Art. 4 quater 
 
Sospensione delle procedure di sequestro o pignoramento nei territori
                 colpiti dal sisma del Centro Italia 
 
  1. A sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19 e al
fine di assicurare la compiuta attuazione  degli  interventi  per  la
riparazione, la ricostruzione, l'assistenza  alla  popolazione  e  la
ripresa economica nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio,  Marche
e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far  data
dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati  1,
2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016,  n.  229,  le  risorse
provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate  di
cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge, le somme depositate su
conti correnti bancari a tal fine attivati o intestati alla  gestione
del Commissario delegato o straordinario del Governo per la  relativa
ricostruzione,  nonche'  i  contributi  e  ogni   ulteriore   risorsa
destinati   al   finanziamento   degli   interventi   inerenti   alla
ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla  popolazione  e
alla ripresa economica dei territori  colpiti  non  sono  soggetti  a
procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso,  a  esecuzione
forzata in virtu'  di  qualsivoglia  azione  esecutiva  o  cautelare,
restando  sospesa  ogni  azione  esecutiva  e  privi  di  effetto   i
pignoramenti comunque notificati. Le risorse e i contributi di cui al
primo periodo non sono altresi' da  ricomprendere  nel  fallimento  e
sono comunque esclusi dall'applicazione della disciplina della  legge
fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,  nonche'
del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Le disposizioni di cui al primo e
al secondo periodo si applicano fino al 31 marzo 2021. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riportano  gli  allegati  1,  2  e   2-bis   del
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.   229
          (Interventi urgenti in  favore  delle  popolazioni  colpite
          dagli eventi sismici del 2016): 
 
                                                          «Allegato 1 
 
               Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 
                                                             (Art. 1) 
              REGIONE ABRUZZO. 
                Area Alto Aterno - Gran Sasso Laga: 
                  1. Campotosto (AQ); 
                  2. Capitignano (AQ); 
                  3. Montereale (AQ); 
                  4. Rocca Santa Maria (TE); 
                  5. Valle Castellana (TE); 
                  6. Cortino (TE); 
                  7. Crognaleto (TE); 
                  8. Montorio al Vomano (TE). 
              REGIONE LAZIO. 
                Sub ambito territoriale Monti Reatini: 
                  9. Accumoli (RI); 
                  10. Amatrice (RI); 
                  11. Antrodoco (RI); 
                  12. Borbona (RI); 
                  13. Borgo Velino (RI); 
                  14. Castel Sant'Angelo (RI); 
                  15. Cittareale (RI); 
                  16. Leonessa (RI); 
                  17. Micigliano (RI); 
                  18. Posta (RI). 
              REGIONE MARCHE. 
                Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo: 
                  19. Amandola (FM); 
                  20. Acquasanta Terme (AP); 
                  21. Arquata del Tronto (AP); 
                  22. Comunanza (AP); 
                  23. Cossignano (AP); 
                  24. Force (AP); 
                  25. Montalto delle Marche (AP); 
                  26. Montedinove (AP); 
                  27. Montefortino (FM); 
                  28. Montegallo (AP); 
                  29. Montemonaco (AP); 
                  30. Palmiano (AP); 
                  31. Roccafluvione (AP); 
                  32. Rotella (AP); 
                  33. Venarotta (AP). 
                Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese: 
                  34. Acquacanina (MC); 
                  35. Bolognola (MC); 
                  36. Castelsantangelo sul Nera (MC); 
                  37. Cessapalombo (MC); 
                  38. Fiastra (MC); 
                  39. Fiordimonte (MC); 
                  40. Gualdo (MC); 
                  41. Penna San Giovanni (MC); 
                  42. Pievebovigliana (MC); 
                  43. Pieve Torina (MC); 
                  44. San Ginesio (MC); 
                  45. Sant'Angelo in Pontano (MC); 
                  46. Sarnano (MC); 
                  47. Ussita (MC); 
                  48. Visso (MC). 
              REGIONE UMBRIA. 
                Area Val Nerina: 
                  49. Arrone (TR); 
                  50. Cascia (PG); 
                  51. Cerreto di Spoleto (PG); 
                  52. Ferentillo (TR); 
                  53. Montefranco (TR); 
                  54. Monteleone di Spoleto (PG); 
                  55. Norcia (PG); 
                  56. Poggiodomo (PG); 
                  57. Polino (TR); 
                  58. Preci (PG); 
                  59. Sant'Anatolia di Narco (PG); 
                  60. Scheggino (PG); 
                  61. Sellano (PG); 
                  62. Vallo di Nera (PG).» 
 
                                                          «Allegato 2 
 
          Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre
                                                                 2016 
                                                         (articolo 1) 
              REGIONE ABRUZZO: 
                1. Campli (TE); 
                2. Castelli (TE); 
                3. Civitella del Tronto (TE); 
                4. Torricella Sicura (TE); 
                5. Tossicia (TE); 
                6. Teramo. 
              REGIONE LAZIO: 
                7. Cantalice (RI); 
                8. Cittaducale (RI); 
                9. Poggio Bustone (RI); 
                10. Rieti; 
                11. Rivodutri (RI). 
              REGIONE MARCHE: 
                12. Apiro (MC); 
                13. Appignano del Tronto (AP); 
                14. Ascoli Piceno; 
                15. Belforte del Chienti (MC); 
                16. Belmonte Piceno (FM); 
                17. Caldarola (MC); 
                18. Camerino (MC); 
                19. Camporotondo di Fiastrone (MC); 
                20. Castel di Lama (AP); 
                21. Castelraimondo (MC); 
                22. Castignano (AP); 
                23. Castorano (AP); 
                24. Cerreto D'esi (AN); 
                25. Cingoli (MC); 
                26. Colli del Tronto (AP); 
                27. Colmurano (MC); 
                28. Corridonia (MC); 
                29. Esanatoglia (MC); 
                30. Fabriano (AN); 
                31. Falerone (FM); 
                32. Fiuminata (MC); 
                33. Folignano (AP); 
                34. Gagliole (MC); 
                35. Loro Piceno (MC); 
                36. Macerata; 
                37. Maltignano (AP); 
                38. Massa Fermana (FM); 
                39. Matelica (MC); 
                40. Mogliano (MC); 
                41. Monsapietro Morico (FM); 
                42. Montappone (FM); 
                43. Monte Rinaldo (FM); 
                44. Monte San Martino (MC); 
                45. Monte Vidon Corrado (FM); 
                46. Montecavallo (MC); 
                47. Montefalcone Appennino (FM); 
                48. Montegiorgio (FM); 
                49. Monteleone (FM); 
                50. Montelparo (FM); 
                51. Muccia (MC); 
                52. Offida (AP); 
                53. Ortezzano (FM); 
                54. Petriolo (MC); 
                55. Pioraco (MC); 
                56. Poggio San Vicino (MC); 
                57. Pollenza (MC); 
                58. Ripe San Ginesio (MC); 
                59. San Severino Marche (MC); 
                60. Santa Vittoria in Matenano (FM); 
                61. Sefro (MC); 
                62. Serrapetrona (MC); 
                63. Serravalle del Chienti (MC); 
                64. Servigliano (FM); 
                65. Smerillo (FM); 
                66. Tolentino (MC); 
                67. Treia (MC); 
                68. Urbisaglia (MC). 
              REGIONE UMBRIA: 
                69. Spoleto (PG).» 
 
                                                      «Allegato 2-bis 
 
              Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017 
                                                             (Art. 1) 
              Regione Abruzzo: 
                1) Barete (AQ); 
                2) Cagnano Amiterno (AQ); 
                3) Pizzoli (AQ); 
                4) Farindola (PE); 
                5) Castelcastagna (TE); 
                6) Colledara (TE); 
                7) Isola del Gran Sasso (TE); 
                8) Pietracamela (TE); 
                9) Fano Adriano (TE).» 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.   4   del   citato
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229: 
                «Art.  4  (Fondo  per  la  ricostruzione  delle  aree
          terremotate). - 1. Nello stato di previsione del  Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito il fondo per  la
          ricostruzione delle aree colpite dagli  eventi  sismici  di
          cui all'articolo 1. 
                2. Per l'attuazione  degli  interventi  di  immediata
          necessita' di cui al presente  decreto,  al  fondo  per  la
          ricostruzione e' assegnata una dotazione  iniziale  di  200
          milioni di euro per l'anno 2016. 
                3. Al Commissario straordinario e' intestata apposita
          contabilita' speciale aperta presso la tesoreria statale su
          cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo di  cui
          al  presente  articolo  destinate  al  finanziamento  degli
          interventi di riparazione, ripristino  o  ricostruzione  di
          opere  pubbliche  e  beni   culturali,   realizzazione   di
          strutture temporanee nonche' alle spese di funzionamento  e
          alle spese per l'assistenza alla popolazione,  nonche'  per
          le anticipazioni ai professionisti di cui all'articolo  34,
          comma 7-bis. Sulla contabilita' speciale confluiscono anche
          le risorse derivanti  dalle  erogazioni  liberali  ai  fini
          della realizzazione di interventi per  la  ricostruzione  e
          ripresa dei territori colpiti dagli eventi  sismici.  Sulla
          contabilita' speciale possono confluire inoltre le  risorse
          finanziarie a qualsiasi titolo  destinate  o  da  destinare
          alla  ricostruzione  dei  territori  colpiti  dagli  eventi
          sismici  di  cui  all'articolo  1,   ivi   incluse   quelle
          rivenienti dal Fondo di solidarieta' dell'Unione Europea di
          cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio  dell'11
          novembre 2002,  ad  esclusione  di  quelle  finalizzate  al
          rimborso  delle  spese  sostenute  nella  fase   di   prima
          emergenza. 
                4. Ai Presidenti delle Regioni in  qualita'  di  vice
          commissari sono intestate  apposite  contabilita'  speciali
          aperte presso la tesoreria statale per  la  gestione  delle
          risorse  trasferite  dal  Commissario   straordinario   per
          l'attuazione degli interventi loro delegati. 
                5. Le donazioni raccolte mediante il numero  solidale
          45500 e i versamenti sul conto corrente  bancario  attivato
          dal Dipartimento della protezione civile ai sensi di quanto
          previsto  dall'articolo  4  dell'ordinanza  del  Capo   del
          Dipartimento della protezione civile  28  agosto  2016,  n.
          389, come  sostituito  dall'articolo  4  dell'ordinanza  1°
          settembre 2016, n. 391, che confluiscono nella contabilita'
          speciale di cui al comma 3, sono  utilizzate  nel  rispetto
          delle  procedure  previste  all'interno  di  protocolli  di
          intesa, atti, provvedimenti, accordi e convenzioni  diretti
          a disciplinare l'attivazione  e  la  diffusione  di  numeri
          solidali, e conti correnti, a cio' dedicati. 
                6. Per le finalita' di cui al comma  3,  il  comitato
          dei garanti previsto dagli atti  di  cui  al  comma  5,  e'
          integrato da un rappresentante  designato  dal  Commissario
          straordinario che sottopone al comitato anche i  fabbisogni
          per la  ricostruzione  delle  strutture  destinate  ad  usi
          pubblici,   sulla   base   del   quadro   delle    esigenze
          rappresentato dal Soggetto Attuatore  per  il  monitoraggio
          nominato ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza  del  Capo
          del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016,
          n.  394,  a  seguito  dell'implementazione  delle  previste
          soluzioni temporanee. 
                7. Alle donazioni  di  cui  al  comma  5,  effettuate
          mediante  il  numero  solidale  45500,  si  applica  quanto
          previsto  dall'articolo  138,  comma  14,  della  legge  23
          dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 27  della  legge  13
          maggio 1999, n. 133. 
                7-bis. All'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n.
          133, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
                  "4. Le fondazioni, le associazioni,  i  comitati  e
          gli enti di cui al comma 1 sono identificati ai  sensi  del
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno
          2000, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  155  del  5
          luglio 2000."». 
              - Il regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267  recante
          «Disciplina  del  fallimento,  del  concordato  preventivo,
          dell'amministrazione  controllata  e   della   liquidazione
          coatta  amministrativa»  e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale Repubblica Italiana del 6 aprile 1942, n. 81. 
              - Il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 recante
          «Codice  della  crisi  d'impresa   e   dell'insolvenza   in
          attuazione  della  legge  19  ottobre  2017,  n.  155»   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del
          14 febbraio 2019, n. 38_Supplemento Ordinario n. 6.