Art. 5 
 
             Misure a sostegno degli operatori turistici 
                           e della cultura 
 
  1. Il fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  istituito  nello  stato  di
previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo e' incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2020. 
  2. Il fondo di cui all'articolo 182  del  decreto-legge  19  maggio
2020 n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per  i
beni e le attivita' culturali e per il turismo,  e'  incrementato  di
400 milioni di euro per l'anno 2020. 
  3. Il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e'  incrementato
di 50 milioni di euro per l'anno 2020. 
  4. Limitatamente ai contratti di acquisto di titoli di accesso  per
spettacoli dal vivo, le disposizioni di cui all'articolo 88, commi  1
e  2  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano  anche
a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 e  fino  al  31
gennaio 2021 e i termini di cui al medesimo comma 2  decorrono  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
  4-bis. All'articolo 7 del  decreto-legge  8  agosto  2013,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre  2013,  n.  112,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole: «esistenti almeno dal  1°  gennaio  2012»
sono sostituite dalle seguenti: «esistenti da almeno  un  anno  prima
della  richiesta  di  accesso  alla  misura»  e  le   parole:   «fino
all'importo massimo di 200.000 euro  nei  tre  anni  d'imposta»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino all'importo massimo di 800.000  euro
nei tre anni d'imposta»; 
  b) il comma 4 e' abrogato. 
  4-ter. Le disposizioni di cui  al  comma  4-bis  si  applicano  nei
limiti delle risorse appositamente stanziate e previa  autorizzazione
ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 80 del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  ottobre
2020, n. 126. 
  5. Agli oneri di cui dai commi 1, 2 e 3, pari a 550 milioni di euro
per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34. 
  6. All'articolo 176 del  decreto  legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole «Per  il  periodo  di  imposta  2020  e'
riconosciuto» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Per  i  periodi  di
imposta 2020 e 2021 e' riconosciuto, una sola volta,» e le parole «1°
luglio al 31 dicembre  2020»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «1°
luglio 2020 al 30 giugno 2021»; 
    b) dopo il comma 5, e' inserito il seguente «5-bis. Ai fini della
concessione dell'agevolazione sono prese in considerazione le domande
presentate  entro  il  31  dicembre  2020,   secondo   le   modalita'
applicative gia' definite ai sensi del comma 6». 
  7. Agli oneri derivanti dal comma 6, valutati  in  280  milioni  di
euro per l'anno 2021 e in 122,5 milioni di euro per l'anno  2022,  si
provvede quanto a 280 milioni per l'anno 2021 ai sensi  dell'articolo
34, quanto a 50 milioni di euro per l'anno  2022  mediante  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 72,50 milioni di  euro  per
l'anno 2022 mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di
politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge
29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni,  dalla  legge
27 dicembre 2004, n. 307. 
  7-bis. In considerazione del persistente stato di crisi del settore
editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5,  del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n.  126,  si  applicano,  alle  medesime
condizioni, anche con riferimento all'anno di contribuzione 2021.  Le
disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano,
alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo  dovuto
per l'annualita' 2020. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  89   del   citato
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27: 
                «Art.  89  (Fondo  emergenze  spettacolo,  cinema   e
          audiovisivo). - 1. Al fine di  sostenere  i  settori  dello
          spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a  seguito  delle
          misure  di  contenimento  del  COVID-19,  nello  stato   di
          previsione  del  Ministero  per  i  beni  e  le   attivita'
          culturali e per il turismo  sono  istituiti  due  Fondi  da
          ripartire,  uno  di  parte  corrente  e  l'altro  in  conto
          capitale, per le emergenze nei settori dello  spettacolo  e
          del cinema e audiovisivo. I Fondi di cui al  primo  periodo
          hanno una dotazione complessiva di 335 milioni di euro  per
          l'anno 2020, di cui  185  milioni  di  euro  per  la  parte
          corrente e 150 milioni di euro per gli interventi in  conto
          capitale. 
                2. Con uno o piu' decreti del Ministro per i  beni  e
          le attivita' culturali e per il turismo, da adottare  entro
          trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
          di conversione del  presente  decreto,  sono  stabilite  le
          modalita' di ripartizione e assegnazione delle risorse agli
          operatori  dei  settori,  ivi  inclusi   artisti,   autori,
          interpreti   ed   esecutori,   tenendo    conto    altresi'
          dell'impatto economico  negativo  conseguente  all'adozione
          delle misure di contenimento del COVID-19. 
                3. All'onere  derivante  dal  comma  1,  pari  a  335
          milioni di euro per l'anno 2020, si provvede: 
                  a)  quanto  a  70  milioni   di   euro   ai   sensi
          dell'articolo 126; 
                  b)  quanto  a   50   milioni   di   euro   mediante
          corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e
          coesione di cui all'articolo 1, comma  6,  della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147. Conseguentemente, con Delibera  CIPE
          si provvede a rimodulare e a ridurre di pari  importo,  per
          l'anno 2020, le somme gia' assegnate con la  delibera  CIPE
          n. 31/2018 del 21 marzo 2018 al Piano operativo "Cultura  e
          turismo" di competenza  del  Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali e per il turismo; 
                  c) quanto a 10 milioni di euro  mediante  riduzione
          delle disponibilita' del Fondo unico  dello  spettacolo  di
          cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163. 
                3-bis. Il  Fondo  di  cui  al  comma  1  puo'  essere
          incrementato, nella misura di 50 milioni di euro per l'anno
          2021, mediante corrispondente riduzione delle  risorse  del
          Fondo per  lo  sviluppo  e  la  coesione  -  programmazione
          2014-2020 - di cui all'articolo 1, comma 6, della legge  27
          dicembre 2013, n. 147, previa delibera  del  CIPE  volta  a
          rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno,
          le somme gia' assegnate con le delibere CIPE n. 3/2016,  n.
          100/2017 e 10/2018 al Piano operativo "Cultura  e  turismo"
          di competenza del Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali e per il turismo.  Il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze  e'  autorizzato  ad  apportare  con  propri
          decreti le occorrenti variazioni di bilancio.» 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  182  del  citato
          decreto-legge  19  maggio  2020  n.  34,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  17  luglio  2020,  n.77,  come
          modificato dall'art. 6-bis della presente legge: 
                «Articolo 182 (Ulteriori misure di  sostegno  per  il
          settore turistico). - 1. Al fine di sostenere le agenzie di
          viaggio  e  i  tour  operator,  nonche'  le  guide  e   gli
          accompagnatori turistici  e  le  imprese,  non  soggette  a
          obblighi di servizio pubblico,  autorizzate  ai  sensi  del
          decreto legislativo 19  novembre  1997,  n.  422,  e  delle
          relative leggi regionali di attuazione, esercenti, mediante
          autobus scoperti, le attivita'  riferite  al  codice  ATECO
          49.31.00,  a  seguito  delle  misure  di  contenimento  del
          COVID-19, nello stato di previsione  del  Ministero  per  i
          beni e le attivita' culturali e per il turismo e' istituito
          un fondo con una dotazione  di  265  milioni  di  euro  per
          l'anno 2020. Con decreto del  Ministro  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali e per il  turismo,  da  adottare  entro
          trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente
          decreto, sono stabilite  le  modalita'  di  ripartizione  e
          assegnazione delle risorse agli  operatori,  tenendo  conto
          dell'impatto economico  negativo  conseguente  all'adozione
          delle misure di contenimento del COVID-19. 
                1-bis. Al fine di promuovere  il  turismo  culturale,
          agli studenti iscritti ai corsi  per  il  conseguimento  di
          laurea, di master universitario e di dottorato  di  ricerca
          presso le universita' e le istituzioni di  alta  formazione
          sono riconosciuti, per  l'  anno  2020,  nel  rispetto  del
          limite di spesa di 10 milioni di euro per il medesimo  anno
          2020,  la  concessione  gratuita  di  viaggio  sulla   rete
          ferroviaria italiana per la durata di un mese  a  scelta  e
          l'ingresso a titolo gratuito, per il medesimo periodo,  nei
          musei, monumenti, gallerie e aree archeologiche situati nel
          territorio nazionale  e  nelle  mostre  didattiche  che  si
          svolgono in essi. 
                1-ter. Le disposizioni  per  l'attuazione  del  comma
          1-bis  sono  emanate  con  decreto   del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare  entro  sessanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto.  Il  predetto  decreto
          definisce le modalita' di concessione  e  di  utilizzo  dei
          benefici di cui al comma 1-bis, al fine  di  assicurare  il
          rispetto del limite di spesa ivi previsto. 
                2. Fermo restando quanto disposto  nei  riguardi  dei
          concessionari dall'articolo 1, commi 682 e seguenti,  della
          legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  per  le  necessita'  di
          rilancio del settore turistico e al  fine  di  contenere  i
          danni,  diretti   e   indiretti,   causati   dall'emergenza
          epidemiologica da COVID-19, le  amministrazioni  competenti
          non  possono   avviare   o   proseguire,   a   carico   dei
          concessionari che intendono proseguire la propria attivita'
          mediante l'uso di beni del  demanio  marittimo,  lacuale  e
          fluviale, i procedimenti amministrativi per la  devoluzione
          delle opere non  amovibili,  di  cui  all'articolo  49  del
          codice  della  navigazione,   per   il   rilascio   o   per
          l'assegnazione, con procedure di evidenza  pubblica,  delle
          aree oggetto di concessione alla data di entrata in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto. L'utilizzo
          dei beni oggetto dei procedimenti amministrativi di cui  al
          periodo precedente da parte dei concessionari e' confermato
          verso  pagamento   del   canone   previsto   dall'atto   di
          concessione e impedisce il  verificarsi  della  devoluzione
          delle opere. Le disposizioni  del  presente  comma  non  si
          applicano   quando   la   devoluzione,   il   rilascio    o
          l'assegnazione a terzi dell'area  sono  stati  disposti  in
          ragione  della  revoca  della  concessione   oppure   della
          decadenza del titolo per fatto e colpa del concessionario. 
                2-bis. Con riferimento alle  aree  ad  alta  densita'
          turistica, in considerazione della  crisi  delle  attivita'
          economiche ivi operanti e al fine di consentire l'accesso a
          misure di sostegno  mirate  in  favore  delle  imprese  dei
          settori del commercio, della ristorazione e delle strutture
          ricettive colpite dalla prolungata riduzione dei flussi  di
          turisti,  l'Istituto  nazionale  di  statistica  definisce,
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge   di   conversione   del   presente   decreto,    una
          classificazione volta all'attribuzione di un  codice  ATECO
          specifico nell'ambito di ciascuna delle predette attivita',
          mediante   l'introduzione,   nell'attuale   classificazione
          alfanumerica delle attivita'  economiche,  di  un  elemento
          ulteriore, al  fine  di  evidenziarne  il  nesso  turistico
          territoriale. Per  l'individuazione  di  tali  aree  ci  si
          avvale: 
                  a)    della    classificazione    relativa     alla
          territorialita' delle  attivita'  turistico-alberghiere  di
          cui all'allegato 3 al decreto del Ministro delle finanze 26
          febbraio 2000, pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 67 del  21  marzo  2000,  concernente
          l'individuazione  delle  aree  territoriali  omogenee   cui
          applicare gli studi di settore, e successivi aggiornamenti; 
                  b) delle  rilevazioni  sulla  capacita'  di  carico
          turistica  effettuate  dal  Ministero  per  i  beni  e   le
          attivita' culturali e per il turismo e degli indicatori  di
          densita' turistica rilevati dall'Osservatorio nazionale del
          turismo, quale  il  rapporto  tra  il  numero  di  presenze
          turistiche e la superficie  del  territorio,  tenuto  conto
          della popolazione residente; 
                  c) delle eventuali indicazioni,  anche  correttive,
          dei  comuni,  relative  all'individuazione,   nel   proprio
          territorio, delle aree a maggiore densita' turistica ovvero
          prossime  ai  siti  di  interesse   artistico,   culturale,
          religioso, storico, archeologico  e  ai  siti  riconosciuti
          dall'UNESCO,  ovvero  individuate  nell'area  delle  citta'
          d'arte, purche' rispondenti ai criteri di cui alle  lettere
          a) e b). 
                3. All'onere derivante dai commi 1,  1-bis  e  1-ter,
          pari a 35 milioni di euro per l'anno 2020, si  provvede  ai
          sensi dell'articolo 265. 
                3-bis. All'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo
          2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
          aprile  2020,   n.   27,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  a) ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9,  le  parole:  "un
          anno" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi"; 
                  b) al comma 8, quarto periodo,  sono  aggiunte,  in
          fine, le seguenti parole: ", nonche'  per  i  soggiorni  di
          studio degli alunni del quarto anno delle scuole secondarie
          di secondo grado nell'ambito dei  programmi  internazionali
          di mobilita'  studentesca  riferiti  agli  anni  scolastici
          2019/2020 e 2020/2021"; 
                  c) i commi 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti: 
                    "11. Nei casi previsti dai  commi  da  1  a  7  e
          comunque per tutti i rapporti inerenti ai contratti di  cui
          al presente articolo instaurati con effetto  dall'11  marzo
          2020 al 30 settembre 2020, in caso  di  recesso  esercitato
          entro il 31  luglio  2020,  anche  per  le  prestazioni  da
          rendere all'estero  e  per  le  prestazioni  in  favore  di
          contraenti provenienti dall'estero, quando  le  prestazioni
          non sono rese a causa degli effetti derivanti  dallo  stato
          di    emergenza    epidemiologica    da    COVID-19,     la
          controprestazione  gia'  ricevuta  puo'  essere  restituita
          mediante  un  voucher  di   pari   importo   emesso   entro
          quattordici giorni dalla data di esercizio  del  recesso  e
          valido per diciotto mesi dall'emissione. 
                    12. L'emissione dei voucher a seguito di  recesso
          esercitato entro il 31  luglio  2020  non  richiede  alcuna
          forma di accettazione da parte del destinatario. Il voucher
          puo' essere emesso e utilizzato anche per servizi  resi  da
          un  altro  operatore  appartenente   allo   stesso   gruppo
          societario. Puo' essere utilizzato anche per  la  fruizione
          di servizi successiva al termine di validita',  purche'  le
          relative  prenotazioni  siano  state  effettuate  entro  il
          termine di cui al primo periodo"; 
                  d) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti: 
                    "12-bis. La durata della  validita'  dei  voucher
          pari a diciotto mesi  prevista  dal  presente  articolo  si
          applica anche ai voucher gia' emessi alla data  di  entrata
          in  vigore  della  presente  disposizione.  In  ogni  caso,
          decorsi diciotto mesi dall'emissione,  per  i  voucher  non
          usufruiti ne' impiegati nella prenotazione dei  servizi  di
          cui al presente articolo e' corrisposto, entro  quattordici
          giorni dalla scadenza, il  rimborso  dell'importo  versato.
          Limitatamente ai voucher emessi, in attuazione del presente
          articolo, in relazione ai  contratti  di  trasporto  aereo,
          ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, il
          rimborso di cui al secondo periodo  puo'  essere  richiesto
          decorsi dodici mesi dall'emissione ed e' corrisposto  entro
          quattordici giorni dalla richiesta. 
                    12-ter. Nello stato di previsione  del  Ministero
          per i beni e le attivita' culturali e  per  il  turismo  e'
          istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di  euro
          per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per l'anno 2021, per
          l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher emessi  ai
          sensi del presente articolo, non utilizzati  alla  scadenza
          di validita' e non rimborsati a causa dell'insolvenza o del
          fallimento  dell'operatore   turistico   o   del   vettore.
          L'indennizzo e' riconosciuto nel limite della dotazione del
          fondo  di  cui  al  periodo  precedente.  I  criteri  e  le
          modalita' di attuazione e la misura dell'indennizzo di  cui
          al presente comma sono definiti con  regolamento  adottato,
          ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23  agosto
          1988, n.  400,  entro  centottanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro
          per i beni e le attivita' culturali e per  il  turismo,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
          con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 
                    12-quater. Agli oneri derivanti dal comma 12-ter,
          pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1  milione  di
          euro  per  l'anno  2021,  si  provvede,  per  l'anno  2020,
          mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   per   la
          promozione del turismo in Italia di cui  all'articolo  179,
          comma 1, del presente decreto e, per l'anno 2021,  mediante
          corrispondente utilizzo delle risorse di  cui  all'articolo
          2, comma 98, del decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre
          2006, n. 286». 
              - Si riporta il testo del comma  2  dell'art.  183  del
          citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77: 
                «Art. 183 (Misure per il settore della cultura). - 1.
          (Omissis) 
                2. Nello stato di previsione del Ministero per i beni
          e le attivita' culturali e per il turismo e'  istituito  un
          Fondo per le emergenze delle imprese  e  delle  istituzioni
          culturali, con una dotazione di 231,5 milioni di  euro  per
          l'anno  2020,  destinato  al   sostegno   delle   librerie,
          dell'intera filiera dell'editoria, compresi le imprese e  i
          lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire
          da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai  diritti
          d'autore, nonche' dei musei e degli altri istituti e luoghi
          della  cultura  di  cui  all'articolo   101   del   decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, diversi  da  quelli  di
          cui al comma 3. Il Fondo e' destinato altresi'  al  ristoro
          delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal
          ridimensionamento, in seguito all'emergenza  epidemiologica
          da Covid-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre.  Con
          uno o piu' decreti del Ministro per i beni e  le  attivita'
          culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del  presente  decreto,  sono  stabilite  le  modalita'  di
          ripartizione e assegnazione delle  risorse,  tenendo  conto
          dell'impatto economico  negativo  nei  settori  conseguente
          all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19." 
              - Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 88  del
          citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: 
                «Art. 88 (Rimborso di titoli di acquisto di biglietti
          per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura). - 1. A
          seguito dell'adozione delle misure di cui  all'articolo  2,
          comma l, lettere b) e d), del decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e comunque  in  ragione
          degli  effetti  derivanti  dall'emergenza  da  Covid-19,  a
          decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  medesimo
          decreto e fino al 30 settembre 2020, ai  sensi  e  per  gli
          effetti dell'articolo 1463 del codice  civile,  ricorre  la
          sopravvenuta impossibilita'  della  prestazione  dovuta  in
          relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per
          spettacoli  di  qualsiasi  natura,   ivi   inclusi   quelli
          cinematografici e teatrali, e di biglietti di  ingresso  ai
          musei e agli altri luoghi della cultura. 
                2. I soggetti  acquirenti  presentano,  entro  trenta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  o  dalla   diversa   data   della   comunicazione
          dell'impossibilita'   sopravvenuta    della    prestazione,
          apposita istanza  di  rimborso  al  soggetto  organizzatore
          dell'evento, anche per il tramite dei canali di vendita  da
          quest'ultimo utilizzati, allegando il  relativo  titolo  di
          acquisto. L'organizzatore dell'evento provvede al  rimborso
          o alla emissione di un voucher di importo  pari  al  prezzo
          del  titolo  di  acquisto,  da  utilizzare  entro  18  mesi
          dall'emissione.  L'emissione  dei  voucher   previsti   dal
          presente comma assolve i correlativi obblighi di rimborso e
          non richiede alcuna forma  di  accettazione  da  parte  del
          destinatario. L'organizzatore di concerti di musica leggera
          provvede, comunque, al rimborso dei titoli di acquisto, con
          restituzione della somma versata  ai  soggetti  acquirenti,
          alla scadenza del periodo di validita' del  voucher  quando
          la prestazione dell'artista originariamente programmata sia
          annullata, senza rinvio ad altra data compresa nel medesimo
          periodo di validita' del voucher. In caso di  cancellazione
          definitiva   del   concerto,    l'organizzatore    provvede
          immediatamente al rimborso  con  restituzione  della  somma
          versati.» 
              - Il decreto del Presidente del  Consiglio  24  ottobre
          2020  recante   "Ulteriori   disposizioni   attuative   del
          decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n.  35,  recante
          «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
          da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio  2020,  n.  33,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio  2020,
          n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti  per  fronteggiare
          l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 25 ottobre 2020,
          n. 265. 
              - Si riporta il testo dell'art. 7 del  decreto-legge  8
          agosto 2013, n. 91, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 ottobre 2013, n. 12 (Disposizioni  urgenti  per  la
          tutela, la valorizzazione e il rilancio dei  beni  e  delle
          attivita' culturali e del turismo), come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 7  (Misure  urgenti  per  la  promozione  della
          musica, nonche' degli eventi  di  spettacolo  dal  vivo  di
          portata minore). - 1. Al fine di agevolare il rilancio  del
          sistema  musicale  italiano,  ai  fini  delle  imposte  sui
          redditi, nel limite di spesa di 4,5 milioni di  euro  annui
          per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e di 5 milioni di
          euro annui a decorrere dall'anno 2021 e fino ad esaurimento
          delle risorse  disponibili,  alle  imprese  produttrici  di
          fonogrammi e di videogrammi musicali di cui all'articolo 78
          della  legge  22  aprile  1941,  n.   633,   e   successive
          modificazioni, ed alle imprese organizzatrici e produttrici
          di spettacoli di musica dal vivo, esistenti  da  almeno  un
          anno prima  della  richiesta  di  accesso  alla  misura  in
          parola, e' riconosciuto un credito d'imposta  nella  misura
          del 30 per cento  dei  costi  sostenuti  per  attivita'  di
          sviluppo,  produzione,  digitalizzazione  e  promozione  di
          registrazioni  fonografiche   o   videografiche   musicali,
          secondo le  modalita'  di  cui  al  comma  5  del  presente
          articolo, fino all'importo massimo di 800.000 euro nei  tre
          anni d'imposta. 
                2. 
                3. Per accedere al credito d'imposta di cui al  comma
          1, le  imprese  hanno  l'obbligo  di  spendere  un  importo
          corrispondente all'ottanta per cento del beneficio concesso
          nel territorio nazionale,  privilegiando  la  formazione  e
          l'apprendistato in tutti i settori tecnici coinvolti. 
                4. (abrogato) 
                5. Il  credito  d'imposta  di  cui  al  comma  1  non
          concorre alla formazione del reddito ai fini delle  imposte
          sui  redditi  e  del  valore  della  produzione   ai   fini
          dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive,  non
          rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e  109,
          comma 5, del testo unico di cui al decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo
          unico  delle  imposte  sui  redditi  ed   e'   utilizzabile
          esclusivamente in compensazione ai sensi  dell'articolo  17
          del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
          modificazioni. 
                6. Le disposizioni applicative del presente articolo,
          con riferimento, in particolare, alle  tipologie  di  spese
          eleggibili,  alle  procedure  per  la  loro  ammissione  al
          beneficio, alle soglie  massime  di  spesa  eleggibile  per
          singola  registrazione  fonografica  o   videografica,   ai
          criteri di verifica e accertamento dell'effettivita'  delle
          spese sostenute, nonche' alle  procedure  di  recupero  nei
          casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta  secondo
          quanto   stabilito   dall'articolo   1,   comma   6,    del
          decreto-legge  25  marzo  2010,  n.  40,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  22  maggio  2010  n.  73,  sono
          dettate con decreto del Ministro dei beni e delle attivita'
          culturali e  del  turismo,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentito  il  Ministro  dello
          sviluppo economico, da adottarsi entro tre mesi dalla  data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto. 
                7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione  dei
          crediti d'imposta di  cui  al  comma  1,  valutati  in  4,5
          milioni di euro per gli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede
          ai sensi dell'articolo 15. 
                7-bis. In considerazione  del  persistente  stato  di
          crisi  del  settore  editoriale,  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge  14  agosto
          2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla  legge  13
          ottobre  2020,  n.  126,  si   applicano,   alle   medesime
          condizioni, anche con riferimento all'anno di contribuzione
          2021. Le disposizioni  di  cui  al  comma  4  del  medesimo
          articolo 96 si applicano, alle medesime  condizioni,  anche
          con riferimento al contributo dovuto per l'annualita' 2020. 
                8. I commi 287 e 288 dell'articolo 1 della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, sono abrogati. 
                8-bis.  Al  testo  unico  delle  leggi  di   pubblica
          sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.  773,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) all'articolo 68, primo comma,  e'  aggiunto,  in
          fine, il seguente periodo: "Per eventi fino ad  un  massimo
          di 200 partecipanti e che si' svolgono entro le ore 24  del
          giorno  di  inizio,  la   licenza   e'   sostituita   dalla
          segnalazione  certificata  di  inizio  attivita'   di   cui
          all'articolo 19 della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e
          successive modificazioni, presentata allo  sportello  unico
          per le attivita' produttive o ufficio analogo"; 
                  b)  all'articolo  69,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
          seguente periodo: "Per eventi fino ad  un  massimo  di  200
          partecipanti e che si svolgono entro le ore 24  del  giorno
          di inizio, la  licenza  e'  sostituita  dalla  segnalazione
          certificata di inizio  attivita'  di  cui  all'articolo  19
          della legge n. 241  del  1990,  presentata  allo  sportello
          unico per le attivita' produttive o ufficio analogo"; 
                  c) all'articolo 71, dopo la parola:  "licenze  sono
          inserite le seguenti: "e  le  segnalazioni  certificate  di
          inizio attivita'".». 
              - Si riporta il testo del comma 6-bis dell'art. 80  del
          citato decreto-legge 14 agosto 2020,  n.  104,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126: 
                «Art. 80  (Interventi  finanziari  di  emergenza  nel
          settore cultura). - 1. - 6. (Omissis) 
                6-bis. Al fine di incentivare il riconoscimento di un
          credito d'imposta alle imprese di produzione  musicale  per
          le spese  sostenute  per  la  produzione,  distribuzione  e
          sponsorizzazione delle opere, previa  autorizzazione  della
          Commissione europea ai sensi dell'articolo  108,  paragrafo
          3, del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,
          all'articolo 7 del decreto-legge  8  agosto  2013,  n.  91,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre  2013,
          n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 1, le parole: "per ciascuno degli  anni
          2014, 2015 e 2016, nel limite di spesa di  4,5  milioni  di
          euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite  di
          spesa di 4,5 milioni di euro annui per ciascuno degli  anni
          2014, 2015 e 2016 e di 5 milioni di euro annui a  decorrere
          dall'anno 2021"; 
                  b) il comma 2 e' abrogato; 
                  c) alla rubrica, le parole: "di giovani  artisti  e
          compositori emergenti" sono soppresse.» 
              - Si riporta il testo dell'art. 176 del citato decreto-
          legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito  con  modificazioni
          dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 176 (Tax credit vacanze). - 1. Per i periodi di
          imposta 2020 e 2021 e' riconosciuto,  una  sola  volta,  un
          credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di
          validita', ordinario o corrente ai  sensi  dell'articolo  9
          del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  5
          dicembre  2013  n.  159,  non  superiore  a  40.000   euro,
          utilizzabile, dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021, per  il
          pagamento di servizi  offerti  in  ambito  nazionale  dalle
          imprese turistico ricettive, nonche'  dagli  agriturismo  e
          dai bed & breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla
          normativa   nazionale   e   regionale    per    l'esercizio
          dell'attivita' turistico ricettiva. 
                2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile  da  un
          solo componente per nucleo familiare, e'  attribuito  nella
          misura massima di 500 euro per ogni  nucleo  familiare.  La
          misura del credito e' di 300 euro per  i  nuclei  familiari
          composti da due persone e di 150 euro per  quelli  composti
          da una sola persona. 
                3. Il credito di cui al comma 1 e' riconosciuto  alle
          seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza: 
                  a) le spese debbono essere  sostenute  in  un'unica
          soluzione in relazione  ai  servizi  resi  da  una  singola
          impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da
          un singolo bed & breakfast; 
                  b)  il  totale  del   corrispettivo   deve   essere
          documentato da fattura elettronica o documento  commerciale
          ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo  5  agosto
          2015, n. 127, nel quale e' indicato il codice  fiscale  del
          soggetto che intende fruire del credito; 
                  c)  il   pagamento   del   servizio   puo'   essere
          corrisposto con l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione
          di  soggetti   che   gestiscono   piattaforme   o   portali
          telematici, nonche' di agenzie di viaggio e tour operator. 
                4.  Il  credito  di  cui  al  comma  1  e'   fruibile
          esclusivamente nella misura dell'80 per cento, d'intesa con
          il fornitore presso il quale i servizi sono  fruiti,  sotto
          forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per  il  20  per
          cento  in  forma  di  detrazione  di  imposta  in  sede  di
          dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto. 
                5. Lo sconto di cui  al  comma  4  e'  rimborsato  al
          fornitore dei servizi sotto forma di credito  d'imposta  da
          utilizzare  esclusivamente  in   compensazione   ai   sensi
          dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241, con facolta' di successive  cessioni  a  terzi,  anche
          diversi dai propri fornitori di beni e servizi,  nonche'  a
          istituti di credito o intermediari finanziari.  Il  credito
          d'imposta  non  ulteriormente  ceduto  e'   usufruito   dal
          cessionario  con  le  stesse  modalita'  previste  per   il
          soggetto  cedente.  Non  si  applicano  i  limiti  di   cui
          all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388  e  di
          cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,
          n. 244. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche
          parziale,  dei  requisiti  che  danno  diritto  al  credito
          d'imposta,  il  fornitore  dei  servizi  e   i   cessionari
          rispondono  solo  per  l'eventuale  utilizzo  del   credito
          d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai  sensi
          del comma 4 e l'Agenzia delle entrate provvede al  recupero
          dell'importo  corrispondente,  maggiorato  di  interessi  e
          sanzioni. 
                5-bis. Ai fini  della  concessione  dell'agevolazione
          sono prese in considerazione le domande presentate entro il
          31 dicembre 2020, secondo  le  modalita'  applicative  gia'
          definite ai sensi del comma 6. 
                6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
          entrate, da adottare  sentito  l'Istituto  nazionale  della
          previdenza sociale e previo parere  dell'Autorita'  garante
          per la protezione dei  dati  personali,  sono  definite  le
          modalita' applicative dei commi da 1 a 5, da eseguire anche
          avvalendosi di PagoPA S.p.A. 
                7.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente   articolo,
          valutati in 1.677,2 milioni di euro per l'anno  2020  e  in
          733,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi
          dell'articolo 265.» 
              - Si riporta il testo del  comma  200  dell'articolo  1
          della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          Legge di stabilita' 2015): 
                «200.  Nello  stato  di  previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio.» 
              - Si riporta il testo del  comma  5  dell'art.  10  del
          decreto- legge 29 novembre 2004, n.  282,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  2004,  n.   307
          (Disposizioni urgenti  in  materia  fiscale  e  di  finanza
          pubblica): 
                «Art.  10  (Proroga  di   termini   in   materia   di
          definizione di illeciti edilizi). - 1. - 4. (Omissis) 
                5.  Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito "Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1." 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  96   del   citato
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126: 
                «Art. 96 (Rifinanziamenti e  semplificazioni  per  il
          settore dell'editoria). -  1.  All'articolo  57-bis,  comma
          1-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n.  96,  come
          modificato dall'articolo 186 del  decreto-legge  19  maggio
          2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
          luglio  2020,   n.   77,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  a) al primo periodo, le parole  «60  milioni»  sono
          sostituite dalle seguenti: «85 milioni»; 
                  b) al secondo periodo, le parole «40 milioni»  sono
          sostituite dalle seguenti: «50 milioni»  e  le  parole  «20
          milioni » sono sostituite dalle seguenti: «35 milioni»; 
                  c) al quarto periodo, le parole «40  milioni»  sono
          sostituite dalle seguenti: «50 milioni»  e  le  parole  «20
          milioni » sono sostituite dalle seguenti: «35 milioni»; 
                  d) all'ottavo periodo,  le  parole  «32,5  milioni»
          sono sostitute dalle seguenti: «57,5 milioni». 
                2. All'articolo 188, comma 1,  del  decreto-legge  19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                  a) al primo periodo, le parole: «all'8  per  cento»
          sono sostituite dalle seguenti: «al  10  per  cento»  e  le
          parole: «24 milioni» sono sostituite  dalle  seguenti:  «30
          milioni»; 
                  b) al sesto periodo, le parole: «24  milioni»  sono
          sostituite dalle seguenti: «30 milioni». 
                3. Limitatamente all'anno di contribuzione  2020,  le
          percentuali minime di copie vendute di cui all'articolo  5,
          comma 1, lettera e),  del  decreto  legislativo  15  maggio
          2017, n. 70, sono determinate rispettivamente  nel  25  per
          cento delle copie distribuite, per le testate locali, e nel
          15 per  cento  delle  copie  distribuite,  per  le  testate
          nazionali. 
                4.   Limitatamente   al   contributo    dovuto    per
          l'annualita' 2019, i costi  regolarmente  rendicontati  nel
          prospetto  dei  costi   sottoposto   a   certificazione   e
          presentato entro il 30 settembre 2020 possono essere pagati
          dalle   imprese   beneficiarie   entro   sessanta    giorni
          dall'incasso del saldo del contributo. L'avvenuto pagamento
          dei costi nel predetto termine e'  attestato  dal  revisore
          contabile in  apposita  certificazione,  che  da'  evidenza
          anche degli strumenti di pagamento tracciabili  utilizzati.
          La predetta certificazione e' trasmessa al Dipartimento per
          l'informazione e l'editoria della Presidenza del  Consiglio
          dei ministri nel termine di dieci giorni dall'effettuazione
          dell'ultimo pagamento. Nell'ipotesi  di  mancato  pagamento
          dei costi esposti  per  l'ammissione  al  contributo  o  di
          mancata trasmissione nei termini  della  certificazione  di
          avvenuto  pagamento,  l'impresa  decade  dal   diritto   al
          pagamento dell'acconto, fermo restando  l'obbligo  in  capo
          alla  medesima  di  rimborsare   le   somme   indebitamente
          riscosse. 
                5.  Limitatamente  all'anno  di  contribuzione  2020,
          qualora dall'applicazione dei criteri  di  calcolo  di  cui
          all'articolo 8 del predetto decreto legislativo n.  70  del
          2017, derivi un contributo di importo  inferiore  a  quello
          erogato alla medesima impresa editoriale  per  l'annualita'
          2019, il suddetto importo e' parificato a quello  percepito
          per tale anno.  In  caso  di  insufficienza  delle  risorse
          stanziate,  resta  applicabile  il  criterio  del   riparto
          proporzionale di cui  all'articolo  11,  comma  1,  secondo
          periodo, del predetto decreto legislativo n. 70 del 2017. 
                6. All'articolo 5,  comma  3,  del  predetto  decreto
          legislativo n. 70  del  2017,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
          seguente periodo: "I requisiti di cui al comma  1,  lettere
          a) e d), non si applicano alle  cooperative  giornalistiche
          costituite per subentrare nella  gestione  di  una  testata
          quotidiana  di  proprieta'  di  una  societa'  editrice  in
          procedura fallimentare.". 
                7. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e
          2, pari a 31 milioni di euro per l'anno 2020,  si  provvede
          ai sensi dell'articolo 114.»