art. 1 note (parte 10)

           	
				
 
          Note al comma 303: 
              - Si riporta il testo dell'art. 27 del  citato  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148: 
              «Art.   27   (Fondi    di    solidarieta'    bilaterali
          alternativi). -  1.  In  alternativa  al  modello  previsto
          dall'art. 26, in riferimento ai settori dell'artigianato  e
          della   somministrazione   di   lavoro   nei   quali,    in
          considerazione  dell'operare  di  consolidati  sistemi   di
          bilateralita' e delle peculiari esigenze di  tali  settori,
          le    organizzazioni    sindacali     e     imprenditoriali
          comparativamente piu' rappresentative a  livello  nazionale
          hanno adeguato alla data di entrata in vigore del  presente
          decreto le fonti  normative  e  istitutive  dei  rispettivi
          fondi bilaterali, ovvero dei  fondi  interprofessionali  di
          cui all'art. 118 della legge n. 388 del 2000, o  del  fondo
          di cui all'art. 12 del  decreto  legislativo  10  settembre
          2003, n. 276, alle finalita' perseguite dall'art. 26, comma
          1, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti. 
              2. Ove a seguito della trasformazione di cui al comma 1
          sia avvenuta la confluenza, in tutto  o  in  parte,  di  un
          fondo  interprofessionale  in  un  unico  fondo  bilaterale
          rimangono fermi  gli  obblighi  contributivi  previsti  dal
          predetto art. 118 della legge n. 388 del 2000, e le risorse
          derivanti da tali obblighi sono  vincolate  alle  finalita'
          formative. 
              3. I fondi di cui al  comma  1  assicurano  almeno  una
          delle seguenti prestazioni: 
              a) un assegno  di  durata  e  misura  pari  all'assegno
          ordinario di cui all'art. 30, comma 1; 
              b)  l'assegno  di  solidarieta'  di  cui  all'art.  31,
          eventualmente limitandone il periodo  massimo  previsto  al
          comma 2 di  tale  articolo,  prevedendo  in  ogni  caso  un
          periodo massimo non inferiore a 26 settimane in un  biennio
          mobile. 
              4.  I  fondi  di  cui  al  comma  1  si  adeguano  alle
          disposizioni di cui al comma 3 entro il 31  dicembre  2015.
          In mancanza, i datori di lavoro,  che  occupano  mediamente
          piu'  di  5  dipendenti,  aderenti   ai   fondi   suddetti,
          confluiscono nel fondo di  integrazione  salariale  di  cui
          all'art. 29, a decorrere dal  1°  gennaio  2016  e  possono
          richiedere   le   prestazioni   previste   dal   fondo   di
          integrazione salariale per  gli  eventi  di  sospensione  o
          riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio
          2016. 
              5. Per le finalita' di cui al comma 1, gli accordi e  i
          contratti collettivi definiscono: 
              a) un'aliquota complessiva di  contribuzione  ordinaria
          di finanziamento non inferiore, fatto salvo il caso di  cui
          alla lettera e), allo 0,45  per  cento  della  retribuzione
          imponibile previdenziale a decorrere dal 1°  gennaio  2016,
          ripartita fra datore di lavoro e lavoratore secondo criteri
          che devono essere stabiliti da  un  accordo  tra  le  parti
          sociali istitutive del fondo di cui al comma 1 entro il  31
          dicembre 2015, in difetto del quale i datori di lavoro, che
          occupano mediamente piu' di 5 dipendenti, aderenti al fondo
          di cui al comma 1, confluiscono nel fondo  di  integrazione
          salariale di cui all'art. 29 a  decorrere  dal  1°  gennaio
          2016 e  possono  richiedere  le  prestazioni  previste  dal
          medesimo fondo per gli eventi di  sospensione  o  riduzione
          del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016; 
              b)  le  tipologie  di  prestazioni  in  funzione  delle
          disponibilita' del fondo di cui al comma 1; 
              c)    l'adeguamento    dell'aliquota    in     funzione
          dell'andamento della gestione  ovvero  la  rideterminazione
          delle prestazioni in relazione alle erogazioni, tra l'altro
          tenendo presente in  via  previsionale  gli  andamenti  del
          relativo settore in relazione anche a quello piu'  generale
          dell'economia e l'esigenza dell'equilibrio finanziario  del
          fondo di cui al comma 1; 
              d) la possibilita' di far confluire al fondo di cui  al
          comma 1 quota parte del contributo previsto per l'eventuale
          fondo interprofessionale istituito ai sensi  dell'art.  118
          della legge n. 388 del 2000; 
              e) la possibilita' di far confluire al fondo di cui  al
          comma 1 quota parte del contributo  previsto  dall'art.  12
          del  decreto  legislativo  n.  276  del  2003,   prevedendo
          un'aliquota  complessiva  di  contribuzione  ordinaria   di
          finanziamento del predetto fondo  a  esclusivo  carico  del
          datore di lavoro, in misura non  inferiore  allo  0,30  per
          cento  della  retribuzione   imponibile   previdenziale   a
          decorrere dal 1° gennaio 2016; 
              f) la possibilita' per il fondo di cui al  comma  1  di
          avere le finalita' di cui all'art. 26, comma 9, lettere  a)
          e b); 
              g) criteri e requisiti per la gestione del fondo di cui
          al comma 1. 
              6.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze,  sentite  le  parti  sociali
          istitutive dei fondi bilaterali di cui  al  comma  1,  sono
          dettate disposizioni per determinare: 
              a)  criteri  volti  a   garantire   la   sostenibilita'
          finanziaria dei fondi; 
              b) requisiti di  professionalita'  e  onorabilita'  dei
          soggetti preposti alla gestione dei fondi; 
              c) criteri e requisiti per la contabilita' dei fondi; 
              d)  modalita'  volte  a  rafforzare  la   funzione   di
          controllo  sulla  corretta  gestione   dei   fondi   e   di
          monitoraggio  sull'andamento   delle   prestazioni,   anche
          attraverso  la  determinazione  di  standard  e   parametri
          omogenei." 
          Note al comma 304: 
                
              - Il testo del comma  3-bis  dell'art.  19  del  citato
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  e'
          riportato nelle note al comma 299. 
              - Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 8  agosto
          1972, n. n. 457 (Miglioramenti ai trattamenti previdenziali
          ed assistenziali nonche'  disposizioni  per  l'integrazione
          del salario in favore dei lavoratori agricoli): 
              «Art. 8. 
              Agli   operai   agricoli   con   contratto   a    tempo
          indeterminato, che siano sospesi temporaneamente dal lavoro
          per intemperie stagionali o per altre cause non  imputabili
          al  datore  di  lavoro  o  ai  lavoratori,  e'  dovuto   un
          trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate
          di lavoro non prestate, nella misura dei  due  terzi  della
          retribuzione  di  cui  all'art.  3.  Detto  trattamento  e'
          corrisposto per la durata di novanta giorni all'anno. 
              Ai lavoratori beneficiari del  trattamento  sostitutivo
          spettano gli assegni  familiari  a  carico  della  relativa
          cassa unica. 
              Ai fini della presente legge  sono  considerati  operai
          agricoli i salariati fissi e gli altri lavoratori sempre  a
          tempo indeterminato che svolgono annualmente  180  giornate
          lavorative presso la stessa azienda.». 
              -  Il  testo  del  comma  8  dell'art.  1  del   citato
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,  n.  126,  e'
          riportato nelle note al comma 299. 
              - Il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana  14
          agosto 2020, n. 203, S.O. 
          Note al comma 306: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.   3   del   citato
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126: 
              «Art.  3  (Esonero  dal   versamento   dei   contributi
          previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di
          cassa integrazione). - 1. In via eccezionale,  al  fine  di
          fronteggiare l'emergenza da COVID-19, ai datori  di  lavoro
          privati, con  esclusione  del  settore  agricolo,  che  non
          richiedono i trattamenti di cui  all'art.  1  del  presente
          decreto e che abbiano gia' fruito, nei  mesi  di  maggio  e
          giugno 2020, dei trattamenti di integrazione  salariale  di
          cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17
          marzo 2020,  n.18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n.  27  e  successive  modificazioni,
          ferma restando  l'aliquota  di  computo  delle  prestazioni
          pensionistiche, e' riconosciuto  l'esonero  dal  versamento
          dei contributi previdenziali a loro carico, per un  periodo
          massimo di quattro mesi,  fruibili  entro  il  31  dicembre
          2020, nei limiti  del  doppio  delle  ore  di  integrazione
          salariale gia' fruite nei predetti mesi di maggio e  giugno
          2020,  con  esclusione  dei  premi  e   contributi   dovuti
          all'INAIL,  riparametrato  e  applicato  su  base  mensile.
          L'esonero  di  cui  al  presente   articolo   puo'   essere
          riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno  richiesto
          periodi di integrazione salariale  ai  sensi  del  predetto
          decreto-legge   n.   18   del   2020,   collocati,    anche
          parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020. 
              2.  Al  datore  di   lavoro   che   abbia   beneficiato
          dell'esonero di cui al comma 1, si applicano i  divieti  di
          cui all'art. 14 del presente decreto. 
              3. La violazione delle disposizioni di cui al  comma  2
          comporta la revoca dell'esonero  contributivo  concesso  ai
          sensi   del   comma   1   con   efficacia   retroattiva   e
          l'impossibilita'  di  presentare  domanda  di  integrazione
          salariale ai sensi dell'art. 1. 
              4. L'esonero di cui al presente articolo e'  cumulabile
          con  altri  esoneri   o   riduzioni   delle   aliquote   di
          finanziamento previsti dalla normativa,  nei  limiti  della
          contribuzione previdenziale dovuta. 
              5.  Il  beneficio  previsto  al  presente  articolo  e'
          concesso ai sensi della  sezione  3.1  della  Comunicazione
          della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per
          le misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia
          nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti  ed  alle
          condizioni di cui alla medesima Comunicazione.  L'efficacia
          delle disposizioni del presente articolo e' subordinata, ai
          sensi  dell'art.  108,  paragrafo  3,  del   Trattato   sul
          funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della
          Commissione europea. 
              6. Agli oneri derivanti dal presente articolo  valutati
          in 363 milioni di euro per l'anno 2020 e in  121,1  milioni
          di euro per l'anno 2021  si  provvede  ai  sensi  dell'art.
          114.». 
          Note al comma 307: 
                
              - Il  testo  del  comma  14  dell'art.  12  del  citato
          decreto-legge 28 ottobre  2020,  n.  137,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  18  dicembre  2020,  n.   176
          (Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  tutela  della
          salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia  e
          sicurezza,   connesse   all'emergenza   epidemiologica   da
          COVID-19), e' riportato nelle note al comma 300. 
                
          Note al comma 308: 
              - Il testo del paragrafo 3 dell'art. 108  del  Trattato
          sul funzionamento dell'Unione europea, e'  riportato  nelle
          note all'art. 4. 
          Note al comma 309: 
              - Si riporta il testo degli articoli 4, 5  e  24  della
          citata legge 23 luglio 1991, n. 223: 
              «Art. 4 (Procedura per la dichiarazione di  mobilita').
          -  1.  L'impresa  che  sia  stata  ammessa  al  trattamento
          straordinario di integrazione salariale, qualora nel  corso
          di attuazione del programma di cui all'art.  1  ritenga  di
          non essere in grado di garantire il  reimpiego  a  tutti  i
          lavoratori sospesi  e  di  non  poter  ricorrere  a  misure
          alternative,  ha  facolta'  di  avviare  la  procedura   di
          licenziamento collettivo" ai sensi del presente articolo. 
              2. Le imprese che intendano esercitare la  facolta'  di
          cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva
          per  iscritto  alle  rappresentanze   sindacali   aziendali
          costituite a norma dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970,
          n. 300, nonche' alle rispettive associazioni di  categoria.
          In mancanza delle predette rappresentanze la  comunicazione
          deve  essere  effettuata  alle  associazioni  di  categoria
          aderenti alle confederazioni  maggiormente  rappresentative
          sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni  di
          categoria   puo'   essere   effettuata   per   il   tramite
          dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa
          aderisce o conferisce  mandato.  Qualora  la  procedura  di
          licenziamento collettivo riguardi i membri  dell'equipaggio
          di una  nave  marittima,  il  datore  di  lavoro  invia  la
          comunicazione al soggetto di cui al comma 4 nel caso in cui
          la procedura di licenziamento  collettivo  sia  relativa  a
          membri dell'equipaggio di cittadinanza italiana  ovvero  il
          cui  rapporto  di  lavoro  e'  disciplinato   dalla   legge
          italiana, nonche' alla  competente  autorita'  dello  Stato
          estero qualora la  procedura  di  licenziamento  collettivo
          riguardi  membri  dell'equipaggio  di  una  nave  marittima
          battente bandiera diversa da quella italiana. 
              3. La comunicazione di cui al comma  2  deve  contenere
          indicazione: dei motivi che determinano  la  situazione  di
          eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o  produttivi,
          per i quali si ritiene di non poter adottare misure  idonee
          a porre rimedio alla predetta  situazione  ed  evitare,  in
          tutto o in parte, il licenziamento collettivo; del  numero,
          della collocazione aziendale e  dei  profili  professionali
          del personale eccedente nonche' del personale  abitualmente
          impiegato;  dei  tempi  di  attuazione  del  programma   di
          riduzione del personale; delle eventuali misure programmate
          per fronteggiare le conseguenze  sul  piano  sociale  della
          attuazione del programma medesimo; del metodo di calcolo di
          tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da  quelle  gia'
          previste  dalla   legislazione   e   dalla   contrattazione
          collettiva. Alla  comunicazione  va  allegata  copia  della
          ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di anticipazione
          sulla somma di cui all'art. 5, comma 4, di una  somma  pari
          al trattamento massimo mensile  di  integrazione  salariale
          moltiplicato  per  il  numero   dei   lavoratori   ritenuti
          eccedenti. 
              4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e  della
          ricevuta del versamento di cui al  comma  3  devono  essere
          contestualmente inviate all'Ufficio provinciale del  lavoro
          e della massima occupazione. 
              5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento  della
          comunicazione  di  cui  al  comma  2,  a  richiesta   delle
          rappresentanze  sindacali  aziendali  e  delle   rispettive
          associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti,
          allo scopo di esaminare le cause che  hanno  contribuito  a
          determinare l'eccedenza del personale e le possibilita'  di
          utilizzazione diversa di  tale  personale,  o  di  una  sua
          parte, nell'ambito della  stessa  impresa,  anche  mediante
          contratti di solidarieta' e forme  flessibili  di  gestione
          del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile  evitare  la
          riduzione di personale, e'  esaminata  la  possibilita'  di
          ricorrere a misure sociali di  accompagnamento  intese,  in
          particolare,  a  facilitare  la   riqualificazione   e   la
          riconversione dei lavoratori licenziati.  I  rappresentanti
          sindacali dei lavoratori possono farsi  assistere,  ove  lo
          ritengano opportuno, da esperti. 
              6. La procedura di cui al comma 5 deve essere  esaurita
          entro quarantacinque  giorni  dalla  data  del  ricevimento
          della   comunicazione   dell'impresa.   Quest'ultima    da'
          all'Ufficio  provinciale  del  lavoro   e   della   massima
          occupazione  comunicazione  scritta  sul  risultato   della
          consultazione  e  sui  motivi  del  suo   eventuale   esito
          negativo. Analoga comunicazione scritta puo' essere inviata
          dalle associazioni sindacali dei lavoratori. 
              7.  Qualora  non  sia  stato  raggiunto  l'accordo,  il
          direttore  dell'Ufficio  provinciale  del  lavoro  e  della
          massima  occupazione  convoca  le  parti  al  fine  di   un
          ulteriore esame delle materie di  cui  al  comma  5,  anche
          formulando proposte per la  realizzazione  di  un  accordo.
          Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni  dal
          ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro  e
          della massima occupazione della comunicazione  dell'impresa
          prevista al comma 6. 
              8. Qualora il numero dei lavoratori  interessati  dalle
          procedure  di  licenziamento  collettivo  sia  inferiore  a
          dieci, i termini di cui ai commi 6 e 7  sono  ridotti  alla
          meta'. 
              9. Raggiunto l'accordo  sindacale  ovvero  esaurita  la
          procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa  ha  facolta'
          di licenziare gli impiegati, gli operai e quadri eccedenti,
          comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel
          rispetto dei termini di preavviso. Entro sette giorni dalla
          comunicazione  dei   recessi,   l'elenco   dei   lavoratori
          licenziati, con  l'indicazione  per  ciascun  soggetto  del
          nominativo, del luogo di residenza,  della  qualifica,  del
          livello  di  inquadramento,  dell'eta',   del   carico   di
          famiglia, nonche' con puntuale indicazione delle  modalita'
          con le quali sono stati applicati i criteri  di  scelta  di
          cui  all'art.  5,  comma  1,  deve  essere  comunicato  per
          iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e  della  massima
          occupazione  competente,  alla  Commissione  regionale  per
          l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al  comma
          2. 
              10. Nel caso in cui l'impresa rinunci  a  licenziare  i
          lavoratori o ne  collochi  un  numero  inferiore  a  quello
          risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la stessa
          procede  al  recupero  delle  somme  pagate  in   eccedenza
          rispetto a quella dovuta ai sensi  dell'art.  5,  comma  4,
          mediante conguaglio con i contributi  dovuti  all'INPS,  da
          effettuarsi con il primo versamento utile  successivo  alla
          data  di   determinazione   del   numero   dei   lavoratori
          licenziati. 
              11. Gli accordi sindacali  stipulati  nel  corso  delle
          procedure di cui al presente  articolo,  che  prevedano  il
          riassorbimento totale o parziale  dei  lavoratori  ritenuti
          eccedenti, possono stabilire, anche in  deroga  al  secondo
          comma  dell'art.  2103   del   codice   civile,   la   loro
          assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte. 
              12. Le comunicazioni di cui al comma 9  sono  prive  di
          efficacia ove siano  state  effettuate  senza  l'osservanza
          della forma scritta e delle procedure previste dal presente
          articolo. Gli eventuali vizi della comunicazione di cui  al
          comma 2 del presente articolo  possono  essere  sanati,  ad
          ogni effetto di legge, nell'ambito di un accordo  sindacale
          concluso  nel  corso  della  procedura   di   licenziamento
          collettivo. 
              13.  I  lavoratori  ammessi  al  trattamento  di  cassa
          integrazione, al  termine  del  periodo  di  godimento  del
          trattamento  di  integrazione   salariale,   rientrano   in
          azienda. 
              14. Il presente articolo  non  trova  applicazione  nel
          caso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle  imprese
          edili e nelle attivita' stagionali o saltuarie, nonche' per
          i lavoratori  assunti  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
          determinato. 
              15.  Nei  casi  in  cui  l'eccedenza  riguardi   unita'
          produttive ubicate in diverse province della stessa regione
          ovvero  in  piu'  regioni,  la  competenza   a   promuovere
          l'accordo di cui  al  comma  7  spetta  rispettivamente  al
          direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima
          occupazione  ovvero  al  Ministro  del   lavoro   e   della
          previdenza  sociale.   Agli   stessi   vanno   inviate   le
          comunicazioni previste dal comma 4. 
              15-bis. Gli obblighi di informazione,  consultazione  e
          comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente dal
          fatto  che  le  decisioni   relative   all'apertura   delle
          procedure di cui al presente  articolo  siano  assunte  dal
          datore di lavoro o  da  un'impresa  che  lo  controlli.  Il
          datore di lavoro che viola tali obblighi non puo'  eccepire
          a  propria  difesa  la  mancata  trasmissione,   da   parte
          dell'impresa che lo controlla, delle informazioni  relative
          alla decisione che ha determinato l'apertura delle predette
          procedure. 
              16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della  legge  12
          agosto 1977, n. 675 le disposizioni del  decreto  legge  30
          marzo 1978, n.  80  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 26 maggio 1978, n. 215 ad eccezione dell'art.  4-bis,
          nonche'  il  decreto  legge  13  dicembre  1978,   n.   795
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979,
          n. 36.» 
              «Art. 5 (Criteri di scelta dei lavoratori  ed  oneri  a
          carico delle imprese) - (Testo in vigore dal  1°  settembre
          2021,  con   effetto   dal   1°   gennaio   2017).   -   1.
          L'individuazione  dei   lavoratori   da   licenziare   deve
          avvenire, in relazione alle esigenze tecnico produttive  ed
          organizzative del complesso  aziendale,  nel  rispetto  dei
          criteri previsti da contratti collettivi  stipulati  con  i
          sindacati di cui all'art. 4, comma 2, ovvero in mancanza di
          questi contratti, nel rispetto  dei  seguenti  criteri,  in
          concorso tra loro: 
              a) carichi di famiglia; 
              b) anzianita'; 
              c) esigenze tecnico produttive ed organizzative. 
              2. Nell'operare la scelta dei lavoratori da licenziare,
          l'impresa e' tenuta al rispetto dell'art. 9, ultimo  comma,
          del decreto legge 29 gennaio 1983, n. 17,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79.  L'impresa
          non puo' altresi' licenziare una percentuale superiore alla
          percentuale di manodopera femminile occupata  con  riguardo
          alle mansioni prese in considerazione. 
              3.  Qualora  il  licenziamento   sia   intimato   senza
          l'osservanza della forma  scritta,  si  applica  il  regime
          sanzionatorio di cui all'art. 18, primo comma, della  legge
          20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. In caso
          di violazione delle procedure richiamate all'art. 4,  comma
          12 nonche' di violazione delle procedure  di  cui  all'art.
          189, comma 6, del codice della crisi e dell'insolvenza,  si
          applica il regime di cui al terzo periodo del settimo comma
          del predetto art. 18. In caso di violazione dei criteri  di
          scelta previsti dal comma 1, si applica il regime di cui al
          quarto   comma   del   medesimo   art.    18.    Ai    fini
          dell'impugnazione  del  licenziamento   si   applicano   le
          disposizioni di cui all'art. 6 della legge 15 luglio  1966,
          n. 604, e successive modificazioni. 
              4. - 6. 
              «Art. 24 (Norme in materia di riduzione del  personale)
          -  Testo  in  vigore  dal  1°  settembre  2021.  -  1.   Le
          disposizioni di cui all'art. 4, commi da 2 a 12 e 15-bis, e
          all'art. 5, commi da 1 a 5, si applicano alle  imprese  che
          occupino piu' di quindici dipendenti, compresi i dirigenti,
          e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione  di
          attivita' o di lavoro, intendano effettuare  almeno  cinque
          licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in  ciascuna
          unita' produttiva, o in piu' unita' produttive  nell'ambito
          del territorio di una stessa provincia. Fermi  i  requisiti
          numerici e temporali prescritti dal  presente  comma,  alle
          imprese in stato di liquidazione giudiziale si applicano le
          disposizioni di cui all'art. 189, comma 6, del codice della
          crisi e dell'insolvenza. Tali disposizioni si applicano per
          tutti i licenziamenti che, nello stesso  arco  di  tempo  e
          nello stesso  ambito,  siano  comunque  riconducibili  alla
          medesima riduzione o trasformazione. 
              1-bis. Le disposizioni di cui all'art. 4, commi  2,  3,
          con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8,  9,  11,
          12, 14, 15 e 15-bis, e all'art. 5,  commi  1,  2  e  3,  si
          applicano ai privati datori di lavoro non imprenditori alle
          medesime condizioni di cui al comma 1. Ai datori di  lavoro
          non imprenditori in stato  di  liquidazione  giudiziale  si
          applicano le disposizioni di cui all'art. 189, comma 6, del
          codice  della  crisi  e   dell'insolvenza.   I   lavoratori
          licenziati vengono iscritti nella lista di cui all'art.  6,
          comma 1, senza diritto all'indennita' di cui all'art. 7. Ai
          lavoratori licenziati ai sensi del presente  comma  non  si
          applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 2 e
          4, e 25, comma 9. 
              1-ter. La disposizione di  cui  all'art.  5,  comma  3,
          ultimo periodo, non  si  applica  al  recesso  intimato  da
          datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza  fini
          di  lucro,  attivita'  di   natura   politica,   sindacale,
          culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto. 
              1-quater. Nei casi previsti dall'art. 5,  comma  3,  al
          recesso intimato da datori di lavoro non  imprenditori  che
          svolgono,  senza  fini  di  lucro,  attivita'   di   natura
          politica, sindacale, culturale,  di  istruzione  ovvero  di
          religione o di culto, si applicano le disposizioni  di  cui
          alla  legge  15  luglio   1966,   n.   604   e   successive
          modificazioni. 
              1-quinquies. Nel caso in cui l'impresa o il  datore  di
          lavoro non imprenditore, ricorrendo le condizioni di cui al
          comma 1, intenda procedere al licenziamento di uno  o  piu'
          dirigenti, trovano  applicazione  le  disposizioni  di  cui
          all'art. 4, commi 2, 3, con esclusione dell'ultimo periodo,
          4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 15-bis,  e  all'art.  5,
          commi 1, 2 e 3, primo e quarto periodo.  All'esame  di  cui
          all'art. 4, commi 5 e 7, relativo ai  dirigenti  eccedenti,
          si procede in appositi incontri. Quando  risulta  accertata
          la violazione delle procedure richiamate all'art. 4,  comma
          12, nonche' di violazione delle procedure di  cui  all'art.
          189, comma 6, del codice della crisi  e  dell'insolvenza  o
          dei criteri di scelta di cui all'art. 5, comma 1, l'impresa
          o il  datore  di  lavoro  non  imprenditore  e'  tenuto  al
          pagamento in  favore  del  dirigente  di  un'indennita'  in
          misura  compresa  tra  dodici  e  ventiquattro   mensilita'
          dell'ultima retribuzione globale di fatto,  avuto  riguardo
          alla natura e alla gravita' della violazione,  fatte  salve
          le  diverse   previsioni   sulla   misura   dell'indennita'
          contenute  nei  contratti  e   negli   accordi   collettivi
          applicati al rapporto di lavoro. 
              2. Le disposizioni richiamate  nei  commi  1,  1-bis  e
          1-quinquies si  applicano  anche  quando  le  imprese  o  i
          privati datori  di  lavoro  non  imprenditori,  di  cui  ai
          medesimi commi, intendano cessare l'attivita'. 
              3. Quanto previsto all'art. 4, commi 3, ultimo periodo,
          e 10, e all'art. 5, commi 4  e  5,  si  applica  solo  alle
          imprese di cui all'art. 16, comma 1. Il contributo previsto
          dall'art. 5, comma  4,  e'  dovuto  dalle  imprese  di  cui
          all'art. 16,  comma  1,  nella  misura  di  nove  volte  il
          trattamento iniziale di mobilita' spettante  al  lavoratore
          ed e' ridotto a tre volte nei casi di accordo sindacale. 
              4. Le disposizioni di cui al presente articolo  non  si
          applicano nei casi di scadenza dei  rapporti  di  lavoro  a
          termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei  casi
          di attivita' stagionali o saltuarie. 
              5.  La  materia  dei   licenziamenti   collettivi   per
          riduzione di personale di cui al primo comma  dell'art.  11
          della  legge  15  luglio  1966,  n.  604,  come  modificato
          dall'art.  6  della  legge  11  maggio  1990,  n.  108,  e'
          disciplinata dal presente articolo. 
              6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti
          intimati prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge.». 
          Note al comma 310: 
              - Si riporta il testo degli articoli 3 e 7 della  legge
          15  luglio  1966,   n.   604   (Norme   sui   licenziamenti
          individuali): 
              «Art. 3. - 1. Il licenziamento per giustificato  motivo
          con preavviso e' determinato da un  notevole  inadempimento
          degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero
          da    ragioni    inerenti     all'attivita'     produttiva,
          all'organizzazione del lavoro e al  regolare  funzionamento
          di essa.» 
              «Art.  7.  -  1.   Ferma   l'applicabilita',   per   il
          licenziamento per giusta causa e  per  giustificato  motivo
          soggettivo, dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
          il licenziamento per giustificato motivo oggettivo  di  cui
          all'art. 3, seconda parte, della  presente  legge,  qualora
          disposto  da  un  datore  di  lavoro  avente  i   requisiti
          dimensionali di cui all'art. 18, ottavo comma, della  legge
          20 maggio 1970, n. 300, e  successive  modificazioni,  deve
          essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore
          di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del  luogo
          dove il lavoratore presta la sua  opera,  e  trasmessa  per
          conoscenza al lavoratore. 
              2. Nella comunicazione di cui al comma 1, il datore  di
          lavoro  deve  dichiarare  l'intenzione  di   procedere   al
          licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi  del
          licenziamento  medesimo  nonche'  le  eventuali  misure  di
          assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato. 
              3. La Direzione territoriale del  lavoro  trasmette  la
          convocazione al  datore  di  lavoro  e  al  lavoratore  nel
          termine perentorio di sette giorni  dalla  ricezione  della
          richiesta: l'incontro si svolge  dinanzi  alla  commissione
          provinciale di conciliazione di cui all'art. 410 del codice
          di procedura civile. 
              4. La comunicazione contenente  l'invito  si  considera
          validamente effettuata quando e'  recapitata  al  domicilio
          del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad  altro
          domicilio formalmente comunicato dal lavoratore  al  datore
          di lavoro,  ovvero  e'  consegnata  al  lavoratore  che  ne
          sottoscrive copia per ricevuta. 
              5.   Le   parti   possono   essere   assistite    dalle
          organizzazioni  di  rappresentanza  cui  sono  iscritte   o
          conferiscono  mandato  oppure  da   un   componente   della
          rappresentanza  sindacale  dei  lavoratori,  ovvero  da  un
          avvocato o un consulente del lavoro. 
              6. La procedura di' cui al presente articolo non  trova
          applicazione in caso di licenziamento per  superamento  del
          periodo di comporto di cui all'art. 2110 del codice civile,
          nonche' per i licenziamenti e le interruzioni del  rapporto
          di lavoro a tempo indeterminato di cui  all'art.  2,  comma
          34, della legge 28 giugno 2012, n. 92. La stessa procedura,
          durante la quale le parti,  con  la  partecipazione  attiva
          della commissione di cui al comma 3, procedono ad esaminare
          anche soluzioni alternative al recesso, si  conclude  entro
          venti giorni dal momento in cui la  Direzione  territoriale
          del lavoro ha trasmesso  la  convocazione  per  l'incontro,
          fatta salva l'ipotesi in cui le parti,  di  comune  avviso,
          non ritengano di proseguire la discussione  finalizzata  al
          raggiungimento di un accordo. Se fallisce il  tentativo  di
          conciliazione e, comunque, decorso il  termine  di  cui  al
          comma  3,  il  datore  di   lavoro   puo'   comunicare   il
          licenziamento al lavoratore. La  mancata  presentazione  di
          una o entrambe le parti al tentativo  di  conciliazione  e'
          valutata dal giudice ai sensi dell'art. 116 del  codice  di
          procedura civile. 
              7. Se la conciliazione ha esito positivo e  prevede  la
          risoluzione  consensuale  del  rapporto   di   lavoro,   si
          applicano  le  disposizioni  in  materia  di  Assicurazione
          sociale per l'impiego (ASpI) e  puo'  essere  previsto,  al
          fine  di   favorirne   la   ricollocazione   professionale,
          l'affidamento del lavoratore ad un'agenzia di cui  all'art.
          4, comma 1, lettere a), c) ed e), del  decreto  legislativo
          10 settembre 2003, n. 276. 
              8. Il comportamento complessivo delle parti, desumibile
          anche  dal  verbale  redatto   in   sede   di   commissione
          provinciale di conciliazione e dalla proposta  conciliativa
          avanzata dalla stessa,  e'  valutato  dal  giudice  per  la
          determinazione dell'indennita' risarcitoria di cui all'art.
          18, settimo comma, della legge 20 maggio 1970,  n.  300,  e
          successive  modificazioni,  e  per   l'applicazione   degli
          articoli 91 e 92 del codice di procedura civile. 
              9. In caso di legittimo e documentato  impedimento  del
          lavoratore a presenziare all'incontro di cui al comma 3, la
          procedura puo' essere sospesa per un  massimo  di  quindici
          giorni.». 
          Note al comma 311: 
              - Si riporta il testo dell'art. 2112 del codice civile: 
              «Art. 2112 (Mantenimento dei diritti dei lavoratori  in
          caso  di   trasferimento   d'azienda).   -   In   caso   di
          trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con
          il cessionario ed il lavoratore conserva  tutti  i  diritti
          che ne derivano. 
              Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido,
          per tutti i crediti che il lavoratore aveva  al  tempo  del
          trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410  e
          411 del codice  di  procedura  civile  il  lavoratore  puo'
          consentire la liberazione del  cedente  dalle  obbligazioni
          derivanti dal rapporto di lavoro. 
              Il cessionario e' tenuto  ad  applicare  i  trattamenti
          economici e normativi  previsti  dai  contratti  collettivi
          nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data  del
          trasferimento, fino alla loro  scadenza,  salvo  che  siano
          sostituiti  da  altri  contratti   collettivi   applicabili
          all'impresa del cessionario. L'effetto di  sostituzione  si
          produce  esclusivamente  fra   contratti   collettivi   del
          medesimo livello. 
              Ferma restando la facolta' di esercitare il recesso  ai
          sensi della  normativa  in  materia  di  licenziamenti,  il
          trasferimento d'azienda non costituisce di per  se'  motivo
          di licenziamento.  Il  lavoratore,  le  cui  condizioni  di
          lavoro subiscono una  sostanziale  modifica  nei  tre  mesi
          successivi al trasferimento d'azienda, puo'  rassegnare  le
          proprie dimissioni con gli effetti di  cui  all'art.  2119,
          primo comma. 
              Ai fini e per gli effetti di cui al  presente  articolo
          si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione
          che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti
          il mutamento nella titolarita'  di  un'attivita'  economica
          organizzata, con o senza scopo di  lucro,  preesistente  al
          trasferimento e che conserva nel trasferimento  la  propria
          identita' a prescindere dalla  tipologia  negoziale  o  dal
          provvedimento sulla base  del  quale  il  trasferimento  e'
          attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le
          disposizioni del presente articolo si applicano altresi' al
          trasferimento   di   parte   dell'azienda,   intesa    come
          articolazione  funzionalmente  autonoma   di   un'attivita'
          economica organizzata, identificata come tale dal cedente e
          dal cessionario al momento del suo trasferimento. 
              Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un
          contratto di appalto la cui esecuzione avviene  utilizzando
          il ramo d'azienda oggetto di  cessione,  tra  appaltante  e
          appaltatore opera un regime di solidarieta' di cui all'art.
          29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003,  n.
          276.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1   del   decreto
          legislativo 4  marzo  2015,  n.  22  (Disposizioni  per  il
          riordino  della  normativa  in  materia  di  ammortizzatori
          sociali  in  caso  di  disoccupazione  involontaria  e   di
          ricollocazione dei lavoratori  disoccupati,  in  attuazione
          della legge 10 dicembre 2014, n. 183): 
              «Art. 1 (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per
          l'Impiego - NASpI). - 1. A decorrere dal 1° maggio 2015  e'
          istituita presso  la  Gestione  prestazioni  temporanee  ai
          lavoratori dipendenti, di cui all'art.  24  della  legge  9
          marzo 1989, n. 88, e nell'ambito dell'Assicurazione sociale
          per l'impiego (ASpI) di  cui  all'art.  2  della  legge  28
          giugno   2012,   n.   92,   una   indennita'   mensile   di
          disoccupazione,   denominata:   «Nuova    prestazione    di
          Assicurazione Sociale per  l'Impiego  (NASpI)»,  avente  la
          funzione di fornire una tutela di sostegno  al  reddito  ai
          lavoratori con rapporto di lavoro subordinato  che  abbiano
          perduto involontariamente la propria occupazione. La  NASpI
          sostituisce le prestazioni di ASpI e  mini-ASpI  introdotte
          dall'art. 2 della legge n. 92  del  2012,  con  riferimento
          agli eventi di disoccupazione verificatisi  dal  1°  maggio
          2015.». 
          Note al comma 315: 
                
              - Il riferimento al testo della legge 13 marzo 1958, n.
          250, e' riportato nelle note al comma 282. 
              - Si riporta il testo del comma 26  dell'art.  2  della
          legge  8  agosto  1995,  n.  335   (Riforma   del   sistema
          pensionistico obbligatorio e complementare): 
              «Art. 2 (Armonizzazione). 
              1. - 25. Omissis. 
              26. A  decorrere  dal  1°  gennaio  1996,  sono  tenuti
          all'iscrizione  presso  una  apposita  Gestione   separata,
          presso     l'INPS,     e     finalizzata     all'estensione
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
          professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
          lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49  del  testo
          unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e
          successive  modificazioni  ed   integrazioni,   nonche'   i
          titolari  di  rapporti  di  collaborazione   coordinata   e
          continuativa, di cui al comma 2, lettera a),  dell'art.  49
          del medesimo testo unico e gli incaricati  alla  vendita  a
          domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n.
          426. Sono esclusi dall'obbligo i  soggetti  assegnatari  di
          borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'. 
              Omissis.». 
              - Il decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche
          sociali n. 94343 del 3  febbraio  2016  recante  «Fondo  di
          integrazione  salariale»,  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana 30 marzo 2016, n. 74. 
              - Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana  23
          settembre 2015, n. 221, S.O. 
          Note al comma 316: 
              - Il riferimento al testo della legge 13 marzo 1958, n.
          250, e' riportato nelle note al comma 282. 
          Note al comma 321: 
                
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  18   del   citato
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126: 
              «Art. 18 (Disposizioni in materia di patronati). - 1. A
          decorrere dall'esercizio  finanziario  2020  gli  specifici
          stanziamenti  iscritti  nello  stato  di   previsione   del
          Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  per  il
          finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell'art. 13
          della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente  e
          proporzionalmente aumentati di 20 milioni  di  euro  annui.
          All'onere derivante dal presente comma, pari a  20  milioni
          di  euro  a  decorrere  dall'anno  2020,  che  consegue  da
          maggiori somme  versate  agli  istituti  di  cui  al  primo
          periodo in deroga a quanto previsto  dal  citato  art.  13,
          comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152, si provvede  ai
          sensi dell'art. 114.». 
              - Si riporta il testo del comma 1  dell'art.  13  della
          legge 30 marzo 2001,  n.  152  (Nuova  disciplina  per  gli
          istituti di patronato e di assistenza sociale): 
              «Art. 13 (Finanziamento). -  1.  Per  il  finanziamento
          delle attivita' e  dell'organizzazione  degli  istituti  di
          patronato e di assistenza sociale relative al conseguimento
          in Italia e all'estero  delle  prestazioni  in  materia  di
          previdenza  e  quiescenza  obbligatorie   e   delle   forme
          sostitutive ed integrative delle stesse, delle attivita' di
          patronato relative al conseguimento  delle  prestazioni  di
          carattere socio-assistenziale, comprese quelle  in  materia
          di emigrazione  e  immigrazione,  si  provvede,  secondo  i
          criteri di ripartizione stabiliti con il regolamento di cui
          al comma 7, mediante  il  prelevamento  dell'aliquota  pari
          allo 0,226 per cento a decorrere dal 2001 sul  gettito  dei
          contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte  le
          gestioni   amministrate   dall'Istituto   nazionale   della
          previdenza  sociale  (INPS),  dall'Istituto  nazionale   di
          previdenza per i dipendenti  dell'amministrazione  pubblica
          (INPDAP),  dall'Istituto  nazionale   per   l'assicurazione
          contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dall'Istituto  di
          previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Salvo  quanto
          disposto dal comma 2, le somme  stesse  non  possono  avere
          destinazione  diversa  da  quella  indicata  dal   presente
          articolo. 
              Omissis.». 
          Note al comma 322: 
                
              - Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 21 aprile
          2011, n. 62 (Modifiche al codice di procedura penale e alla
          Legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela
          del rapporto tra detenute madri e figli minori): 
              «Art. 4 (Individuazione delle case famiglia  protette).
          - 1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare,
          entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
          della  presente   legge,   d'intesa   con   la   Conferenza
          Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  sono  determinate  le
          caratteristiche tipologiche delle case famiglia  pro  tette
          previste dall'art. 284 del codice  di  procedura  penale  e
          dagli articoli 47-ter e 47-quinquies della legge 26  luglio
          1975,  n.  354,  come  modificati,  rispettivamente,  dagli
          articoli 1, comma 2, e 3 della presente legge. 
              2. Il Ministro della giustizia, senza nuovi o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica, puo' stipulare con gli  enti
          locali convenzioni volte ad individuare le strutture idonee
          ad essere utilizzate come case famiglia protette.». 
          Note al comma 323: 
              - Il testo  dell'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, e' riportato nelle note al comma 24. 
              - Si riporta il testo degli articoli 20 e 23 del citato
          decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni
          per il riordino della normativa in materia di  servizi  per
          il lavoro e di politiche  attive,  ai  sensi  dell'art.  1,
          comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183): 
              «Art. 20 (Patto di servizio personalizzato). - 1.  Allo
          scopo  di  confermare  lo  stato   di   disoccupazione,   i
          lavoratori disoccupati contattano i centri  per  l'impiego,
          con le modalita' definite da questi, entro 30 giorni  dalla
          data della dichiarazione di cui all'art. 19, comma 1, e, in
          mancanza, sono convocati dai centri per l'impiego, entro il
          termine stabilito con il decreto di cui all'art.  2,  comma
          1, per la profilazione e la stipula di un patto di servizio
          personalizzato. 
              2. Il patto di cui al comma 1 deve contenere  almeno  i
          seguenti elementi: 
              a) l'individuazione di un responsabile delle attivita'; 
              b)   la   definizione   del   profilo   personale    di
          occupabilita' secondo  le  modalita'  tecniche  predisposte
          dall'ANPAL; 
              c) la definizione degli  atti  di  ricerca  attiva  che
          devono essere compiuti e la tempistica degli stessi; 
              d)  la  frequenza  ordinaria   di   contatti   con   il
          responsabile delle attivita'; 
              e) le modalita' con cui la ricerca attiva di lavoro  e'
          dimostrata al responsabile delle attivita'. 
              3. Nel patto di cui al  comma  1  deve  essere  inoltre
          riportata la disponibilita' del richiedente  alle  seguenti
          attivita': 
              a) partecipazione a  iniziative  e  laboratori  per  il
          rafforzamento delle  competenze  nella  ricerca  attiva  di
          lavoro  quali,  in  via  esemplificativa,  la  stesura  del
          curriculum vitae e la preparazione per  sostenere  colloqui
          di lavoro o altra iniziativa di orientamento; 
              b) partecipazione a iniziative di carattere formativo o
          di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o
          di attivazione; 
              c) accettazione di  congrue  offerte  di  lavoro,  come
          definite ai sensi dell'art. 25 del presente decreto. 
              4.   Trascorsi   sessanta   giorni   dalla   data    di
          registrazione di cui all'art. 19, comma 1,  il  disoccupato
          che non sia stato convocato dai  centri  per  l'impiego  ha
          diritto a richiedere all'ANPAL, tramite posta  elettronica,
          le credenziali personalizzate per  l'accesso  diretto  alla
          procedura telematica di profilazione predisposta dall'ANPAL
          al fine di ottenere  l'assegno  di  ricollocazione  di  cui
          all'art. 23.» 
              «Art.  23  (Assegno  di  ricollocazione).   -   1.   Ai
          disoccupati   percettori   della   Nuova   prestazione   di
          Assicurazione Sociale  per  l'Impiego  (NASpI)  di  cui  al
          decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la cui  durata  di
          disoccupazione  eccede  i  quattro  mesi  e'  riconosciuta,
          qualora ne  facciano  richiesta  al  centro  per  l'impiego
          presso il  quale  hanno  stipulato  il  patto  di  servizio
          personalizzato di cui all'art. 20, comma 1, ovvero mediante
          la procedura  di  cui  all'art.  20,  comma  4,  una  somma
          denominata   «assegno   individuale   di   ricollocazione»,
          graduata   in   funzione   del   profilo    personale    di
          occupabilita', spendibile presso i centri per  l'impiego  o
          presso  i  servizi  accreditati  ai  sensi  dell'art.   12.
          L'assegno di ricollocazione e' rilasciato nei limiti  delle
          disponibilita' assegnate a tale finalita' per la regione  o
          per la provincia autonoma di residenza ai  sensi  dell'art.
          24. 
              2. L'assegno di ricollocazione e' rilasciato dal centro
          per l'impiego sulla base degli  esiti  della  procedura  di
          profilazione, ovvero alle condizioni e secondo le modalita'
          di cui all'art. 20, comma 4. 
              3.  L'assegno  di  ricollocazione  non  concorre   alla
          formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul
          reddito delle persone  fisiche  e  non  e'  assoggettato  a
          contribuzione previdenziale e assistenziale. 
              4. L'assegno di cui al comma 1 e' spendibile al fine di
          ottenere un servizio di assistenza intensiva nella  ricerca
          di lavoro presso i centri per l'impiego o presso i soggetti
          privati accreditati ai  sensi  dell'art.  12  del  presente
          decreto, fatto salvo quanto previsto dal  successivo  comma
          7. La scelta del  centro  per  l'impiego  o  dell'operatore
          accreditato   e'   riservata   al   disoccupato    titolare
          dell'assegno di ricollocazione. Il  servizio  e'  richiesto
          dal  disoccupato,  a  pena  di  decadenza  dallo  stato  di
          disoccupazione e dalla prestazione a sostegno del  reddito,
          entro due mesi dalla data di rilascio dell'assegno e ha una
          durata di sei mesi, prorogabile per altri sei nel caso  non
          sia stato consumato l'intero ammontare dell'assegno. 
              5.  La  richiesta  del  servizio  di  assistenza   alla
          ricollocazione, per tutta la sua durata, sospende il  patto
          di servizio personalizzato eventualmente stipulato ai sensi
          dell'art. 20. Il servizio di assistenza alla ricollocazione
          deve prevedere: 
              a) l'affiancamento di un tutor al soggetto  di  cui  al
          comma 1; 
              b)  il  programma  di  ricerca  intensiva  della  nuova
          occupazione e la relativa area, con eventuale  percorso  di
          riqualificazione    professionale    mirata    a    sbocchi
          occupazionali esistenti nell'area stessa; 
              c) l'assunzione dell'onere del soggetto di cui al comma
          1 di svolgere le attivita' individuate dal tutor; 
              d) l'assunzione dell'onere del soggetto di cui al comma
          1 di  accettare  un'offerta  di  lavoro  congrua  ai  sensi
          dell'art. 25; 
              e) l'obbligo per il soggetto erogatore del servizio  di
          comunicare al centro per l'impiego e all'ANPAL  il  rifiuto
          ingiustificato, da  parte  della  persona  interessata,  di
          svolgere una delle attivita' di cui alla lettera c),  o  di
          una offerta di lavoro congrua, a norma  del  punto  d),  al
          fine dell'irrogazione delle sanzioni di  cui  all'art.  21,
          commi 7 e 8; 
              f) la sospensione del servizio nel caso  di  assunzione
          in prova, o a termine, con eventuale ripresa  del  servizio
          stesso dopo l'eventuale conclusione del rapporto  entro  il
          termine di sei mesi. 
              6. In caso di utilizzo dell'assegno  di  ricollocazione
          presso un soggetto accreditato ai sensi  dell'art.  12,  lo
          stesso e' tenuto a darne immediata comunicazione al  centro
          per l'impiego che ha rilasciato al disoccupato l'assegno di
          ricollocazione. Il centro per l'impiego e'  di  conseguenza
          tenuto ad aggiornare il patto di servizio. 
              7. Le modalita' operative e l'ammontare dell'assegno di
          ricollocazione, sono definite  con  delibera  consiglio  di
          amministrazione   dell'ANPAL,   previa   approvazione   del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  sulla  base
          dei seguenti principi: 
              a)  riconoscimento   dell'assegno   di   ricollocazione
          prevalentemente a risultato occupazionale ottenuto; 
              b)   definizione   dell'ammontare    dell'assegno    di
          ricollocazione  in  maniera  da  mantenere   l'economicita'
          dell'attivita', considerando una ragionevole percentuale di
          casi   per   i   quali   l'attivita'   propedeutica    alla
          ricollocazione non fornisca il risultato occupazionale; 
              c)   graduazione   dell'ammontare    dell'assegno    di
          ricollocazione  in  relazione  al  profilo   personale   di
          occupabilita'; 
              d) obbligo, per il soggetto erogatore del  servizio  di
          cui al comma 5, di fornire un'assistenza appropriata  nella
          ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e
          gestita secondo le migliori tecniche del settore; 
              e) obbligo, per il soggetto erogatore del  servizio  di
          cui  al  comma  5,  di  comunicare  le  offerte  di  lavoro
          effettuate nei confronti degli aventi diritto. 
              8. L'ANPAL realizza il monitoraggio  e  la  valutazione
          comparativa dei soggetti erogatori del servizio di  cui  al
          comma 5,  con  riferimento  agli  esiti  di  ricollocazione
          raggiunti nel breve e nel medio periodo per ogni profilo di
          occupabilita'. A tal fine, l'ANPAL  istituisce  un  sistema
          informatico al quale i centri per l'impiego  e  i  soggetti
          erogatori del servizio di cui al comma 5 sono  obbligati  a
          conferire  le   informazioni   relative   alle   richieste,
          all'utilizzo e all'esito  del  servizio.  Gli  esiti  della
          valutazione  sono   pubblici   e   l'ANPAL   ne   cura   la
          distribuzione ai centri per l'impiego. L'ANPAL  segnala  ai
          soggetti erogatori del servizio  di  cui  al  comma  5  gli
          elementi  di   criticita'   riscontrati   nella   fase   di
          valutazione al  fine  di  consentire  le  opportune  azioni
          correttive. Decorso un  anno  dalla  segnalazione,  ove  le
          criticita'  permangano,  l'ANPAL  valuta  la  revoca  dalla
          facolta'  di  operare  con  lo  strumento  dell'assegno  di
          ricollocazione.». 
          Note al comma 325: 
                
              - Il testo dell'art. 23 del citato decreto  legislativo
          14 settembre 2015, n. 150, e' riportato nelle note al comma
          324. 
                
              - Si riporta il testo del comma 136 dell'art.  1  della
          citata  legge  27  dicembre  2017,  n.  205  (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020): 
              «Art. 1. 
              1. - 135. Omissis. 
              136.  Dopo  l'art.  24  del  decreto   legislativo   14
          settembre 2015, n. 148, e' inserito il seguente: 
              «Art. 24-bis (Accordo di ricollocazione). - 1. Al  fine
          di  limitare  il   ricorso   al   licenziamento   all'esito
          dell'intervento straordinario  di  integrazione  salariale,
          nei casi di riorganizzazione ovvero di crisi aziendale  per
          i quali non sia espressamente previsto il completo recupero
          occupazionale,  la  procedura  di  consultazione   di   cui
          all'art. 24 puo' concludersi con un accordo che preveda  un
          piano di ricollocazione,  con  l'indicazione  degli  ambiti
          aziendali e dei profili professionali a rischio di esubero.
          I lavoratori  rientranti  nei  predetti  ambiti  o  profili
          possono richiedere all'Agenzia nazionale per  le  politiche
          attive del lavoro (ANPAL), entro trenta giorni  dalla  data
          di  sottoscrizione  dello  stesso  accordo,  l'attribuzione
          anticipata dell'assegno di ricollocazione, di cui  all'art.
          23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  150,  nei
          limiti e alle condizioni previsti dai programmi  presentati
          ai sensi dell'art. 21, commi 2 e 3, del  presente  decreto.
          Il numero delle richieste non puo' in ogni caso eccedere  i
          limiti  di  contingente  previsti,  per  ciascun  ambito  o
          profilo, dal programma di riorganizzazione ovvero di  crisi
          aziendale presentato ai sensi dell'art. 21, commi 2 e 3. 
              2. In deroga all'art. 23, comma 4, terzo  periodo,  del
          citato decreto legislativo n. 150 del  2015,  l'assegno  e'
          spendibile in  costanza  di  trattamento  straordinario  di
          integrazione salariale al  fine  di  ottenere  un  servizio
          intensivo di assistenza nella ricerca di un  altro  lavoro.
          Il servizio ha  una  durata  corrispondente  a  quella  del
          trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale   e
          comunque non inferiore a sei mesi. Esso e'  prorogabile  di
          ulteriori dodici mesi nel caso non  sia  stato  utilizzato,
          entro  il  termine   del   trattamento   straordinario   di
          integrazione salariale, l'intero ammontare dell'assegno. In
          deroga all'art. 25 del medesimo decreto legislativo n.  150
          del   2015,   ai   lavoratori   ammessi   all'assegno    di
          ricollocazione  ai  sensi  del  presente  articolo  non  si
          applica l'obbligo di accettazione di un'offerta  di  lavoro
          congrua. 
              3. L'accordo di cui al comma 1 puo' altresi'  prevedere
          che i centri per l'impiego o i soggetti privati accreditati
          ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 150
          del 2015 possano partecipare alle attivita' di mantenimento
          e sviluppo delle competenze, da realizzare con  l'eventuale
          concorso dei fondi  interprofessionali  per  la  formazione
          continua, di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000,
          n. 388. 
              4. Il lavoratore che, nel periodo in cui usufruisce del
          servizio di  cui  al  comma  2,  accetta  l'offerta  di  un
          contratto di lavoro con altro datore, la  cui  impresa  non
          presenta assetti  proprietari  sostanzialmente  coincidenti
          con quelli dell'impresa del  datore  in  essere,  beneficia
          dell'esenzione dal reddito imponibile ai fini  IRPEF  delle
          somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto
          di lavoro, entro il limite massimo di nove mensilita' della
          retribuzione di riferimento per il calcolo del  trattamento
          di fine rapporto. Le  eventuali  ulteriori  somme  pattuite
          nella  stessa  sede  sono  soggette   al   regime   fiscale
          applicabile ai sensi della disciplina. 
              5. Nei casi di cui al comma 4, il lavoratore ha diritto
          altresi' alla corresponsione di un contributo mensile  pari
          al  50  per  cento   del   trattamento   straordinario   di
          integrazione salariale che  gli  sarebbe  stato  altrimenti
          corrisposto. 
              6. Al datore di lavoro che assume il lavoratore di  cui
          al comma 4 e' riconosciuto, ferma  restando  l'aliquota  di
          computo delle  prestazioni  pensionistiche,  l'esonero  dal
          versamento del 50  per  cento  dei  complessivi  contributi
          previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione
          dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo
          di importo pari a 4.030 euro  su  base  annua,  annualmente
          rivalutato sulla base della  variazione  dell'indice  ISTAT
          dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e  degli
          impiegati. L'esonero e' riconosciuto  per  una  durata  non
          superiore a: 
              a) diciotto mesi, in caso di assunzione con contratto a
          tempo indeterminato; 
              b) dodici mesi, in caso di assunzione con  contratto  a
          tempo determinato. Nel caso  in  cui,  nel  corso  del  suo
          svolgimento, il predetto  contratto  venga  trasformato  in
          contratto a tempo indeterminato, il beneficio  contributivo
          spetta per ulteriori sei mesi». 
              Omissis.». 
              - Il testo dell'art. 44 del decreto-legge 28  settembre
          2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
          novembre 2018, n. 130 (Disposizioni urgenti per  la  citta'
          di  Genova,  la  sicurezza  della  rete   nazionale   delle
          infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016
          e 2017, il lavoro e le altre emergenze), e' riportato nelle
          note al comma 278. 
          Note al comma 326: 
              - Si riporta il testo degli articoli 12 e 13 del citato
          decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni
          per il riordino della normativa in materia di  servizi  per
          il lavoro e di politiche  attive,  ai  sensi  dell'art.  1,
          comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183): 
              «Art. 12 (Accreditamento dei servizi per il lavoro).  -
          1. Le regioni e le province autonome definiscono  i  propri
          regimi di accreditamento, ai sensi dell'art. 7 del  decreto
          legislativo n. 276 del 2003, secondo criteri  definiti  con
          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          previa intesa in Conferenza permanente per i  rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  di
          Bolzano, sulla base dei seguenti principi: 
              a) coerenza  con  il  sistema  di  autorizzazione  allo
          svolgimento   delle    attivita'    di    somministrazione,
          intermediazione,  ricerca  e   selezione   del   personale,
          supporto alla ricollocazione  professionale,  di  cui  agli
          articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003; 
              b)  definizione  di  requisiti  minimi   di   solidita'
          economica   ed   organizzativa,   nonche'   di   esperienza
          professionale degli operatori, in relazione ai  compiti  da
          svolgere; 
              c)  obbligo  di   interconnessione   con   il   sistema
          informativo  di  cui  all'art.  13  del  presente  decreto,
          nonche' l'invio all'ANPAL  di  ogni  informazione  utile  a
          garantire un efficace coordinamento della rete dei  servizi
          per le politiche del lavoro; 
              d) raccordo con il sistema regionale di  accreditamento
          degli organismi di formazione; 
              e) definizione della procedura  di  accreditamento  dei
          soggetti abilitati ad operare con lo strumento dell'assegno
          di ricollocazione di cui all'art. 23. 
              2. Qualora ne facciano richiesta all'ANPAL, le  agenzie
          per il lavoro di cui alle lettere  a)  e  c)  dell'art.  4,
          comma 1, del decreto legislativo n. 276  del  2003  vengono
          accreditate ai servizi per il lavoro su tutto il territorio
          nazionale. 
              3.  ANPAL  istituisce  l'albo  nazionale  dei  soggetti
          accreditati a svolgere funzioni e  compiti  in  materia  di
          politiche attive del lavoro secondo i  criteri  di  cui  al
          comma 1, nel quale  vengono  iscritte  le  agenzie  per  il
          lavoro di cui al comma 2 nonche' le agenzie  che  intendono
          operare nel territorio di regioni che non abbiano istituito
          un proprio regime di accreditamento. 
              4. All'art. 6 del decreto legislativo n. 276 del  2003,
          dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
              «5-bis. L'iscrizione  alla  sezione  dell'albo  di  cui
          all'art. 4, comma 1, lettera c), dei  soggetti  autorizzati
          secondo il regime particolare di cui al  comma  1,  lettere
          c), d), e), f), e f-bis), nonche' al comma 2  del  presente
          articolo,  comporta  automaticamente   l'iscrizione   degli
          stessi alle sezioni dell'Albo di cui alle lettere d) ed  e)
          dell'art. 4, comma 1». 
              «Art. 13 (Sistema informativo unitario delle  politiche
          del lavoro). - 1.  In  attesa  della  realizzazione  di  un
          sistema   informativo   unico,   l'ANPAL    realizza,    in
          cooperazione con il Ministero del lavoro e delle  politiche
          sociali, il Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca, le regioni, le Province autonome di Trento e
          Bolzano, l'INPS e l'ISFOL, valorizzando e riutilizzando  le
          componenti   informatizzate   realizzate   dalle   predette
          amministrazioni,  il  sistema  informativo  unitario  delle
          politiche  del  lavoro,  che  si  compone   del   nodo   di
          coordinamento  nazionale  e  dei  nodi   di   coordinamento
          regionali, nonche' il portale unico  per  la  registrazione
          alla Rete  nazionale  dei  servizi  per  le  politiche  del
          lavoro. 
              2.  Costituiscono  elementi  del  sistema   informativo
          unitario dei servizi per il lavoro: 
              a)   il   sistema   informativo   dei   percettori   di
          ammortizzatori sociali, di cui all'art. 4, comma 35,  della
          legge 28 giugno 2012, n. 92; 
              b)  l'archivio   informatizzato   delle   comunicazioni
          obbligatorie, di cui all'art. 6 del decreto legislativo  19
          dicembre 2002, n. 297; 
              c) i dati relativi alla gestione  dei  servizi  per  il
          lavoro e delle politiche attive del lavoro, ivi incluse  la
          scheda anagrafica e professionale di cui al comma 3; 
              d)   il   sistema    informativo    della    formazione
          professionale, di cui all'art. 15 del presente decreto; 
              d-bis) Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza
          per il Patto per  il  lavoro,  implementata  attraverso  il
          sistema  di  cooperazione   applicativa   con   i   sistemi
          informativi regionali del lavoro. 
              2-bis. Al sistema informativo unitario delle  politiche
          del  lavoro  affluiscono  i  dati  relativi   alle   schede
          anagrafico-professionali gia'  nella  disponibilita'  delle
          regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano  e
          affluiscono, inoltre, sulla base di specifiche convenzioni,
          senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,  i
          dati contenuti nella banca dati reddituale, con riferimento
          alle dichiarazioni dei redditi con modello  730  o  modello
          unico  PF  presentate  dalle   persone   fisiche   e   alle
          dichiarazioni  con  modello   770   semplificato   e   alle
          certificazioni uniche presentate dai  sostituti  d'imposta,
          gli esiti delle consultazioni delle banche dati catastali e
          di pubblicita' immobiliare e i dati contenuti nelle  banche
          dati  del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della  ricerca,  contenenti  l'Anagrafe   nazionale   degli
          studenti  e  il  Sistema  nazionale  delle  anagrafi  degli
          studenti di cui  all'art.  3  del  decreto  legislativo  15
          aprile 2005,  n.  76  nonche'  l'Anagrafe  nazionale  degli
          studenti universitari e dei laureati delle  universita'  di
          cui all'art. 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio  2003,
          n. 170. 
              3. Il modello di scheda anagrafica e professionale  dei
          lavoratori, di cui all'art. 1-bis del  decreto  legislativo
          21  aprile  2000,  n.  181,  viene   definita   dall'ANPAL,
          unitamente alle modalita' di interconnessione tra i  centri
          per l'impiego  e  il  sistema  informativo  unitario  delle
          politiche del lavoro. 
              4. Allo scopo di semplificare  gli  adempimenti  per  i
          datori  di  lavoro,   le   comunicazioni   di   assunzione,
          trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro  di  cui
          all'art. 4-bis del decreto legislativo  n.  181  del  2000,
          all'art. 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996,
          n. 510,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28
          novembre  1996,  n.  608,  all'art.  11  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, nonche'
          all'art. 21 della  legge  29  aprile  1949,  n.  264,  sono
          comunicate per via telematica al  Ministero  del  lavoro  e
          delle  politiche  sociali  che  le  mette  a   disposizione
          dell'ANPAL,  delle   regioni,   dell'INPS,   dell'INAIL   e
          dell'Ispettorato nazionale del lavoro per le  attivita'  di
          rispettiva competenza. 
              5. Allo  scopo  di  certificare  i  percorsi  formativi
          seguiti e  le  esperienze  lavorative  effettuate,  l'ANPAL
          definisce apposite modalita' di lettura delle  informazioni
          in esso contenute a favore di altri  soggetti  interessati,
          nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali
          di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
              6. Allo scopo di monitorare gli esiti occupazionali dei
          giovani in uscita da percorsi di istruzione  e  formazione,
          l'ANPAL  stipula   una   convenzione   con   il   Ministero
          dell'istruzione,   dell'universita'   e    della    ricerca
          scientifica per lo scambio reciproco dei dati individuali e
          dei relativi risultati statistici. 
              7.  Il  sistema  di  cui  al  presente  articolo  viene
          sviluppato nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati
          con fondi strutturali, nel rispetto dei regolamenti e degli
          atti  di   programmazione   approvati   dalla   Commissione
          europea.». 
          Note al comma 327: 
                
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.   9   del   citato
          decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge   28   marzo   2019,   n.   26
          (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
          e di pensioni), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 9 (Assegno di ricollocazione). - 1. Nella fase di
          prima applicazione del presente  decreto,  e  comunque  non
          oltre il 31 dicembre 2021, al fine di ottenere un  servizio
          di  assistenza  intensiva  nella  ricerca  del  lavoro,  il
          beneficiario del Rdc tenuto, ai sensi dell'art. 4, comma 7,
          a stipulare il Patto  per  il  lavoro  con  il  centro  per
          l'impiego, decorsi trenta giorni dalla data di liquidazione
          della   prestazione,   riceve   dall'ANPAL   l'assegno   di
          ricollocazione  (AdR)  di  cui  all'art.  23  del   decreto
          legislativo n. 150  del  2015,  graduato  in  funzione  del
          profilo personale di occupabilita', da  spendere  presso  i
          centri per l'impiego o presso  i  soggetti  accreditati  ai
          sensi dell'art. 12 del medesimo decreto legislativo. 
              2. A  pena  di  decadenza  dal  beneficio  del  Rdc,  i
          soggetti di cui al comma 1 devono scegliere,  entro  trenta
          giorni dal riconoscimento dell'AdR, il  soggetto  erogatore
          del   servizio   di   assistenza    intensiva,    prendendo
          appuntamento sul portale messo a  disposizione  dall'ANPAL,
          anche per il tramite  dei  centri  per  l'impiego  o  degli
          istituti di patronato convenzionati.  Il  servizio  ha  una
          durata di sei  mesi,  prorogabile  di  ulteriori  sei  mesi
          qualora residui parte dell'importo dell'assegno;  nel  caso
          in cui, entro trenta giorni dalla  richiesta,  il  soggetto
          erogatore scelto non si sia attivato  nella  ricollocazione
          del beneficiario, quest'ultimo e' tenuto a rivolgersi a  un
          altro soggetto erogatore. 
              3. Il servizio di assistenza alla  ricollocazione  deve
          prevedere: 
              a) l'affiancamento di un tutor al soggetto  di  cui  al
          comma 1; 
              b)  il  programma  di  ricerca  intensiva  della  nuova
          occupazione e la relativa area, con eventuale  percorso  di
          riqualificazione    professionale    mirata    a    sbocchi
          occupazionali esistenti nell'area stessa; 
              c) l'assunzione dell'onere del soggetto di cui al comma
          1 di svolgere le attivita' individuate dal tutor; 
              d) l'assunzione dell'onere del soggetto di cui al comma
          1  di  accettare  l'offerta  di  lavoro  congrua  ai  sensi
          dell'art. 4; 
              e) l'obbligo per il soggetto erogatore del servizio  di
          comunicare al centro per l'impiego e all'ANPAL  il  rifiuto
          ingiustificato, da  parte  della  persona  interessata,  di
          svolgere una delle attivita' di cui alla lettera c),  o  di
          una offerta di lavoro congrua, a norma della lettera d), al
          fine dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 7; 
              f) la sospensione del servizio nel caso  di  assunzione
          in prova, o a termine, con eventuale ripresa  del  servizio
          stesso dopo l'eventuale conclusione del rapporto  entro  il
          termine di sei mesi. 
              4. In caso di utilizzo dell'assegno  di  ricollocazione
          presso un  soggetto  accreditato,  il  Sistema  informativo
          unitario delle  politiche  del  lavoro  fornisce  immediata
          comunicazione al centro per  l'impiego  con  cui  e'  stato
          stipulato il Patto  per  il  lavoro  o,  nei  casi  di  cui
          all'art. 4, comma 9, a quello nel cui territorio risiede il
          beneficiario. 
              5. Le modalita' operative e l'ammontare dell'assegno di
          ricollocazione sono definite con delibera del Consiglio  di
          amministrazione   dell'ANPAL,   previa   approvazione   del
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla  base
          dei principi di cui  all'art.  23,  comma  7,  del  decreto
          legislativo n. 150 del 2015. Gli esiti della ricollocazione
          sono oggetto dell'attivita' di monitoraggio  e  valutazione
          comparativa dei soggetti erogatori  del  servizio,  di  cui
          all'art. 23, comma 8, del predetto decreto  legislativo  n.
          150 del 2015. 
              6. Il finanziamento dell'assegno di ricollocazione e' a
          valere sul Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui
          all'art. 1, comma 215, della legge  27  dicembre  2013,  n.
          147.  L'ANPAL  provvede  a  monitorare  l'andamento   delle
          risorse, fornendo relazioni mensili al Ministero del lavoro
          e delle politiche sociali ed al Ministero  dell'economia  e
          delle finanze. Sulla base delle relazioni  mensili,  ed  in
          base a  previsioni  statistiche  effettuate  tenendo  conto
          della  percentuale  di  successi   occupazionali,   l'ANPAL
          sospende l'erogazione di nuovi assegni quando si  manifesti
          un rischio anche prospettico di esaurimento delle risorse. 
              6-bis. Al fine di consentire all'Istituto nazionale  di
          statistica di procedere all'effettuazione delle rilevazioni
          e delle previsioni statistiche di cui al comma 6 e di  ogni
          altra che si  renda  necessaria,  anche  a  supporto  delle
          attivita' di monitoraggio previste dal presente decreto, al
          decreto  legislativo  6  settembre  1989,  n.   322,   sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) all'art. 6, comma 1, la  lettera  b)  e'  sostituita
          dalla seguente: 
              "b) forniscono al Sistema statistico nazionale  i  dati
          informativi,   anche   in   forma   individuale,   relativi
          all'amministrazione o all'ente di appartenenza,  ovvero  da
          questi  detenuti  in  ragione   della   propria   attivita'
          istituzionale  o  raccolti   per   finalita'   statistiche,
          necessari  per  i  trattamenti  statistici   previsti   dal
          programma statistico nazionale.  Previa  richiesta  in  cui
          siano esplicitate le finalita' perseguite,  gli  uffici  di
          statistica forniscono al  Sistema  statistico  nazionale  i
          dati raccolti per finalita'  statistiche,  anche  in  forma
          individuale,  necessari  per   i   trattamenti   statistici
          strumentali al perseguimento delle finalita'  istituzionali
          del soggetto richiedente"; 
              b) all'art. 6, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
              "4. La comunicazione dei dati di cui  alla  lettera  b)
          del comma 1 e' effettuata fatte salve le  riserve  previste
          dalla legge"; 
              c) all'art. 6-bis, dopo  il  comma  1  e'  inserito  il
          seguente: 
              "1-bis. Per i trattamenti di dati  personali,  compresi
          quelli di cui all'art. 9 del regolamento (UE) 2016/679  del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  27  aprile  2016,
          effettuati  per  fini  statistici  di  interesse   pubblico
          rilevante ai sensi dell'art.  2-sexies,  comma  2,  lettera
          cc),  del  codice  in  materia  di  protezione   dei   dati
          personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196, in conformita' all'art. 108 del medesimo  codice,  nel
          programma statistico nazionale sono specificati i  tipi  di
          dati, le operazioni eseguibili e  le  misure  adottate  per
          tutelare  i  diritti  fondamentali  e  le  liberta'   degli
          interessati,  qualora  non   siano   individuati   da   una
          disposizione  di  legge  o  di  regolamento.  Il  programma
          statistico nazionale, adottato sentito il  Garante  per  la
          protezione dei dati personali, indica le misure tecniche  e
          organizzative  idonee  a  garantire  la   liceita'   e   la
          correttezza del trattamento, con  particolare  riguardo  al
          principio  di  minimizzazione  dei  dati,  e,  per  ciascun
          trattamento,  le  modalita',  le  categorie  dei   soggetti
          interessati, le finalita' perseguite, le fonti  utilizzate,
          le principali variabili acquisite, i tempi di conservazione
          e le categorie dei soggetti destinatari  dei  dati.  Per  i
          trattamenti dei dati  personali  di  cui  all'art.  10  del
          citato  regolamento  (UE)  2016/679  effettuati  per   fini
          statistici di interesse pubblico  rilevante  ai  sensi  del
          citato art. 2-sexies, comma 2, lettera cc), del  codice  di
          cui  al  decreto  legislativo  n.  196   del   2003   trova
          applicazione l'art. 2-octies del medesimo codice". 
              7. (Abrogato).». 
          Note al comma 329: 
                
              - Si riporta il testo del comma 338 dell'art.  1  della
          citata legge 27 dicembre 2017, n. 205: 
              «Art. 1. 
              1. - 337. Omissis. 
              338. Per il triennio 2018-2020 e'  istituito  un  fondo
          per  l'assistenza   dei   bambini   affetti   da   malattia
          oncologica, con una dotazione di un milione di  euro  annui
          per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 5 milioni di  euro
          per l'anno 2020. Al fondo possono accedere le  associazioni
          che   svolgono   attivita'   di   assistenza   psicologica,
          psicosociologica e sanitaria in tutte le forme a favore dei
          bambini  affetti  da  malattia  oncologica  e  delle   loro
          famiglie. L'utilizzo del fondo, nei limiti di spesa di  cui
          al primo periodo, e' disciplinato con regolamento  adottato
          con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, da emanare entro sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge. 
              Omissis.». 
          Note al comma 333: 
              - Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  15  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917 (Approvazione del testo  unico  delle  imposte
          sui redditi), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 15 (Detrazioni  per  oneri).  -  1.  Dall'imposta
          lorda si detrae  un  importo  pari  al  19  per  cento  dei
          seguenti  oneri  sostenuti   dal   contribuente,   se   non
          deducibili nella determinazione  dei  singoli  redditi  che
          concorrono a formare il reddito complessivo: 
              a) gli interessi passivi e  relativi  oneri  accessori,
          nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
          indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel  territorio
          dello Stato o di uno Stato membro della  Comunita'  europea
          ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello  Stato
          di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui
          agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi  dei  terreni
          dichiarati; 
              b) gli interessi passivi, e relativi  oneri  accessori,
          nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
          indicizzazione pagati a soggetti residenti  nel  territorio
          dello Stato o di uno Stato membro della  Comunita'  europea
          ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello  Stato
          di soggetti non residenti in dipendenza di mutui  garantiti
          da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unita'
          immobiliare da adibire ad abitazione  principale  entro  un
          anno dall'acquisto stesso, per un importo non  superiore  a
          4.000 euro. L'acquisto della unita' immobiliare deve essere
          effettuato nell'anno  precedente  o  successivo  alla  data
          della stipulazione del contratto di  mutuo.  Non  si  tiene
          conto del suddetto periodo nel  caso  in  cui  l'originario
          contratto e' estinto e ne  viene  stipulato  uno  nuovo  di
          importo non superiore alla residua  quota  di  capitale  da
          rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati.
          In caso  di  acquisto  di  unita'  immobiliare  locata,  la
          detrazione  spetta  a  condizione  che   entro   tre   mesi
          dall'acquisto sia stato notificato al locatario  l'atto  di
          intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione  e
          che entro un anno dal  rilascio  l'unita'  immobiliare  sia
          adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale
          si intende quella nella quale  il  contribuente  o  i  suoi
          familiari dimorano abitualmente. La detrazione  spetta  non
          oltre il periodo d'imposta nel corso del quale  e'  variata
          la dimora abituale; non si  tiene  conto  delle  variazioni
          dipendenti da trasferimenti per motivi di  lavoro.  Non  si
          tiene  conto,  altresi',  delle  variazioni  dipendenti  da
          ricoveri permanenti in istituti di ricovero o  sanitari,  a
          condizione che l'unita' immobiliare non risulti locata. Nel
          caso  l'immobile  acquistato  sia  oggetto  di  lavori   di
          ristrutturazione  edilizia,   comprovata   dalla   relativa
          concessione edilizia  o  atto  equivalente,  la  detrazione
          spetta a decorrere dalla data in cui  l'unita'  immobiliare
          e' adibita a dimora abituale, e  comunque  entro  due  anni
          dall'acquisto. In caso di contitolarita' del  contratto  di
          mutuo o di piu' contratti di mutuo il limite di 4.000  euro
          e'  riferito  all'ammontare  complessivo  degli  interessi,
          oneri accessori e  quote  di  rivalutazione  sostenuti.  La
          detrazione spetta, nello stesso limite complessivo  e  alle
          stesse  condizioni,  anche  con  riferimento   alle   somme
          corrisposte dagli assegnatari di alloggi di  cooperative  e
          dagli   acquirenti   di   unita'   immobiliari   di   nuova
          costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice  a
          titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori
          e  quote  di  rivalutazione  relativi  ai  mutui  ipotecari
          contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se  il  mutuo  e'
          intestato ad entrambi i  coniugi,  ciascuno  di  essi  puo'
          fruire della detrazione unicamente per la propria quota  di
          interessi;  in  caso  di  coniuge  fiscalmente   a   carico
          dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe
          le quote; 
              b-bis)  dal  1°  gennaio  2007  i   compensi   comunque
          denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare
          in  dipendenza  dell'acquisto  dell'unita'  immobiliare  da
          adibire  ad  abitazione  principale  per  un  importo   non
          superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualita'; 
              c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250
          mila   (129,11   euro).   Dette   spese   sono   costituite
          esclusivamente  dalle  spese  mediche   e   di   assistenza
          specifica, diverse da quelle indicate nell'art.  10,  comma
          1, lettera b), e dalle spese chirurgiche,  per  prestazioni
          specialistiche  e  per  protesi  dentarie  e  sanitarie  in
          genere, nonche' dalle spese  sostenute  per  l'acquisto  di
          alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione  A1
          del Registro nazionale di cui all'art. 7  del  decreto  del
          Ministro della sanita'  8  giugno  2001,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  154  del  5   luglio   2001,   con
          l'esclusione di quelli destinati ai lattanti. Ai fini della
          detrazione la  spesa  sanitaria  relativa  all'acquisto  di
          medicinali  deve  essere  certificata  da  fattura   o   da
          scontrino  fiscale  contenente  la   specificazione   della
          natura, qualita' e quantita' dei beni e  l'indicazione  del
          codice fiscale del destinatario.  Le  spese  riguardanti  i
          mezzi necessari  all'accompagnamento,  alla  deambulazione,
          alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici  e
          informatici rivolti a  facilitare  l'autosufficienza  e  le
          possibilita' di integrazione dei soggetti di cui all'art. 3
          della  legge  5  febbraio  1992,  n.   104,   si   assumono
          integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei
          soggetti indicati nel precedente  periodo,  con  ridotte  o
          impedite capacita' motorie  permanenti,  si  comprendono  i
          motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli
          articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma  1,
          lettere a), c), f) ed m), del decreto legislativo 30 aprile
          1992, n. 285, anche se prodotti  in  serie  e  adattati  in
          funzione  delle  suddette  limitazioni   permanenti   delle
          capacita' motorie. Tra i veicoli adattati alla  guida  sono
          compresi anche quelli dotati  di  solo  cambio  automatico,
          purche' prescritto dalla commissione medica locale  di  cui
          all'art. 119 del decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.
          285. Tra i mezzi  necessari  per  la  locomozione  dei  non
          vedenti sono  compresi  i  cani  guida  e  gli  autoveicoli
          rispondenti alle caratteristiche da stabilire  con  decreto
          del Ministro delle finanze. Tra i mezzi  necessari  per  la
          locomozione dei sordomuti  sono  compresi  gli  autoveicoli
          rispondenti alle caratteristiche da stabilire  con  decreto
          del Ministro delle finanze. La detrazione spetta  una  sola
          volta in un periodo di quattro anni, salvo i  casi  in  cui
          dal  Pubblico  registro  automobilistico  risulti  che   il
          suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro,  e
          con riferimento a un solo veicolo, nei limiti  della  spesa
          di lire trentacinque milioni (18.075,99 euro) o,  nei  casi
          in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato  rubato
          e non ritrovato, nei limiti della  spesa  massima  di  lire
          trentacinque milioni (18.075,99 euro) da  cui  va  detratto
          l'eventuale   rimborso   assicurativo.    e'    consentito,
          alternativamente, di ripartire la  predetta  detrazione  in
          quattro quote  annuali  costanti  e  di  pari  importo.  Si
          considerano rimaste a  carico  del  contribuente  anche  le
          spese rimborsate per  effetto  di  contributi  o  premi  di
          assicurazione da lui versati e per i quali  non  spetta  la
          detrazione d'imposta o che  non  sono  deducibili  dal  suo
          reddito  complessivo  ne'  dai  redditi  che  concorrono  a
          formarlo. La  medesima  ripartizione  della  detrazione  in
          quattro quote annuali di pari importo  e'  consentita,  con
          riferimento alle altre spese di cui alla presente  lettera,
          nel caso in cui queste ultime  eccedano,  complessivamente,
          il limite di lire 30 milioni  annue  (15.493,71  euro).  Si
          considerano, altresi', rimaste a carico del contribuente le
          spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur
          essendo versati da  altri,  concorrono  a  formare  il  suo
          reddito,  salvo  che  il  datore   di   lavoro   ne   abbia
          riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta; 
              c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo  di  euro
          550, limitatamente alla parte che eccede euro  129,11.  Con
          decreto del Ministero delle  finanze  sono  individuate  le
          tipologie di animali per le quali spetta  la  detraibilita'
          delle predette spese; 
              c-ter)  le   spese   sostenute   per   i   servizi   di
          interpretariato dai  soggetti  riconosciuti  sordomuti,  ai
          sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381; 
              d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte
          di persone, per importo non  superiore  a  euro  1.550  per
          ciascuna di esse; 
              e) le  spese  per  frequenza  di  corsi  di  istruzione
          universitaria presso universita' statali e non statali,  in
          misura non superiore, per le  universita'  non  statali,  a
          quella  stabilita   annualmente   per   ciascuna   facolta'
          universitaria con decreto  del  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca da  emanare  entro  il  31
          dicembre, tenendo conto degli importi medi  delle  tasse  e
          contributi dovuti alle universita' statali; 
              e-bis)  le   spese   per   la   frequenza   di   scuole
          dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della  scuola
          secondaria  di  secondo  grado  del  sistema  nazionale  di
          istruzione di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 2000,  n.
          62, e successive modificazioni, per un  importo  annuo  non
          superiore a 564 euro per l'anno 2016, a 717 euro per l'anno
          2017, a 786 euro per l'anno 2018 e a 800 euro  a  decorrere
          dall'anno 2019 per alunno o  studente.  Per  le  erogazioni
          liberali alle  istituzioni  scolastiche  per  l'ampliamento
          dell'offerta formativa rimane fermo  il  beneficio  di  cui
          alla lettera i-octies), che non e' cumulabile con quello di
          cui alla presente lettera; 
              e-ter) le spese sostenute in favore  dei  minori  o  di
          maggiorenni,   con   diagnosi   di    disturbo    specifico
          dell'apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola
          secondaria di secondo grado, per  l'acquisto  di  strumenti
          compensativi e di sussidi tecnici  e  informatici,  di  cui
          alla   legge   8   ottobre   2010,   n.   170,    necessari
          all'apprendimento,   nonche'   per   l'uso   di   strumenti
          compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che
          assicurino ritmi graduali  di  apprendimento  delle  lingue
          straniere, in presenza di un certificato medico che attesti
          il collegamento funzionale tra i sussidi  e  gli  strumenti
          acquistati  e  il  tipo  di   disturbo   dell'apprendimento
          diagnosticato; 
              e-quater) le spese, per  un  importo  non  superiore  a
          1.000  euro,  sostenute   da   contribuenti   con   reddito
          complessivo non superiore a 36.000  euro  per  l'iscrizione
          annuale e l'abbonamento di ragazzi di eta' compresa tra 5 e
          18 anni a conservatori di musica,  a  istituzioni  di  alta
          formazione   artistica,   musicale   e   coreutica   (AFAM)
          legalmente riconosciute ai sensi della  legge  21  dicembre
          1999, n. 508, a scuole  di  musica  iscritte  nei  registri
          regionali  nonche'  a  cori,  bande  e  scuole  di   musica
          riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio
          e la pratica della musica; 
              f) i premi per  assicurazioni  aventi  per  oggetto  il
          rischio di morte o di invalidita' permanente non  inferiore
          al 5 per cento da qualsiasi causa derivante ovvero  di  non
          autosufficienza  nel  compimento  degli  atti  della   vita
          quotidiana se l'impresa di assicurazione non ha facolta' di
          recesso dal contratto, per un importo complessivamente  non
          superiore a euro 630 per il periodo d'imposta in corso alla
          data del 31 dicembre 2013, nonche' a euro 530  a  decorrere
          dal periodo d'imposta in corso al 31  dicembre  2014  e,  a
          decorrere dallo stesso periodo d'imposta, a euro  1.291,14,
          limitatamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto
          il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti
          della vita quotidiana, al netto dei predetti  premi  aventi
          per  oggetto  il  rischio  di  morte   o   di   invalidita'
          permanente. A decorrere dal periodo d'imposta in  corso  al
          31 dicembre 2016, l'importo di euro 530 e' elevato  a  euro
          750 relativamente ai premi  per  assicurazioni  aventi  per
          oggetto il rischio di morte finalizzate alla  tutela  delle
          persone con disabilita' grave come  definita  dall'art.  3,
          comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con
          le modalita' di cui all'art. 4 della  medesima  legge.  Con
          decreto del Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per
          la  Vigilanza  sulle  Assicurazioni  Private  (Isvap)  sono
          stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i
          contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza.
          Per  i  percettori  di  redditi  di  lavoro  dipendente   e
          assimilato, si tiene conto, ai fini  del  predetto  limite,
          anche dei premi di assicurazione in relazione ai  quali  il
          datore di lavoro ha effettuato la  detrazione  in  sede  di
          ritenuta; 
              f-bis) i premi per assicurazioni aventi per oggetto  il
          rischio di  eventi  calamitosi  stipulate  relativamente  a
          unita' immobiliari ad uso abitativo; 
              g) le  spese  sostenute  dai  soggetti  obbligati  alla
          manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
          sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e del decreto del
          Presidente della Repubblica 30  settembre  1963,  n.  1409,
          nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita'
          delle spese, quando non siano obbligatorie per legge,  deve
          risultare  da  apposita  certificazione  rilasciata   dalla
          competente  soprintendenza  del  Ministero   per   i   beni
          culturali e  ambientali,  previo  accertamento  della  loro
          congruita' effettuato d'intesa con  il  competente  ufficio
          del territorio del Ministero delle finanze.  La  detrazione
          non spetta in caso di mutamento di  destinazione  dei  beni
          senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per
          i beni culturali  e  ambientali,  di  mancato  assolvimento
          degli obblighi di  legge  per  consentire  l'esercizio  del
          diritto di prelazione  dello  Stato  sui  beni  immobili  e
          mobili vincolati e di tentata esportazione non  autorizzata
          di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed
          ambientali  da'  immediata  comunicazione   al   competente
          ufficio delle entrate del  Ministero  delle  finanze  delle
          violazioni che  comportano  la  perdita  del  diritto  alla
          detrazione; dalla data di ricevimento  della  comunicazione
          inizia a  decorrere  il  termine  per  la  rettifica  della
          dichiarazione dei redditi; 
              h) le erogazioni liberali  in  denaro  a  favore  dello
          Stato, delle regioni, degli enti  locali  territoriali,  di
          enti o istituzioni  pubbliche,  di  comitati  organizzatori
          appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni
          culturali  e  ambientali,  di  fondazioni  e   associazioni
          legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che  svolgono
          o  promuovono  attivita'  di  studio,  di  ricerca   e   di
          documentazione di rilevante valore culturale e artistico  o
          che   organizzano   e   realizzano   attivita'   culturali,
          effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto,
          la manutenzione, la protezione o  il  restauro  delle  cose
          indicate nell'art. 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e
          nel decreto del Presidente della  Repubblica  30  settembre
          1963, n. 1409, ivi comprese le  erogazioni  effettuate  per
          l'organizzazione in Italia e  all'estero  di  mostre  e  di
          esposizioni di rilevante  interesse  scientifico  culturale
          delle cose  anzidette,  e  per  gli  studi  e  le  ricerche
          eventualmente a tal fine necessari, nonche' per ogni  altra
          manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale
          anche ai  fini  didattico-promozionali,  ivi  compresi  gli
          studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e
          le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le  iniziative
          culturali devono  essere  autorizzate,  previo  parere  del
          competente comitato di settore del Consiglio nazionale  per
          i beni culturali e ambientali, dal  Ministero  per  i  beni
          culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di
          spesa ed il conto  consuntivo.  Il  Ministero  per  i  beni
          culturali  e  ambientali  stabilisce  i   tempi   necessari
          affinche' le  erogazioni  liberali  fatte  a  favore  delle
          associazioni legalmente riconosciute, delle  istituzioni  e
          delle fondazioni siano utilizzate per  gli  scopi  indicati
          nella  presente  lettera  e   controlla   l'impiego   delle
          erogazioni stesse. Detti termini  possono,  per  causa  non
          imputabile al donatario, essere prorogati una  sola  volta.
          Le erogazioni liberali  non  integralmente  utilizzate  nei
          termini  assegnati  affluiscono  all'entrata  del  bilancio
          dello  Stato,  o  delle  regioni  e   degli   enti   locali
          territoriali, nel caso di attivita' o manifestazioni in cui
          essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate  ad  un
          fondo da utilizzare per le attivita' culturali previste per
          l'anno successivo. Il Ministero  per  i  beni  culturali  e
          ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno,  al
          centro  informativo  del  Dipartimento  delle  entrate  del
          Ministero delle finanze l'elenco  nominativo  dei  soggetti
          erogatori, nonche' l'ammontare delle erogazioni  effettuate
          entro il 31 dicembre dell'anno precedente; 
              h-bis) il costo specifico o,  in  mancanza,  il  valore
          normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad  apposita
          convenzione, ai soggetti e per le  attivita'  di  cui  alla
          lettera h); 
              i) le erogazioni liberali in denaro,  per  importo  non
          superiore  al  2  per   cento   del   reddito   complessivo
          dichiarato, a  favore  di  enti  o  istituzioni  pubbliche,
          fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
          scopo di  lucro  svolgono  esclusivamente  attivita'  nello
          spettacolo,  effettuate  per  la  realizzazione  di   nuove
          strutture,  per  il  restauro  ed  il  potenziamento  delle
          strutture esistenti, nonche' per  la  produzione  nei  vari
          settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate  per
          tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni
          dalla  data  del  ricevimento   affluiscono,   nella   loro
          totalita', all'entrata dello Stato; 
              i-bis); 
              i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un  importo
          complessivo in ciascun periodo d'imposta  non  superiore  a
          1.500  euro,  in  favore  delle  societa'  e   associazioni
          sportive dilettantistiche, a condizione che  il  versamento
          di tali erogazioni sia eseguito  tramite  banca  o  ufficio
          postale  ovvero  secondo  altre  modalita'  stabilite   con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
          adottare ai sensi dell'art. 17, comma  3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400. 
              i-quater); 
              i-quinquies) le spese, per un importo non  superiore  a
          210   euro,   sostenute   per   l'iscrizione   annuale    e
          l'abbonamento, per i ragazzi di eta' compresa tra  5  e  18
          anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed  altre
          strutture  ed  impianti  sportivi  destinati  alla  pratica
          sportiva dilettantistica rispondenti  alle  caratteristiche
          individuate con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, o Ministro delegato, di concerto con il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, e le attivita' sportive; 
              i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti
          di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della  legge  9
          dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni
          relativi ai contratti di ospitalita', nonche' agli atti  di
          assegnazione in godimento o locazione, stipulati  con  enti
          per  il   diritto   allo   studio,   universita',   collegi
          universitari legalmente riconosciuti, enti  senza  fine  di
          lucro e cooperative dagli studenti iscritti ad un corso  di
          laurea presso una universita' ubicata in un comune  diverso
          da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100
          chilometri e comunque in una provincia diversa, per  unita'
          immobiliari situate nello stesso  comune  in  cui  ha  sede
          l'universita' o in comuni limitrofi,  per  un  importo  non
          superiore a 2.633 euro. Alle medesime condizioni  ed  entro
          lo  stesso  limite,  la  detrazione  spetta  per  i  canoni
          derivanti da contratti di locazione e di ospitalita' ovvero
          da atti di assegnazione in godimento  stipulati,  ai  sensi
          della normativa nello Stato in cui l'immobile  e'  situato,
          dagli  studenti  iscritti  a  un  corso  di  laurea  presso
          un'universita' ubicata nel territorio di uno  Stato  membro
          dell'Unione  europea  o  in  uno   degli   Stati   aderenti
          all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi
          nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia  e
          delle finanze emanato ai sensi dell'art. 168-bis; 
              i-sexies.01)  limitatamente  ai  periodi  d'imposta  in
          corso al 31  dicembre  2017  e  al  31  dicembre  2018,  il
          requisito della distanza di cui alla lettera  i-sexies)  si
          intende rispettato anche all'interno della stessa provincia
          ed e' ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in
          zone montane o disagiate. 
              i-sexies.1) i canoni, e i relativi oneri accessori, per
          un importo non superiore  a  8.000  euro,  e  il  costo  di
          acquisto a fronte dell'esercizio dell'opzione  finale,  per
          un importo  non  superiore  a  20.000  euro,  derivanti  da
          contratti di locazione finanziaria su  unita'  immobiliari,
          anche da costruire, da  adibire  ad  abitazione  principale
          entro un anno dalla consegna, sostenuti da giovani di  eta'
          inferiore  a  35  anni  con  un  reddito  complessivo   non
          superiore  a  55.000  euro  all'atto  della   stipula   del
          contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di
          diritti di proprieta' su immobili a destinazione abitativa;
          la detrazione spetta alle condizioni di  cui  alla  lettera
          b); 
              i-sexies.2) le spese di cui alla lettera i-sexies.  1),
          alle condizioni ivi indicate e per  importi  non  superiori
          alla meta' di quelli ivi indicati, sostenute da soggetti di
          eta' non inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non
          superiore  a  55.000  euro  all'atto  della   stipula   del
          contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di
          diritti di proprieta' su immobili a destinazione abitativa; 
              i-septies) le spese, per un  importo  non  superiore  a
          2.100  euro,  sostenute  per  gli  addetti   all'assistenza
          personale nei casi di non  autosufficienza  nel  compimento
          degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo
          non supera 40.000 euro; 
              i-octies)  le  erogazioni  liberali  a   favore   degli
          istituti scolastici di  ogni  ordine  e  grado,  statali  e
          paritari senza  scopo  di  lucro  appartenenti  al  sistema
          nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n.
          62, e successive  modificazioni,  nonche'  a  favore  degli
          istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente
          del Consiglio dei  ministri  25  gennaio  2008,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile  2008,  delle
          istituzioni  dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e
          coreutica e delle universita', finalizzate  all'innovazione
          tecnologica,  all'edilizia  scolastica  e  universitaria  e
          all'ampliamento  dell'offerta  formativa;   la   detrazione
          spetta a condizione che il versamento  di  tali  erogazioni
          sia  eseguito  tramite  banca  o  ufficio  postale   ovvero
          mediante gli altri sistemi di pagamento previsti  dall'art.
          23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
              i-novies) le erogazioni liberali in denaro al Fondo per
          l'ammortamento dei titoli di Stato,  di  cui  all'art.  45,
          comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto  del
          Presidente della  Repubblica  30  dicembre  2003,  n.  398,
          effettuate mediante versamento bancario  o  postale  ovvero
          secondo altre modalita' stabilite con apposito decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze. 
              i-decies)  le  spese  sostenute  per  l'acquisto  degli
          abbonamenti  ai  servizi  di  trasporto  pubblico   locale,
          regionale e interregionale per un importo non  superiore  a
          250 euro. 
              Omissis.». 
          Note al comma 334: 
              - Si riporta il testo del comma 255 dell'art.  1  della
          citata legge 27 dicembre 2017, n. 205: 
              «Art. 1. 
              1. - 254. Omissis. 
              255. Si definisce caregiver familiare  la  persona  che
          assiste e si prende  cura  del  coniuge,  dell'altra  parte
          dell'unione civile tra persone dello  stesso  sesso  o  del
          convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n.
          76, di un familiare o di un affine entro il secondo  grado,
          ovvero, nei soli casi indicati dall'art. 33, comma 3, della
          legge 5 febbraio 1992, n. 104, di  un  familiare  entro  il
          terzo  grado  che,  a  causa  di  malattia,  infermita'   o
          disabilita',  anche  croniche  o  degenerative,   non   sia
          autosufficiente e in grado di prendersi cura  di  se',  sia
          riconosciuto invalido in  quanto  bisognoso  di  assistenza
          globale e continua di lunga durata ai  sensi  dell'art.  3,
          comma 3, della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  o  sia
          titolare di indennita' di accompagnamento  ai  sensi  della
          legge 11 febbraio 1980, n. 18. 
              Omissis.». 
          Note al comma 335: 
              - Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art.  7  del
          decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (Disposizioni
          per l'introduzione di una  misura  nazionale  di  contrasto
          alla poverta'): 
              «Art. 7 (Interventi e servizi sociali per il  contrasto
          alla  poverta').  -  1.  I  servizi  per  l'accesso  e   la
          valutazione  e  i  sostegni  da  individuare  nel  progetto
          personalizzato afferenti al sistema integrato di interventi
          e servizi sociali, di cui  alla  legge  n.  328  del  2000,
          includono: 
              a) segretariato sociale; 
              b) servizio  sociale  professionale  per  la  presa  in
          carico, inclusa la  componente  sociale  della  valutazione
          multidimensionale di cui all'art. 5, comma 2; 
              c)   tirocini   finalizzati   all'inclusione   sociale,
          all'autonomia delle persone e alla riabilitazione,  di  cui
          alle regolamentazioni regionali in attuazione  dell'accordo
          del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
          Trento e Bolzano; 
              d) sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale,
          incluso il  supporto  nella  gestione  delle  spese  e  del
          bilancio familiare; 
              e) assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi
          di prossimita'; 
              f)  sostegno  alla   genitorialita'   e   servizio   di
          mediazione familiare; 
              g) servizio di mediazione culturale; 
              h) servizio di pronto intervento sociale. 
              2.  Al  fine  di  garantire  l'attuazione  dei  livelli
          essenziali di cui agli articoli 5 e 6, le risorse del Fondo
          poverta' sono attribuite  agli  ambiti  territoriali  delle
          regioni per il finanziamento degli  interventi  di  cui  al
          comma 1,  fermi  restando  gli  interventi  afferenti  alle
          politiche  del  lavoro,  della  formazione,   sanitarie   e
          socio-sanitarie, educative, abitative, nonche' delle  altre
          aree   eventualmente   coinvolte   nella   valutazione    e
          progettazione previsti a legislazione. 
              Omissis.». 
          Note al comma 336: 
                
              - Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto-legge 28
          gennaio 2019, n. 4, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 28 marzo 2019, n. 26 (Disposizioni urgenti in materia
          di reddito di cittadinanza e di pensioni), come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art.  16  (Opzione  donna).  -  1.   Il   diritto   al
          trattamento  pensionistico  anticipato   e'   riconosciuto,
          secondo le  regole  di  calcolo  del  sistema  contributivo
          previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n.180, nei
          confronti delle lavoratrici che entro il 31  dicembre  2020
          hanno maturato un'anzianita' contributiva pari o  superiore
          a trentacinque anni e un'eta' pari o superiore  a  58  anni
          per  le  lavoratrici  dipendenti  e  a  59  anni   per   le
          lavoratrici  autonome.  Il  predetto  requisito   di   eta'
          anagrafica non e' adeguato agli incrementi alla speranza di
          vita di cui all'art. 12 del decreto-legge 31  maggio  2010,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
          2010, n. 122. 
              2. Al trattamento pensionistico di cui al  comma  1  si
          applicano le disposizioni in materia di decorrenza  di  cui
          all'art. 12  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122. 
              3. Per le finalita' di cui  al  presente  articolo,  al
          personale del  comparto  scuola  e  AFAM  si  applicano  le
          disposizioni di cui all'art. 59, comma 9,  della  legge  27
          dicembre 1997, n. 449. In sede di prima applicazione, entro
          il  28  febbraio  2021,  il  relativo  personale  a   tempo
          indeterminato puo' presentare  domanda  di  cessazione  dal
          servizio con effetti dall'inizio rispettivamente  dell'anno
          scolastico o accademico.». 
          Note al comma 337: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.   5   del   citato
          decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge   28   marzo   2019,   n.   26
          (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
          e di pensioni), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 5 (Richiesta, riconoscimento  ed  erogazione  del
          beneficio). - 1. Il Rdc e' richiesto, dopo il quinto giorno
          di ciascun mese, presso il gestore del  servizio  integrato
          di cui all'art. 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge
          25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 6 agosto 2008, n.  133.  Il  Rdc  puo'  anche  essere
          richiesto mediante  modalita'  telematiche,  alle  medesime
          condizioni stabilite in esecuzione del  servizio  affidato.
          Le richieste del Rdc possono  essere  presentate  presso  i
          centri di assistenza fiscale di cui all'art. 32 del decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa  stipula  di  una
          convenzione  con  l'Istituto  nazionale  della   previdenza
          sociale (INPS). Le richieste del Rdc e  della  Pensione  di
          cittadinanza possono essere presentate presso gli  istituti
          di patronato di cui alla legge 30 marzo  2001,  n.  152,  e
          valutate come al numero  8  della  tabella  D  allegata  al
          regolamento di cui al  decreto  del  Ministro  del  lavoro,
          della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008,  n.
          193.  Dall'attuazione  delle   disposizioni   di   cui   al
          precedente periodo non devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico  della  finanza  pubblica,  nei  limiti  del
          finanziamento previsto dall'art. 13, comma 9, della  citata
          legge n. 152 del 2001. Con provvedimento dell'INPS, sentiti
          il Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  il
          Garante per la protezione dei dati personali, entro  trenta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, e' approvato il  modulo  di  domanda,  nonche'  il
          modello di comunicazione dei redditi  di  cui  all'art.  3,
          commi 8, ultimo periodo,  9  e  10.  Con  riferimento  alle
          informazioni gia' dichiarate dal nucleo  familiare  a  fini
          ISEE, il modulo di domanda rimanda alla corrispondente DSU,
          a cui la domanda e' successivamente associata dall'INPS. Le
          informazioni  contenute  nella   domanda   del   Rdc   sono
          comunicate all'INPS entro  dieci  giorni  lavorativi  dalla
          richiesta. 
              2.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   delle
          politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei
          dati personali, possono  essere  individuate  modalita'  di
          presentazione della richiesta del Rdc anche contestualmente
          alla presentazione  della  DSU  a  fini  ISEE  e  in  forma
          integrata, tenuto conto delle  semplificazioni  conseguenti
          all'avvio della  precompilazione  della  DSU  medesima,  ai
          sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 147 del 2017.
          In sede di prima applicazione e  nelle  more  dell'adozione
          del decreto di cui al primo periodo, al fine di favorire la
          conoscibilita' della nuova misura, l'INPS e' autorizzato ad
          inviare  comunicazioni  informative  sul  Rdc   ai   nuclei
          familiari  che,  a  seguito  dell'attestazione   dell'ISEE,
          presentino  valori  dell'indicatore  e  di  sue  componenti
          compatibili con quelli di cui all'art. 2, comma 1,  lettera
          b). 
              3. Il Rdc e' riconosciuto dall'INPS  ove  ricorrano  le
          condizioni.  Ai  fini  del  riconoscimento  del  beneficio,
          l'INPS verifica, entro cinque giorni lavorativi dalla  data
          di comunicazione  di  cui  al  comma  1,  il  possesso  dei
          requisiti  per  l'accesso   al   Rdc   sulla   base   delle
          informazioni pertinenti disponibili nei propri archivi e in
          quelli delle amministrazioni titolari dei dati. A tal  fine
          l'INPS acquisisce, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica, dall'Anagrafe  tributaria,  dal  Pubblico
          registro  automobilistico  e  dalle  altre  amministrazioni
          pubbliche detentrici dei dati, le  informazioni  necessarie
          ai  fini  della  concessione  del  Rdc.  Con  provvedimento
          dell'INPS, sentito il Garante per la  protezione  dei  dati
          personali, sono definite, ove  non  gia'  disciplinate,  la
          tipologia dei dati,  le  modalita'  di  acquisizione  e  le
          misure  a  tutela  degli  interessati.  In  ogni  caso   il
          riconoscimento da parte dell'INPS avviene entro la fine del
          mese   successivo   alla   trasmissione    della    domanda
          all'Istituto. 
              4. Nelle more del completamento dell'Anagrafe nazionale
          della popolazione residente, resta in  capo  ai  comuni  la
          verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno, di  cui
          all'art. 2, comma 1, lettera a), secondo modalita' definite
          mediante accordo sancito in sede di Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali. L'esito delle verifiche e'  comunicato
          all'INPS per il tramite della piattaforma di  cui  all'art.
          6,  comma  1,  finalizzata  al  coordinamento  dei  comuni.
          L'Anagrafe nazionale di cui al primo periodo mette comunque
          a disposizione della medesima piattaforma  le  informazioni
          disponibili sui beneficiari del Rdc, senza nuovi o maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
              5. I requisiti economici di  accesso  al  Rdc,  di  cui
          all'art. 2, comma 1, lettera b), si  considerano  posseduti
          per la durata della attestazione ISEE in vigore al  momento
          di presentazione della domanda e sono verificati nuovamente
          solo in caso di presentazione di nuova DSU, ferma  restando
          la  necessita'  di  aggiornare  l'ISEE  alla  scadenza  del
          periodo di validita' dell'indicatore. Gli  altri  requisiti
          si considerano  posseduti  sino  a  quando  non  intervenga
          comunicazione  contraria  da  parte  delle  amministrazioni
          competenti  alla  verifica  degli  stessi.  In  tal   caso,
          l'erogazione del beneficio e' interrotta  a  decorrere  dal
          mese successivo a tale  comunicazione  ed  e'  disposta  la
          revoca del beneficio, fatto salvo quanto previsto  all'art.
          7. Resta salva, in capo all'INPS, la verifica dei requisiti
          autocertificati in  domanda,  ai  sensi  dell'art.  71  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445. 
              6. Il beneficio  economico  e'  erogato  attraverso  la
          Carta Rdc. In  sede  di  prima  applicazione  e  fino  alla
          scadenza del termine contrattuale, l'emissione della  Carta
          Rdc avviene in esecuzione del servizio  affidato  ai  sensi
          dell'art. 81, comma 35, lettera b),  del  decreto-legge  n.
          112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
          133 del  2008,  relativamente  alla  carta  acquisti,  alle
          medesime condizioni economiche e per  il  numero  di  carte
          elettroniche necessarie per l'erogazione del beneficio.  In
          sede di nuovo affidamento  del  servizio  di  gestione,  il
          numero di carte deve  comunque  essere  tale  da  garantire
          l'erogazione  del  beneficio  suddivisa  per  ogni  singolo
          componente ai sensi dell'art. 3,  comma  7.  Oltre  che  al
          soddisfacimento  delle  esigenze  previste  per  la   carta
          acquisti, la Carta Rdc permette di effettuare  prelievi  di
          contante entro un limite mensile non superiore ad euro  100
          per un singolo individuo,  moltiplicato  per  la  scala  di
          equivalenza di cui all'art. 2, comma 4, nonche',  nel  caso
          di integrazioni di cui all'art. 3,  comma  1,  lettera  b),
          ovvero di  cui  all'art.  3,  comma  3,  di  effettuare  un
          bonifico  mensile  in  favore  del  locatore  indicato  nel
          contratto di locazione  ovvero  dell'intermediario  che  ha
          concesso il mutuo. Con decreto del Ministro  del  lavoro  e
          delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, possono  essere  individuati
          ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la  Carta  Rdc,
          nonche'  diversi  limiti  di  importo  per  i  prelievi  di
          contante. Al fine di prevenire e  contrastare  fenomeni  di
          impoverimento  e  l'insorgenza  dei   disturbi   da   gioco
          d'azzardo (DGA), e' in ogni caso fatto divieto di  utilizzo
          del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in
          denaro   o   altre   utilita'.   Le   informazioni    sulle
          movimentazioni   sulla   Carta   Rdc,   prive   dei    dati
          identificativi dei beneficiari, possono  essere  utilizzate
          dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali  a  fini
          statistici e di  ricerca  scientifica.  La  consegna  della
          Carta Rdc  presso  gli  uffici  del  gestore  del  servizio
          integrato avviene esclusivamente dopo il quinto  giorno  di
          ciascun mese. 
              6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021, ai  beneficiari
          di Pensione di cittadinanza che risultino titolari di altra
          prestazione pensionistica erogata dall'INPS il beneficio e'
          erogato insieme con detta prestazione pensionistica per  la
          quota parte spettante ai sensi dell'art. 3,  comma  7.  Nei
          confronti dei titolari della Pensione di  cittadinanza  non
          valgono i limiti di utilizzo di cui al comma 6. 
              7. Ai beneficiari del Rdc sono estese  le  agevolazioni
          relative alle tariffe elettriche riconosciute alle famiglie
          economicamente svantaggiate, di cui all'art. 1, comma  375,
          della legge 23 dicembre 2005, n.  266,  e  quelle  relative
          alla compensazione per la fornitura di gas naturale, estese
          ai  medesimi   soggetti   dall'art.   3,   comma   9,   del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonche' le
          agevolazioni relative al servizio idrico integrato  di  cui
          all'art. 60, comma 1, della  legge  28  dicembre  2015,  n.
          221.». 
          Note al comma 338: 
                
              - Si riporta il testo  del  comma  2  dell'art.  8  del
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   5
          dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione
          delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione
          dell'Indicatore  della  situazione  economica   equivalente
          (ISEE), come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  8  (Prestazioni  per  il  diritto  allo   studio
          universitario). - 1. Omissis. 
              2. In  presenza  di  genitori  non  conviventi  con  lo
          studente che ne fa richiesta, il  richiedente  medesimo  fa
          parte del nucleo familiare dei genitori,  a  meno  che  non
          ricorrano entrambi i seguenti requisiti: 
              a) residenza fuori dell'unita' abitativa della famiglia
          di origine  da  almeno  due  anni  rispetto  alla  data  di
          presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di  cui
          all'art. 10, in alloggio non di  proprieta'  di  un  membro
          della famiglia medesima; 
              b) presenza  di  una  adeguata  capacita'  di  reddito,
          definita con il decreto ministeriale  di  cui  all'art.  7,
          comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. 
              Omissis.». 
          Note al comma 339: 
                
              - Si riporta il testo dei commi 179 e 186  dell'art.  1
          della  citata  legge  11  dicembre  2016,  n.   232,   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1. 
              1. - 178. Omissis. 
              179. In via sperimentale, dal 1° maggio 2017 e fino  al
          31 dicembre 2021, agli iscritti all'assicurazione  generale
          obbligatoria, alle forme  sostitutive  ed  esclusive  della
          medesima e alla Gestione separata di cui all'art. 2,  comma
          26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che  si  trovano  in
          una delle condizioni di cui alle lettere da  a)  a  d)  del
          presente comma, al compimento del requisito anagrafico  dei
          63 anni, e' riconosciuta, alle condizioni di cui  ai  commi
          185 e 186 del  presente  articolo,  un'indennita'  per  una
          durata non superiore al periodo intercorrente tra  la  data
          di  accesso  al  beneficio  e  il  conseguimento  dell'eta'
          anagrafica   prevista   per   l'accesso   al    trattamento
          pensionistico di vecchiaia di cui all'art. 24, comma 6, del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: 
              a) si trovano in stato di disoccupazione a  seguito  di
          cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento,  anche
          collettivo,  dimissioni  per  giusta  causa  o  risoluzione
          consensuale nell'ambito della procedura di cui  all'art.  7
          della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del
          termine del  rapporto  di  lavoro  a  tempo  determinato  a
          condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti
          la cessazione del rapporto, periodi  di  lavoro  dipendente
          per almeno diciotto mesi hanno  concluso  integralmente  la
          prestazione per la disoccupazione loro spettante da  almeno
          tre mesi e sono in possesso di  un'anzianita'  contributiva
          di almeno 30 anni; 
              b) assistono, al momento della richiesta  e  da  almeno
          sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente
          con handicap in situazione di gravita' ai  sensi  dell'art.
          3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero  un
          parente o un affine di secondo grado convivente  qualora  i
          genitori  o  il  coniuge  della  persona  con  handicap  in
          situazione di gravita' abbiano compiuto i settanta anni  di
          eta'  oppure   siano   anch'essi   affetti   da   patologie
          invalidanti o siano deceduti o mancanti e sono in  possesso
          di un'anzianita' contributiva di almeno 30 anni; 
              c) hanno  una  riduzione  della  capacita'  lavorativa,
          accertata   dalle    competenti    commissioni    per    il
          riconoscimento dell'invalidita' civile, superiore o  uguale
          al 74  per  cento  e  sono  in  possesso  di  un'anzianita'
          contributiva di almeno 30 anni; 
              d)  sono  lavoratori  dipendenti,  al   momento   della
          decorrenza dell'indennita' di cui al comma 181, all'interno
          delle professioni indicate  nell'allegato  C  annesso  alla
          presente legge che svolgono  da  almeno  sette  anni  negli
          ultimi dieci ovvero almeno  sei  anni  negli  ultimi  sette
          attivita' lavorative per le quali e' richiesto  un  impegno
          tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il
          loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di
          un'anzianita' contributiva di almeno 36 anni. 
              179-bis. - 185. Omissis. 
              186. Il beneficio dell'indennita' disciplinata ai sensi
          dei commi da 179 a 185 e' riconosciuto a domanda nel limite
          di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 630  milioni  di
          euro per l'anno 2018, di 666,5 milioni di euro  per  l'anno
          2019, di 530,7 milioni di euro per l'anno  2020,  di  411,1
          milioni di euro per l'anno 2021, di 285,1 milioni  di  euro
          per l'anno 2022, di 169,3 milioni di euro per l'anno  2023,
          di 119,9 milioni di euro per l'anno 2024, di  71,5  milioni
          di euro per l'anno 2025 e di 8,9 milioni di euro per l'anno
          2026. Qualora dal monitoraggio delle domande  presentate  e
          accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in  via
          prospettica, del numero di domande  rispetto  alle  risorse
          finanziarie di cui al primo periodo del presente comma,  la
          decorrenza dell'indennita' e'  differita,  con  criteri  di
          priorita' in ragione della maturazione dei requisiti di cui
          al comma 180, individuati con il decreto del Presidente del
          Consiglio dei ministri di cui al comma 185,  e,  a  parita'
          degli stessi, in ragione della data di presentazione  della
          domanda,  al  fine  di  garantire  un  numero  di   accessi
          all'indennita'  non  superiore  al  numero  programmato  in
          relazione alle predette risorse finanziarie. 
              Omissis.». 
          Note al comma 340: 
              - Si riporta il testo del comma 165 dell'art.  1  della
          citata legge 27 dicembre 2017, n. 205: 
              «Art. 1. 
              1. - 164. Omissis. 
              165. Per i soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2018
          si trovano o verranno a trovarsi nelle  condizioni  di  cui
          all'art. 1, commi 179 e 179-bis, della  legge  11  dicembre
          2016, n. 232, come modificati dalla presente legge, non  si
          applica il limite relativo al livello di tariffa  INAIL  di
          cui all'allegato A del regolamento di cui  al  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 23  maggio  2017,  n.
          88. I soggetti  che  verranno  a  trovarsi  nelle  predette
          condizioni nel corso dell'anno 2018 presentano domanda  per
          il loro riconoscimento entro il 31 marzo  2018  ovvero,  in
          deroga a quanto previsto dal citato regolamento di  cui  al
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 88 del
          2017, entro il 15 luglio 2018. Resta fermo che  le  domande
          presentate oltre il 15 luglio 2018 e, comunque,  non  oltre
          il  30  novembre  2018   sono   prese   in   considerazione
          esclusivamente  se  all'esito  del  monitoraggio   di   cui
          all'art. 11 del citato regolamento di cui  al  decreto  del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri  n.  88  del  2017
          residuano le necessarie risorse finanziarie. 
              Omissis.». 
          Note al comma 341: 
                
              - Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 25 maggio
          1970,  n.  352  (Norme  sui   referendum   previsti   dalla
          Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo): 
              «Art. 8. 
              La richiesta di  referendum  viene  effettuata  con  la
          firma da parte degli elettori dei fogli di cui all'articolo
          precedente. 
              Accanto alle firme debbono essere indicati  per  esteso
          il  nome,  cognome,   luogo   e   data   di   nascita   del
          sottoscrittore e  il  comune  nelle  cui  liste  elettorali
          questi  e'  iscritto  ovvero,  per  i  cittadini   italiani
          residenti  all'estero,  la  loro  iscrizione  nelle   liste
          elettorali  dell'anagrafe  unica  dei  cittadini   italiani
          residenti all'estero. 
              Le firme stesse debbono essere autenticate da un notaio
          o da un giudice di pace o da un cancelliere della pretura o
          del tribunale  nella  cui  circoscrizione  e'  compreso  il
          comune dove e' iscritto, nelle liste elettorali, l'elettore
          la  cui  firma   e'   autenticata,   ovvero   dal   giudice
          conciliatore, o dal  segretario  di  detto  comune.  Per  i
          cittadini elettori residenti all'estero l'autenticazione e'
          fatta dal  console  d'Italia  competente.  L'autenticazione
          deve recare l'indicazione della data in cui avviene e  puo'
          essere anche collettiva, foglio per foglio; in questo caso,
          oltre alla data, deve indicare il numero di firme contenute
          nel foglio. 
              Il pubblico ufficiale che procede  alle  autenticazioni
          da' atto della  manifestazione  di  volonta'  dell'elettore
          analfabeta o comunque impedito di apporre la propria firma. 
              Per le prestazioni del  notaio,  del  cancelliere,  del
          giudice conciliatore e del segretario comunale, sono dovuti
          gli onorari stabiliti dall'art. 20, comma quinto, del testo
          unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  30
          marzo 1957, n. 361 e dalla tabella D allegata alla legge  8
          giugno 1962, n. 604. 
              Alla richiesta di referendum debbono essere allegati  i
          certificati, anche  collettivi,  dei  sindaci  dei  singoli
          comuni, ai quali  appartengono  i  sottoscrittori,  che  ne
          attestano la iscrizione nelle liste elettorali  dei  comuni
          medesimi  ovvero,  per  i  cittadini   italiani   residenti
          all'estero, la loro iscrizione  nell'elenco  dei  cittadini
          italiani residenti all'estero di cui alla legge in  materia
          di esercizio del diritto di  voto  dei  cittadini  italiani
          residenti all'estero. I  sindaci  debbono  rilasciare  tali
          certificati entro 48 ore dalla relativa richiesta.». 
                
          Note al comma 344: 
                
              - Il testo dell'art. 8 della legge 25 maggio  1970,  n.
          352, e' riportato nelle note al comma 341. 
              - Si riporta il testo del comma 1-bis dell'art. 20  del
          decreto  legislativo  7   marzo   2005,   n.   82   (Codice
          dell'amministrazione digitale): 
              «Art.  20  (Validita'  ed  efficacia   probatoria   dei
          documenti informatici). - 1. Omissis. 
              1-bis. Il documento informatico soddisfa  il  requisito
          della forma scritta e  ha  l'efficacia  prevista  dall'art.
          2702 del Codice civile  quando  vi  e'  apposta  una  firma
          digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una
          firma elettronica avanzata o, comunque, e' formato,  previa
          identificazione informatica del suo autore,  attraverso  un
          processo avente i  requisiti  fissati  dall'AgID  ai  sensi
          dell'art. 71 con modalita' tali da garantire la  sicurezza,
          integrita' e immodificabilita' del documento e, in  maniera
          manifesta e inequivoca, la sua riconducibilita' all'autore.
          In  tutti  gli  altri  casi,  l'idoneita'   del   documento
          informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e
          il suo valore probatorio  sono  liberamente  valutabili  in
          giudizio, in relazione alle caratteristiche  di  sicurezza,
          integrita'  e  immodificabilita'.  La  data  e   l'ora   di
          formazione del documento  informatico  sono  opponibili  ai
          terzi se apposte in conformita' alle Linee guida. 
              Omissis.». 
          Note al comma 345: 
              - Si riporta il testo del comma 160 dell'art.  1  della
          citata  legge  27  dicembre  2017,  n.  205  (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2018-2020),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1. 
              1. - 159. Omissis. 
              160.  Al  fine  di  fornire   misure   rafforzate   per
          affrontare  gli  impatti  occupazionali   derivanti   dalla
          transizione  dal  vecchio  al  nuovo  assetto  del  tessuto
          produttivo senza che cio' comporti nuovi o  maggiori  oneri
          per la finanza  pubblica  e  aggravi  sull'attuale  sistema
          previdenziale,  limitatamente  al  periodo   2018-2023   il
          periodo di quattro anni di cui all'art. 4, comma  2,  della
          legge 28 giugno 2012, n. 92, puo' essere  elevato  a  sette
          anni. 
              Omissis.».