art. 1 note (parte 19)

           	
				
 
          Note al comma 705: 
                
              - Si riporta il testo dell'art. 80 del  citato  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada): 
              «Art. 80 (Revisioni). - 1. Il  Ministro  dei  trasporti
          stabilisce, con propri decreti, i criteri,  i  tempi  e  le
          modalita' per l'effettuazione della  revisione  generale  o
          parziale delle categorie di veicoli a  motore  e  dei  loro
          rimorchi, al fine di accertare che sussistano  in  essi  le
          condizioni  di  sicurezza  per   la   circolazione   e   di
          silenziosita'  e  che  i  veicoli  stessi   non   producano
          emanazioni inquinanti superiori ai  limiti  prescritti;  le
          revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8  e  seguenti,
          sono effettuate  a  cura  degli  uffici  provinciali  della
          Direzione generale  della  M.C.T.C.  Nel  regolamento  sono
          stabiliti gli elementi su cui  deve  essere  effettuato  il
          controllo  tecnico  dei   dispositivi   che   costituiscono
          l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini
          della sicurezza stessa. 
              2. Le prescrizioni contenute  nei  decreti  emanati  in
          applicazione del comma 1  sono  mantenute  in  armonia  con
          quelle contenute nelle direttive  della  Comunita'  europea
          relative al controllo tecnico dei veicoli a motore. 
              3. Per le autovetture, per gli autoveicoli  adibiti  al
          trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva  a
          pieno carico non superiore a 3,5 t e  per  gli  autoveicoli
          per trasporto promiscuo la revisione deve  essere  disposta
          entro quattro anni dalla data di prima  immatricolazione  e
          successivamente  ogni  due   anni,   nel   rispetto   delle
          specifiche decorrenze previste dalle direttive  comunitarie
          vigenti in materia. 
              4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone  con
          numero di  posti  superiore  a  nove  compreso  quello  del
          conducente, per gli autoveicoli destinati ai  trasporti  di
          cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno  carico
          superiore a 3,5 t, per i rimorchi di  massa  complessiva  a
          pieno carico  superiore  a  3,5  t,  per  i  taxi,  per  le
          autoambulanze,  per  i  veicoli  adibiti  a  noleggio   con
          conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere
          disposta annualmente, salvo che siano stati gia' sottoposti
          nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5  e
          6. 
              5. Gli uffici della Direzione generale della  M.C.T.C.,
          anche su segnalazione degli organi di polizia  stradale  di
          cui all'art. 12, qualora sorgano  dubbi  sulla  persistenza
          dei requisiti di  sicurezza,  rumorosita'  ed  inquinamento
          prescritti,  possono  ordinare  in  qualsiasi  momento   la
          revisione di singoli veicoli. 
              6. I decreti contenenti  la  disciplina  relativa  alla
          revisione limitata al controllo dell'inquinamento  acustico
          ed  atmosferico   sono   emanati   sentito   il   Ministero
          dell'ambiente. 
              7. In caso di incidente stradale nel quale i veicoli  a
          motore o rimorchi abbiano subito gravi danni in conseguenza
          dei  quali  possono  sorgere  dubbi  sulle  condizioni   di
          sicurezza  per  la  circolazione,  gli  organi  di  polizia
          stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, intervenuti per i
          rilievi, sono tenuti a darne notizia al competente  ufficio
          della Direzione generale della M.C.T.C. per la adozione del
          provvedimento di revisione singola. 
              8. Il Ministro dei trasporti, al fine di assicurare  in
          relazione a particolari e contingenti situazioni  operative
          degli uffici provinciali  della  Direzione  generale  della
          M.C.T.C., il rispetto dei termini previsti per le revisioni
          periodiche dei veicoli a  motore  capaci  di  contenere  al
          massimo sedici persone compreso il conducente, o con  massa
          complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, ovvero superiore a
          3,5 t se destinati al trasporto di merci non  pericolose  o
          non deperibili in regime di temperatura controllata  (ATP),
          puo' per singole province individuate con  proprio  decreto
          affidare in concessione quinquennale le suddette  revisioni
          ad imprese  di  autoriparazione  che  svolgono  la  propria
          attivita'  nel  campo  della   meccanica   e   motoristica,
          carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad  imprese  che,
          esercendo in prevalenza attivita' di commercio di  veicoli,
          esercitino   altresi',   con   carattere   strumentale    o
          accessorio, l'attivita' di  autoriparazione.  Tali  imprese
          devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti
          attivita' di autoriparazione di cui all'art.  2,  comma  1,
          della L. 5 febbraio 1992, n.  122.  Le  suddette  revisioni
          possono essere altresi' affidate in concessione ai consorzi
          e alle societa' consortili, anche in forma di  cooperativa,
          appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno
          in una diversa sezione del medesimo registro,  in  modo  da
          garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni. 
              9. Le imprese di  cui  al  comma  8  devono  essere  in
          possesso    di    requisiti    tecnico-professionali,    di
          attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle
          attivita'  di  verifica  e  controllo  per  le   revisioni,
          precisati nel regolamento; il titolare della  ditta  o,  in
          sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso
          dei  requisiti  personali  e  professionali  precisati  nel
          regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto
          il periodo della concessione.  Il  Ministro  dei  trasporti
          definisce con  proprio  decreto  le  modalita'  tecniche  e
          amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di
          cui al comma 8. 
              10. Il Ministero dei  trasporti  -  Direzione  generale
          della M.C.T.C. effettua periodici controlli sulle  officine
          delle imprese di cui  al  comma  8  e  controlli,  anche  a
          campione, sui veicoli  sottoposti  a  revisione  presso  le
          medesime.  I  controlli  periodici  sulle  officine   delle
          imprese di cui al comma 8 sono effettuati, con le modalita'
          di cui all'art. 19, commi 1, 2, 3,  e  4,  della  legge  1°
          dicembre  1986,  n.  870,  da  personale  della   Direzione
          generale della M.C.T.C. in possesso di laurea ad  indirizzo
          tecnico ed inquadrato in qualifiche  funzionali  e  profili
          professionali  corrispondenti  alle  qualifiche  della   ex
          carriera direttiva tecnica, individuati nel regolamento.  I
          relativi importi a carico delle  officine  dovranno  essere
          versati in conto corrente postale ed affluire alle  entrate
          dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del  Ministero
          dei trasporti, la cui denominazione viene  conseguentemente
          modificata dal Ministro del tesoro. 
              11. Nel caso  in  cui,  nel  corso  dei  controlli,  si
          accerti che  l'impresa  non  sia  piu'  in  possesso  delle
          necessarie attrezzature,  oppure  che  le  revisioni  siano
          state effettuate in difformita' dalle prescrizioni vigenti,
          le  concessioni  relative  ai  compiti  di  revisione  sono
          revocate. 
              12. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto,  di
          concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce le  tariffe
          per le  operazioni  di  revisione  svolte  dalla  Direzione
          generale della M.C.T.C. e dalle imprese di cui al comma  8,
          nonche'  quelle  inerenti  ai  controlli  periodici   sulle
          officine  ed  ai  controlli  a  campione   effettuati   dal
          Ministero  dei  trasporti  -   Direzione   generale   della
          M.C.T.C., ai sensi del comma 10. 
              13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con
          le modalita' che saranno  stabilite  con  disposizioni  del
          Ministro dei trasporti, trasmettono all'ufficio provinciale
          competente della Direzione generale della M.C.T.C. la carta
          di  circolazione,   la   certificazione   della   revisione
          effettuata con indicazione delle  operazioni  di  controllo
          eseguite e degli interventi prescritti effettuati,  nonche'
          l'attestazione  del  pagamento  della  tariffa   da   parte
          dell'utente, al fine della relativa annotazione sulla carta
          di circolazione cui si dovra' procedere entro e  non  oltre
          sessanta  giorni  dal  ricevimento  della   carta   stessa.
          Effettuato tale adempimento, la carta di circolazione sara'
          a disposizione presso gli uffici della  Direzione  generale
          della M.C.T.C. per il ritiro da parte delle  officine,  che
          provvederanno a restituirla all'utente. Fino alla  avvenuta
          annotazione sulla carta di circolazione  la  certificazione
          dell'impresa che ha effettuato la revisione  sostituisce  a
          tutti gli effetti la carta di circolazione. 
              14. Ad esclusione  dei  casi  previsti  dall'art.  176,
          comma 18, chiunque circola con un veicolo che non sia stato
          presentato  alla  prescritta  revisione  e'  soggetto  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          173,00 a euro 695,00. Tale  sanzione  e'  raddoppiabile  in
          caso di revisione omessa per piu' di una volta in relazione
          alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti.  L'organo
          accertatore annota sul documento  di  circolazione  che  il
          veicolo    e'    sospeso    dalla     circolazione     fino
          all'effettuazione  della  revisione.   E'   consentita   la
          circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno
          dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il  competente
          ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed
          i  sistemi  informativi  e  statistici  per  la  prescritta
          revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui  si
          circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa
          dell'esito  della  revisione,  si   applica   la   sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da euro  2.002  a
          euro 8.009. All'accertamento della  violazione  di  cui  al
          periodo  precedente  consegue  la  sanzione  amministrativa
          accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta
          giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del
          titolo VI. In caso di  reiterazione  delle  violazioni,  si
          applica   la    sanzione    accessoria    della    confisca
          amministrativa del veicolo. 
              15. Le imprese di cui al comma 8, nei  confronti  delle
          quali sia stato accertato da parte  dei  competenti  uffici
          provinciali della  Direzione  generale  della  M.C.T.C.  il
          mancato rispetto dei termini e  delle  modalita'  stabiliti
          dal Ministro dei trasporti ai  sensi  del  comma  13,  sono
          soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 431,00 a euro 1.734,00. Se nell'arco  di  due
          anni  decorrenti  dalla   prima   vengono   accertate   tre
          violazioni, l'ufficio provinciale della Direzione  generale
          della M.C.T.C. revoca la concessione. 
              16. L'accertamento della falsita' della  certificazione
          di revisione comporta la cancellazione dal registro di  cui
          al comma 8. 
              17.   Chiunque   produce   agli    organi    competenti
          attestazione di revisione falsa e' soggetto  alla  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da euro 431,00  a
          euro 1.734,00. Da  tale  violazione  discende  la  sanzione
          amministrativa  accessoria  del  ritiro  della   carta   di
          circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II,  del
          titolo VI.». 
                
              - Si riporta il testo  del  comma  1  dell'art.  2  del
          decreto del Ministro dei trasporti 2 agosto  2007,  n.  161
          (Regolamento   recante   la   fissazione   delle    tariffe
          applicabili alle operazioni di revisione dei veicoli): 
              «Art.  2   (Revisioni   svolte   presso   le   officine
          autorizzate). - 1. La tariffa relativa alle  operazioni  di
          revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi eseguite
          dalle imprese di cui all'art.  80,  comma  8,  del  decreto
          legislativo n. 285 del 1992  e'  fissata  in  e  45,00  che
          l'utente    corrisponde     anticipatamente     all'impresa
          interessata. A tale tariffa e' aggiunta quella prevista  al
          punto 2) della tabella 3) allegata alla legge  1°  dicembre
          1986, n. 870, che l'utente corrisponde anticipatamente  con
          le  modalita'  previste  dall'art.  1,  per   l'annotazione
          dell'esito della revisione sulla carta di circolazione.». 
                
          Note al comma 706: 
                
              - Il testo del comma 8 dell'art. 80 del citato  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e' riportato nelle  note
          al comma 705. 
                
                
          Note al comma 708: 
                
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  8-bis  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  8-bis  (Operazioni  assimilate   alle   cessioni
          all'esportazione).  -   Sono   assimilate   alle   cessioni
          all'esportazione, se non comprese nell'art. 8: 
              a) le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto
          mare destinate all'esercizio  di  attivita'  commerciali  o
          della pesca nonche' le cessioni di navi adibite alla  pesca
          costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza  in
          mare, ovvero alla demolizione, escluse le unita' da diporto
          di cui alla L. 11 febbraio 1971, n. 50; 
              a-bis) le cessioni di navi di cui agli articoli  239  e
          243 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
              b) le cessioni di aeromobili, compresi i satelliti,  ad
          organi  dello  Stato  ancorche'  dotati   di   personalita'
          giuridica; 
              c) le cessioni di aeromobili  destinati  a  imprese  di
          navigazione aerea che effettuano prevalentemente  trasporti
          internazionali; 
              d) le cessioni di apparati motori e loro  componenti  e
          di parti di ricambio degli stessi  e  delle  navi  e  degli
          aeromobili di cui alle lettere precedenti, le  cessioni  di
          beni destinati a loro dotazione di  bordo  e  le  forniture
          destinate al loro rifornimento e vettovagliamento, comprese
          le somministrazioni di alimenti e di  bevande  a  bordo  ed
          escluse, per  le  navi  adibite  alla  pesca  costiera,  le
          provviste di bordo; 
              e) le prestazioni di servizi, compreso l'uso di  bacini
          di carenaggio,  relativi  alla  costruzione,  manutenzione,
          riparazione,  modificazione,  trasformazione,  assiemaggio,
          allestimento, arredamento, locazione e noleggio delle  navi
          e degli aeromobili di cui alle lettere a), a-bis), b) e c),
          degli apparati motori e loro componenti e ricambi  e  delle
          dotazioni di  bordo,  nonche'  le  prestazioni  di  servizi
          relativi alla demolizione delle navi di  cui  alle  lettere
          a), a-bis) e b); 
              e-bis) le prestazioni di servizi diverse da  quelle  di
          cui alla lettera e) direttamente destinate a  sopperire  ai
          bisogni delle navi e degli aeromobili di cui  alle  lettere
          a), a-bis) e c) e del loro carico. 
              Le disposizioni del secondo e terzo comma  dell'art.  8
          si applicano, con riferimento all'ammontare complessivo dei
          corrispettivi  delle  operazioni  indicate  nel  precedente
          comma,  anche  per  gli  acquisti  di  beni,  diversi   dai
          fabbricati e dalle aree edificabili, e di servizi fatti dai
          soggetti che effettuano le operazioni stesse nell'esercizio
          dell'attivita' propria dell'impresa. 
              Ai fini dell'applicazione del primo comma, una nave  si
          considera adibita alla  navigazione  in  alto  mare  se  ha
          effettuato nell'anno solare precedente o, in caso di  primo
          utilizzo, effettua nell'anno in corso, un numero di  viaggi
          in alto mare superiore al 70 per cento. Per viaggio in alto
          mare si intende il  tragitto  compreso  tra  due  punti  di
          approdo durante il quale e' superato il limite delle  acque
          territoriali, calcolato in base alla linea di bassa  marea,
          a prescindere dalla rotta seguita. I soggetti che intendono
          avvalersi  della  facolta'   di   effettuare   acquisti   o
          importazioni  senza  pagamento  dell'imposta  attestano  la
          condizione della navigazione in alto mare mediante apposita
          dichiarazione. La  dichiarazione  deve  essere  redatta  in
          conformita' al  modello  approvato  con  provvedimento  del
          direttore  dell'Agenzia  delle  entrate   e   deve   essere
          trasmessa telematicamente all'Agenzia  delle  entrate,  che
          rilascia apposita ricevuta telematica con  indicazione  del
          protocollo di ricezione. La dichiarazione  puo'  riguardare
          anche piu' operazioni tra le stesse parti. Gli estremi  del
          protocollo di ricezione della dichiarazione  devono  essere
          indicati nelle fatture  emesse  in  base  ad  essa,  ovvero
          devono    essere    riportati    dall'importatore     nella
          dichiarazione  doganale.  I  soggetti  che  dichiarano  una
          percentuale  determinata   provvisoriamente,   sulla   base
          dell'uso previsto della  nave,  verificano,  a  conclusione
          dell'anno   solare,   la   sussistenza   della   condizione
          dell'effettiva navigazione in alto mare.». 
          Note al comma 709: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  7   del   decreto
          legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471  (Riforma   delle
          sanzioni  tributarie  non  penali  in  materia  di  imposte
          dirette, di imposta sul valore aggiunto  e  di  riscossione
          dei tributi, a norma dell'art. 3, comma  133,  lettera  q),
          della legge 23 dicembre  1996,  n.  662),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 7 (Violazioni relative alle esportazioni).  -  1.
          Chi effettua cessioni di beni senza addebito d'imposta,  ai
          sensi dell'art., primo comma,  lettere  b)  e  b-bis),  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633 relativo alle cessioni all'esportazione, e' punito  con
          la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento
          del tributo, qualora il trasporto o la spedizione fuori del
          territorio dell'Unione europea non avvenga nel termine  ivi
          prescritto. La sanzione  non  si  applica  se,  nei  trenta
          giorni successivi, viene eseguito, previa  regolarizzazione
          della fattura, il versamento dell'imposta. 
              2. La sanzione prevista nel comma 1 si  applica  a  chi
          effettua cessioni a soggetti domiciliati o residenti  fuori
          della Unione europea senza  addebito  d'imposta,  ai  sensi
          dell'art. 38-quater, comma 1, del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633  se  non  provvede
          alla  regolarizzazione  dell'operazione  nel  termine   ivi
          previsto. 
              3. Chi effettua operazioni senza addebito d'imposta, in
          mancanza della dichiarazione d'intento di cui  all'art.  1,
          primo comma, lettera c),  del  decreto  legge  29  dicembre
          1983, n. 746 convertito, con modificazioni, dalla legge  27
          febbraio  1984,  n.  17   e'   punito   con   la   sanzione
          amministrativa   dal   cento   al   duecento   per    cento
          dell'imposta, fermo l'obbligo del  pagamento  del  tributo.
          Qualora la dichiarazione sia stata rilasciata  in  mancanza
          dei  presupposti   richiesti   dalla   legge,   dell'omesso
          pagamento   del   tributo   rispondono   esclusivamente   i
          cessionari, i  committenti  e  gli  importatori  che  hanno
          rilasciato la dichiarazione stessa. 
              3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3  del  presente
          articolo si applicano anche a chi effettua operazioni senza
          addebito d'imposta in mancanza della dichiarazione  di  cui
          all'art. 8-bis, terzo comma,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  nonche'  al
          cessionario, committente  o  importatore  che  rilascia  la
          predetta dichiarazione in assenza dei presupposti richiesti
          dalla legge. 
              3-ter. E' punito con la sanzione prevista  al  comma  3
          chi, in mancanza dei  presupposti  richiesti  dalla  legge,
          dichiara all'altro contraente o in  dogana  la  sussistenza
          della condizione dell'effettiva navigazione  in  alto  mare
          relativa all'anno solare  precedente,  ai  sensi  dell'art.
          8-bis,  terzo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
              4. E' punito con la sanzione prevista nel comma 3  chi,
          in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dichiara
          all'altro contraente o in dogana di volersi avvalere  della
          facolta' di acquistare o di importare merci e servizi senza
          pagamento dell'imposta, ai  sensi  dell'art.  2,  comma  2,
          della legge 18 febbraio 1997, n.  28  ovvero  ne  beneficia
          oltre il limite consentito. Se il  superamento  del  limite
          consegue a mancata esportazione, nei  casi  previsti  dalla
          legge, da parte del cessionario o  del  commissionario,  la
          sanzione  e'  ridotta  alla  meta'  e  non  si  applica  se
          l'imposta viene versata all'ufficio competente entro trenta
          giorni  dalla  scadenza  del  termine  per  l'esportazione,
          previa regolarizzazione della fattura. 
              4-bis. E' punito con la sanzione prevista al comma 3 il
          cedente o prestatore che effettua cessioni  o  prestazioni,
          di cui all'art. 8, primo comma, lettera c), del decreto del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  senza
          avere  prima  riscontrato  per  via  telematica  l'avvenuta
          presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione
          di cui all'art. 1, comma 1, lettera c),  del  decreto-legge
          29 dicembre 1983, n. 746,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17. 
              4-ter. E' punito con la sanzione prevista al comma 3 il
          cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni di
          cui all'art. 8-bis, primo comma, del decreto del Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza avere prima
          riscontrato per  via  telematica  l'avvenuta  presentazione
          all'Agenzia  delle  entrate  della  dichiarazione  di   cui
          all'art. 8-bis,  terzo  comma,  del  medesimo  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. 
              5. Chi, nelle fatture o nelle dichiarazioni  in  dogana
          relative a  cessioni  all'esportazione,  indica  quantita',
          qualita' o corrispettivi diversi da quelli reali, e' punito
          con la sanzione amministrativa dal cento  al  duecento  per
          cento dell'imposta che sarebbe dovuta se i beni  presentati
          in dogana fossero stati ceduti nel territorio dello  Stato,
          calcolata sulle differenze dei corrispettivi o  dei  valori
          normali dei  beni.  La  sanzione  non  si  applica  per  le
          differenze  quantitative  non  superiori  al   cinque   per
          cento.». 
          Note al comma 710: 
              - Si riporta il testo del comma  1  dell'art.  7-sexies
          del citato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 633: 
              «Art. 7-sexies (Territorialita' - Disposizioni speciali
          relative a talune prestazioni di servizi rese a committenti
          non soggetti passivi). - 1. In deroga  a  quanto  stabilito
          dall'art.  7-ter,  comma  1,  lettera  b),  si  considerano
          effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti
          non soggetti passivi: 
              a) le prestazioni di  intermediazione  in  nome  e  per
          conto   del   cliente,   quando   le   operazioni   oggetto
          dell'intermediazione   si   considerano   effettuate    nel
          territorio dello Stato; 
              b) le prestazioni di  trasporto  di  beni  diverse  dal
          trasporto intracomunitario, in  proporzione  alla  distanza
          percorsa nel territorio dello Stato; 
              c) le  prestazioni  di  trasporto  intracomunitario  di
          beni,  quando  la  relativa  esecuzione   ha   inizio   nel
          territorio dello Stato; 
              d) le prestazioni di lavorazione, nonche'  le  perizie,
          relative a beni mobili materiali e le  operazioni  rese  in
          attivita' accessorie ai trasporti, quali quelle di  carico,
          scarico, movimentazione e simili, quando sono eseguite  nel
          territorio dello Stato; 
              e)  le  prestazioni  di  servizi  di  locazione,  anche
          finanziaria, noleggio e simili, non  a  breve  termine,  di
          mezzi di trasporto diversi dalle imbarcazioni  da  diporto,
          quando il committente e' domiciliato nel  territorio  dello
          Stato o ivi residente senza domicilio all'estero  e  sempre
          che siano utilizzate nel  territorio  della  Comunita'.  Le
          medesime prestazioni se rese ad un soggetto  domiciliato  e
          residente al di fuori del  territorio  della  Comunita'  si
          considerano effettuate nel territorio  dello  Stato  quando
          sono ivi utilizzate; 
              e-bis) le prestazioni di cui alla lettera  e)  relative
          ad imbarcazioni da diporto, sempre che  l'imbarcazione  sia
          effettivamente messa a disposizione  nel  territorio  dello
          Stato e la prestazione sia resa  da  soggetti  passivi  ivi
          stabiliti e sia utilizzata nel territorio della  Comunita'.
          Le medesime prestazioni, se l'imbarcazione  da  diporto  e'
          messa a  disposizione  in  uno  Stato  estero  fuori  della
          Comunita' ed il prestatore e' stabilito  in  quello  stesso
          Stato, si considerano effettuate nel territorio dello Stato
          quando sono  ivi  utilizzate.  Alle  medesime  prestazioni,
          quando l'imbarcazione da diporto e' messa a disposizione in
          uno Stato diverso da quello di stabilimento del prestatore,
          si applica la lettera e); 
              f); 
              g).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 26 del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 
              «Art. 26 (Variazioni dell'imponibile o dell'imposta). -
          1. Le disposizioni degli  articoli  21  e  seguenti  devono
          essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte
          le volte che successivamente all'emissione della fattura  o
          alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare
          imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta
          viene  ad  aumentare  per  qualsiasi  motivo,  compresa  la
          rettifica  di  inesattezze  della  fatturazione   o   della
          registrazione. 
              2. Se un'operazione  per  la  quale  sia  stata  emessa
          fattura, successivamente alla  registrazione  di  cui  agli
          articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o  se  ne
          riduce   l'ammontare   imponibile,   in   conseguenza    di
          dichiarazione   di    nullita',    annullamento,    revoca,
          risoluzione, rescissione e simili o per  mancato  pagamento
          in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali  o  di
          procedure esecutive individuali  rimaste  infruttuose  o  a
          seguito  di  un  accordo  di  ristrutturazione  dei  debiti
          omologato ai sensi dell'art. 182-bis del regio  decreto  16
          marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato  ai  sensi
          dell'art. 67, terzo comma, lettera d), del  medesimo  regio
          decreto n. 267 del  1942,  pubblicato  nel  registro  delle
          imprese o in conseguenza  dell'applicazione  di  abbuoni  o
          sconti previsti contrattualmente, il  cedente  del  bene  o
          prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione
          ai  sensi  dell'art.  19  l'imposta   corrispondente   alla
          variazione, registrandola a norma dell'art. 25. 
              3. La disposizione di cui al comma 2  non  puo'  essere
          applicata dopo il decorso  di  un  anno  dall'effettuazione
          dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi  indicati
          si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le
          parti e puo' essere applicata,  entro  lo  stesso  termine,
          anche  in  caso   di   rettifica   di   inesattezze   della
          fatturazione  che  abbiano  dato   luogo   all'applicazione
          dell'art. 21, comma 7. 
              4. 
              5.  Ove  il  cedente  o  prestatore  si  avvalga  della
          facolta' di cui al comma 2, il cessionario  o  committente,
          che abbia gia' registrato l'operazione ai  sensi  dell'art.
          25, deve in tal  caso  registrare  la  variazione  a  norma
          dell'art. 23 o dell'art. 24, nei  limiti  della  detrazione
          operata,   salvo   il   suo   diritto   alla   restituzione
          dell'importo pagato al cedente o  prestatore  a  titolo  di
          rivalsa. 
              6. 
              7. La correzione di errori materiali o di calcolo nelle
          registrazioni di cui agli articoli 23,  25  e  39  e  nelle
          liquidazioni periodiche di cui all'art. 27, all'art. 1  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  23   marzo   1998,   n.   100,   e   successive
          modificazioni, e all'art.  7  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n.
          542,  e  successive  modificazioni,  deve   essere   fatta,
          mediante  annotazione  delle  variazioni  dell'imposta   in
          aumento nel registro di cui all'art. 23 e delle  variazioni
          dell'imposta in diminuzione nel registro  di  cui  all'art.
          25. Con le stesse modalita'  devono  essere  corretti,  nel
          registro di cui all'art. 24, gli errori materiali  inerenti
          alla trascrizione di dati  indicati  nelle  fatture  o  nei
          registri tenuti a norma di legge. 
              8. Le variazioni di cui ai commi 2, 3 e 5 e quelle  per
          errori di registrazione di cui al comma  7  possono  essere
          effettuate dal cedente o  prestatore  del  servizio  e  dal
          cessionario   o   committente   anche   mediante   apposite
          annotazioni in rettifica rispettivamente  sui  registri  di
          cui agli articoli 23 e 24 e sul registro  di  cui  all'art.
          25. 
              9. Nel caso di  risoluzione  contrattuale,  relativa  a
          contratti a esecuzione continuata o periodica,  conseguente
          a inadempimento, la facolta' di  cui  al  comma  2  non  si
          estende a quelle cessioni e a quelle  prestazioni  per  cui
          sia  il  cedente  o  prestatore  che   il   cessionario   o
          committente abbiano correttamente  adempiuto  alle  proprie
          obbligazioni. 
              10.  La  facolta'  di  cui  al  comma  2  puo'   essere
          esercitata,  ricorrendo  i  presupposti  di  cui   a   tale
          disposizione, anche dai cessionari e  committenti  debitori
          dell'imposta ai sensi  dell'art.  17  o  dell'art.  74  del
          presente decreto ovvero dell'art. 44 del  decreto-legge  30
          agosto 1993, n. 331, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive  modificazioni.
          In tal caso, si applica  ai  cessionari  o  committenti  la
          disposizione di cui al comma 5. 
              11. 
              12.  Ai  fini  del  comma  2  una  procedura  esecutiva
          individuale si considera in ogni caso infruttuosa: 
              a) nell'ipotesi di pignoramento  presso  terzi,  quando
          dal  verbale   di   pignoramento   redatto   dall'ufficiale
          giudiziario risulti che presso il terzo  pignorato  non  vi
          sono beni o crediti da pignorare; 
              b) nell'ipotesi di pignoramento di beni mobili,  quando
          dal  verbale   di   pignoramento   redatto   dall'ufficiale
          giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero
          l'impossibilita'  di  accesso  al  domicilio  del  debitore
          ovvero la sua irreperibilita'; 
              c) nell'ipotesi in cui, dopo che per tre  volte  l'asta
          per la vendita del bene pignorato sia  andata  deserta,  si
          decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva
          onerosita'.». 
          Note al comma 711: 
                
              - Il testo del primo comma dell'art. 8-bis del  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e'
          riportato nelle note al comma 708. 
          Note al comma 713: 
                
              - Il testo del primo comma dell'art. 8-bis del  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e'
          riportato nelle note al comma 708. 
                
          Note al comma 714: 
                
              - Si riporta il testo del  comma  3  dell'art.  20  del
          citato  decreto  legislativo  14  settembre  2015,  n.  148
          (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
          ammortizzatori sociali in costanza di rapporto  di  lavoro,
          in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n. 183): 
              «Art. 20 (Campo di applicazione). - 1. - 2. Omissis. 
              3.  La  medesima  disciplina  e  i  medesimi   obblighi
          contributivi trovano applicazione, a prescindere dal numero
          dei dipendenti, in relazione alle categorie seguenti: 
              a)  imprese  del  trasporto   aereo   e   di   gestione
          aeroportuale e societa' da queste derivate, nonche' imprese
          del sistema aereoportuale; 
              b) partiti  e  movimenti  politici  e  loro  rispettive
          articolazioni e sezioni territoriali, nei limiti  di  spesa
          di 8,5 milioni di euro per l'anno 2015 e di  11,25  milioni
          di euro annui a decorrere dall'anno 2016, a condizione  che
          risultino iscritti nel registro di cui all'art. 4, comma 2,
          del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13. 
              Omissis.». 
              - Il testo del comma 2 dell'art. 6 del decreto-legge  7
          ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' riportato nelle  note  al
          comma 434. 
                
                
          Note al comma 719: 
                
              - Il testo del paragrafo 3 dell'art. 108  del  Trattato
          sul funzionamento dell'Unione europea, e'  riportato  nelle
          note al comma 14. 
                
          Note al comma 721: 
                
              - Si riporta il testo dei commi 2 e 4 dell'art.  13-bis
          del  citato  decreto-legge  16  ottobre   2017,   n.   148,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,
          n. 172 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria  e  per
          esigenze indifferibili),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 13-bis (Disposizioni in  materia  di  concessioni
          autostradali). - 1. Omissis. 
              2. A seguito dell'affidamento di cui  al  comma  4  del
          presente articolo, la societa' Autobrennero Spa provvede al
          trasferimento all'entrata del bilancio  dello  Stato  delle
          risorse accantonate in regime  di  esenzione  fiscale  fino
          alla  data  del  predetto  affidamento  nel  fondo  di  cui
          all'art. 55, comma 13, della legge  27  dicembre  1997,  n.
          449, mediante versamenti rateizzati  di  pari  importo,  da
          effettuare entro l'anno 2028. La societa' Autobrennero  Spa
          provvede al versamento delle rate entro il 15  dicembre  di
          ciascuno degli anni successivi a  quello  di  effettuazione
          dell'affidamento di cui al comma 4 del  presente  articolo.
          Le risorse versate dalla  societa'  Autobrennero  Spa  sono
          riassegnate  allo  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e  trasferite  alla  societa'
          Rete ferroviaria italiana Spa. Le ulteriori  quote  annuali
          da accantonare ai sensi del medesimo  art.  55,  comma  13,
          della legge n. 449 del 1997 sono versate dal concessionario
          dell'infrastruttura A22 Brennero-Modena con le modalita' di
          cui   al   periodo   precedente   entro    trenta    giorni
          dall'approvazione del bilancio dell'anno di riferimento. Le
          risorse versate ai sensi del presente comma sono utilizzate
          per le finalita' di cui al citato art. 55, comma 13,  della
          legge  n.  449  del  1997,  nell'ambito  del  contratto  di
          programma -  parte  investimenti  tra  il  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti e la RFI Spa. 
              3. Omissis. 
              4. Gli atti convenzionali di concessione sono stipulati
          dal Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  con  i
          concessionari autostradali delle infrastrutture di  cui  al
          comma  1,  dopo  l'approvazione  del  CIPE,  previo  parere
          dell'Autorita' di regolazione dei trasporti sullo schema di
          convenzione e comunque, con riferimento  all'infrastruttura
          autostradale A22 Brennero-Modena, entro il 30 aprile 2021 e
          il versamento degli importi dovuti per l'anno  2020  e  per
          gli anni precedenti dal  concessionario  subentrante  della
          predetta infrastruttura ai sensi del comma 3 e'  effettuato
          per il 50 per cento entro  il  30  giugno  2021  e  per  il
          restante 50 per cento entro il 30 aprile 2022.  I  medesimi
          concessionari mantengono  tutti  gli  obblighi  previsti  a
          legislazione. 
              Omissis.». 
          Note al comma 722: 
                
              -  Il  testo  del  comma   4   dell'art.   13-bis   del
          decreto-legge 16 ottobre  2017,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,  n.  172,  come
          modificato dalla presente legge, e' riportato nelle note al
          comma 721. 
                
                
              - Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 115 del
          citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  Sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19): 
              «Art. 115 (Fondo di liquidita'  per  il  pagamento  dei
          debiti  commerciali  degli  enti  territoriali).  -  1.  E'
          istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze un fondo,  denominato  "Fondo
          per assicurare  la  liquidita'  per  pagamenti  dei  debiti
          certi, liquidi ed esigibili", con una dotazione  di  12.000
          milioni di euro per il 2020. Il Fondo  di  cui  al  periodo
          precedente e' distinto in due sezioni a  cui  corrispondono
          due articoli  del  relativo  capitolo  del  bilancio  dello
          Stato, denominate rispettivamente "Sezione  per  assicurare
          la liquidita' per pagamenti dei debiti  certi,  liquidi  ed
          esigibili degli enti locali  e  delle  regioni  e  province
          autonome  per  debiti  diversi  da  quelli   finanziari   e
          sanitari" con una dotazione di  8.000  milioni  di  euro  e
          "Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni  e  alle
          province autonome per pagamenti dei debiti  certi,  liquidi
          ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario  Nazionale",
          con una dotazione di 4.000 milioni di euro. Con decreto del
          Ministro dell'economia e delle  finanze  da  comunicare  al
          Parlamento,    possono    essere    disposte     variazioni
          compensative, in termini di competenza e di  cassa,  tra  i
          predetti articoli in relazione alle richieste  di  utilizzo
          delle risorse. Nell'ambito della "Sezione per assicurare la
          liquidita' per  pagamenti  dei  debiti  certi,  liquidi  ed
          esigibili degli enti locali  e  delle  regioni  e  province
          autonome  per  debiti  diversi  da  quelli   finanziari   e
          sanitari" le risorse sono ripartite in due quote: una quota
          pari a 6.500 milioni di euro destinata agli enti  locali  e
          una quota pari a  1.500  milioni  di  euro  destinata  alle
          regioni e  province  autonome.  Agli  oneri  derivanti  dal
          presente comma, pari a 12.000 milioni di  euro  per  l'anno
          2020, si provvede ai sensi dell'art. 265. 
              2. Ai fini dell'immediata operativita' del  "Fondo  per
          assicurare la liquidita' per pagamenti  dei  debiti  certi,
          liquidi ed esigibili" di  cui  al  comma  1,  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi
          e prestiti S.p.A., entro 10 giorni dall'entrata  in  vigore
          del presente decreto, un'apposita convenzione e trasferisce
          le disponibilita' delle Sezioni che costituiscono il  Fondo
          su  due  conti  correnti  appositamente  accesi  presso  la
          Tesoreria centrale  dello  Stato,  intestati  al  Ministero
          dell'economia e delle finanze, su cui la Cassa  depositi  e
          prestiti S.p.A. e' autorizzata ad effettuare operazioni  di
          prelevamento e versamento per  le  finalita'  di  cui  alle
          predette Sezioni. La suddetta  Convenzione  definisce,  tra
          l'altro, criteri e modalita' per l'accesso da  parte  degli
          enti locali  e  delle  regioni  e  province  autonome  alle
          risorse delle Sezioni, secondo un contratto tipo, approvato
          con decreto del Direttore generale del Tesoro e  pubblicato
          sui siti  internet  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonche' i
          criteri e le modalita' di gestione delle Sezioni  da  parte
          di Cassa depositi  e  prestiti  S.p.A.  La  convenzione  e'
          pubblicata sui siti internet del Ministero dell'economia  e
          delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A. 
              Omissis.». 
                
          Note al comma 724: 
              - Si riporta il testo del comma 95  dell'art.  1  della
          citata  legge  30  dicembre  2018,  n.  145  (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021): 
              «Art. 1. - 1. - 94. Omissis. 
              95.   Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito  un  fondo  da
          ripartire con una dotazione di  740  milioni  di  euro  per
          l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno  2020,  di
          1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni  di
          euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300  milioni
          di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033. 
              Omissis.». 
          Note al comma 725: 
                
              - Si riporta il testo del comma 9 dell'art.  17-septies
          del citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 17-septies (Piano nazionale infrastrutturale  per
          la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica). -
          1. - 8. Omissis. 
              9. A valere  sulle  risorse  di  cui  al  comma  8,  il
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti finanzia  le
          spese sostenute per l'acquisto e per l'installazione  degli
          impianti nell'ambito dei progetti presentati dalle  regioni
          e dagli enti  locali  relativi  allo  sviluppo  delle  reti
          infrastrutturali per la ricarica  dei  veicoli  nell'ambito
          degli accordi di programma di cui al comma 5. 
              Omissis.». 
          Note al comma 726: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8   del   decreto
          legislativo  16  dicembre  2016,  n.  257  (Disciplina   di
          attuazione  della  direttiva  2014/94/UE   del   Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del  22  ottobre  2014,  sulla
          realizzazione di  una  infrastruttura  per  i  combustibili
          alternativi), come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  8  (Informazioni  per  gli  utenti   (Attuazione
          dell'art. 7, paragrafi 1, 2,  3,  5  e  7  della  direttiva
          2014/94/UE)). - 1. Fatto salvo quanto previsto dal  decreto
          legislativo 31 marzo 2011, n.  55,  sono  rese  disponibili
          informazioni chiare,  coerenti  e  pertinenti  riguardo  ai
          veicoli  a  motore  che  possono  utilizzare   regolarmente
          determinati  combustibili  immessi  sul  mercato  o  essere
          ricaricati  tramite  punti  di  ricarica,  conformemente  a
          quanto disposto dall'art. 37 del decreto del  Ministro  dei
          trasporti  28  aprile  2008,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana 12 luglio 2008, n. 162.
          Tali informazioni sono rese  disponibili  nei  manuali  dei
          veicoli a motore, nei punti di rifornimento e ricarica, sui
          veicoli a motore e presso  i  concessionari  di  veicoli  a
          motore  ubicati  sul  territorio  nazionale.  La   presente
          disposizione si applica a tutti i veicoli a  motore,  e  ai
          loro manuali, immessi sul mercato dopo il 18 novembre 2016. 
              2. La comunicazione delle informazioni di cui al  comma
          1 si basa sulle disposizioni in materia di etichettatura di
          cui alle norme tecniche di unificazione. Nel  caso  in  cui
          tali norme riguardano una rappresentazione grafica, incluso
          un  sistema  cromatico  di  codifica,  la  rappresentazione
          grafica e' semplice e facile da comprendere, e collocata in
          maniera chiaramente visibile sui corrispondenti  apparecchi
          di distribuzione e relative pistole di  tutti  i  punti  di
          rifornimento, a partire dalla data in  cui  i  combustibili
          sono immessi sul mercato e i  sui  tappi  dei  serbatoi  di
          carburante, o nelle immediate vicinanze, di tutti i veicoli
          a motore raccomandati e compatibili con tale  combustibile,
          e nei manuali dei veicoli a motore, che  sono  immessi  sul
          mercato dopo il 18 novembre 2016. 
              3. Nel caso  in  cui  le  disposizioni  in  materia  di
          etichettatura  delle  rispettive  norme   degli   organismi
          europei di normazione sono aggiornate o sono adottati  atti
          delegati  da  parte  della  Commissione  europea   riguardo
          all'etichettatura  o  sono  elaborate  nuove  norme   dagli
          organismi  europei  di  normazione   per   i   combustibili
          alternativi,  i  corrispondenti  requisiti  in  materia  di
          etichettatura si applicano a tutti i punti di  rifornimento
          e ricarica e a tutti i veicoli a motore  immatricolati  nel
          territorio  nazionale   decorsi   ventiquattro   mesi   dal
          rispettivo aggiornamento o dalla rispettiva adozione. 
              4. Al  fine  di  contribuire  alla  consapevolezza  dei
          consumatori  e  alla  trasparenza  dei  prezzi,   a   scopo
          divulgativo sul sito  dell'Osservatorio  prezzi  carburanti
          del  Ministero  dello  sviluppo  economico   sono   fornite
          informazioni sui fattori di  equivalenza  dei  combustibili
          alternativi e sono pubblicati in formato aperto i raffronti
          tra i prezzi unitari medi dei diversi carburanti. 
              5. Entro centottanta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto,  sono  rese  disponibili,  sul
          sito  dell'Osservatorio  prezzi  carburanti  del  Ministero
          dello sviluppo economico, la mappa nazionale dei  punti  di
          rifornimento  accessibili  al  pubblico   di   combustibili
          alternativi GNC, GNL e GPL per il trasporto stradale e, sul
          sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei
          trasporti la mappa nazionale dei punti  di  ricarica  o  di
          rifornimento  accessibili  al  pubblico   di   combustibili
          alternativi  elettricita'  e  idrogeno  per  il   trasporto
          stradale.  Per  la  predisposizione  di  tale   mappa,   il
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  attraverso
          la Piattaforma unica nazionale, di  seguito  PUN,  prevista
          nell'ambito del PNire, raccoglie le  informazioni  relative
          ai punti di  ricarica  o  di  rifornimento  accessibili  al
          pubblico, quali  la  localizzazione,  la  tecnologia  della
          presa,  la  potenza  massima   erogabile,   la   tecnologia
          utilizzata per l'accesso alla ricarica,  la  disponibilita'
          di    accesso,    l'identificativo    infrastruttura,    il
          proprietario dell'infrastruttura. 
              5-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro  dello  sviluppo
          economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata di
          cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata
          in vigore della presente  disposizione,  sono  definite  le
          modalita' di alimentazione della PUN da parte  dei  gestori
          delle  infrastrutture  pubbliche  e  delle   infrastrutture
          private ad accesso pubblico obbligati a conferire alla  PUN
          il set minimo di dati e informazioni previsti dal PNire. 
              6. Entro quattro anni dalla data di entrata  in  vigore
          del  presente  decreto,  in  linea  con  lo  sviluppo   dei
          carburanti alternativi per la navigazione, con decreto  del
          Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministro  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti,   sono
          previste le modalita'  di  comunicazione  agli  utenti  dei
          prezzi e delle mappe nazionali dei  punti  di  rifornimento
          accessibili al pubblico di  combustibili  alternativi  GNC,
          GNL e GPL per la navigazione. 
              7.  Per  le  autovetture,  la  Guida  al  risparmio  di
          carburanti e  alle  emissioni  di  CO2,  redatta  ai  sensi
          dell'art. 4  della  direttiva  1999/94/UE,  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio del 13 dicembre 1999 contiene anche
          informazioni  circa  i  benefici  economici,  energetici  e
          ambientali  dei  combustibili   alternativi   rispetto   ai
          tradizionali, mediante casi-tipo.». 
          Note al comma 727: 
              - Si riporta il testo del  comma  6  dell'art.  57  del
          citato decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  57   (Semplificazione   delle   norme   per   la
          realizzazione di punti e stazioni di  ricarica  di  veicoli
          elettrici). - 1. - 5. Omissis. 
              6. Con propri provvedimenti, adottati in conformita' ai
          rispettivi ordinamenti, i comuni, ai sensi dell'art. 7  del
          codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile
          1992, n. 285, disciplinano, entro sei mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, l'installazione, la
          realizzazione  e  la  gestione  delle   infrastrutture   di
          ricarica a pubblico accesso, di cui al  presente  articolo,
          stabilendo  la  localizzazione  e  la  quantificazione   in
          coerenza con gli strumenti di  pianificazione  regionali  e
          comunali, al fine di garantire un numero adeguato di stalli
          in funzione della domanda e degli obiettivi di  progressivo
          rinnovo del parco dei veicoli circolanti,  prevedendo,  ove
          possibile, l'installazione di almeno un punto  di  ricarica
          ogni 1.000 abitanti. 
              Omissis.». 
          Note al comma 731: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  35  del   decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n.  50  (Codice  dei  contratti
          pubblici): 
              «Art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e  metodi  di
          calcolo del valore stimato degli appalti).  -  1.  Ai  fini
          dell'applicazione  del  presente  codice,  le   soglie   di
          rilevanza comunitaria sono: 
              a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori  e
          per le concessioni; 
              b) euro 135.000 per gli appalti pubblici di  forniture,
          di servizi e  per  i  concorsi  pubblici  di  progettazione
          aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici  che  sono
          autorita' governative centrali indicate nell'allegato  III;
          se gli appalti pubblici di forniture  sono  aggiudicati  da
          amministrazioni aggiudicatrici operanti nel  settore  della
          difesa,  questa  soglia  si  applica  solo   agli   appalti
          concernenti i prodotti menzionati nell'allegato VIII; 
              c) euro 209.000 per gli appalti pubblici di  forniture,
          di servizi e  per  i  concorsi  pubblici  di  progettazione
          aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali;
          tale soglia si  applica  anche  agli  appalti  pubblici  di
          forniture aggiudicati dalle autorita' governative  centrali
          che  operano  nel  settore  della  difesa,  allorche'  tali
          appalti concernono prodotti  non  menzionati  nell'allegato
          VIII; 
              d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di
          altri servizi specifici elencati all'allegato IX. 
              2.  Nei  settori  speciali,  le  soglie  di   rilevanza
          comunitaria sono: 
              a) euro 5.225.000 per gli appalti di lavori; 
              b) euro  418.000  per  gli  appalti  di  forniture,  di
          servizi e per i concorsi pubblici di progettazione; 
              c) euro 1.000.000 per i contratti  di  servizi,  per  i
          servizi  sociali  e  altri   servizi   specifici   elencati
          all'allegato IX. 
              3.  Le  soglie  di  cui  al  presente   articolo   sono
          periodicamente  rideterminate   con   provvedimento   della
          Commissione europea, che trova  diretta  applicazione  alla
          data di entrata in vigore  a  seguito  della  pubblicazione
          nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 
              4. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico
          di lavori,  servizi  e  forniture  e'  basato  sull'importo
          totale    pagabile,    al    netto    dell'IVA,    valutato
          dall'amministrazione     aggiudicatrice     o     dall'ente
          aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo  massimo
          stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali  opzioni
          o  rinnovi  del  contratto  esplicitamente  stabiliti   nei
          documenti di gara. Quando l'amministrazione  aggiudicatrice
          o l'ente aggiudicatore prevedono premi o  pagamenti  per  i
          candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del
          valore stimato dell'appalto. 
              5.  Se  un'amministrazione  aggiudicatrice  o  un  ente
          aggiudicatore sono composti da unita'  operative  distinte,
          il calcolo del valore stimato di un appalto tiene conto del
          valore  totale  stimato  per  tutte   le   singole   unita'
          operative. Se un'unita' operativa distinta e'  responsabile
          in modo indipendente del proprio appalto o  di  determinate
          categorie di  esso,  il  valore  dell'appalto  puo'  essere
          stimato con riferimento al  valore  attribuito  dall'unita'
          operativa distinta. 
              6. La scelta del  metodo  per  il  calcolo  del  valore
          stimato di un appalto o concessione non puo'  essere  fatta
          con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di  applicazione
          delle disposizioni del presente codice relative alle soglie
          europee. Un appalto non puo' essere frazionato  allo  scopo
          di evitare l'applicazione delle norme del  presente  codice
          tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino. 
              7. Il valore stimato dell'appalto  e'  quantificato  al
          momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara  o  del
          bando  di  gara  o,  nei  casi  in  cui  non  sia  prevista
          un'indizione di gara, al momento in  cui  l'amministrazione
          aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di
          affidamento del contratto. 
              8. Per gli appalti pubblici di lavori  il  calcolo  del
          valore stimato tiene conto dell'importo dei  lavori  stessi
          nonche'  del  valore  complessivo  stimato  di   tutte   le
          forniture    e     servizi     messi     a     disposizione
          dell'aggiudicatario dall'amministrazione  aggiudicatrice  o
          dall'ente aggiudicatore, a condizione che  siano  necessari
          all'esecuzione dei lavori. Il valore delle forniture o  dei
          servizi  non  necessari  all'esecuzione  di  uno  specifico
          appalto di  lavori  non  puo'  essere  aggiunto  al  valore
          dell'appalto di lavori in modo da sottrarre  l'acquisto  di
          tali   forniture   o   servizi   dall'applicazione    delle
          disposizioni del presente codice. 
              9. Per i contratti relativi a lavori e servizi: 
              a)  quando  un'opera  prevista  o  una  prestazione  di
          servizi puo' dare luogo ad appalti  aggiudicati  per  lotti
          distinti, e' computato il valore complessivo stimato  della
          totalita' di tali lotti; 
              b) quando il  valore  cumulato  dei  lotti  e'  pari  o
          superiore  alle  soglie  di  cui  ai  commi  1  e   2,   le
          disposizioni   del    presente    codice    si    applicano
          all'aggiudicazione di ciascun lotto. 
              10. Per gli appalti di forniture: 
              a) quando  un  progetto  volto  ad  ottenere  forniture
          omogenee puo' dare luogo ad appalti aggiudicati  per  lotti
          distinti, nell'applicazione delle soglie di cui ai commi  1
          e 2  e'  computato  il  valore  complessivo  stimato  della
          totalita' di tali lotti; 
              b) quando il  valore  cumulato  dei  lotti  e'  pari  o
          superiore  alle  soglie  di  cui  ai  commi  1  e   2,   le
          disposizioni   del    presente    codice    si    applicano
          all'aggiudicazione, di ciascun lotto. 
              11. In deroga a quanto previsto dai commi 9  e  10,  le
          amministrazioni aggiudicatrici  o  gli  enti  aggiudicatori
          possono  aggiudicare  l'appalto  per  singoli  lotti  senza
          applicare le disposizioni del presente  codice,  quando  il
          valore stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore  a
          euro 80.000 per le forniture o  i  servizi  oppure  a  euro
          1.000.000 per i lavori,  purche'  il  valore  cumulato  dei
          lotti aggiudicati non superi il 20  per  cento  del  valore
          complessivo di tutti i lotti in cui sono  stati  frazionati
          l'opera  prevista,  il  progetto  di   acquisizione   delle
          forniture omogenee, o il progetto di prestazione servizi. 
              12. Se gli appalti pubblici di forniture o  di  servizi
          presentano caratteri di regolarita'  o  sono  destinati  ad
          essere rinnovati entro un  determinato  periodo,  e'  posto
          come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto: 
              a) il valore reale complessivo dei  contratti  analoghi
          successivi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti  o
          dell'esercizio precedente, rettificato, ove  possibile,  al
          fine  di  tenere  conto  dei  cambiamenti  in  termini   di
          quantita' o  di  valore  che  potrebbero  sopravvenire  nei
          dodici mesi successivi al contratto iniziale; 
              b)  il  valore  stimato   complessivo   dei   contratti
          successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi
          alla prima consegna o nel corso dell'esercizio,  se  questo
          e' superiore ai dodici mesi. 
              13. Per gli appalti pubblici di  forniture  aventi  per
          oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto
          a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per
          il calcolo dei valore stimato dell'appalto e' il seguente: 
              a) per gli appalti pubblici di durata determinata  pari
          o inferiore a dodici mesi, il  valore  stimato  complessivo
          per la durata dell'appalto o, se la durata supera i  dodici
          mesi, il valore complessivo, ivi compreso il valore stimato
          dell'importo residuo; 
              b) per gli appalti pubblici di durata  indeterminata  o
          che  non  puo'   essere   definita,   il   valore   mensile
          moltiplicato per quarantotto. 
              14. Per gli appalti pubblici di servizi, il  valore  da
          porre  come  base  per  il  calcolo  del   valore   stimato
          dell'appalto,  a  seconda  del  tipo  di  servizio,  e'  il
          seguente: 
              a) per i servizi assicurativi: il premio  da  pagare  e
          altre forme di remunerazione; 
              b) per i servizi bancari e  altri  servizi  finanziari:
          gli onorari, le commissioni  da  pagare,  gli  interessi  e
          altre forme di remunerazione; 
              c) per gli appalti riguardanti  la  progettazione:  gli
          onorari,  le  commissioni  da  pagare  e  altre  forme   di
          remunerazione; 
              d) per gli appalti pubblici di servizi che non  fissano
          un prezzo complessivo: 
              1) in caso di appalti  di  durata  determinata  pari  o
          inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo stimato
          per l'intera loro durata; 
              2)  in  caso  di  appalti  di  durata  indeterminata  o
          superiore   a   quarantotto   mesi,   il   valore   mensile
          moltiplicato per quarantotto. 
              15. Il calcolo del valore stimato di un  appalto  misto
          di servizi e forniture  si  fonda  sul  valore  totale  dei
          servizi e delle forniture,  prescindendo  dalle  rispettive
          quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di
          posa e di installazione. 
              16. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici  di
          acquisizione, il valore da prendere in considerazione e' il
          valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso  dei
          contratti previsti durante l'intera  durata  degli  accordi
          quadro o del sistema dinamico di acquisizione. 
              17. Nel caso  di  partenariati  per  l'innovazione,  il
          valore da prendere in considerazione e' il  valore  massimo
          stimato, al netto dell'IVA, delle attivita'  di  ricerca  e
          sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del  previsto
          partenariato, nonche' delle forniture, dei  servizi  o  dei
          lavori  da  mettere  a  punto  e  fornire  alla  fine   del
          partenariato. 
              18. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato
          l'importo dell'anticipazione del  prezzo  pari  al  20  per
          cento  da  corrispondere  all'appaltatore  entro   quindici
          giorni    dall'effettivo    inizio    della    prestazione.
          L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel  caso
          di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32,  comma
          8, del presente codice, e' subordinata alla costituzione di
          garanzia fideiussoria bancaria o  assicurativa  di  importo
          pari all'anticipazione maggiorato del  tasso  di  interesse
          legale  applicato  al  periodo   necessario   al   recupero
          dell'anticipazione stessa secondo il  cronoprogramma  della
          prestazione. La predetta garanzia e' rilasciata da  imprese
          bancarie autorizzate ai sensi del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385,  o  assicurative  autorizzate  alla
          copertura dei rischi ai quali si riferisce  l'assicurazione
          e che rispondano  ai  requisiti  di  solvibilita'  previsti
          dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita'. La
          garanzia   puo'   essere,   altresi';   rilasciata    dagli
          intermediari   finanziari    iscritti    nell'albo    degli
          intermediari finanziari di cui  all'art.  106  del  decreto
          legislativo 1° settembre  1993,  n.  385.  L'importo  della
          garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto  nel
          corso  della  prestazione,  in  rapporto   al   progressivo
          recupero  dell'anticipazione  da   parte   delle   stazioni
          appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione,  con
          obbligo di restituzione, se l'esecuzione della  prestazione
          non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i  tempi
          contrattuali.  Sulle  somme  restituite  sono  dovuti   gli
          interessi legali con decorrenza dalla  data  di  erogazione
          della anticipazione.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 12, 13  e  14  del
          Regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 20 novembre 2013,  relativo  al  riciclaggio
          delle navi e che modifica il regolamento (CE) n.  1013/2006
          e la direttiva 2009/16/CE: 
              «Art. 12 (Requisiti per le navi battenti bandiera di un
          paese terzo). - 1. Alle  condizioni  di  cui  all'art.  32,
          paragrafo 2, lettera b), le navi battenti  bandiera  di  un
          paese terzo che fanno scalo in un porto o ancoraggio di uno
          Stato membro tengono a bordo un  inventario  dei  materiali
          pericolosi conforme all'art. 5, paragrafo 2. 
              Fatto salvo il primo comma, l'accesso a un porto o a un
          ancoraggio specifico puo' essere consentito  dall'autorita'
          competente di uno Stato membro in casi di forza maggiore  o
          per motivi primari di  sicurezza  ovvero  per  diminuire  o
          ridurre  al  minimo  il  rischio  di  inquinamento  o   per
          correggere  carenze,  a  condizione  che  il  proprietario,
          l'armatore o il comandante della nave abbiano messo in atto
          misure  adeguate  per  garantire  un  accesso  sicuro   che
          soddisfino l'autorita' competente di tale Stato membro. 
              2. L'installazione  dei  materiali  pericolosi  di  cui
          all'allegato I sulle navi battenti  bandiera  di  un  paese
          terzo, durante la sosta in un porto  o  ancoraggio  di  uno
          Stato  membro,  e'  vietata  o   limitata   come   indicato
          nell'allegato I. 
              L'uso dei materiali pericolosi di  cui  all'allegato  I
          sulle navi battenti bandiera di un paese terzo, durante  la
          sosta in un porto o ancoraggio  di  uno  Stato  membro,  e'
          vietata o limitata come  indicato  nell'allegato  I,  fatte
          salve  le   esenzioni   e   le   disposizioni   transitorie
          applicabili  a  tali  materiali   a   norma   del   diritto
          internazionale. 
              3. L'inventario dei materiali pericolosi  e'  specifico
          per  ciascuna  nave,  e'  compilato  tenendo  conto   delle
          pertinenti linee guida dell'IMO e serve a precisare che  la
          nave e' conforme al  paragrafo  2  del  presente  articolo.
          All'atto dell'elaborazione  dell'inventario  dei  materiali
          pericolosi, sono individuati almeno i materiali  pericolosi
          elencati nell'allegato I. Un piano che illustra i controlli
          visivi/a campione eseguiti per elaborare  l'inventario  dei
          materiali pericolosi e'  predisposto  dalle  navi  battenti
          bandiera di un paese terzo, tenendo conto delle  pertinenti
          linee guida dell'IMO. 
              4.   L'inventario   dei   materiali    pericolosi    e'
          opportunamente mantenuto e aggiornato durante l'intera vita
          utile della nave, affinche' riporti le nuove  installazioni
          contenenti materiali pericolosi di cui all'allegato II e le
          pertinenti modifiche sostanziali della  struttura  e  delle
          attrezzature della nave, tenendo conto  delle  esenzioni  e
          delle disposizioni transitorie applicabili a tali materiali
          a norma del diritto internazionale. 
              5. Una nave battente bandiera di un  paese  terzo  puo'
          essere diffidata, fermata, allontanata o esclusa dai  porti
          o dai terminali offshore  sotto  la  giurisdizione  di  uno
          Stato  membro,  qualora  non   presenti   alle   pertinenti
          autorita' di tale Stato membro copia della dichiarazione di
          conformita' conformemente ai paragrafi 6 e 7, unitamente al
          certificato  di  inventario  dei  materiali  pericolosi,  a
          seconda dei casi e su  richiesta  di  dette  autorita'.  Lo
          Stato membro che intraprende una  siffatta  azione  informa
          senza indugio le competenti autorita' del  paese  terzo  di
          cui  la  nave  interessata  batte  bandiera.   Il   mancato
          aggiornamento dell'inventario dei materiali pericolosi  non
          costituisce una mancanza passibile di fermo della nave,  ma
          qualsiasi   incoerenza   nell'inventario   dei    materiali
          pericolosi e' riferita alle competenti autorita' del  paese
          terzo di cui tale nave batte bandiera. 
              6. La dichiarazione di conformita' e' rilasciata previa
          verifica dell'inventario dei materiali pericolosi da  parte
          delle competenti autorita' del paese terzo di cui  la  nave
          batte   bandiera   o   organismo   da   esse   autorizzato,
          conformemente ai requisiti nazionali. La  dichiarazione  di
          conformita'   puo'    essere    elaborata    sul    modello
          dell'appendice 3 della convenzione di Hong Kong. 
              7. La dichiarazione di conformita' e  l'inventario  dei
          materiali pericolosi  sono  redatti  in  una  delle  lingue
          ufficiali delle competenti autorita' del paese terzo di cui
          la nave batte bandiera e, qualora la lingua usata  non  sia
          l'inglese, il francese o lo spagnolo, il testo include  una
          traduzione in una di tali lingue. 
              8. Alle condizioni di cui  all'art.  32,  paragrafo  2,
          lettera b), le navi battenti bandiera di un paese terzo che
          presentano domanda di immatricolazione sotto la bandiera di
          uno Stato membro assicurano che un inventario dei materiali
          pericolosi, come previsto  all'art.  5,  paragrafo  2,  sia
          tenuto  a  bordo  o  messo   a   punto   entro   sei   mesi
          dall'immatricolazione  sotto  la  bandiera  di  tale  Stato
          membro  o,  se  precedente,  durante  eventuali   ispezioni
          successive a norma dell'art. 8, paragrafo 3.». 
              «Art. 13  (Requisiti  necessari  per  gli  impianti  di
          riciclaggio delle navi da inserire nell'elenco europeo).  -
          1. Per essere inserito nell'elenco europeo, un impianto  di
          riciclaggio  delle  navi  soddisfa  i  seguenti  requisiti,
          conformemente   alle    pertinenti    disposizioni    della
          convenzione di Hong Kong e tenendo conto  delle  pertinenti
          linee  guida  dell'IMO,  dell'OIL,  della  convenzione   di
          Basilea e della convenzione di Stoccolma  sugli  inquinanti
          organici    persistenti    e    di    altri    orientamenti
          internazionali: 
              a) ha ottenuto  dalle  autorita'  nazionali  competenti
          l'autorizzazione a svolgere attivita' di riciclaggio  delle
          navi; 
              b) e' progettato, costruito e gestito in modo sicuro  e
          compatibile con l'ambiente; 
              c) opera con strutture edificate; 
              d) prevede sistemi, procedure e tecniche di gestione  e
          di monitoraggio che hanno lo scopo di  prevenire,  ridurre,
          minimizzare nonche', nella misura del possibile, eliminare: 
              i) i rischi per la salute dei lavoratori interessati  e
          di  coloro  che  vivono  in  prossimita'  dell'impianto  di
          riciclaggio delle navi; e 
              ii)  gli  effetti  negativi  sull'ambiente  dovuti   al
          riciclaggio delle navi; 
              e) predispone un  piano  dell'impianto  di  riciclaggio
          delle navi; 
              f) previene gli effetti negativi sulla salute  umana  e
          sull'ambiente, dimostrando  inoltre  di  poter  controllare
          eventuali rilasci, in particolare nelle zone intercotidali; 
              g)  assicura  che  la  gestione  e  lo  stoccaggio  dei
          materiali  e  dei  rifiuti  pericolosi   siano   sicuri   e
          compatibili con l'ambiente, garantendo tra l'altro: 
              i) il contenimento  di  tutti  i  materiali  pericolosi
          presenti a bordo durante l'intero processo  di  riciclaggio
          della nave, al fine di evitare qualsiasi rilascio di  detti
          materiali nell'ambiente,  e  inoltre  la  manipolazione  di
          materiali e rifiuti pericolosi prodotti durante il processo
          di riciclaggio della nave unicamente su suoli  impermeabili
          con un efficace sistema di drenaggio; 
              ii) che tutti  i  rifiuti  generati  dall'attivita'  di
          riciclaggio della nave  e  i  relativi  quantitativi  siano
          documentati e siano  trasferiti  unicamente  ai  centri  di
          gestione dei rifiuti, inclusi gli impianti  di  riciclaggio
          dei rifiuti, autorizzati a procedere al loro trattamento in
          condizioni che non presentino pericoli per la salute  umana
          e siano compatibili con l'ambiente; 
              h)  elabora  e  conserva  un  piano  che  assicuri   la
          preparazione e la  capacita'  di  reagire  alle  emergenze;
          assicura alle attrezzature di risposta all'emergenza,  come
          i dispositivi e i veicoli antincendio, le  ambulanze  e  le
          gru,  l'accesso  rapido  alle  navi  e  a  tutte  le   zone
          dell'impianto di riciclaggio delle navi; 
              i)  garantisce  la  sicurezza  e  la   formazione   dei
          lavoratori, anche prevedendo l'uso di attrezzature  per  la
          protezione personale nelle operazioni che lo richiedono; 
              j)   registra   incidenti,   infortuni    e    malattie
          professionali nonche'  effetti  cronici  e,  ove  richiesto
          dalle autorita'  nazionali  competenti,  segnala  eventuali
          incidenti,  infortuni,  malattie  professionali  o  effetti
          cronici che causano,  o  possono  causare,  rischi  per  la
          sicurezza  dei  dipendenti,  per  la  salute  umana  e  per
          l'ambiente; 
              k) si impegna  a  soddisfare  i  requisiti  di  cui  al
          paragrafo 2. 
              2. L'operatore di  un  impianto  di  riciclaggio  delle
          navi: 
              a) invia il piano di riciclaggio della nave, una  volta
          approvato   conformemente   all'art.   7,   paragrafo    3,
          all'armatore  e  all'amministrazione  o  ad  un   organismo
          riconosciuto da essa autorizzato; 
              b)  notifica  all'amministrazione  che  l'impianto   di
          riciclaggio delle navi e' pronto sotto tutti gli aspetti  a
          iniziare il riciclaggio della nave; 
              c) dopo  aver  completato,  conformemente  al  presente
          regolamento, il riciclaggio totale o parziale di una  nave,
          trasmette  all'amministrazione   che   ha   rilasciato   il
          certificato di idoneita' al riciclaggio, entro  quattordici
          giorni  dalla  data  del  riciclaggio  totale  o   parziale
          conformemente al  piano  di  riciclaggio  della  nave,  una
          dichiarazione di completamento del riciclaggio della  nave.
          La dichiarazione di completamento  contiene  una  relazione
          relativa agli incidenti  e  agli  infortuni  che  risultano
          nocivi per la salute umana e/o l'ambiente, se del caso. 
              3.  La  Commissione  adotta  atti  di  esecuzione   per
          stabilire il formato: 
              a) della notifica prevista al paragrafo 2, lettera  b),
          del  presente  articolo  per  garantirne  la  coerenza  con
          l'appendice 6 della convenzione di Hong Kong; e 
              b) della dichiarazione prevista al paragrafo 2, lettera
          c), del presente articolo per garantirne  la  coerenza  con
          l'appendice 7 della convenzione di Hong Kong. 
              Tali  atti  di  esecuzione  sono  adottati  secondo  la
          procedura  di  esame  di  cui  all'art.  25  del   presente
          regolamento.». 
              «Art. 14 (Autorizzazione  di  impianti  di  riciclaggio
          delle navi situati in uno Stato membro). - 1.  Fatte  salve
          altre pertinenti disposizioni del diritto  dell'Unione,  le
          autorita'   competenti   autorizzano   gli   impianti    di
          riciclaggio situati nel loro territorio  che  soddisfano  i
          requisiti di cui all'art. 13  a  procedere  al  riciclaggio
          delle navi. Tale autorizzazione puo'  essere  accordata  ai
          rispettivi  impianti  di  riciclaggio  delle  navi  per  un
          periodo massimo di cinque anni e rinnovata di conseguenza. 
              A condizione che i requisiti del  presente  regolamento
          siano rispettati, l'autorizzazione rilasciata  a  norma  di
          altre  pertinenti  disposizioni  del  diritto  nazionale  o
          dell'Unione puo' essere combinata  con  l'autorizzazione  a
          norma del presente  articolo  in  un'unica  autorizzazione,
          qualora tale formato permetta di evitare  una  duplicazione
          inutile  delle  informazioni  e   dei   lavori   effettuati
          dall'operatore dell'impianto di riciclaggio  delle  navi  o
          dall'impresa di riciclaggio  delle  navi  o  dall'autorita'
          competente. In  tali  casi,  l'autorizzazione  puo'  essere
          prorogata conformemente al regime di autorizzazione di  cui
          al primo comma, per un periodo massimo di cinque anni. 
              2. Gli Stati membri istituiscono e aggiornano un elenco
          degli  impianti  di  riciclaggio   delle   navi   da   essi
          autorizzati conformemente al paragrafo 1. 
              3. L'elenco di cui al paragrafo 2  e'  comunicato  alla
          Commissione senza indugio ed entro il 31 marzo 2015. 
              4. Qualora un impianto di riciclaggio  delle  navi  non
          soddisfi piu' i requisiti stabiliti all'art. 13,  lo  Stato
          membro in cui e' situato tale impianto di riciclaggio delle
          navi sospende o revoca l'autorizzazione ad esso concessa  o
          chiede all'impresa di riciclaggio delle navi interessata di
          intraprendere azioni correttive e ne informa senza  indugio
          la Commissione. 
              5. Se un impianto di riciclaggio delle  navi  e'  stato
          autorizzato conformemente al paragrafo 1, lo  Stato  membro
          interessato ne informa senza indugio la Commissione.». 
          Note al comma 732: 
              - Si riporta il testo dell'art.  73  del  codice  della
          navigazione: 
              «Art. 73 (Rimozione di navi e di aeromobili  sommersi).
          - Nel caso di sommersione  di  navi  o  di  aeromobili  nei
          porti,  rade,  canali,  ovvero  in   localita'   del   mare
          territoriale  nelle   quali   a   giudizio   dell'autorita'
          marittima possa derivarne un pericolo o un intralcio per la
          navigazione,  il   capo   del   compartimento   ordina   al
          proprietario,  nei  modi  stabiliti  dal  regolamento,   di
          provvedere a proprie  spese  alla  rimozione  del  relitto,
          fissando il termine per l'esecuzione. 
              Se il proprietario  non  esegue  l'ordine  nel  termine
          fissato, l'autorita' provvede d'ufficio  alla  rimozione  e
          alla vendita dei relitti per conto dello Stato. Per le navi
          di stazza lorda superiore  a  trecento  tonnellate,  se  il
          ricavato dalla vendita non  e'  sufficiente  a  coprire  le
          spese, il proprietario e' tenuto a corrispondere allo Stato
          la differenza. 
              Se il ricavato della  vendita  dei  relitti  supera  le
          spese sostenute dallo Stato, sulla differenza concorrono  i
          creditori privilegiati o ipotecari sulla nave. 
              Nei  casi   d'urgenza   l'autorita'   puo'   senz'altro
          provvedere d'ufficio, per conto e a spese del proprietario.
          Tuttavia per le navi di stazza  lorda  non  superiore  alle
          trecento tonnellate, il proprietario e' tenuto al pagamento
          delle spese di rimozione soltanto entro i limiti del valore
          dei relitti ricuperati.». 
          Note al comma 733: 
                
              - Si riporta il testo  del  comma  5  dell'art.  6  del
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  102,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  ottobre  2013,   n.   124
          (Disposizioni  urgenti  in  materia  di   IMU,   di   altra
          fiscalita'  immobiliare,   di   Sostegno   alle   politiche
          abitative  e  di   finanza   locale,   nonche'   di   cassa
          integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici): 
              «Art. 6 (Misure di sostegno all'accesso  all'abitazione
          e al settore immobiliare). - 1. - 4. Omissis. 
              5.   E'   istituito   presso   il    Ministero    delle
          infrastrutture e dei  trasporti  un  Fondo  destinato  agli
          inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione pari  a  20
          milioni di euro per ciascuno degli anni  2014  e  2015.  Le
          risorse del Fondo possono essere utilizzate nei  Comuni  ad
          alta tensione abitativa che abbiano avviato, entro la  data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto, bandi o  altre  procedure  amministrative
          per l'erogazione  di  contributi  in  favore  di  inquilini
          morosi  incolpevoli.  Con  decreto   del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e Bolzano, le risorse assegnate
          al Fondo di cui al primo  periodo  sono  ripartite  tra  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.  Con
          il medesimo decreto sono stabiliti i criteri e le priorita'
          da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le
          condizioni  di   morosita'   incolpevole   che   consentono
          l'accesso ai contributi. Le  risorse  di  cui  al  presente
          comma sono  assegnate  prioritariamente  alle  regioni  che
          abbiano  emanato  norme  per  la  riduzione   del   disagio
          abitativo,  che  prevedano  percorsi   di   accompagnamento
          sociale  per  i  soggetti  sottoposti  a   sfratto,   anche
          attraverso   organismi   comunali.   A   tal    fine,    le
          prefetture-uffici territoriali del Governo adottano  misure
          di  graduazione  programmata  dell'intervento  della  forza
          pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto. 
              Omissis.». 
                
          Note al comma 736: 
                
              - Si riporta il testo del comma 43  dell'art.  1  della
          legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione
          della finanza pubblica): 
              «Art. 1. - 1. - 42. Omissis. 
              43. La dotazione dei capitoli di cui  al  comma  40  e'
          quantificata annualmente ai sensi dell'art.  11,  comma  3,
          lettera d),  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  come
          modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362. 
              Omissis.». 
          Note al comma 737: 
                
              - Si riporta il testo del comma 10 dell'art. 114  della
          citata legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato): 
              «Art.  114  (Disinquinamento,  bonifica  e   ripristino
          ambientale). - 1. - 9. Omissis. 
              10. Al fine di  conservare  e  valorizzare,  anche  per
          finalita'  sociali  e  produttive,  i   siti   e   i   beni
          dell'attivita'  mineraria  con  rilevante  valore  storico,
          culturale ed ambientale, e' assegnato un  finanziamento  di
          lire 3 miliardi per l'anno 2001 e  di  lire  6  miliardi  a
          decorrere  dall'anno  2002  al  Parco  geominerario   della
          Sardegna, istituito entro sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente  legge,  con  decreto  del
          Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con   il   Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato e  con  il
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica e di intesa con la regione Sardegna  e  gestito
          da un consorzio assimilato agli enti di cui  alla  legge  9
          maggio 1989, n. 168 costituito dai Ministeri dell'ambiente,
          dell'industria,  del   commercio   e   dell'artigianato   e
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          dalla  regione  Sardegna,  dai   comuni   interessati   ed,
          eventualmente, da altri soggetti interessati.  Al  fine  di
          garantire la tutela, la  conoscenza  e  la  valorizzazione,
          anche per finalita' sociali e occupazionali, dei  parchi  e
          dei musei  sommersi  aventi  rilevante  valore  ambientale,
          storico,  archeologico  e  culturale,   e'   assegnato   un
          finanziamento di lire 2 miliardi a decorrere dall'anno 2001
          per i parchi sommersi ubicati nelle acque di Baia nel golfo
          di Pozzuoli e di Gaiola nel golfo di Napoli, istituiti  con
          decreto del  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  i
          Ministri per i beni e le attivita' culturali, dei trasporti
          e della navigazione e delle politiche agricole e  forestali
          e  di  intesa  con  la  regione  Campania,  e  affidati  in
          gestione, con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio, di concerto con il  Ministro  per  i
          beni e le attivita' culturali, sentiti  la  regione  e  gli
          enti locali territorialmente interessati, ad enti pubblici,
          istituzioni  scientifiche  o   associazioni   ambientaliste
          riconosciute,  anche  consorziati  tra  loro.   I   decreti
          istitutivi  di  cui  ai  periodi  precedenti   stabiliscono
          altresi'  le  attivita'  incompatibili  con  le   finalita'
          previste  dal  presente  comma,  alla  cui  violazione   si
          applicano le sanzioni previste dall'art. 30 della  legge  6
          dicembre 1991, n. 394. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo del comma 10  dell'art.  8  della
          legge  23  marzo  2001,  n.  93  (Disposizioni   in   campo
          ambientale): 
              «Art. 8 (Aree naturali protette). - 1. - 9. Omissis. 
              10. Per il  funzionamento  e  la  gestione  delle  aree
          protette marine previste dalle leggi 31 dicembre  1982,  n.
          979, e 6 dicembre 1991, n. 394, e' autorizzata la spesa  di
          lire  3.000  milioni  a  decorrere  dall'anno  2001.  Nelle
          medesime  aree   protette   marine   e'   autorizzata   per
          investimenti la spesa di lire  2.000  milioni  a  decorrere
          dall'anno 2000. 
              Omissis.». 
          Note al comma 738: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  5-ter  del  citato
          decreto-legge 14 ottobre  2019,  n.  111,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141: 
              «Art. 5-ter (Programma sperimentale "Caschi  verdi  per
          l'ambiente").  -  1.  E'  istituito  presso  il   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  il
          programma sperimentale "Caschi verdi per l'ambiente" con lo
          scopo di realizzare, d'intesa con il Ministero degli affari
          esteri e della cooperazione internazionale,  iniziative  di
          collaborazione   internazionale   volte   alla   tutela   e
          salvaguardia ambientale delle  aree  nazionali  protette  e
          delle altre aree riconosciute in ambito internazionale  per
          il particolare pregio naturalistico, anche rientranti nelle
          riserve di cui al programma "L'uomo e la  biosfera"  -  MAB
          dell'Unesco, e di contrastare  gli  effetti  derivanti  dai
          cambiamenti climatici. A tali fini e' autorizzata la  spesa
          di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020,  2021  e
          2022. Agli oneri derivanti dal presente  comma,  pari  a  2
          milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e  2022,
          si    provvede    mediante     corrispondente     riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3 della  legge
          1° giugno 2002, n. 120. Il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
          occorrenti variazioni di bilancio.». 
          Note al comma 739: 
                
              - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 1° giugno
          2002, n. 120 (Ratifica  ed  esecuzione  del  Protocollo  di
          Kyoto alla  Convenzione  quadro  delle  Nazioni  Unite  sui
          cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997): 
              «Art. 3.  -  1.  Al  fine  di  ottemperare  all'impegno
          adottato  dalla  Sesta   Conferenza   delle   Parti   della
          Convenzione sui cambiamenti climatici, svoltasi a Bonn  nel
          luglio 2001, in  materia  di  aiuti  ai  Paesi  in  via  di
          sviluppo, come stabilito dalle decisioni FCCC/CP/2001/L14 e
          FCCC/CP/2001/L15, e'  autorizzata  la  spesa  annua  di  68
          milioni di euro, a decorrere dall'anno 2003.». 
          Note al comma 740: 
                
              - Si riporta il testo del comma 1  dell'art.  36  della
          legge 6 dicembre 1991, n.  394  (Legge  quadro  sulle  aree
          protette), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 36 (Aree marine di riempimento). - 1. Sulla  base
          delle indicazioni programmatiche di cui all'art. 4, possono
          essere istituiti parchi marini o riserve marine, oltre  che
          nelle aree di cui all'art. 31 della legge 31 dicembre 1982,
          n. 979, nelle seguenti aree: 
              a) Isola di Gallinara; 
              b) Monti dell'Uccellina - Formiche di Grosseto  -  Foce
          dell'Ombrone - Talamone; 
              c) Secche di Torpaterno; 
              d) Penisola della Campanella - Isola di Capri; 
              e) Costa degli Infreschi; 
              f) Costa di Maratea; 
              g) Capo d'Otranto - Grotte Zinzulusa e Romanelli - Capo
          di Leuca; 
              h) Costa del Monte Conero; 
              i) Isola di Pantelleria; 
              l) Promontorio Monte Cofano - Golfo di Custonaci; 
              m) Acicastello - Le Grotte; 
              n)  Arcipelago  della  Maddalena  (isole  ed   isolotti
          compresi nel territorio del comune della Maddalena); 
              o) Capo Spartivento; 
              p) Capo Testa - Punta Falcone; 
              q) Santa Maria di Castellabate; 
              r) Monte di Scauri; 
              s) Monte a Capo Gallo - Isola di Fuori o delle Femmine; 
              t) Parco marino del Piceno; 
              u) Isole di  Ischia,  Vivara  e  Procida,  area  marina
          protetta integrata denominata "regno di Nettuno"; 
              v) Isola di Bergeggi; 
              z) Stagnone di Marsala; 
              aa) Capo Passero; 
              bb) Pantani di Vindicari; 
              cc) Isola di San Pietro; 
              dd) Isola dell'Asinara; 
              ee) Capo Carbonara; 
              ee bis) Parco marino "Torre del Cerrano"; 
              ee ter)  Alto  Tirreno  -  Mar  Ligure  "Santuario  dei
          cetacei"; 
              ee-quater) Penisola Maddalena - Capo Murro di Porco; 
              ee-quinquies) Grotte di Ripalta-Torre Calderina; 
              ee-sexies) Capo Milazzo. 
              ee-septies) Banchi  Graham,  Terribile,  Pantelleria  e
          Avventura nel Canale di Sicilia, limitatamente  alle  parti
          rientranti  nella  giurisdizione  nazionale,  da  istituire
          anche separatamente; 
              ee-octies) Isole Cheradi e Mar  Piccolo,  da  istituire
          anche separatamente. 
              Omissis.». 
                
                
          Note al comma 742: 
                
              - Si riporta il testo del comma 103 dell'art.  1  della
          citata legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 1. - 1. - 102. Omissis. 
              103.  Per  il  completamento  della   carta   geologica
          ufficiale   d'Italia   alla   scala   1:50.000,   la    sua
          informatizzazione e le attivita'  ad  essa  strumentali  e'
          assegnato all'Istituto superiore per  la  protezione  e  la
          ricerca ambientale (ISPRA) un contributo di  5  milioni  di
          euro per l'anno 2020, nonche' di 10  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2021 e 2022. 
              Omissis.». 
          Note al comma 743: 
              - Il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e
          del Consiglio del 18 giugno 2020  relativo  all'istituzione
          di un quadro che favorisce gli investimenti  sostenibili  e
          recante  modifica  del  regolamento  (UE)   2019/2088,   e'
          pubblicato nella GUUE L 198 del 22 giugno 2020. 
          Note al comma 744: 
                
              - Il riferimento al citato  regolamento  (UE)  2020/852
          del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno  2020,
          e' riportato nelle note al comma 743. 
                
              - Il testo del comma 1 dell'art. 64  del  decreto-legge
          16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 11 settembre 2020, n. 120, e' riportato nelle note al
          comma 231. 
          Note al comma 746: 
              - Il testo dell'art. 3 della  citata  legge  1°  giugno
          2002, n. 120, e' riportato nelle note al comma 739. 
          Note al comma 747: 
              - Si riporta il testo  del  comma  5  dell'art.  5  del
          citato decreto-legge 14 ottobre 2019, n.  111,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 12 dicembre  2019,  n.  141,
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 5 (Ulteriori  disposizioni  per  fronteggiare  le
          procedure d'infrazione in materia ambientale). -  1.  -  4.
          Omissis. 
              5. Le risorse finanziarie necessarie  per  le  esigenze
          operative e  per  il  funzionamento  della  struttura,  ivi
          compresi gli eventuali oneri per le convenzioni di  cui  al
          comma 1, sono poste a valere su una quota, non superiore al
          2% annuo, delle  risorse  assegnate  per  la  realizzazione
          degli interventi. 
              Omissis.». 
                
          Note al comma 748: 
              - Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 8  luglio
          1986, n. 349 (Istituzione  del  Ministero  dell'ambiente  e
          norme in materia di danno ambientale): 
              «Art. 8. - 1. Per l'esercizio delle  funzioni  previste
          dalla presente legge il Ministro  dell'ambiente  si  avvale
          dei  servizi  tecnici  dello  Stato  previa  intesa  con  i
          Ministri competenti, e di  quelli  delle  unita'  sanitarie
          locali  previa  intesa  con  la  regione,   nonche'   della
          collaborazione degli istituti superiori,  degli  organi  di
          consulenza  tecnico-scientifica  dello  Stato,  degli  enti
          pubblici specializzati operanti a livello nazionale e degli
          istituti e dei dipartimenti universitari con i  quali  puo'
          stipulare apposite convenzioni. 
              2. Il Ministro dell'ambiente  puo'  disporre  verifiche
          tecniche sullo stato di inquinamento dell'atmosfera,  delle
          acque e  del  suolo  e  sullo  stato  di  conservazione  di
          ambienti naturali. Per l'accesso nei  luoghi  dei  soggetti
          incaricati si applica l'art. 7, comma primo, della legge 25
          giugno 1865, n. 2359. 
              3. In caso di mancata attuazione o di  inosservanza  da
          parte delle regioni, delle province  o  dei  comuni,  delle
          disposizioni di legge relative alla tutela dell'ambiente  e
          qualora  possa  derivarne  un  grave  danno  ecologico,  il
          Ministro dell'ambiente, previa diffida ad  adempiere  entro
          congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta
          con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di
          salvaguardia, anche a carattere  inibitorio  di  opere,  di
          lavoro o di  attivita'  antropiche,  dandone  comunicazione
          preventiva alle amministrazioni competenti. Se  la  mancata
          attuazione o l'inosservanza di cui  al  presente  comma  e'
          imputabile  ad  un  ufficio  periferico  dello  Stato,   il
          Ministro dell'ambiente informa senza  indugio  il  Ministro
          competente da cui l'ufficio dipende,  il  quale  assume  le
          misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se  permane
          la necessita' di un intervento  cautelare  per  evitare  un
          grave danno ecologico, l'ordinanza di cui al presente comma
          e' adottata dal Ministro competente,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'ambiente. 
              4. Per la vigilanza, la prevenzione  e  la  repressione
          delle  violazioni  compiute  in  danno  dell'ambiente,   il
          Ministro  dell'ambiente  si  avvale  del  nucleo  operativo
          ecologico dell'Arma dei carabinieri, che viene  posto  alla
          dipendenza funzionale del Ministro  dell'ambiente,  nonche'
          del Corpo forestale dello Stato, con  particolare  riguardo
          alla tutela del patrimonio naturalistico  nazionale,  degli
          appositi reparti della Guardia di finanza e delle forze  di
          polizia, previa intesa con i Ministri competenti,  e  delle
          capitanerie di porto, previa intesa con il  Ministro  della
          marina mercantile.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 3 della citata legge 28
          gennaio 1994, n. 84: 
              «Art. 3 (Costituzione del comando  generale  del  Corpo
          delle  capitanerie).   -   L'Ispettorato   generale   delle
          capitanerie di porto e' costituito in comando generale  del
          Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, cui e'
          preposto un ammiraglio  ispettore  capo  appartenente  allo
          stesso Corpo,  senza  aumento  di  organico  ne'  di  spese
          complessive, dipende dal Ministero delle  infrastrutture  e
          dei trasporti nei limiti di quanto dispone il  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014,  n.
          72, e svolge le attribuzioni  previste  dalle  disposizioni
          vigenti; esercita altresi'  le  competenze  in  materia  di
          sicurezza della navigazione attribuite al  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti.  Le  capitanerie  di  porto
          dipendono  funzionalmente  dal  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e  del  mare  e  dal  Ministero
          delle politiche agricole alimentari  e  forestali,  per  le
          materie di rispettiva competenza.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  135  del  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66  (Codice  dell'ordinamento
          militare): 
              «Art.  135  (Esercizio  di  funzioni   dipendenti   dal
          Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e  del
          mare). - 1. Il Corpo delle capitanerie di porto  -  Guardia
          costiera    dipende    funzionalmente     dal     Ministero
          dell'ambiente, della tutela del territorio e del  mare,  ai
          sensi dell'art. 8 della legge 8  luglio  1986,  n.  349,  e
          dell'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, esercitando
          funzioni di vigilanza e  controllo  in  materia  di  tutela
          dell'ambiente marino e costiero. 
              2. In dipendenza delle attribuzioni di cui al comma  1,
          e fermo restando quanto previsto dall'art. 12  del  decreto
          legislativo  6  novembre  2007,  n.  202,  il  Corpo  delle
          capitanerie  di  porto  -  Guardia  costiera  esercita,  in
          particolare, le sottoelencate funzioni: 
              a) nelle zone sottoposte alla  giurisdizione  nazionale
          svolge,  in  via  prevalente,  le  attivita'  di  controllo
          relative all'esatta applicazione delle  norme  del  diritto
          italiano, del diritto dell'Unione europea  e  dei  trattati
          internazionali  in  vigore  per  l'Italia  in  materia   di
          prevenzione e repressione di tutti i tipi  di  inquinamento
          marino, ivi compresi l'inquinamento da navi e da  acque  di
          zavorra,   l'inquinamento   da   immersione   di   rifiuti,
          l'inquinamento  da   attivita'   di   esplorazione   e   di
          sfruttamento dei fondi marini e l'inquinamento  di  origine
          atmosferica, nonche' in materia di protezione dei mammiferi
          e della biodiversita'; 
              b)  nelle  acque  di  giurisdizione  e   di   interesse
          nazionale esercita, per fini  di  tutela  ambientale  e  di
          sicurezza della navigazione, ai sensi della legge  7  marzo
          2001, n. 51, il controllo del traffico marittimo; 
              c) provvede, ai sensi degli articoli 135, 2°  comma,  e
          195, 5° comma, del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
          152, alla sorveglianza e all'accertamento delle  violazioni
          in materia di tutela delle  acque  dall'inquinamento  e  di
          gestione delle risorse  idriche  se  dalle  stesse  possono
          derivare danni o  situazioni  di  pericolo  per  l'ambiente
          marino   e   costiero,   nonche'   alla   sorveglianza    e
          all'accertamento  degli  illeciti   in   violazione   della
          normativa in materia di  rifiuti  e  alla  repressione  dei
          traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti; 
              d) esercita,  ai  sensi  dell'art.  19  della  legge  6
          dicembre 1991, n. 394, la sorveglianza  nelle  aree  marine
          protette e sulle aree di reperimento; 
              e)  ai  sensi  dell'art.  296,  comma  9,  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in relazione  al  tenore
          di zolfo dei combustibili per  uso  marittimo,  accerta  le
          violazione e irroga le sanzioni di cui ai commi da  5  a  8
          del predetto articolo; 
              f) per le attivita' di cui agli articoli 11 e 12  della
          legge  31  dicembre  1982,  n.  979,  attraverso   la   sua
          organizzazione  periferica  a  livello   di   compartimento
          marittimo, opera, ai sensi della legge 16 luglio  1998,  n.
          239, art. 7, sulla base di direttive vincolanti, generali e
          specifiche, del Ministero dell'ambiente, della  tutela  del
          territorio e del mare; in forza della medesima disposizione
          normativa per altri interventi e attivita'  in  materia  di
          tutela e difesa del mare, il Ministero dell'ambiente, della
          tutela del territorio e del mare puo' avvalersi  anche  del
          Corpo delle capitanerie di porto, sulla base di  specifiche
          convenzioni.». 
          Note al comma 749: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  8  e  8-bis  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
          ambientale): 
              «Art. 8 (Commissione tecnica di  verifica  dell'impatto
          ambientale   -   VIA   e   VAS).   -   1.    Il    supporto
          tecnico-scientifico    all'autorita'     competente     per
          l'attuazione delle norme di cui ai Titoli II  e  III  della
          presente parte nel caso di piani, programmi e progetti  per
          i quali le valutazioni ambientali VIA e VAS  spettano  allo
          Stato e' assicurato dalla Commissione tecnica  di  verifica
          dell'impatto ambientale VIA e VAS, composta  da  un  numero
          massimo di quaranta commissari, inclusi il Presidente e  il
          Segretario, posta alle dipendenze funzionali del  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Per
          lo svolgimento delle istruttorie  tecniche  la  Commissione
          puo' avvalersi, tramite appositi protocolli  d'intesa,  del
          Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, a
          norma della legge 28 giugno 2016, n. 132 e, senza  nuovi  o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica, degli altri
          enti pubblici di ricerca. Per i procedimenti  per  i  quali
          sia  riconosciuto  un  concorrente   interesse   regionale,
          all'attivita' istruttoria partecipa  un  esperto  designato
          dalle  Regioni  e  dalle  Province  autonome   interessate,
          individuato  tra  i  soggetti  in  possesso   di   adeguata
          professionalita'   ed   esperienza   nel   settore    della
          valutazione   dell'impatto   ambientale   e   del   diritto
          ambientale. 
              2. I commissari di cui  al  comma  1  sono  scelti  tra
          professori o ricercatori universitari, tra il personale  di
          cui agli articoli 2 e 3  del  decreto  legislativo  del  30
          marzo 2001, n. 165, ivi  compreso  quello  appartenente  ad
          enti di  ricerca,  al  Sistema  nazionale  a  rete  per  la
          protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno  2016,
          n.  132,  all'Istituto  superiore  di  sanita'  ovvero  tra
          soggetti  anche  estranei  alla  pubblica  amministrazione,
          provvisti del diploma di laurea di vecchio ordinamento,  di
          laurea specialistica o magistrale, con adeguata  esperienza
          professionale di almeno cinque anni, all'atto della nomina;
          il loro incarico dura quattro anni ed  e'  rinnovabile  una
          sola  volta.  I  commissari  sono  nominati  dal   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          senza obbligo di procedura concorsuale e con determinazione
          motivata esclusivamente in ordine al possesso da parte  dei
          prescelti   dei   necessari   requisiti    di    comprovata
          professionalita' e  competenza  nelle  materie  ambientali,
          economiche, giuridiche e di sanita' pubblica, garantendo il
          rispetto  del  principio  dell'equilibrio  di  genere.   Ai
          commissari,  qualora  provenienti   dalle   amministrazioni
          pubbliche  di  cui  all'art.  1,  comma  2,   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' se personale  di
          cui all'art. 3 del medesimo decreto legislativo, si applica
          quanto previsto dall'art. 53  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165,  e,  per  il  personale  in  regime  di
          diritto   pubblico,   quanto   stabilito   dai   rispettivi
          ordinamenti. Ai commissari spetta il compenso definito  con
          le modalita' di cui al comma 5  esclusivamente  in  ragione
          dei compiti  istruttori  effettivamente  svolti  e  solo  a
          seguito dell'adozione del relativo provvedimento finale. 
              2-bis.  Per   lo   svolgimento   delle   procedure   di
          valutazione ambientale di competenza statale  dei  progetti
          individuati dal decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri di cui all'art. 7-bis, comma 2-bis,  e'  istituita
          la  Commissione  Tecnica  PNIEC,  posta   alle   dipendenze
          funzionali del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare, e formata da un  numero  massimo  di
          venti  unita',  in  possesso  di  laurea  specialistica   o
          magistrale ovvero del diploma di laurea, con almeno  cinque
          anni di esperienza professionale e con competenze  adeguate
          alla  valutazione  tecnica  ed  ambientale   dei   predetti
          progetti, individuate in base all'art. 17, comma 14,  della
          legge 15 maggio 1997, n. 127, tra il personale di ruolo del
          CNR,  del  Sistema  nazionale  a  rete  per  la  protezione
          dell'ambiente di cui alla legge 28  giugno  2016,  n.  132,
          dell'ENEA e dell'ISS, secondo le modalita' di cui al  comma
          2, secondo periodo. I componenti nominati nella Commissione
          Tecnica PNIEC non possono far parte  della  Commissione  di
          cui al comma 1 del  presente  articolo.  Nella  nomina  dei
          membri e' garantito il rispetto dell'equilibrio di  genere.
          I componenti della Commissione Tecnica PNIEC sono  nominati
          con decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare, entro trenta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del decreto di cui all'art. 7-bis,  comma
          2-bis. I componenti della Commissione Tecnica PNIEC restano
          in carica quattro anni e  sono  rinnovabili  per  una  sola
          volta.  Ai  commissari  spetta  una  indennita'  aggiuntiva
          definita con le modalita' di cui al comma 5, esclusivamente
          in ragione dei compiti istruttori effettivamente  svolti  e
          solo a seguito  dell'adozione  del  relativo  provvedimento
          finale. Per lo svolgimento delle  istruttorie  tecniche  la
          Commissione puo'  avvalersi,  tramite  appositi  protocolli
          d'intesa, del Sistema nazionale a rete  per  la  protezione
          dell'ambiente a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132, e
          degli altri enti pubblici di ricerca. La Commissione  opera
          con le  modalita'  previste  dall'art.  20,  dall'art.  21,
          dall'art. 23, dall'art. 24, dai commi 1, 2-bis, 3, 4, 5,  6
          e 7 dell'art. 25, e dall'art. 27, del presente decreto. 
              3. 
              4. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro
          dell'economia e delle finanze e il Ministro  della  salute,
          sono stabilite  per  i  profili  di  rispettiva  competenza
          l'articolazione,   l'organizzazione,   le   modalita'    di
          funzionamento  e  la   disciplina   delle   situazioni   di
          inconferibilita', incompatibilita' e conflitto di interessi
          anche potenziale  della  Commissione  e  della  Commissione
          tecnica PNIEC. 
              5. A decorrere dall'anno 2017, con decreto annuale  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, sono  definiti  i  costi  di  funzionamento  della
          Commissione tecnica di verifica dell'impatto  ambientale  e
          della Commissione tecnica PNIEC, comprensivi  dei  compensi
          per i relativi componenti, in misura  complessivamente  non
          superiore all'ammontare delle tariffe di  cui  all'art.  33
          del presente  decreto,  versate  all'entrata  del  bilancio
          dello Stato nell'anno precedente,  senza  che  ne  derivino
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I  compensi
          sono stabiliti proporzionalmente  alle  responsabilita'  di
          ciascun  membro  della  Commissione  e  della   Commissione
          tecnica  PNIEC  e  in  ragione   dei   compiti   istruttori
          effettivamente  svolti,  fermo  restando  che   gli   oneri
          relativi  al   trattamento   economico   fondamentale   del
          personale  di  cui   al   comma   3   restano   in   carico
          all'amministrazione di appartenenza. 
              6. Resta in ogni caso fermo, per i  commissari,  quanto
          stabilito dall'art. 6-bis della legge  7  agosto  1990,  n.
          241, e dal decreto legislativo 8 aprile  2013,  n.  39.  In
          caso di accertata violazione delle prescrizioni del decreto
          legislativo n. 39  del  2013,  fermo  restando  ogni  altro
          profilo  di  responsabilita',  il  componente  responsabile
          decade    dall'incarico    con    effetto    dalla     data
          dell'accertamento.   Per   gli   iscritti    agli    ordini
          professionali la violazione viene segnalata  dall'autorita'
          competente. 
              7. Nel caso di progetti per i quali la VIA spetta  alle
          Regioni e alle Province Autonome, queste ultime  assicurano
          che l'autorita' competente disponga di adeguate  competenze
          tecnico-scientifiche  o,  se  necessario,  si  avvalga   di
          adeguate figure di comprovata professionalita',  competenza
          ed esperienza per l'attuazione delle norme di cui ai Titoli
          II e III della presente parte.». 
              «Art.    8-bis     (Commissione     istruttoria     per
          l'autorizzazione integrata ambientale  -  IPPC).  -  1.  La
          Commissione istruttoria per l'IPPC,  di  cui  all'art.  28,
          commi 7, 8 e 9, del decreto legge 25 giugno 2008,  n.  112,
          convertito, con modifiche, dalla legge 6  agosto  2008,  n.
          133, svolge l'attivita'  di  supporto  scientifico  per  il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare con specifico riguardo alle norme  di  cui  al  titolo
          III-bis del  presente  decreto.  La  Commissione  svolge  i
          compiti di cui  all'art.  10,  comma  2,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90. 
              2. I componenti della  Commissione  sono  nominati  nel
          rispetto dell'art. 28, commi 7, 8 e 9, del decreto-legge 25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con modifiche, dalla legge
          6 agosto 2008, n. 133. Si applicano i commi 2 e 3 dell'art.
          8 del presente decreto.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 28 del decreto-legge 25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni  urgenti  per  lo
          sviluppo economico, la semplificazione, la  competitivita',
          la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
          tributaria): 
              «Art. 28 (Misure per garantire la razionalizzazione  di
          strutture tecniche statali). - 1. E'  istituito,  sotto  la
          vigilanza del Ministro dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  l'Istituto  superiore   per   la
          protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). 
              2. L'ISPRA svolge le funzioni, con le inerenti  risorse
          finanziarie strumentali e di personale, dell'Agenzia per la
          protezione dell'Ambiente e per i  servizi  tecnici  di  cui
          all'art. 38 del Decreto legislativo n. 300  del  30  luglio
          1999 e successive  modificazioni,  dell'Istituto  Nazionale
          per la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio  1992,
          n. 157 e successive modificazioni, e dell'Istituto Centrale
          per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al  mare
          di cui all'art. 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n.
          496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  gennaio
          1994,  n.  61,  i  quali,  a  decorrere   dalla   data   di
          insediamento dei commissari di cui al comma 5 del  presente
          art., sono soppressi. 
              2-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare  sono  individuate  le
          funzioni degli organismi collegiali gia' operanti presso il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, di cui all'art. 12, comma  20,  del  decreto-legge  6
          luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 135,  e  successive  modificazioni,
          trasferite all'Istituto superiore per la  protezione  e  la
          ricerca   ambientale,   che   ne   assicura   l'adempimento
          nell'ambito dei compiti e delle attivita' di  cui  all'art.
          2,  comma  6,  del  regolamento  di  cui  al  decreto   del
          Presidente del Consiglio dei ministri 10  luglio  2014,  n.
          142. A tal  fine,  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente,
          l'Istituto  superiore  per  la  protezione  e  la   ricerca
          ambientale procede al  conseguente  adeguamento  statutario
          della propria struttura organizzativa. 
              3. Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare, da adottare  di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentite  le
          Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente,
          che  si  esprimono  entro  venti  giorni  dalla   data   di
          assegnazione, sono determinati, in coerenza  con  obiettivi
          di funzionalita', efficienza ed economicita', gli organi di
          amministrazione e  controllo,  la  sede,  le  modalita'  di
          costituzione  e  di  funzionamento,  le  procedure  per  la
          definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e
          l'utilizzo  del  personale,  nel  rispetto  del   contratto
          collettivo nazionale di lavoro del comparto degli  enti  di
          ricerca e della normativa, nonche' per  l'erogazione  delle
          risorse dell'ISPRA. In sede di definizione di tale  decreto
          si tiene conto dei risparmi  da  realizzare  a  regime  per
          effetto della riduzione degli organi di  amministrazione  e
          controllo degli enti soppressi,  nonche'  conseguenti  alla
          razionalizzazione  delle  funzioni  amministrative,   anche
          attraverso l'eliminazione delle duplicazioni  organizzative
          e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse  strumentali
          e logistiche. 
              4.  La  denominazione  "Istituto   superiore   per   la
          protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)" sostituisce, ad
          ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni: "Agenzia
          per la protezione dell'Ambiente e  per  i  servizi  tecnici
          (APAT)", "Istituto Nazionale per la fauna selvatica (INFS)"
          e  "Istituto  Centrale  per  la   Ricerca   scientifica   e
          tecnologica applicata al mare (ICRAM)". 
              5.  Per  garantire  l'ordinaria  amministrazione  e  lo
          svolgimento delle attivita'  istituzionali  fino  all'avvio
          dell'ISPRA, il Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
          territorio e del mare, con  proprio  decreto,  da  emanarsi
          entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente   decreto,   nomina   un   commissario    e    due
          subcommissari. 
              6. Dall'attuazione dei commi da  1  a  5  del  presente
          articolo, compresa l'attivita' dei  commissari  di  cui  al
          comma precedente, non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica. 
              6 bis. L'Avvocatura dello Stato continua ad assumere la
          rappresentanza e la difesa dell'ISPRA nei giudizi attivi  e
          passivi  avanti  le  Autorita'   giudiziarie,   i   collegi
          arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali. 
              7.  La  Commissione  istruttoria  per  l'IPPC,  di  cui
          all'art.  10  del  regolamento  di  cui  al   decreto   del
          Presidente della Repubblica  14  maggio  2007,  n.  90,  e'
          composta da  ventitre'  esperti,  provenienti  dal  settore
          pubblico   e   privato,    con    elevata    qualificazione
          giuridico-amministrativa, di  cui  almeno  tre  scelti  fra
          magistrati ordinari,  amministrativi  e  contabili,  oppure
          tecnico-scientifica. 
              8. Il presidente viene scelto nell'ambito degli esperti
          con elevata qualificazione tecnico-scientifica. 
              9.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
          territorio e del mare procede, con  proprio  decreto,  alla
          nomina dei  ventitre'  esperti,  in  modo  da  adeguare  la
          composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al  comma
          7. Sino  all'adozione  del  decreto  di  nomina  dei  nuovi
          esperti, lo svolgimento delle  attivita'  istituzionali  e'
          garantito dagli esperti in carica alla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto. 
              10. La Commissione di valutazione degli investimenti  e
          di supporto alla programmazione e gestione degli interventi
          ambientali di cui all'art. 2  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,  n.
          90, e' composta da ventitre' membri di cui  dieci  tecnici,
          scelti  fra  ingegneri,  architetti,  biologi,  chimici   e
          geologi, e tredici scelti fra giuristi ed economisti, tutti
          di comprovata esperienza, di  cui  almeno  tre  scelti  fra
          magistrati ordinari, amministrativi e contabili. 
              11. I componenti sono nominati ai  sensi  dell'art.  2,
          comma 3, del regolamento di cui al decreto  del  Presidente
          della   Repubblica   14   maggio   2007,   n.   90,   entro
          quarantacinque giorni dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto legge. 
              12. La Commissione  continua  ad  esercitare  tutte  le
          funzioni di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento di cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio  2007,
          n. 90, provvedendovi,  sino  all'adozione  del  decreto  di
          nomina dei nuovi componenti, con quelli in carica alla data
          di entrata in vigore del presente decreto. 
              13. Dall'attuazione dei commi da 7 a  12  del  presente
          articolo non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica.». 
          Note al comma 751: 
              - La legge 28 giugno 2016, n. 132 recante  «Istituzione
          del  Sistema   nazionale   a   rete   per   la   protezione
          dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore  per  la
          protezione e la ricerca ambientale», e' pubblicata nella GU
          Serie Generale n. 166 del 18 luglio 2016. 
              - Si riporta il testo del  comma  3  dell'art.  11  del
          decreto legislativo 13 ottobre  2010,  n.  190  (Attuazione
          della direttiva 2008/56/CE che  istituisce  un  quadro  per
          l'azione  comunitaria  nel   campo   della   politica   per
          l'ambiente marino): 
              «Art.  11  (Programmi  di  monitoraggio).  -  1.  -  2.
          Omissis. 
              3. Il Ministero dell'ambiente, per la  definizione  dei
          programmi di  cui  al  comma  1,  procede  inoltre  ad  una
          ricognizione  degli  attuali  programmi   di   monitoraggio
          ambientale  esistenti  a  livello   regionale,   nazionale,
          comunitario  o  internazionale  in  relazione  alle   acque
          marine, al fine di elaborare i  programmi  di  monitoraggio
          anche attraverso l'integrazione  ed  il  coordinamento  dei
          risultati degli altri programmi di  monitoraggio  esistenti
          e, comunque,  in  modo  compatibile  e  integrato  con  gli
          stessi. 
              Omissis.».