Art. 5 
 
                Importo del contributo straordinario 
 
  1. Ai fini della determinazione del  contributo  straordinario,  il
fondo di cui all'art. 1, comma 2 e' ripartito,  sino  ad  esaurimento
delle risorse, tra tutti i beneficiari che ne  facciano  richiesta  e
che  risultano  ammissibili  ai  sensi  del  presente   decreto,   in
proporzione alla differenza tra il fatturato registrato  nel  periodo
tra gennaio e giugno 2019 e quello registrato  nello  stesso  periodo
del 2020 (il dato del 2020  deve  risultare  inferiore  al  dato  del
2019), al netto dei costi e delle spese di cui all'art.  7,  comma  1
del presente decreto. Il contributo concesso non puo'  in  ogni  caso
risultare superiore alla perdita di fatturato subita. 
  2. Al fine di determinare correttamente gli importi  del  fatturato
di cui al comma 1, si  fa  riferimento  alla  data  di  effettuazione
dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. 
  3. Nel caso in  cui  dalla  differenza  del  fatturato  di  cui  al
presente  articolo  viene  riconosciuto  un  contributo  superiore  a
150.000 euro il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare procede ad acquisire  l'informazione  antimafia  ai  sensi
dell'art. 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.
159, cosi' come stabilito dall'art. 3 del decreto-legge 76/2020. 
  4. Il presente contributo straordinario e' cumulabile,  nei  limiti
del tetto massimo della  perdita  subita,  con  le  indennita'  e  le
agevolazioni, anche finanziarie,  emanate  a  livello  nazionale  per
fronteggiare   l'attuale    crisi    economico-finanziaria    causata
dall'emergenza sanitaria da  COVID-19,  ivi  comprese  le  indennita'
erogate dall'INPS ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18  e
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Non concorre alla formazione
del reddito ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  22
dicembre  1986,  n.  917  ed  e'  riconosciuto  nel  rispetto   delle
condizioni e dei limiti di cui al regolamento de minimis.