art. 1 note (parte 7)

           	
				
 
          Note al comma 235: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  117  e  118  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917: 
              «Art. 117 (Soggetti ammessi alla tassazione  di  gruppo
          di imprese controllate  residenti).  -  1.  La  societa'  o
          l'ente  controllante  e   ciascuna   societa'   controllata
          rientranti fra i soggetti di  cui  all'art.  73,  comma  1,
          lettere a) e b),  fra  i  quali  sussiste  il  rapporto  di
          controllo di cui all'art. 2359, comma  1,  numero  1),  del
          codice civile, con i requisiti di cui all'art. 120, possono
          congiuntamente esercitare l'opzione per  la  tassazione  di
          gruppo. 
              2. I soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera  d),
          possono esercitare l'opzione di cui al comma 1 in  qualita'
          di controllanti ed a condizione: 
              a) di essere residenti in  Paesi  con  i  quali  e'  in
          vigore un accordo per evitare la doppia imposizione; 
              b)   di   esercitare   nel   territorio   dello   Stato
          un'attivita'  d'impresa,  come   definita   dall'art.   55,
          mediante  una   stabile   organizzazione,   come   definita
          dall'art. 162, che assume la qualifica di consolidante. 
              2-bis. I soggetti di cui all'art. 73, comma 1,  lettera
          d), privi del requisito di cui alla lettera b) del comma 2,
          residenti in Stati appartenenti all'Unione  europea  ovvero
          in  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo  Spazio   economico
          europeo con il quale l'Italia abbia  stipulato  un  accordo
          che assicuri un  effettivo  scambio  di  informazioni,  che
          rivestono una forma giuridica  analoga  a  quelle  previste
          dall'art. 73, comma 1, lettere a) e b),  possono  designare
          una societa' residente nel territorio  dello  Stato  o  non
          residente di cui  al  comma  2-ter,  controllata  ai  sensi
          dell'art. 2359, comma 1, numero 1), del codice civile con i
          requisiti di cui all'art. 120, ad esercitare l'opzione  per
          la  tassazione  di  gruppo  congiuntamente   con   ciascuna
          societa' residente o non residente di cui al  comma  2-ter,
          su cui parimenti essi  esercitano  il  controllo  ai  sensi
          dell'art. 2359, comma 1, numero 1), del codice civile con i
          requisiti di cui all'art. 120. La controllata designata non
          puo'  esercitare  l'opzione  con  le  societa'  da  cui  e'
          partecipata. Agli effetti del presente comma: 
              a)   la   controllata   designata,   in   qualita'   di
          consolidante, acquisisce tutti i diritti, obblighi ed oneri
          previsti dagli articoli da 117 a 127 per le societa' o enti
          controllanti; 
              b) i requisiti del controllo di cui al comma  1  devono
          essere verificati in  capo  al  soggetto  controllante  non
          residente; 
              c)  l'efficacia  dell'opzione   e'   subordinata   alla
          condizione  che  il  soggetto  controllante  non  residente
          designi  la  controllata  residente   assumendo,   in   via
          sussidiaria, le responsabilita' previste dall'art. 127  per
          le societa' o enti controllanti; 
              d) in  ipotesi  di  interruzione  della  tassazione  di
          gruppo prima  del  compimento  del  triennio  o  di  revoca
          dell'opzione,   le   perdite   fiscali   risultanti   dalla
          dichiarazione  di  cui   all'art.   122   sono   attribuite
          esclusivamente alle controllate che le hanno  prodotte,  al
          netto di quelle utilizzate, e nei cui confronti viene  meno
          il requisito del controllo secondo i criteri stabiliti  dai
          soggetti interessati; 
              e) se il requisito del controllo  nei  confronti  della
          controllata designata cessa per qualsiasi motivo prima  del
          compimento  del  triennio,  il  soggetto  controllante  non
          residente puo' designare, tra le  controllate  appartenenti
          al medesimo  consolidato,  un'altra  controllata  residente
          avente le caratteristiche di cui al  presente  comma  senza
          che  si  interrompa  la  tassazione  di  gruppo.  La  nuova
          controllata designata assume  le  responsabilita'  previste
          dall'art.  127  per  le  societa'   o   enti   controllanti
          relativamente ai precedenti periodi d'imposta di  validita'
          della tassazione di  gruppo,  in  solido  con  la  societa'
          designata  nei  cui  confronti  cessa  il   requisito   del
          controllo. 
              2-ter. I soggetti di cui all'art. 73, comma 1,  lettera
          d), controllati ai sensi dell'art. 2359,  comma  1,  numero
          1), del codice civile, possono esercitare l'opzione di  cui
          al comma 1 in qualita' di controllata mediante una  stabile
          organizzazione come definita dal comma 1-bis dell'art. 120. 
              3. Permanendo il requisito  del  controllo  di  cui  al
          comma 1, l'opzione ha durata per tre esercizi sociali ed e'
          irrevocabile. Al termine del triennio l'opzione si  intende
          tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che  non
          sia revocata, secondo le modalita' e i termini previsti per
          la comunicazione dell'opzione. La disposizione  di  cui  al
          periodo  precedente  si  applica  al  termine  di   ciascun
          triennio.  In  caso  di  rinnovo  tacito  dell'opzione   la
          societa' o ente controllante puo'  modificare  il  criterio
          utilizzato,  ai  sensi  dell'art.   124,   comma   4,   per
          l'eventuale attribuzione delle perdite residue, in caso  di
          interruzione anticipata della tassazione  di  gruppo  o  di
          revoca dell'opzione, alle societa' che le  hanno  prodotte,
          nella dichiarazione  dei  redditi  presentata  nel  periodo
          d'imposta  a  decorrere  dal  quale  si  intende  rinnovare
          l'opzione. Nel caso venga meno il requisito  del  controllo
          di cui al comma 1 si  determinano  le  conseguenze  di  cui
          all'art. 124.» 
              «Art. 118 (Effetti dell'esercizio dell'opzione).  -  1.
          L'esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo di cui
          all'art. 117  comporta  la  determinazione  di  un  reddito
          complessivo globale corrispondente alla somma algebrica dei
          redditi  complessivi  netti  da  considerare,  quanto  alle
          societa'     controllate,     per     l'intero      importo
          indipendentemente dalla quota di partecipazione  riferibile
          al soggetto controllante. Al soggetto controllante  compete
          il riporto a nuovo della eventuale perdita risultante dalla
          somma   algebrica   degli   imponibili,   la   liquidazione
          dell'unica   imposta   dovuta   o   dell'unica    eccedenza
          rimborsabile o riportabile a nuovo. 
              1-bis.  Ai  fini  della  determinazione   del   credito
          d'imposta per i redditi prodotti all'estero di cui all'art.
          165: 
              a) per reddito complessivo deve intendersi  il  reddito
          complessivo globale; 
              b) la quota di  imposta  italiana  fino  a  concorrenza
          della quale e' accreditabile l'imposta estera e'  calcolata
          separatamente per ciascuno  dei  soggetti  partecipanti  al
          consolidato, e per ciascuno Stato; 
              c) nelle ipotesi di interruzione  della  tassazione  di
          gruppo prima  del  compimento  del  triennio  o  di  revoca
          dell'opzione il diritto al riporto in avanti e all'indietro
          dell'eccedenza di cui all'art. 165,  comma  6,  compete  ai
          soggetti che hanno prodotto i redditi all'estero. 
              2. Le perdite fiscali relative agli esercizi  anteriori
          all'inizio della tassazione di gruppo di cui alla  presente
          sezione possono essere utilizzate solo dalle  societa'  cui
          si riferiscono. Le eccedenze d'imposta  riportate  a  nuovo
          relative agli stessi  esercizi  possono  essere  utilizzate
          dalla societa' o ente controllante o alternativamente dalle
          societa' cui competono. Resta ferma l'applicabilita'  delle
          disposizioni  di  cui  all'art.  43-ter  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
              3. Gli obblighi di versamento a  saldo  ed  in  acconto
          competono  esclusivamente  alla   controllante.   L'acconto
          dovuto e' determinato sulla base dell'imposta  relativa  al
          periodo precedente, al netto delle detrazioni e dei crediti
          d'imposta e delle ritenute d'acconto, come  indicata  nella
          dichiarazione dei redditi, presentata  ai  sensi  dell'art.
          122. Per il primo esercizio la determinazione  dell'acconto
          dovuto  dalla  controllante  e'   effettuata   sulla   base
          dell'imposta,  al  netto  delle  detrazioni,  dei   crediti
          d'imposta e delle ritenute d'acconto,  corrispondente  alla
          somma algebrica dei redditi relativi al periodo  precedente
          come indicati nelle dichiarazioni  dei  redditi  presentate
          per  il  periodo  stesso   dalle   societa'   singolarmente
          considerate. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di
          cui all'art. 4 del decreto  legge  2  marzo  1989,  n.  69,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile  1989,
          n. 154. 
              4.  Non  concorrono   alla   formazione   del   reddito
          imponibile in quanto escluse le somme percepite  o  versate
          tra le societa' di cui al  comma  1  in  contropartita  dei
          vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti.». 
          Note al comma 236: 
                
              - Si riporta il testo dell'art. 115 del citato  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: 
              «Art. 115 (Opzione per la trasparenza  fiscale).  -  1.
          Esercitando  l'opzione  di  cui  al  comma  4,  il  reddito
          imponibile dei  soggetti  di  cui  all'art.  73,  comma  1,
          lettera   a),   al   cui   capitale   sociale   partecipano
          esclusivamente soggetti di cui allo stesso art.  73,  comma
          1, lettera a), ciascuno con una percentuale del diritto  di
          voto  esercitabile  nell'assemblea   generale,   richiamata
          dall'art. 2346 del codice civile, e di partecipazione  agli
          utili non inferiore al 10 per cento e non superiore  al  50
          per cento, e' imputato a ciascun  socio,  indipendentemente
          dall'effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota
          di partecipazione agli utili. Ai soli fini  dell'ammissione
          al regime di cui al presente articolo, nella percentuale di
          partecipazione agli utili di cui al periodo precedente  non
          si considerano le azioni prive del predetto diritto di voto
          e la quota di utili delle  azioni  di  cui  all'art.  2350,
          secondo comma, primo periodo, del codice civile, si  assume
          pari alla quota di partecipazione al capitale delle  azioni
          medesime. I  requisiti  di  cui  al  primo  periodo  devono
          sussistere a partire dal primo giorno del periodo d'imposta
          della partecipata in cui si esercita l'opzione e  permanere
          ininterrottamente sino al termine del periodo  di  opzione.
          L'esercizio dell'opzione non e' consentito nel caso in cui: 
              a)  i  soci  partecipanti  fruiscano  della   riduzione
          dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa'; 
              b) la societa' partecipata eserciti  l'opzione  di  cui
          agli articoli 117 e 130. 
              2. Nel caso in cui i soci con i  requisiti  di  cui  al
          comma 1 non siano  residenti  nel  territorio  dello  Stato
          l'esercizio dell'opzione e' consentito a condizione che non
          vi  sia  obbligo  di  ritenuta  alla  fonte   sugli   utili
          distribuiti. 
              3.  L'imputazione  del  reddito  avviene  nei   periodi
          d'imposta delle societa' partecipanti in corso alla data di
          chiusura  dell'esercizio  della  societa'  partecipata.  Le
          ritenute operate a titolo d'acconto  sui  redditi  di  tale
          societa',  i  relativi  crediti  d'imposta  e  gli  acconti
          versati si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci
          secondo la percentuale  di  partecipazione  agli  utili  di
          ciascuno. Le perdite  fiscali  della  societa'  partecipata
          relative a  periodi  in  cui  e'  efficace  l'opzione  sono
          imputate ai soci in proporzione alle  rispettive  quote  di
          partecipazione ed entro il limite della propria  quota  del
          patrimonio netto contabile della societa'  partecipata.  Le
          perdite fiscali dei soci relative agli  esercizi  anteriori
          all'inizio della tassazione  per  trasparenza  non  possono
          essere utilizzate per compensare i redditi  imputati  dalle
          societa' partecipate. 
              4. L'opzione e' irrevocabile per tre  esercizi  sociali
          della societa' partecipata  e  deve  essere  esercitata  da
          tutte  le   societa'   e   comunicata   all'Amministrazione
          finanziaria, con la dichiarazione  presentata  nel  periodo
          d'imposta a  decorrere  dal  quale  si  intende  esercitare
          l'opzione. Al termine del  triennio  l'opzione  si  intende
          tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che  non
          sia revocata, secondo le modalita' e i termini previsti per
          la comunicazione dell'opzione. La disposizione  di  cui  al
          periodo  precedente  si  applica  al  termine  di   ciascun
          triennio. 
              5. L'esercizio dell'opzione  di  cui  al  comma  4  non
          modifica il regime  fiscale  in  capo  ai  soci  di  quanto
          distribuito dalla societa' partecipata utilizzando  riserve
          costituite con utili di precedenti esercizi  o  riserve  di
          cui all'art. 47, comma 5.  Ai  fini  dell'applicazione  del
          presente   comma,   durante   i   periodi   di    validita'
          dell'opzione,  salva   una   diversa   esplicita   volonta'
          assembleare, si  considerano  prioritariamente  distribuiti
          gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. In caso di
          coperture  di  perdite,  si  considerano   prioritariamente
          utilizzati gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. 
              6. Nel caso vengano meno le condizioni per  l'esercizio
          dell'opzione, l'efficacia della  stessa  cessa  dall'inizio
          dell'esercizio sociale in corso della societa' partecipata.
          Gli effetti dell'opzione  non  vengono  meno  nel  caso  di
          mutamento   della   compagine   sociale   della    societa'
          partecipata  mediante  l'ingresso  di  nuovi  soci  con   i
          requisiti di cui al comma 1 o 2. 
              7. Nel primo esercizio di  efficacia  dell'opzione  gli
          obblighi  di  acconto  permangono  anche   in   capo   alla
          partecipata.  Per  la  determinazione  degli  obblighi   di
          acconto della partecipata stessa e dei suoi soci  nel  caso
          venga meno  l'efficacia  dell'opzione,  si  applica  quanto
          previsto  dall'art.  124,  comma  2.  Nel  caso  di  revoca
          dell'opzione, gli obblighi di acconto si determinano  senza
          considerare gli effetti dell'opzione sia  per  la  societa'
          partecipata, sia per i soci. 
              8. La societa' partecipata e' solidalmente responsabile
          con  ciascun  socio  per  l'imposta,  le  sanzioni  e   gli
          interessi  conseguenti  all'obbligo  di   imputazione   del
          reddito. 
              9. Le disposizioni  applicative  della  presente  norma
          sono stabilite dallo stesso  decreto  ministeriale  di  cui
          all'art. 129. 
              10. Ai soggetti di cui  al  comma  1  si  applicano  le
          disposizioni di cui all'art. 40, secondo comma, del decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
              11. Il socio ridetermina il reddito imponibile  oggetto
          di imputazione rettificando  i  valori  patrimoniali  della
          societa'  partecipata   secondo   le   modalita'   previste
          dall'art.  128,  fino  a  concorrenza  delle   svalutazioni
          determinatesi  per  effetto  di  rettifiche  di  valore  ed
          accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle
          rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte dal  socio
          medesimo nel periodo d'imposta  antecedente  a  quello  dal
          quale ha effetto l'opzione di cui al comma  4  e  nei  nove
          precedenti. 
              12. Per le  partecipazioni  in  societa'  indicate  nel
          comma  1  il  relativo  costo  e'  aumentato  o  diminuito,
          rispettivamente, dei redditi e delle  perdite  imputati  ai
          soci ed e'  altresi'  diminuito,  fino  a  concorrenza  dei
          redditi imputati, degli utili distribuiti ai soci.». 
              - Il testo del comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' riportato nelle note  al
          comma 233. 
          Note al comma 237: 
              -  Il  testo  dell'art.  2359  del  codice  civile   e'
          riportato nelle note al comma 17. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  17  del   decreto
          legislativo 16 novembre  2015,  n.  180  (Attuazione  della
          direttiva  2014/59/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro  di
          risanamento e risoluzione  degli  enti  creditizi  e  delle
          imprese  di  investimento  e  che  modifica  la   Direttiva
          82/891/CEE  del  Consiglio,  e  le  direttive   2001/24/CE,
          2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE,
          2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n.  1093/2010
          e  (UE)  n.  648/2012,  del  Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio): 
              «Art. 17 (Presupposti comuni alla  risoluzione  e  alle
          altre procedure di gestione delle crisi). - 1. Una banca e'
          sottoposta a una delle misure indicate all'art.  20  quando
          ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti: 
              a) la banca e' in dissesto  o  a  rischio  di  dissesto
          secondo quanto previsto dal comma 2; 
              b) non si possono  ragionevolmente  prospettare  misure
          alternative che permettono di superare la situazione di cui
          alla lettera a) in tempi adeguati, tra cui l'intervento  di
          uno o piu' soggetti privati  o  di  un  sistema  di  tutela
          istituzionale, o un'azione di vigilanza, che puo' includere
          misure   di   intervento   precoce   o    l'amministrazione
          straordinaria ai sensi del testo unico bancario. 
              2. La banca e' considerata in dissesto o a  rischio  di
          dissesto in una o piu' delle seguenti situazioni: 
              a)  risultano  irregolarita'   nell'amministrazione   o
          violazioni di disposizioni  legislative,  regolamentarie  o
          statutarie che regolano l'attivita' della banca di gravita'
          tale che giustificherebbero la  revoca  dell'autorizzazione
          all'esercizio dell'attivita'; 
              b)  risultano  perdite  patrimoniali   di   eccezionale
          gravita', tali da privare la banca dell'intero patrimonio o
          di un importo significativo del patrimonio; 
              c) le sue attivita' sono inferiori alle passivita'; 
              d) essa non e' in grado di pagare i propri debiti  alla
          scadenza; 
              e) elementi oggettivi indicano che  una  o  piu'  delle
          situazioni indicate nelle  lettere  a),  b),  c)  e  d)  si
          realizzeranno nel prossimo futuro; 
              f) e' prevista l'erogazione di un sostegno  finanziario
          pubblico straordinario a suo  favore,  fatto  salvo  quanto
          previsto dall'art. 18. 
              3.  Le  misure  indicate  all'art.  20  possono  essere
          disposte anche se non sono state  precedentemente  adottate
          misure   di   intervento   precoce   o    l'amministrazione
          straordinaria.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 5 del regio decreto  16
          marzo  1942,  n.  267  (Disciplina  del   fallimento,   del
          concordato preventivo, dell'amministrazione  controllata  e
          della liquidazione coatta amministrativa): 
              «Art. 5 (Stato di insolvenza). - 1. L'imprenditore  che
          si trova in stato d'insolvenza e' dichiarato fallito. 
              2. Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti
          od  altri  fatti  esteriori,  i  quali  dimostrino  che  il
          debitore non e' piu' in grado di soddisfare regolarmente le
          proprie obbligazioni.». 
              - Si riporta il testo  del  comma  1  dell'art.  2  del
          decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.  14  (Codice  della
          crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge
          19 ottobre 2017, n. 155): 
              «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente codice
          si intende per: 
              a)     «crisi»:     lo     stato     di      squilibrio
          economico-finanziario che rende probabile l'insolvenza  del
          debitore,  e  che  per  le  imprese   si   manifesta   come
          inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far  fronte
          regolarmente alle obbligazioni pianificate; 
              b) «insolvenza»: lo stato del debitore che si manifesta
          con  inadempimenti  od  altri  fatti  esteriori,  i   quali
          dimostrino  che  il  debitore  non  e'  piu'  in  grado  di
          soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni; 
              c)  «sovraindebitamento»:  lo  stato  di  crisi  o   di
          insolvenza    del    consumatore,    del    professionista,
          dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle
          start-up innovative di  cui  al  decreto-legge  18  ottobre
          2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          dicembre 2012,  n.  221,  e  di  ogni  altro  debitore  non
          assoggettabile  alla  liquidazione  giudiziale   ovvero   a
          liquidazione coatta amministrativa  o  ad  altre  procedure
          liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali
          per il caso di crisi o insolvenza; 
              d)   «impresa   minore»:   l'impresa    che    presenta
          congiuntamente  i  seguenti   requisiti:   1)   un   attivo
          patrimoniale di ammontare complessivo annuo  non  superiore
          ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti  la  data
          di deposito della istanza di  apertura  della  liquidazione
          giudiziale  o  dall'inizio  dell'attivita'  se  di   durata
          inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per
          un  ammontare  complessivo  annuo  non  superiore  ad  euro
          duecentomila  nei  tre  esercizi  antecedenti  la  data  di
          deposito  dell'istanza  di  apertura   della   liquidazione
          giudiziale  o  dall'inizio  dell'attivita'  se  di   durata
          inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti  non
          superiore  ad  euro  cinquecentomila;  i  predetti   valori
          possono essere aggiornati ogni tre  anni  con  decreto  del
          Ministro della giustizia adottato a norma dell'art. 348; 
              e) «consumatore»: la  persona  fisica  che  agisce  per
          scopi estranei all'attivita' imprenditoriale,  commerciale,
          artigiana o professionale eventualmente  svolta,  anche  se
          socia di una delle societa' appartenenti ad  uno  dei  tipi
          regolati nei capi III, IV e  VI  del  titolo  V  del  libro
          quinto del codice civile, per i debiti  estranei  a  quelli
          sociali; 
              f)  «societa'  pubbliche»:  le  societa'  a   controllo
          pubblico,  le  societa'  a  partecipazione  pubblica  e  le
          societa' in house di cui all'art. 2, lettere  m),  n),  o),
          del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175; 
              g) «grandi imprese»: le imprese che, ai sensi dell'art.
          3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013,  alla  data  di
          chiusura del bilancio superano i limiti numerici di  almeno
          due  dei  tre  criteri  seguenti:  a)  totale  dello  stato
          patrimoniale: venti milioni di euro; b) ricavi netti  delle
          vendite e delle prestazioni: quaranta milioni di  euro;  c)
          numero medio dei dipendenti occupati  durante  l'esercizio:
          duecentocinquanta; 
              h) «gruppo di imprese»: l'insieme delle societa', delle
          imprese  e  degli  enti,  esclusi  lo  Stato  e  gli   enti
          territoriali,  che,  ai  sensi  degli   articoli   2497   e
          2545-septies  del  codice   civile,   esercitano   o   sono
          sottoposti alla direzione e coordinamento di una  societa',
          di un ente o di  una  persona  fisica,  sulla  base  di  un
          vincolo partecipativo o di un  contratto;  a  tal  fine  si
          presume,  salvo  prova  contraria,   che   l'attivita'   di
          direzione e coordinamento di societa'  sia  esercitata:  1)
          dalla societa' o ente tenuto  al  consolidamento  dei  loro
          bilanci;  2)  dalla  societa'  o  ente  che  controlla   le
          predette, direttamente o indirettamente, anche nei casi  di
          controllo congiunto. 
              i) «gruppi  di  imprese  di  rilevante  dimensione»:  i
          gruppi di imprese composti da un'impresa  madre  e  imprese
          figlie  da  includere   nel   bilancio   consolidato,   che
          rispettano i limiti numerici di cui all'art. 3, paragrafi 6
          e 7, della direttiva 2013/34/UE del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio del 26 giugno 2013; 
              l) «parti correlate»: si intendono quelle indicate come
          tali nel Regolamento della Consob in materia di  operazioni
          con parti correlate; 
              m) «centro degli  interessi  principali  del  debitore»
          (COMI): il  luogo  in  cui  il  debitore  gestisce  i  suoi
          interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi; 
              n) «albo dei gestori della  crisi  e  insolvenza  delle
          imprese»:  l'albo,  istituito  presso  il  Ministero  della
          giustizia e disciplinato dall'art. 356, dei soggetti che su
          incarico del giudice svolgono, anche in forma  associata  o
          societaria, funzioni di gestione, supervisione o  controllo
          nell'ambito delle procedure di regolazione  della  crisi  o
          dell'insolvenza previste dal presente codice; 
              o)  «professionista  indipendente»:  il  professionista
          incaricato dal debitore nell'ambito di una delle  procedure
          di  regolazione  della  crisi  di  impresa   che   soddisfi
          congiuntamente i seguenti  requisiti:  1)  essere  iscritto
          all'albo  dei  gestori  della  crisi  e  insolvenza   delle
          imprese, nonche'  nel  registro  dei  revisori  legali;  2)
          essere in possesso dei requisiti  previsti  dall'art.  2399
          del codice civile; 3) non essere legato  all'impresa  o  ad
          altre parti interessate all'operazione di regolazione della
          crisi da rapporti di natura personale o  professionale;  il
          professionista ed i soggetti con i quali  e'  eventualmente
          unito  in  associazione  professionale  non   devono   aver
          prestato negli  ultimi  cinque  anni  attivita'  di  lavoro
          subordinato o autonomo in favore del debitore,  ne'  essere
          stati membri degli organi di  amministrazione  o  controllo
          dell'impresa, ne' aver posseduto partecipazioni in essa; 
              p) «misure protettive»: le misure temporanee  richieste
          dal  debitore  per  evitare  che  determinate  azioni   dei
          creditori  possano  pregiudicare,  sin  dalla  fase   delle
          trattative, il buon esito delle iniziative assunte  per  la
          regolazione della crisi o dell'insolvenza; 
              q) «misure cautelari»: i provvedimenti cautelari emessi
          dal  giudice  competente  a   tutela   del   patrimonio   o
          dell'impresa  del  debitore,  che   appaiano   secondo   le
          circostanze piu' idonei ad assicurare provvisoriamente  gli
          effetti  delle  procedure  di  regolazione  della  crisi  o
          dell'insolvenza; 
              r) «classe di  creditori»:  insieme  di  creditori  che
          hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei; 
              s) «domicilio digitale»: il domicilio di  cui  all'art.
          1, comma 1, lettera n-ter) del decreto legislativo 7  marzo
          2005, n. 82; 
              t)  OCC:  organismi  di  composizione  delle  crisi  da
          sovraindebitamento disciplinati dal  decreto  del  Ministro
          della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 e  successive
          modificazioni,  che  svolgono  i  compiti  di  composizione
          assistita della crisi da  sovraindebitamento  previsti  dal
          presente codice; 
              u) OCRI: gli  organismi  di  composizione  della  crisi
          d'impresa, disciplinati dal  capo  II  del  titolo  II  del
          presente codice,  che  hanno  il  compito  di  ricevere  le
          segnalazioni  di  allerta  e  gestire  il  procedimento  di
          allerta e, per le imprese diverse dalle imprese minori,  il
          procedimento di composizione assistita della crisi.». 
          Note al comma 238: 
              - Il testo del primo comma dell'art.  2359  del  codice
          civile e' riportato nelle note al comma 237. 
          Note al comma 239: 
              - Il testo dell'art. 17 del citato decreto  legislativo
          9 luglio 1997,  n.  241  (Norme  di  semplificazione  degli
          adempimenti dei contribuenti in sede di  dichiarazione  dei
          redditi e dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  nonche'  di
          modernizzazione   del    sistema    di    gestione    delle
          dichiarazioni) e' riportato nelle note al comma 120. 
              - Si riporta il testo degli articoli  43-bis  e  43-ter
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle  imposte
          sul reddito): 
              «Art. 43-bis (Cessione dei crediti d'imposta). - 1.  Le
          disposizioni degli articoli 69 e 70 del  regio  decreto  18
          novembre 1923, n. 2440, si applicano  anche  alle  cessioni
          dei crediti chiesti  a  rimborso  nella  dichiarazione  dei
          redditi. Il cessionario non puo' cedere il credito  oggetto
          della  cessione.  Gli  interessi  di  cui  al  primo  comma
          dell'art. 44 sono dovuti al cessionario. 
              2. Ferma restando nei confronti  del  contribuente  che
          cede i crediti di  cui  al  comma  1  l'applicazione  delle
          disposizioni  dell'art.  43,  il  cessionario  risponde  in
          solido con il contribuente fino a concorrenza  delle  somme
          indebitamente  rimborsate,  a  condizione  che  gli   siano
          notificati gli atti con i quali l'ufficio delle  entrate  o
          il centro di servizio procedono  al  recupero  delle  somme
          stesse. 
              3.  L'atto   di   cessione   deve   essere   notificato
          all'ufficio delle entrate o al centro di  servizio  nonche'
          al concessionario del servizio della riscossione presso  il
          quale e' tenuto il conto fiscale di cui all'art.  78  commi
          28 e seguenti, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.» 
              «Art. 43-ter (Cessione delle eccedenze nell'ambito  del
          gruppo). - Le  eccedenze  dell'imposta  sul  reddito  delle
          persone  giuridiche  e  dell'imposta  locale  sui   redditi
          risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle societa' o
          enti appartenenti ad un gruppo possono  essere  cedute,  in
          tutto o in parte, a una o piu' societa'  o  all'ente  dello
          stesso gruppo, senza l'osservanza delle formalita'  di  cui
          agli articoli 69 e 70 del regio decreto 18  novembre  1923,
          n. 2440. 
              Nei  confronti  dell'amministrazione   finanziaria   la
          cessione delle  eccedenze  e'  efficace  a  condizione  che
          l'ente o societa' cedente indichi nella  dichiarazione  gli
          estremi dei soggetti cessionari  e  gli  importi  ceduti  a
          ciascuno di essi. 
              In caso di  cessione  dell'eccedenza  dell'imposta  sul
          reddito delle societa' risultante dalla  dichiarazione  dei
          redditi del consolidato di cui all'art. 122 del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  la
          mancata indicazione degli estremi del soggetto  cessionario
          e dell'importo ceduto non determina l'inefficacia ai  sensi
          del secondo comma. In tale caso si applica la  sanzione  di
          cui  all'art.  8,  comma  1,  del  decreto  legislativo  18
          dicembre 1997, n. 471, nella misura massima stabilita. 
              Agli effetti  del  presente  articolo  appartengono  al
          gruppo l'ente o societa'  controllante  e  le  societa'  da
          questo controllate; si considerano controllate le  societa'
          per azioni, in accomandita per azioni e  a  responsabilita'
          limitata le cui azioni o quote sono possedute  dall'ente  o
          societa' controllante o tramite altra societa'  controllata
          da  questo  ai  sensi  del  presente   articolo   per   una
          percentuale superiore al 50 per  cento  del  capitale,  fin
          dall'inizio del periodo di imposta precedente a quello  cui
          si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Le disposizioni
          del presente articolo si  applicano,  in  ogni  caso,  alle
          societa' e agli enti tenuti  alla  redazione  del  bilancio
          consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991,
          n. 127 e del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  136  e
          alle  imprese,  soggette  all'imposta  sul  reddito   delle
          persone  giuridiche,  indicate  nell'elenco  di  cui   alla
          lettera a) del comma 2 dell'art. 38 del predetto decreto n.
          127 del 1991 e nell'elenco di cui alla lettera a) del comma
          2 dell'art. 36 del predetto decreto n. 136 del 2015. 
              Si applicano le  disposizioni  del  comma  2  dell'art.
          43-bis.». 
              - Il testo del comma 5 dell'art. 109 del citato decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,
          e' riportato nelle note al comma 120. 
          Note al comma 244: 
                
              - Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  13  del
          citato decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40: 
              «Art. 13 (Fondo centrale di garanzia PMI). - 1. Fino al
          31 dicembre 2020, in deroga alla disciplina  del  Fondo  di
          cui all'art. 2, comma  100,  lettera  a),  della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662, si applicano le seguenti misure: 
              a) la garanzia e' concessa a titolo gratuito; 
              b) l'importo massimo garantito per singola  impresa  e'
          elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea,
          a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le  imprese
          con numero di dipendenti non superiore a  499,  determinato
          sulla base delle unita' di lavoro-anno rilevate per  l'anno
          2019. Resta fermo  che  la  misura  di  cui  alla  presente
          lettera si applica, alle medesime condizioni, anche qualora
          almeno il 25 per cento del capitale o dei diritti  di  voto
          sia detenuto  direttamente  o  indirettamente  da  un  ente
          pubblico oppure, congiuntamente, da piu' enti pubblici; 
              c) la percentuale di copertura della  garanzia  diretta
          e' incrementata, anche mediante il concorso  delle  sezioni
          speciali  del  Fondo  di  garanzia,   al   90   per   cento
          dell'ammontare di ciascuna operazione  finanziaria,  previa
          autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'art.
          108 del  Trattato  sul  funzionamento  dell'unione  europea
          (TFUE), per le operazioni finanziarie con durata fino a  72
          mesi.   L'importo   totale   delle   predette    operazioni
          finanziarie non puo' superare, alternativamente: 
              1)  il  doppio  della   spesa   salariale   annua   del
          beneficiario (compresi gli oneri sociali  e  il  costo  del
          personale che lavora nel sito dell'impresa  ma  che  figura
          formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o
          per  l'ultimo  anno  disponibile.  Nel  caso   di   imprese
          costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo
          del prestito non puo'  superare  i  costi  salariali  annui
          previsti per i primi due anni di attivita'; 
              2)  il  25  per  cento   del   fatturato   totale   del
          beneficiario nel 2019; 
              3) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio  e
          per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel  caso
          di piccole e medie imprese, e nei successivi 12  mesi,  nel
          caso di imprese con numero di dipendenti  non  superiore  a
          499;  tale  fabbisogno  e'  attestato   mediante   apposita
          autocertificazione  resa  dal  beneficiario  ai  sensi  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.
          445; 
              3-bis)  per  le   imprese   caratterizzate   da   cicli
          produttivi ultrannuali di cui alla  parte  IX,  lettera  A,
          sezioni A.1.d)  e  A.1.e),  dell'allegato  al  decreto  del
          Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, di  cui
          al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del
          27  febbraio  2019,  i  ricavi  delle   vendite   e   delle
          prestazioni, sommati alle  variazioni  delle  rimanenze  di
          prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per
          l'anno 2019. 
              d)   per   le   operazioni   finanziarie   aventi    le
          caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera c),
          la  percentuale  di  copertura  della  riassicurazione   e'
          incrementata, anche  mediante  il  concorso  delle  sezioni
          speciali  del  Fondo  di  garanzia,  al   100   per   cento
          dell'importo garantito dai Confidi  o  da  altro  fondo  di
          garanzia o dalle societa'  cooperative  previste  dall'art.
          112, comma 7, terzo periodo, del testo unico delle leggi in
          materia  bancaria  e  creditizia,   di   cui   al   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a condizione che  le
          garanzie da questi rilasciate non superino  la  percentuale
          massima   di   copertura   del   90   per   cento,   previa
          autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art.
          108 del TFUE, e che non prevedano il pagamento di un premio
          che tiene conto  della  remunerazione  per  il  rischio  di
          credito. Fino all'autorizzazione della Commissione  Europea
          e, successivamente alla  predetta  autorizzazione,  per  le
          operazioni   finanziarie    non    aventi    le    predette
          caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera  c)
          e alla presente lettera d),  le  percentuali  di  copertura
          sono incrementate, rispettivamente, all'80 per cento per la
          garanzia diretta di cui alla lettera c) e al 90  per  cento
          per la riassicurazione di  cui  alla  presente  lettera  d)
          anche per durate superiori a dieci anni.  La  garanzia  del
          Fondo  puo'  essere  cumulata  con  un'ulteriore   garanzia
          concessa da  confidi  o  da  altri  soggetti  abilitati  al
          rilascio di garanzie, a valere  su  risorse  proprie,  fino
          alla  copertura  del  100  per  cento   del   finanziamento
          concesso; 
              e) sono ammissibili alla garanzia  del  Fondo,  per  la
          garanzia diretta nella misura dell'80 per cento  e  per  la
          riassicurazione nella misura del 90 per cento  dell'importo
          garantito dal Confidi o  da  altro  fondo  di  garanzia,  a
          condizione  che  le  garanzie  da  questi  rilasciate   non
          superino la percentuale massima di  copertura  dell'80  per
          cento,  i  finanziamenti  a   fronte   di   operazioni   di
          rinegoziazione  del  debito  del   soggetto   beneficiario,
          purche' il  nuovo  finanziamento  preveda  l'erogazione  al
          medesimo soggetto beneficiario  di  credito  aggiuntivo  in
          misura pari ad almeno il  10  per  cento  dell'importo  del
          debito accordato in essere  del  finanziamento  oggetto  di
          rinegoziazione ovvero, per i finanziamenti  deliberati  dal
          soggetto finanziatore  in  data  successiva  alla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto,  in  misura  pari  ad  almeno  il  25  per   cento
          dell'importo   del   debito   accordato   in   essere   del
          finanziamento oggetto di rinegoziazione. Nei  casi  di  cui
          alla  presente  lettera  il  soggetto   finanziatore   deve
          trasmettere al gestore  del  Fondo  una  dichiarazione  che
          attesta la riduzione del tasso di interesse applicata,  sul
          finanziamento  garantito,  al  soggetto  beneficiario   per
          effetto della sopravvenuta concessione della garanzia; 
              f) per le operazioni per  le  quali  le  banche  o  gli
          intermediari finanziari hanno accordato, anche  di  propria
          iniziativa, la sospensione  del  pagamento  delle  rate  di
          ammortamento,  o  della   sola   quota   capitale,   ovvero
          l'allungamento  della  scadenza   dei   finanziamenti,   in
          connessione  agli  effetti  indotti  dalla  diffusione  del
          COVID-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la
          durata della garanzia del Fondo e' estesa in conseguenza; 
              g) fermo restando quanto previsto all'art. 6, comma  2,
          del decreto del Ministro dello sviluppo economico  6  marzo
          2017, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  157  del  7
          luglio  2017,  e  fatto  salvo  quanto  previsto   per   le
          operazioni finanziarie di cui alla lettera m) del  presente
          comma, la  garanzia  e'  concessa  senza  applicazione  del
          modello di valutazione di cui alla  parte  IX,  lettera  A,
          delle  condizioni  di  ammissibilita'  e  disposizioni   di
          carattere  generale  per  l'amministrazione  del  Fondo  di
          garanzia allegate al decreto del  Ministro  dello  sviluppo
          economico 12 febbraio 2019, di cui al comunicato pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del  27  febbraio  2019.  Ai
          fini della definizione delle  misure  di  accantonamento  a
          titolo di coefficiente di rischio, in  sede  di  ammissione
          della singola operazione finanziaria,  la  probabilita'  di
          inadempimento delle  imprese  e'  calcolata  esclusivamente
          sulla    base    dei    dati    contenuti    nel     modulo
          economico-finanziario del suddetto modello di  valutazione.
          Con frequenza bimestrale, in riferimento all'insieme  delle
          operazioni   finanziarie   ammesse   alla   garanzia,    la
          consistenza  degli  accantonamenti  prudenziali  operati  a
          valere sul Fondo e' corretta in  funzione  dei  dati  della
          Centrale dei rischi della  Banca  d'Italia,  acquisiti  dal
          Gestore del  Fondo  alla  data  della  presentazione  delle
          richieste di ammissione alla garanzia; 
              g-bis) la garanzia e'  concessa  anche  in  favore  dei
          beneficiari  finali  che  presentano,   alla   data   della
          richiesta della garanzia,  esposizioni  nei  confronti  del
          soggetto  finanziatore   classificate   come   inadempienze
          probabili  o  come  esposizioni  scadute  e/o   sconfinanti
          deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte  B)  delle
          avvertenze generali della circolare della Banca d'Italia n.
          272 del 30 luglio 2008, purche' la predetta classificazione
          non sia stata effettuata prima del 31 gennaio 2020; 
              g-ter) la garanzia e' altresi' concessa, con esclusione
          della garanzia  di  cui  alla  lettera  e),  in  favore  di
          beneficiari finali che presentano  esposizioni  che,  prima
          del  31  gennaio  2020,  sono   state   classificate   come
          inadempienze  probabili  o  come  esposizioni  scadute  e/o
          sconfinanti deteriorate ai  sensi  del  paragrafo  2  della
          parte B) delle avvertenze generali  della  circolare  della
          Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 e che  sono  state
          oggetto  di  misure  di  concessione.  In  tale  caso,   il
          beneficio della garanzia e' ammesso  anche  prima  che  sia
          trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le
          misure di concessione o, se posteriore, dalla data  in  cui
          le  suddette  esposizioni  sono  state  classificate   come
          esposizioni  deteriorate,  ai   sensi   dell'art.   47-bis,
          paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE)  n.  575/2013
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,
          se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le
          citate  esposizioni  non  sono  piu'  classificabili   come
          esposizioni  deteriorate,   non   presentano   importi   in
          arretrato  successivi  all'applicazione  delle  misure   di
          concessione  e  il  soggetto   finanziatore,   sulla   base
          dell'analisi della  situazione  finanziaria  del  debitore,
          possa  ragionevolmente  presumere  il  rimborso   integrale
          dell'esposizione alla scadenza, ai sensi  del  citato  art.
          47-bis, paragrafo 6, lettere a) e c), del regolamento  (UE)
          n. 575/2013; 
              g-quater) la garanzia e' concessa, anche prima che  sia
          trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le
          misure di concessione o, se posteriore, dalla data  in  cui
          le esposizioni sono  state  classificate  come  esposizioni
          deteriorate,  ai  sensi  dell'art.  47-bis,  paragrafo   6,
          lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento
          europeo e del Consiglio, del  26  giugno  2013,  in  favore
          delle imprese che, in data successiva al 31 dicembre  2019,
          sono  state  ammesse  alla  procedura  del  concordato  con
          continuita' aziendale di cui  all'art.  186-bis  del  regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato  accordi  di
          ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-bis  del
          citato regio decreto n. 267 del 1942 o hanno presentato  un
          piano ai sensi dell'art. 67  del  medesimo  regio  decreto,
          purche', alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, le loro esposizioni non siano classificabili  come
          esposizioni  deteriorate,   non   presentino   importi   in
          arretrato  successivi  all'applicazione  delle  misure   di
          concessione  e  il  soggetto   finanziatore,   sulla   base
          dell'analisi della  situazione  finanziaria  del  debitore,
          possa  ragionevolmente  presumere  il  rimborso   integrale
          dell'esposizione alla scadenza, ai sensi  del  citato  art.
          47-bis, paragrafo 6, lettere a) e c), del regolamento  (UE)
          n. 575/2013. Sono, in ogni caso,  escluse  le  imprese  che
          presentano  esposizioni  classificate  come  sofferenze  ai
          sensi della disciplina bancaria; 
              h)  non  e'  dovuta  la  commissione  per  il   mancato
          perfezionamento  delle  operazioni   finanziarie   di   cui
          all'art. 10, comma 2, del citato decreto del Ministro dello
          sviluppo economico 6 marzo 2017; 
              i)  per  operazioni  di  investimento  immobiliare  nei
          settori  turistico  -  alberghiero,  compreso  il   settore
          termale, e delle attivita' immobiliari, con  durata  minima
          di 10 anni e di importo superiore  a  euro  500.000,00,  la
          garanzia del Fondo puo' essere cumulata con altre forme  di
          garanzia acquisite sui finanziamenti; 
              l)  per  le  garanzie  su   specifici   portafogli   di
          finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a
          imprese    danneggiate    dall'emergenza    COVID-19,     o
          appartenenti, per almeno  il  60  per  cento,  a  specifici
          settori e filiere colpiti  dall'epidemia,  la  quota  della
          tranche junior coperta dal Fondo puo' essere elevata del 50
          per cento, ulteriormente incrementabile del 20 per cento in
          caso di intervento di ulteriori garanti; 
              m) previa autorizzazione della Commissione  Europea  ai
          sensi  dell'art.  108  del  TFUE,  sono  ammissibili   alla
          garanzia del fondo, con copertura al 100 per cento  sia  in
          garanzia  diretta   che   in   riassicurazione,   i   nuovi
          finanziamenti concessi da banche,  intermediari  finanziari
          di cui all'art. 106 del Testo  Unico  bancario  di  cui  al
          decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli  altri
          soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di
          piccole e medie imprese  e  di  persone  fisiche  esercenti
          attivita' di impresa, arti o professioni,  di  associazioni
          professionali e di societa' tra professionisti  nonche'  di
          persone fisiche esercenti attivita' di cui alla  sezione  K
          del codice  ATECO  la  cui  attivita'  d'impresa  e'  stata
          danneggiata   dall'emergenza   COVID-19,   secondo   quanto
          attestato    dall'interessato    mediante     dichiarazione
          autocertificata ai  sensi  dell'art.  47  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000  n.  445,
          purche' tali finanziamenti prevedano l'inizio del  rimborso
          del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano
          una durata fino a 120 mesi  e  un  importo  non  superiore,
          alternativamente, anche tenuto conto di eventi  calamitosi,
          a uno degli importi di cui alla lettera c), numeri 1) o 2),
          come   risultante   dall'ultimo   bilancio   depositato   o
          dall'ultima  dichiarazione  fiscale  presentata  alla  data
          della  domanda  di  garanzia   ovvero   da   altra   idonea
          documentazione, prodotta anche mediante  autocertificazione
          ai sensi dell'art. 47  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 28  dicembre  2000  n.  445,  e,  comunque,  non
          superiore a 30.000  euro.  Si  ha  un  nuovo  finanziamento
          quando,  ad  esito  della  concessione  del   finanziamento
          coperto  da   garanzia,   l'ammontare   complessivo   delle
          esposizioni del finanziatore  nei  confronti  del  soggetto
          finanziato   risulta    superiore    all'ammontare    delle
          esposizioni detenute alla data di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  corretto   per   le   riduzioni   delle
          esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza  del
          regolamento  contrattuale  stabilito  tra  le  parti  prima
          dell'entrata in vigore  del  presente  decreto  ovvero  per
          decisione autonoma del soggetto  finanziato.  Nei  casi  di
          cessione  o  affitto  di  azienda  con  prosecuzione  della
          medesima attivita' si considera  altresi'  l'ammontare  dei
          ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei  redditi  o
          dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.
          In  relazione  alle  predette   operazioni,   il   soggetto
          richiedente applica all'operazione finanziaria un tasso  di
          interesse, nel  caso  di  garanzia  diretta,  o  un  premio
          complessivo di garanzia, nel caso di  riassicurazione,  che
          tiene  conto  della  sola  copertura  dei  soli  costi   di
          istruttoria e di gestione  dell'operazione  finanziaria  e,
          comunque, non superiore al tasso del rendimento  medio  dei
          titoli  pubblici  (Rendistato)  con   durata   analoga   al
          finanziamento, maggiorato dello 0,20 per cento.  In  favore
          di  tali  soggetti  beneficiari  l'intervento   del   Fondo
          centrale di garanzia per le  piccole  e  medie  imprese  e'
          concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione
          e il soggetto finanziatore eroga il  finanziamento  coperto
          dalla garanzia del Fondo,  subordinatamente  alla  verifica
          formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito
          definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del  Fondo
          medesimo. La garanzia e' altresi'  concessa  in  favore  di
          beneficiari finali che presentano  esposizioni  che,  anche
          prima del 31 gennaio 2020,  sono  state  classificate  come
          inadempienze   probabili   o   esposizioni   scadute    e/o
          sconfinanti deteriorate ai sensi delle avvertenze generali,
          parte B), paragrafo 2, della circolare n. 272 del 30 luglio
          2008 della Banca d'Italia, a  condizione  che  le  predette
          esposizioni alla data della richiesta del finanziamento non
          siano piu' classificabili come esposizioni  deteriorate  ai
          sensi dell'art. 47-bis, paragrafo 4, del  regolamento  (UE)
          n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  26
          giugno 2013. Nel caso in cui le predette esposizioni  siano
          state oggetto di misure  di  concessione,  la  garanzia  e'
          altresi'  concessa  in  favore  dei  beneficiari  finali  a
          condizione   che   le   stesse   esposizioni   non    siano
          classificabili come esposizioni deteriorate  ai  sensi  del
          citato art. 47-bis, paragrafo 6, del  regolamento  (UE)  n.
          575/2013, ad eccezione di quanto disposto dalla lettera  b)
          del medesimo paragrafo; 
              m-bis) per i  finanziamenti  di  cui  alla  lettera  m)
          concessi fino alla data di entrata in vigore della legge di
          conversione del presente decreto,  i  soggetti  beneficiari
          possono chiedere, con  riguardo  all'importo  finanziato  e
          alla durata, l'adeguamento  del  finanziamento  alle  nuove
          condizioni  introdotte  dalla  legge  di  conversione   del
          presente decreto. 
              n) in favore dei soggetti beneficiari con ammontare  di
          ricavi non superiore a 3.200.000  euro,  la  cui  attivita'
          d'impresa e'  stata  danneggiata  dall'emergenza  COVID-19,
          secondo   quanto   attestato   dall'interessato    mediante
          dichiarazione autocertificata ai  sensi  dell'art.  47  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.
          445, la  garanzia  di  cui  alla  lettera  c)  puo'  essere
          cumulata con un'ulteriore garanzia concessa  da  confidi  o
          altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a  valere
          su risorse proprie, sino alla copertura del 100  per  cento
          del  finanziamento  concesso.  La  predetta  garanzia  puo'
          essere rilasciata per prestiti di  importo  non  superiore,
          alternativamente, a uno degli importi di cui  alla  lettera
          c), numeri 1) o 2). Si ha un nuovo finanziamento quando, ad
          esito  della  concessione  del  finanziamento  coperto   da
          garanzia, l'ammontare  complessivo  delle  esposizioni  del
          finanziatore nei confronti del soggetto finanziato  risulta
          superiore all'ammontare  delle  esposizioni  detenute  alla
          data di entrata in vigore del  presente  decreto,  corretto
          per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra  le  due
          date in conseguenza del regolamento contrattuale  stabilito
          tra le parti prima  dell'entrata  in  vigore  del  presente
          decreto  ovvero  per  decisione   autonoma   del   soggetto
          finanziato. Le regioni,  gli  enti  locali,  le  Camere  di
          Commercio,  anche  per  il  tramite  di   Unioncamere,   le
          Amministrazioni   di   settore,   anche   unitamente   alle
          associazioni e agli enti di riferimento, possono  conferire
          risorse al Fondo ai  fini  della  costituzione  di  sezioni
          speciali finalizzate  a  sostenere  l'accesso  al  credito,
          anche a favore di determinati settori economici  o  filiere
          d'impresa e reti d'impresa di cui all'art. 3, commi 4-ter e
          seguenti,  del  decreto-legge  10  febbraio  2009,  n.   5,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  aprile  2009,
          n. 33. Nei finanziamenti di cui al periodo  precedente,  la
          garanzia e' estesa esclusivamente  alla  quota  di  credito
          incrementale rispetto alle esposizioni pregresse. Nei  casi
          di cessione o affitto di  azienda  con  prosecuzione  della
          medesima attivita' si considera, altresi', l'ammontare  dei
          ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei  redditi  o
          dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore; 
              n-bis) previa autorizzazione della Commissione  europea
          al fine di rafforzare il supporto all'emergenza da COVID-19
          prestato dalle cooperative e dai confidi di cui all'art. 13
          del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,  i
          soggetti di cui all'art. 3 del decreto del  Ministro  dello
          sviluppo  economico  3  gennaio  2017,   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 40  del  17  febbraio  2017,  possono
          imputare al fondo consortile,  al  capitale  sociale  o  ad
          apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve
          patrimoniali  costituiti  da   contributi   pubblici,   con
          esclusione di quelli derivanti dalle  attribuzioni  annuali
          di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, esistenti alla data
          del  31  dicembre  2019.  Tali  risorse   sono   attribuite
          unitariamente  al  patrimonio  netto,  anche  ai  fini   di
          vigilanza,  dei  relativi   confidi,   senza   vincoli   di
          destinazione. Le eventuali azioni  o  quote  corrispondenti
          costituiscono azioni o quote proprie  delle  banche  o  dei
          confidi e non attribuiscono alcun  diritto  patrimoniale  o
          amministrativo ne' sono computate nel  capitale  sociale  o
          nel fondo  consortile  ai  fini  del  calcolo  delle  quote
          richieste  per  la  costituzione  e  per  le  deliberazioni
          dell'assemblea.  La  relativa  deliberazione,  da  assumere
          entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, e'
          di competenza dell'assemblea ordinaria; 
              o) sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti
          agli adempimenti amministrativi  relativi  alle  operazioni
          assistite dalla garanzia del Fondo; 
              p) la garanzia del Fondo puo' essere richiesta anche su
          operazioni finanziarie gia' perfezionate  con  l'erogazione
          da parte del soggetto finanziatore  da  non  oltre  3  mesi
          dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in
          data successiva al  31  gennaio  2020.  In  tali  casi,  il
          soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo
          una dichiarazione attestante  la  riduzione  del  tasso  di
          interesse  applicata,  sul  finanziamento   garantito,   al
          soggetto  beneficiario  per  effetto   della   sopravvenuta
          concessione della garanzia; 
              p-bis) per  i  finanziamenti  di  importo  superiore  a
          25.000 euro la garanzia e' rilasciata con  la  possibilita'
          per le imprese di avvalersi di un  preammortamento  fino  a
          ventiquattro mesi. 
              Omissis.». 
          Note al comma 245: 
                
              - Il testo del comma 1 dell'art. 13 del decreto-legge 8
          aprile 2020, n. 23, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 5 giugno 2020, n. 40,  e'  riportato  nelle  note  al
          comma 244. 
          Note al comma 246: 
              - Il testo del comma 100 dell'art.  2  della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662 (Misure  di  razionalizzazione  della
          finanza pubblica), e' riportato nelle note al comma 213. 
                
          Note al comma 248: 
                
              - Il testo dell'art. 56  del  citato  decreto-legge  17
          marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure  di  potenziamento  del
          Servizio sanitario nazionale e di  sostegno  economico  per
          famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse   all'emergenza
          epidemiologica da COVID-19), come modificato dalla presente
          legge, e' riportato nelle note al comma 213. 
          Note al comma 249: 
              -  Il  testo  del  comma  2  dell'art.  56  del  citato
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di
          potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale   e   di
          sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese
          connesse  all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19)   e'
          riportato nelle Note al comma 213. 
              - Si riporta il testo del  comma  2  dell'art.  77  del
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126  (Misure
          urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia): 
              «Art. 77 (Misure urgenti per il settore  turistico).  -
          1. Omissis. 
              2.  Per  le  imprese  del  comparto   turistico,   come
          individuate dall'art. 61, comma 2, lettere a), l), m) e r),
          del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  la
          moratoria straordinaria  prevista  all'art.  56,  comma  2,
          lettera  c),  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27, per la parte concernente il pagamento delle rate dei
          mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020, e' prorogata
          sino al 31 marzo 2021. Per le finalita' di cui al  presente
          comma la dotazione della  sezione  speciale  del  Fondo  di
          garanzia PMI di cui all'art. 56, comma 6, del decreto-legge
          17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27, e' incrementata di 8,4 milioni
          di euro per l'anno 2021. 
              Omissis.». 
          Note al comma 250: 
              -  Il  testo  del  comma  2  dell'art.  56  del  citato
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di
          potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale   e   di
          sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese
          connesse  all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19),  e'
          riportato nelle note al comma 213. 
          Note al comma 251: 
              - Il testo dei commi 2 e  8  dell'art.  56  del  citato
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di
          potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale   e   di
          sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese
          connesse  all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19),  e'
          riportato nelle note al comma 213. 
          Note al comma 252: 
              - Il testo dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento
          dell'Unione europea, e' riportato nelle note al comma 14. 
          Note al comma 253: 
              - Il testo del comma 100 dell'art.  2  della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662, e' riportato nelle note all'art. 40. 
          Note al comma 254: 
              -  Il  testo  del  comma  6  dell'art.  56  del  citato
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di
          potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale   e   di
          sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese
          connesse  all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19),  e'
          riportato nelle note al comma 213.