Art. 6 ter 
 
Misure urgenti a sostegno dell'attivita' di rivendita di  giornali  e
                               riviste 
 
  1.  A  titolo  di  sostegno  economico  per  gli  ulteriori   oneri
straordinari sostenuti  per  lo  svolgimento  dell'attivita'  durante
l'emergenza sanitaria connessa alla  diffusione  del  COVID-19,  alle
persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di
giornali e riviste, non titolari di reddito da lavoro dipendente,  e'
riconosciuto un contributo una tantum fino a  1.000  euro,  entro  il
limite di 7,2 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce  tetto
di  spesa.  Nel  caso  di  insufficienza  delle  risorse  disponibili
rispetto alle richieste ammesse, si procede alla  ripartizione  delle
stesse tra  i  beneficiari  in  misura  proporzionale  al  contributo
spettante.  Il  contributo  e'   riconosciuto   previa   istanza   al
Dipartimento per l'informazione e  l'editoria  della  Presidenza  del
Consiglio dei  ministri,  da  presentare  entro  il  termine  del  28
febbraio 2021, secondo le modalita' di cui al decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri 3 agosto 2020, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 240 del 28 settembre 2020. Per quanto non  previsto  dal
presente articolo si applicano  le  disposizioni  di  cui  al  citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2020. 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  7,2  milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle  risorse
del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui
all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della
quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei  ministri,  che  e'
corrispondentemente incrementato di 7,2 milioni di  euro  per  l'anno
2021. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari  a
7,2  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
34, comma 6, del presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          3 agosto 2020 reca «Disposizioni applicative in materia  di
          contributo  una  tantum  a  favore  delle  persone  fisiche
          esercenti punti  vendita  esclusivi  per  la  rivendita  di
          giornali e riviste,  non  titolari  di  redditi  da  lavoro
          dipendente o pensione, previsto dall'articolo 189 del  D.L.
          19 maggio 2020, n. 34, convertito con  modificazioni  dalla
          Legge 17 luglio 2020 n. 77». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  1  della  legge  26
          ottobre  2016,  n.  198  (Istituzione  del  Fondo  per   il
          pluralismo e l'innovazione dell'informazione e  deleghe  al
          Governo per la ridefinizione della disciplina del  sostegno
          pubblico per  il  settore  dell'editoria  e  dell'emittenza
          radiofonica  e  televisiva  locale,  della  disciplina   di
          profili pensionistici dei giornalisti e della  composizione
          e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine  dei
          giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del
          servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale): 
                «Art. 1 (Istituzione del Fondo per  il  pluralismo  e
          l'innovazione  dell'informazione).  -   1.   Al   fine   di
          assicurare  la  piena  attuazione  dei  principi   di   cui
          all'articolo 21 della Costituzione, in materia di  diritti,
          liberta',  indipendenza  e  pluralismo   dell'informazione,
          nonche'   di   incentivare    l'innovazione    dell'offerta
          informativa e dei processi di distribuzione e  di  vendita,
          la capacita' delle imprese del settore di  investire  e  di
          acquisire  posizioni  di  mercato  sostenibili  nel  tempo,
          nonche' lo sviluppo di nuove  imprese  editrici  anche  nel
          campo dell'informazione digitale, e' istituito nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          il   Fondo    per    il    pluralismo    e    l'innovazione
          dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 160,  primo
          periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n.  208,
          come sostituita dall'articolo 10, comma 1,  della  presente
          legge, di seguito denominato «Fondo». 
                2. Nel Fondo confluiscono: 
                  a) le risorse statali destinate alle diverse  forme
          di sostegno  all'editoria  quotidiana  e  periodica,  anche
          digitale,  comprese  le  risorse  disponibili   del   Fondo
          straordinario per gli interventi di sostegno  all'editoria,
          di cui all'articolo 1, comma 261, della legge  27  dicembre
          2013, n. 147; 
                  b)  le  risorse  statali  destinate   all'emittenza
          radiofonica e televisiva in ambito locale,  iscritte  nello
          stato di previsione del Ministero dello sviluppo  economico
          ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  162,  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208; 
                  c) una quota, fino ad un  importo  massimo  di  100
          milioni di euro per l'anno 2016 e 125 milioni di  euro  per
          ciascuno degli anni 2017 e 2018, delle  eventuali  maggiori
          entrate versate a titolo  di  canone  di  abbonamento  alla
          televisione,  di  cui  all'articolo  1,  comma  160,  primo
          periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n.  208,
          come sostituita dall'articolo 10, comma 1,  della  presente
          legge; 
                  d) le somme derivanti dal  gettito  annuale  di  un
          contributo di solidarieta' pari  allo  0,1  per  cento  del
          reddito   complessivo   dei   seguenti   soggetti   passivi
          dell'imposta di cui all'articolo 73 del testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: 
                    1)  concessionari  della  raccolta  pubblicitaria
          sulla  stampa  quotidiana  e  periodica  e  sui  mezzi   di
          comunicazione radiotelevisivi e digitali; 
                    2)     societa'     operanti     nel      settore
          dell'informazione  e  della  comunicazione   che   svolgano
          raccolta pubblicitaria diretta, in tale  caso  calcolandosi
          il   reddito   complessivo   con   riguardo   alla    parte
          proporzionalmente  corrispondente,  rispetto  all'ammontare
          dei ricavi totali,  allo  specifico  ammontare  dei  ricavi
          derivanti da tale attivita'; 
                    3) altri soggetti che esercitino  l'attivita'  di
          intermediazione nel mercato della pubblicita' attraverso la
          ricerca e l'acquisto, per conto  di  terzi,  di  spazi  sui
          mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a
          tutti i tipi di piattaforme trasmissive, compresa  la  rete
          internet. 
                3. Le somme di cui  al  comma  2,  lettera  d),  sono
          versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  essere
          destinate al Fondo. 
                4.  Il  Fondo  e'  annualmente   ripartito   tra   la
          Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero  dello
          sviluppo  economico,  per  gli  interventi  di   rispettiva
          competenza, sulla base dei criteri  stabiliti  con  decreto
          del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  adottato  di
          concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo   economico   e
          dell'economia e delle finanze. Le somme  non  impegnate  in
          ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo.  Le
          risorse di cui alle lettere  c)  e  d)  del  comma  2  sono
          comunque  ripartite  al   50   per   cento   tra   le   due
          amministrazioni; i criteri di ripartizione delle risorse di
          cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 2 tengono conto
          delle proporzioni esistenti tra  le  risorse  destinate  al
          sostegno dell'editoria  quotidiana  e  periodica  e  quelle
          destinate all'emittenza radiofonica e televisiva a  livello
          locale. Il decreto di cui al primo periodo  puo'  prevedere
          che una determinata percentuale del Fondo sia destinata  al
          finanziamento   di   progetti   comuni   che    incentivino
          l'innovazione   dell'offerta    informativa    nel    campo
          dell'informazione   digitale    attuando    obiettivi    di
          convergenza multimediale. Con decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, di concerto con il  Ministro  dello
          sviluppo economico, sono definiti i requisiti soggettivi, i
          criteri  e  le  modalita'  per  la  concessione   di   tali
          finanziamenti; lo schema di tale decreto e' trasmesso  alle
          Camere  per  l'espressione  dei  pareri  delle  Commissioni
          parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel
          termine di sessanta  giorni  dalla  data  di  trasmissione,
          decorso il quale il decreto puo' comunque essere  adottato.
          Il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  qualora  non
          intenda  conformarsi  ai  pareri  parlamentari,   trasmette
          nuovamente il testo alle Camere con le sue  osservazioni  e
          con  eventuali  modificazioni,  corredate   dei   necessari
          elementi integrativi  di  informazione  e  motivazione.  Le
          Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle
          osservazioni del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
          entro il termine di dieci giorni  dalla  data  della  nuova
          trasmissione.  Decorso  tale  termine,  il   decreto   puo'
          comunque essere adottato. 
                5. 
                6. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri e' annualmente  stabilita  la  destinazione  delle
          risorse  ai  diversi   interventi   di   competenza   della
          Presidenza del Consiglio dei ministri. 
                7. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni  di   bilancio   negli   stati   di   previsione
          interessati, anche nel conto dei residui.» 
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
          dicembre  2014,  n.  190  e'  riportato   nei   riferimenti
          normativi all'art. 5.