IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
                           di concerto con 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e ne ha definito le funzioni; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  ed  in
particolare gli articoli da 35 a  40  relativi  alle  attribuzioni  e
all'ordinamento  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare; 
  Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19
giugno 2019, n. 97, come modificato dal decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 6 novembre 2019, n. 138; 
  Visto il decreto-legge 14 ottobre  2019,  n.  111,  convertito  con
modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141,  come  modificato
dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni
dalla legge 11 settembre 2020 n. 120 e in  particolare  l'art.  4-ter
che al comma 1 ha istituito le zone economiche ambientali; 
  Vista la legge Quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394; 
  Vista la definizione di micro, piccola e media impresa di cui  alla
raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE  del  6  maggio
2003  e  all'allegato  1  al  regolamento  (UE)  n.  651/2014   della
Commissione, del 17 giugno 2014,  nonche'  al  decreto  del  Ministro
delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del  12  ottobre  2005,  n.  238,
recante l'adeguamento dei criteri  di  individuazione  di  piccole  e
medie imprese alla disciplina comunitaria; 
  Visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 25  novembre  2009  relativo  al  marchio  di  qualita'
ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE); 
  Visto il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  25  novembre  2009  sull'adesione  volontaria   delle
organizzazioni a  un  sistema  comunitario  di  ecogestione  e  audit
(Emas), che abroga il regolamento (CE) n.  761/2001  e  le  decisioni
della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis»; 
  Considerati gli orientamenti dell'Unione europea per gli  aiuti  di
Stato nei settori agricolo e forestale e nelle  zone  rurali  2014  -
2020 adottati dalla Commissione (2014/C 204/01); 
  Visto il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 187 del 26 giugno 2014, che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato; 
  Visto il regolamento (UE) n. 717/2014  della  Commissione,  del  27
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 190 del 28 giugno 2014, relativo  all'applicazione  degli  articoli
107 e 108 del trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli
aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura; 
  Visto il decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito  con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato  dal
decreto-legge 16 luglio 2020, n.  76,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, e in particolare l'art. 227, il
quale prevede un contributo straordinario, per far  fronte  ai  danni
diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19, alle  micro  e
piccole imprese, che  svolgono  attivita'  economiche  ecocompatibili
nelle zone economiche ambientali  o  all'interno  di  un'area  marina
protetta e demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente  e  della
tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle  finanze  la  definizione  delle  modalita'  di
corresponsione del contributo; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2019/316  della  Commissione,  del  21
febbraio  2019,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea L 51 I/1 del 22 febbraio 2019, che  modifica  il  regolamento
(UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e  108
del trattato sul funzionamento dell'Unione  europea  agli  aiuti  «de
minimis» nel settore agricolo; 
  Visto l'art. 1, comma 97, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,  il
quale prevede che al fine di migliorare  l'efficacia  e  l'efficienza
dell'azione amministrativa e di favorire  la  sinergia  tra  processi
istituzionali afferenti ambiti affini, favorendo la  digitalizzazione
dei servizi e dei processi attraverso  interventi  di  consolidamento
delle infrastrutture, razionalizzazione  dei  sistemi  informativi  e
interoperabilita' tra le banche dati, in coerenza  con  le  strategie
del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione,
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare
puo' avvalersi della societa' di  cui  all'art.  83,  comma  15,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  per   servizi   informatici
strumentali al raggiungimento dei propri  obiettivi  istituzionali  e
funzionali, nonche' per la realizzazione di programmi e  progetti  da
realizzare mediante piattaforme informatiche rivolte  ai  destinatari
degli interventi. L'oggetto e le condizioni dei servizi sono definiti
mediante apposite convenzioni; 
  Considerata   la   necessita'   di    provvedere    tempestivamente
all'individuazione delle procedure operative per dare attuazione alle
previsioni di cui all'art. 227 del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.
34 e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009,  n.  78,
convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  che
stabilisce che «le amministrazioni dello Stato, cui  sono  attribuiti
per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente
la  gestione,  nel  rispetto  dei  principi  comunitari  e  nazionali
conferenti, a societa' a capitale  interamente  pubblico  su  cui  le
predette amministrazioni esercitano un  controllo  analogo  a  quello
esercitato sui propri servizi e che  svolgono  la  propria  attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello  Stato.
Gli oneri di gestione e le spese di  funzionamento  degli  interventi
relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie  dei  fondi
stessi»; 
  Visto il regolamento UE  2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla  protezione
dei dati); 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
  Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e  delle  finanze
espresso con nota del 10 novembre 2020; 
  Sentito il Garante per la protezione  dei  dati  personali  che  ha
espresso il proprio parere con nota del 2 novembre 2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                   Oggetto e dotazione finanziaria 
 
  1. Il presente decreto definisce le modalita' per il riconoscimento
di un contributo straordinario ai sensi di quanto previsto  dall'art.
227  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito   con
modificazioni  dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77  e  modificato
dall'art. 55, comma 3-bis del decreto-legge 16 luglio  2020,  n.  76,
convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. 
  2.  Il  fondo,  di  cui  al  presente  decreto  la  cui   dotazione
finanziaria e' pari a 40 milioni di euro per l'anno  2020,  ai  sensi
dell'art. 227 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34  e  successive
modificazioni e integrazioni, e' istituito nello stato di  previsione
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.