a) (abrogata) 
                  b) e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "La
          Concessionaria servizi assicurativi pubblici  (Consap)  Spa
          presenta una relazione scritta al Ministro dell'economia  e
          delle finanze, al Ministro per le pari  opportunita'  e  la
          famiglia, al Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
          e alle competenti  Commissioni  parlamentari  entro  il  30
          giugno di ogni anno, nella quale si indicano, tra  l'altro,
          le percentuali delle garanzie concesse alle categorie  alle
          quali e' riconosciuta priorita', sul totale  delle  risorse
          del Fondo di cui alla  presente  lettera,  e  che  illustra
          l'avvenuta    attivita'    di     verifica     approfondita
          sull'applicazione dei tassi, da  parte  degli  istituti  di
          credito, nei confronti dei  beneficiari  prioritari  e  non
          prioritari del finanziamento". 
              - Si riporta il testo del comma 48  dell'art.  1  della
          legge  27  dicembre  2013,  n.  147  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (Legge di stabilita' 2014), nel testo vigente  prima  della
          data di entrata in vigore del decreto-legge 14 agosto 2020,
          n. 104,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  13
          ottobre 2020, n. 126 (valido dal 1° gennaio al  13  ottobre
          2020): 
                «48. Ai fini del riordino del sistema delle  garanzie
          per l'accesso al credito delle famiglie  e  delle  imprese,
          del piu' efficiente  utilizzo  delle  risorse  pubbliche  e
          della garanzia dello Stato anche in sinergia con i  sistemi
          locali di garanzia, del contenimento dei potenziali impatti
          sulla finanza pubblica, e' istituito il  Sistema  nazionale
          di garanzia, che ricomprende i seguenti fondi  e  strumenti
          di garanzia: 
                  a) il Fondo di garanzia  per  le  piccole  e  medie
          imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
          legge 23  dicembre  1996,  n.  662.  L'amministrazione  del
          Fondo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui  al
          decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive
          modificazioni, e' affidata  a  un  consiglio  di  gestione,
          composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo
          economico di cui uno con  funzione  di  presidente,  da  un
          rappresentante del Ministero dell'economia e delle  finanze
          con funzione di vice presidente, da un  rappresentante  del
          Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un
          rappresentante indicato dalla Conferenza permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, nonche'  da  due  esperti  in  materia
          creditizia   e    di    finanza    d'impresa,    designati,
          rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo  economico  e
          dal Ministero dell'economia e delle finanze su  indicazione
          delle  associazioni  delle  piccole  e  medie  imprese.  Ai
          componenti del consiglio di  gestione  e'  riconosciuto  un
          compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti del
          comitato   di   amministrazione    istituito    ai    sensi
          dell'articolo 15, comma 3, della legge 7  agosto  1997,  n.
          266,  e  successive  modificazioni.  Il   Ministero   dello
          sviluppo  economico  comunica  al  gestore  del   Fondo   i
          nominativi dei componenti del consiglio di gestione, che e'
          istituito ai sensi  del  citato  articolo  47  del  decreto
          legislativo n. 385 del 1993, affinche'  provveda  alla  sua
          formale costituzione. Con l'adozione del  provvedimento  di
          costituzione del consiglio di gestione da parte del gestore
          decade l'attuale comitato di amministrazione del Fondo; 
                  b) la Sezione speciale  di  garanzia  "Progetti  di
          ricerca e innovazione", istituita nell'ambito del Fondo  di
          garanzia  di  cui  alla  lettera  a),  con  una   dotazione
          finanziaria   di   euro   100.000.000   a   valere    sulle
          disponibilita' del medesimo Fondo. La Sezione e'  destinata
          alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura
          delle  prime  perdite  su  portafogli  di  un  insieme   di
          progetti, di ammontare  minimo  pari  a  euro  500.000.000,
          costituiti da finanziamenti concessi  dalla  Banca  europea
          per  gli  investimenti  (BEI),  direttamente  o  attraverso
          banche e intermediari finanziari, per la  realizzazione  di
          grandi progetti per la ricerca e l'innovazione  industriale
          posti in essere da imprese  di  qualsiasi  dimensione,  con
          particolare riguardo alle piccole  e  medie  imprese,  alle
          reti di imprese e ai raggruppamenti di imprese  individuati
          sulla   base   di   uno   specifico    accordo-quadro    di
          collaborazione tra il Ministero dello  sviluppo  economico,
          il Ministero dell'economia e delle finanze e  la  BEI.  Con
          decreto del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
          definiti  i  criteri,  le  modalita'  di  selezione  e   le
          caratteristiche dei progetti da includere nel  portafoglio,
          le tipologie di operazioni ammissibili e la misura  massima
          della  garanzia  in  relazione  al  portafoglio  garantito,
          nonche' le modalita'  di  concessione,  di  gestione  e  di
          escussione  della  medesima  garanzia.  Le  risorse   della
          Sezione speciale possono essere incrementate anche da quota
          parte delle  risorse  della  programmazione  2014-2020  dei
          fondi strutturali comunitari; 
                  c) il Fondo di garanzia per la prima casa,  per  la
          concessione  di  garanzie,  a  prima  richiesta,  su  mutui
          ipotecari o su portafogli  di  mutui  ipotecari,  istituito
          presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui sono
          attribuite risorse pari a euro  200  milioni  per  ciascuno
          degli anni 2014, 2015 e 2016, nonche'  le  attivita'  e  le
          passivita' del Fondo di cui all'articolo 13,  comma  3-bis,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133,  fermo
          restando quanto previsto dall'ultimo periodo della presente
          lettera. Il Fondo di garanzia per la prima casa  opera  con
          il medesimo conto corrente di tesoreria del Fondo di cui al
          predetto articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge n. 112
          del 2008. La garanzia del Fondo e'  concessa  nella  misura
          massima del 50 per cento della quota  capitale,  tempo  per
          tempo in essere sui finanziamenti connessi  all'acquisto  e
          ad   interventi   di   ristrutturazione   e   accrescimento
          dell'efficienza energetica di unita' immobiliari, site  sul
          territorio nazionale, da adibire ad  abitazione  principale
          del mutuatario, con priorita' per l'accesso al  credito  da
          parte  delle  giovani  coppie  o   dei   nuclei   familiari
          monogenitoriali con figli minori, da parte  dei  conduttori
          di alloggi di proprieta' degli  Istituti  autonomi  per  le
          case popolari, comunque denominati nonche' dei  giovani  di
          eta' inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto
          di lavoro atipico di cui  all'articolo  1  della  legge  28
          giugno 2012, n. 92. Gli interventi del  Fondo  di  garanzia
          per la prima  casa  sono  assistiti  dalla  garanzia  dello
          Stato, quale garanzia di ultima istanza. La  dotazione  del
          Fondo  puo'  essere  incrementata  mediante  versamento  di
          contributi da  parte  delle  regioni  e  di  altri  enti  e
          organismi pubblici  ovvero  con  l'intervento  della  Cassa
          depositi e prestiti Spa,  anche  a  valere  su  risorse  di
          soggetti terzi e anche al fine di  incrementare  la  misura
          massima della garanzia del Fondo. Con uno o piu' decreti di
          natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
          finanze, di  concerto  con  il  Ministro  con  delega  alle
          politiche giovanili e con il Ministro delle  infrastrutture
          e dei trasporti da adottare entro novanta giorni dalla data
          di entrata in vigore della presente legge,  sono  stabilite
          le norme di attuazione del Fondo,  comprese  le  condizioni
          alle quali e' subordinato  il  mantenimento  dell'efficacia
          della garanzia del Fondo in caso  di  cessione  del  mutuo,
          nonche'  i  criteri,  le  condizioni  e  le  modalita'  per
          l'operativita'   della   garanzia   dello   Stato   e   per
          l'incremento  della  dotazione  del  Fondo.  Il  Fondo   di
          garanzia  di  cui  all'articolo  13,   comma   3-bis,   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  continua
          ad operare fino all'emanazione dei  decreti  attuativi  che
          rendano operativo il Fondo di garanzia per la prima casa. 
                  c-bis)  la  sezione  speciale,  che  e'   istituita
          nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla  lettera  c),
          per la concessione, a titolo oneroso, di garanzie, a  prima
          richiesta, nella misura massima  del  50  per  cento  della
          quota   capitale,   tempo   per   tempo   in   essere   sui
          finanziamenti, anche chirografari, ai  condomini,  connessi
          ad  interventi  di   ristrutturazione   per   accrescimento
          dell'efficienza energetica. Gli  interventi  della  sezione
          speciale sono assistiti dalla garanzia dello  Stato,  quale
          garanzia di ultima  istanza.  Alla  sezione  speciale  sono
          attribuite risorse pari a 10 milioni  di  euro  per  l'anno
          2020 e 20 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2021,
          2022 e 2023.  La  dotazione  della  sezione  speciale  puo'
          essere incrementata mediante versamento  di  contributi  da
          parte delle regioni e di altri enti  e  organismi  pubblici
          ovvero con l'intervento della  Cassa  depositi  e  prestiti
          Spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi e anche al
          fine di incrementare la misura massima della garanzia.  Per
          ogni  finanziamento  ammesso  alla  sezione   speciale   e'
          accantonato  a  copertura  del  rischio  un   importo   non
          inferiore all'8 per cento dell'importo garantito. Con uno o
          piu' decreti  di  natura  non  regolamentare  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare  entro  sessanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, sono stabiliti le norme di  attuazione  della
          sezione speciale, ivi comprese le condizioni alle quali  e'
          subordinato il mantenimento dell'efficacia  della  garanzia
          in caso di cessione del finanziamento, nonche'  i  criteri,
          le condizioni  e  le  modalita'  per  l'operativita'  della
          garanzia dello Stato e  per  l'incremento  della  dotazione
          della sezione speciale.»