art. 1 note (parte 16)

           	
				
 
          Note al comma 552: 
              - Si riporta il testo del comma 3  dell'art.  17  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. - 2. Omissis. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. 
              Tali regolamenti, per materie  di  competenza  di  piu'
          ministri,   possono    essere    adottati    con    decreti
          interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
          autorizzazione  da  parte  della   legge.   I   regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei ministri prima della loro emanazione. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 7  agosto
          1997, n. 266  (Interventi  urgenti  per  l'economia),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  5  (Interventi   nel   settore   della   ricerca
          scientifica). - 1.  Per  la  prosecuzione  delle  attivita'
          previste  dal  piano  triennale  approvato   dal   Comitato
          interministeriale per la  programmazione  economica  (CIPE)
          con deliberazione  dell'8  agosto  1995,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 1995,  nonche'  di
          quelle relative ai laboratori di  luce  di  sincrotrone  di
          Grenoble e di Trieste e alla partecipazione ai programmi di
          ricerca e strutturali dell'Unione europea, e'  autorizzato,
          in favore  dell'Istituto  nazionale  per  la  fisica  della
          materia (INFM), un finanziamento di lire 24,5 miliardi  nel
          1997, di lire 25 miliardi per l'anno  1998  e  di  lire  25
          miliardi per l'anno 1999. 
              2. Al fine sia di accelerare la realizzazione dei piani
          e dei programmi dell'INFM e dell'ENEA sia  di  incrementare
          l'occupazione giovanile anche per quanto riguarda  le  aree
          identificate dai diversi obiettivi di  sviluppo,  l'INFM  e
          l'ENEA  sono  autorizzati,   nei   limiti   delle   proprie
          disponibilita'  di  bilancio,  incluse   le   entrate   non
          provenienti  dal  contributo  ordinario  dello   Stato,   a
          stipulare  previa  selezione  pubblica,  anche  a   livello
          regionale, contratti a termine di durata  non  superiore  a
          cinque anni con personale anche di nazionalita'  straniera.
          L'INFM e l'ENEA  sono  autorizzati  altresi'  a  stipulare,
          nell'ambito dei predetti limiti, i contratti di  formazione
          e lavoro di cui al D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 convertito,
          con modificazioni, dalla L. 19  dicembre  1984,  n.  863  e
          successive  modificazioni  e  integrazioni,   eventualmente
          finalizzati alla successiva assunzione da parte di un altro
          soggetto, e comunque in deroga  alle  disposizioni  di  cui
          all'art. 8, comma 6, della L. 29 dicembre 1990, n.  407,  e
          all'art. 16, comma 11, del D.L. 16  maggio  1994,  n.  299,
          convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1994,  n.
          451. Il comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 30 giugno 1994,  n.
          506, e' abrogato. 
              3. Abrogato. 
              4. E' istituito l'Istituto  nazionale  per  la  ricerca
          scientifica  e  tecnologica  sulla  montagna,  al  fine  di
          coordinare e promuovere l'attivita' di studio e di  ricerca
          nel settore, in collaborazione con  regioni,  enti  locali,
          istituti e centri interessati europei e internazionali. Con
          decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica sono determinati, in coerenza con
          obiettivi di funzionalita', efficienza ed economicita', gli
          organi  di  amministrazione  e  controllo,  la   sede,   le
          modalita' di costituzione e di funzionamento, le  procedure
          per  la  definizione  e  l'attuazione  dei  programmi   per
          l'assunzione e l'utilizzo del personale,  per  l'erogazione
          delle risorse. In favore dell'Istituto, per  l'avvio  delle
          attivita', e' autorizzato un contributo dello Stato pari  a
          lire 500 milioni per il 1997, lire 2 miliardi per il 1998 e
          lire 3 miliardi per il 1999. Al funzionamento dell'Istituto
          si provvede con il concorso finanziario  dei  soggetti  che
          aderiscono alle attivita' del medesimo. 
              5. All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
          articolo, valutato in lire 25 miliardi per il 1997, in lire
          75 miliardi per il 1998 e in lire 70 miliardi per il  1999,
          si provvede, quanto a lire 10 miliardi per l'anno 1997,  75
          miliardi per l'anno 1998 e 70  miliardi  per  l'anno  1999,
          mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
          iscritto, ai fini  del  bilancio  triennale  1997-1999,  al
          capitolo 9001 dello stato di previsione del  Ministero  del
          tesoro per l'anno finanziario 1997, allo scopo  utilizzando
          l'accantonamento relativo al Ministero  dell'universita'  e
          della ricerca scientifica e tecnologica, nonche', quanto  a
          lire 15 miliardi per l'anno  1997,  mediante  riduzione  di
          pari importo del capitolo 7109 dello  stato  di  previsione
          del Ministero dell'universita' e della ricerca  scientifica
          e  tecnologica,  intendendosi  corrispondentemente  ridotta
          l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7, comma 8, della
          legge 22 dicembre 1986, n. 910,  cosi'  come  rideterminata
          dalla tabella C della legge 23 dicembre 1996,  n.  663.  Il
          Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
          decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
              6. All'art. 4 della legge 16 maggio 1989,  n.  184,  il
          comma 3 e' sostituito dal seguente: 
              "3. L'ASI e'  autorizzata  a  partecipare  al  capitale
          sociale della CIRA Spa, che adegua il proprio statuto  alle
          disposizioni della presente legge, ai  fini  della  stipula
          della convenzione di  cui  all'art.  2  e  degli  eventuali
          aggiornamenti". 
              7. Con regolamento da adottare ai sensi  dell'art.  17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400  il  Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
          ridetermina la disciplina del programma di cui  alla  legge
          16 maggio 1989, n. 184 dei suoi strumenti  e  modalita'  di
          attuazione, delle forme di partecipazione  pubblica  e  del
          trattamento, anche fiscale, del soggetto di cui all'art. 4,
          comma 1, della legge stessa.  A  decorrere  dalla  data  di
          entrata in vigore del suddetto regolamento, la citata legge
          n. 184 del 1989 e' abrogata.». 
              - Il comma 1 dell'art. 7 del citato decreto legislativo
          5 giugno 1998, n. 204, come modificato dal presente  comma,
          e' riportato nelle note al comma 540. 
          Note al comma 553: 
                
              - Si riporta il testo  dell'art.  63  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  11  luglio  1980,   n.   382
          (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia
          di  formazione  nonche'  sperimentazione  organizzativa   e
          didattica): 
              «Art. 63 (Ricerca  scientifica  nelle  Universita').  -
          L'Universita' e' sede primaria della ricerca scientifica. 
              Il Ministro della pubblica istruzione d'intesa  con  il
          Ministro  incaricato  del   coordinamento   della   ricerca
          scientifica e tecnologica promuovera' le  necessarie  forme
          di raccordo tra Universita' ed enti  pubblici  di  ricerca,
          compreso il Consiglio nazionale delle ricerche. 
              Al  fine  di  evitare  ogni  superflua  duplicazione  e
          sovrapposizione  di  strutture  e   di   finanziamenti   e'
          istituita l'Anagrafe nazionale delle ricerche.». 
                
              - Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117  recante
          «Codice del Terzo settore, a norma dell'art.  1,  comma  2,
          lettera  b),  della  legge  6  giugno  2016,  n.  106»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica  italiana  2
          agosto 2017, n. 179, S.O. 
                
                
          Note al comma 565: 
                
              - Si riporta il testo del comma  1  dell'art.  4  della
          citata legge 29 luglio 1991, n. 243: 
              «Art. 4. - 1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  legge,   ai   professori   ed   ai
          ricercatori universitari in servizio presso le  universita'
          non  statali  si  applica,  ai  fini  del  trattamento   di
          quiescenza, la disciplina prevista per i dipendenti  civili
          dello Stato dal testo unico delle norme sul trattamento  di
          quiescenza dei dipendenti civili  e  militari  dello  Stato
          approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29
          dicembre  1973,  n.  1092  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni, quando cio' sia previsto  da  apposita  norma
          statutaria. I provvedimenti di attribuzione del trattamento
          di  quiescenza  sono  adottati  con  la  stessa   procedura
          prevista per il personale delle universita' statali. 
              Omissis.». 
          Note al comma 570: 
                
              - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge  14
          ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 12 dicembre 2019,  n.  141  (Misure  urgenti  per  il
          rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE
          sulla qualita' dell'aria  e  proroga  del  termine  di  cui
          all'art. 48, commi 11 e 13, del  decreto-legge  17  ottobre
          2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
          dicembre 2016, n. 229): 
              «Art. 4 (Azioni per la riforestazione).  -  1.  Per  il
          finanziamento di  un  programma  sperimentale  di  messa  a
          dimora di alberi, ivi  compresi  gli  impianti  arborei  da
          legno di ciclo medio e lungo, purche' non oggetto di  altro
          finanziamento o  sostegno  pubblico,  di  reimpianto  e  di
          silvicoltura, e  per  la  creazione  di  foreste  urbane  e
          periurbane, nelle citta'  metropolitane,  in  coerenza  con
          quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile  2018,  n.
          34, e' autorizzata la spesa di euro 15 milioni per ciascuno
          degli anni 2020 e  2021.  Al  relativo  onere  si  provvede
          mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno  degli  anni
          2020 e 2021, di quota parte dei proventi delle  aste  delle
          quote di emissione di CO2 di cui all'art.  19  del  decreto
          legislativo 13 marzo 2013, n. 30,  destinata  al  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          versata dal GSE ad apposito  capitolo  del  bilancio  dello
          Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario. 
              2. Al fine di procedere a un rapido avvio del programma
          sperimentale di cui al  presente  articolo,  entro  novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela  del  territorio  e  del  mare,  d'intesa   con   la
          Conferenza unificata che si pronuncia entro trenta  giorni,
          decorsi i quali il decreto e' emanato anche in mancanza  di
          detto parere, sulla base dell'istruttoria del Comitato  per
          lo sviluppo del verde pubblico  di  cui  all'art.  3  della
          legge 14 gennaio 2013, n. 10, sono  definite  le  modalita'
          per la progettazione degli interventi e di  ogni  eventuale
          successiva variazione e il riparto delle risorse di cui  al
          comma 1 tra le citta' metropolitane, tenendo  conto,  quali
          criteri  di  selezione,  in  particolare,   della   valenza
          ambientale  e  sociale  dei  progetti,   del   livello   di
          riqualificazione e di fruibilita' dell'area, dei livelli di
          qualita'  dell'aria  e  della  localizzazione  nelle   zone
          oggetto  delle  procedure  di  infrazione  comunitaria   n.
          2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del  28  maggio
          2015. 
              3. Entro centoventi giorni dalla data di  pubblicazione
          del  decreto  di  cui   al   comma   2,   ciascuna   citta'
          metropolitana presenta al Ministero dell'ambiente  e  della
          tutela  del  territorio  e  del  mare   le   progettazioni,
          corredate  dai  programmi  operativi  di  dettaglio  con  i
          relativi costi. Il Ministero dell'ambiente e  della  tutela
          del territorio e  del  mare  provvede  all'approvazione  di
          almeno un progetto, ove ammissibile in  base  ai  requisiti
          previsti dal decreto di cui al comma 2, per ciascuna citta'
          metropolitana,  con  i  relativi  programmi  operativi   di
          dettaglio, e di ogni eventuale successiva variazione, sulla
          base di apposite istruttorie effettuate dal Comitato per lo
          sviluppo  del  verde  pubblico  che,  a  tal   fine,   puo'
          avvalersi, anche per la verifica della fase  attuativa  dei
          progetti e senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica, del  Sistema  nazionale  a  rete  per  la
          protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno  2016,
          n. 132. 
              4. Le autorita' competenti nella gestione  del  demanio
          fluviale  e  nella  programmazione  degli   interventi   di
          contrasto al  dissesto  idrogeologico  introducono,  tra  i
          criteri per l'affidamento della realizzazione delle  opere,
          la pulizia, la manutenzione e il rimboschimento delle fasce
          ripariali e delle  aree  demaniali  fluviali  con  relativo
          piano di  manutenzione,  laddove  ritenuto  necessario  per
          prevenire il rischio idrogeologico, garantendo  l'opportuno
          raccordo con la pianificazione e  la  programmazione  delle
          misure e degli interventi per  la  sicurezza  idraulica  di
          competenza delle Autorita' di bacino  distrettuale  di  cui
          all'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152.
          Al  rimboschimento  delle  fasce  ripariali  e  delle  aree
          demaniali fluviali di cui  al  primo  periodo  si  provvede
          secondo le modalita' stabilite con  decreto  del  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          sentito il Comitato per lo sviluppo del verde  pubblico  di
          cui all'art. 3 della legge  14  gennaio  2013,  n.  10,  da
          adottare entro sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto.   Le
          autorita' competenti di cui al primo  periodo,  quando  non
          ritengono necessario il  rimboschimento  per  prevenire  il
          rischio idrogeologico,  devono  darne  motivatamente  conto
          negli atti di affidamento,  che,  agli  effetti  di  quanto
          previsto dall'art. 46  del  decreto  legislativo  14  marzo
          2013, n. 33, sono pubblicati,  entro  trenta  giorni  dalla
          loro adozione, nella sezione "Amministrazione  trasparente"
          del rispettivo sito internet. 
              4-bis. Le autorita' competenti di cui al comma 4, tra i
          criteri per la programmazione degli interventi di  messa  a
          dimora di alberi, di reimpianto  e  di  silvicoltura  nelle
          citta' metropolitane, in coerenza con quanto  previsto  dal
          testo unico in materia di foreste e filiere  forestali,  di
          cui al decreto legislativo 3 aprile 2018,  n.  34,  tengono
          conto principalmente delle aree che hanno  subito  notevoli
          danni da eventi climatici eccezionali. 
              4-ter. Lo svolgimento delle attivita' di rimboschimento
          di cui al comma 4  puo'  essere  affidato  dalle  autorita'
          competenti nella gestione  del  demanio  fluviale  e  nella
          programmazione degli interventi di  contrasto  al  dissesto
          idrogeologico agli imprenditori agricoli  di  cui  all'art.
          2135 del codice civile, in forma singola o  associata,  nel
          rispetto della disciplina prevista dal codice dei contratti
          pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
          50. 
              4-quater. Al comma 2 dell'art. 3 del testo unico di cui
          al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34,  e'  aggiunta,
          in fine, la seguente lettera: 
              "s-bis) bosco vetusto: superficie boscata costituita da
          specie  autoctone  spontanee  coerenti  con   il   contesto
          biogeografico,   con   una   biodiversita'   caratteristica
          conseguente all'assenza di disturbi da almeno sessanta anni
          e  con  la  presenza   di   stadi   seriali   legati   alla
          rigenerazione ed alla senescenza spontanee". 
              4-quinquies. All'art. 7  del  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e'  aggiunto,  in
          fine, il seguente comma: 
              "13-bis. Con  decreto  del  Ministero  delle  politiche
          agricole  alimentari  e  forestali,  di  concerto  con   il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
          di Bolzano, sono  adottate  apposite  disposizioni  per  la
          definizione delle linee guida per  l'identificazione  delle
          aree definibili come boschi vetusti e le indicazioni per la
          loro gestione e tutela, anche al fine della creazione della
          Rete nazionale dei boschi vetusti". 
              4-sexies. Dalle disposizioni di cui ai commi 4-quater e
          4-quinquies non devono derivare nuovi o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica. 
              4-septies. All'art. 7 del testo unico di cui al decreto
          legislativo 3 aprile 2018, n. 34,  dopo  il  comma  13-bis,
          introdotto dal comma 4-quinquies del presente articolo,  e'
          aggiunto il seguente: 
              "13-ter. Le regioni e le Province autonome di Trento  e
          di Bolzano, in accordo con i principi di salvaguardia della
          biodiversita',    con    particolare    riferimento    alla
          conservazione  delle  specie  dipendenti  dalle  necromasse
          legnose, favoriscono il rilascio  in  bosco  di  alberi  da
          destinare all'invecchiamento a tempo indefinito". 
              4-octies. Dalla disposizione di cui al comma  4-septies
          non devono derivare nuovi o maggiori oneri a  carico  della
          finanza pubblica. 
              4-novies. A decorrere dal 1° gennaio 2020,  nelle  aree
          interessate da pericolosita'  o  da  rischio  idraulico  di
          grado elevato o molto elevato, come  definite  dalle  norme
          tecniche di attuazione dei relativi Piani  di  bacino,  non
          sono  consentiti  incrementi   delle   attuali   quote   di
          impermeabilizzazione del suolo. Sono comunque  fatte  salve
          le previsioni delle norme tecniche di attuazione dei  piani
          di bacino relative agli interventi consentiti nelle aree di
          cui al periodo precedente.». 
          Note al comma 572: 
                
              - Si riporta il testo dei commi 472,  473,  474  e  475
          dell'art. 1 della citata legge 30  dicembre  2018,  n.  145
          (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
          2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021): 
              «Art. 1. - 1. - 471. Omissis. 
              472.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze,  nell'ambito  del  programma
          "Incentivazione e sostegno alla gioventu'"  della  missione
          "Giovani e sport", e' istituito un fondo con una  dotazione
          di euro 200.000 per l'anno 2019, per il finanziamento delle
          attivita' di cui ai commi da 470 a  477.  Le  risorse  sono
          successivamente  trasferite  al  bilancio  autonomo   della
          Presidenza del Consiglio dei ministri. 
              473. Al fine  di  incoraggiare  la  partecipazione  dei
          giovani  allo  sviluppo  politico,  sociale,  economico   e
          culturale del Paese, il Consiglio nazionale dei giovani: 
              a)  promuove  il  dialogo  tra   le   istituzioni,   le
          organizzazioni giovanili e i giovani; 
              b)  promuove  il  superamento   degli   ostacoli   alla
          partecipazione dei giovani ai meccanismi  della  democrazia
          rappresentativa e diretta; 
              c) promuove la cittadinanza attiva dei giovani e, a tal
          fine, sostiene l'attivita'  delle  associazioni  giovanili,
          favorendo lo scambio di buone pratiche e  incrementando  le
          reti tra le stesse; 
              d) agevola la formazione e  lo  sviluppo  di  organismi
          consultivi dei giovani a livello locale; 
              e)   collabora   con   le   amministrazioni   pubbliche
          elaborando studi e predisponendo rapporti sulla  condizione
          giovanile utili a definire le politiche per i giovani; 
              f)  esprime  pareri  e  formula  proposte  sugli   atti
          normativi di  iniziativa  del  Governo  che  interessano  i
          giovani; 
              g)   partecipa   ai   forum   associativi   europei   e
          internazionali,   incoraggiando   la   comunicazione,    le
          relazioni e gli scambi tra le organizzazioni giovanili  dei
          diversi Paesi. 
              474. Il Consiglio  nazionale  dei  giovani  e'  inoltre
          sentito sulle questioni che il Presidente del Consiglio dei
          ministri  o   l'Autorita'   politica   delegata   ritengano
          opportuno sottoporre al suo esame; il Consiglio puo'  anche
          essere sentito, su  richiesta  dei  Ministri  competenti  e
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri o con
          l'Autorita' politica delegata, su materie e  politiche  che
          abbiano impatto sulle giovani generazioni. 
              475. Il Consiglio nazionale dei  giovani,  a  decorrere
          dalla data di adozione dello statuto di cui al  comma  477,
          subentra   al   Forum   nazionale   dei    giovani    nella
          rappresentanza presso il Forum europeo della gioventu'. 
              Omissis.». 
                
          Note al comma 574: 
              - Si riporta il testo dell'art. 60 del  citato  decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42  (Codice  dei  beni
          culturali e del paesaggio,  ai  sensi  dell'art.  10  della
          legge 6 luglio 2002, n. 137): 
              «Art. 60 (Acquisto in  via  di  prelazione).  -  1.  Il
          Ministero o, nel caso previsto dall'art. 62,  comma  3,  la
          regione o gli altri enti pubblici territoriali interessati,
          hanno facolta' di acquistare in via di  prelazione  i  beni
          culturali  alienati  a  titolo  oneroso  o   conferiti   in
          societa', rispettivamente,  al  medesimo  prezzo  stabilito
          nell'atto di alienazione o al  medesimo  valore  attribuito
          nell'atto di conferimento. 
              2. Qualora il bene sia alienato con altri per un  unico
          corrispettivo  o  sia  ceduto  senza   previsione   di   un
          corrispettivo in denaro ovvero  sia  dato  in  permuta,  il
          valore economico e' determinato d'ufficio dal soggetto  che
          procede alla prelazione ai sensi del comma 1. 
              3.  Ove  l'alienante  non  ritenga  di   accettare   la
          determinazione effettuata ai sensi del comma 2,  il  valore
          economico della cosa e' stabilito da  un  terzo,  designato
          concordemente dall'alienante e  dal  soggetto  che  procede
          alla prelazione. Se le parti non si accordano per la nomina
          del terzo, ovvero per la sua sostituzione qualora il  terzo
          nominato non voglia o non possa  accettare  l'incarico,  la
          nomina e' effettuata, su richiesta di una delle parti,  dal
          presidente del tribunale del luogo in cui e' stato concluso
          il   contratto.   Le   spese   relative   sono   anticipate
          dall'alienante. 
              4. La determinazione del terzo e' impugnabile  in  caso
          di errore o di manifesta iniquita'. 
              5. La prelazione puo' essere esercitata anche quando il
          bene sia a qualunque titolo dato in pagamento.». 
          Note al comma 575: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  183  del   citato
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 183 (Misure per il settore della cultura).  -  1.
          All'art.  89  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
          convertito in legge,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
          aprile  2020,   n.   27,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              a) al comma 1, il secondo  periodo  e'  sostituito  dal
          seguente "I  Fondi  di  cui  al  primo  periodo  hanno  una
          dotazione complessiva di 245 milioni  di  euro  per  l'anno
          2020, di cui 145 milioni di euro per la  parte  corrente  e
          100 milioni di euro per gli interventi in conto capitale"; 
              b) al comma 2, le parole: "Con decreto" sono sostituite
          dalle seguenti: "Con uno o piu' decreti"; 
              c) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: "3-bis. Il
          Fondo di cui al comma 1  puo'  essere  incrementato,  nella
          misura di 50 milioni di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
          corrispondente riduzione delle risorse  del  Fondo  per  lo
          sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 - di  cui
          all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n.  147,
          previa delibera del CIPE volta a rimodulare  e  ridurre  di
          pari importo, per il medesimo anno, le somme gia' assegnate
          con le delibere CIPE n. 3/2016, n. 100/2017  e  10/2018  al
          Piano operativo  "Cultura  e  turismo"  di  competenza  del
          Ministero per i beni e le  attivita'  culturali  e  per  il
          turismo. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare con propri decreti  le  occorrenti
          variazioni di bilancio.". 
              2. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e
          le attivita' culturali e per il  turismo  e'  istituito  un
          Fondo per le emergenze delle imprese  e  delle  istituzioni
          culturali, con una dotazione di 231,5 milioni di  euro  per
          l'anno  2020,  destinato  al   sostegno   delle   librerie,
          dell'intera filiera dell'editoria, compresi le imprese e  i
          lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire
          da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai  diritti
          d'autore, nonche' dei musei e degli altri istituti e luoghi
          della cultura di cui all'art. 101 del  decreto  legislativo
          22 gennaio 2004, n. 42, diversi da quelli di cui  al  comma
          3. Il Fondo e' destinato altresi' al ristoro delle  perdite
          derivanti   dall'annullamento,    dal    rinvio    o    dal
          ridimensionamento, in seguito all'emergenza  epidemiologica
          da Covid-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre.  Con
          uno o piu' decreti del Ministro per i beni e  le  attivita'
          culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del  presente  decreto,  sono  stabilite  le  modalita'  di
          ripartizione e assegnazione delle  risorse,  tenendo  conto
          dell'impatto economico  negativo  nei  settori  conseguente
          all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19. 
              3. Al fine di assicurare il funzionamento dei  musei  e
          dei luoghi della cultura statali di cui  all'art.  101  del
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  afferenti  al
          settore museale, tenuto  conto  delle  mancate  entrate  da
          vendita di biglietti d'ingresso,  conseguenti  all'adozione
          delle misure di contenimento del Covid-19,  e'  autorizzata
          la spesa di 165 milioni di euro  per  l'anno  2020,  di  25
          milioni di euro per l'anno 2021 e di 20 milioni di euro per
          l'anno 2022.  Le  somme  di  cui  al  presente  comma  sono
          assegnate  allo  stato  di  previsione  della   spesa   del
          Ministero per i beni e le  attivita'  culturali  e  per  il
          turismo. 
              4. La quota del Fondo unico per lo spettacolo,  di  cui
          alla  legge  30  aprile  1985,  n.  163,   destinata   alle
          fondazioni lirico-sinfoniche per l'anno 2020 e  per  l'anno
          2021 e' ripartita sulla base della media delle  percentuali
          stabilite per il triennio 2017-2019, in deroga  ai  criteri
          generali  e  alle  percentuali  di  ripartizione   previsti
          dall'art. 1 del decreto  del  Ministro  dei  beni  e  delle
          attivita'  culturali  e  del  turismo  3   febbraio   2014,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116  del  21  maggio
          2014. Per l'anno  2022,  detti  criteri  sono  adeguati  in
          ragione  dell'attivita'  svolta  a  fronte   dell'emergenza
          sanitaria   da   Covid-19,   delle   esigenze   di   tutela
          dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli. 
              5. Per l'anno 2020, agli organismi finanziati a  valere
          sul  Fondo  unico  per  lo  spettacolo  per   il   triennio
          2018-2020, diversi dalle fondazioni  lirico-sinfoniche,  e'
          erogato un anticipo del contributo fino  all'80  per  cento
          dell'importo riconosciuto  per  l'anno  2019.  La  restante
          quota del  contributo,  comunque  non  inferiore  a  quello
          riconosciuto per  l'anno  2019,  e'  erogata  entro  il  28
          febbraio 2021. Con uno o piu' decreti del  Ministro  per  i
          beni e le attivita' culturali e per il turismo, adottati ai
          sensi dell'art. 9, comma  1,  del  decreto-legge  8  agosto
          2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          ottobre  2013,  n.  112,  sono  stabilite,  tenendo   conto
          dell'attivita' svolta a fronte dell'emergenza sanitaria  da
          Covid-19,   della   tutela   dell'occupazione    e    della
          riprogrammazione degli spettacoli, in  deroga  alla  durata
          triennale   della   programmazione,   le   modalita'    per
          l'erogazione dei contributi per l'anno  2021,  anche  sulla
          base delle attivita' effettivamente svolte  e  rendicontate
          nell'intero anno 2020. 
              6. Decorso il primo periodo di applicazione pari a nove
          settimane previsto dall'art. 19 del decreto-legge 17  marzo
          2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27, gli organismi dello spettacolo
          dal vivo possono utilizzare le  risorse  loro  erogate  per
          l'anno 2020 a valere sul Fondo unico per lo  spettacolo  di
          cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, anche per  integrare
          le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti, in
          misura  comunque  non  superiore  alla  parte  fissa  della
          retribuzione  continuativamente  erogata   prevista   dalla
          contrattazione   collettiva   nazionale,    nel    rispetto
          dell'equilibrio del bilancio e, in ogni caso, limitatamente
          al periodo di ridotta attivita' degli enti. 
              7. Il Ministro per i beni e le  attivita'  culturali  e
          per  il   turismo   puo'   adottare,   limitatamente   agli
          stanziamenti relativi all'anno 2020,  e  nel  limite  delle
          risorse individuate con il  decreto  di  cui  all'art.  13,
          comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220, uno  o  piu'
          decreti ai sensi dell'art.  21,  comma  5,  della  medesima
          legge, anche in deroga  alle  percentuali  previste  per  i
          crediti di imposta di cui alla sezione II del capo III e al
          limite massimo  stabilito  dall'art.  21,  comma  1,  della
          medesima legge. Nel caso in cui dall'attuazione  del  primo
          periodo derivino nuovi  o  maggiori  oneri,  alla  relativa
          copertura si provvede nei limiti delle risorse  disponibili
          del Fondo di conto capitale di cui all'art.  89,  comma  1,
          secondo periodo, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,
          convertito in legge,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
          aprile 2020, n. 27, che  a  tal  fine  sono  trasferite  ai
          pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze. Alle finalita'  di
          mitigazione    degli    effetti    subiti    dal    settore
          cinematografico  possono   essere   finalizzati   anche   i
          contributi previsti dalle sezioni III, IV e V del Capo  III
          della legge 14 novembre 2016,  n.  220,  nonche',  mediante
          apposito riparto del Fondo di cui all'art. 13 della  citata
          legge n. 220 del 2016, la dotazione prevista dall'art.  28,
          comma 1, della medesima legge, limitatamente all'anno 2020. 
              8.  Il  titolo  di  capitale  italiana  della   cultura
          conferito alla citta' di Parma per l'anno 2020 e'  riferito
          anche all'anno 2021. La procedura di selezione relativa  al
          conferimento  del  titolo  di  "Capitale   italiana   della
          cultura" per l'anno 2021, in corso alla data di entrata  in
          vigore del presente decreto, si intende  riferita  all'anno
          2022. 
              8-bis. Per l'anno 2023, il titolo di "Capitale italiana
          della cultura", in via straordinaria e in deroga  a  quanto
          previsto dall'art. 7, comma 3-quater, del decreto-legge  31
          maggio 2014, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 29 luglio 2014, n. 106, e' conferito alle  citta'  di
          Bergamo e di Brescia, al  fine  di  promuovere  il  filando
          socio-economico  e  culturale  dell'area   sovraprovinciale
          maggiormente  colpita  dall'emergenza   epidemiologica   da
          COVID-19. A tal fine, le citta' di  Bergamo  e  di  Brescia
          presentano al Ministero per i beni e le attivita' culturali
          e per il turismo, entro il 31  gennaio  2022,  un  progetto
          unitario  di  iniziative  finalizzato  a  incrementare   la
          fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale. 
              8-ter. All'art. 4,  comma  1,  secondo  periodo,  della
          legge 13 febbraio 2020, n. 15, sono  premesse  le  seguenti
          parole: "A eccezione dell'anno 2020,". 
              9. All'art. 1, comma 1,  del  decreto-legge  31  maggio
          2014, n. 83 convertito con  modificazioni  dalla  legge  29
          luglio 2014 n. 106, dopo le parole: "di distribuzione" sono
          aggiunte le seguenti: ", dei complessi  strumentali,  delle
          societa'  concertistiche  e  corali,  dei  circhi  e  degli
          spettacoli viaggianti". 
              10. Al fine di sostenere  la  ripresa  delle  attivita'
          culturali, il Ministero per i beni e le attivita' culturali
          e per il turismo realizza una piattaforma digitale  per  la
          fruizione del patrimonio culturale e di  spettacoli,  anche
          mediante  la  partecipazione  dell'Istituto  nazionale   di
          promozione di cui all'art. 1, comma  826,  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208, che puo' coinvolgere altri  soggetti
          pubblici  e  privati.  Con  i  decreti  adottati  ai  sensi
          dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto  2013,  n.
          91, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7  ottobre
          2013, n. 112, e con i decreti adottati ai sensi della legge
          14 novembre 2016, n. 220,  per  disciplinare  l'accesso  ai
          benefici previsti  dalla  medesima  legge,  possono  essere
          stabiliti condizioni o incentivi  per  assicurare  che  gli
          operatori beneficiari dei relativi  finanziamenti  pubblici
          forniscano  o  producano  contenuti  per   la   piattaforma
          medesima. Per le finalita' di  cui  al  presente  comma  e'
          autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020. 
              10-bis. La dotazione del Fondo "Carta  della  cultura",
          istituito ai sensi dell'art. 6, comma  2,  della  legge  13
          febbraio 2020, n. 15, e' incrementata di 15 milioni di euro
          per l'anno 2020. 
              11. All'art. 88, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.
          18, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24  aprile
          2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 1, le parole: "e a decorrere dalla data  di
          entrata in vigore del  medesimo  decreto"  sono  sostituite
          delle  seguenti:  "e  comunque  in  ragione  degli  effetti
          derivanti dall'emergenza da  Covid-19,  a  decorrere  dalla
          data di entrata in vigore del medesimo decreto e fino al 30
          settembre 2020"; 
              b) il comma 2 e' sostituito dal seguente "2. I soggetti
          acquirenti presentano, entro trenta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente  decreto,  o  dalla  diversa
          data della comunicazione  dell'impossibilita'  sopravvenuta
          della prestazione, apposita istanza di rimborso al soggetto
          organizzatore dell'evento, anche per il tramite dei  canali
          di  vendita  da  quest'ultimo  utilizzati,   allegando   il
          relativo titolo di  acquisto.  L'organizzatore  dell'evento
          provvede al rimborso o alla  emissione  di  un  voucher  di
          importo  pari  al  prezzo  del  titolo  di   acquisto,   da
          utilizzare entro 18 mesi  dall'emissione.  L'emissione  dei
          voucher previsti dal presente comma assolve  i  correlativi
          obblighi  di  rimborso  e  non  richiede  alcuna  forma  di
          accettazione da parte del destinatario. L'organizzatore  di
          concerti di musica leggera provvede, comunque, al  rimborso
          dei  titoli  di  acquisto,  con  restituzione  della  somma
          versata ai soggetti acquirenti, alla scadenza  del  periodo
          di validita' del voucher quando la prestazione dell'artista
          originariamente programmata sia annullata, senza rinvio  ad
          altra data compresa nel medesimo periodo di  validita'  del
          voucher. In caso di cancellazione definitiva del  concerto,
          l'organizzatore provvede  immediatamente  al  rimborso  con
          restituzione della somma versati"; 
              b-bis) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
              "2-bis. Le disposizioni di cui  ai,  commi  1  e  2  si
          applicano, a decorrere dalla data di adozione delle  misure
          di contenimento di cui  all'art.  3  del  decreto-legge  23
          febbraio 2020, n. 6, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 5 marzo 2020, n. 13, con  riferimento  ai  titoli  di
          accesso e ai  biglietti  di  ingresso  per  prestazioni  da
          rendere nei territori interessati dalle  citate  misure  di
          contenimento, nonche' comunque ai soggetti per i  quali,  a
          decorrere  dalla  medesima  data,  si  sono  verificate  le
          condizioni di cui all'art. 88-bis, comma 1, lettere a),  b)
          e c). Il termine di  trenta  giorni  per  la  presentazione
          dell'istanza decorre dalla data di entrata in vigore  della
          presente disposizione". 
              c) il comma 3 e' abrogato. 
              11-bis. Le disposizioni di cui all'art.  88,  comma  2,
          del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  come
          modificato dal comma 11, lettera b), del presente articolo,
          si applicano anche ai voucher  gia'  emessi  alla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto. 
              11-ter. All'art. 1, comma 357, della legge 27  dicembre
          2019, n. 160, le  parole:  "160  milioni"  sono  sostituite
          dalle seguenti: "190 milioni". 
              11-quater. Nello stato di previsione del Ministero  per
          i beni e  le  attivita'  culturali  e  per  il  turismo  e'
          istituito un fondo per il  sostegno  alle  attivita'  dello
          spettacolo dal vivo, con una dotazione  di  10  milioni  di
          euro per l'anno 2020, destinato alle imprese e agli enti di
          produzione e distribuzione di  spettacoli  di  musica,  ivi
          compresi  gli  enti  organizzati  in  forma  cooperativa  o
          associativa, costituiti formalmente entro  il  28  febbraio
          2020 e che non siano gia' finanziati  a  valere  sul  Fondo
          unico per lo spettacolo, per le attivita' di spettacolo dal
          vivo messe in scena a decorrere dalla data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto fino
          al 31 dicembre 2020, anche al fine di sopperire ai  mancati
          incassi  della  vendita   di   biglietti   e   alle   spese
          organizzative aggiuntive derivanti dalla restrizione  della
          capienza  degli  spazi,   nonche'   dall'attuazione   delle
          prescrizioni e delle misure di tutela della salute  imposte
          dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.  Le  risorse  di
          cui al  presente  comma  sono  ripartite  con  decreto  del
          Ministro per i beni e  le  attivita'  culturali  e  per  il
          turismo, da adottare entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto. All'onere derivante dal presente comma, pari a  10
          milioni di euro  per  l'anno  2020,  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione, per l'anno 2020, del Fondo di cui
          all'art. 1, comma 200, della legge  23  dicembre  2014,  n.
          190, come rifinanziato dall'art. 265, comma 5, del presente
          decreto. 
              12. All'onere derivante dai  commi  1,  2,  3,  9,  10,
          10-bis e 11-ter, pari a 441,5 milioni di  euro  per  l'anno
          2020, a 0,54 milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  a  1,04
          milioni di euro per l'anno 2022, a 1,54 milioni di euro per
          l'anno 2023 e a 1,5  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2024 si provvede ai sensi dell'art. 265.». 
          Note al comma 576: 
              - Si riporta il testo del comma 357 dell'art.  1  della
          citata legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 1. - 1. - 356. Omissis. 
              357. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura  e
          la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti
          nel territorio nazionale  in  possesso,  ove  previsto,  di
          permesso di  soggiorno  in  corso  di  validita',  i  quali
          compiono diciotto anni di eta' nel  2020  e  nel  2021,  e'
          assegnata, nell'anno del compimento del diciottesimo anno e
          nel rispetto del limite massimo di spesa di 190 milioni  di
          euro per l'anno 2020 e di 150 milioni di  euro  per  l'anno
          2021, una Carta elettronica,  utilizzabile  per  acquistare
          biglietti per rappresentazioni teatrali e  cinematografiche
          e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti  a  quotidiani  e
          periodici anche in  formato  digitale,  musica  registrata,
          prodotti dell'editoria audiovisiva,  titoli  di  accesso  a
          musei, mostre ed  eventi  culturali,  monumenti,  gallerie,
          aree archeologiche e parchi naturali nonche' per  sostenere
          i costi relativi a corsi di musica, di teatro o  di  lingua
          straniera. 
              Omissis.». 
          Note al comma 577: 
              - Si riporta il testo del comma 317 dell'art.  1  della
          citata legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 1. - Commi 1. - 316. Omissis. 
              317.  Per  assicurare  il  funzionamento  dei  soggetti
          giuridici creati o partecipati dal  Ministero  dei  beni  e
          delle attivita' culturali e del turismo per  rafforzare  la
          tutela e la valorizzazione  del  patrimonio  culturale,  e'
          autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno  2018,
          di 500.000 euro per l'anno 2019 e, di 6 milioni di euro per
          l'anno 2020, di 11 milioni di euro per ciascuno degli  anni
          2021 e 2022 e di  1  milione  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2023. Le risorse sono ripartite  annualmente  con
          decreto del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali
          e del turismo. Il Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'
          culturali  e  del  turismo  e'   altresi'   autorizzato   a
          costituire una fondazione per la gestione della  Biblioteca
          di archeologia e  storia  dell'arte  di  Roma,  di  cui  al
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 5 luglio 1995, n. 417. 
              Omissis.». 
                
          Note al comma 578: 
                
              - Si riporta il testo del comma 359 dell'art.  1  della
          citata  legge  27  dicembre  2019,  n.  160  (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022): 
              «Art. 1. - 1. - 358. Omissis. 
              359.  Al  fine  di  assicurare  il  funzionamento,   la
          manutenzione ordinaria e la continuita' nella fruizione per
          i visitatori, nonche'  per  l'abbattimento  delle  barriere
          architettoniche, nello stato di  previsione  del  Ministero
          per i beni e le attivita' culturali e  per  il  turismo  e'
          istituito il "Fondo per il funzionamento dei piccoli musei"
          con una dotazione di 2 milioni di euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2020. 
              Omissis.». 
                
          Note al comma 580: 
                
              - Si riporta il testo del comma  132  dell'art.  2  del
          decreto-legge 3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2006,  n.   286
          (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria): 
              «Art. 2 (Misure in materia di riscossione). - 1. - 131.
          Omissis. 
              132. In  recepimento  della  direttiva  92/100/CEE  del
          Consiglio, del 19 novembre 1992, al fine di  assicurare  la
          remunerazione del prestito  eseguito  dalle  biblioteche  e
          discoteche  dello  Stato  e   degli   enti   pubblici,   e'
          autorizzata la spesa annua di 250.000 euro per l'anno 2006,
          di 2,2 milioni di euro per l'anno 2007 e di  3  milioni  di
          euro a decorrere dall'anno 2008 per l'istituzione presso il
          Ministero per i beni e le attivita' culturali del Fondo per
          il diritto di prestito  pubblico.  Il  Fondo  e'  ripartito
          dalla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE)  tra
          gli aventi diritto, sulla base  degli  indirizzi  stabiliti
          con  decreto  del  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali, sentite la Conferenza permanente per i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano e le associazioni di categoria interessate.  Per
          l'attivita'  di   ripartizione   spetta   alla   SIAE   una
          provvigione, da determinare con decreto del Ministro per  i
          beni e le attivita' culturali, a valere sulle  risorse  del
          Fondo.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  comma   si
          applicano  ai  prestiti  presso  tutte  le  biblioteche   e
          discoteche di Stato e degli enti pubblici, ad eccezione  di
          quelli  eseguiti  dalle  biblioteche  universitarie  e   da
          istituti e scuole di ogni ordine e grado, che sono esentati
          dalla remunerazione dei prestiti.  All'art.  69,  comma  1,
          alinea, della legge 22 aprile 1941,  n.  633  e  successive
          modificazioni, le parole: ", al quale non e' dovuta  alcuna
          remunerazione" sono soppresse. 
              Omissis.». 
          Note al comma 583: 
              - Si riporta il testo degli articoli 13, 15, 16,  19  e
          21 della legge 14 novembre 2016,  n.  220  (Disciplina  del
          cinema e dell'audiovisivo), come modificato dalla  presente
          legge: 
              «Art. 13 (Fondo per lo sviluppo degli investimenti  nel
          cinema e nell'audiovisivo).  -  1.  A  decorrere  dall'anno
          2017, nel programma "Sostegno, valorizzazione e tutela  del
          settore  dello  spettacolo"  della   missione   "Tutela   e
          valorizzazione   dei   beni   e   attivita'   culturali   e
          paesaggistici" dello stato di previsione del Ministero,  e'
          istituito il Fondo per lo sviluppo degli  investimenti  nel
          cinema e nell'audiovisivo, di seguito denominato "Fondo per
          il cinema e l'audiovisivo". 
              2. Il Fondo per il cinema e l'audiovisivo e'  destinato
          al finanziamento degli interventi  previsti  dalle  sezioni
          II, III, IV e  V  del  presente  capo,  nonche'  del  Piano
          straordinario per il potenziamento del circuito delle  sale
          cinematografiche e polifunzionali e del Piano straordinario
          per la digitalizzazione del  patrimonio  cinematografico  e
          audiovisivo, di cui rispettivamente agli articoli 28 e  29.
          Il  complessivo  livello  di  finanziamento  dei   predetti
          interventi e'  parametrato  annualmente  all'11  per  cento
          delle entrate effettivamente incassate dal  bilancio  dello
          Stato,  registrate  nell'anno  precedente,  e  comunque  in
          misura non inferiore a 640 milioni di euro annui, derivanti
          dal versamento delle  imposte  ai  fini  IRES  e  IVA,  nei
          seguenti    settori     di     attivita':     distribuzione
          cinematografica  di  video  e  di   programmi   televisivi,
          proiezione cinematografica, programmazioni  e  trasmissioni
          televisive, erogazione di servizi di  accesso  a  internet,
          telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili. 
              3. Nell'anno 2017, previo  versamento  all'entrata  del
          bilancio  dello  Stato,  al   Fondo   per   il   cinema   e
          l'audiovisivo  sono   conferite,   altresi',   le   risorse
          finanziarie disponibili ed esistenti presso la contabilita'
          speciale n. 5140 intestata  ad  Artigiancassa  S.p.a.  alla
          data di entrata in vigore della presente legge relative  al
          Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le
          industrie  tecniche  previsto  dall'art.  12  del   decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,   n.   28,   e   successive
          modificazioni, nonche' le eventuali risorse  relative  alla
          restituzione dei contributi erogati a valere  sul  medesimo
          Fondo o a valere sui fondi in esso confluiti. 
              4.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, su proposta del  Ministro,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, sono stabilite le modalita' di gestione del
          Fondo per il cinema e l'audiovisivo e  le  quote  ulteriori
          rispetto alle  somme  di  cui  all'art.  39,  comma  2,  da
          destinare agli  interventi  di  cui  alla  sezione  II  del
          presente capo, da trasferire al  programma  "Interventi  di
          sostegno  tramite  il  sistema  della   fiscalita'"   della
          missione "Competitivita' e sviluppo  delle  imprese"  dello
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze. 
              5. Con  decreto  del  Ministro,  sentito  il  Consiglio
          superiore, si provvede al riparto del Fondo per il cinema e
          l'audiovisivo fra le tipologie di contributi previsti dalla
          presente legge, fermo restando  che  l'importo  complessivo
          per i contributi di cui agli articoli 26 e 27, comma 1, non
          puo' essere inferiore al 10 per cento e superiore al 15 per
          cento del Fondo medesimo. 
              6.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, su  proposta  del  Ministro,  con
          propri decreti, previa verifica della neutralita' sui saldi
          di finanza pubblica, variazioni compensative in termini  di
          residui, competenza e cassa tra gli  stanziamenti  iscritti
          in bilancio ai sensi  del  presente  capo  negli  stati  di
          previsione  del  Ministero  dei  beni  e  delle   attivita'
          culturali e del turismo e  del  Ministero  dell'economia  e
          delle  finanze.   Detti   decreti   sono   trasmessi   alle
          Commissioni parlamentari competenti.». 
              «Art.  15  (Credito  d'imposta  per   le   imprese   di
          produzione).   -   1.   Alle    imprese    di    produzione
          cinematografica e audiovisiva e'  riconosciuto  un  credito
          d'imposta, in misura non inferiore al 15 per  cento  e  non
          superiore  al  40  per  cento  del  costo  complessivo   di
          produzione di opere cinematografiche e audiovisive. 
              2.  Nella  determinazione  dell'aliquota  del   credito
          d'imposta, il decreto di cui all'art. 21  prevede  comunque
          che: 
              a) per le opere cinematografiche e' prevista l'aliquota
          del 40 per cento; 
              b) per le opere  audiovisive,  l'aliquota  del  40  per
          cento puo' essere prevista in via prioritaria per le  opere
          realizzate per essere distribuite  attraverso  un'emittente
          televisiva nazionale  e,  congiuntamente,  in  coproduzione
          internazionale  ovvero  per   le   opere   audiovisive   di
          produzione internazionale; per le opere non  realizzate  in
          coproduzione internazionale  ovvero  che  non  siano  opere
          audiovisive di produzione internazionale; per le  opere  in
          cui il produttore indipendente mantiene la titolarita'  dei
          diritti in misura non inferiore al 40 per cento, secondo le
          modalita' previste nel medesimo decreto di cui all'art. 21. 
              3.  Per  le  altre  tipologie  di  opere   audiovisive,
          l'aliquota  e'  determinata  tenendo  conto  delle  risorse
          disponibili  e   nell'ottica   del   raggiungimento   degli
          obiettivi previsti dall'art. 12.». 
              «Art.  16  (Credito  d'imposta  per   le   imprese   di
          distribuzione).  -  1.  Alle   imprese   di   distribuzione
          cinematografica e audiovisiva e'  riconosciuto  un  credito
          d'imposta, in misura non inferiore al 15 per  cento  e  non
          superiore al 40  per  cento  delle  spese  complessivamente
          sostenute per la distribuzione nazionale  e  internazionale
          di opere cinematografiche e audiovisive. 
              2. Abrogato. 
              3. Il credito d'imposta di cui al presente articolo  e'
          altresi'  riconosciuto  alle   imprese   di   distribuzione
          cinematografica e audiovisiva per le spese complessivamente
          sostenute per la distribuzione, nei territori delle regioni
          in cui risiedono minoranze  linguistiche  riconosciute,  ai
          sensi dell'art. 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482,  di
          opere prodotte in una lingua diversa  da  quella  italiana,
          purche' appartenente ad una  delle  minoranze  linguistiche
          riconosciute. Il decreto di cui all'art.  21  tiene  conto,
          nella determinazione dell'aliquota di cui al presente  art.
          per le finalita' del presente comma, della consistenza  dei
          gruppi linguistici nei territori in cui risiedono minoranze
          linguistiche riconosciute. 
              4.  Per  le  altre  tipologie  di  opere   e   imprese,
          l'aliquota  e'  determinata  tenendo  conto  delle  risorse
          disponibili, delle tipologie di  opere  distribuite,  della
          circostanza che l'impresa di distribuzione  cinematografica
          o  audiovisiva  o  di  editoria  audiovisiva  sia  o   meno
          indipendente  ovvero  sia  o  meno  italiana  o  europea  e
          nell'ottica del  raggiungimento  degli  obiettivi  previsti
          dall'art. 12.». 
              «Art. 19 (Credito d'imposta per l'attrazione in  Italia
          di investimenti cinematografici e audiovisivi). -  1.  Alle
          imprese   italiane   di   produzione   esecutiva    e    di
          post-produzione e' riconosciuto un  credito  d'imposta,  in
          relazione a opere cinematografiche e audiovisive o a  parti
          di esse realizzate sul  territorio  nazionale,  utilizzando
          manodopera italiana, su commissione di  produzioni  estere,
          in misura non inferiore al 25 per cento e non superiore  al
          40  per  cento  della  spesa   sostenuta   nel   territorio
          nazionale.». 
              «Art. 21 (Disposizioni comuni  in  materia  di  crediti
          d'imposta). - 1. I crediti d'imposta di cui  alla  presente
          sezione, ad esclusione di quelli di cui agli articoli 15  e
          19, sono riconosciuti entro il limite  massimo  complessivo
          indicato con il decreto di cui all'art. 13, comma 5. Con il
          medesimo decreto, si  provvede  al  riparto  delle  risorse
          complessivamente  iscritte  in  bilancio  tra  le   diverse
          tipologie di intervento; ove necessario, tale riparto  puo'
          essere modificato, con  le  medesime  modalita',  anche  in
          corso d'anno. 
              2. I crediti d'imposta previsti nella presente  sezione
          non concorrono alla formazione del reddito  ai  fini  delle
          imposte sui redditi e del valore della produzione  ai  fini
          dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive,  non
          rilevano ai fini del rapporto di cui  agli  articoli  96  e
          109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986,  n.  917,  e   successive   modificazioni,   e   sono
          utilizzabili  esclusivamente  in  compensazione  ai   sensi
          dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
              3. Ai crediti d'imposta previsti nella presente sezione
          non si applica il limite di utilizzo  di  cui  all'art.  1,
          comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
              4. Nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli
          1260 e  seguenti  del  codice  civile,  e  previa  adeguata
          dimostrazione del riconoscimento del diritto da  parte  del
          Ministero  e  dell'effettivita'  del  diritto  al   credito
          medesimo,   i   crediti   d'imposta   sono   cedibili   dal
          beneficiario a intermediari bancari, ivi incluso l'Istituto
          per  il  credito  sportivo,   finanziari   e   assicurativi
          sottoposti a vigilanza prudenziale.  I  cessionari  possono
          utilizzare il credito  ceduto  solo  in  compensazione  dei
          propri debiti d'imposta o contributivi ai  sensi  dell'art.
          17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. La cessione del
          credito  non   pregiudica   i   poteri   delle   competenti
          amministrazioni relativi al controllo  delle  dichiarazioni
          dei redditi  e  all'accertamento  e  all'irrogazione  delle
          sanzioni nei confronti del cedente il credito d'imposta. Il
          Ministero e l'Istituto  per  il  credito  sportivo  possono
          stipulare convenzioni al fine di  prevedere  che  le  somme
          corrispondenti  all'importo   dei   crediti   eventualmente
          ceduti, ai sensi del presente comma, a detto Istituto siano
          destinate al finanziamento di  progetti  e  iniziative  nel
          settore della cultura, con particolare riguardo al cinema e
          all'audiovisivo. 
              5. Con uno o piu'  decreti  del  Ministro,  da  emanare
          entro centoventi giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
          della  presente  legge,  di  concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentito  il  Ministro  dello
          sviluppo  economico,  sono  stabiliti,   partitamente   per
          ciascuna delle  tipologie  di  credito  d'imposta  previste
          nella presente sezione e nell'ambito delle percentuali  ivi
          stabilite, i limiti di importo per opera o beneficiario, le
          aliquote da  riconoscere  alle  varie  tipologie  di  opere
          ovvero  alle  varie  tipologie  di  impresa  o  alle  varie
          tipologie   di   sala   cinematografica,   la    base    di
          commisurazione del beneficio,  con  la  specificazione  dei
          riferimenti temporali, nonche'  le  ulteriori  disposizioni
          applicative della presente sezione, fra cui i requisiti, le
          condizioni  e  la  procedura  per   la   richiesta   e   il
          riconoscimento del credito,  prevedendo  modalita'  atte  a
          garantire che ciascun beneficio  sia  concesso  nel  limite
          massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonche' le
          modalita' dei controlli e i casi di revoca e decadenza. 
              5-bis. Il Ministro,  tenuto  conto  dell'andamento  del
          mercato nel settore del  cinema  e  dell'audiovisivo,  puo'
          adottare, nel  limite  delle  risorse  individuate  con  il
          decreto di cui all'art. 13, comma 5, uno o piu' decreti  ai
          sensi del comma 5 del presente articolo,  anche  in  deroga
          alle percentuali previste per i crediti  d'imposta  di  cui
          alla presente sezione e al  limite  massimo  stabilito  dal
          comma 1 del presente articolo. 
              6.  Le  risorse  stanziate  per  il  finanziamento  dei
          crediti d'imposta previsti nella presente sezione,  laddove
          inutilizzate  e  nell'importo  definito  con  decreto   del
          Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze, sono destinate al rifinanziamento del Fondo per il
          cinema  e  l'audiovisivo.  A  tal  fine  si  applicano   le
          disposizioni di cui all'art. 24, comma 1,  della  legge  12
          novembre 2011, n. 183.». 
          Note al comma 584: 
              - Si riporta il testo dei commi 12 e  13  dell'art.  17
          della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196: 
              «Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi).  -  1.  -
          11. Omissis. 
              12. Il Ministero dell'economia e delle  finanze,  sulla
          base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti,
          provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle  leggi
          che indicano le previsioni di spesa di cui al comma  1,  al
          fine di prevenire l'eventuale  verificarsi  di  scostamenti
          dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni. 
              12-bis. - 12-quater. Omissis. 
              13.  Il  Ministro  dell'economia   e   delle   finanze,
          allorche'  riscontri  che  l'attuazione  di   leggi   rechi
          pregiudizio al conseguimento  degli  obiettivi  di  finanza
          pubblica, assume tempestivamente le conseguenti  iniziative
          legislative al fine di assicurare il rispetto dell'art.  81
          della Costituzione. La medesima procedura e'  applicata  in
          caso di sentenze definitive  di  organi  giurisdizionali  e
          della Corte costituzionale  recanti  interpretazioni  della
          normativa suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo
          restando quanto disposto in materia di personale  dall'art.
          61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              Omissis.». 
              - Il testo dell'art. 13 della citata legge 14  novembre
          2016, n. 220, come  modificato  dalla  presente  legge,  e'
          riportato nelle note al comma 583. 
          Note al comma 589: 
              - Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto-legge  8
          agosto 2013, n. 91, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 ottobre 2013, n. 112 (Disposizioni urgenti  per  la
          tutela, la valorizzazione e il rilancio dei  beni  e  delle
          attivita' culturali e del turismo): 
              «Art. 11 (Disposizioni urgenti per il risanamento delle
          fondazioni lirico-sinfoniche  e  il  rilancio  del  sistema
          nazionale musicale di eccellenza). - 1.  Al  fine  di  fare
          fronte allo stato di grave crisi del settore e di pervenire
          al risanamento delle gestioni e al rilancio delle attivita'
          delle fondazioni lirico-sinfoniche,  gli  enti  di  cui  al
          decreto legislativo 29 giugno 1996, n.  367,  e  successive
          modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310
          e   successive   modificazioni,   di   seguito   denominati
          "fondazioni", che versino nelle condizioni di cui  all'art.
          21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n.  367,  ovvero
          non possano far fronte ai  debiti  certi  ed  esigibili  da
          parte dei terzi,  ovvero  che  siano  stati  in  regime  di
          amministrazione straordinaria nel corso  degli  ultimi  due
          esercizi,   ma   non   abbiano    ancora    terminato    la
          ricapitalizzazione,  presentano,   entro   novanta   giorni
          dall'entrata in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto, al commissario straordinario  di  cui  al
          comma 3, un piano di risanamento che intervenga su tutte le
          voci di bilancio  non  compatibili  con  la  necessita'  di
          assicurare il pareggio economico, in ciascun esercizio,  ed
          il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario, entro
          i  tre  successivi   esercizi   finanziari.   I   contenuti
          inderogabili del piano sono: 
              a) la  rinegoziazione  e  ristrutturazione  del  debito
          della  fondazione  che  preveda  uno  stralcio  del  valore
          nominale complessivo del debito esistente  al  31  dicembre
          2012,  comprensivo  degli  interessi   maturati   e   degli
          eventuali  interessi  di  mora,  previa  verifica  che  nei
          rapporti con gli istituti bancari gli  stessi  non  abbiano
          applicato nel corso degli anni interessi anatocistici sugli
          affidamenti concessi alla fondazione stessa,  nella  misura
          sufficiente ad assicurare, unitamente alle altre misure  di
          cui al presente  comma,  la  sostenibilita'  del  piano  di
          risanamento, nonche'  il  pareggio  economico,  in  ciascun
          esercizio, ed  il  tendenziale  equilibrio  patrimoniale  e
          finanziario della fondazione; 
              b) l'indicazione della  contribuzione  a  carico  degli
          enti diversi dallo Stato partecipanti alla fondazione; 
              c) la riduzione della dotazione organica del  personale
          tecnico e amministrativo fino al  cinquanta  per  cento  di
          quella   in   essere   al   31   dicembre   2012   e    una
          razionalizzazione del personale artistico; 
              d) il divieto di ricorrere a nuovo  indebitamento,  per
          il periodo 2014-2016, salvo  il  disposto  del  ricorso  ai
          finanziamenti di cui al comma 6; nel  caso  del  ricorso  a
          tali finanziamenti nel piano devono essere indicate  misure
          di  copertura  adeguate  ad  assicurare  il  rimborso   del
          finanziamento; 
              e) l'entita' del finanziamento dello  Stato,  a  valere
          sul  fondo   di   cui   al   comma   6,   per   contribuire
          all'ammortamento del debito, a  seguito  della  definizione
          degli atti di rinegoziazione e ristrutturazione di cui alla
          precedente  lettera  a),  e   nella   misura   strettamente
          necessaria a rendere sostenibile il piano di risanamento; 
              f) l'individuazione di soluzioni  compatibili  con  gli
          strumenti previsti dalle leggi di riferimento del  settore,
          idonee a riportare la  fondazione,  entro  i  tre  esercizi
          finanziari   successivi,   nelle   condizioni   di   attivo
          patrimoniale e almeno di equilibrio del conto economico; 
              g)   la   cessazione   dell'efficacia   dei   contratti
          integrativi aziendali in vigore,  l'applicazione  esclusiva
          degli istituti giuridici e dei livelli  minimi  delle  voci
          del  trattamento  economico   fondamentale   e   accessorio
          previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e  la
          previsione che i contratti collettivi dovranno in ogni caso
          risultare compatibili con i  vincoli  finanziari  stabiliti
          dal piano. Nelle more della definizione del procedimento di
          contrattazione collettiva nel settore  lirico-sinfonico  di
          cui all'art. 2 del decreto-legge 30  aprile  2010,  n.  64,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno  2010,
          n.  100,  le   fondazioni   lirico-sinfoniche   che   hanno
          presentato il piano di risanamento ai  sensi  del  presente
          articolo possono negoziare  ed  applicare  nuovi  contratti
          integrativi aziendali, compatibili con i vincoli finanziari
          stabiliti dal piano, purche' tali nuovi contratti prevedano
          l'assorbimento senza ulteriori costi per la  fondazione  di
          ogni  eventuale  incremento   del   trattamento   economico
          conseguente al rinnovo del Contratto  collettivo  nazionale
          di lavoro (C.C.N.L.) e ferma  restando  l'applicazione  del
          procedimento  di  cui   al   comma   19   in   materia   di
          autorizzazione alla sottoscrizione degli accordi in caso di
          non conformita' dei contratti aziendali  con  il  contratto
          nazionale di lavoro; 
              g-bis) l'obbligo per la fondazione, nella  persona  del
          legale rappresentante, di verificare che  nel  corso  degli
          anni non siano  stati  corrisposti  interessi  anatocistici
          agli istituti bancari che hanno concesso affidamenti. 
              2. I piani di risanamento, corredati di tutti gli  atti
          necessari a dare dimostrazione della  loro  attendibilita',
          della   fattibilita'   e   appropriatezza   delle    scelte
          effettuate,   nonche'   dell'accordo   raggiunto   con   le
          associazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative   in
          ordine alle previsioni di cui al comma 1, lettere c) e  g),
          sono  approvati,  su  proposta  motivata  del   commissario
          straordinario di cui al comma 3, sentito  il  collegio  dei
          revisori  dei  conti,  entro  trenta  giorni   dalla   loro
          presentazione, con decreto del Ministro dei  beni  e  delle
          attivita' culturali e  del  turismo,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle  finanze.  Con  il  medesimo
          decreto e' definito il finanziamento erogabile ai sensi del
          comma 6. Le  eventuali  integrazioni  e  modificazioni  dei
          piani conseguenti all'applicazione del comma 3, lettera c),
          sono  approvate,  su  proposta  motivata  del   commissario
          straordinario di cui al comma 3, con decreto  del  Ministro
          dei beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
              3. Con decreto del Ministro dei beni e delle  attivita'
          culturali e  del  turismo,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  da  adottare  entro  venti
          giorni dall'entrata in vigore della  legge  di  conversione
          del  presente   decreto,   e'   nominato   un   commissario
          straordinario del Governo che abbia  comprovata  esperienza
          di  risanamento   nel   settore   artistico-culturale.   Il
          commissario svolge, con  i  poteri  previsti  dal  presente
          articolo, le seguenti funzioni: 
              a) riceve i piani di risanamento  con  allegato  quanto
          previsto  dall'art.  9,  commi  2  e  3,  presentati  dalle
          fondazioni ai sensi del comma 1 del presente  articolo,  ne
          valuta, d'intesa con le fondazioni, le eventuali  modifiche
          e integrazioni, anche definendo criteri e modalita' per  la
          rinegoziazione e la ristrutturazione del debito di  cui  al
          comma 1, lettera a), e li propone,  previa  verifica  della
          loro adeguatezza  e  sostenibilita',  all'approvazione  del
          Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo
          e del Ministro dell'economia  e  delle  finanze.  Eventuali
          modifiche incidenti sulle previsioni di cui alle lettere c)
          e g) del comma 1 sono rinegoziate dalla fondazione  con  le
          associazioni sindacali maggiormente rappresentative; 
              b) sovrintende all'attuazione dei piani di  risanamento
          ed effettua  un  monitoraggio  semestrale  dello  stato  di
          attuazione degli stessi, redigendo  apposita  relazione  da
          trasmettere  al  Ministero  dei  beni  e  delle   attivita'
          culturali e del turismo, al Ministero dell'economia e delle
          finanze e alla competente sezione della Corte dei conti; 
              c) puo'  richiedere  le  integrazioni  e  le  modifiche
          necessarie al fine del conseguimento degli obiettivi di cui
          al   presente   articolo,    tenuto    conto,    ai    fini
          dell'aggiornamento dei piani di risanamento, dello stato di
          avanzamento degli stessi; 
              d) assicura il rispetto del cronoprogramma delle azioni
          di risanamento previsto dai piani approvati; 
              e) puo' adottare, sentiti i Ministeri interessati, atti
          e provvedimenti anche in via sostitutiva per assicurare  la
          coerenza delle azioni di risanamento con i piani approvati,
          previa diffida a provvedere entro un termine non  superiore
          a quindici giorni. 
              4. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e
          del turismo assicura, senza nuovi o maggiori oneri a carico
          della finanza pubblica,  le  risorse  umane  e  strumentali
          necessarie per lo svolgimento dei compiti  del  commissario
          straordinario. 
              5. Con il decreto di cui al comma  3  e'  stabilito  il
          compenso  per  il  commissario  straordinario,  nel  limite
          massimo di cui all'art. 15, comma 3,  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, a  valere  sulle  risorse  di
          bilancio delle fondazioni ammesse alla procedura di cui  al
          comma 1, nonche' la durata dell'incarico. 
              6. E' istituito nello stato di previsione del Ministero
          dell'economia e delle finanze un  fondo  di  rotazione  con
          dotazione pari a 75 milioni di euro per l'anno 2014 per  la
          concessione a favore delle fondazioni di cui al comma 1  di
          finanziamenti di durata fino a un massimo di trenta anni. 
              7. Al fine dell'erogazione  delle  risorse  di  cui  al
          comma  6,  il  commissario  straordinario   predispone   un
          contratto tipo, approvato  dal  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, nel quale sono,  tra  l'altro,  indicati  il
          tasso  di  interesse  sui  finanziamenti,  le   misure   di
          copertura  annuale  del  rimborso  del  finanziamento,   le
          modalita' di erogazione e di  restituzione  delle  predette
          somme, prevedendo, altresi', qualora l'ente non adempia nei
          termini  ivi  stabiliti  al  versamento   delle   rate   di
          ammortamento dovute, sia le  modalita'  di  recupero  delle
          medesime somme, sia l'applicazione di  interessi  moratori.
          L'erogazione    delle    somme    e'    subordinata    alla
          sottoscrizione, da parte di ciascuna  delle  fondazioni  di
          cui al comma 1, di contratti conformi  al  contratto  tipo.
          Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a  3  milioni
          di euro a decorrere dall'anno 2015, si  provvede  ai  sensi
          dell'art. 15. 
              8. Agli oneri derivanti dall'istituzione del  fondo  di
          cui  al  comma  6,  si  provvede  mediante   corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'art.  1,
          comma  10,  del  decreto-legge  8  aprile  2013,   n.   35,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  giugno  2013,
          n. 64, utilizzando  la  dotazione  per  l'anno  2014  della
          "Sezione per assicurare la  liquidita'  per  pagamenti  dei
          debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali". 
              9.  Nelle  more  del  perfezionamento  del   piano   di
          risanamento, per l'anno 2013 una quota fino a 25 milioni di
          euro puo' essere anticipata dal Ministero dei beni e  delle
          attivita'  culturali  e  del  turismo  su  indicazione  del
          Commissario straordinario, a  valere  sulle  disponibilita'
          giacenti, alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  sulle  contabilita'  speciali  aperte  ai   sensi
          dell'art. 3, comma 8, del decreto-legge 25 marzo  1997,  n.
          67, convertito, con modificazioni, dalla  legge  23  maggio
          1997, n. 135, e successive modificazioni, per  la  gestione
          dei fondi assegnati in  applicazione  dei  piani  di  spesa
          approvati ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 20  maggio
          1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
          luglio 1993, n. 237, intestate ai capi degli  Istituti  del
          Ministero dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo, nonche' a valere sulle  somme  giacenti  presso  i
          conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia
          speciale di cui all'art. 15, comma 3,  del  regolamento  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 26  novembre
          2007, n. 233, e successive  modificazioni  a  favore  delle
          fondazioni di cui al comma 1 che versano in una  situazione
          di carenza di liquidita' tale da pregiudicare  la  gestione
          anche ordinaria della fondazione, alle seguenti condizioni: 
              a) che la fondazione interessata, entro 30 giorni dalla
          nomina  del   Commissario   straordinario,   comunichi   al
          Ministero dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo  e  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          l'avvio della  negoziazione  per  la  ristrutturazione  del
          debito della fondazione che prevede uno stralcio del valore
          nominale complessivo del debito stesso,  comprensivo  degli
          interessi maturati e degli  eventuali  interessi  di  mora,
          esistente al 31 dicembre 2012, nella misura sufficiente  ad
          assicurare, unitamente alle altre misure di cui al comma 1,
          la sostenibilita' finanziaria del piano di risanamento,  il
          pareggio economico, in ciascun esercizio, e il  tendenziale
          equilibrio patrimoniale  e  finanziario  della  fondazione,
          nonche' l'avvio delle  procedure  per  la  riduzione  della
          dotazione organica del personale tecnico  e  amministrativo
          nei termini di cui al comma 1, lettera c); 
              b) la conclusione dell'accordo di  ristrutturazione  di
          cui alla lettera a), da inserire nel piano  di  risanamento
          di cui al comma 1, entro il termine previsto da tale  comma
          per la presentazione del piano. 
              10. Il mancato verificarsi  delle  condizioni  previste
          dal comma 9, lettere a) e b), determina l'effetto di cui al
          comma 14. Le anticipazioni finanziarie  concesse  ai  sensi
          del comma 9 sono rimborsate  secondo  quanto  previsto  dai
          commi 6 e 7. 
              11. Al fine di  sostenere  gli  enti  che  operano  nel
          settore dei beni e  delle  attivita'  culturali,  a  valere
          sulle giacenze di cui al comma 9 sono  versati  all'entrata
          del bilancio dello  Stato  ulteriori  importi  pari  a  3,5
          milioni di euro per gli anni 2013 e 2014, per la successiva
          riassegnazione  ai  pertinenti  capitoli  dello  stato   di
          previsione  del  Ministero  dei  beni  e  delle   attivita'
          culturali e del turismo. 
              12.  Resta  fermo  l'obbligo   di   completamento   dei
          versamenti di cui all'art. 4,  comma  85,  della  legge  12
          novembre 2011, n. 183, secondo  una  modulazione  temporale
          pari a 2 milioni di euro per l'anno 2013 e a 8,6 milioni di
          euro annui per il periodo 2014-2018. 
              13.  Per  il  personale  eventualmente  risultante   in
          eccedenza all'esito della rideterminazione delle  dotazioni
          organiche di cui al comma 1,  alle  fondazioni  di  cui  al
          medesimo comma, fermo restando il divieto  di  procedere  a
          nuove  assunzioni  a   tempo   indeterminato,   e'   estesa
          l'applicazione dell'art.  2,  comma  11,  lettera  a),  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,  n.  135,  ivi
          comprese le disposizioni in  materia  di  liquidazione  del
          trattamento  di  fine  rapporto  comunque  denominato.   Il
          personale  amministrativo  e  tecnico  dipendente  a  tempo
          indeterminato alla data di entrata in vigore  del  presente
          decreto che risulti ancora eccedente, e'  assunto  a  tempo
          indeterminato, tramite procedure di mobilita' avviate dalla
          fondazione,  dalla  societa'  Ales  S.p.A.,  in  base  alle
          proprie esigenze produttive nei limiti della sostenibilita'
          finanziaria consentita dal proprio bilancio e senza nuovi o
          maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  previa  prova
          d'idoneita'         finalizzata          all'individuazione
          dell'inquadramento nelle posizioni disponibili,  applicando
          al personale  assunto  la  disciplina  anche  sindacale  in
          vigore presso Ales S.p.A. 
              14. Le fondazioni di cui al comma 1, per le  quali  non
          sia stato presentato  o  non  sia  approvato  un  piano  di
          risanamento entro il termine di cui ai commi 1 e 2,  ovvero
          che  non  raggiungano  il  pareggio  economico   e,   entro
          l'esercizio 2020, il tendenziale equilibrio patrimoniale  e
          finanziario   sono    poste    in    liquidazione    coatta
          amministrativa. 
              15. Al fine  di  assicurare  il  rilancio  del  sistema
          nazionale musicale di eccellenza, le fondazioni adeguano  i
          propri statuti, entro il 31 dicembre  2014,  alle  seguenti
          disposizioni: 
              a) previsione di una struttura organizzativa articolata
          nei seguenti organi, della durata di cinque  anni,  il  cui
          compenso e' stabilito in conformita' ai  criteri  stabiliti
          con  decreto  del  Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'
          culturali e  del  turismo,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze: 
              1) il presidente, nella persona del sindaco del  comune
          nel quale ha sede la fondazione, ovvero  nella  persona  da
          lui nominata,  con  funzioni  di  rappresentanza  giuridica
          dell'ente; la presente disposizione  non  si  applica  alla
          Fondazione dell'Accademia nazionale di Santa  Cecilia,  che
          e' presieduta  dal  presidente  dell'Accademia  stessa,  il
          quale svolge anche funzioni di sovrintendente; 
              2) il consiglio di indirizzo, composto dal presidente e
          dai membri designati da ciascuno dei fondatori  pubblici  e
          dai soci privati  che,  anche  in  associazione  fra  loro,
          versino almeno il 5 per cento del contributo erogato  dallo
          Stato. Il numero dei componenti del consiglio di  indirizzo
          non deve comunque  superare  i  sette  componenti,  con  la
          maggioranza in ogni caso costituita  dai  membri  designati
          dai fondatori pubblici; 
              3) il sovrintendente, quale unico organo  di  gestione,
          nominato dal Ministro dei beni e delle attivita'  culturali
          e del turismo su proposta del consiglio  di  indirizzo;  il
          sovrintendente  puo'  essere  coadiuvato  da  un  direttore
          artistico e da un direttore amministrativo; 
              4); 
              5) il collegio dei revisori dei conti, composto da  tre
          membri, rinnovabili per non piu' di  due  mandati,  di  cui
          uno, con funzioni di presidente, designato  dal  Presidente
          della Corte dei conti fra  i  magistrati  della  Corte  dei
          conti, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia  e
          del le finanze e uno in rappresentanza  del  Ministero  dei
          beni e delle attivita' culturali e del turismo.  Continuano
          ad  applicarsi,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni
          dell'art. 14 del decreto legislativo  29  giugno  1996,  n.
          367. 
              b) previsione della partecipazione dei soci privati  in
          proporzione agli apporti  finanziari  alla  gestione  o  al
          patrimonio  della  fondazione,  che   devono   essere   non
          inferiori al tre per cento; 
              c) previsione che il patrimonio sia  articolato  in  un
          fondo  di   dotazione,   indisponibile   e   vincolato   al
          perseguimento delle finalita' statutarie, e in un fondo  di
          gestione,  destinato  alle  spese  correnti   di   gestione
          dell'ente. 
              16. Le nuove disposizioni statutarie si  applicano  con
          decorrenza dal 1° gennaio 2015. La decorrenza puo' comunque
          essere anticipata  in  caso  di  rinnovo  degli  organi  in
          scadenza. All'entrata in vigore  delle  nuove  disposizioni
          statutarie si rinnovano gli organi di amministrazione,  ivi
          incluso il collegio dei  revisori  dei  conti.  Il  mancato
          adeguamento delle disposizioni statutarie  nei  termini  di
          cui al presente articolo determina comunque  l'applicazione
          dell'art. 21 del decreto legislativo  29  giugno  1996,  n.
          367. 
              17. L'organo di indirizzo esercita le proprie  funzioni
          con l'obbligo di assicurare il pareggio  del  bilancio.  La
          violazione dell'obbligo comporta  l'applicazione  dell'art.
          21 del decreto legislativo 29 giugno 1996,  n.  367,  e  la
          responsabilita' personale ai sensi dell'art. 1 della  legge
          14 gennaio 1994, n.  20,  e  successive  modificazioni.  La
          fondazione e' soggetta al rispetto della disciplina in tema
          di appalti di lavori,  servizi  e  forniture  prevista  dal
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  e  successive
          modificazioni.  Le  spese  per  eventuali  rappresentazioni
          lirico-sinfoniche eseguite all'estero sono da  imputare  in
          bilancio   con   copertura    finanziaria    specificamente
          deliberata. 
              18. Anche agli effetti di quanto previsto dal  presente
          articolo in materia di  ripartizione  del  contributo,  gli
          organi  di  gestione  delle  fondazioni   lirico-sinfoniche
          coordinano i programmi e la realizzazione delle  attivita',
          sia all'interno della gestione dell'ente sia rispetto  alle
          altre   fondazioni   lirico-sinfoniche,   assicurando    il
          conseguimento di economie di  scala  nella  gestione  delle
          risorse di settore e una maggiore offerta di spettacoli,  e
          possono a tal fine essere riuniti in conferenza, presieduta
          dal direttore generale competente, che  la  convoca,  anche
          per gruppi individuati per  zone  geografiche  o  specifici
          progetti comuni. La conferenza deve garantire  la  maggiore
          diffusione in ogni ambito  territoriale  degli  spettacoli,
          nonche'  la  maggiore  offerta   al   pubblico   giovanile,
          l'innovazione, la promozione di  settore  con  ogni  idoneo
          mezzo di comunicazione, il contenimento e la riduzione  del
          costo dei fattori produttivi, anche mediante lo scambio  di
          spettacoli o la realizzazione di coproduzioni,  di  singoli
          corpi artistici e di materiale  scenico,  e  la  promozione
          dell'acquisto o la condivisione di beni e servizi comuni al
          settore,  anche  con  riferimento  alla  nuova   produzione
          musicale. 
              19.  Il  contratto  di  lavoro  subordinato   a   tempo
          indeterminato presso  le  fondazioni  lirico-sinfoniche  e'
          instaurato esclusivamente a  mezzo  di  apposite  procedure
          selettive pubbliche da svolgersi  nel  rispetto  di  quanto
          previsto dal comma 2 dell'art. 22 del  decreto  legislativo
          29  giugno  1996,  n.  367.  Per  la   certificazione,   le
          conseguenti  verifiche  e   le   relative   riduzioni   del
          trattamento economico delle  assenze  per  malattia  o  per
          infortunio non sul lavoro,  si  applicano  le  disposizioni
          vigenti  per  il   pubblico   impiego,   intendendosi   per
          trattamento fondamentale dei  dipendenti  delle  fondazioni
          lirico-sinfoniche  il  minimo  retributivo,   gli   aumenti
          periodici  di  anzianita',  gli   aumenti   di   merito   e
          l'indennita' di contingenza. Tali riduzioni non possono  in
          ogni  caso  essere  superiori  al  50  per  cento   di   un
          ventiseiesimo  dello  stipendio  di  base.   Il   contratto
          aziendale di  lavoro  si  conforma  alle  prescrizioni  del
          contratto  nazionale  di  lavoro  ed  e'  sottoscritto   da
          ciascuna  fondazione  con   le   organizzazioni   sindacali
          maggiormente  rappresentative  mediante  sottoscrizione  di
          un'ipotesi di accordo da  inviare  alla  Corte  dei  conti.
          L'ipotesi di  accordo  deve  rappresentare  chiaramente  la
          quantificazione  dei   costi   contrattuali.   La   Sezione
          Regionale di controllo della  Corte  dei  conti  competente
          certifica l'attendibilita' dei costi quantificati e la loro
          compatibilita'  con  gli  strumenti  di  programmazione   e
          bilancio, deliberando entro trenta giorni dalla  ricezione,
          decorsi i quali la  certificazione  si  intende  effettuata
          positivamente. L'esito della certificazione  e'  comunicato
          alla fondazione, al Ministero dei beni  e  delle  attivita'
          culturali e del turismo  e  al  Ministero  dell'economia  e
          delle  finanze.  Se  la  certificazione  e'  positiva,   la
          fondazione e' autorizzata a  sottoscrivere  definitivamente
          l'accordo. In caso di  certificazione  non  positiva  della
          Sezione  Regionale  di  controllo  della  Corte  dei  conti
          competente, le parti contraenti non possono procedere  alla
          sottoscrizione definitiva  dell'ipotesi  di  accordo  e  la
          fondazione riapre le trattative per  la  sottoscrizione  di
          una nuova ipotesi  di  accordo,  comunque  sottoposta  alla
          procedura di certificazione prevista  dal  presente  comma.
          Avverso le delibere delle Sezioni regionali di controllo le
          parti interessate possono ricorrere  alle  Sezioni  Riunite
          della Corte dei conti in  speciale  composizione  ai  sensi
          dell'art. 1, comma 169 della legge  24  dicembre  2012,  n.
          228. Le fondazioni, con apposita  delibera  dell'organo  di
          indirizzo,  da  adottare  entro  il  30   settembre   2014,
          procedono    a    rideterminare    l'organico    necessario
          all'attivita' da realizzare nel triennio successivo. 
              19-bis. 
              20.  La  quota  del  fondo  unico  per  lo   spettacolo
          destinata   alle   fondazioni    lirico-sinfoniche,    come
          annualmente  determinata,  sentita  la  Consulta   per   lo
          spettacolo, con decreto  del  Ministro  dei  beni  e  delle
          attivita' culturali e del turismo, e' attribuita a ciascuna
          fondazione con decreto del direttore  generale  competente,
          sentita la competente commissione  consultiva,  sulla  base
          dei seguenti criteri: 
              a) il 50 per cento della quota  di  cui  all'alinea  e'
          ripartita  in  considerazione  dei  costi   di   produzione
          derivanti dai programmi di attivita' realizzati da ciascuna
          fondazione nell'anno precedente quello cui si riferisce  la
          ripartizione, sulla base di indicatori di rilevazione della
          produzione; 
              b) il 25 per cento della quota  di  cui  all'alinea  e'
          ripartita in considerazione del miglioramento dei risultati
          della gestione attraverso la capacita' di reperire risorse; 
              c) il 25 per cento della quota  di  cui  all'alinea  e'
          ripartita in considerazione della  qualita'  artistica  dei
          programmi, con  particolare  riguardo  per  quelli  atti  a
          realizzare segnatamente in un arco  circoscritto  di  tempo
          spettacoli lirici, di balletto e concerti coniugati  da  un
          tema comune e ad attrarre turismo culturale. 
              20-bis. Per il triennio 2014-2016, una quota del 5  per
          cento del Fondo unico  per  lo  spettacolo  destinato  alle
          fondazioni lirico-sinfoniche e' destinata  alle  fondazioni
          che abbiano raggiunto  il  pareggio  di  bilancio  nei  tre
          esercizi finanziari precedenti. 
              21. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita'
          culturali e del turismo, da adottare entro sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto,  sentita  la  competente  commissione
          consultiva,   sono   predeterminati   gli   indicatori   di
          rilevazione  della   produzione,   i   parametri   per   la
          rilevazione del miglioramento dei risultati della gestione,
          i parametri per la rilevazione della qualita' artistica dei
          programmi, il procedimento  di  erogazione  ai  fini  della
          attribuzione del contributo di cui al comma 20. 
              21-bis. Nell'ambito del rilancio del sistema  nazionale
          musicale di  eccellenza,  sono  altresi'  determinati,  con
          decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e
          del turismo non avente natura regolamentare  da  adottarsi,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          entro il 31 luglio 2014, i criteri  per  la  individuazione
          delle   fondazioni   lirico-sinfoniche   che,   presentando
          evidenti peculiarita' per la specificita'  della  storia  e
          della cultura operistica e sinfonica italiana, per la  loro
          funzione  e  rilevanza  internazionale,  per  le  capacita'
          produttive, per i rilevanti ricavi propri, nonche'  per  il
          significativo  e  continuativo   apporto   finanziario   di
          soggetti  privati,  si  dotano   di   forme   organizzative
          speciali.  Le  fondazioni  dotate  di  forme  organizzative
          speciali, non rientranti nella fattispecie di cui al  comma
          1, percepiscono a decorrere dal 2015  un  contributo  dello
          Stato a valere sul Fondo unico per lo  spettacolo,  di  cui
          alla legge 30 aprile  1985,  n.  163,  determinato  in  una
          percentuale con valenza triennale,  e  contrattano  con  le
          organizzazioni sindacali  maggiormente  rappresentative  un
          autonomo contratto di lavoro che regola  all'unico  livello
          aziendale tutte le materie che sono regolate dal  Contratto
          collettivo nazionale di  lavoro  (C.C.N.L.)  di  settore  e
          dagli accordi integrativi aziendali,  previa  dimostrazione
          alle    autorita'    vigilanti     della     compatibilita'
          economico-finanziaria  degli  istituti  previsti  e   degli
          impegni  assunti.  Tali  fondazioni  sono  individuate  con
          decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e
          del  turismo,  da  adottarsi  entro  il  31  ottobre  2014,
          aggiornabile triennalmente, e adeguano  i  propri  statuti,
          nei termini del comma 16, in deroga al  comma  15,  lettere
          a), numeri 2) e 3), e b), del presente articolo.». 
              - Si riporta il testo dei commi 355 e 356  dell'art.  1
          della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208: 
              «Art. 1. - 1. - 354. Omissis. 
              355. Le fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data  di
          entrata in vigore della presente legge, hanno presentato il
          piano  di  risanamento,   ai   sensi   dell'art.   11   del
          decreto-legge  8  agosto  2013,  n.  91,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 ottobre  2013,  n.  112,  sono
          tenute al raggiungimento del pareggio economico, in ciascun
          esercizio, e  del  tendenziale  equilibrio  patrimoniale  e
          finanziario, entro  l'esercizio  finanziario  2020,  previa
          integrazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in
          vigore della presente legge, del piano di  risanamento  per
          il triennio 2016-2018. Il predetto piano di risanamento  e'
          approvato  con  decreto  del  Ministro  dei  beni  e  delle
          attivita' culturali e  del  turismo,  di  concerto  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze.   La   mancata
          presentazione dell'integrazione del piano  nel  termine  di
          cui al  primo  periodo  del  presente  comma  determina  la
          sospensione      dell'erogazione      alle       fondazioni
          lirico-sinfoniche inadempienti dei contributi a valere  sul
          Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30  aprile
          1985, n. 163. 
              356. La procedura di cui all'art. 11 del  decreto-legge
          8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 7  ottobre  2013,  n.  112,  si  applica  anche  alle
          fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data di  entrata  in
          vigore della presente legge, non versino  nelle  condizioni
          indicate  nel  comma  1  del  medesimo  articolo   11.   Le
          fondazioni interessate  possono  presentare,  entro  il  30
          giugno 2016, il piano triennale per il  periodo  2016-2018,
          dopo l'approvazione del bilancio di  esercizio  per  l'anno
          2015, secondo le disposizioni definite nel citato  art.  11
          del decreto-legge n.  91  del  2013  e  nelle  linee  guida
          adottate per la redazione dei piani di risanamento.  Per  i
          piani di cui al presente comma, ai fini  della  definizione
          delle misure di cui alle lettere a) e c) del  comma  1  del
          citato art. 11 del decreto-legge n.  91  del  2013,  si  fa
          riferimento  rispettivamente  al  debito  esistente  al  31
          dicembre 2015 e alla dotazione organica  in  essere  al  31
          dicembre 2015. Ai fini dell'attuazione del presente  comma,
          il fondo di rotazione di cui al medesimo art. 11, comma  6,
          del decreto-legge n.  91  del  2013  e'  incrementato,  per
          l'anno 2016, di 10 milioni di euro. Al fine dell'erogazione
          delle risorse di cui al  presente  comma  si  applicano  le
          disposizioni  di  cui  al  comma   7   dell'art.   11   del
          decreto-legge n. 91 del 2013. 
              Omissis.». 
          Note al comma 590: 
                
              - Il testo dell'art.  11  del  citato  decreto-legge  8
          agosto 2013, n. 91, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 ottobre 2013, n. 112, e' riportato  nelle  note  al
          comma 589. 
              - Il testo dei commi 355 e 356 dell'art. 1 della citata
          legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' riportato nelle note  al
          comma 589. 
          Note al comma 591: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  182-ter  del  citato
          regio decreto 16 marzo 1942, n. 267: 
              «Art. 182-ter  (Trattamento  dei  crediti  tributari  e
          contributivi). - 1. Con il piano di  cui  all'art.  160  il
          debitore, esclusivamente mediante  proposta  presentata  ai
          sensi del presente articolo, puo'  proporre  il  pagamento,
          parziale o anche dilazionato, dei tributi  e  dei  relativi
          accessori amministrati dalle agenzie fiscali,  nonche'  dei
          contributi amministrati dagli  enti  gestori  di  forme  di
          previdenza  e  assistenza  obbligatorie  e   dei   relativi
          accessori, se il  piano  ne  prevede  la  soddisfazione  in
          misura non inferiore  a  quella  realizzabile,  in  ragione
          della collocazione preferenziale, sul ricavato in  caso  di
          liquidazione,  avuto  riguardo   al   valore   di   mercato
          attribuibile ai beni o ai diritti  sui  quali  sussiste  la
          causa  di  prelazione,  indicato  nella  relazione  di   un
          professionista in possesso dei requisiti  di  cui  all'art.
          67, terzo comma, lettera d). Se  il  credito  tributario  o
          contributivo e' assistito da privilegio, la percentuale,  i
          tempi di pagamento e  le  eventuali  garanzie  non  possono
          essere inferiori  o  meno  vantaggiosi  rispetto  a  quelli
          offerti ai creditori  che  hanno  un  grado  di  privilegio
          inferiore o a quelli che hanno una  posizione  giuridica  e
          interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli
          enti  gestori  di  forme   di   previdenza   e   assistenza
          obbligatorie; se il credito tributario  o  contributivo  ha
          natura chirografaria anche a seguito  di  degradazione  per
          incapienza, il trattamento non  puo'  essere  differenziato
          rispetto  a  quello  degli  altri  creditori   chirografari
          ovvero, nel caso di suddivisione in classi,  dei  creditori
          rispetto  ai  quali  e'  previsto   un   trattamento   piu'
          favorevole. Nel caso  in  cui  sia  proposto  il  pagamento
          parziale  di   un   credito   tributario   o   contributivo
          privilegiato, la quota di credito degradata  al  chirografo
          deve essere inserita in un'apposita classe. 
              2. Ai fini della proposta di  accordo  sui  crediti  di
          natura  fiscale,  copia  della  domanda  e  della  relativa
          documentazione,  contestualmente  al  deposito  presso   il
          tribunale, deve  essere  presentata  al  competente  agente
          della  riscossione  e  all'ufficio  competente  sulla  base
          dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla
          copia delle dichiarazioni  fiscali  per  le  quali  non  e'
          pervenuto l'esito dei controlli  automatici  nonche'  delle
          dichiarazioni integrative relative  al  periodo  fino  alla
          data  di  presentazione  della  domanda.   L'agente   della
          riscossione, non  oltre  trenta  giorni  dalla  data  della
          presentazione,   deve   trasmettere   al    debitore    una
          certificazione attestante l'entita' del debito  iscritto  a
          ruolo scaduto o sospeso. L'ufficio, nello  stesso  termine,
          deve procedere alla  liquidazione  dei  tributi  risultanti
          dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi  di
          irregolarita', unitamente a una  certificazione  attestante
          l'entita' del debito derivante  da  atti  di  accertamento,
          ancorche' non definitivi,  per  la  parte  non  iscritta  a
          ruolo, nonche' dai ruoli vistati, ma non ancora  consegnati
          all'agente della riscossione. Dopo l'emissione del  decreto
          di cui all'art. 163, copia dell'avviso di  irregolarita'  e
          delle certificazioni deve essere trasmessa  al  commissario
          giudiziale per gli adempimenti previsti dagli articoli 171,
          primo  comma,  e  172.  In  particolare,  per   i   tributi
          amministrati dall'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli,
          l'ufficio competente a ricevere copia della domanda con  la
          relativa documentazione prevista al primo periodo,  nonche'
          a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo,  si
          identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore  gli
          atti di accertamento. 
              3. Relativamente al credito tributario complessivo,  il
          voto sulla proposta concordataria e' espresso dall'ufficio,
          previo   parere   conforme   della   competente   direzione
          regionale, in sede di adunanza dei  creditori,  ovvero  nei
          modi previsti dall'art. 178, quarto comma. 
              4. Il voto e' espresso  dall'agente  della  riscossione
          limitatamente agli oneri di riscossione di cui all'art.  17
          del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 
              5. Il debitore puo' effettuare la proposta  di  cui  al
          comma 1 anche nell'ambito delle trattative che precedono la
          stipulazione  dell'accordo  di  ristrutturazione   di   cui
          all'art.  182-bis.  In   tali   casi   l'attestazione   del
          professionista,  relativamente  ai  crediti   tributari   o
          contributivi, e relativi accessori, ha ad oggetto anche  la
          convenienza  del   trattamento   proposto   rispetto   alla
          liquidazione giudiziale; tale punto costituisce oggetto  di
          specifica valutazione da parte del tribunale.  La  proposta
          di transazione fiscale, unitamente alla  documentazione  di
          cui all'art. 161, e' depositata presso gli uffici  indicati
          al comma 2 del presente articolo. Ai fini della proposta di
          accordo   su   crediti   aventi   ad   oggetto   contributi
          amministrati dagli enti gestori di forme di  previdenza  ed
          assistenza obbligatorie, e relativi accessori, copia  della
          proposta e della relativa  documentazione,  contestualmente
          al deposito presso il  tribunale,  deve  essere  presentata
          all'ufficio competente  sulla  base  dell'ultimo  domicilio
          fiscale del debitore. Alla  proposta  di  transazione  deve
          altresi' essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa
          dal debitore o  dal  suo  legale  rappresentante  ai  sensi
          dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative
          e    regolamentari    in    materia    di    documentazione
          amministrativa, di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la  documentazione
          di cui  al  periodo  precedente  rappresenta  fedelmente  e
          integralmente la situazione dell'impresa,  con  particolare
          riguardo alle poste attive del patrimonio. L'adesione  alla
          proposta e' espressa, su parere conforme  della  competente
          direzione  regionale,  con  la   sottoscrizione   dell'atto
          negoziale da parte del direttore  dell'ufficio.  L'atto  e'
          sottoscritto anche dall'agente della riscossione in  ordine
          al trattamento degli oneri di riscossione di  cui  all'art.
          17  del  decreto  legislativo  13  aprile  1999,  n.   112.
          L'assenso  cosi'   espresso   equivale   a   sottoscrizione
          dell'accordo di ristrutturazione. 
              6.  La   transazione   fiscale   conclusa   nell'ambito
          dell'accordo di ristrutturazione di cui all'art. 182-bis e'
          risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente,
          entro novanta giorni dalle scadenze previste,  i  pagamenti
          dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di
          previdenza e assistenza obbligatorie.». 
              - Si riporta il testo del comma 1-bis dell'art.  5  del
          decreto-legge  31  maggio  2014,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29  luglio   2014,   n.   106
          (Disposizioni  urgenti  per  la   tutela   del   patrimonio
          culturale, lo sviluppo della  cultura  e  il  rilancio  del
          turismo): 
              «Art.   5   (Disposizioni   urgenti   in   materia   di
          organizzazione    e    funzionamento    delle    fondazioni
          lirico-sinfoniche). - 1. Omissis. 
              1-bis.  Le  Agenzie  fiscali  possono  ricorrere   alla
          transazione fiscale  di  cui  all'art.  182-ter  del  regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive  modificazioni,
          anche nei confronti delle fondazioni lirico-sinfoniche  che
          abbiano presentato i piani  di  risanamento  definitivi  ai
          sensi dell'art. 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n.  91,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre  2013,
          n. 112, e successive modificazioni, corredati di tutti  gli
          atti  indicati  al  comma  2  del  citato  art.  11  e,  in
          particolare, del referto  del  collegio  dei  revisori  dei
          conti, e nel rispetto  di  quanto  previsto  dal  comma  1,
          lettere a), g) e g-bis), del medesimo  art.  11,  ove  tale
          transazione risulti necessaria ai fini della  realizzazione
          dei predetti piani di risanamento,  ancorche'  non  abbiano
          proposto il piano di cui all'art. 160 del regio decreto  16
          marzo 1942, n. 267. Dall'attuazione del presente comma  non
          devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica. 
              Omissis.». 
          Note al comma 592: 
                
              - Il testo dei commi 3 e  5  dell'art.  11  del  citato
          decreto-legge  8  agosto  2013,  n.  91,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  7  ottobre  2013,  n.  112,  e'
          riportato nelle note al comma 589. 
              - Il testo del comma 6 dell'art. 7 del  citato  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' riportato nelle  note
          al comma 432. 
          Note al comma 594: 
              - Si riporta il testo del  comma  3  dell'art.  15  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  15  luglio   2011,   n.   111
          (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria): 
              «Art. 15 (Liquidazione degli enti dissestati  e  misure
          di   razionalizzazione   dell'attivita'   dei    commissari
          straordinari). - 1. - 2. Omissis. 
              3. A decorrere dal 1° gennaio  2012,  il  compenso  dei
          commissari o sub commissari di cui al comma 2  e'  composto
          da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa
          non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte  variabile,
          strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed
          al rispetto dei tempi  di  realizzazione  degli  interventi
          ricadenti  nell'oggetto  dell'incarico  commissariale,  non
          puo'  superare  50  mila  euro  annui.  Con   la   medesima
          decorrenza si procede  alla  rideterminazione  nei  termini
          stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti  per
          gli incarichi di commissario e  sub  commissario  conferiti
          prima di tale data. La violazione  delle  disposizioni  del
          presente  comma  costituisce  responsabilita'   per   danno
          erariale. 
              Omissis.». 
          Note al comma 595: 
                
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.   4   del   citato
          decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  21   giugno   2017,   n.   96
          (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative  a
          favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le
          zone colpite da eventi sismici e misure per  lo  sviluppo),
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 4 (Regime fiscale delle locazioni brevi). - 1. Ai
          fini del presente  articolo,  si  intendono  per  locazioni
          brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo
          di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che
          prevedono  la  prestazione  dei  servizi  di  fornitura  di
          biancheria e di pulizia dei locali,  stipulati  da  persone
          fisiche, al di fuori dell'esercizio di attivita' d'impresa,
          direttamente o tramite soggetti che esercitano attivita' di
          intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono
          portali telematici, mettendo in contatto persone  in  cerca
          di  un  immobile  con  persone  che  dispongono  di  unita'
          immobiliari da locare. 
              2. A decorrere dal 1° giugno 2017, ai redditi derivanti
          dai contratti di locazione breve  stipulati  a  partire  da
          tale data si applicano  le  disposizioni  dell'art.  3  del
          decreto legislativo 14 marzo 2011, n.  23,  con  l'aliquota
          del  21  per  cento  in  caso  di  opzione  per   l'imposta
          sostitutiva nella forma della cedolare secca. 
              3. Le disposizioni del comma 2 si  applicano  anche  ai
          corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione
          e dai contratti a titolo oneroso conclusi  dal  comodatario
          aventi ad oggetto il godimento dell'immobile  da  parte  di
          terzi, stipulati alle condizioni di cui al comma 1. 
              3-bis. Abrogato. 
              4.   I   soggetti   che   esercitano    attivita'    di
          intermediazione immobiliare, nonche' quelli che  gestiscono
          portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca
          di  un  immobile  con  persone  che  dispongono  di  unita'
          immobiliari da  locare,  trasmettono  i  dati  relativi  ai
          contratti di cui ai commi  1  e  3  conclusi  per  il  loro
          tramite entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello  a
          cui si riferiscono i predetti dati. L'omessa, incompleta  o
          infedele comunicazione dei dati relativi  ai  contratti  di
          cui al comma 1 e  3  e'  punita  con  la  sanzione  di  cui
          all'art. 11, comma 1 del decreto  legislativo  18  dicembre
          1997, n. 471. La sanzione  e'  ridotta  alla  meta'  se  la
          trasmissione  e'  effettuata  entro   i   quindici   giorni
          successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo  termine,
          e' effettuata la trasmissione corretta dei dati. 
              5. I soggetti residenti nel territorio dello Stato  che
          esercitano  attivita'   di   intermediazione   immobiliare,
          nonche' quelli che gestiscono portali telematici,  mettendo
          in contatto persone in ricerca di un immobile  con  persone
          che dispongono di unita'  immobiliari  da  locare,  qualora
          incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai  contratti
          di cui ai commi 1 e  3,  ovvero  qualora  intervengano  nel
          pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano,  in
          qualita' di sostituti d'imposta, una ritenuta  del  21  per
          cento sull'ammontare dei canoni  e  corrispettivi  all'atto
          del pagamento al  beneficiario  e  provvedono  al  relativo
          versamento con le modalita' di cui all'art. 17 del  decreto
          legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  e  alla   relativa
          certificazione ai sensi dell'art. 4 del regolamento di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio  1998,
          n. 322. Nel caso in cui non sia  esercitata  l'opzione  per
          l'applicazione del regime di cui al comma 2, la ritenuta si
          considera operata a titolo di acconto. 
              5-bis. I soggetti di cui al comma 5  non  residenti  in
          possesso di una stabile organizzazione in Italia, ai  sensi
          dell'art. 162 del testo unico delle imposte sui redditi, di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917, qualora incassino i canoni o i  corrispettivi
          relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora
          intervengano  nel   pagamento   dei   predetti   canoni   o
          corrispettivi,  adempiono  agli  obblighi   derivanti   dal
          presente articolo  tramite  la  stabile  organizzazione.  I
          soggetti  non  residenti  riconosciuti  privi  di   stabile
          organizzazione in Italia, ai  fini  dell'adempimento  degli
          obblighi derivanti dal presente articolo,  in  qualita'  di
          responsabili d'imposta, nominano un rappresentante  fiscale
          individuato  tra  i  soggetti  indicati  nell'art.  23  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600. In assenza di nomina del rappresentante fiscale,  i
          soggetti  residenti  nel   territorio   dello   Stato   che
          appartengono allo stesso gruppo  dei  soggetti  di  cui  al
          periodo  precedente  sono  solidalmente  responsabili   con
          questi ultimi per l'effettuazione  e  il  versamento  della
          ritenuta sull'ammontare dei canoni e corrispettivi relativi
          ai contratti di cui ai commi 1 e 3. 
              5-ter.  Il  soggetto  che  incassa  il  canone   o   il
          corrispettivo, ovvero  che  interviene  nel  pagamento  dei
          predetti  canoni  o  corrispettivi,  e'  responsabile   del
          pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'art.  4  del
          decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del  contributo
          di soggiorno di cui all'art. 14, comma 16, lettera e),  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122,  con
          diritto   di   rivalsa   sui   soggetti   passivi,    della
          presentazione della dichiarazione, nonche' degli  ulteriori
          adempimenti  previsti  dalla  legge   e   dal   regolamento
          comunale.   La   dichiarazione   deve   essere   presentata
          cumulativamente ed esclusivamente in via  telematica  entro
          il 30 giugno dell'anno successivo a quello  in  cui  si  e'
          verificato il presupposto impositivo, secondo le  modalita'
          approvate con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, sentita la Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali, da emanare entro centottanta giorni dalla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione. Per l'omessa
          o infedele presentazione della dichiarazione da  parte  del
          responsabile  si   applica   la   sanzione   amministrativa
          pecuniaria del pagamento di una somma dal 100  al  200  per
          cento  dell'importo  dovuto.  Per  l'omesso,  ritardato   o
          parziale  versamento  dell'imposta  di  soggiorno   e   del
          contributo   di   soggiorno   si   applica   la    sanzione
          amministrativa di cui all'art. 13 del  decreto  legislativo
          18 dicembre 1997, n. 471. 
              6. Con provvedimento del Direttore  dell'Agenzia  delle
          entrate, da emanarsi entro novanta giorni  dall'entrata  in
          vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni
          di attuazione dei commi 4, 5 e 5-bis del presente articolo,
          incluse quelle relative alla trasmissione  e  conservazione
          dei dati da parte dell'intermediario. 
              7. A  decorrere  dall'anno  2017  gli  enti  che  hanno
          facolta' di  applicare  l'imposta  di  soggiorno  ai  sensi
          dell'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e
          il contributo di soggiorno di cui all'art.  14,  comma  16,
          lettera e),  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, possono, in deroga  all'art.  1,  comma  26,  della
          legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'art.  1,  comma  169,
          della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,   istituire   o
          rimodulare  l'imposta  di  soggiorno  e  il  contributo  di
          soggiorno medesimi. 
              7-bis. Il comma 4 dell'art. 16 del decreto  legislativo
          14 settembre 2015, n. 147, si interpreta nel  senso  che  i
          soggetti che hanno optato, ai sensi del predetto  comma  4,
          per  il  regime  agevolativo  previsto  per  i   lavoratori
          impatriati dal comma 1 del medesimo articolo, decadono  dal
          beneficio fiscale laddove la residenza in  Italia  non  sia
          mantenuta per almeno due anni. In tal caso, si provvede  al
          recupero dei benefici gia' fruiti, con  applicazione  delle
          relative sanzioni e interessi.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2082 del codice civile: 
              «Art.  2082  (Imprenditore).  -  E'  imprenditore   chi
          esercita    professionalmente    un'attivita'     economica
          organizzata al fine della produzione  o  dello  scambio  di
          beni o di servizi.». 
          Note al comma 596: 
                
              - Il testo dell'art.  4  del  citato  decreto-legge  24
          aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dalla presente
          legge, e' riportato nelle note al comma 595. 
                
          Note al comma 597: 
              - Si riporta il testo dell'art.  13-quater  del  citato
          decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28  giugno  2019,  n.  58,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 13-quater (Disposizioni in materia  di  locazioni
          brevi e attivita' ricettive). - 1. All'art. 4, comma 5-bis,
          del decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  21  giugno  2017,  n.  96,  e'
          aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  "In  assenza  di
          nomina del rappresentante fiscale, i soggetti residenti nel
          territorio dello Stato che appartengono allo stesso  gruppo
          dei soggetti di cui al periodo precedente sono solidalmente
          responsabili con questi ultimi  per  l'effettuazione  e  il
          versamento  della  ritenuta  sull'ammontare  dei  canoni  e
          corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3". 
              2.  I  dati  risultanti  dalle  comunicazioni  di   cui
          all'art. 109, comma 3,  del  testo  unico  delle  leggi  di
          pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
          n. 773, sono forniti dal Ministero dell'interno,  in  forma
          anonima e aggregata per  struttura  ricettiva,  all'Agenzia
          delle entrate, che li rende disponibili, anche  a  fini  di
          monitoraggio, ai comuni che hanno  istituito  l'imposta  di
          soggiorno, di cui all'art. 4  del  decreto  legislativo  14
          marzo 2011, n. 23, o il contributo  di  soggiorno,  di  cui
          all'art. 14, comma 16, lettera  e),  del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122.  Tali  dati  sono  utilizzati
          dall'Agenzia delle entrate, unitamente a  quelli  trasmessi
          dai soggetti che esercitano  attivita'  di  intermediazione
          immobiliare  ai  sensi  dell'art.  4,  commi  4  e  5,  del
          decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,  ai  fini
          dell'analisi del  rischio  relativamente  alla  correttezza
          degli adempimenti fiscali. 
              3. I criteri, i termini e le modalita' per l'attuazione
          delle disposizioni del comma 2 sono stabiliti  con  decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
          il Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali, che  si  pronuncia  entro  quarantacinque
          giorni dalla data di trasmissione. Decorso  il  termine  di
          quarantacinque giorni,  il  decreto  puo'  essere  comunque
          adottato. 
              4. Ai fini della  tutela  dei  consumatori,  presso  il
          Ministero per i beni e le  attivita'  culturali  e  per  il
          turismo e' istituita una  banca  di  dati  delle  strutture
          ricettive, nonche' degli immobili destinati alle  locazioni
          brevi ai sensi dell'art.  4  del  decreto-legge  24  aprile
          2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
          giugno 2017, n. 96,  identificati  mediante  un  codice  da
          utilizzare in ogni  comunicazione  inerente  all'offerta  e
          alla promozione  dei  servizi  all'utenza,  fermo  restando
          quanto stabilito in materia dalle leggi regionali. La banca
          di dati raccoglie e ordina le  informazioni  inerenti  alle
          strutture ricettive e agli  immobili  di  cui  al  presente
          comma. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano trasmettono al Ministero per i beni e le  attivita'
          culturali e per il turismo i dati inerenti  alle  strutture
          ricettive e agli immobili di cui al presente  comma  con  i
          relativi codici identificativi regionali, ove adottati. Con
          decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali  e
          per il turismo, da adottare  entro  sessanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
          stabilite le modalita' di realizzazione e di gestione della
          banca di dati e di acquisizione dei  codici  identificativi
          regionali nonche' le modalita' di accesso alle informazioni
          che vi sono contenute. 
              5. - 6. Abrogati. 
              7. I soggetti titolari  delle  strutture  ricettive,  i
          soggetti che concedono in locazione breve immobili  ad  uso
          abitativo, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 24 aprile
          2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
          giugno 2017, n. 96, i soggetti che esercitano attivita'  di
          intermediazione immobiliare e  i  soggetti  che  gestiscono
          portali telematici, mettendo in contatto persone  in  cerca
          di  un  immobile  o  porzioni  di  esso  con  persone   che
          dispongono di unita' immobiliari  o  porzioni  di  esse  da
          locare, sono tenuti a pubblicare i codici di cui al comma 4
          nelle comunicazioni inerenti all'offerta e alla promozione. 
              8. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma  7
          comporta l'applicazione della sanzione  pecuniaria  da  500
          euro  a  5.000  euro.  In  caso   di   reiterazione   della
          violazione, la sanzione e' maggiorata del doppio. 
              9.   All'onere    derivante    dall'attuazione    delle
          disposizioni del comma 4, pari a  1  milione  di  euro  per
          l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente  riduzione
          del Fondo di conto capitale di cui  al  comma  5  dell'art.
          34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello
          stato di previsione del Ministero delle politiche  agricole
          alimentari, forestali e del turismo.». 
          Note al comma 598: 
                
              - Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  32  del
          decreto-legge 12 settembre 2014, n.  133,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (Misure
          urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle
          opere  pubbliche,  la  digitalizzazione   del   Paese,   la
          semplificazione  burocratica,  l'emergenza   del   dissesto
          idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive),
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  32  (Marina  Resort  e  implementazione  sistema
          telematico centrale nautica da diporto). - 1.  Al  fine  di
          rilanciare le imprese della filiera  nautica,  a  decorrere
          dal 1° gennaio 2016, le strutture organizzate per la  sosta
          e il pernottamento di diportisti all'interno delle  proprie
          unita'  da  diporto  ormeggiate   nello   specchio   acqueo
          appositamente attrezzato, secondo i requisiti stabiliti dal
          Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito  il
          Ministero dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo,  rientrano  nelle  strutture  ricettive   all'aria
          aperta. 
              Omissis.». 
                
          Note al comma 599: 
                
              - Si riporta il testo del comma 738 dell'art.  1  della
          citata  legge  27  dicembre  2019,  n.  160  (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022): 
              «Art. 1. - 1. - 737. Omissis. 
              738.  A  decorrere  dall'anno  2020,  l'imposta   unica
          comunale di cui all'art.  1,  comma  639,  della  legge  27
          dicembre 2013, n.  147,  e'  abolita,  ad  eccezione  delle
          disposizioni  relative  alla  tassa  sui  rifiuti   (TARI);
          l'imposta municipale propria (IMU)  e'  disciplinata  dalle
          disposizioni di cui ai commi da 739 a 783. 
              Omissis.». 
              - Il testo dei commi da 739 a  783  dell'art.  1  della
          citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, e'  riportato  nelle
          note al comma 48. 
                
              - Il testo del comma 743 dell'art. 1 della citata legge
          27 dicembre 2019, n. 160, e' riportato nelle note al  comma
          48.