art. 1 note (parte 8)

           	
				
 
          Note al comma 255: 
              - Si riporta il testo dell'art. 111 del citato  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385: 
              «Art. 111 (Microcredito). - 1. In deroga all'art.  106,
          comma 1, i soggetti iscritti in un apposito elenco, possono
          concedere finanziamenti a persone  fisiche  o  societa'  di
          persone o societa' a responsabilita' limitata  semplificata
          di cui all'art. 2463-bis codice  civile  o  associazioni  o
          societa'  cooperative,  per  l'avvio   o   l'esercizio   di
          attivita'  di  lavoro  autonomo  o   di   microimpresa,   a
          condizione che i finanziamenti concessi abbiano le seguenti
          caratteristiche: 
              a) siano di ammontare non superiore a euro 40.000,00  e
          non siano assistiti da garanzie reali; 
              b) siano  finalizzati  all'avvio  o  allo  sviluppo  di
          iniziative imprenditoriali o  all'inserimento  nel  mercato
          del lavoro; 
              c) siano  accompagnati  dalla  prestazione  di  servizi
          ausiliari  di  assistenza  e  monitoraggio   dei   soggetti
          finanziati. 
              2. L'iscrizione  nell'elenco  di  cui  al  comma  1  e'
          subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni: 
              a) forma di societa' per  azioni,  in  accomandita  per
          azioni, a responsabilita' limitata e cooperativa; 
              b) capitale versato di ammontare non inferiore a quello
          stabilito ai sensi del comma 5; 
              c) requisiti di onorabilita' dei soci  di  controllo  o
          rilevanti, nonche' di onorabilita' e professionalita' degli
          esponenti aziendali, ai sensi del comma 5; 
              d) oggetto sociale limitato alle sole attivita' di  cui
          al  comma  1,   nonche'   alle   attivita'   accessorie   e
          strumentali; 
              e) presentazione di un programma di attivita'. 
              3. I soggetti di cui al comma 1 possono erogare in  via
          non prevalente finanziamenti  anche  a  favore  di  persone
          fisiche  in  condizioni   di   particolare   vulnerabilita'
          economica o sociale, purche' i finanziamenti concessi siano
          di importo massimo di euro 10.000, non siano  assistiti  da
          garanzie reali, siano  accompagnati  dalla  prestazione  di
          servizi ausiliari di bilancio familiare, abbiano  lo  scopo
          di  consentire  l'inclusione  sociale  e  finanziaria   del
          beneficiario e siano prestati a condizioni piu'  favorevoli
          di quelle prevalenti sul mercato. 
              3-bis. Nel caso di esercizio dell'attivita' di  cui  al
          comma 3, questa attivita' e quella di cui al comma 1 devono
          essere esercitate congiuntamente. 
              4.  In  deroga  all'art.  106,  comma  1,  i   soggetti
          giuridici  senza  fini  di   lucro,   in   possesso   delle
          caratteristiche individuate ai sensi del  comma  5  nonche'
          dei requisiti previsti dal comma  2,  lettera  c),  possono
          svolgere l'attivita' indicata al comma 3, a tassi  adeguati
          a consentire il mero recupero  delle  spese  sostenute  dal
          creditore. 
              5. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita
          la  Banca  d'Italia,  emana  disposizioni   attuative   del
          presente articolo, anche disciplinando: 
              a) requisiti  concernenti  i  beneficiari  e  le  forme
          tecniche dei finanziamenti; 
              b)  limiti  oggettivi,   riferiti   al   volume   delle
          attivita',   alle   condizioni   economiche   applicate   e
          all'ammontare  massimo  dei  singoli  finanziamenti,  anche
          modificando i limiti stabiliti dal comma 1,  lettera  a)  e
          dal comma 3; 
              c) le  caratteristiche  dei  soggetti  che  beneficiano
          della deroga prevista dal comma 4; 
              d) le informazioni da fornire alla clientela. 
              5-bis.  L'utilizzo  del  sostantivo   microcredito   e'
          subordinato alla concessione di  finanziamenti  secondo  le
          caratteristiche di cui ai commi 1 e 3.». 
          Note al comma 256: 
              - Si riporta il testo del comma 2  dell'art.  15  della
          legge 7 marzo 1996, n.  108  (Disposizioni  in  materia  di
          usura): 
              «Art. 15. - 1. Omissis. 
              2. I contributi  di  cui  al  comma  1  possono  essere
          concessi ai Confidi alle seguenti condizioni: 
              a) che essi  costituiscano  speciali  fondi  antiusura,
          separati dai fondi rischi ordinari, destinati  a  garantire
          fino all'80 per cento le banche e gli istituti  di  credito
          che   concedono   finanziamenti   a   medio    termine    e
          all'incremento di linee di credito a breve termine a favore
          delle  piccole  e   medie   imprese   a   elevato   rischio
          finanziario, intendendosi per tali le imprese cui sia stata
          rifiutata una domanda di  finanziamento  assistita  da  una
          garanzia  pari  ad   almeno   il   50%   dell'importo   del
          finanziamento stesso pur in presenza  della  disponibilita'
          del Confidi al rilascio della garanzia; 
              b) che i contributi di cui al comma 1 siano  cumulabili
          con  eventuali  contributi   concessi   dalle   camere   di
          commercio, industria, artigianato e agricoltura. 
              Omissis.». 
          Note al commma 257: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  106  e  112  del
          citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo
          unico delle leggi in materia bancaria e creditizia): 
              «Art. 106 (Albo degli intermediari  finanziari).  -  1.
          L'esercizio nei confronti del  pubblico  dell'attivita'  di
          concessione  di  finanziamenti  sotto  qualsiasi  forma  e'
          riservato   agli   intermediari   finanziari   autorizzati,
          iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. 
              2.  Oltre  alle  attivita'  di  cui  al  comma  1   gli
          intermediari finanziari possono: 
              a) emettere moneta elettronica e  prestare  servizi  di
          pagamento a condizione che  siano  a  cio'  autorizzati  ai
          sensi dell'art. 114-quinquies,  comma  4,  e  iscritti  nel
          relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento  a
          condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi  dell'art.
          114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo; 
              b) prestare servizi di investimento se  autorizzati  ai
          sensi dell'art. 18, comma 3,  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58; 
              c) esercitare le altre attivita' a  loro  eventualmente
          consentite  dalla  legge  nonche'  attivita'   connesse   o
          strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate  dalla
          Banca d'Italia. 
              3. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita
          la Banca d'Italia, specifica il contenuto  delle  attivita'
          indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze  ricorra
          l'esercizio nei confronti del pubblico.» 
              «Art. 112 (Altri soggetti  operanti  nell'attivita'  di
          concessione di finanziamenti). - 1.  I  confidi,  anche  di
          secondo  grado,  sono  iscritti   in   un   elenco   tenuto
          dall'Organismo previsto dall'art. 112-bis ed esercitano  in
          via esclusiva l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi e
          i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle
          disposizioni dettate dal  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e delle riserve di attivita' previste dalla  legge.
          I confidi di cui  al  presente  articolo  possono  detenere
          partecipazioni nei soggetti di cui all'art. 111. 
              1-bis. I confidi tenuti ad iscriversi nell'albo di  cui
          all'art.  106  sono  esclusi  dall'obbligo  di   iscrizione
          nell'elenco   tenuto   dall'Organismo   previsto   all'art.
          112-bis. 
              2.  L'iscrizione  e'  subordinata  al  ricorrere  delle
          condizioni di forma giuridica, di capitale sociale o  fondo
          consortile, patrimoniali, di oggetto sociale e  di  assetto
          proprietario individuate dall'art. 13 del decreto-legge  30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonche'  al  possesso
          da parte di  coloro  che  detengono  partecipazioni  e  dei
          soggetti  che   svolgono   funzioni   di   amministrazione,
          direzione  e  controllo  dei  requisiti   di   onorabilita'
          stabiliti ai sensi degli articoli 25, comma 2, lettera  a),
          e 26,  comma  3,  lettera  a).  La  sede  legale  e  quella
          amministrativa devono essere situate nel  territorio  della
          Repubblica. 
              3. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita
          la  Banca  d'Italia,   determina   i   criteri   oggettivi,
          riferibili al volume di attivita' finanziaria  in  base  ai
          quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere
          l'autorizzazione  per   l'iscrizione   nell'albo   previsto
          dall'art. 106. La Banca d'Italia  stabilisce,  con  proprio
          provvedimento, gli elementi da prendere  in  considerazione
          per il calcolo del  volume  di  attivita'  finanziaria.  In
          deroga all'art. 106, per l'iscrizione nell'albo  i  confidi
          possono  adottare  la  forma  di  societa'   consortile   a
          responsabilita' limitata. 
              4. I  confidi  iscritti  nell'albo  esercitano  in  via
          prevalente l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi. 
              5.  I  confidi  iscritti  nell'albo  possono  svolgere,
          prevalentemente nei confronti delle imprese  consorziate  o
          socie, le seguenti attivita': 
              a)     prestazione     di     garanzie     a     favore
          dell'amministrazione  finanziaria  dello  Stato,  al   fine
          dell'esecuzione  dei  rimborsi  di  imposte  alle   imprese
          consorziate o socie; 
              b) gestione, ai sensi dell'art. 47, comma 2,  di  fondi
          pubblici di agevolazione; 
              c)  stipula,  ai  sensi  dell'art.  47,  comma  3,   di
          contratti con le banche assegnatarie di fondi  pubblici  di
          garanzia  per  disciplinare  i  rapporti  con  le   imprese
          consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione. 
              6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attivita'
          di garanzia, i confidi iscritti nell'albo possono concedere
          altre forme di  finanziamento  sotto  qualsiasi  forma,  ai
          sensi dell'art. 106, comma 1. 
              7. I soggetti diversi dalle banche, gia' operanti  alla
          data di entrata in vigore  della  presente  disposizione  i
          quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente  in
          ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli
          prestiti  possono  continuare   a   svolgere   la   propria
          attivita', in considerazione del carattere marginale  della
          stessa, nel rispetto delle modalita' operative e dei limiti
          quantitativi  determinati   dal   CICR.   Possono   inoltre
          continuare a svolgere la propria attivita',  senza  obbligo
          di iscrizione nell'albo di cui all'art. 106, gli enti e  le
          societa' cooperative costituiti entro il  1°  gennaio  1993
          tra i dipendenti di una medesima amministrazione  pubblica,
          gia' iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,  alla  data
          del 4 settembre 2010, ove si verifichino le  condizioni  di
          cui all'art. 2 del decreto del Ministro del tesoro  del  29
          marzo 1995. In attesa  di  un  riordino  complessivo  degli
          strumenti di intermediazione finanziaria,  e  comunque  non
          oltre il 31 dicembre 2014, possono continuare a svolgere la
          propria attivita', senza obbligo di iscrizione nell'albo di
          cui all'art. 106, le societa' cooperative di cui al capo  I
          del titolo VI del libro quinto del codice civile, esistenti
          alla data del 1° gennaio 1996 e le  cui  azioni  non  siano
          negoziate   in   mercati   regolamentati,   che   concedono
          finanziamenti  sotto  qualsiasi  forma  esclusivamente  nei
          confronti dei propri soci, a condizione che: 
              a) non raccolgano risparmio  sotto  qualsivoglia  forma
          tecnica; 
              b) il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei
          soci non sia superiore a quindici milioni di euro; 
              c)  l'importo  unitario  del   finanziamento   sia   di
          ammontare non superiore a 20.000 euro; 
              d) i finanziamenti siano  concessi  a  condizioni  piu'
          favorevoli di quelli presenti sul mercato. 
              8. Le agenzie di prestito su pegno  previste  dall'art.
          115  del  reale  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  sono
          sottoposte  alle  disposizioni  dell'art.  106.  La   Banca
          d'Italia   puo'   dettare   disposizioni   per    escludere
          l'applicazione alle agenzie di prestito su pegno di  alcune
          disposizioni previste dal presente titolo.». 
          Note al comma 258: 
                
              - Il testo dell'art. 112 del citato decreto legislativo
          1° settembre 1993, n. 385, e' riportato nelle note al comma
          257. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  112-bis  del  citato
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385: 
              «Art. 112-bis (Organismo per la tenuta dell'elenco  dei
          confidi).  -  1.  E'   istituito   un   Organismo,   avente
          personalita' giuridica di  diritto  privato  con  autonomia
          organizzativa, statutaria e finanziaria competente  per  la
          gestione dell'elenco di  cui  all'art.  112,  comma  1.  Il
          Ministro dell'economia e delle finanze approva  lo  Statuto
          dell'Organismo,  sentita  la  Banca  d'Italia,   e   nomina
          altresi'   un   proprio   rappresentante   nell'organo   di
          controllo. 
              2. L'Organismo svolge ogni attivita' necessaria per  la
          gestione dell'elenco, determina la misura dei contributi  a
          carico degli iscritti, entro il limite del cinque per mille
          delle garanzie concesse e riscuote i contributi e le  altre
          somme  dovute  per  l'iscrizione  nell'elenco;  vigila  sul
          rispetto, da parte degli  iscritti,  della  disciplina  cui
          sono sottoposti anche ai  sensi  dell'art.  112,  comma  2.
          Nell'esercizio  di  tali  attivita'  puo'  avvalersi  delle
          Federazioni di rappresentanza dei Confidi espressione delle
          Organizzazioni nazionali di impresa. 
              3. Per lo svolgimento dei propri  compiti,  l'Organismo
          puo' chiedere agli iscritti  la  comunicazione  di  dati  e
          notizie e la trasmissione di atti e documenti,  fissando  i
          relativi termini, e puo' effettuare ispezioni. 
              4.   L'Organismo   puo'   disporre   la   cancellazione
          dall'elenco: 
              a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione; 
              b) qualora risultino gravi violazioni normative; 
              c) per il mancato pagamento del contributo ai sensi del
          comma 2; 
              d) per l'inattivita' dell'iscritto protrattasi  per  un
          periodo di tempo non inferiore a un anno. 
              5. Fermo restando le disposizioni di cui al  precedente
          comma, l'Organismo puo' imporre agli iscritti il divieto di
          intraprendere nuove  operazioni  o  disporre  la  riduzione
          delle attivita' per violazioni di disposizioni  legislative
          o amministrative che ne regolano l'attivita'. 
              6. La  Banca  d'Italia  vigila  sull'Organismo  secondo
          modalita', dalla stessa stabilite, improntate a criteri  di
          proporzionalita' ed economicita' dell'azione di controllo e
          con  la  finalita'  di   verificare   l'adeguatezza   delle
          procedure   interne   adottate   dall'Organismo   per    lo
          svolgimento della propria attivita'. 
              7.  Su  proposta  della  Banca  d'Italia,  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze puo' sciogliere gli organi di
          gestione e di controllo  dell'Organismo  qualora  risultino
          gravi  irregolarita'  nell'amministrazione,  ovvero   gravi
          violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o
          statutarie che regolano l'attivita' dello stesso. La  Banca
          d'Italia   provvede   agli   adempimenti   necessari   alla
          ricostituzione  degli  organi  di  gestione   e   controllo
          dell'Organismo, assicurandone la continuita' operativa,  se
          necessario anche attraverso la nomina di un commissario. La
          Banca d'Italia puo' disporre la rimozione  di  uno  o  piu'
          componenti degli organi di gestione e controllo in caso  di
          grave inosservanza  dei  doveri  ad  essi  assegnati  dalla
          legge, dallo statuto o  dalle  disposizioni  di  vigilanza,
          nonche' dei provvedimenti specifici e di  altre  istruzioni
          impartite  dalla  Banca  d'Italia,  ovvero   in   caso   di
          comprovata inadeguatezza, accertata dalla  Banca  d'Italia,
          all'esercizio delle funzioni cui sono preposti. 
              8. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita
          la Banca d'Italia, disciplina: 
              a)  la  struttura,  i  poteri   e   le   modalita'   di
          funzionamento   dell'Organismo   necessari   a   garantirne
          funzionalita' ed efficienza; 
              b) i requisiti, ivi compresi quelli di professionalita'
          e onorabilita', dei componenti degli organi di  gestione  e
          controllo dell'Organismo. 
              8-bis. Le Autorita' di  vigilanza  e  l'Organismo,  nel
          rispetto  delle  proprie  competenze,   collaborano   anche
          mediante  lo  scambio  di   informazioni   necessarie   per
          l'espletamento delle rispettive funzioni e  in  particolare
          per consentire all'Organismo l'esercizio dei poteri ad esso
          conferiti nei confronti dei soggetti iscritti  nell'elenco.
          La  trasmissione  di  informazioni  all'Organismo  per   le
          suddette finalita' non costituisce violazione  del  segreto
          d'ufficio da parte delle Autorita' di vigilanza.». 
          Note al comma 259: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  17  della  legge  27
          febbraio 1985, n. 49 (Provvedimenti  per  il  credito  alla
          cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di
          occupazione), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 17. - 1. E' istituito presso la Sezione  speciale
          per  il  credito  alla  cooperazione,  un  fondo  per   gli
          interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione. 
              2.   Al   fine   di   salvaguardare   e    incrementare
          l'occupazione, mediante lo  sviluppo  di  piccole  e  medie
          imprese costituite nella forma di societa' cooperativa o di
          piccola societa' cooperativa, ivi incluse quelle costituite
          nella forma di cooperativa sociale, appartenenti al settore
          di produzione e lavoro, il  Ministero  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato partecipa al capitale  sociale
          di   societa'   finanziarie    appositamente    costituite,
          utilizzando allo scopo le disponibilita' del Fondo  di  cui
          al comma 1. 
              3. L'entita' delle partecipazioni  e'  determinata  per
          una quota pari al 5 per cento in relazione al numero  delle
          societa'  finanziarie  aventi   i   requisiti   che   hanno
          presentato domanda di partecipazione e per una  quota  pari
          al 50 per cento in proporzione ai valori a patrimonio netto
          delle partecipazioni assunte nonche'  dei  finanziamenti  e
          delle agevolazioni erogate  ai  sensi  dell'art.  12  della
          legge 5 marzo 2001, n. 57. La restante quota e' determinata
          in proporzione alla percentuale di utilizzazione  da  parte
          di ciascuna societa' finanziaria  delle  risorse  conferite
          dal Ministero di cui al comma 2  ai  sensi  della  predetta
          norma. [Il Ministero esclude dalla ripartizione le societa'
          finanziarie che non hanno  effettuato  erogazioni  pari  ad
          almeno l'80 per cento delle risorse conferite, decorsi  due
          anni dal conferimento delle  stesse.]  Per  l'attivita'  di
          formazione  e  consulenza  alle  cooperative   nonche'   di
          promozione della normativa, le societa' finanziarie ammesse
          alla  partecipazione   sono   autorizzate   ad   utilizzare
          annualmente, in  misura  non  superiore  all'1  per  cento,
          risorse equivalenti agli interventi previsti  dall'art.  12
          della citata legge 5 marzo 2001, n. 57 effettuati nell'anno
          precedente. Ad integrazione del decreto previsto dal  comma
          6  del  presente  articolo,  il  Ministero  stabilisce   le
          modalita' di attuazione del presente comma. 
              4. Le societa' finanziarie  di  cui  al  comma  2,  che
          assumono la natura  di  investitori  istituzionali,  devono
          essere ispirate ai principi di mutualita' di  cui  all'art.
          26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
          14 dicembre 1947,  n.  1577,  e  successive  modificazioni,
          essere costituite in forma  cooperativa,  [essere  iscritte
          nell'elenco previsto dall'art. 106 del decreto  legislativo
          1°  settembre  1993,  n.  385,]  essere  in  possesso   dei
          requisiti, individuati con il decreto di cui al comma 6, di
          professionalita' ed onorabilita' previsti  per  i  soggetti
          che svolgono funzioni amministrative,  di  direzione  e  di
          controllo  ed  essere  partecipate  da   almeno   cinquanta
          cooperative distribuite sull'intero territorio nazionale  e
          comunque in non meno di dieci regioni. 
              5. Con le risorse apportate ai sensi del  comma  2,  le
          societa'  finanziarie   possono   assumere   partecipazioni
          temporanee di minoranza nelle cooperative,  anche  in  piu'
          soluzioni,  con  priorita'   per   quelle   costituite   da
          lavoratori provenienti da aziende  in  crisi,  e  concedere
          alle  cooperative  stesse  finanziamenti   e   agevolazioni
          finanziarie  in  conformita'  alla  disciplina  dell'Unione
          europea in materia, per la  realizzazione  di  progetti  di
          impresa. 
              5-bis.  Le  societa'  finanziarie  possono,   altresi',
          sottoscrivere, anche successivamente  all'assunzione  delle
          partecipazioni,     prestiti     subordinati,      prestiti
          partecipativi e gli strumenti finanziari  di  cui  all'art.
          2526  del  codice  civile.  In  deroga  a  quanto  previsto
          dall'art. 2522 del codice civile, le  societa'  finanziarie
          possono intervenire nelle societa'  cooperative  costituite
          da meno di nove soci. 
              5-ter. Le societa' finanziarie possono  inoltre  essere
          destinatarie  di  fondi  pubblici  nazionali  e  regionali,
          nonche' svolgere attivita' di promozione, di prestazione di
          servizi e di assistenza nella gestione di fondi, affidati a
          enti o amministrazioni pubbliche, aventi  la  finalita'  di
          sostenere l'occupazione attraverso la nascita e lo sviluppo
          di imprese cooperative di lavoro e sociali. 
              6. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato   sono
          fissati i termini di  presentazione  delle  domande  ed  e'
          approvato il relativo schema, nonche' sono  individuate  le
          modalita' di riparto delle risorse sulla base  dei  criteri
          di  cui  al  comma  3,  le  condizioni  e  i  limiti  delle
          partecipazioni  al  fine,  in  particolare,  di   garantire
          l'economicita' delle iniziative di cui al comma 5.». 
          Note al comma 260: 
              - Si riporta il testo del comma 6  dell'art.  11  della
          legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove  norme  in  materia  di
          societa' cooperative): 
              «Art. 11 (Fondi mutualistici per  la  promozione  e  lo
          sviluppo della cooperazione). - 1. - 5. Omissis. 
              6. Le  societa'  cooperative  e  i  loro  consorzi  non
          aderenti alle associazioni riconosciute  di  cui  al  primo
          periodo del comma 1, o aderenti  ad  associazioni  che  non
          abbiano costituito il fondo di cui al  comma  1,  assolvono
          agli obblighi di  cui  ai  commi  4  e  5,  secondo  quanto
          previsto all'art. 20. 
              Omissis.». 
          Note al comma 261: 
              - Il testo dell'art. 23  del  decreto-legge  22  giugno
          2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 134, e' riportato nelle note al comma 80. 
          Note al comma 262: 
              - Il testo dell'art. 17 della citata legge 27  febbraio
          1985, n. 49 (Provvedimenti per il credito alla cooperazione
          e  misure   urgenti   a   salvaguardia   dei   livelli   di
          occupazione), come  modificato  dalla  presente  legge,  e'
          riportato nelle note al comma 259. 
          Note al comma 263: 
                
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  26   del   citato
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 26 (Rafforzamento patrimoniale delle  imprese  di
          medie dimensioni). - 1. Le  misure  previste  dal  presente
          articolo si applicano, in conformita' a tutti i  criteri  e
          le condizioni ivi previsti, agli aumenti di capitale  delle
          societa' per azioni, societa' in  accomandita  per  azioni,
          societa' a responsabilita'  limitata,  anche  semplificata,
          societa'  cooperative,  -societa'   europee   di   cui   al
          regolamento  (CE)  n.  2157/2001  e  societa'   cooperative
          europee di cui al regolamento  (CE)  n.  1435/2003,  aventi
          sede legale in  Italia,  escluse  quelle  di  cui  all'art.
          162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986,  n.   917   e   quelle   che   esercitano   attivita'
          assicurative, qualora la societa' regolarmente costituita e
          iscritta nel registro delle imprese, soddisfi  le  seguenti
          condizioni: 
              a) presenti un ammontare di ricavi di cui all'art.  85,
          comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui
          redditi  approvato  con  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917  relativo  al  periodo
          d'imposta 2019, superiore a cinque milioni di euro,  ovvero
          dieci milioni di euro nel caso  della  misura  prevista  al
          comma 12, e fino a cinquanta milioni di euro; nel  caso  in
          cui la societa' appartenga ad un gruppo, si fa  riferimento
          al valore dei citati ricavi su base  consolidata,  al  piu'
          elevato grado di  consolidamento,  non  tenendo  conto  dei
          ricavi conseguiti all'interno del gruppo; 
              b) abbia subito, a causa dell'emergenza  epidemiologica
          da COVID-19 nei mesi di marzo e aprile 2020, una  riduzione
          complessiva dell'ammontare dei ricavi di cui  all'art.  85,
          comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui
          redditi  approvato  con  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, rispetto  allo  stesso
          periodo dell'anno precedente in  misura  non  inferiore  al
          33%; nel caso in cui la societa' appartenga ad  un  gruppo,
          si fa riferimento al  valore  dei  citati  ricavi  su  base
          consolidata, al piu' elevato grado di  consolidamento,  non
          tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo; 
              c) abbia  deliberato  ed  eseguito  dopo  l'entrata  in
          vigore del presente decreto legge ed entro il  31  dicembre
          2020,  ovvero,  limitatamente   all'accesso   alle   misure
          previste dai commi 8 e 12, entro  il  30  giugno  2021,  un
          aumento di capitale a pagamento  e  integralmente  versato;
          per l'accesso alla misura prevista dal comma  12  l'aumento
          di capitale non e' inferiore a 250.000 euro. 
              2. Ai fini delle misure previste ai commi  8  e  12  la
          societa' soddisfa altresi' le seguenti condizioni: 
              a) non e' sottoposta o ammessa a procedura  concorsuale
          ovvero non e' stata presentata o depositata, nei  confronti
          di essa o da essa stessa, istanza volta a far dichiarare lo
          stato di insolvenza o l'avvio di una procedura fallimentare
          o altra procedura concorsuale e, comunque, alla data del 31
          dicembre 2019 non rientrava nella categoria  delle  imprese
          in difficolta' ai sensi del regolamento (UE)  n.  651/2014,
          del 17 giugno 2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 del 25
          giugno 2014 e del regolamento (UE)  n.  1388/2014,  del  16
          dicembre 2014; 
              b) si trova in situazione di regolarita' contributiva e
          fiscale; 
              c) si trova in regola con le  disposizioni  vigenti  in
          materia di normativa edilizia ed urbanistica,  del  lavoro,
          della prevenzione  degli  infortuni  e  della  salvaguardia
          dell'ambiente; 
              d) non rientra tra le societa' che  hanno  ricevuto  e,
          successivamente, non rimborsato o depositato  in  un  conto
          bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili  dalla
          Commissione europea; 
              e) non  si  trova  nelle  condizioni  ostative  di  cui
          all'art. 67 del decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.
          159; 
              f) nei confronti degli amministratori, dei soci  e  del
          titolare effettivo non e' intervenuta condanna  definitiva,
          negli ultimi cinque anni, per reati commessi in  violazione
          delle norme per la repressione dell'evasione in materia  di
          imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi  in  cui
          sia stata applicata la pena accessoria di cui all'art.  12,
          comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. 
              g) solo nel caso di accesso alla misura di cui al comma
          12, il numero di occupati e' inferiore a 250 persone. 
              2-bis. Le misure di cui ai commi 8 e  12  si  applicano
          anche alle imprese, non in difficolta'  alla  data  del  31
          dicembre 2019,  ammesse  successivamente  a  tale  data  al
          concordato preventivo con continuita' aziendale purche'  il
          decreto di omologa sia stato gia'  adottato  alla  data  di
          presentazione dell'istanza di cui al comma 17  ovvero  alla
          data di approvazione del bilancio di cui al comma 8  e  che
          si trovano in  situazione  di  regolarita'  contributiva  e
          fiscale all'interno dei piani di rientro e rateizzazione. 
              3.  L'efficacia  delle  misure  previste  dal  presente
          articolo e' subordinata, ai sensi dell'art. 108,  paragrafo
          3, del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,
          all'autorizzazione della Commissione europea. 
              4. Ai soggetti che effettuano conferimenti  in  denaro,
          in una o piu'  societa',  in  esecuzione  dell'aumento  del
          capitale sociale di cui al comma 1, lettera c),  spetta  un
          credito d'imposta pari al 20 per cento. 
              5. L'investimento massimo del  conferimento  in  denaro
          sul quale calcolare il credito d'imposta non puo'  eccedere
          euro   2.000.000.   La   partecipazione   riveniente    dal
          conferimento deve essere  posseduta  fino  al  31  dicembre
          2023. La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima
          di  tale  data  da  parte  della   societa'   oggetto   del
          conferimento in denaro comporta la decadenza dal  beneficio
          e l'obbligo  del  contribuente  di  restituire  l'ammontare
          detratto, unitamente agli interessi legali.  L'agevolazione
          spetta all'investitore  che  ha  una  certificazione  della
          societa' conferitaria che attesti di non aver  superato  il
          limite dell'importo complessivo agevolabile di cui al comma
          20 ovvero, se superato, l'importo per il  quale  spetta  il
          credito d'imposta.  Non  possono  beneficiare  del  credito
          d'imposta  le  societa'  che  controllano  direttamente   o
          indirettamente la societa' conferitaria, sono sottoposte  a
          comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono
          da questa controllate. 
              6. I commi 4 e 5 si applicano anche  agli  investimenti
          effettuati in stabili organizzazioni in Italia  di  imprese
          con sede in Stati membri dell'Unione  europea  o  in  Paesi
          appartenenti allo Spazio economico europeo, nel rispetto di
          quanto previsto al comma 1. I commi  4  e  5  si  applicano
          altresi' quando l'investimento avviene attraverso  quote  o
          azioni  di  organismi  di   investimento   collettivo   del
          risparmio residenti nel territorio dello  Stato,  ai  sensi
          dell'art. 73 del testo unico delle imposte sui  redditi  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione  europea  o  in
          Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico  europeo,
          che investono in  misura  superiore  al  50%  nel  capitale
          sociale delle imprese di cui al presente articolo. 
              7.  Il  credito  d'imposta  di  cui  al  comma   4   e'
          utilizzabile nella dichiarazione dei  redditi  relativa  al
          periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento  e  in
          quelle  successive  fino  a  quando  non  se  ne   conclude
          l'utilizzo nonche', a partire dal decimo giorno  successivo
          a quello di presentazione della dichiarazione  relativa  al
          periodo  di  effettuazione  dell'investimento,   anche   in
          compensazione,  ai   sensi   dell'art.   17   del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997,  n.  241.  Non  si  applicano  i
          limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre
          2007, n. 244, e di cui all'art. 34 della legge 23  dicembre
          2000, n.  388.  Il  credito  d'imposta  non  concorre  alla
          formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi  e
          del valore della produzione ai fini dell'imposta  regionale
          sulle  attivita'  produttive  e  non  rileva  ai  fini  del
          rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del  testo
          unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917. 
              8. Alle societa' di cui al comma 1, che  soddisfano  le
          condizioni di cui al comma 2, e'  riconosciuto,  a  seguito
          dell'approvazione del bilancio  per  l'esercizio  2020,  un
          credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10
          per cento del patrimonio  netto,  al  lordo  delle  perdite
          stesse, fino a concorrenza del 30 per cento dell'aumento di
          capitale di cui al comma 1,  lettera  c),  e  comunque  nei
          limiti previsti dal comma 20.  La  percentuale  di  cui  al
          periodo precedente e' aumentata dal 30 al 50 per cento  per
          gli aumenti di capitale deliberati ed  eseguiti  nel  primo
          semestre del 2021. La distribuzione di  qualsiasi  tipo  di
          riserve prima del 1° gennaio 2024, ovvero  del  1°  gennaio
          2025 nel caso in cui l'aumento di capitale  sia  deliberato
          ed eseguito nel  primo  semestre  dell'esercizio  2021,  da
          parte della societa' ne comporta la decadenza dal beneficio
          e  l'obbligo  di  restituire  l'importo,  unitamente   agli
          interessi legali. 
              9.  Il  credito  d'imposta  di  cui  al  comma   8   e'
          utilizzabile  esclusivamente  in  compensazione,  ai  sensi
          dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
          a  partire  dal  decimo  giorno  successivo  a  quello   di
          effettuazione      dell'investimento,       successivamente
          all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020 ed entro
          la data del 30 novembre 2021. Non si applicano i limiti  di
          cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,  n.
          244, e di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000,  n.
          388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione  del
          reddito ai fini delle imposte  sui  redditi  e  del  valore
          della  produzione  ai  fini  dell'imposta  regionale  sulle
          attivita' produttive e non rileva ai fini del  rapporto  di
          cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917. 
              10. Per la fruizione dei crediti  di  imposta  previsti
          dal presente articolo e' autorizzata la  spesa  nel  limite
          complessivo massimo di 2 miliardi di euro per l'anno  2021.
          A  tal  fine,  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito, per il medesimo
          anno, un apposito Fondo. 
              11. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, da adottare entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  del   presente   decreto-legge,   sono
          stabiliti i criteri e le modalita'  di  applicazione  e  di
          fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare
          il rispetto del limite di spesa di cui al precedente  comma
          10. 
              12.  Ai  fini  del  sostegno  e  rilancio  del  sistema
          economico-produttivo  italiano,  e'  istituito   il   fondo
          denominato «Fondo Patrimonio PMI"»  (di  seguito  anche  il
          "Fondo"), finalizzato a sottoscrivere entro  il  30  giugno
          2021, entro i limiti della dotazione del Fondo e nel limite
          massimo di 1 miliardo di  euro  per  le  sottoscrizioni  da
          effettuare nell'anno 2021, obbligazioni o titoli di  debito
          di nuova emissione,  con  le  caratteristiche  indicate  ai
          commi 14 e 16  (di  seguito  "gli  strumenti  finanziari"),
          emessi dalle societa' di cui al comma 1, che soddisfano  le
          condizioni di cui al comma 2, per un ammontare massimo pari
          al minore importo tra tre volte l'ammontare dell'aumento di
          capitale di cui al comma 1, lettera c), e il 12,5 per cento
          dell'ammontare dei ricavi di cui al comma  1,  lettera  a).
          Qualora  la  societa'  sia  beneficiaria  di  finanziamenti
          assistiti da garanzia pubblica in attuazione di  un  regime
          di aiuto ai sensi del  paragrafo  3.2  della  Comunicazione
          della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per
          le misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia
          nell'attuale emergenza del COVID-19", ovvero di aiuti sotto
          forma di tassi d'interesse agevolati in  attuazione  di  un
          regime di aiuto ai sensi del  paragrafo  3.3  della  stessa
          Comunicazione,  la  somma  degli  importi  garantiti,   dei
          prestiti  agevolati  e   dell'ammontare   degli   Strumenti
          Finanziari  sottoscritti  non  puo'  superare  il  maggiore
          valore tra: il 25 per cento dell'ammontare  dei  ricavi  di
          cui al comma 1, lettera a),  e  il  doppio  dei  costi  del
          personale della societa' relativi al 2019, come  risultanti
          dal bilancio ovvero da dati certificati se l'impresa non ha
          approvato il bilancio.  Gli  Strumenti  Finanziari  possono
          essere emessi in deroga ai limiti  di  cui  all'art.  2412,
          primo comma, del codice civile. 
              13. La  gestione  del  Fondo  e'  affidata  all'Agenzia
          nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
          di  impresa  Spa  -  Invitalia,  o  a  societa'  da  questa
          interamente controllata (di seguito anche "il Gestore"). 
              14. Gli Strumenti Finanziari  sono  rimborsati  decorsi
          sei anni dalla sottoscrizione. La societa'  emittente  puo'
          rimborsare i titoli in  via  anticipata  decorsi  tre  anni
          dalla  sottoscrizione.  Gli   Strumenti   Finanziari   sono
          immediatamente rimborsati in caso di informazione antimafia
          interdittiva. Nel caso in cui  la  societa'  emittente  sia
          assoggettata a fallimento o altra procedura concorsuale,  i
          crediti del  Fondo  per  il  rimborso  del  capitale  e  il
          pagamento degli interessi sono soddisfatti dopo  i  crediti
          chirografari e prima di quelli previsti dall'art. 2467  del
          codice civile. 
              15. La societa' emittente assume l'impegno di: 
              a) non deliberare o effettuare, dalla data dell'istanza
          e fino all'integrale rimborso degli  Strumenti  finanziari,
          distribuzioni di riserve e acquisti  di  azioni  proprie  o
          quote e di non procedere al rimborso di  finanziamenti  dei
          soci; 
              b) destinare il  finanziamento  a  sostenere  costi  di
          personale, investimenti o capitale circolante impiegati  in
          stabilimenti produttivi  e  attivita'  imprenditoriali  che
          siano localizzati in Italia; 
              c) fornire al Gestore un rendiconto  periodico,  con  i
          contenuti,  la  cadenza  e  le  modalita'  da  quest'ultimo
          indicati, al fine di consentire la verifica  degli  impegni
          assunti ai sensi del presente comma e definiti ai sensi del
          decreto di cui al comma 16. 
              16. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  dello   sviluppo
          economico,  sono  definite  caratteristiche,  condizioni  e
          modalita' del finanziamento e degli  Strumenti  finanziari.
          Nel decreto sono altresi' indicati  gli  obiettivi  al  cui
          conseguimento  puo'  essere  accordata  una  riduzione  del
          valore di rimborso degli Strumenti finanziari. 
              17.  L'istanza  e'  trasmessa  al  Gestore  secondo  il
          modello uniforme da questo  reso  disponibile  sul  proprio
          sito Internet, corredata della documentazione ivi indicata.
          Il Gestore puo' prevedere  ai  fini  della  verifica  della
          sussistenza dei  requisiti  di  cui  ai  commi  1  e  2  la
          presentazione di  dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di
          notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente
          della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445.  Qualora  il
          rilascio dell'informativa antimafia non sia  immediatamente
          conseguente  alla  consultazione  della  banca  dati  unica
          prevista dall'art. 96 del decreto legislativo  6  settembre
          2011, n. 159, ferma restando la  richiesta  di  informativa
          antimafia da parte del Gestore, le istanze di accesso  agli
          interventi del Fondo sono integrate  da  una  dichiarazione
          sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi  dell'art.  47
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          2000,  n.  445,  con  la  quale  il  legale  rappresentante
          attesta, sotto la propria responsabilita', di non  trovarsi
          nelle condizioni ostative di cui all'art.  67  del  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159.  Il  Gestore,  tenuto
          conto dello stato di emergenza  sanitaria,  puo'  procedere
          alla attuazione di quanto previsto  dal  presente  articolo
          anche prima dei termini previsti dal decreto legislativo  6
          settembre  2011,  n.  159.  Il  Gestore  procede,   secondo
          l'ordine cronologico di presentazione delle istanze 
              18. Il Gestore, verificata la sussistenza dei requisiti
          di cui  ai  commi  1  e  2,  l'esecuzione  dell'aumento  di
          capitale di cui al comma  1,  lettera  c),  la  conformita'
          della deliberazione di emissione degli Strumenti finanziari
          a quanto previsto dal presente articolo e al decreto di cui
          al comma 16, e l'assunzione degli impegni di cui  al  comma
          15, procede, entro i limiti della dotazione del Fondo, alla
          sottoscrizione degli stessi e al  versamento  del  relativo
          apporto entro il 30 giugno 2021, fermo restando  il  limite
          massimo di cui al comma 12, primo periodo. 
              19. Il  Fondo  ha  una  dotazione  iniziale  pari  a  4
          miliardi di euro per l'anno 2020. Per la gestione del Fondo
          e'  autorizzata   l'apertura   di   apposita   contabilita'
          speciale. Il Gestore  e'  autorizzato  a  trattenere  dalle
          disponibilita' del Fondo un importo massimo per  operazione
          pari, nell'anno 2020 e nell'anno 2021, allo 0,4  per  cento
          del valore nominale degli Strumenti Finanziari sottoscritti
          e, negli  anni  successivi  e  fino  all'esaurimento  delle
          procedure di recupero dei crediti vantati verso le societa'
          emittenti, allo 0,2 per cento  del  valore  nominale  degli
          Strumenti Finanziari non rimborsati, con oneri valutati  in
          9,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 4,8 milioni di euro
          annui per ciascuno degli anni dal 2021 al  2023  e  in  3,8
          milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. 
              19-bis. In considerazione delle peculiarita'  normative
          delle imprese a carattere  mutualistico  e  senza  fine  di
          speculazione privata e  della  loro  funzione  sociale,  il
          Gestore puo' avvalersi, mediante utilizzo delle risorse  di
          cui  al  secondo  periodo  del  comma  19,  delle  societa'
          finanziarie partecipate  e  vigilate  dal  Ministero  dello
          sviluppo economico costituite per il perseguimento  di  una
          specifica missione di interesse pubblico ai sensi dell'art.
          17, commi 2 e 4, della legge 27 febbraio 1985,  n.  49,  le
          quali assolvono, limitatamente alle  societa'  cooperative,
          le funzioni attribuite al soggetto  gestore  ai  sensi  del
          presente articolo, secondo le condizioni e con le modalita'
          definite con decreto del Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze,  di  concerto  con  il  Ministero  dello  sviluppo
          economico. 
              20. I benefici previsti ai commi 4 e 8 sono  cumulabili
          tra  loro  e  con  eventuali  altre  misure  di  aiuto,  da
          qualunque  soggetto  erogate,  di  cui   la   societa'   ha
          beneficiato ai sensi del paragrafo 3.1 della  Comunicazione
          della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per
          le misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia
          nell'attuale emergenza del COVID-19". L'importo complessivo
          lordo  delle  suddette  misure  di  aiuto  non  eccede  per
          ciascuna societa' di cui al comma 1 l'ammontare di  800.000
          euro, ovvero 120.000  euro  per  le  imprese  operanti  nel
          settore della pesca e dell'acquacoltura o 100.000 euro  per
          le imprese operanti nel settore della  produzione  primaria
          di prodotti agricoli.  Non  si  tiene  conto  di  eventuali
          misure di cui la societa' abbia beneficiato  ai  sensi  del
          regolamento della Commissione n. 1407/2013, del regolamento
          (UE) della Commissione n. 1408/2013 e del regolamento  (UE)
          della  Commissione  n.  717/2014  ovvero   ai   sensi   del
          regolamento (UE)  n.  651/2014,  del  regolamento  (UE)  n.
          702/2014 del 25 giugno  2014  e  del  regolamento  (UE)  n.
          1388/2014 del 16 dicembre 2014. Ai fini della verifica  del
          rispetto  dei  suddetti  limiti  la  societa'  ottiene  dai
          soggetti  indicati  ai  commi  4  e  6   secondo   periodo,
          l'attestazione della misura dell'incentivo  di  cui  si  e'
          usufruito.   La   societa'   presenta   una   dichiarazione
          sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi  dell'art.  47
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          2000,  n.  445,  con  la  quale  il  legale  rappresentante
          attesta, sotto la propria responsabilita',  che  le  misure
          previste ai commi 4 e 8, sommate con le misure di aiuto, da
          qualunque  soggetto  erogate,  di  cui   la   societa'   ha
          beneficiato, ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione
          della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per
          le misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia
          nell'attuale emergenza del COVID-19", non superano i limiti
          suddetti. Con il medesimo  atto  il  legale  rappresentante
          dichiara,  altresi',  di  essere  consapevole  che  l'aiuto
          eccedente  detti   limiti   e'   da   ritenersi   percepito
          indebitamente  e  oggetto  di  recupero  ai   sensi   della
          disciplina dell'Unione europea. 
              21. Agli  oneri  derivanti  dal  presente  articolo  si
          provvede ai sensi dell'art. 265.». 
          Note al comma 264: 
                
              - Il  testo  del  comma  12  dell'art.  26  del  citato
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  come
          modificato dalla presente legge, e' riportato nelle note al
          comma 263. 
          Note al comma 265: 
                
              - Il testo del comma 1 dell'art. 111 del citato decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e'  riportato  nelle
          note al comma 255. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  16  del  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014,  n.
          176 (Disciplina del microcredito, in  attuazione  dell'art.
          111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
          385): 
              «Art.  16  (Operatori   di   finanza   mutualistica   e
          solidale). - 1. Sono operatori di  finanza  mutualistica  e
          solidale i soggetti, iscritti nell'elenco di  cui  all'art.
          111, comma 1, t.u.b., e costituiti in forma di  cooperativa
          a mutualita' prevalente, il cui statuto preveda che: 
              a) partecipanti al capitale, dipendenti e collaboratori
          siano esclusivamente soci; 
              b) l'assemblea dei soci abbia la  competenza  esclusiva
          di  deliberare  in  ordine  alle   scelte   strategiche   e
          gestionali; 
              c) siano resi pubblici i nominativi dei partecipanti al
          capitale,  l'ammontare  dei  finanziamenti  concessi  e  la
          natura dei beneficiari; 
              d) la societa' non abbia scopo di lucro e  non  possano
          essere distribuiti dividendi in misura superiore  al  tasso
          di inflazione dell'anno di riferimento; 
              e) per ogni finanziamento sia  condotta  un'istruttoria
          socio ambientale alla quale e' attribuito lo stesso  valore
          di quella economica ai fini dell'erogazione. 
              2. Gli operatori di  finanza  mutualistica  e  solidale
          possono: 
              a) in deroga all'art. 1, comma  2,  lettera  a),  e  ai
          limiti  di  cui  all'art.  4,  commi  1  e   4,   concedere
          finanziamenti di cui al titolo I ai propri soci fino ad  un
          ammontare massimo di euro 75.000 e per una  durata  massima
          di dieci anni; il tasso effettivo globale applicato a  tali
          finanziamenti non puo'  eccedere  la  somma  dei  costi  di
          gestione della struttura e del costo di  remunerazione  del
          capitale in misura non superiore al tasso d'inflazione; 
              b) nel rispetto di tutte le disposizioni  del  presente
          regolamento, concedere  altri  finanziamenti  previsti  dai
          titoli I e II. 
              (Omissis).». 
              -  Il  riferimento  al  testo   della   raccomandazione
          2003/361/CE  della  Commissione,  del  6  maggio  2003,  e'
          riportato nelle note al comma 185. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  1  del  citato  regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina  del  fallimento,
          del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata
          e della liquidazione coatta amministrativa): 
              «Art. 1 (Imprese soggette al fallimento e al concordato
          preventivo).  -  Sono  soggetti   alle   disposizioni   sul
          fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che
          esercitano una  attivita'  commerciale,  esclusi  gli  enti
          pubblici. 
              Non sono soggetti alle disposizioni  sul  fallimento  e
          sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al  primo
          comma,  i  quali  dimostrino  il  possesso  congiunto   dei
          seguenti requisiti: 
              a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data  di
          deposito  della  istanza  di   fallimento   o   dall'inizio
          dell'attivita'  se   di   durata   inferiore,   un   attivo
          patrimoniale di ammontare complessivo annuo  non  superiore
          ad euro trecentomila; 
              b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei  tre
          esercizi antecedenti la data di  deposito  dell'istanza  di
          fallimento  o  dall'inizio  dell'attivita'  se  di   durata
          inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo  annuo
          non superiore ad euro duecentomila; 
              c) avere un ammontare di debiti anche non  scaduti  non
          superiore ad euro cinquecentomila. 
              I limiti di cui alle lettere a), b) e  c)  del  secondo
          comma possono essere aggiornati ogni tre anni  con  decreto
          del Ministro della giustizia, sulla base della media  delle
          variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per  le
          famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo  di
          riferimento.». 
          Note al comma 267: 
                
              - Si riporta il testo del comma 7-bis dell'art. 67  del
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58  (Testo  unico
          delle   disposizioni   in   materia   di    intermediazione
          finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6
          febbraio 1996,  n.  52),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 67 (Criteri generali di accesso degli operatori). 
              1. - 7. Omissis. 
              7-bis. Possono essere  ammessi  alle  negoziazioni  per
          conto proprio sulle sedi di  negoziazione  all'ingrosso  in
          titoli di Stato, in qualita' di membri o di partecipanti, i
          soggetti di cui all'art. 2, paragrafo 5, punti da 3  a  22,
          della direttiva 2013/36/UE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 26 giugno 2013. 
              Omissis.». 
          Note al comma 268: 
                
              - Si riporta il testo dell'art. 22 del decreto-legge  2
          marzo 1989, n. 66,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile  1989,  n.  144  (Disposizioni  urgenti  in
          materia di autonomia impositiva  degli  enti  locali  e  di
          finanza locale), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 22 (Disposizioni sui mutui degli enti locali).  -
          1. 
              2.  Le  condizioni  massime  applicabili  ai  mutui  da
          concedere agli enti locali territoriali o  altre  modalita'
          tendenti  ad  ottenere  uniformita'  di  trattamento   sono
          stabilite dal Capo della Direzione competente in materia di
          debito pubblico con determinazione da pubblicare  nel  sito
          internet istituzionale del Ministero dell'economia e  delle
          finanze - Dipartimento del tesoro. 
              3.  Per  le   aziende   appartenenti   alle   categorie
          individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'art.  10  della
          legge 21  dicembre  1978,  n.  843,  alla  copertura  delle
          perdite  di   gestione,   dopo   l'integrale   applicazione
          dell'art. 9, si provvede mediante la contrazione di  mutui,
          la cui annualita' di ammortamento  e'  a  carico  dell'ente
          proprietario.». 
          Note al comma 269: 
              - Si riporta il testo del comma 32 dell'art.  45  della
          legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza  pubblica
          per la stabilizzazione  e  lo  sviluppo),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art.   45   (Disposizioni   e   interventi   vari   di
          razionalizzazione). 
              1. - 44. Omissis. 
              32.  In  deroga  a  quanto  eventualmente  previsto  da
          normative in vigore, anche  a  carattere  speciale,  per  i
          mutui e per le obbligazioni da stipulare con onere a totale
          carico dello Stato, di  importo  pari  o  inferiore  a  100
          miliardi di lire, il tasso di  interesse  non  puo'  essere
          superiore a  quello  indicato  periodicamente,  sulla  base
          delle condizioni  di  mercato,  dal  Capo  della  Direzione
          competente in materia di debito pubblico con determinazione
          da pubblicare nel sito internet istituzionale del Ministero
          dell'economia e delle finanze -  Dipartimento  del  tesoro.
          Per i mutui e per le obbligazioni di  importo  superiore  a
          100  miliardi  di  lire,  il  tasso  di  interesse  massimo
          applicabile deve essere previamente concordato dai soggetti
          interessati con il Ministero del  tesoro,  del  bilancio  e
          della  programmazione  economica.   Qualora   le   predette
          modalita' non risultassero applicate,  l'eventuale  maggior
          costo  gravera'  sui   soggetti   stessi.   Le   operazioni
          finanziarie basate sulla cartolarizzazione  di  crediti  di
          pubbliche  amministrazioni   derivanti   da   trasferimenti
          statali sono ammesse soltanto per trasferimenti previsti da
          norme vigenti e nel rispetto delle condizioni  e  modalita'
          stabilite dal presente comma. 
              Omissis.». 
          Note al comma 270: 
                
              - Il testo dell'art. 23  del  citato  decreto-legge  22
          giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dalla presente
          legge, e' riportato nelle note al comma 80. 
          Note al comma 272: 
              - Si riporta il testo del comma 4-ter dell'art.  3  del
          decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.  346  (Approvazione
          del testo unico delle  disposizioni  concernenti  l'imposta
          sulle successioni e donazioni): 
              «Art. 3 (Trasferimenti non soggetti all'imposta). 
              1. - 4-bis. Omissis. 
              4-ter. I  trasferimenti,  effettuati  anche  tramite  i
          patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis  e  seguenti
          del codice civile a favore dei discendenti e  del  coniuge,
          di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non
          sono soggetti all'imposta.  In  caso  di  quote  sociali  e
          azioni di soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera a),
          del testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n.   917   il   beneficio   spetta    limitatamente    alle
          partecipazioni mediante le quali e' acquisito  o  integrato
          il controllo ai sensi dell'art. 2359, primo  comma,  numero
          1), del codice civile. Il beneficio si applica a condizione
          che gli aventi causa proseguano l'esercizio  dell'attivita'
          d'impresa o detengano  il  controllo  per  un  periodo  non
          inferiore a  cinque  anni  dalla  data  del  trasferimento,
          rendendo,   contestualmente   alla   presentazione    della
          dichiarazione  di  successione  o  all'atto  di  donazione,
          apposita dichiarazione in tal senso.  Il  mancato  rispetto
          della condizione di cui al periodo precedente  comporta  la
          decadenza  dal  beneficio,  il  pagamento  dell'imposta  in
          misura ordinaria, della  sanzione  amministrativa  prevista
          dall'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n.
          471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui
          l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 58 del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917
          (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi): 
              «Art.  58  (Plusvalenze).  -  1.  Per  le   plusvalenze
          derivanti da cessione delle aziende,  le  disposizioni  del
          comma 4 dell'art. 86 non si applicano quando  e'  richiesta
          la tassazione separata a norma del comma 2 dell'art. 17. Il
          trasferimento di azienda per causa  di  morte  o  per  atto
          gratuito   non   costituisce   realizzo   di    plusvalenze
          dell'azienda  stessa;  l'azienda  e'  assunta  ai  medesimi
          valori fiscalmente riconosciuti  nei  confronti  del  dante
          causa. I criteri di cui al periodo precedente si  applicano
          anche qualora, a seguito dello scioglimento,  entro  cinque
          anni  dall'apertura  della  successione,   della   societa'
          esistente  tra  gli  eredi,  la  predetta   azienda   resti
          acquisita da uno solo di essi. 
              2. Le plusvalenze di cui  all'art.  87  non  concorrono
          alla formazione del reddito  imponibile  in  quanto  esenti
          limitatamente al 60 per cento del loro ammontare. 
              3.  Le  plusvalenze  dei  beni   relativi   all'impresa
          concorrono a formare il reddito anche  se  i  beni  vengono
          destinati    al    consumo    personale     o     familiare
          dell'imprenditore  o  a  finalita'  estranee  all'esercizio
          dell'impresa.». 
          Note al comma 273: 
              - Si riporta il testo dell'art. 2513 del codice civile: 
              «Art.  2513   (Criteri   per   la   definizione   della
          prevalenza). - Gli amministratori e i  sindaci  documentano
          la condizione di prevalenza di cui al  precedente  articolo
          nella   nota   integrativa   al   bilancio,    evidenziando
          contabilmente i seguenti parametri: 
              a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle  prestazioni
          di servizi verso i soci sono  superiori  al  cinquanta  per
          cento  del  totale  dei  ricavi  delle  vendite   e   delle
          prestazioni ai sensi dell'art. 2425, primo comma, punto A1; 
              b) il  costo  del  lavoro  dei  soci  e'  superiore  al
          cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di  cui
          all'art. 2425, primo comma, punto  B9  computate  le  altre
          forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico; 
              c) il costo della produzione per servizi  ricevuti  dai
          soci ovvero per beni conferiti dai soci e'  rispettivamente
          superiore al cinquanta per cento del totale dei  costi  dei
          servizi di cui all'art. 2425, primo comma, punto B7, ovvero
          al  costo  delle  merci  o  materie  prime   acquistate   o
          conferite, di cui all'art. 2425, primo comma, punto B6. 
              Quando  si  realizzano  contestualmente  piu'  tipi  di
          scambio  mutualistico,  la  condizione  di  prevalenza   e'
          documentata facendo riferimento alla media ponderata  delle
          percentuali delle lettere precedenti. 
              Nelle cooperative agricole la condizione di  prevalenza
          sussiste quando la  quantita'  o  il  valore  dei  prodotti
          conferiti dai soci e'  superiore  al  cinquanta  per  cento
          della quantita' o del valore totale dei prodotti.». 
          Note al comma 274: 
              - Si riporta il testo dell'art. 43 del decreto-legge 28
          settembre 2018,  n.  109,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 (Disposizioni  urgenti
          per la citta' di Genova, la sicurezza della rete  nazionale
          delle infrastrutture e dei trasporti,  gli  eventi  sismici
          del 2016 e 2017, il lavoro  e  le  altre  emergenze),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  43  (Misure  urgenti  in  favore  dei   soggetti
          beneficiari  di  mutui  agevolati).   -   1.   I   soggetti
          beneficiari dei mutui agevolati di cui al decreto-legge  30
          dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 febbraio 1986, n. 44, al decreto-legge 31  gennaio
          1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
          marzo 1995, n. 95, al decreto-legge  1°  ottobre  1996,  n.
          510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
          1996, n. 608, e al decreto legislativo 21 aprile  2000,  n.
          185, possono beneficiare della sospensione di  dodici  mesi
          del pagamento della quota capitale delle rate con  scadenza
          non successiva al 30 giugno 2018 e di un allungamento della
          durata dei piani di ammortamento, il cui termine  non  puo'
          essere successivo al 31 dicembre 2026. I suddetti  benefici
          si applicano anche nel caso in cui sia stata gia'  adottata
          da  INVITALIA  S.p.a.  la  risoluzione  del  contratto   di
          finanziamento agevolato in ragione  della  morosita'  nella
          restituzione delle rate, purche' il  relativo  credito  non
          risulti gia' iscritto a ruolo ovvero non siano  incardinati
          contenziosi per il recupero dello stesso. INVITALIA S.p.a.,
          su richiesta dei soggetti beneficiari da  presentare  entro
          60 giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, procede, nel rispetto della normativa  europea  in
          materia di aiuti di Stato, alla  ricognizione  del  debito,
          comprensivo di sorte capitale ed interessi,  da  rimborsare
          al  tasso  di  interesse  legale  e  con  rate   semestrali
          posticipate.  Sono  fatte   salve   le   transazioni   gia'
          perfezionate alla data di entrata in  vigore  del  presente
          decreto. Agli oneri in termini di fabbisogno, derivanti dal
          presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2018 e
          10 milioni di euro per l'anno 2019  si  provvede  ai  sensi
          dell'art. 45. 
              1-bis. I soggetti beneficiari dei  mutui  agevolati  di
          cui al decreto-legge 30 dicem-bre 1985, n. 786, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44,  al
          decreto-legge 31  gennaio  1995,  n.  26,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29  marzo  1995,  n.  95,  al
          decreto-legge 1° ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,  e  al
          decreto  legislativo  21  aprile  2000,  n.  185,   possono
          beneficiare di un allungamento dei termini di  restituzione
          fino a un massimo di 84 rate mensili. I  suddetti  benefici
          si applicano anche nel caso in cui sia stata gia'  adottata
          da  Invitalia  Spa  la   risoluzione   del   contratto   di
          finanziamento agevolato in ragione  della  morosita'  nella
          restituzione delle rate, purche' il  relativo  credito  non
          risulti gia'  iscritto  a  ruolo  ovvero  non  siano  stati
          avviati contenziosi per il recupero dello stesso; Invitalia
          Spa, su richiesta dei soggetti beneficiari,  da  presentare
          entro  il  31  marzo  2021,  procede,  nel  rispetto  della
          normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato,
          alla ricognizione del debito, costituito  dalla  quota  del
          mutuo non  restituita  aumentata  delle  spese  legali  nei
          limiti di quanto giudizialmente  liquidato,  tenendo  conto
          delle somme a qualsiasi titolo versate a Invitalia Spa  dai
          soggetti richiedenti. 
              2. Nell'ambito delle soluzioni negoziali giudizialmente
          assistite delle crisi d'impresa  ovvero  nell'ambito  delle
          attivita' giudiziali pendenti per il recupero  dei  crediti
          in ragione della revoca o della risoluzione  del  contratto
          di   finanziamento   agevolato,   purche'    il    soggetto
          beneficiario non abbia cessato l'attivita' alla data del 31
          dicembre  2020,  Invitalia  Spa,  previa  acquisizione  del
          parere favorevole dell'Avvocatura dello Stato, e' obbligata
          ad aderire tempestivamente, e  comunque  non  oltre  trenta
          giorni  dall'acquisizione  del  parere  dell'Avvocatura,  a
          proposte transattive presentate dai soggetti beneficiari  o
          da altro soggetto interessato alla  continuita'  aziendale,
          per importi pari al 25 per cento  del  debito  in  un'unica
          soluzione oppure pari al 100 per cento  del  debito  in  84
          rate mensili costanti; al mancato  pagamento  di  tre  rate
          mensili,  anche  non  consecutive,  la  predetta   proposta
          transattiva decade. Ai  fini  del  presente  articolo,  per
          debito deve intendersi, in caso di  risoluzione,  la  quota
          del  mutuo  non  restituita,  aumentata   degli   interessi
          calcolati al tasso legale dal momento dell'inadempimento  e
          dalle spese legali  sostenute  da  Invitalia  Spa  fino  al
          momento del  perfezionamento  dell'accordo,  tenendo  conto
          delle somme a qualsiasi titolo versate a In-vitalia Spa che
          comunque sono imputate prima a  conto  interessi  e  poi  a
          sorte  capitale;  analogamente  in  caso  di  revoca  delle
          agevolazioni, la quale ordinariamente  comporterebbe  anche
          la restituzione dei contributi, per debito deve  intendersi
          quanto previsto nella fattispecie della risoluzione, ovvero
          la sola quota del mutuo  non  restituita,  aumentata  degli
          interessi   calcolati   al   tasso   legale   dal   momento
          dell'inadempimento  e  dalle  spese  legali  sostenute   da
          Invitalia  Spa  fino   al   momento   del   perfezionamento
          dell'accordo, tenendo conto delle somme a qualsiasi  titolo
          versate a Invitalia Spa che comunque sono imputate prima  a
          conto interessi e poi a sorte capitale. 
              2-bis. Le transazioni di cui al  comma  2  sono  estese
          anche alle cartelle di pagamento e alle ingiunzioni fiscali
          adottate ai sensi del testo  unico  delle  disposizioni  di
          legge relative alla riscossione delle entrate  patrimoniali
          dello Stato, di cui al regio decreto  14  aprile  1910,  n.
          639, e del decreto ministeriale 8 febbraio 2008. 
              2-ter. Invitalia Spa sospende  le  procedure  esecutive
          pendenti nei confronti dei soggetti  che  hanno  presentato
          domanda ai sensi del presente articolo per  un  periodo  di
          dodici  mesi  dalla  data  di  ricezione   della   domanda.
          Invitalia  Spa  deve  rivolgere   tempestivamente   istanza
          all'autorita' competente, in base alle norme in vigore, per
          la sospensione delle procedure esecutive che siano in  atto
          a carico dei richiedenti l'adesione  transattiva  ai  sensi
          del presente articolo, al fine di non arrecare  pregiudizio
          irreversibile alla continuita' aziendale.». 
          Note al comma 275: 
              - Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  18  del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,  n.  2  (Misure
          urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,  occupazione  e
          impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il  quadro
          strategico nazionale): 
              «Art.  18   (Ferma   la   distribuzione   territoriale,
          riassegnazione delle risorse per formazione ed  occupazione
          e per interventi infrastrutturali). - 1. In  considerazione
          della eccezionale crisi economica  internazionale  e  della
          conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
          delle risorse disponibili, fermi i criteri di  ripartizione
          territoriale e  le  competenze  regionali,  nonche'  quanto
          previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinques  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il  CIPE,
          su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          nonche'  con  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti per quanto attiene alla lettera b),  in  coerenza
          con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          assegna una quota delle risorse nazionali  disponibili  del
          Fondo aree sottoutilizzate: 
              a) al Fondo sociale per occupazione e  formazione,  che
          e' istituito nello stato di previsione  del  Ministero  del
          lavoro, della salute e delle politiche  sociali  nel  quale
          affluiscono anche le risorse del Fondo  per  l'occupazione,
          nonche' le  risorse  comunque  destinate  al  finanziamento
          degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in  deroga   alla
          normativa e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla
          formazione; 
              b) al Fondo infrastrutture di cui all'art.  6-quinquies
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per
          la messa  in  sicurezza  delle  scuole,  per  le  opere  di
          risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria,  per  le
          infrastrutture museali ed archeologiche, per  l'innovazione
          tecnologica  e  le  infrastrutture   strategiche   per   la
          mobilita'. 
              b-bis) al Fondo strategico  per  il  Paese  a  sostegno
          dell'economia reale, istituito  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri". 
              Omissis.». 
          Note al comma 278: 
                
              - Si riporta il testo dell'art. 44 del decreto-legge 28
          settembre 2018,  n.  109,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 (Disposizioni  urgenti
          per la citta' di Genova, la sicurezza della rete  nazionale
          delle infrastrutture e dei trasporti,  gli  eventi  sismici
          del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze): 
              «Art. 44  (Trattamento  straordinario  di  integrazione
          salariale per le imprese in crisi). -  1.  In  deroga  agli
          articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre  2015,
          n. 148, a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto e per gli anni 2019 e  2020,  puo'  essere
          autorizzato sino ad un massimo di dodici mesi  complessivi,
          previo accordo stipulato  in  sede  governativa  presso  il
          Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  anche  in
          presenza del Ministero dello  sviluppo  economico  e  della
          Regione  interessata,  il  trattamento   straordinario   di
          integrazione  salariale   per   crisi   aziendale   qualora
          l'azienda abbia cessato o cessi  l'attivita'  produttiva  e
          sussistano concrete prospettive di cessione  dell'attivita'
          con conseguente riassorbimento  occupazionale,  secondo  le
          disposizioni del decreto del Ministro del  lavoro  e  delle
          politiche sociali del 25 marzo 2016, n.  95075,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016,  oppure
          laddove   sia   possibile    realizzare    interventi    di
          reindustrializzazione  del  sito  produttivo,  nonche'   in
          alternativa  attraverso  specifici  percorsi  di   politica
          attiva  del  lavoro   posti   in   essere   dalla   Regione
          interessata, nel limite delle risorse  stanziate  ai  sensi
          dell'art. 21, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre
          2015, n. 148, e non utilizzate, anche in via prospettica  e
          di 28,7 milioni di euro per l'anno 2020. Per  l'anno  2020,
          fermo  restando  il  limite   complessivo   delle   risorse
          finanziarie stanziate, puo' essere autorizzata una  proroga
          di sei mesi, previo ulteriore accordo da stipulare in  sede
          governativa  presso  il  Ministero  del  lavoro   e   delle
          politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello
          sviluppo economico, qualora l'avviato processo di  cessione
          aziendale, per le azioni necessarie al suo completamento  e
          per la salvaguardia occupazionale, abbia incontrato fasi di
          particolare complessita' anche rappresentate dal  Ministero
          dello sviluppo economico. In sede di accordo governativo e'
          verificata la sostenibilita'  finanziaria  del  trattamento
          straordinario di integrazione salariale e  nell'accordo  e'
          indicato  il  relativo  onere  finanziario.  Al  fine   del
          monitoraggio della  spesa,  gli  accordi  governativi  sono
          trasmessi al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e
          all'INPS per il monitoraggio mensile dei  flussi  di  spesa
          relativi  all'erogazione  delle  prestazioni.  Qualora  dal
          monitoraggio  emerga  che  e'  stato  raggiunto   o   sara'
          raggiunto il limite di spesa, non possono essere  stipulati
          altri accordi, nonche' nel limite di 45 milioni di euro per
          l'anno 2019.». 
              - Il testo del comma 1 dell'art. 18  del  decreto-legge
          29 novembre 2008, n. 185,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' riportato nelle  note
          al comma 275. 
          Note al comma 279: 
                
              - Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  93  del
          citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 93 (Disposizioni in materia di proroga o  rinnovo
          di contratti  a  termine  e  di  proroga  di  contratti  di
          apprendistato).  -   1.   In   conseguenza   dell'emergenza
          epidemiologica da  COVID-19,  in  deroga  all'art.  21  del
          decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81  e  fino  al  31
          marzo 2021, ferma restando la durata massima complessiva di
          ventiquattro mesi, e' possibile rinnovare o  prorogare  per
          un periodo massimo di dodici mesi e per una  sola  volta  i
          contratti di lavoro subordinato a tempo determinato,  anche
          in assenza delle condizioni di cui all'art.  19,  comma  1,
          del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 
              Omissis.». 
          Note al comma 280: 
                
              - Si riporta il testo  dei  commi  6-bis,  7  e  11-bis
          dell'art. 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.
          148  (Disposizioni  per  il  riordino  della  normativa  in
          materia di ammortizzatori sociali in costanza  di  rapporto
          di lavoro, in attuazione della Legge 10 dicembre  2014,  n.
          183): 
              «Art. 44 (Disposizioni finali e transitorie). 
              1. - 6. Omissis. 
              6-bis. Con riferimento ai trattamenti  di  integrazione
          salariale  e   di   mobilita',   anche   in   deroga   alla
          legislazione, le regioni e le Province autonome di Trento e
          di Bolzano possono disporre nell'anno 2016 l'utilizzo delle
          risorse ad esse attribuite in misura non  superiore  al  50
          per cento anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2
          e 3 del decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche
          sociali 1° agosto 2014, n. 83473,  ovvero  in  eccedenza  a
          tale quota disponendo  l'integrale  copertura  degli  oneri
          connessi a carico delle finanze regionali o  delle  risorse
          assegnate  alla   regione   o   alla   provincia   autonoma
          nell'ambito di piani o programmi coerenti con la  specifica
          destinazione, ai sensi dell'art. 1, comma 253, della  legge
          24 dicembre 2012, n. 228, destinandole preferibilmente alle
          aree di crisi industriale complessa di cui all'art. 27  del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito   con
          modificazione  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134.  In
          alternativa, le regioni e le Province autonome di Trento  e
          di Bolzano hanno facolta' di destinare le risorse di cui al
          primo periodo ad azioni di politica attiva del lavoro.  Per
          i trattamenti  di  integrazione  salariale  in  deroga,  il
          conguaglio o la richiesta di  rimborso  delle  integrazioni
          corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a  pena
          di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga
          in  corso  alla  scadenza  del  termine  di  durata   della
          concessione o dalla data del provvedimento  di  concessione
          se successivo. Per i trattamenti conclusi prima della  data
          di entrata in vigore della  presente  disposizione,  i  sei
          mesi di cui al precedente periodo decorrono da  tale  data.
          Il presente comma e'  efficace  anche  con  riferimento  ai
          provvedimenti di assegnazione delle risorse alle regioni  e
          alle Province autonome di Trento e di Bolzano gia'  emanati
          per gli anni  2014,  2015  e  2016,  con  esclusione  delle
          risorse gia' oggetto di decretazione da parte delle regioni
          e delle province autonome. 
              6-ter. - Omissis. 
              7. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui
          all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n.  185
          del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  2
          del 2009, e' incrementato di euro 5.286.187 per l'anno 2015
          e  di  euro  5.510.658  per  l'anno  2016,  ai   fini   del
          finanziamento di misure per  il  sostegno  al  reddito  dei
          lavoratori di cui all'ultimo periodo  del  presente  comma.
          Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente  comma,
          pari a euro 5.286.187 per l'anno 2015 e  a  euro  5.510.658
          per  l'anno  2016,  si  provvede  mediante   corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'art.  1,
          comma 22, della legge n. 147 del 2013. Conseguentemente  il
          medesimo art. 1, comma 22, della legge n. 147 del  2013  e'
          soppresso. Con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  viene  disciplinata   la
          concessione nel limite massimo di euro 5.286.187 per l'anno
          2015 e di euro 5.510.658 per l'anno 2016 a carico del Fondo
          sociale per occupazione e formazione di  cui  all'art.  18,
          comma 1, lettera a), del decreto-legge  n.  185  del  2008,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2  del  2009,
          come rifinanziato dal presente  comma,  di  misure  per  il
          sostegno al reddito, in  deroga  a  quanto  previsto  dalla
          normativa, per i lavoratori dipendenti  dalle  imprese  del
          settore del call-center. 
              8. - 11. Omissis. 
              11-bis. In deroga all'art. 4, comma 1, e  all'art.  22,
          commi 1, 2 e 3, entro il limite massimo  di  spesa  di  216
          milioni di euro per l'anno 2016 e di 117  milioni  di  euro
          per  l'anno  2017,  previo  accordo   stipulato   in   sede
          governativa  presso  il  Ministero  del  lavoro   e   delle
          politiche sociali  con  la  presenza  del  Ministero  dello
          sviluppo economico e della regione, puo' essere concesso un
          ulteriore    intervento    di    integrazione     salariale
          straordinaria, sino  al  limite  massimo  di  12  mesi  per
          ciascun anno  di  riferimento,  alle  imprese  operanti  in
          un'area di crisi industriale  complessa  riconosciuta  alla
          data di entrata in vigore della  presente  disposizione  ai
          sensi dell'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 134. Al fine di essere ammessa all'ulteriore  intervento
          di integrazione salariale straordinaria l'impresa  presenta
          un piano di recupero  occupazionale  che  prevede  appositi
          percorsi di politiche attive del lavoro concordati  con  la
          regione e finalizzati alla  rioccupazione  dei  lavoratori,
          dichiarando  contestualmente  di  non  poter  ricorrere  al
          trattamento di  integrazione  salariale  straordinaria  ne'
          secondo le disposizioni del presente decreto ne' secondo le
          disposizioni attuative dello  stesso.  All'onere  derivante
          dal primo periodo si provvede, quanto  a  216  milioni  per
          l'anno    2016    mediante     corrispondente     riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 16,  comma  7,
          del  decreto  legislativo  4  marzo  2015,  n.   22,   come
          incrementata dall'art. 43, comma 5, e  dall'art.  1,  comma
          387, lettera b), della legge 28 dicembre 2015,  n.  208,  e
          quanto a 117 milioni per l'anno 2017  a  carico  del  Fondo
          sociale per occupazione e formazione, di cui  all'art.  18,
          comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
          185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio
          2009, n. 2, mediante utilizzo delle disponibilita' in conto
          residui. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della
          presente disposizione, le regioni richiedono  al  Ministero
          del lavoro e delle politiche sociali  l'assegnazione  delle
          risorse necessarie in relazione alle proprie esigenze.  Con
          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          le risorse sono proporzionalmente ripartite tra le  regioni
          in base alle richieste, entro il limite massimo complessivo
          di spesa di euro 216 milioni di euro per l'anno 2016 e  117
          milioni  di  euro  per  l'anno  2017.  L'INPS  provvede  al
          monitoraggio del rispetto  del  limite  di  spesa,  con  le
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione e senza nuovi o maggiori oneri a carico  della
          finanza  pubblica  e  trasmette  relazioni  semestrali   al
          Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al
          Ministero dell'economia e delle finanze.». 
              - Il testo del comma 1 dell'art. 18  del  decreto-legge
          29 novembre 2008, n. 185,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' riportato nelle  note
          al comma 275. 
          Note al comma 281: 
                
              - Si riporta il testo del comma  1  dell'art.  199  del
          citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  Sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19), come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 199 (Disposizioni in materia di lavoro portuale e
          di trasporti marittimi). - 1. In  considerazione  del  calo
          dei traffici nei porti  italiani  derivanti  dall'emergenza
          COVID-19, le Autorita' di sistema  portuale  e  l'Autorita'
          portuale di Gioia Tauro,  compatibilmente  con  le  proprie
          disponibilita'  di  bilancio  e   fermo   quanto   previsto
          dall'art. 9-ter del decreto-legge  28  settembre  2018,  n.
          109, convertito con modificazioni dalla legge  16  novembre
          2018, n. 130: 
              a) possono  disporre,  la  riduzione  dell'importo  dei
          canoni concessori di  cui  all'art.  36  del  codice  della
          navigazione, agli articoli 16,  17  e  18  della  legge  28
          gennaio 1994, n. 84 e di quelli relativi  alle  concessioni
          per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto
          a passeggeri, dovuti in  relazione  all'anno  2020  ed  ivi
          compresi  quelli  previsti  dall'art.  92,  comma  2,   del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  24  aprile   2020,   n.   27,
          nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione e  nel
          rispetto degli equilibri  di  bilancio,  allo  scopo  anche
          utilizzando  il  proprio  avanzo  di  amministrazione;   la
          riduzione  di  cui  alla  presente  lettera   puo'   essere
          riconosciuta, per i canoni dovuti fino  alla  data  del  31
          luglio 2020, in favore dei concessionari che dimostrino  di
          aver subito nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020  e
          il 30 giugno 2020, una diminuzione  del  fatturato  pari  o
          superiore al 20 per  cento  del  fatturato  registrato  nel
          medesimo periodo dell'anno 2019 e, per i canoni dovuti  dal
          1°  agosto  2020  al  31  dicembre  2020,  in  favore   dei
          concessionari che dimostrino di  aver  subito  subito,  nel
          periodo compreso tra il 1° luglio 2020  e  il  30  novembre
          2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al  20
          per cento del fatturato  registrato  nel  medesimo  periodo
          dell'anno 2019; 
              b) sono autorizzate a corrispondere, nell'ambito  delle
          risorse disponibili a legislazione  e  nel  rispetto  degli
          equilibri di bilancio,  al  soggetto  fornitore  di  lavoro
          portuale di cui all'art. 17 della legge 28 gennaio 1994, n.
          84, un contributo, nel limite massimo di 4 milioni di  euro
          per l'anno 2020 e di 2 milioni di  euro  per  l'anno  2021,
          pari ad euro 90 per ogni lavoratore in relazione a ciascuna
          giornata  di  lavoro   prestata   in   meno   rispetto   al
          corrispondente  mese  dell'anno  2019,  riconducibile  alle
          mutate  condizioni  economiche  degli  scali  del   sistema
          portuale italiano conseguenti all'emergenza COVID -19. Tale
          contributo e' erogato dalla  stessa  Autorita'  di  sistema
          portuale o dall'Autorita' portuale. Fino a concorrenza  del
          limite di spesa di 4 milioni di  euro  previsto  dal  primo
          periodo ed a  valere  sulle  risorse  di  cui  al  medesimo
          periodo, l'Autorita'  di  sistema  portuale  o  l'Autorita'
          portuale puo' altresi' riconoscere  in  favore  di  imprese
          autorizzate ai sensi dell'art. 16 della  legge  28  gennaio
          1994, n. 84, titolari di contratti d'appalto  di  attivita'
          comprese nel ciclo operativo ai sensi dell'art.  18,  comma
          7, ultimo periodo, della medesima legge n. 84 del 1994,  un
          contributo, pari  a  euro  90  per  ogni  turno  lavorativo
          prestato in meno rispetto al corrispondente mese  dell'anno
          2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli
          scali   del   sistema   portuale    italiano    conseguenti
          all'emergenza da COVID-19. 
              Omissis.». 
                
          Note al comma 282: 
                
              - Il testo del comma 1 dell'art. 18  del  decreto-legge
          29 novembre 2008, n. 185,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' riportato nelle  note
          al comma 275. 
              - La legge 13 marzo 1958, n. 250, recante «Previdenze a
          favore dei pescatori della piccola pesca marittima e  delle
          acque interne»,  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          Repubblica italiana 5 aprile 1958, n. 83. 
          Note al comma 283: 
              - Il testo del comma 1 dell'art. 18  del  decreto-legge
          29 novembre 2008, n. 185,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' riportato nelle  note
          al comma 275. 
              - Il riferimento al testo della legge 13 marzo 1958, n.
          250, e' riportato nelle note al comma 282. 
          Note al comma 284: 
              - Si riporta il testo  del  comma  1  dell'art.  1  del
          decreto legislativo 18  maggio  2018,  n.  72  (Tutela  del
          lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate  e  confiscate
          in attuazione dell'art. 34 della legge 17 ottobre 2017,  n.
          161): 
              «Art. 1 (Sostegno al reddito in costanza di rapporto di
          lavoro). - 1.  Quando  non  sia  possibile  il  ricorso  ai
          trattamenti previsti dal decreto legislativo  14  settembre
          2015, n. 148,  per  superamento  dei  limiti  soggettivi  e
          oggettivi ivi previsti o per difetto  delle  condizioni  di
          applicabilita',  per  gli  anni  2018,  2019  e  2020,   ai
          lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto,
          dipendenti da aziende sequestrate e  confiscate  sottoposte
          ad  amministrazione  giudiziaria  per  le  quali  e'  stato
          approvato  il  programma  di  prosecuzione  o  di   ripresa
          dell'attivita' di cui all'art. 41 del decreto legislativo 6
          settembre 2011, n. 159, e fino  alla  loro  assegnazione  o
          destinazione, il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali concede, nel rispetto  dello  specifico  limite  di
          spesa come definito dal decreto di cui all'art. 7, comma 2,
          su  richiesta   dell'amministratore   giudiziario,   previa
          autorizzazione scritta del giudice delegato, uno  specifico
          trattamento di sostegno al  reddito,  pari  al  trattamento
          straordinario di  integrazione  salariale,  per  la  durata
          massima complessiva di dodici  mesi  nel  triennio.  Per  i
          periodi di sospensione o riduzione  dell'orario  di  lavoro
          per i quali  e'  ammesso  il  trattamento  di  sostegno  al
          reddito e'  riconosciuta  la  contribuzione  figurativa  ai
          sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 148 del  2015.
          L'Amministratore giudiziario  specifica  i  nominativi  dei
          lavoratori per  i  quali  richiede  il  riconoscimento  del
          trattamento. 
              Omissis.». 
              - Il testo del comma 1 dell'art. 18  del  decreto-legge
          29 novembre 2008, n. 185,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' riportato nelle  note
          al comma 275. 
                
          Note al comma 285: 
                
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  22-bis  del  citato
          decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148: 
              «Art. 22-bis (Proroga del periodo di cassa integrazione
          guadagni  straordinaria  per   riorganizzazione   o   crisi
          aziendale). - 1. Per gli anni 2018, 2019 e 2020, in  deroga
          agli articoli 4 e 22, comma 1, entro il limite  complessivo
          di spesa di 100 milioni di euro per  l'anno  2018,  di  225
          milioni di euro per l'anno 2019 e di 95 milioni di euro per
          l'anno 2020, per imprese con rilevanza economica strategica
          anche  a  livello  regionale   che   presentino   rilevanti
          problematiche occupazionali con esuberi  significativi  nel
          contesto territoriale, previo  accordo  stipulato  in  sede
          governativa  presso  il  Ministero  del  lavoro   e   delle
          politiche   sociali   con   la   presenza   della   regione
          interessata,  o  delle  regioni  interessate  nel  caso  di
          imprese con unita' produttive coinvolte ubicate  in  due  o
          piu'   regioni,   puo'   essere   concessa    la    proroga
          dell'intervento straordinario  di  integrazione  salariale,
          sino al limite massimo di dodici mesi, qualora il programma
          di riorganizzazione aziendale di cui all'art. 21, comma  2,
          sia caratterizzato da investimenti complessi non  attuabili
          nel limite temporale di durata di ventiquattro mesi di  cui
          all'art. 22,  comma  1,  ovvero  qualora  il  programma  di
          riorganizzazione aziendale di cui  all'art.  21,  comma  2,
          presenti   piani   di   recupero   occupazionale   per   la
          ricollocazione   delle   risorse   umane   e   azioni    di
          riqualificazione  non   attuabili   nel   medesimo   limite
          temporale. Alle medesime  condizioni  e  nel  limite  delle
          risorse finanziarie sopra indicate,  in  deroga  ai  limiti
          temporali di cui agli articoli 4 e 22, comma 2, puo' essere
          concessa  la  proroga   dell'intervento   di   integrazione
          salariale straordinaria, sino  al  limite  massimo  di  sei
          mesi, qualora il piano di risanamento di cui  all'art.  21,
          comma 3, presenti interventi correttivi complessi  volti  a
          garantire la continuazione dell'attivita'  aziendale  e  la
          salvaguardia  occupazionale,  non  attuabili   nel   limite
          temporale di durata di dodici  mesi  di  cui  all'art.  22,
          comma 2.  Alle  medesime  condizioni  e  nel  limite  delle
          risorse finanziarie sopra indicate,  in  deroga  ai  limiti
          temporali di cui agli articoli 4 e 22, commi 3  e  5,  puo'
          essere concessa la proroga dell'intervento di  integrazione
          salariale  straordinaria  per  la  causale   contratto   di
          solidarieta' sino al limite massimo  di  12  mesi,  qualora
          permanga, in tutto o in parte, l'esubero di personale  gia'
          dichiarato nell'accordo di cui all'art. 21, comma 5,  e  si
          realizzino le condizioni di cui al comma 2. 
              1-bis.   In   presenza   di   piani   pluriennali    di
          riorganizzazione  gia'   oggetto   di   specifico   accordo
          stipulato in sede ministeriale ai sensi dei  comma  1,  che
          coinvolgono  imprese  operanti  in  piu'  regioni  con   un
          organico  superiore  a  500  unita'  lavorative  con  gravi
          ricadute occupazionali  concentrate  nelle  aree  di  crisi
          complessa, conseguenti alle difficolta' di  implementazione
          delle azioni di riorganizzazione e di accesso alle fonti di
          finanziamento, il Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, valutate le problematiche di ordine  occupazionale
          e la necessita' di successive verifiche per accertare tutti
          i requisiti di cui al medesimo comma 1,  sulla  base  della
          preventiva istruttoria da parte  degli  uffici  competenti,
          puo' autorizzare acconti per sei mensilita' di integrazione
          salariale  straordinaria,   al   fine   di   garantire   la
          continuita' del sostegno al reddito dei lavoratori sospesi.
          Le  mensilita'  di  integrazione  salariale  straordinaria,
          erogate  dall'INPS,  sono   computate   nell'ambito   delle
          mensilita' autorizzabili ai sensi del  comma  1,  a  valere
          sulle risorse finanziarie di cui al comma  3.  Qualora  sia
          rigettata l'istanza ai sensi del comma 1, si applica l'art.
          1-bis del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172. 
              2. Ai fini dell'ammissione  all'intervento  di  cui  al
          comma 1, l'impresa deve presentare piani di gestione  volti
          alla salvaguardia occupazionale  che  prevedano  specifiche
          azioni  di  politiche  attive  concordati  con  la  regione
          interessata, o con  le  regioni  interessate  nel  caso  di
          imprese con unita' produttive coinvolte ubicate  in  due  o
          piu' regioni. 
              3. All'onere derivante dai commi 1  e  2,  pari  a  100
          milioni di euro per l'anno 2018, a 225 milioni di euro  per
          l'anno 2019 e a 95 milioni di  euro  per  l'anno  2020,  si
          provvede a carico  del  Fondo  sociale  per  occupazione  e
          formazione, di cui all'art. 18, comma 1,  lettera  a),  del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.». 
              - Il testo del comma 1 dell'art. 18  del  decreto-legge
          29 novembre 2008, n. 185,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' riportato nelle  note
          al comma 275. 
          Note al comma 287: 
                
              - Il testo del comma  6-bis  dell'art.  44  del  citato
          decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e' riportato
          nelle note al comma 280. 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'art.   26-ter   del
          decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge   28   marzo   2019,   n.   26
          (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
          e di pensioni): 
              «Art. 26-ter (Acconti di  cassa  integrazione  guadagni
          straordinaria in favore di aziende  operanti  in  aeree  di
          crisi  complessa).  -  1.  All'art.  22-bis   del   decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma  1  e'
          inserito il seguente: 
              "1-bis.   In   presenza   di   piani   pluriennali   di
          riorganizzazione  gia'   oggetto   di   specifico   accordo
          stipulato in sede ministeriale ai sensi dei  comma  1,  che
          coinvolgono  imprese  operanti  in  piu'  regioni  con   un
          organico  superiore  a  500  unita'  lavorative  con  gravi
          ricadute occupazionali  concentrate  nelle  aree  di  crisi
          complessa, conseguenti alle difficolta' di  implementazione
          delle azioni di riorganizzazione e di accesso alle fonti di
          finanziamento, il Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, valutate le problematiche di ordine  occupazionale
          e la necessita' di successive verifiche per accertare tutti
          i requisiti di cui al medesimo comma 1,  sulla  base  della
          preventiva istruttoria da parte  degli  uffici  competenti,
          puo' autorizzare acconti per sei mensilita' di integrazione
          salariale  straordinaria,   al   fine   di   garantire   la
          continuita' del sostegno al reddito dei lavoratori sospesi.
          Le  mensilita'  di  integrazione  salariale  straordinaria,
          erogate  dall'INPS,  sono   computate   nell'ambito   delle
          mensilita' autorizzabili ai sensi del  comma  1,  a  valere
          sulle risorse finanziarie di cui al comma  3.  Qualora  sia
          rigettata l'istanza ai sensi del comma 1, si applica l'art.
          1-bis del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172". 
              2. Le regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano possono autorizzare,  per  un  periodo  massimo  di
          dodici  mesi,  la  proroga  delle  prestazioni   di   cassa
          integrazione guadagni in deroga concesse ai sensi dell'art.
          1, comma 145, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  previa
          acquisizione dell'accordo tra l'azienda e le parti  sociali
          per la proroga delle citate prestazioni,  integrato  da  un
          apposito piano di politiche attive, sostenuto dalla regione
          o  dalla  provincia  autonoma,  a  favore  dei   lavoratori
          interessati. 
              3. All'onere derivante dall'attuazione del comma  2  si
          fa fronte nel limite massimo del 50 per cento delle risorse
          assegnate alle regioni e alle province  autonome  ai  sensi
          dell'art. 44,  comma  6-bis,  del  decreto  legislativo  14
          settembre 2015, n. 148.». 
              - Si riporta il testo dei commi 8-quater e  8-quinquies
          dell'art. 22 del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27: 
              «Art. 22 (Nuove disposizioni per la Cassa  integrazione
          in deroga). 
              1. - 8-ter. Omissis. 
              8-quater. Al di fuori dei casi di cui al  comma  8-bis,
          le  Regioni  Lombardia,  Veneto  ed   Emilia-Romagna,   con
          riferimento ai datori di lavoro con unita'  produttive  ivi
          situate nonche' ai datori di  lavoro  che  non  hanno  sede
          legale o unita'  produttiva  od  operativa  nelle  predette
          regioni, limitatamente ai lavoratori in forza  residenti  o
          domiciliati nelle  medesime  regioni,  possono  riconoscere
          trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga,  per
          un periodo non superiore a quattro settimane, aggiuntivo  a
          quello di cui al comma 1 e autorizzabile  con  il  medesimo
          provvedimento di concessione.  Al  trattamento  di  cui  al
          presente comma si applica la procedura di cui  al  presente
          articolo. Per il riconoscimento dei  trattamenti  da  parte
          delle regioni di cui al presente comma, i limiti di  spesa,
          per l'anno 2020, derivanti dalle risorse loro assegnate  in
          esito ai riparti di cui al comma 3, sono incrementati di un
          ammontare pari  a  135  milioni  di  euro  per  la  regione
          Lombardia, a 40 milioni di euro per la Regione Veneto  e  a
          25 milioni di euro per la Regione Emilia-Romagna. 
              8-quinquies. Agli oneri di cui  al  comma  8-quater  si
          provvede a valere sulle risorse assegnate alle  regioni  di
          cui al medesimo comma 8-quater e non utilizzate,  ai  sensi
          dell'art. 44,  comma  6-bis,  del  decreto  legislativo  14
          settembre 2015, n. 148, anche in alternativa alle azioni di
          politica  attiva   del   lavoro   previste   nel   predetto
          articolo.». 
          Note al comma 289: 
                
              - Il testo del comma 11-bis  dell'art.  44  del  citato
          decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e' riportato
          nelle note al comma 280. 
              - Il testo del comma 1 dell'art. 18  del  decreto-legge
          29 novembre 2008, n. 185,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' riportato nelle  note
          al comma 275. 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'art.   53-ter   del
          decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  21   giugno   2017,   n.   96
          (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative  a
          favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le
          zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo): 
              «Art. 53-ter (Trattamento di mobilita' in deroga per  i
          lavoratori delle aree di crisi industriale complessa). - 1.
          Le risorse finanziarie di cui all'art.  44,  comma  11-bis,
          del decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  148,  come
          ripartite tra le regioni con i  decreti  del  Ministro  del
          lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  n.  1  del  12
          dicembre 2016 e n. 12 del 5  aprile  2017,  possono  essere
          destinate dalle regioni medesime, nei  limiti  della  parte
          non  utilizzata,  alla  prosecuzione,  senza  soluzione  di
          continuita' e a prescindere dall'applicazione  dei  criteri
          di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
          sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, n. 83473 del 1° agosto 2014,  del  trattamento  di
          mobilita' in deroga, per un massimo di dodici mesi,  per  i
          lavoratori che operino  in  un'area  di  crisi  industriale
          complessa,  riconosciuta  ai   sensi   dell'art.   27   del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134,  e  che
          alla data del 1° gennaio 2017 risultino beneficiari  di  un
          trattamento di mobilita' ordinaria o di un  trattamento  di
          mobilita'  in  deroga,  a  condizione   che   ai   medesimi
          lavoratori siano contestualmente  applicate  le  misure  di
          politica attiva individuate in un apposito piano  regionale
          da comunicare all'Agenzia nazionale per le politiche attive
          del lavoro e al Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali.». 
          Note al comma 291: 
                
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1-ter  del  citato
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1-ter (Indennita' per i lavoratori della  Regione
          Campania). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore
          della legge di conversione del presente decreto, nelle more
          di una riforma organica degli ammortizzatori sociali, volta
          a fare fronte ai vuoti normativi che di fatto  pregiudicano
          la tutela,  il  sostegno  al  reddito  e  le  politiche  di
          reinserimento nel mercato del lavoro di  una  considerevole
          platea di soggetti, ai lavoratori  della  regione  Campania
          che hanno cessato la mobilita'  ordinaria  dal  1°  gennaio
          2015 al 31 dicembre 2016 e' concessa, fino al  31  dicembre
          2021,  un'indennita'  pari   al   trattamento   dell'ultima
          mobilita'   ordinaria    percepita,    comprensiva    della
          contribuzione  figurativa.  A  tale   indennita'   non   si
          applicano le disposizioni di  cui  all'art.  2,  comma  67,
          della legge 28 giugno 2012, n. 92. 
              2. L'indennita' di cui al comma 1  non  e'  compatibile
          con  il  reddito  di  emergenza  di  cui  all'art.  82  del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  luglio   2020,   n.   77.
          L'indennita' di cui al comma 1 non e' altresi'  compatibile
          con la presenza alla data di presentazione dell'istanza  di
          una delle seguenti condizioni: 
              a) essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente; 
              b) essere titolari di pensione diretta o  indiretta  ad
          eccezione dell'assegno ordinario di invalidita'; 
              c) essere percettori dell'indennita' di  disoccupazione
          per i lavoratori con rapporto di collaborazione  coordinata
          (DIS-COLL); 
              d) essere percettori di reddito di cittadinanza, di cui
          al  capo  I  del  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28  marzo  2019,
          n. 26, o delle misure  aventi  finalita'  analoghe  di  cui
          all'art. 13, comma 2, del medesimo decreto-legge; 
              d-bis)   aver    percepito    o    essere    percettori
          dell'indennita'   di   disoccupazione   denominata    Nuova
          prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI). 
              3. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 2
          del presente articolo, pari a  2,43  milioni  di  euro  per
          l'anno 2020, si provvede mediante  utilizzo  delle  risorse
          residue della regione Campania di cui all'art.  25-ter  del
          decreto-legge 23 ottobre  2018,  n.  119,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. 
              3-bis. Ai lavoratori di cui al comma 1, dal 1°  gennaio
          2021, sono applicate misure di politica attiva, individuate
          in un apposito piano regionale, da comunicare al  Ministero
          del  lavoro  e  delle  politiche  sociali   e   all'Agenzia
          nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).». 
                
          Note al comma 292: 
                
              - Si riporta il testo dei commi 446 e 447  dell'art.  1
          della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145: 
              «Art. 1. 
              1. - 445. Omissis. 
              446.  Nel  triennio   2019-2021,   le   amministrazioni
          pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di
          cui  all'art.  2,  comma  1,  del  decreto  legislativo  28
          febbraio 2000, n. 81, e all'art. 3, comma  1,  del  decreto
          legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonche'  dei  lavoratori
          gia'  rientranti   nell'abrogato   art.   7   del   decreto
          legislativo 1° dicembre 1997,  n.  468,  e  dei  lavoratori
          impegnati in attivita' di pubblica utilita', anche mediante
          contratti di lavoro a  tempo  determinato  o  contratti  di
          collaborazione coordinata e continuativa  nonche'  mediante
          altre    tipologie    contrattuali,    possono    procedere
          all'assunzione   a   tempo   indeterminato   dei   suddetti
          lavoratori, anche con contratti di lavoro a tempo parziale,
          nei  limiti  della  dotazione  organica  e  del  piano   di
          fabbisogno  del  personale,  nel  rispetto  delle  seguenti
          condizioni: 
              a) possesso da parte dei lavoratori  dei  requisiti  di
          anzianita'  come  previsti  dall'art.  4,  comma   6,   del
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,  ovvero
          dall'art. 20, commi 1  e  2,  del  decreto  legislativo  25
          maggio  2017,  n.  75,  o   svolgimento   delle   attivita'
          socialmente utili o di pubblica utilita'  per  il  medesimo
          periodo di tempo; 
              b) espletamento di selezioni riservate, mediante  prova
          di idoneita', dei  lavoratori  da  inquadrare  nei  profili
          professionali delle aree o categorie per  i  quali  non  e'
          richiesto il titolo di  studio  superiore  a  quello  della
          scuola  dell'obbligo  che   abbiano   la   professionalita'
          richiesta,  in  relazione   all'esperienza   effettivamente
          maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al  pubblico
          impiego. Le assunzioni a tempo indeterminato  di  cui  alla
          presente lettera sono considerate, ai sensi  dell'art.  36,
          comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,
          nella quota di accesso dall'esterno; 
              c) espletamento di procedure concorsuali riservate, per
          titoli ed esami, dei lavoratori da inquadrare  nei  profili
          professionali  delle  aree  o  categorie  per  i  quali  e'
          richiesto il titolo di  studio  superiore  a  quello  della
          scuola  dell'obbligo,  che  abbiano   la   professionalita'
          richiesta,  in  relazione   all'esperienza   effettivamente
          maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al  pubblico
          impiego; 
              d) finanziamento, nei limiti delle  risorse,  a  valere
          sul regime ordinario delle  assunzioni,  nel  rispetto  del
          principio dell'adeguato accesso dall'esterno; 
              e) per  le  assunzioni  a  tempo  indeterminato,  pieno
          utilizzo delle risorse previste per i contratti  di  lavoro
          flessibile, nei limiti di spesa di cui  all'art.  9,  comma
          28, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,
          calcolate in misura corrispondente al loro ammontare  medio
          nel triennio 2015-2017, al netto dell'utilizzo dello stesso
          in applicazione dell'art. 20  del  decreto  legislativo  25
          maggio  2017,  n.  75,  a  condizione   che   le   medesime
          amministrazioni siano in grado di  sostenere  a  regime  la
          relativa spesa di personale,  previa  certificazione  della
          sussistenza delle correlate risorse  finanziarie  da  parte
          dell'organo di controllo interno di  cui  all'art.  40-bis,
          comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
          che  prevedano  nei  propri  bilanci   la   contestuale   e
          definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per
          le assunzioni a tempo indeterminato dal  tetto  di  cui  al
          predetto art. 9, comma 28; 
              f)   pieno   utilizzo    delle    risorse    permanenti
          appositamente stanziate da leggi regionali e dell'eventuale
          contributo statale  concesso  permanentemente,  nonche'  di
          quelle calcolate in deroga alla  normativa  in  materia  di
          facolta'  assunzionali,  in  ogni  caso  nel  rispetto  del
          principio  del  saldo  positivo   di   bilancio   e   delle
          disposizioni di cui all'art. 1,  commi  557,  557-quater  e
          562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
              g) calcolo della spesa di personale da parte degli enti
          territoriali e degli enti  pubblici  interessati,  ai  fini
          delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 557, 557-quater
          e 562, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  al  netto
          dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e  dalle
          regioni; 
              h) per consentire il completamento delle  procedure  di
          assunzione a tempo indeterminato avviate ai sensi dell'art.
          1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre  2013,
          n. 147, da concludere inderogabilmente entro il 31 dicembre
          2020, e' autorizzata  la  proroga  dei  contratti  a  tempo
          determinato fino al 31 dicembre 2020 a valere sulle risorse
          di cui all'art. 1, comma 1156, lettera g-bis), della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296, fino ad un massimo di 30  milioni
          di euro a  titolo  di  compartecipazione  dello  Stato.  Le
          proroghe sono effettuate in deroga alle disposizioni di cui
          all'art. 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81,
          all'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
          all'art. 259 del testo unico di cui al decreto  legislativo
          18 agosto 2000, n. 267, e all'art. 20, comma 4, del decreto
          legislativo 25 maggio 2017, n. 75. 
              447. Le procedure di cui alle lettere b) e c) del comma
          446 sono organizzate, per  figure  professionali  omogenee,
          dal Dipartimento della funzione pubblica  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri per il tramite della Commissione
          per l'attuazione del  Progetto  di  Riqualificazione  delle
          Pubbliche  Amministrazioni  (RIPAM),  di  cui  al   decreto
          interministeriale   25   luglio   1994,   che   si   avvale
          dell'Associazione Formez PA. Ai fini della  predisposizione
          dei bandi relativi alle  procedure  di  cui  al  precedente
          periodo, il  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante il  portale
          «mobilita.gov.it» di cui al decreto  del  Ministro  per  la
          semplificazione e la pubblica amministrazione 14  settembre
          2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  227  del  30
          settembre 2015, procede alla ricognizione dei posti che  le
          pubbliche amministrazioni  di  cui  al  comma  446  rendono
          disponibili, nel triennio 2019-2021, per  le  assunzioni  a
          tempo indeterminato. Per l'attuazione del presente comma e'
          autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2019. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo  del  comma  1  dell'art.  2  del
          decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e
          modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili,  a
          norma dell'art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n.
          144): 
              «Art. 2 (Definizione dei soggetti utilizzati). - 1.  Le
          disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano,  salvo
          quanto  previsto  dall'art.  10,  comma  1,   ai   soggetti
          impegnati in progetti di lavori  socialmente  utili  e  che
          abbiano effettivamente maturato dodici mesi  di  permanenza
          in tali attivita' nel periodo dal 1°  gennaio  1998  al  31
          dicembre 1999. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo  del  comma  1  dell'art.  3  del
          decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 (Attuazione della
          delega conferita dall'art. 26 della legge 24  giugno  1997,
          n. 196, in  materia  di  interventi  a  favore  di  giovani
          inoccupati nel Mezzogiorno): 
              «Art. 3 (Campo e condizioni di applicazione).  -  1.  I
          lavori di pubblica utilita' sono attivati nei  settori  dei
          servizi alla  persona,  della  salvaguardia  e  della  cura
          dell'ambiente e del territorio,  dello  sviluppo  rurale  e
          dell'acquacoltura, del recupero  e  della  riqualificazione
          degli spazi urbani e dei beni culturali. Ambiti e tipologia
          dei progetti sono definiti, con decreto  del  Ministro  del
          lavoro e della previdenza sociale,  sentita  la  conferenza
          Statocitta' e autonomie locali, entro il 31 agosto 1997. 
              Omissis.». 
              - L'art. 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.
          468 (Revisione  della  disciplina  sui  lavori  socialmente
          utili a norma dell'art. 22 della legge 24 giugno  1997,  n.
          196), recava (Utilizzo diretto dei lavoratori titolari  del
          trattamento straordinario di  integrazione  salariale,  del
          trattamento  di  indennita'  di  mobilita'   e   di   altro
          trattamento speciale di disoccupazione). 
              -  Il  testo  del  comma  6  dell'art.  4  del   citato
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30  ottobre  2013,  n.  125,  e'
          riportato nelle note al comma 181. 
              - Si riporta il testo dei commi 1, 2 e 11-bis dell'art.
          20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche
          e integrazioni al decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.
          165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e  2,
          lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e),
          f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della  legge  7
          agosto 2015, n. 124, in materia di  riorganizzazione  delle
          amministrazioni pubbliche): 
              «Art. 20 (Superamento del  precariato  nelle  pubbliche
          amministrazioni). -  1.  Le  amministrazioni,  al  fine  di
          superare il precariato, ridurre il ricorso ai  contratti  a
          termine e valorizzare  la  professionalita'  acquisita  dal
          personale con  rapporto  di  lavoro  a  tempo  determinato,
          possono, fino al 31 dicembre 2021, in coerenza con il piano
          triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6, comma 2, e  con
          l'indicazione   della   relativa   copertura   finanziaria,
          assumere a tempo indeterminato personale  non  dirigenziale
          che possegga tutti i seguenti requisiti: 
              a) risulti in servizio  successivamente  alla  data  di
          entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti
          a tempo determinato presso  l'amministrazione  che  procede
          all'assunzione o, in caso di amministrazioni  comunali  che
          esercitino funzioni in forma  associata,  anche  presso  le
          amministrazioni con servizi associati; 
              b)  sia  stato  reclutato  a  tempo   determinato,   in
          relazione alle medesime  attivita'  svolte,  con  procedure
          concorsuali   anche   espletate   presso    amministrazioni
          pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; 
              c) abbia maturato, al 31 dicembre 2020, alle dipendenze
          dell'amministrazione di cui alla  lettera  a)  che  procede
          all'assunzione, almeno tre  anni  di  servizio,  anche  non
          continuativi, negli ultimi otto anni. 
              2. Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni,
          possono bandire, in coerenza con  il  piano  triennale  dei
          fabbisogni di cui all'art. 6, comma 2, e ferma restando  la
          garanzia   dell'adeguato   accesso   dall'esterno,   previa
          indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure
          concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta
          per  cento  dei  posti  disponibili,   al   personale   non
          dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: 
              a)  risulti  titolare,  successivamente  alla  data  di
          entrata in vigore della  legge  n.  124  del  2015,  di  un
          contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che
          bandisce il concorso; 
              b) abbia maturato, alla  data  del  31  dicembre  2020,
          almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli
          ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce  il
          concorso. 
              3. - 11. Omissis. 
              11-bis. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza  di
          personale e superare il precariato, nonche'  per  garantire
          la continuita' nell'erogazione dei  livelli  essenziali  di
          assistenza, per il personale medico,  tecnico-professionale
          e  infermieristico,  dirigenziale  e   no,   del   Servizio
          sanitario nazionale, le disposizioni di cui ai commi 1 e  2
          si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai fini del presente
          comma il termine per  il  requisito  di  cui  al  comma  1,
          lettera c), e al comma 2, lettera  b),  e'  stabilito  alla
          data del 31 dicembre  2021,  fatta  salva  l'anzianita'  di
          servizio  gia'  maturata  sulla  base  delle   disposizioni
          vigenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. 
              Omissis.». 
          Note al comma 293: 
                
              - Si riporta il testo dell'art. 36 del  citato  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art. 36 (Personale a tempo determinato o  assunto  con
          forme di lavoro flessibile). - 1. Per le esigenze  connesse
          con  il   proprio   fabbisogno   ordinario   le   pubbliche
          amministrazioni assumono esclusivamente  con  contratti  di
          lavoro  subordinato  a  tempo  indeterminato  seguendo   le
          procedure di reclutamento previste dall'art. 35. 
              2.  Le  amministrazioni  pubbliche  possono   stipulare
          contratti  di  lavoro  subordinato  a  tempo   determinato,
          contratti  di  formazione   e   lavoro   e   contratti   di
          somministrazione di lavoro  a  tempo  determinato,  nonche'
          avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste  dal
          codice civile e dalle altre leggi sui  rapporti  di  lavoro
          nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le  modalita'
          in cui se ne preveda l'applicazione  nelle  amministrazioni
          pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i
          contratti di  cui  al  primo  periodo  del  presente  comma
          soltanto   per    comprovate    esigenze    di    carattere
          esclusivamente temporaneo  o  eccezionale  e  nel  rispetto
          delle condizioni  e  modalita'  di  reclutamento  stabilite
          dall'art. 35. I contratti di  lavoro  subordinato  a  tempo
          determinato possono essere  stipulati  nel  rispetto  degli
          articoli 19 e seguenti del decreto  legislativo  15  giugno
          2015, n. 81,  escluso  il  diritto  di  precedenza  che  si
          applica al solo personale reclutato secondo le procedure di
          cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del presente decreto.
          I  contratti  di  somministrazione  di   lavoro   a   tempo
          determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e  seguenti
          del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta  salva
          la  disciplina   ulteriore   eventualmente   prevista   dai
          contratti collettivi nazionali di lavoro. Non e'  possibile
          ricorrere alla somministrazione di lavoro  per  l'esercizio
          di  funzioni  direttive  e  dirigenziali.   Per   prevenire
          fenomeni di precariato, le amministrazioni  pubbliche,  nel
          rispetto  delle   disposizioni   del   presente   articolo,
          sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori
          e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi
          pubblici   a    tempo    indeterminato.    E'    consentita
          l'applicazione dell'art. 3, comma 61, terzo periodo,  della
          legge  24  dicembre  2003,  n.  350,  ferma   restando   la
          salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai
          vincitori  e  dagli  idonei  per  le  assunzioni  a   tempo
          indeterminato. 
              2-bis. I rinvii  operati  dal  decreto  legislativo  15
          giugno  2015,  n.  81,  ai  contratti   collettivi   devono
          intendersi riferiti, per quanto riguarda le amministrazioni
          pubbliche,  ai  contratti  collettivi  nazionali  stipulati
          dall'ARAN. 
              3. Al fine di combattere gli  abusi  nell'utilizzo  del
          lavoro  flessibile,  sulla  base  di  apposite   istruzioni
          fornite con direttiva del Ministro per la semplificazione e
          la pubblica amministrazione, le  amministrazioni  redigono,
          dandone informazione alle organizzazioni sindacali  tramite
          invio  all'Osservatorio  paritetico  presso  l'Aran,  senza
          nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,   un
          analitico rapporto informativo sulle  tipologie  di  lavoro
          flessibile   utilizzate,   con   l'indicazione   dei   dati
          identificativi dei titolari del rapporto nel rispetto della
          normativa in tema di  protezione  dei  dati  personali,  da
          trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei
          di valutazione e agli organismi indipendenti di valutazione
          di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
          n. 150, nonche' alla Presidenza del Consiglio dei  ministri
          - Dipartimento  della  funzione  pubblica  che  redige  una
          relazione annuale al Parlamento. 
              4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito
          del rapporto  di  cui  al  precedente  comma  3,  anche  le
          informazioni   concernenti   l'utilizzo   dei    lavoratori
          socialmente utili. 
              5.  In  ogni  caso,  la  violazione   di   disposizioni
          imperative  riguardanti   l'assunzione   o   l'impiego   di
          lavoratori, da parte delle pubbliche  amministrazioni,  non
          puo' comportare la costituzione di  rapporti  di  lavoro  a
          tempo   indeterminato    con    le    medesime    pubbliche
          amministrazioni,  ferma  restando  ogni  responsabilita'  e
          sanzione.  Il  lavoratore   interessato   ha   diritto   al
          risarcimento  del  danno  derivante  dalla  prestazione  di
          lavoro  in  violazione  di  disposizioni   imperative.   Le
          amministrazioni hanno  l'obbligo  di  recuperare  le  somme
          pagate  a  tale  titolo   nei   confronti   dei   dirigenti
          responsabili, qualora la violazione sia  dovuta  a  dolo  o
          colpa grave. I dirigenti che operano  in  violazione  delle
          disposizioni del presente articolo sono responsabili  anche
          ai  sensi  dell'art.  21  del  presente  decreto.  Di  tali
          violazioni  si  terra'  conto  in   sede   di   valutazione
          dell'operato del dirigente ai sensi dell'art. 5 del decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 286. 
              5-bis. - 5-ter. 
              5-quater. I contratti di  lavoro  posti  in  essere  in
          violazione del presente articolo sono nulli  e  determinano
          responsabilita'  erariale.  I  dirigenti  che  operano   in
          violazione delle disposizioni del presente  articolo  sono,
          altresi', responsabili ai sensi dell'art. 21. Al  dirigente
          responsabile  di  irregolarita'  nell'utilizzo  del  lavoro
          flessibile non  puo'  essere  erogata  la  retribuzione  di
          risultato. 
              5-quinquies. Il presente articolo, fatto salvo il comma
          5, non si applica al reclutamento  del  personale  docente,
          educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario  (ATA),  a
          tempo determinato  presso  le  istituzioni  scolastiche  ed
          educative statali e degli enti locali,  le  istituzioni  di
          alta formazione artistica, musicale e  coreutica.  Per  gli
          enti di ricerca pubblici di cui agli articoli 1, comma 1, e
          19, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre  2016,  n.
          218, rimane fermo quanto stabilito dal medesimo decreto.». 
              - Il testo del comma 446 dell'art. 1 della citata legge
          30 dicembre 2018, n. 145, e' riportato nelle note al  comma
          292. 
          Note al comma 294: 
                
              - Si riporta il testo del comma 162 dell'art.  1  della
          citata  legge  27  dicembre  2019,  n.  160  (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2020-2022),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1. 
              1. - 161. Omissis. 
              162. Le convenzioni stipulate ai  sensi  dell'art.  78,
          comma  2,  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  per
          l'utilizzazione di  lavoratori  socialmente  utili  di  cui
          all'art. 2, comma 1, del decreto  legislativo  28  febbraio
          2000, n. 81, sono prorogate al 31 dicembre 2021 nei  limiti
          della spesa gia' sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a
          carico della finanza pubblica. 
              Omissis.». 
          Note al comma 295: 
                
              - Si riporta il testo del comma 495 dell'art.  1  della
          citata  legge  27  dicembre  2019,  n.  160  (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2020-2022),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1. 
              1. - 494. Omissis. 
              495. Al fine  di  semplificare  le  assunzioni  di  cui
          all'art. 1, comma 446, della legge  30  dicembre  2018,  n.
          145,  le  amministrazioni   pubbliche   utilizzatrici   dei
          lavoratori socialmente utili di cui all'art.  2,  comma  1,
          del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'art.
          3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.  280,
          nonche' dei lavoratori gia' rientranti nell'abrogato art. 7
          del decreto legislativo 1° dicembre 1997,  n.  468,  e  dei
          lavoratori impegnati in  attivita'  di  pubblica  utilita',
          anche mediante contratti di lavoro a  tempo  determinato  o
          contratti  di  collaborazione  coordinata  e   continuativa
          nonche'  mediante  altre  tipologie  contrattuali,  possono
          procedere all'assunzione a tempo indeterminato,  anche  con
          contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino
          al 31 marzo 2021 in qualita' di lavoratori  sovrannumerari,
          alla  dotazione  organica,  al  piano  di  fabbisogno   del
          personale  ed  ai  vincoli  assunzionali   previsti   dalla
          normativa limitatamente alle risorse di cui al  comma  497,
          primo periodo. I lavoratori che alla data del  31  dicembre
          2016 erano impiegati  in  progetti  di  lavori  socialmente
          utili ai sensi degli articoli 4, commi 6 e 21, e  9,  comma
          25, lettera b), del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.  510,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  novembre
          1996,  n.  608,  possono  essere  assunti  dalle  pubbliche
          amministrazioni che ne erano  utilizzatrici  alla  predetta
          data, a tempo indeterminato, anche con contratti di  lavoro
          a tempo parziale, anche in deroga, per il solo anno 2021 in
          qualita'  di  lavoratori  sovrannumerari,  alla   dotazione
          organica e al piano di fabbisogno  del  personale  previsti
          dalla normativa limitatamente alle risorse di cui al  primo
          periodo del comma 497 del presente articolo. 
              Omissis.». 
                
          Note al comma 296: 
                
              - Il testo del comma 495 dell'art. 1 della citata legge
          27 dicembre 2019, n. 160, come  modificato  dalla  presente
          legge, e' riportato nelle note al comma 295. 
          Note al comma 297: 
                
              - Si riporta il testo del comma 110 dell'art.  1  della
          citata legge 27 dicembre 2017, n. 205: 
              «Art. 1. 
              1. - 109. Omissis. 
              110.  A  decorrere  dall'anno  2018,   sono   destinati
          annualmente, nell'ambito delle risorse di cui all'art.  68,
          comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144,  e
          successive modificazioni, a carico del  Fondo  sociale  per
          occupazione e formazione  di  cui  all'art.  18,  comma  1,
          lettera a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2: 
              a)    euro    189.109.570,46    all'assolvimento    del
          diritto-dovere  all'istruzione  e   alla   formazione   nei
          percorsi di istruzione e formazione professionale; 
              b)  euro  75  milioni  al  finanziamento  dei  percorsi
          formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica  e  il
          diploma professionale, il diploma di istruzione  secondaria
          superiore e  il  certificato  di  specializzazione  tecnica
          superiore e dei percorsi formativi  rivolti  all'alternanza
          scuola-lavoro ai sensi dell'art. 1, comma  7,  lettera  d),
          della legge  10  dicembre  2014,  n.  183,  e  del  decreto
          legislativo 15 aprile 2005, n. 77; 
              c) euro 15 milioni al finanziamento delle attivita'  di
          formazione  nell'esercizio  dell'apprendistato,  ai   sensi
          dell'art. 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; 
              d) euro 5 milioni per l'anno 2018, euro 5  milioni  per
          l'anno 2019 ed euro 5 milioni annui a  decorrere  dall'anno
          2020 per l'estensione degli incentivi di cui  all'art.  32,
          comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; 
              e)  euro  5  milioni  per  l'assicurazione  contro  gli
          infortuni sul lavoro  e  le  malattie  professionali  degli
          allievi iscritti ai corsi  ordinamentali  di  istruzione  e
          formazione professionale curati dalle istituzioni formative
          e dagli istituti  scolastici  paritari,  accreditati  dalle
          regioni per  l'erogazione  dei  percorsi  di  istruzione  e
          formazione professionale, per i quali e' dovuto  un  premio
          speciale unitario ai sensi dell'art. 42 del testo unico  di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  30  giugno
          1965, n. 1124. Sono fatti salvi  gli  adempimenti  previsti
          dall'art.  32,  comma  8,  secondo  periodo,  del   decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 150. 
              Omissis.». 
              - Il testo del comma 1 dell'art. 18  del  decreto-legge
          29 novembre 2008, n. 185,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' riportato nelle  note
          al comma 275. 
          Note al comma 298: 
                
              - Si riporta il testo del comma 875 dell'art.  1  della
          citata legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (Legge finanziaria 2007): 
              «Art. 1. 
              1. - 874. Omissis. 
              875.  Al  fine  di   assicurare   una   piu'   efficace
          utilizzazione   delle   risorse    finanziarie    destinate
          all'attuazione degli interventi di cui  al  comma  631,  e'
          istituito, nello stato di previsione  del  Ministero  della
          pubblica istruzione, il Fondo per l'istruzione e formazione
          tecnica superiore. Al Fondo confluiscono quota parte pari a
          euro 14 milioni dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui  al
          comma 634, confluita nei fondi di cui al comma 601  nonche'
          le risorse assegnate dal CIPE, per quanto riguarda le  aree
          sottoutilizzate,    per    progetti    finalizzati     alla
          realizzazione   dell'istruzione   e   formazione    tecnica
          superiore, con l'obiettivo  di  migliorare  l'occupabilita'
          dei  giovani  che  hanno  concluso  il  secondo  ciclo   di
          istruzione e formazione. Quota parte pari a euro 14 milioni
          del Fondo per l'istruzione e formazione  tecnica  superiore
          e' destinata ai percorsi di cui al decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei  Ministri  25  gennaio  2008,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008,  svolti
          dagli istituti tecnici superiori. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo del comma 67  dell'art.  1  della
          citata  legge  27  dicembre  2017,  n.  205  (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020): 
              «Art. 1. 
              1. - 66. Omissis. 
              67. Per consentire al sistema  degli  Istituti  tecnici
          superiori, scuole per le tecnologie applicate  del  sistema
          di istruzione nazionale, di cui al capo II del decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri  25  gennaio  2008,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  86  dell'11  aprile
          2008,    di    incrementare    l'offerta    formativa     e
          conseguentemente  i  soggetti  in  possesso  di  competenze
          abilitanti  all'utilizzo  degli   strumenti   avanzati   di
          innovazione tecnologica e organizzativa correlati anche  al
          processo Industria 4.0,  il  Fondo  previsto  dall'art.  1,
          comma 875, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  tenuto
          conto di quanto previsto dall'art. 12  del  citato  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio  2008,
          e' incrementato di 10 milioni di euro  nell'anno  2018,  20
          milioni di euro nell'anno 2019  e  35  milioni  di  euro  a
          decorrere  dall'anno  2020.  Con   decreto   del   Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   da
          adottare entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, sono definiti i  programmi  di
          sviluppo a livello nazionale che beneficiano delle  risorse
          del primo periodo. 
              Omissis.». 
                
          Note al comma 299: 
                
              - Si riporta il testo dei commi 3-bis e 9 dell'art.  19
          del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: 
              «Art. 19 (Norme  speciali  in  materia  di  trattamento
          ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario). -
          1. - 3. Omissis. 
              3-bis. Il trattamento di cassa  integrazione  salariale
          operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19,  e'  concesso  in
          deroga  ai  limiti  di  fruizione   riferiti   al   singolo
          lavoratore e al numero di giornate lavorative  da  svolgere
          presso la stessa azienda di cui all'art. 8  della  legge  8
          agosto 1972, n. 457. I periodi di trattamento sono concessi
          per una durata massima di novanta giorni, dal  23  febbraio
          2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del  periodo
          entro il 31 dicembre 2020, e non  sono  computati  ai  fini
          delle successive richieste.  Per  assicurare  la  celerita'
          delle autorizzazioni, le integrazioni  salariali  a  carico
          del trattamento di CISOA con causale  "emergenza  COVID-19"
          sono  concesse  dalla   sede   dell'INPS   territorialmente
          competente, in deroga a quanto previsto dall'art. 14  della
          legge 8 agosto 1972, n.  457.  La  domanda  di  CISOA  deve
          essere presentata, a pena di decadenza, entro la  fine  del
          mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il  periodo
          di sospensione dell'attivita'  lavorativa.  Il  termine  di
          presentazione  delle  domande   riferite   a   periodi   di
          sospensione  dell'attivita'  lavorativa  che  hanno   avuto
          inizio tra il 23 febbraio 2020  e  il  30  aprile  2020  e'
          fissato, a pena di decadenza, al  15  luglio  2020.  Per  i
          lavoratori dipendenti di aziende del settore  agricolo,  ai
          quali non si applica il trattamento di CISOA,  puo'  essere
          presentata  domanda  di  concessione  del  trattamento   di
          integrazione salariale in deroga, ai sensi dell'art. 22. 
              4. - 8. Omissis. 
              9. Le prestazioni di sostegno  al  reddito  di  cui  ai
          commi da 1 a 5 e 7 e di cui all'art. 21  sono  riconosciute
          nel limite massimo di spesa pari a 11.599,1 milioni di euro
          per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite
          di spesa di  cui  al  primo  periodo  del  presente  comma.
          Qualora dal  predetto  monitoraggio  emerga  che  e'  stato
          raggiunto anche in via  prospettica  il  limite  di  spesa,
          l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo dei commi 8 e 11 dell'art. 1  del
          citato decreto-legge 14 agosto 2020,  n.  104,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126: 
              «Art.  1  (Nuovi  trattamenti  di  cassa   integrazione
          ordinaria,  assegno  ordinario  e  cassa  integrazione   in
          deroga). - 1. - 7. Omissis. 
              8.  Il  trattamento  di  cassa  integrazione  salariale
          operai agricoli  (CISOA),  ai  sensi  dell'art.  19,  comma
          3-bis, del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, richiesto
          per eventi riconducibili  all'emergenza  epidemiologica  da
          COVID-19, e' concesso, in deroga  ai  limiti  di  fruizione
          riferiti al singolo lavoratore  e  al  numero  di  giornate
          lavorative da svolgere presso  la  stessa  azienda  di  cui
          all'art. 8 della legge 8  agosto  1972,  n.  457,  per  una
          durata massima di cinquanta giorni, nel periodo  ricompreso
          tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020. La domanda di CISOA
          deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la  fine
          del mese successivo a quello in  cui  ha  avuto  inizio  il
          periodo di sospensione dell'attivita' lavorativa. I periodi
          di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati  ai
          sensi del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, collocati,
          anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020
          sono imputati ai cinquanta giorni  stabiliti  dal  presente
          comma.  In  fase  di  prima  applicazione,  il  termine  di
          decadenza di cui al presente comma e' fissato entro la fine
          del mese successivo a  quello  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto. I periodi di integrazione autorizzati  ai
          sensi dell'art. 19, comma 3-bis, del predetto decreto-legge
          n. 18 del 2020, e  ai  sensi  del  presente  articolo  sono
          computati ai fini del raggiungimento  del  requisito  delle
          181 giornate di effettivo lavoro previsto dall'art. 8 della
          legge 8 agosto 1972, n. 457. 
              9. - 10. Omissis. 
              11. I trattamenti di  cui  ai  commi  1,  2  e  8  sono
          concessi nel limite massimo di spesa pari a 8.220,3 milioni
          di  euro,  ripartito  in  5.174  milioni  di  euro  per   i
          trattamenti  di  cassa  integrazione  ordinaria  e  assegno
          ordinario di cui ai commi 1 e 2, in 2.889,6 milioni di euro
          per i trattamenti di cassa integrazione in deroga di cui ai
          commi 1 e 2 e in 156,7 milioni di euro per i trattamenti di
          cui al comma 8. L'INPS provvede al monitoraggio del  limite
          di spesa di cui al presente  comma.  Qualora  dal  predetto
          monitoraggio emerga che e' stato  raggiunto  anche  in  via
          prospettica il  limite  di  spesa,  l'INPS  non  prende  in
          considerazione ulteriori domande. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo del comma  9  dell'art.  265  del
          citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: 
              «Art. 265 (Disposizioni finanziarie  finali).  -  1.  -
          8-bis. Omissis. 
              9. Nel caso in cui,  dopo  l'attuazione  del  comma  8,
          residuassero risorse non utilizzate al 15 dicembre 2020, le
          stesse sono versate dai soggetti responsabili delle  misure
          di cui al medesimo comma 8 entro il  20  dicembre  2020  ad
          apposito capitolo dello stato  di  previsione  dell'entrata
          del bilancio dello Stato per essere  riassegnate  al  fondo
          per l'ammortamento dei titoli di Stato. Le disposizioni  di
          cui  al  primo  periodo  del  presente  comma  non  trovano
          applicazione per l'importo complessivo di  3.588,4  milioni
          di euro per l'anno 2020 con riferimento  all'autorizzazione
          di spesa di cui all'art. 19, comma 9, del decreto-legge  17
          marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla  legge
          24 aprile 2020, n. 27 e all'autorizzazione di spesa di  cui
          all'art. 1, comma 11, del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.
          104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre
          2020, n. 126,  in  relazione  ai  quali  e'  consentita  la
          conservazione in conto residui  per  il  relativo  utilizzo
          nell'esercizio successivo. 
              Omissis.».