art. 1 (commi 1101-1150)
    

+--------------------------------------+----------------------------+
|1101. All'articolo 31-ter del decreto |Modifiche alla disciplina   |
|del Presidente della Repubblica 29    |degli accordi preventivi:   |
|settembre 1973, n. 600, sono apportate|ampliamento della           |
|le seguenti modificazioni:            |possibilita' per il         |
|a) il comma 2 e' sostituito dal       |contribuente di far         |
|seguente:                             |retroagire il termine di    |
|«2. Gli accordi di cui al comma 1,    |decorrenza degli accordi    |
|qualora non conseguano ad altri       |preventivi fino ai periodi  |
|accordi conclusi con le autorita'     |d'imposta per i quali non   |
|competenti di Stati esteri a seguito  |sia ancora decorso il       |
|delle procedure amichevoli previste   |termine per l'accertamento e|
|dagli accordi o dalle convenzioni     |subordinazione della        |
|internazionali contro le doppie       |richiesta di accordo al     |
|imposizioni, vincolano le parti per il|versamento di una           |
|periodo d'imposta nel corso del quale |commissione calcolata in    |
|sono stipulati e per i quattro periodi|ragione del fatturato       |
|d'imposta successivi, salvi mutamenti |complessivo del gruppo cui  |
|delle circostanze di fatto o di       |appartiene il contribuente  |
|diritto rilevanti ai fini degli       |istante                     |
|accordi sottoscritti e risultanti     |                            |
|dagli stessi. Qualora le circostanze  |                            |
|di fatto e di diritto alla base       |                            |
|dell'accordo ricorrano per uno o piu' |                            |
|dei periodi di imposta precedenti alla|                            |
|stipulazione e per i quali i termini  |                            |
|previsti dall'articolo 43 del presente|                            |
|decreto non sono ancora scaduti e a   |                            |
|condizione che non siano iniziati     |                            |
|accessi, ispezioni, verifiche o altre |                            |
|attivita' amministrative di           |                            |
|accertamento delle quali il           |                            |
|contribuente abbia avuto formale      |                            |
|conoscenza, e' concessa al            |                            |
|contribuente la facolta' di far valere|                            |
|retroattivamente l'accordo stesso,    |                            |
|provvedendo, ove si renda a tal fine  |                            |
|necessario rettificare il             |                            |
|comportamento adottato,               |                            |
|all'effettuazione del ravvedimento    |                            |
|operoso ovvero alla presentazione     |                            |
|della dichiarazione integrativa ai    |                            |
|sensi dell'articolo 2, comma 8, del   |                            |
|regolamento di cui al decreto del     |                            |
|Presidente della Repubblica 22 luglio |                            |
|1998, n. 322, senza l'applicazione, in|                            |
|entrambi i casi, delle relative       |                            |
|sanzioni»                             |                            |
|b) il comma 3 e' sostituito dal       |                            |
|seguente:                             |                            |
|«3. Gli accordi di cui al comma 1,    |                            |
|qualora conseguano ad altri accordi   |                            |
|conclusi con le autorita' competenti  |                            |
|di Stati esteri a seguito delle       |                            |
|procedure amichevoli previste dagli   |                            |
|accordi o convenzioni internazionali  |                            |
|contro le doppie imposizioni,         |                            |
|vincolano le parti, secondo quanto    |                            |
|convenuto con dette autorita', a      |                            |
|decorrere da periodi di imposta       |                            |
|precedenti alla data di sottoscrizione|                            |
|dell'accordo purche' non anteriori al |                            |
|periodo d'imposta in corso alla data  |                            |
|di presentazione della relativa       |                            |
|istanza da parte del contribuente. E' |                            |
|concessa al contribuente la facolta'  |                            |
|di far retroagire gli effetti di tali |                            |
|accordi anche a periodi di imposta    |                            |
|precedenti a quello in corso alla data|                            |
|di presentazione della relativa       |                            |
|istanza e per i quali i termini       |                            |
|previsti dall'articolo 43 non sono    |                            |
|ancora scaduti, a condizione          |                            |
|che: a) per tali periodi ricorrano le |                            |
|stesse circostanze di fatto e di      |                            |
|diritto a base dell'accordo stipulato |                            |
|con le autorita' competenti di Stati  |                            |
|esteri; b) il contribuente ne abbia   |                            |
|fatto richiesta nell'istanza di       |                            |
|accordo preventivo; c) le autorita'   |                            |
|competenti di Stati esteri            |                            |
|acconsentano a estendere l'accordo ad |                            |
|annualita' precedenti; d) per tali    |                            |
|periodi di imposta non siano iniziati |                            |
|accessi, ispezioni, verifiche o altre |                            |
|attivita' amministrative di           |                            |
|accertamento delle quali il           |                            |
|contribuente abbia avuto formale      |                            |
|conoscenza. Qualora in applicazione   |                            |
|del presente comma sia necessario     |                            |
|rettificare il comportamento adottato,|                            |
|il contribuente provvede              |                            |
|all'effettuazione del ravvedimento    |                            |
|operoso ovvero alla presentazione     |                            |
|della dichiarazione integrativa ai    |                            |
|sensi dell'articolo 2, comma 8, del   |                            |
|regolamento di cui al decreto del     |                            |
|Presidente della Repubblica 22 luglio |                            |
|1998, n. 322, senza l'applicazione    |                            |
|delle eventuali sanzioni»             |                            |
|c) dopo il comma 3 sono inseriti i    |                            |
|seguenti:                             |                            |
|«3-bis. L'ammissibilita' della        |                            |
|richiesta di accordo preventivo di cui|                            |
|al comma 3 e' subordinata al          |                            |
|versamento di una commissione pari a: |                            |
|a) 10.000 euro nel caso in cui il     |                            |
|fatturato complessivo del gruppo cui  |                            |
|appartiene il contribuente istante sia|                            |
|inferiore a 100 milioni di euro       |                            |
|b) 30.000 euro nel caso in cui il     |                            |
|fatturato complessivo del gruppo cui  |                            |
|appartiene il contribuente istante sia|                            |
|compreso tra 100 milioni e 750 milioni|                            |
|di euro                               |                            |
|c) 50.000 euro nel caso in cui il     |                            |
|fatturato complessivo del gruppo cui  |                            |
|appartiene il contribuente istante sia|                            |
|superiore a 750 milioni di euro.      |                            |
|3-ter. In caso di richiesta di rinnovo|                            |
|dell'accordo di cui al comma 3, le    |                            |
|commissioni sono ridotte alla meta'.  |                            |
|Con provvedimento del Direttore       |                            |
|dell'Agenzia delle entrate sono       |                            |
|adottate le disposizioni di attuazione|                            |
|della disciplina contenuta nel        |                            |
|presente comma».                      |                            |
+--------------------------------------+----------------------------+
|1102. All'articolo 7 del regolamento  |Semplificazioni IVA:        |
|di cui al decreto del Presidente della|introduzione della          |
|Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542,   |possibilita' per i          |
|dopo il comma 3 e' aggiunto il        |contribuenti minori di      |
|seguente:                             |effettuare trimestralmente  |
|«3-bis. I soggetti che esercitano     |le liquidazioni periodiche  |
|l'opzione di cui al comma 1,          |                            |
|lettera a), possono annotare le       |                            |
|fatture nel registro di cui           |                            |
|all'articolo 23 del decreto del       |                            |
|Presidente della Repubblica 26 ottobre|                            |
|1972, n. 633, entro la fine del mese  |                            |
|successivo al trimestre di            |                            |
|effettuazione delle operazioni e con  |                            |
|riferimento allo stesso mese di       |                            |
|effettuazione delle operazioni».      |                            |
+--------------------------------------+----------------------------+
|1103. All'articolo 1, comma 3-bis, del|Semplificazioni IVA:        |
|decreto legislativo 5 agosto 2015, n. |abolizione esterometro      |
|127, dopo il secondo periodo sono     |                            |
|aggiunti i seguenti: «Con riferimento |                            |
|alle operazioni effettuate a partire  |                            |
|dal 1° gennaio 2022, i dati di cui al |                            |
|primo periodo sono trasmessi          |                            |
|telematicamente utilizzando il Sistema|                            |
|di interscambio secondo il formato di |                            |
|cui al comma 2. Con riferimento alle  |                            |
|medesime operazioni:                  |                            |
|a) la trasmissione telematica dei dati|                            |
|relativi alle operazioni svolte nei   |                            |
|confronti di soggetti non stabiliti   |                            |
|nel territorio dello Stato e'         |                            |
|effettuata entro i termini di         |                            |
|emissione delle fatture o dei         |                            |
|documenti che ne certificano i        |                            |
|corrispettivi                         |                            |
|b) la trasmissione telematica dei dati|                            |
|relativi alle operazioni ricevute da  |                            |
|soggetti non stabiliti nel territorio |                            |
|dello Stato e' effettuata entro il    |                            |
|quindicesimo giorno del mese          |                            |
|successivo a quello di ricevimento del|                            |
|documento comprovante l'operazione o  |                            |
|di effettuazione dell'operazione».    |                            |
+--------------------------------------+----------------------------+
|1104. All'articolo 11, comma 2-quater,|Semplificazioni IVA:        |
|del decreto legislativo 18 dicembre   |modifica del regime delle   |
|1997, n. 471, dopo il secondo periodo |sanzioni per omissione o    |
|sono inseriti i seguenti: «Per le     |errata trasmissione dei dati|
|operazioni effettuate a partire dal 1°|delle operazioni            |
|gennaio 2022, si applica la sanzione  |transfrontaliere            |
|amministrativa di euro 2 per ciascuna |                            |
|fattura, entro il limite massimo di   |                            |
|euro 400 mensili. La sanzione e'      |                            |
|ridotta alla meta', entro il limite   |                            |
|massimo di euro 200 per ciascun mese, |                            |
|se la trasmissione e' effettuata entro|                            |
|i quindici giorni successivi alle     |                            |
|scadenze stabilite dall'articolo 1,   |                            |
|comma 3-bis, del decreto legislativo 5|                            |
|agosto 2015, n. 127, ovvero se, nel   |                            |
|medesimo termine, e' effettuata la    |                            |
|trasmissione corretta dei dati».      |                            |
+--------------------------------------+----------------------------+
|1105. All'articolo 10-bis del         |Semplificazioni IVA:        |
|decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,|estensione al periodo       |
|convertito, con modificazioni, dalla  |d'imposta 2021              |
|legge 17 dicembre 2018, n. 136, le    |dell'esenzione              |
|parole: «Per i periodi d'imposta 2019 |dall'emissione delle fatture|
|e 2020» sono sostituite dalle         |elettroniche per i soggetti |
|seguenti: «Per i periodi d'imposta    |tenuti all'invio dei dati al|
|2019, 2020 e 2021».                   |Sistema della Tessera       |
|                                      |Sanitaria                   |
+--------------------------------------+----------------------------+
|1106. All'articolo 4 del decreto      |Semplificazione IVA:        |
|legislativo 5 agosto 2015, n. 127,    |previsione della facolta'   |
|sono apportate le seguenti            |per l'Agenzia delle entrate |
|modificazioni:                        |di utilizzare l'anagrafe    |
|a) al comma 1, dopo le parole:        |tributaria per la           |
|«nell'ambito di un programma di       |predisposizione dei         |
|assistenza on line basato sui dati    |documenti precompilati IVA e|
|delle operazioni acquisiti con le     |per l'operatore IVA di      |
|fatture elettroniche e con le         |usufruire dei documenti     |
|comunicazioni delle operazioni        |precompilati IVA per il     |
|transfrontaliere nonche' sui dati dei |tramite di intermediari     |
|corrispettivi acquisiti               |                            |
|telematicamente,» sono inserite le    |                            |
|seguenti: «e sugli ulteriori dati     |                            |
|fiscali presenti nel sistema          |                            |
|dell'Anagrafe tributaria,»            |                            |
|b) al comma 2, dopo le parole: «anche |                            |
|per il tramite di intermediari di cui |                            |
|all'articolo 3, comma 3, del          |                            |
|regolamento di cui al decreto del     |                            |
|Presidente della Repubblica 22 luglio |                            |
|1998, n. 322,» sono inserite le       |                            |
|seguenti: «in possesso della delega   |                            |
|per l'utilizzo dei servizi di         |                            |
|fatturazione elettronica,».           |                            |
+--------------------------------------+----------------------------+
|1107. All'articolo 16 del decreto     |Semplificazione fiscale:    |
|legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, |comunicazione telematica dei|
|e' aggiunto, in fine, il seguente     |dati IRAP provenienti dalle |
|comma:                                |regioni e dalle province    |
|«3-bis. Allo scopo di semplificare gli|autonome di Trento e di     |
|adempimenti tributari dei contribuenti|Bolzano al MEF-Dipartimento |
|e le funzioni dei centri di assistenza|delle Finanze mediante      |
|fiscale nonche' degli altri           |inserimento degli stessi sul|
|intermediari, le regioni e le province|portale del federalismo     |
|autonome di Trento e di Bolzano, entro|fiscale                     |
|il 31 marzo dell'anno a cui l'imposta |                            |
|si riferisce, inviano al Ministero    |                            |
|dell'economia e delle finanze -       |                            |
|Dipartimento delle finanze i dati     |                            |
|rilevanti per la determinazione del   |                            |
|tributo mediante l'inserimento degli  |                            |
|stessi nell'apposita sezione del      |                            |
|portale del federalismo fiscale ai    |                            |
|fini della pubblicazione nel sito     |                            |
|informatico di cui all'articolo 1,    |                            |
|comma 3, del decreto legislativo 28   |                            |
|settembre 1998, n. 360. Con decreto   |                            |
|del Ministero dell'economia e delle   |                            |
|finanze, sentita la Conferenza        |                            |
|permanente per i rapporti tra lo      |                            |
|Stato, le regioni e le province       |                            |
|autonome di Trento e di Bolzano, sono |                            |
|individuati i dati rilevanti per la   |                            |
|determinazione dell'imposta regionale |                            |
|sulle attivita' produttive. Il mancato|                            |
|inserimento da parte delle regioni e  |                            |
|delle province autonome nel suddetto  |                            |
|sito informatico dei dati rilevanti ai|                            |
|fini della determinazione dell'imposta|                            |
|comporta l'inapplicabilita' di        |                            |
|sanzioni e di interessi».             |                            |
+--------------------------------------+----------------------------+
|1108. Per le fatture elettroniche     |Pagamento dell'imposta di   |
|inviate attraverso il Sistema di      |bollo sulle fatture         |
|interscambio di cui all'articolo 1,   |elettroniche e sugli altri  |
|commi 211 e 212, della legge 24       |documenti inviati attraverso|
|dicembre 2007, n. 244, e' obbligato in|il Sistema di interscambio: |
|solido al pagamento dell'imposta di   |chiarimento in merito alla  |
|bollo il cedente del bene o il        |posizione di obbligato in   |
|prestatore del servizio, ai sensi     |solido del contribuente che |
|dell'articolo 22 del decreto del      |effettua la cessione del    |
|Presidente della Repubblica 26 ottobre|bene o la prestazione di    |
|1972, n. 642, anche nel caso in cui il|servizio, anche nel caso in |
|documento sia emesso da un soggetto   |cui la fattura e' emessa da |
|terzo per suo conto.                  |un soggetto terzo per suo   |
|                                      |conto                       |
+--------------------------------------+----------------------------+
|1109. All'articolo 2 del decreto      |Memorizzazione e            |
|legislativo 5 agosto 2015, n. 127,    |trasmissione telematica dei |
|sono apportate le seguenti            |corrispettivi: differimento |
|modificazioni:                        |dell'operativita'           |
|a) al comma 5, dopo il terzo periodo  |dell'utilizzo dei sistemi   |
|e' aggiunto il seguente: «La          |evoluti di incasso ai fini  |
|memorizzazione elettronica di cui ai  |dell'obbligo di             |
|commi 1 e 2 e, a richiesta del        |memorizzazione e            |
|cliente, la consegna dei documenti di |precisazioni sul termine per|
|cui ai periodi precedenti, e'         |la memorizzazione           |
|effettuata non oltre il momento       |elettronica o la consegna   |
|dell'ultimazione dell'operazione»     |dei documenti a richiesta   |
|b) al comma 5-bis, primo periodo, la  |del cliente                 |
|parola: «gennaio» e' sostituita dalla |                            |
|seguente: «luglio»                    |                            |
|c) il comma 6 e' abrogato             |                            |
|d) al comma 6-ter, terzo periodo, le  |                            |
|parole: «dal comma 6» sono sostituite |                            |
|dalle seguenti: «dagli articoli 6,    |                            |
|comma 2-bis, 11, commi 2-quinquies, 5 |                            |
|e 5-bis, e 12, commi 2 e 3, del       |                            |
|decreto legislativo 18 dicembre 1997, |                            |
|n. 471,».                             |                            |
+--------------------------------------+----------------------------+
|1110. All'articolo 6 del decreto      |Quadro sanzionatorio per la |
|legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, |violazione dell'obbligo di  |
|sono apportate le seguenti            |memorizzazione e            |
|modificazioni:                        |trasmissione telematica dei |
|a) dopo il comma 2 e' inserito il     |corrispettivi e per la      |
|seguente:                             |mancata tempestiva richiesta|
|«2-bis. Nelle ipotesi di cui          |di intervento per la        |
|all'articolo 2, commi 1, 1-bis e 2,   |manutenzione o l'omessa     |
|del decreto legislativo 5 agosto 2015,|verificazione periodica     |
|n. 127, se le violazioni consistono   |degli strumenti di          |
|nella mancata o non tempestiva        |memorizzazione e            |
|memorizzazione o trasmissione, ovvero |trasmissione telematica dei |
|nella memorizzazione o trasmissione   |corrispettivi nei termini   |
|con dati incompleti o non veritieri,  |legislativamente previsti   |
|la sanzione e' pari, per ciascuna     |                            |
|operazione, al novanta per cento      |                            |
|dell'imposta corrispondente           |                            |
|all'importo non memorizzato o         |                            |
|trasmesso. Salve le procedure         |                            |
|alternative adottate con i            |                            |
|provvedimenti di attuazione           |                            |
|dell'articolo 2, comma 4, del decreto |                            |
|legislativo 5 agosto 2015, n. 127, la |                            |
|sanzione di cui al primo periodo del  |                            |
|presente comma si applica anche in    |                            |
|caso di mancato o irregolare          |                            |
|funzionamento degli strumenti di cui  |                            |
|al medesimo comma 4. Se non constano  |                            |
|omesse annotazioni, in caso di mancata|                            |
|tempestiva richiesta di intervento per|                            |
|la manutenzione o di omessa           |                            |
|verificazione periodica degli stessi  |                            |
|strumenti nei termini legislativamente|                            |
|previsti si applica la sanzione       |                            |
|amministrativa da euro 250 a euro     |                            |
|2.000»                                |                            |
|b) al comma 3, primo periodo, le      |                            |
|parole: «cento per cento» sono        |                            |
|sostituite dalle seguenti: «novanta   |                            |
|per cento»                            |                            |
|c) al comma 4, dopo le parole: «2,    |                            |
|primo periodo,» sono aggiunte le      |                            |
|seguenti: «2-bis, primo periodo,».    |                            |
+--------------------------------------+----------------------------+
|1111. All'articolo 11 del decreto     |Quadro sanzionatorio per    |
|legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, |omessa o tardiva            |
|sono apportate le seguenti            |trasmissione telematica dei |
|modificazioni:                        |corrispettivi giornalieri,  |
|a) dopo il comma 2-quater e' inserito |trasmissione con dati       |
|il seguente:                          |incompleti o non veritieri  |
|«2-quinquies. Per l'omessa o tardiva  |dei corrispettivi           |
|trasmissione ovvero per la            |giornalieri, se la          |
|trasmissione con dati incompleti o non|violazione non ha inciso    |
|veritieri dei corrispettivi           |sulla corretta liquidazione |
|giornalieri di cui all'articolo 2,    |del tributo, nonche' per    |
|commi 1, 1-bis e 2, del decreto       |l'omessa installazione,     |
|legislativo 5 agosto 2015, n. 127, se |manomissione o alterazione  |
|la violazione non ha inciso sulla     |degli strumenti di          |
|corretta liquidazione del tributo, si |memorizzazione e            |
|applica la sanzione amministrativa di |trasmissione telematica     |
|euro 100 per ciascuna trasmissione.   |                            |
|Non si applica l'articolo 12 del      |                            |
|decreto legislativo 18 dicembre 1997, |                            |
|n. 472»                               |                            |
|b) al comma 5, dopo il primo periodo  |                            |
|e' aggiunto il seguente: «La sanzione |                            |
|di cui al periodo precedente si       |                            |
|applica anche all'omessa installazione|                            |
|degli strumenti di cui all'articolo 2,|                            |
|comma 4, del decreto legislativo 5    |                            |
|agosto 2015, n. 127, salve le         |                            |
|procedure alternative adottate con i  |                            |
|provvedimenti di attuazione di cui al |                            |
|medesimo comma»                       |                            |
|c) dopo il comma 5 e' aggiunto il     |                            |
|seguente:                             |                            |
|«5-bis. Salvo che il fatto costituisca|                            |
|reato, a chiunque manomette o comunque|                            |
|altera gli strumenti di cui           |                            |
|all'articolo 2, comma 4, del decreto  |                            |
|legislativo 5 agosto 2015, n. 127, o  |                            |
|fa uso di essi allorche' siano stati  |                            |
|manomessi o alterati o consente che   |                            |
|altri ne faccia uso al fine di eludere|                            |
|le disposizioni di cui al comma 1 del |                            |
|citato articolo si applica la sanzione|                            |
|amministrativa pecuniaria da euro     |                            |
|3.000 a euro 12.000.».                |                            |
+--------------------------------------+----------------------------+
|1112. All'articolo 12, comma 2, del   |Estensione delle sanzioni   |
|decreto legislativo 18 dicembre 1997, |accessorie in materia di    |
|n. 471, dopo il terzo periodo e'      |imposte dirette ed imposta  |
|aggiunto il seguente: «Le sanzioni di |sul valore aggiunto anche   |
|cui ai periodi precedenti si applicano|alle ipotesi di violazioni  |
|anche nelle ipotesi di cui            |consistenti nella mancata o |
|all'articolo 2, commi 1, 1-bis e 2,   |non tempestiva              |
|del decreto legislativo 5 agosto 2015,|memorizzazione o            |
|n. 127, se le violazioni consistono   |trasmissione, ovvero nella  |
|nella mancata o non tempestiva        |memorizzazione o            |
|memorizzazione o trasmissione, ovvero |trasmissione con dati       |
|nella memorizzazione o trasmissione   |incompleti o non veritieri  |
|con dati incompleti o non veritieri». |                            |
+--------------------------------------+----------------------------+
|1113. All'articolo 12, comma 3, del   |Estensione delle sanzioni   |
|decreto legislativo 18 dicembre 1997, |previste per l'omessa       |
|n. 471, dopo il secondo periodo e'    |installazione dei           |
|aggiunto il seguente: «Le sanzioni di |registratori di cassa anche |
|cui ai periodi precedenti si applicano|all'omessa installazione    |
|anche all'omessa installazione ovvero |ovvero alla manomissione o  |
|alla manomissione o alterazione degli |alterazione degli strumenti |
|strumenti di cui all'articolo 2, comma|di trasmissione dei         |
|4, del decreto legislativo 5 agosto   |corrispettivi               |
|2015, n. 127, salve le procedure      |                            |
|alternative adottate con i            |                            |
|provvedimenti di attuazione di cui al |                            |
|medesimo comma».                      |                            |
+--------------------------------------+----------------------------+
|1114. All'articolo 13, comma 1,       |Esclusione del ravvedimento |
|lettera b-quater), del decreto        |operoso per la sanzione     |
|legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, |disposta per l'omessa       |
|dopo le parole: «articoli 6,» sono    |memorizzazione dei          |
|inserite le seguenti: «comma 2-bis,   |corrispettivi o la          |
|limitatamente all'ipotesi di omessa   |memorizzazione con dati     |
|memorizzazione ovvero di              |incompleti o inesatti quando|
|memorizzazione con dati incompleti o  |la violazione e' gia' stata |
|non veritieri,».                      |constatata                  |
+--------------------------------------+----------------------------+
|1115. Le disposizioni di cui ai commi |Ambito temporale di         |
|da 1109 a 1114 si applicano a         |operativita' delle          |
|decorrere dal 1° gennaio 2021.        |disposizioni in materia di  |
|                                      |memorizzazione e            |
|                                      |trasmissione telematica dei |
|                                      |corrispettivi               |
+--------------------------------------+----------------------------+
|1116. Per i comuni delle regioni      |Esenzione dell'applicazione |
|Lombardia e Veneto individuati ai     |dell'imposta municipale     |
|sensi dell'articolo 1, comma 1, del   |propria per alcuni comuni   |
|decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,   |interessati dagli eventi    |
|convertito, con modificazioni, dalla  |sismici del 2012 nelle      |
|legge 1° agosto 2012, n. 122, e       |regioni Emilia Romagna,     |
|dell'articolo 67-septies del          |Lombardia e Veneto fino alla|
|decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,  |definitiva ricostruzione e  |
|convertito, con modificazioni, dalla  |agibilita' dei fabbricati   |
|legge 7 agosto 2012, n. 134, come     |interessati                 |
|eventualmente rideterminati dai       |                            |
|commissari delegati ai sensi          |                            |
|dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo|                            |
|periodo, del decreto-legge 16 ottobre |                            |
|2017, n. 148, convertito, con         |                            |
|modificazioni, dalla legge 4 dicembre |                            |
|2017, n. 172, e per i comuni della    |                            |
|regione Emilia-Romagna interessati    |                            |
|dalla proroga dello stato di emergenza|                            |
|di cui all'articolo 15, comma 6, del  |                            |
|decreto-legge 30 dicembre 2019, n.    |                            |
|162, convertito, con modificazioni,   |                            |
|dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,   |                            |
|l'esenzione dall'applicazione         |                            |
|dell'imposta municipale propria       |                            |
|prevista dal secondo periodo del comma|                            |
|3 dell'articolo 8 del citato          |                            |
|decreto-legge n. 74 del 2012,         |                            |
|convertito, con modificazioni, dalla  |                            |
|legge n. 122 del 2012, e' prorogata   |                            |
|fino alla definitiva ricostruzione e  |                            |
|agibilita' dei fabbricati interessati |                            |
|e comunque non oltre il 31 dicembre   |                            |
|2021.                                 |                            |
+--------------------------------------+----------------------------+
|1117. Gli oneri di cui al comma 1116  |Copertura finanziaria       |
|sono valutati in 11,6 milioni di euro |dell'esenzione IMU per      |
|per l'anno 2021.                      |alcuni dei comuni           |
|                                      |interessati dagli eventi    |
|                                      |sismici del 2012            |
+--------------------------------------+----------------------------+
|1118. Al secondo periodo del comma 16 |Limite temporale massimo    |
|dell'articolo 48 del decreto-legge 17 |dell'esenzione IMU per      |
|ottobre 2016, n. 189, convertito, con |alcuni dei comuni           |
|modificazioni, dalla legge 15 dicembre|interessati dagli eventi    |
|2016, n. 229, le parole: «e comunque  |sismici del 2012.           |
|non oltre il 31 dicembre 2020» sono   |                            |
|sostituite dalle seguenti: «e comunque|                            |
|non oltre il 31 dicembre 2021».       |                            |
+--------------------------------------+----------------------------+
|1119. Gli oneri di cui al comma 1118  |Oneri derivanti             |
|sono valutati in 21,1 milioni di euro |dall'esenzione IMU per      |
|per l'anno 2021.                      |alcuni dei comuni           |
|                                      |interessati dagli eventi    |
|                                      |sismici del 2012.           |
+--------------------------------------+----------------------------+
|1120. L'articolo 25-novies del        |Abrogazione dell'imposta sui|
|decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,|trasferimenti di denaro     |
|convertito, con modificazioni, dalla  |all'estero effettuati per   |
|legge 17 dicembre 2018, n. 136, e'    |mezzo degli istituti di     |
|abrogato.                             |pagamento cd. money transfer|
+--------------------------------------+----------------------------+
|1121. All'articolo 67, comma 1,       |Inserimento della societa'  |
|lettera m), del testo unico delle     |Sport e Salute S.p.A. nel   |
|imposte sui redditi, di cui al decreto|novero dei soggetti         |
|del Presidente della Repubblica 22    |autorizzati a erogare       |
|dicembre 1986, n. 917, dopo le parole:|compensi nell'esercizio     |
|«dal CONI,» sono aggiunte le seguenti:|diretto di attivita'        |
|«dalla societa' Sport e salute Spa,». |sportive dilettantistiche   |
+--------------------------------------+----------------------------+
|1122. All'articolo 2, comma 2, del    |Proroga della facolta' di   |
|decreto-legge 24 dicembre 2002, n.    |rideterminare i valori delle|
|282, convertito, con modificazioni,   |partecipazioni in societa'  |
|dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27,  |non quotate e dei terreni   |
|sono apportate le seguenti            |sulla base di una perizia   |
|modificazioni:                        |giurata di stima            |
|a) al primo periodo, le parole: «1°   |                            |
|gennaio 2020» sono sostituite dalle   |                            |
|seguenti: «1° gennaio 2021»           |                            |
|b) al secondo periodo, le parole: «30 |                            |
|giugno 2020» sono sostituite dalle    |                            |
|seguenti: «30 giugno 2021»            |                            |
|c) al terzo periodo, le parole: «30   |                            |
|giugno 2020» sono sostituite dalle    |                            |
|seguenti: «30 giugno 2021».           |                            |
+--------------------------------------+----------------------------+
|1123. Sui valori di acquisto delle    |Modifiche alla disciplina   |
|partecipazioni non negoziate in       |dell'imposta sostitutiva:   |
|mercati regolamentati e dei terreni   |introduzione di un'unica    |
|edificabili e con destinazione        |aliquota all'11 per cento   |
|agricola rideterminati con le         |applicabile alla            |
|modalita' e nei termini indicati dal  |rideterminazione di valore  |
|comma 2 dell'articolo 2 del           |delle partecipazioni in     |
|decreto-legge 24 dicembre 2002, n.    |societa' non quotate e dei  |
|282, convertito, con modificazioni,   |terreni                     |
|dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27,  |                            |
|come da ultimo modificato dal comma   |                            |
|1122 del presente articolo, le        |                            |
|aliquote delle imposte sostitutive di |                            |
|cui all'articolo 5, comma 2, della    |                            |
|legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono  |                            |
|pari entrambe all'11 per cento e      |                            |
|l'aliquota di cui all'articolo 7,     |                            |
|comma 2, della medesima legge e'      |                            |
|aumentata all'11 per cento.           |                            |
+--------------------------------------+----------------------------+
|1124. All'articolo 62-quater del testo|Aumento dell'imposta di     |
|unico delle disposizioni legislative  |consumo, introduzione di una|
|concernenti le imposte sulla          |cauzione a carico del       |
|produzione e sui consumi e relative   |soggetto autorizzato alla   |
|sanzioni penali e amministrative, di  |commercializzazione e altre |
|cui al decreto legislativo 26 ottobre |disposizioni riguardanti la |
|1995, n. 504, sono apportate le       |circolazione dei prodotti da|
|seguenti modificazioni:               |inalazione senza combustione|
|a) al comma 1-bis, primo periodo, le  |costituiti da sostanze      |
|parole: «al dieci per cento e al      |liquide, contenenti o meno  |
|cinque per cento» sono sostituite     |nicotina                    |
|dalle seguenti: «al quindici per cento|                            |
|e al dieci per cento dal 1° gennaio   |                            |
|2021, al venti per cento e al quindici|                            |
|per cento dal 1° gennaio 2022, al     |                            |
|venticinque per cento e al venti per  |                            |
|cento dal 1° gennaio 2023»            |                            |
|b) al comma 1-ter e' aggiunto, in     |                            |
|fine, il seguente periodo: «Il        |                            |
|produttore e' tenuto anche a fornire, |                            |
|ai fini dell'autorizzazione, un       |                            |
|campione per ogni singolo prodotto»   |                            |
|c) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il|                            |
|seguente periodo: «La cauzione e' di  |                            |
|importo pari al 10 per cento          |                            |
|dell'imposta gravante su tutto il     |                            |
|prodotto giacente e, comunque, non    |                            |
|inferiore all'imposta dovuta          |                            |
|mediamente per il periodo di tempo cui|                            |
|si riferisce la dichiarazione         |                            |
|presentata ai fini del pagamento      |                            |
|dell'imposta»                         |                            |
|d) dopo il comma 3 sono aggiunti i    |                            |
|seguenti:                             |                            |
|«3-bis. La circolazione dei prodotti  |                            |
|di cui al presente articolo e'        |                            |
|legittimata dall'applicazione, sui    |                            |
|singoli condizionamenti, di appositi  |                            |
|contrassegni di legittimazione e di   |                            |
|avvertenze esclusivamente in lingua   |                            |
|italiana. Le disposizioni di cui al   |                            |
|presente comma si applicano a         |                            |
|decorrere dal 1° aprile 2021.         |                            |
|3-ter. Con determinazione del         |                            |
|Direttore generale dell'Agenzia delle |                            |
|dogane e dei monopoli, sono stabilite |                            |
|le tipologie di avvertenza in lingua  |                            |
|italiana e le modalita' per           |                            |
|l'approvvigionamento dei contrassegni |                            |
|di legittimazione di cui al comma     |                            |
|3-bis. Con il medesimo provvedimento  |                            |
|sono definite le relative regole      |                            |
|tecniche e le ulteriori disposizioni  |                            |
|attuative»                            |                            |
|e) il comma 4 e' sostituito dal       |                            |
|seguente:                             |                            |
|«4. Con determinazione del Direttore  |                            |
|generale dell'Agenzia delle dogane e  |                            |
|dei monopoli sono stabiliti il        |                            |
|contenuto e le modalita' di           |                            |
|presentazione dell'istanza, ai fini   |                            |
|dell'autorizzazione di cui al comma 2,|                            |
|nonche' le modalita' di tenuta dei    |                            |
|registri e documenti contabili, di    |                            |
|liquidazione e versamento dell'imposta|                            |
|di consumo, anche in caso di vendita a|                            |
|distanza, di comunicazione degli      |                            |
|esercizi che effettuano la vendita al |                            |
|pubblico, in conformita', per quanto  |                            |
|applicabili, a quelle vigenti per i   |                            |
|tabacchi lavorati. Con il medesimo    |                            |
|provvedimento sono emanate le         |                            |
|ulteriori disposizioni necessarie per |                            |
|l'attuazione del comma 3»             |                            |
|f) il comma 5-bis e' sostituito dal   |                            |
|seguente:                             |                            |
|«5-bis. Con determinazione del        |                            |
|Direttore generale dell'Agenzia delle |                            |
|dogane e dei monopoli sono stabiliti, |                            |
|per gli esercizi di vicinato, le      |                            |
|farmacie e le parafarmacie, le        |                            |
|modalita' e i requisiti per           |                            |
|l'autorizzazione alla vendita e per   |                            |
|l'approvvigionamento dei prodotti da  |                            |
|inalazione senza combustione          |                            |
|costituiti da sostanze liquide di cui |                            |
|al comma 1-bis, secondo i seguenti    |                            |
|criteri: a) prevalenza, per gli       |                            |
|esercizi di vicinato, escluse le      |                            |
|farmacie e le parafarmacie,           |                            |
|dell'attivita' di vendita dei prodotti|                            |
|di cui al comma 1-bis e dei           |                            |
|dispositivi meccanici ed              |                            |
|elettronici; b) effettiva capacita' di|                            |
|garantire il rispetto del divieto di  |                            |
|vendita ai minori; c) non             |                            |
|discriminazione tra i canali di       |                            |
|approvvigionamento; d) presenza dei   |                            |
|medesimi requisiti soggettivi previsti|                            |
|per le rivendite di generi di         |                            |
|monopolio. Nelle more dell'adozione   |                            |
|della determinazione di cui al primo  |                            |
|periodo, agli esercizi di cui al      |                            |
|presente comma e' consentita la       |                            |
|prosecuzione dell'attivita'»."        |                            |
+--------------------------------------+----------------------------+
|1125. All'articolo 21 del decreto     |Vendita a distanza di       |
|legislativo 12 gennaio 2016, n. 6,    |sigarette elettroniche:     |
|sono apportate le seguenti            |provvedimento attuativo del |
|modificazioni:                        |Direttore dell'Agenzia delle|
|a) al comma 11, secondo periodo, dopo |Dogane e dei Monopoli       |
|le parole: «e' consentita» sono       |                            |
|aggiunte le seguenti: «, secondo le   |                            |
|modalita' definite con determinazione |                            |
|del Direttore generale dell'Agenzia   |                            |
|delle dogane e dei monopoli,»         |                            |
|b) il comma 12 e' sostituito dal      |                            |
|seguente:                             |                            |
|«12. In caso di rilevazione di offerta|                            |
|di prodotti liquidi da inalazione in  |                            |
|violazione del comma 11, fermi        |                            |
|restando i poteri di polizia          |                            |
|giudiziaria ove il fatto costituisca  |                            |
|reato, si applica, a cura dell'Agenzia|                            |
|delle dogane e dei monopoli,          |                            |
|l'articolo 102 del decreto-legge 14   |                            |
|agosto 2020, n. 104, convertito, con  |                            |
|modificazioni, dalla legge 13 ottobre |                            |
|2020, n. 126».                        |                            |
+--------------------------------------+----------------------------+
|1126. Al comma 3 dell'articolo        |Aumento dell'accisa sul     |
|39-terdecies del testo unico delle    |tabacco riscaldato          |
|disposizioni legislative concernenti  |                            |
|le imposte sulla produzione e sui     |                            |
|consumi e relative sanzioni penali e  |                            |
|amministrative, di cui al decreto     |                            |
|legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,  |                            |
|le parole: «ad accisa in misura pari  |                            |
|al venticinque per cento» sono        |                            |
|sostituite dalle seguenti: «ad accisa |                            |
|in misura pari al trenta per cento dal|                            |
|1° gennaio 2021, al trentacinque per  |                            |
|cento dal 1° gennaio 2022 e al        |                            |
|quaranta per cento dal 1° gennaio     |                            |
|2023».                                |                            |
+--------------------------------------+----------------------------+
|1127. L'articolo 2, comma 1,          |Agevolazioni fiscali per il |
|lettera b), della legge 30 dicembre   |rientro degli studenti e dei|
|2010, n. 238, si interpreta nel senso |ricercatori dall'estero:    |
|che le fisiologiche interruzioni      |norma di interpretazione    |
|dell'anno accademico non precludono   |autentica                   |
|l'accesso agli incentivi fiscali per  |                            |
|gli studenti che decidono di rientrare|                            |
|in Italia dopo avere svolto           |                            |
|continuativamente un'attivita' di     |                            |
|studio all'estero.                    |                            |
+--------------------------------------+----------------------------+
|1128. All'articolo 25 del testo unico |Licenza di esercizio di     |
|delle disposizioni legislative        |deposito fiscale di prodotti|
|concernenti le imposte sulla          |energetici: estensione delle|
|produzione e sui consumi e relative   |condizioni previste per i   |
|sanzioni penali e amministrative, di  |depositi a imposta sospesa  |
|cui al decreto legislativo 26 ottobre |in merito al diniego        |
|1995, n. 504, sono apportate le       |della licenza e alla        |
|seguenti modificazioni:               |sospensione dell'istruttoria|
|a) il comma 6-bis e' sostituito dal   |per il relativo rilascio,   |
|seguente:                             |nonche' per la sospensione e|
|u«6-bis. Per i depositi di cui ai     |la revoca della stessa      |
|commi 1 e 6, la licenza di cui al     |licenza.                    |
|comma 4 e' negata e l'istruttoria per |                            |
|il relativo rilascio e' sospesa       |                            |
|allorche' ricorrano nei confronti     |                            |
|dell'esercente, rispettivamente, le   |                            |
|condizioni di cui ai commi 6 e 7      |                            |
|dell'articolo 23; per la sospensione e|                            |
|la revoca della predetta licenza      |                            |
|trovano applicazione, rispettivamente,|                            |
|i commi 8 e 9 del medesimo articolo   |                            |
|23. Nel caso di persone giuridiche e  |                            |
|di societa', la licenza e' negata,    |                            |
|revocata o sospesa, ovvero il         |                            |
|procedimento per il rilascio della    |                            |
|stessa e' sospeso, allorche' le       |                            |
|situazioni di cui ai commi da 6 a 9   |                            |
|del medesimo articolo 23 ricorrano,   |                            |
|alle condizioni ivi previste, con     |                            |
|riferimento a persone che rivestono in|                            |
|esse funzioni di rappresentanza, di   |                            |
|amministrazione o di direzione ovvero |                            |
|a persone che ne esercitano, anche di |                            |
|fatto, la gestione e il controllo»    |                            |
|b) dopo il comma 6-bis e' inserito il |                            |
|seguente:                             |                            |
|«6-ter. Fatto salvo quanto previsto   |                            |
|dal comma 6-bis, limitatamente ai     |                            |
|depositi commerciali di cui ai commi 1|                            |
|e 6 che movimentano benzina e gasolio |                            |
|usato come carburante, la licenza di  |                            |
|cui al comma 4 e' altresi' negata ai  |                            |
|soggetti che, a seguito di verifica,  |                            |
|risultano privi dei requisiti         |                            |
|tecnico-organizzativi minimi per lo   |                            |
|svolgimento dell'attivita' del        |                            |
|deposito rapportati alla capacita' dei|                            |
|serbatoi, ai servizi strumentali      |                            |
|all'esercizio ovvero al conto         |                            |
|economico previsionale, in base alle  |                            |
|specifiche stabilite con provvedimento|                            |
|del Direttore dell'Agenzia delle      |                            |
|dogane e dei monopoli. I soggetti per |                            |
|conto dei quali i titolari di depositi|                            |
|commerciali detengono o estraggono    |                            |
|benzina o gasolio usato come          |                            |
|carburante sono obbligati a darne     |                            |
|preventiva comunicazione all'Agenzia  |                            |
|delle dogane e dei monopoli; in caso  |                            |
|di riscontrata sussistenza delle      |                            |
|situazioni di cui ai commi 6, 7, 8, 9 |                            |
|e 11 dell'articolo 23, la medesima    |                            |
|Agenzia adotta motivati provvedimenti |                            |
|di divieto di prosecuzione            |                            |
|dell'attivita' nel termine di sessanta|                            |
|giorni dalla ricezione della          |                            |
|comunicazione o, qualora successiva al|                            |
|predetto termine, dalla data del      |                            |
|verificarsi delle condizioni          |                            |
|impeditive previste dai medesimi      |                            |
|commi»                                |                            |
|c) al comma 7, le parole: «La licenza |                            |
|di esercizio» sono sostituite dalle   |                            |
|seguenti: «Al di fuori dei casi di cui|                            |
|al comma 6-bis, la licenza di         |                            |
|esercizio».                           |                            |
+--------------------------------------+                            |
|1129. Nella prima applicazione delle  |                            |
|disposizioni di cui al comma 1128,    |                            |
|lettera b), i soggetti per conto dei  |                            |
|quali la benzina e il gasolio usato   |                            |
|come carburante sono detenuti presso i|                            |
|depositi commerciali di cui           |                            |
|all'articolo 25, commi 1 e 6, del     |                            |
|testo unico delle disposizioni        |                            |
|legislative concernenti le imposte    |                            |
|sulla produzione e sui consumi e      |                            |
|relative sanzioni penali e            |                            |
|amministrative, di cui al decreto     |                            |
|legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,  |                            |
|presentano la comunicazione di inizio |                            |
|attivita' entro sessanta giorni dalla |                            |
|data di entrata in vigore della       |                            |
|presente legge.                       |                            |
+--------------------------------------+----------------------------+
|1130. All'articolo 1, comma 636,      |Fissazione di un nuovo      |
|alinea, della legge 27 dicembre 2013, |termine per l'attribuzione  |
|n. 147, le parole: «entro il 30       |delle concessioni di gioco  |
|settembre 2020» sono sostituite dalle |per la raccolta del Bingo   |
|seguenti: «entro il 31 marzo 2023».   |                            |
+--------------------------------------+----------------------------+
|1131. Il canone mensile di cui        |Fissazione del termine di   |
|all'articolo 1, comma 636, lettera c),|pagamento del canone per le |
|della legge 27 dicembre 2013, n. 147, |concessioni per la raccolta |
|relativo ai mesi da gennaio 2021 a    |del bingo dai soggetti che  |
|giugno 2021 compreso, puo' essere     |operano in regime di proroga|
|versato, entro il giorno 10 del mese  |della concessione scaduta   |
|successivo, nella misura di euro 2.800|relativo ai mesi da gennaio |
|per ogni mese o frazione di mese      |2021 a giugno 2021          |
|superiore a quindici giorni e di euro |                            |
|1.400 per ogni frazione di mese pari o|                            |
|inferiore a quindici giorni.          |                            |
+--------------------------------------+----------------------------+
|1132. I titolari di concessione per   |Modalita' di versamento     |
|l'esercizio del gioco del Bingo che   |della quota residua per la  |
|scelgano la modalita' di versamento   |copertura dell'intero       |
|del canone di proroga delle           |ammontare del canone di     |
|concessioni di cui al comma 1131 sono |proroga della concessione   |
|tenuti a versare la restante parte    |bingo                       |
|fino alla copertura dell'intero       |                            |
|ammontare del canone previsto dalla   |                            |
|vigente normativa, con rate mensili di|                            |
|pari importo, con gli interessi legali|                            |
|calcolati giorno per giorno.          |                            |
+--------------------------------------+                            |
|1133. La prima delle rate di cui al   |                            |
|comma 1132 e' versata entro il 10     |                            |
|luglio 2021 e le successive entro il  |                            |
|giorno 10 di ciascun mese; l'ultima   |                            |
|rata e' versata entro il 10 dicembre  |                            |
|2022.                                 |                            |
+--------------------------------------+----------------------------+
|1134. Al fine di garantire le         |Istituzione del Fondo contro|
|attivita' di promozione della liberta'|le discriminazioni e la     |
|femminile e di genere e le attivita'  |violenza di genere          |
|di prevenzione e contrasto delle forme|                            |
|di violenza e discriminazione fondate |                            |
|sul genere, sull'orientamento         |                            |
|sessuale, sull'identita' di genere e  |                            |
|sulla disabilita' ai sensi degli      |                            |
|articoli 1 e 3 della Costituzione,    |                            |
|nonche' della Convenzione del         |                            |
|Consiglio d'Europa sulla prevenzione e|                            |
|la lotta contro la violenza nei       |                            |
|confronti delle donne e la violenza   |                            |
|domestica, fatta a Istanbul l'11      |                            |
|maggio 2011, ratificata ai sensi della|                            |
|legge 27 giugno 2013, n. 77, nello    |                            |
|stato di previsione del Ministero     |                            |
|dell'economia e delle finanze per il  |                            |
|successivo trasferimento al bilancio  |                            |
|autonomo della Presidenza del         |                            |
|Consiglio dei ministri, e' istituito  |                            |
|un fondo denominato «Fondo contro le  |                            |
|discriminazioni e la violenza di      |                            |
|genere», con una dotazione di         |                            |
|2.000.000 di euro annui per ciascuno  |                            |
|degli anni 2021, 2022 e 2023.         |                            |
+--------------------------------------+----------------------------+
|1135. Sono destinatarie delle risorse |Soggetti destinatari delle  |
|del Fondo di cui al comma 1134 le     |risorse del Fondo contro le |
|associazioni del Terzo settore, come  |discriminazioni e la        |
|definite ai sensi del codice di cui al|violenza di genere          |
|decreto legislativo 3 luglio 2017, n. |                            |
|117, che:                             |                            |
|a) rechino nello statuto finalita' e  |                            |
|obiettivi rivolti alla promozione     |                            |
|della liberta' femminile e di genere e|                            |
|alla prevenzione e al contrasto delle |                            |
|discriminazioni di genere             |                            |
|b) svolgano la propria attivita' da   |                            |
|almeno tre anni e presentino          |                            |
|un curriculum dal quale risulti lo    |                            |
|svolgimento di attivita' documentate  |                            |
|in attuazione delle finalita' di cui  |                            |
|alla lettera a).                      |                            |
+--------------------------------------+----------------------------+
|1136. Il Fondo di cui al comma 1134 e'|Destinazione delle risorse  |
|destinato al sostegno delle spese di  |del Fondo contro le         |
|funzionamento e di gestione delle     |discriminazioni e la        |
|associazioni di cui al comma 1135,    |violenza di genere          |
|comprese le spese per il personale    |                            |
|formato e qualificato, nonche' al     |                            |
|recupero e alla rieducazione dei      |                            |
|soggetti maltrattanti.                |                            |
+--------------------------------------+----------------------------+
|1137. Le amministrazioni competenti   |Concessione in comodato     |
|concedono l'utilizzo collettivo di    |d'uso gratuito di beni      |
|beni immobili appartenenti al         |immobili appartenenti al    |
|patrimonio pubblico in comodato d'uso |patrimonio pubblico alle    |
|gratuito alle associazioni di cui al  |associazioni contro la      |
|comma 1135 che gestiscono luoghi      |violenza sulle donne        |
|fisici di incontro, relazione e libera|                            |
|costruzione della cittadinanza,       |                            |
|fruibili per tutte le donne e in cui  |                            |
|si svolgano attivita' di promozione di|                            |
|attivita' socio-aggregative,          |                            |
|autoimprenditoriali per l'autonomia in|                            |
|uscita dalla violenza e culturali     |                            |
|dedicate alle questioni di genere e di|                            |
|erogazione di servizi gratuiti alla   |                            |
|comunita' di riferimento.             |                            |
+--------------------------------------+----------------------------+
|1138. Il Dipartimento per le pari     |Definizione delle modalita' |
|opportunita' della Presidenza del     |e dei criteri di erogazione |
|Consiglio dei ministri, entro il 31   |delle risorse del Fondo     |
|marzo di ogni anno, disciplina        |contro le discriminazioni e |
|modalita' e criteri di erogazione     |la violenza di genere       |
|delle risorse di cui al comma 1134.   |                            |
+--------------------------------------+                            |
|1139. Il Ministro per le pari         |                            |
|opportunita' e la famiglia ovvero, nel|                            |
|caso in cui non sia nominato, il      |                            |
|Presidente del Consiglio dei ministri,|                            |
|entro il 31 marzo di ogni anno, con   |                            |
|proprio decreto, individua le         |                            |
|modalita' di ripartizione delle       |                            |
|risorse del Fondo di cui al comma 1134|                            |
|tra le associazioni aventi diritto.   |                            |
+--------------------------------------+----------------------------+
|1140. Gli importi da iscrivere nei    |Rinvio alle Tabelle A e B   |
|fondi speciali di cui all'articolo 21,|per la determinazione degli |
|comma 1-ter, lettera d), della legge  |importi da iscrivere nei    |
|31 dicembre 2009, n. 196, per il      |fondi speciali per il       |
|finanziamento dei provvedimenti       |finanziamento dei           |
|legislativi che si prevede possano    |provvedimenti legislativi   |
|essere approvati nel triennio         |che si prevede possano      |
|2021-2023, sono determinati, per      |essere approvati nel        |
|ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023,|triennio 2021-2023          |
|nelle misure indicate dalle tabelle A |                            |
|e B allegate alla presente legge.     |                            |
+--------------------------------------+----------------------------+
|1141. Il Fondo di cui all'articolo 1, |Fondo per le esigenze       |
|comma 200, della legge 23 dicembre    |indifferibili in corso di   |
|2014, n. 190, e' ridotto di 21.247.720|gestione                    |
|euro per l'anno 2021 ed e'            |                            |
|incrementato di 316.700.693 euro per  |                            |
|l'anno 2022, di 154.080.507 euro per  |                            |
|l'anno 2023, di 143.777.149 euro per  |                            |
|l'anno 2024, di 152.364.913 euro per  |                            |
|l'anno 2025, di 103.649.310 euro per  |                            |
|l'anno 2026, di 118.480.239 euro per  |                            |
|l'anno 2027, di 119.297.596 euro per  |                            |
|l'anno 2028, di 128.321.274 euro per  |                            |
|l'anno 2029, di 169.441.162 euro per  |                            |
|l'anno 2030, di 250.741.162 euro per  |                            |
|l'anno 2031, di 249.301.162 euro per  |                            |
|l'anno 2032, di 140.121.162 euro per  |                            |
|l'anno 2033, di 177.901.162 euro per  |                            |
|ciascuno degli anni 2034 e 2035 e di  |                            |
|220.101.162 euro annui a decorrere    |                            |
|dall'anno 2036.                       |                            |
+--------------------------------------+----------------------------+
|1142. Per il potenziamento            |Misure a sostegno           |
|dell'internazionalizzazione delle     |dell'internalizzazione delle|
|imprese italiane, sono disposti i     |imprese                     |
|seguenti interventi:                  |                            |
|a) la dotazione del fondo rotativo di |                            |
|cui all'articolo 2, primo comma, del  |                            |
|decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, |                            |
|convertito, con modificazioni, dalla  |                            |
|legge 29 luglio 1981, n. 394, e'      |                            |
|incrementata di 1.085 milioni di euro |                            |
|per l'anno 2021 e di 140 milioni di   |                            |
|euro per ciascuno degli anni 2022 e   |                            |
|2023                                  |                            |
|b) la dotazione del fondo di cui      |                            |
|all'articolo 72, comma 1, del         |                            |
|decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,   |                            |
|convertito, con modificazioni, dalla  |                            |
|legge 24 aprile 2020, n. 27, e'       |                            |
|incrementata di 465 milioni di euro   |                            |
|per l'anno 2021 e di 60 milioni di    |                            |
|euro per ciascuno degli anni 2022 e   |                            |
|2023, per le finalita' di cui alla    |                            |
|lettera d) del medesimo comma         |                            |
|c) all'articolo 48, comma 2,          |                            |
|lettera d), del decreto-legge 19      |                            |
|maggio 2020, n. 34, convertito, con   |                            |
|modificazioni, dalla legge 17 luglio  |                            |
|2020, n. 77, le parole: «31 dicembre  |                            |
|2020» sono sostituite dalle seguenti: |                            |
|«30 giugno 2021».                     |                            |
+--------------------------------------+----------------------------+
|1143. All'articolo 1 della legge 30   |Modifiche alla disciplina   |
|dicembre 2018, n. 145, sono apportate |Fondo indennizzo            |
|le seguenti modificazioni:            |risparmiatori - FIR:        |
|a) all'ultimo periodo del comma 496,  |previsione della            |
|le parole: «un anticipo nel limite    |possibilita' di             |
|massimo del 40 per cento dell'importo |riconoscimento in favore    |
|dell'indennizzo deliberato dalla      |degli azionisti e degli     |
|Commissione tecnica a seguito del     |obbligazionisti, in attesa  |
|completamento dell'esame istruttorio» |della predisposizione del   |
|sono sostituite dalle seguenti: «fino |piano di riparto degli      |
|al 100 per cento dell'importo         |indennizzi, di un anticipo  |
|dell'indennizzo deliberato dalla      |nel limite massimo del 100  |
|Commissione tecnica a seguito del     |per cento dell'importo      |
|completamento dell'esame istruttorio, |dell'indennizzo deliberato  |
|ove cio' non pregiudichi la parita' di|dalla Commissione tecnica a |
|trattamento dei soggetti istanti      |seguito del completamento   |
|legittimati»                          |dell'esame istruttorio      |
|b) all'ultimo periodo del comma 497,  |                            |
|le parole: «un anticipo nel limite    |                            |
|massimo del 40 per cento dell'importo |                            |
|dell'indennizzo deliberato dalla      |                            |
|Commissione tecnica a seguito del     |                            |
|completamento dell'esame istruttorio» |                            |
|sono sostituite dalle seguenti: «fino |                            |
|al 100 per cento dell'importo         |                            |
|dell'indennizzo deliberato dalla      |                            |
|Commissione tecnica a seguito del     |                            |
|completamento dell'esame istruttorio, |                            |
|ove cio' non pregiudichi la parita' di|                            |
|trattamento dei soggetti istanti      |                            |
|legittimati».                         |                            |
+--------------------------------------+----------------------------+
|1144. Ai fini della valorizzazione    |Valorizzazione delle        |
|delle tradizioni enogastronomiche,    |tradizioni enogastronomiche |
|delle produzioni agroalimentari e     |delle produzioni            |
|industriali italiane e della dieta    |agroalimentari e industriali|
|mediterranea nonche' del contrasto dei|italiane e della dieta      |
|fenomeni di contraffazione e          |mediterranea e contrasto al |
|di Italian sounding ai sensi          |fenomeno dell'Italian       |
|dell'articolo 144, comma 1-bis, del   |sounding: espressa          |
|codice della proprieta' industriale,  |attribuzione allo Stato     |
|di cui al decreto legislativo 10      |italiano del compito di     |
|febbraio 2005, n. 30, la Repubblica   |definire e promuovere la    |
|definisce e promuove la rete degli    |rete degli esercizi della   |
|esercizi della ristorazione italiana  |ristorazione italiana nel   |
|nel mondo.                            |mondo                       |
+--------------------------------------+----------------------------+
|1145. Per «ristorante italiano» si    |Valorizzazione delle        |
|intende il pubblico esercizio dove si |tradizioni enogastronomiche |
|consumano pasti completi che vengono  |delle produzioni            |
|serviti da camerieri su tavoli        |agroalimentari e industriali|
|disposti in un locale apposito e in   |italiane e della dieta      |
|cui l'insieme dei cibi e delle bevande|mediterranea e contrasto al |
|di cui l'esercizio stesso dispone e'  |fenomeno dell'Italian       |
|costituito da ricette e da prodotti   |sounding: definizione di    |
|italiani, con particolare riferimento |"ristorante italiano"       |
|ai prodotti agroalimentari            |                            |
|tradizionali di cui all'elenco        |                            |
|nazionale del Ministero delle         |                            |
|politiche agricole alimentari e       |                            |
|forestali e ai prodotti riconosciuti  |                            |
|dall'Unione europea come prodotti a   |                            |
|denominazione di origine protetta, a  |                            |
|indicazione geografica protetta, a    |                            |
|denominazione di origine controllata, |                            |
|a denominazione di origine controllata|                            |
|e garantita e a indicazione geografica|                            |
|tipica, nonche' alle produzioni di    |                            |
|specialita' tradizionale garantita. Ai|                            |
|pubblici esercizi situati all'estero  |                            |
|che somministrano il prodotto «pizza  |                            |
|italiana» o il prodotto «gelato       |                            |
|italiano» si applicano, in quanto     |                            |
|compatibili, le disposizioni del      |                            |
|presente comma.                       |                            |
+--------------------------------------+----------------------------+
|1146. Con decreto del Ministro dello  |Valorizzazione delle        |
|sviluppo economico, di concerto con il|tradizioni enogastronomiche |
|Ministro degli affari esteri e della  |delle produzioni            |
|cooperazione internazionale, con il   |agroalimentari e industriali|
|Ministro dell'economia e delle finanze|italiane e della dieta      |
|e con il Ministro delle politiche     |mediterranea e contrasto al |
|agricole alimentari e forestali,      |fenomeno dell'Italian       |
|sentita la Conferenza unificata di cui|sounding: previsione di un  |
|all'articolo 8 del decreto legislativo|D.M. interministeriale      |
|28 agosto 1997, n. 281, da adottare   |attuativo delle misure, al  |
|entro sei mesi dalla data di entrata  |fine di raggiungere una     |
|in vigore della presente legge, sono  |serie di finalita' previste |
|stabilite le modalita' di attuazione  |dalla norma                 |
|delle disposizioni di cui ai commi da |                            |
|1144 a 1148, al fine di:              |                            |
|a) predisporre e coordinare i         |                            |
|programmi per l'attuazione delle      |                            |
|finalita' di cui ai commi da 1144 a   |                            |
|1148, ferme restando le attribuzioni  |                            |
|della cabina di regia di cui          |                            |
|all'articolo 14, comma 18-bis, del    |                            |
|decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,   |                            |
|convertito, con modificazioni, dalla  |                            |
|legge 15 luglio 2011, n. 111          |                            |
|b) attribuire l'attestazione          |                            |
|distintiva di «ristorante italiano nel|                            |
|mondo», in base a specifiche norme    |                            |
|tecniche, esclusivamente ai ristoranti|                            |
|in possesso dei requisiti prescritti, |                            |
|su proposta del segretariato tecnico  |                            |
|di cui alla lettera o) e previa       |                            |
|verifica da parte del personale       |                            |
|incaricato dalla locale camera di     |                            |
|commercio italiana all'estero o dalla |                            |
|camera di commercio mista o da un     |                            |
|altro organismo individuato dal       |                            |
|decreto di cui al presente comma;     |                            |
|c) attribuire l'attestazione          |                            |
|distintiva di «pizzeria italiana nel  |                            |
|mondo» e di «gelateria italiana nel   |                            |
|mondo» secondo le medesime modalita'  |                            |
|di cui alla lettera b)                |                            |
|d) stabilire le modalita' dei         |                            |
|controlli e promuovere le azioni      |                            |
|legali per il contrasto della         |                            |
|contraffazione e dell'abuso del       |                            |
|termine «italiano» nelle insegne, con |                            |
|facolta' di ritiro dell'attestazione  |                            |
|di cui alla lettera c)                |                            |
|e) curare il recupero e la            |                            |
|salvaguardia delle tradizioni         |                            |
|enogastronomiche nazionali,           |                            |
|predisponendo e raccogliendo le       |                            |
|ricette della tradizione italiana,    |                            |
|favorendone la diffusione e l'adozione|                            |
|negli esercizi della ristorazione     |                            |
|italiana all'estero                   |                            |
|f) tutelare e diffondere all'estero,  |                            |
|con l'ausilio delle scuole di         |                            |
|gastronomia italiana piu' rinomate, le|                            |
|cucine regionali del Paese, anche     |                            |
|coinvolgendo le associazioni della    |                            |
|ristorazione italiana                 |                            |
|g) promuovere accordi tra le categorie|                            |
|economiche interessate, coinvolgendo  |                            |
|le associazioni della produzione e    |                            |
|della trasformazione agroalimentare,  |                            |
|per migliorare la fornitura agli      |                            |
|esercizi di ristorazione italiana nel |                            |
|mondo di prodotti alimentari di       |                            |
|origine e di produzione nazionale     |                            |
|h) favorire la creazione e lo         |                            |
|sviluppo, anche d'intesa con i        |                            |
|competenti organismi delle regioni, di|                            |
|istituti professionali di cucina      |                            |
|italiana e di scuole di alta          |                            |
|formazione                            |                            |
|i) promuovere e facilitare l'attivita'|                            |
|di apprendistato di studenti e di     |                            |
|operatori del settore, in particolare |                            |
|presso istituti professionali ed      |                            |
|esercizi di ristorazione italiana di  |                            |
|alto prestigio                        |                            |
|l) elaborare, proporre e diffondere,  |                            |
|con l'ausilio di professionisti e di  |                            |
|fornitori italiani, gli arredi interni|                            |
|degli esercizi di ristorazione        |                            |
|italiana nel mondo, idonei alla       |                            |
|promozione e alla valorizzazione      |                            |
|dell'offerta enogastronomica italiana |                            |
|m) promuovere programmi di            |                            |
|aggiornamento dei titolari e del      |                            |
|personale degli esercizi di           |                            |
|ristorazione italiana nel mondo, anche|                            |
|al fine di garantirne un'adeguata     |                            |
|conoscenza della lingua italiana,     |                            |
|coinvolgendo le scuole di formazione  |                            |
|di cucina italiana piu' rinomate      |                            |
|n) costituire, aggiornare e mantenere |                            |
|una banca di dati degli esercizi di   |                            |
|ristorazione italiana situati         |                            |
|all'estero, anche con l'ausilio delle |                            |
|associazioni di categoria maggiormente|                            |
|rappresentative, nonche' redigere una |                            |
|relazione triennale sulla rete degli  |                            |
|esercizi di cui al comma 1145,        |                            |
|comprensiva dei dati relativi ai      |                            |
|controlli effettuati                  |                            |
|o) curare l'organizzazione della      |                            |
|Conferenza della ristorazione italiana|                            |
|nel mondo, di cui al comma 1148, e    |                            |
|istituire un segretariato tecnico con |                            |
|responsabilita' di selezione e di     |                            |
|proposta delle candidature.           |                            |
+--------------------------------------+----------------------------+
|1147. L'attivita' di promozione       |Riparto delle competenze in |
|all'estero dei prodotti               |materia di valorizzazione   |
|enogastronomici tipici della          |delle tradizioni            |
|ristorazione italiana e' effettuata   |enogastronomiche delle      |
|dall'ICE-Agenzia per la promozione    |produzioni agroalimentari e |
|all'estero e l'internazionalizzazione |industriali italiane e della|
|delle imprese italiane,               |dieta mediterranea e        |
|dall'ENIT-Agenzia nazionale del       |contrasto al fenomeno       |
|turismo, dalle camere di commercio    |dell'Italian sounding.      |
|italiane all'estero, nonche' da altri |                            |
|soggetti pubblici o privati ed e'     |                            |
|volta a valorizzare la rete dei       |                            |
|pubblici esercizi titolari delle      |                            |
|attestazioni distintive di cui ai     |                            |
|commi da 1144 a 1146. Gli istituti    |                            |
|italiani di cultura all'estero        |                            |
|promuovono la conoscenza della cultura|                            |
|e delle tradizioni enogastronomiche   |                            |
|italiane, anche mediante              |                            |
|l'organizzazione di manifestazioni    |                            |
|presso la rete degli esercizi di      |                            |
|ristorazione italiana nel mondo. Gli  |                            |
|uffici competenti delle regioni       |                            |
|possono promuovere i prodotti tipici e|                            |
|di qualita' dei loro territori        |                            |
|attraverso gli esercizi di            |                            |
|ristorazione italiana nel mondo.      |                            |
+--------------------------------------+----------------------------+
|1148. E' istituita la Conferenza      |Valorizzazione delle        |
|annuale-Stati generali della          |tradizioni enogastronomiche |
|ristorazione italiana nel mondo, per  |delle produzioni            |
|l'incontro, lo studio e la            |agroalimentari e industriali|
|valorizzazione dell'offerta del       |italiane e della dieta      |
|comparto enogastronomico italiano     |mediterranea e contrasto al |
|attraverso la rete degli esercizi di  |fenomeno dell'Italian       |
|ristorazione italiana nel mondo.      |sounding: istituzione della |
|Nell'ambito della Conferenza sono     |Conferenza annuale-Stati    |
|conferite le attestazioni distintive  |generali della ristorazione |
|di «ristorante italiano nel mondo», di|italiana nel mondo          |
|«pizzeria italiana nel mondo» e di    |                            |
|«gelateria italiana nel mondo» agli   |                            |
|esercizi in possesso dei requisiti di |                            |
|particolare pregio indicati nel       |                            |
|disciplinare del marchio «Ospitalita' |                            |
|italiana».                            |                            |
+--------------------------------------+----------------------------+
|1149. Per l'attuazione dei commi da   |Autorizzazione di spesa per |
|1144 a 1148 e' autorizzata la spesa di|le attivita' di             |
|1 milione di euro per ciascuno degli  |valorizzazione delle        |
|anni 2021, 2022 e 2023.               |tradizioni enogastronomiche |
|                                      |delle produzioni            |
|                                      |agroalimentari e industriali|
|                                      |italiane e della dieta      |
|                                      |mediterranea e contrasto al |
|                                      |fenomeno dell'Italian       |
|                                      |sounding                    |
+--------------------------------------+----------------------------+
|1150. Le disposizioni della presente  |Clausola di salvaguardia per|
|legge sono applicabili nelle regioni a|le regioni a statuto        |
|statuto speciale e nelle province     |speciale e le province      |
|autonome di Trento e di Bolzano       |autonome di Trento e di     |
|compatibilmente con i rispettivi      |Bolzano                     |
|statuti e le relative norme di        |                            |
|attuazione, anche con riferimento alla|                            |
|legge costituzionale 18 ottobre 2001, |                            |
|n. 3.                                 |                            |
+--------------------------------------+----------------------------+