Art. 6 
 
         Misure urgenti di sostegno all'export e al sistema 
                     delle fiere internazionali 
 
  1. Le disponibilita' del fondo  rotativo  di  cui  all'articolo  2,
primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981,  n.  251,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  1981,  n.  394,   sono
incrementate di 150 milioni di euro per l'anno 2020. 
  2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 72, comma  1,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' ulteriormente  incrementata  di
euro 200 milioni per l'anno  2020,  per  le  finalita'  di  cui  alla
lettera d) del medesimo comma. 
  3. All'articolo 91, del  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    1) al comma 1, primo periodo,  dopo  la  parola  «capitali»  sono
aggiunte le seguenti: «nonche' delle imprese  aventi  come  attivita'
prevalente  l'organizzazione  di   eventi   fieristici   di   rilievo
internazionale»; 
    2) al comma 3, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «A
valere sullo stanziamento di cui al  primo  periodo  e  nel  rispetto
delle vigenti disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di
Stato, possono essere concessi, per il  tramite  di  Simest  SpA,  ai
soggetti di cui al comma 1, contributi a fondo perduto commisurati ai
costi fissi sostenuti dal 1° marzo  2020  e  non  coperti  da  utili,
misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni  o  da  altre
fonti di ricavo, secondo termini, modalita'  e  condizioni  stabiliti
con delibera del Comitato agevolazioni di cui all'articolo  1,  comma
270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a  350  milioni  di
euro, si provvede ai sensi dell'articolo 34. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del primo comma dell'art.  2  del
          decreto-legge 28  maggio  1981,  n.  251,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29  luglio   1981,   n.   394
          (Provvedimenti   per   il   sostegno   delle   esportazioni
          italiane): 
                «Art.  2  (Fondo  rotativo  presso  il   Mediocredito
          centrale). -  E' istituito presso il Mediocredito  centrale
          un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di
          finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a
          fronte di programmi  di  penetrazione  commerciale  di  cui
          all'art. 15, lettera n), della legge  24  maggio  1977,  n.
          277, in Paesi diversi da  quelli  delle  Comunita'  europee
          nonche' a fronte  di  attivita'  relative  alla  promozione
          commerciale all'estero del settore  turistico  al  fine  di
          acquisire i flussi turistici verso l'Italia." 
              -  Si riporta il testo del comma  1  dell'art.  72  del
          citato decreto-legge 17 marzo 2020, n.18,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: 
                «Art. 72  (Misure  per  l'internazionalizzazione  del
          sistema   Paese   e   potenziamento   dell'assistenza    ai
          connazionali all'estero in situazione di  difficolta').  - 
          1. Nello stato di previsione  del  Ministero  degli  affari
          esteri e della cooperazione internazionale e' istituito  il
          fondo da ripartire  denominato  "Fondo  per  la  promozione
          integrata", con una dotazione iniziale di  400  milioni  di
          euro  per  l'anno  2020,  volto  alla  realizzazione  delle
          seguenti iniziative: 
                  a) realizzazione di una campagna  straordinaria  di
          comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane  e
          l'internazionalizzazione del  sistema  economico  nazionale
          nel settore agroalimentare e negli  altri  settori  colpiti
          dall'emergenza derivante  dalla  diffusione  del  Covid-19,
          anche  avvalendosi  di  ICE-Agenzia   per   la   promozione
          all'estero   e   l'internazionalizzazione   delle   imprese
          italiane; 
                  b) potenziamento delle attivita' di promozione  del
          sistema  Paese   realizzate,   anche   mediante   la   rete
          all'estero, dal  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione  internazionale  e  da  ICE-Agenzia   per   la
          promozione  all'estero  e  l'internazionalizzazione   delle
          imprese italiane; 
                  c)  cofinanziamento  di  iniziative  di  promozione
          dirette   a   mercati   esteri    realizzate    da    altre
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante  la
          stipula di apposite convenzioni; 
                  d) concessione di cofinanziamenti a  fondo  perduto
          fino al cinquanta per cento dei finanziamenti  concessi  ai
          sensi dell'articolo 2, primo comma,  del  decreto-legge  28
          maggio 1981, n. 251, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 29 luglio 1981, n. 394, secondo criteri  e  modalita'
          stabiliti con una o piu' delibere del Comitato agevolazioni
          di cui all'articolo 1, comma 270, della legge  27  dicembre
          2017, n. 205. I cofinanziamenti sono concessi nei limiti  e
          alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in
          materia di aiuti di Stato.» 
              -   Si  riporta   il   testo   dell'articolo   91   del
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126  (Misure
          urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.   91   (Internazionalizzazione    degli    enti
          fieristici e delle start-up innovative). -  1. E' istituita
          un'apposita sezione del fondo rotativo di cui  all'articolo
          2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981,  n.  251,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  1981,
          n.   394,   volta    al    supporto    ai    processi    di
          internazionalizzazione  degli  enti  fieristici   italiani,
          costituiti in forma di societa' di capitali  nonche'  delle
          imprese aventi come attivita'  prevalente  l'organizzazione
          di  eventi  fieristici  di   rilievo   internazionale.   Le
          iniziative  di  cui  al  presente  comma   possono   essere
          realizzate mediante interventi temporanei di partecipazione
          nel  capitale  di   rischio   con   quote   di   minoranza,
          sottoscrizione  di  altri  strumenti  finanziari,   nonche'
          concessione di finanziamenti, secondo termini, modalita'  e
          condizioni stabiliti con delibera del Comitato agevolazioni
          di cui all'articolo 1, comma 270, della legge  27  dicembre
          2017, n. 205, a condizioni di mercato o nei limiti  e  alle
          condizioni previsti  dalla  vigente  normativa  europea  in
          materia di aiuti di Stato. 
                2.  Le  disponibilita'  del  fondo  rotativo  di  cui
          all'articolo 2, primo comma, del  decreto-legge  28  maggio
          1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          luglio 1981, n. 394, sono incrementate di  300  milioni  di
          euro per l'anno  2020.  Il  Comitato  agevolazioni  di  cui
          all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n.
          205, determina, nei limiti di  cui  al  primo  periodo,  la
          quota parte del fondo rotativo da  destinare  alla  sezione
          del fondo stesso di cui al comma 1. 
                3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  72,
          comma  1,  del  decreto-legge  17  marzo   2020,   n.   18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27, e' ulteriormente incrementata di euro 63 milioni per
          l'anno 2020, per le finalita' di cui alla  lettera  d)  del
          medesimo comma. A valere sullo stanziamento di cui al primo
          periodo  e  nel   rispetto   delle   vigenti   disposizioni
          dell'Unione europea in materia di aiuti di  Stato,  possono
          essere concessi, per il tramite di Simest SpA, ai  soggetti
          di cui al comma 1, contributi a fondo  perduto  commisurati
          ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da
          utili,   misure   di   sostegno   erogate   da    pubbliche
          amministrazioni  o  da  altre  fonti  di  ricavo,   secondo
          termini, modalita' e condizioni stabiliti con delibera  del
          Comitato agevolazioni di cui  all'articolo  1,  comma  270,
          della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
                4.  All'articolo  18-quater,  del  decreto-legge   30
          aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 28 giugno 2019, n. 58,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                  a) al comma 1, le parole «a  tutti  gli  Stati  non
          appartenenti all'Unione  europea»,  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «a tutti  gli  Stati  e  territori  esteri  anche
          appartenenti all'Unione europea»; 
                  b) al comma 2, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
          periodo: «Gli interventi  del  fondo  di  cui  al  comma  1
          possono riguardare anche iniziative promosse dalle start-up
          innovative di cui  all'articolo  25  del  decreto-legge  18
          ottobre 2012, n. 179, convertito, con  modificazioni  dalla
          legge 17 dicembre 2012, n. 221.»; 
                  c) al comma 5, il secondo periodo e' soppresso. 
                5. La dotazione del fondo rotativo per operazioni  di
          venture capital di cui all'articolo  1,  comma  932,  della
          legge 27 dicembre 2006, n.  296,  e'  incrementata  di  100
          milioni di euro per l'anno 2020. 
                6. Ai fini della copertura finanziaria  del  maggiore
          onere derivante dal comma 3, pari a 63 milioni di euro  per
          l'anno 2020, e della relativa compensazione in  termini  di
          indebitamento   netto   e   fabbisogno   delle    pubbliche
          amministrazioni,  all'articolo   22-ter,   comma   1,   del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,   convertito   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole
          «2.673,2 milioni di euro» sono sostituite  dalle  seguenti:
          «2.573,2 milioni di euro». 
                7. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 5, pari  a  400
          milioni di euro per  l'anno  2020,  si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 114.»