Art. 7 bis 
 
Misure di sostegno ai familiari del personale di  bordo  posto  sotto
                              sequestro 
 
  1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo  5,  comma  1-bis,  del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono destinate,  nei  limiti  dello
stanziamento di cui al comma 2  del  presente  articolo,  anche  alla
corresponsione nell'anno 2021 di misure di sostegno ai familiari  del
personale imbarcato e di contributi alle imprese di pesca,  nei  casi
di sequestro in alto mare da  parte  di  forze  straniere  anche  non
regolari. 
  2. Ai fini indicati dal comma 1, il Fondo di  cui  all'articolo  5,
comma 1-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e'  incrementato  di
0,5 milioni di euro per l'anno 2021. 
  3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali, da emanare entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti
i criteri e le modalita' di erogazione dei contributi di cui al comma
1, nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 2, che  costituisce
tetto di  spesa  massimo,  anche  con  riferimento  agli  avvenimenti
verificatisi nell'anno 2020. 
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  0,5  milioni
di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34,  comma  6,
del presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 1-bis dell'art.  5  del
          decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.  2,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 10 marzo 2006, n. 81 (Interventi
          urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria,
          della pesca, nonche' in materia di fiscalita' d'impresa): 
                «Art. 5 (Interventi urgenti nel settore della pesca).
          - 1. (Omissis) 
                1  bis. E'  autorizzata  presso  il  Ministero  delle
          politiche agricole e forestali la costituzione di un  Fondo
          di assistenza per le famiglie dei pescatori, destinato alla
          corresponsione di contributi agli eredi di ciascun deceduto
          in mare nella misura massima di 50.000  euro.  Con  decreto
          del Ministero delle politiche  agricole  e  forestali  sono
          determinate le modalita' per le erogazione  dei  contributi
          anche per gli avvenimenti verificatisi nell'anno 2005.» 
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
          dicembre  2014,  n.  190  e'  riportato   nei   riferimenti
          normativi all'art. 5.