art. 1 note (parte 22)

           	
				
 
          Note al comma 852: 
              - Si riporta il testo del comma 4-ter dell'art. 79  del
          decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,  n.
          670   (Approvazione   del   testo   unico    delle    leggi
          costituzionali  concernenti  lo  statuto  speciale  per  il
          Trentino-Alto Adige): 
              «4-ter.  A  decorrere  dall'anno  2023  il   contributo
          complessivo di 905  milioni  di  euro,  ferma  restando  la
          ripartizione dello  stesso  tra  la  Regione  Trentino-Alto
          Adige e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  e'
          rideterminato annualmente applicando al predetto importo la
          variazione  percentuale  degli  oneri  del   debito   delle
          pubbliche   amministrazioni   rilevata   nell'ultimo   anno
          disponibile rispetto  all'anno  precedente.  La  differenza
          rispetto al  contributo  di  905,315  milioni  di  euro  e'
          ripartita tra le province  sulla  base  dell'incidenza  del
          prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia
          sul prodotto interno lordo regionale. Ai fini  del  periodo
          precedente  e'  considerato  il  prodotto   interno   lordo
          indicato dall'ISTAT nell'ultima rilevazione disponibile.» 
          Note al comma 856: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  8  della  legge  13
          febbraio  2001,  n.  48  (Aumento  del  ruolo  organico   e
          disciplina dell'accesso in magistratura),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 8 (Disciplina economica e valutazione dei servizi
          prestati dai magistrati della  pianta  organica  flessibile
          distrettuale  e   ulteriori   disposizioni   sulle   piante
          organiche). - 1. Per i  magistrati  destinati  alla  pianta
          organica flessibile distrettuale l'anzianita'  di  servizio
          e'  calcolata,  ai  soli  fini   del   primo   tramutamento
          successivo, in misura  doppia  per  ogni  anno  e  mese  di
          effettivo  servizio  prestato.  Le  frazioni  di   servizio
          inferiori al mese non sono considerate. 
              1-bis. Ai magistrati  destinati  alla  pianta  organica
          flessibile distrettuale e' attribuito, per  il  periodo  di
          effettivo servizio e per la durata massima di  ventiquattro
          mesi, un  incentivo  economico  parametrato  all'indennita'
          mensile di cui all'art. 2, comma 1, della  legge  4  maggio
          1998, n. 133, ridotta del 50 per cento. 
              2. Se  la  permanenza  in  servizio  presso  la  pianta
          organica flessibile distrettuale  supera  i  sei  anni,  il
          magistrato ha diritto, in caso di trasferimento a  domanda,
          ad essere preferito a tutti gli altri aspiranti. 
              3. Le disposizioni di  cui  ai  commi  1  e  2  non  si
          applicano  ai  trasferimenti  a  domanda  o  d'ufficio  che
          prevedono  il  conferimento  di   incarichi   direttivi   e
          semidirettivi o di funzioni  di  legittimita',  nonche'  ai
          tramutamenti   alla   Direzione   nazionale   antimafia   e
          antiterrorismo e all'ufficio del  massimario  e  del  ruolo
          della Corte di cassazione.» 
          Note al comma 858: 
              - Si riporta il testo dei commi 1-quater e  1-quinquies
          dell'art. 50 del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,
          n.  114  (Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e   la
          trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli  uffici
          giudiziari): 
              «Art. 50 (Ufficio per  il  processo).  -  1.  -  1-ter.
          Omissis 
              1-quater.   Il    completamento    del    periodo    di
          perfezionamento presso l'ufficio per il processo  ai  sensi
          del comma 1-bis del presente articolo costituisce titolo di
          preferenza a parita' di merito, ai sensi  dell'art.  5  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  9   maggio   1994,   n.   487,   e   successive
          modificazioni,  nei   concorsi   indetti   dalla   pubblica
          amministrazione.  Nelle   procedure   concorsuali   indette
          dall'amministrazione  della   giustizia   sono   introdotti
          meccanismi finalizzati a valorizzare l'esperienza formativa
          acquisita  mediante  il  completamento   del   periodo   di
          perfezionamento presso l'ufficio per il processo  ai  sensi
          del citato comma 1-bis. 
              1-quinquies.  I  soggetti  che  hanno   completato   il
          tirocinio formativo di  cui  all'art.  37,  comma  11,  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  e
          successive modificazioni,  e  che  non  hanno  fatto  parte
          dell'ufficio per il  processo,  hanno  comunque  titolo  di
          preferenza a parita' di merito, ai sensi  dell'art.  5  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  9   maggio   1994,   n.   487,   e   successive
          modificazioni,  nei   concorsi   indetti   dalla   pubblica
          amministrazione. 
              Omissis.» 
          Note al comma 869: 
              - Si riporta il testo dei commi 438 e 440  dell'art.  1
          della citata legge 30 dicembre 2018, n.  145  (Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021): 
              «438. Per il personale dipendente  da  amministrazioni,
          istituzioni ed enti pubblici  diversi  dall'amministrazione
          statale, gli  oneri  per  i  rinnovi  contrattuali  per  il
          triennio  2019-2021,   nonche'   quelli   derivanti   dalla
          corresponsione dei miglioramenti economici al personale  di
          cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai
          sensi  dell'art.  48,  comma  2,   del   medesimo   decreto
          legislativo. In sede di emanazione degli atti di  indirizzo
          previsti  dall'art.  47,  comma  1,  del   citato   decreto
          legislativo  n.  165  del  2001  i  comitati   di   settore
          provvedono alla  quantificazione  delle  relative  risorse,
          attenendosi ai criteri  previsti  per  il  personale  delle
          amministrazioni dello Stato di cui al  comma  436.  A  tale
          fine  i  comitati  di  settore  si   avvalgono   dei   dati
          disponibili  presso  il  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, comunicati  dalle  rispettive  amministrazioni  in
          sede  di  rilevazione  annuale  dei  dati  concernenti   il
          personale dipendente.» 
              «440.  Nelle  more  della  definizione  dei   contratti
          collettivi  nazionali  di  lavoro   e   dei   provvedimenti
          negoziali riguardanti il personale  in  regime  di  diritto
          pubblico relativi al triennio  2019-2021,  a  valere  sulle
          risorse a copertura degli oneri di cui ai commi 436 e  438,
          si  da'  luogo,  in  deroga  alle  procedure  previste  dai
          rispettivi ordinamenti, all'erogazione: 
              a) dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma  2,
          del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  nonche'
          degli analoghi trattamenti disciplinati  dai  provvedimenti
          negoziali  relativi  al  personale  in  regime  di  diritto
          pubblico, nella misura percentuale, rispetto agli  stipendi
          tabellari, dello 0,42 per cento dal 1° aprile  2019  al  30
          giugno 2019 e dello 0,7 per cento a decorrere dal 1° luglio
          2019; 
              b) al personale di cui all'art. 2, comma 2, del decreto
          legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   dell'elemento
          perequativo una tantum ove previsto dai relativi  contratti
          collettivi  nazionali  di  lavoro  riferiti   al   triennio
          2016-2018, nelle misure, con le modalita' e i  criteri  ivi
          definiti e con decorrenza dal 1°  gennaio  2019  fino  alla
          data di definitiva sottoscrizione dei contratti  collettivi
          nazionali di lavoro relativi al triennio 2019- 2021, che ne
          disciplinano il riassorbimento.» 
          Note al comma 870: 
              - Si riporta il testo del  comma  2  dell'art.  23  del
          citato decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche
          e integrazioni al decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.
          165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e  2,
          lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e),
          f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della  legge  7
          agosto 2015, n. 124, in materia di  riorganizzazione  delle
          amministrazioni pubbliche): 
              «Art. 23 (Salario accessorio e sperimentazione).  -  1.
          Omissis 
              2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1,  al  fine
          di  assicurare  la   semplificazione   amministrativa,   la
          valorizzazione  del  merito,  la  qualita'  dei  servizi  e
          garantire adeguati livelli di  efficienza  ed  economicita'
          dell'azione   amministrativa,   assicurando   al   contempo
          l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio  2017,
          l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente
          al trattamento accessorio del personale, anche  di  livello
          dirigenziale, di ciascuna delle  amministrazioni  pubbliche
          di cui all'art. 1, comma  2,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, non  puo'  superare  il  corrispondente
          importo determinato per  l'anno  2016.  A  decorrere  dalla
          predetta data l'art. 1, comma 236, della legge 28  dicembre
          2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali che non hanno
          potuto destinare nell'anno  2016  risorse  aggiuntive  alla
          contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del
          patto  di  stabilita'   interno   del   2015,   l'ammontare
          complessivo delle risorse  di  cui  al  primo  periodo  del
          presente comma non puo' superare il corrispondente  importo
          determinato   per   l'anno   2015,   ridotto   in    misura
          proporzionale alla  riduzione  del  personale  in  servizio
          nell'anno 2016. 
              Omissis.» 
              - Il testo del comma 2 dell'art. 1 del  citato  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche) e' riportato nelle note al comma
          146. 
              - Il testo del comma 2 dell'art. 6 del decreto-legge  7
          ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 4 dicembre 2008, n. 189 (Disposizioni urgenti per  il
          contenimento  della  spesa  sanitaria  e  in   materia   di
          regolazioni contabili con le autonomie locali) e' riportato
          nelle note al comma 434. 
          Note al comma 873: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  247  e  248  del
          citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: 
              «Art. 247 (Semplificazione e svolgimento  in  modalita'
          decentrata e telematica delle procedure  concorsuali  della
          Commissione RIPAM). - 1. Nel rispetto delle  condizioni  di
          salubrita' e sicurezza degli ambienti di lavoro e di quelle
          previste dall'art. 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56,  le
          procedure concorsuali per reclutamento  del  personale  non
          dirigenziale di cui  all'art.  4,  comma  3-quinquies,  del
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.  125,  e  di
          cui all'art. 35, comma 5, del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165, possono essere svolte, presso sedi decentrate
          anche attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale  secondo
          le previsioni del presente articolo. 
              2.  Il  Dipartimento  della  funzione  pubblica   della
          Presidenza del Consiglio dei ministri individua le sedi  di
          svolgimento delle prove concorsuali anche sulla base  della
          provenienza geografica dei  candidati,  utilizzando  idonei
          locali di plessi scolastici di ogni ordine e grado, di sedi
          universitarie e di ogni altra struttura pubblica o privata,
          anche   avvalendosi   del   coordinamento   dei    prefetti
          territorialmente competenti. L'individuazione da parte  del
          Dipartimento  della  funzione  pubblica   delle   strutture
          disponibili di cui al presente comma avviene tenendo  conto
          delle esigenze di economicita' delle procedure  concorsuali
          e nei  limiti  delle  risorse  disponibili  a  legislazione
          vigente delle amministrazioni destinatarie  delle  predette
          procedure concorsuali a carico delle quali sono  posti  gli
          oneri derivanti dall'utilizzo delle strutture. 
              3.   La   prova   orale   puo'   essere    svolta    in
          videoconferenza,   attraverso   l'utilizzo   di   strumenti
          informatici e digitali, garantendo comunque  l'adozione  di
          soluzioni tecniche  che  assicurino  la  pubblicita'  della
          stessa,  l'identificazione  dei  partecipanti,  nonche'  la
          sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita'. 
              4. La domanda di partecipazione ai concorsi di  cui  al
          presente articolo e' presentata entro quindici giorni dalla
          pubblicazione   del   bando   nella   Gazzetta   Ufficiale,
          esclusivamente  in  via  telematica,  attraverso   apposita
          piattaforma digitale gia'  operativa  o  predisposta  anche
          avvalendosi   di   aziende   pubbliche,   private,   o   di
          professionisti specializzati  in  selezione  di  personale,
          anche  tramite  il  riuso  di   soluzioni   o   applicativi
          esistenti. 
              5. Per la partecipazione al concorso il candidato  deve
          essere in possesso di un  indirizzo  di  Posta  elettronica
          certificata (PEC)  a  lui  intestato  e  registrarsi  nella
          piattaforma attraverso il  Sistema  pubblico  di  identita'
          digitale  (SPID).   Ogni   comunicazione   concernente   il
          concorso, compreso il calendario delle relative prove e del
          loro  esito,   e'   effettuata   attraverso   la   predetta
          piattaforma. Data e luogo di svolgimento delle  prove  sono
          resi disponibili sulla piattaforma digitale con accesso  da
          remoto attraverso l'identificazione del  candidato,  almeno
          dieci giorni prima della data stabilita per lo  svolgimento
          delle stesse. 
              6.   Per   l'applicazione   software   dedicata    allo
          svolgimento  delle  prove   concorsuali   e   le   connesse
          procedure,  ivi  compreso  lo  scioglimento  dell'anonimato
          anche  con  modalita'  digitali,  il   Dipartimento   della
          funzione  pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
          ministri, anche per il tramite di FormezPA, puo'  avvalersi
          di CINECA Consorzio Interuniversitario, con oneri a  carico
          delle   amministrazioni    interessate    alle    procedure
          concorsuali  nei  limiti  delle   risorse   disponibili   a
          legislazione vigente. 
              7. La commissione  esaminatrice  comunica  i  risultati
          delle prove ai candidati  all'esito  di  ogni  sessione  di
          concorso. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni
          possono svolgere i propri lavori in  modalita'  telematica,
          garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilita'  delle
          comunicazioni. 
              8. Il requisito di accesso alle qualifiche e ai profili
          professionali del personale reclutato secondo le  modalita'
          di cui al presente articolo, e' individuato  esclusivamente
          in  base  al  titolo  di  studio  definito  dal   contratto
          collettivo  nazionale  di  lavoro,  anche  in  deroga  agli
          specifici  titoli  professionali  previsti  dalle   singole
          pubbliche amministrazioni per ciascuna qualifica o profilo. 
              9. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'art.
          3, comma  15,  della  legge  19  giugno  2019,  n.  56,  il
          Dipartimento della funzione pubblica della  Presidenza  del
          Consiglio  dei  ministri  individua  i   componenti   delle
          commissioni esaminatrici sulla base  di  manifestazioni  di
          interesse pervenute a seguito di apposito avviso  pubblico.
          A tal fine  e  per  le  procedure  concorsuali  di  cui  al
          presente articolo, i termini di cui all'art. 53, comma  10,
          del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  relativi
          all'autorizzazione a rivestire  l'incarico  di  commissario
          nelle procedure concorsuali di cui  al  presente  articolo,
          sono rideterminati, rispettivamente, in  dieci  e  quindici
          giorni. 
              10. All'art. 3, comma 13, della legge 19  giugno  2019,
          n. 56,  le  parole  da  «I  compensi  stabiliti»  a  «della
          presente legge» sono soppresse. 
              11. Alle  procedure  concorsuali  di  cui  al  presente
          articolo non si applica la  riserva  di  cui  all'art.  52,
          comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              12. Per le procedure di cui  al  presente  articolo,  i
          termini previsti dall'art. 34-bis, commi 2 e 4, del decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,   sono   stabiliti,
          rispettivamente, in sette e quindici giorni.» 
              «Art.  248  (Disposizioni  per  la  conclusione   delle
          procedure di reclutamento della Commissione  RIPAM  per  il
          personale delle pubbliche amministrazioni).  -  1.  Per  le
          procedure concorsuali per il personale non dirigenziale, di
          cui all'art. 4, comma  3-quinquies,  del  decreto-legge  31
          agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 30 ottobre 2013, n. 125, e all'art. 35, comma 5,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  gia'  bandite
          alla data di entrata in vigore del presente decreto  e  per
          quelle  nelle  quali,  alla  medesima   data,   sia   stata
          effettuata anche una sola delle prove concorsuali previste,
          la   Commissione   per   l'attuazione   del   Progetto   di
          riqualificazione delle  pubbliche  amministrazioni  (RIPAM)
          puo'  modificare,  su   richiesta   delle   amministrazioni
          destinatarie delle procedure concorsuali, le  modalita'  di
          svolgimento delle prove  previste  dai  relativi  bandi  di
          concorso, dandone tempestiva comunicazione ai  partecipanti
          alle procedure, prevedendo esclusivamente: 
              a) l'utilizzo di strumenti informatici e  digitali  per
          lo svolgimento  delle  prove  scritte  e  preselettive,  lo
          svolgimento   in   videoconferenza   della   prova   orale,
          garantendo comunque l'adozione di  soluzioni  tecniche  che
          assicurino la pubblicita' della  stessa,  l'identificazione
          dei partecipanti, la sicurezza  delle  comunicazioni  e  la
          loro tracciabilita'; 
              b)  lo  svolgimento  delle  prove  anche  presso   sedi
          decentrate secondo le modalita' dell'art. 247. 
              2.    Alle    commissioni    esaminatrici    e     alle
          sottocommissioni si applica il comma 7 dell'art. 247. 
              3. In attuazione delle modalita' di  svolgimento  delle
          prove concorsuali stabilite ai sensi del comma 1,  FormezPA
          puo' risolvere i contratti stipulati  per  l'organizzazione
          delle procedure concorsuali indette dalla  Commissione  per
          l'attuazione  del  Progetto   di   riqualificazione   delle
          pubbliche amministrazioni (RIPAM) che, alla data di entrata
          in  vigore  del  presente  decreto,  non  hanno  avuto   un
          principio  di  esecuzione,  fermo   restando   l'indennizzo
          limitato alle spese sostenute dall'operatore economico sino
          alla data della  risoluzione,  con  oneri  a  carico  delle
          amministrazioni interessate alle  procedure  concorsuali  a
          valere sulle risorse disponibili  a  legislazione  vigente.
          Sono conseguentemente adeguati  gli  accordi  convenzionali
          con FormezPA. 
              4.  Il  pagamento  dell'indennizzo  al  ricorrere   dei
          presupposti di cui al comma 3 non  costituisce  ipotesi  di
          danno erariale.» 
              - Il testo dell'art. 249 del  citato  decreto-legge  19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77  e'  riportato  nelle  note  al
          comma 430. 
          Note al comma 880: 
              - Il testo dell'art. 30 del citato decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165 e' riportato nelle note al comma 435. 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  34-bis  del  citato
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art. 34-bis (Disposizioni in materia di mobilita'  del
          personale).  -  1.  Le  amministrazioni  pubbliche  di  cui
          all'art. 1, comma 2, con esclusione  delle  amministrazioni
          previste dall'art.  3,  comma  1,  ivi  compreso  il  Corpo
          nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  prima  di  avviare  le
          procedure  di  assunzione  di  personale,  sono  tenute   a
          comunicare ai soggetti di cui all'art. 34,  commi  2  e  3,
          l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si
          intende bandire il  concorso  nonche',  se  necessario,  le
          funzioni e le eventuali specifiche idoneita' richieste. 
              2.  La  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri   -
          Dipartimento della funzione pubblica, di  concerto  con  il
          Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  le  strutture
          regionali e  provinciali  di  cui  all'art.  34,  comma  3,
          provvedono, entro quindici giorni dalla  comunicazione,  ad
          assegnare secondo l'anzianita' di iscrizione  nel  relativo
          elenco il personale collocato in  disponibilita'  ai  sensi
          degli articoli 33 e 34. Le predette strutture  regionali  e
          provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi  di
          personale da assegnare alle amministrazioni  che  intendono
          bandire  il  concorso,  comunicano   tempestivamente   alla
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della
          funzione pubblica  le  informazioni  inviate  dalle  stesse
          amministrazioni.  Entro  quindici  giorni  dal  ricevimento
          della predetta comunicazione, la Presidenza  del  Consiglio
          dei ministri - Dipartimento  della  funzione  pubblica,  di
          concerto con il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
          provvede ad assegnare alle  amministrazioni  che  intendono
          bandire  il  concorso  il  personale  inserito  nell'elenco
          previsto    dall'art.    34,    comma    2.    A    seguito
          dell'assegnazione, l'amministrazione  destinataria  iscrive
          il dipendente in disponibilita'  nel  proprio  ruolo  e  il
          rapporto di lavoro prosegue con  l'amministrazione  che  ha
          comunicato   l'intenzione   di   bandire    il    concorso.
          L'amministrazione  destinataria  comunica   tempestivamente
          alla Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento
          della  funzione  pubblica  e  alle  strutture  regionali  e
          provinciali di cui all'art. 34, comma 3, la rinuncia  o  la
          mancata  accettazione  dell'assegnazione   da   parte   del
          dipendente in disponibilita'. 
              3. Le amministrazioni possono provvedere a  organizzare
          percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi
          del comma 2. 
              4. Le amministrazioni,  decorsi  quarantacinque  giorni
          dalla ricezione della comunicazione di cui al  comma  1  da
          parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente
          per le amministrazioni dello Stato e per gli enti  pubblici
          non economici nazionali, comprese  le  universita',  e  per
          conoscenza per le altre amministrazioni, possono  procedere
          all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni  per
          le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai
          sensi del comma 2. 
              5. Le assunzioni effettuate in violazione del  presente
          articolo  sono  nulle  di   diritto.   Restano   ferme   le
          disposizioni previste dall'art. 39 della legge 27  dicembre
          1997, n. 449, e successive modificazioni. 
              5-bis. Ove  se  ne  ravvisi  l'esigenza  per  una  piu'
          tempestiva ricollocazione del personale  in  disponibilita'
          iscritto nell'elenco  di  cui  all'art.  34,  comma  2,  il
          Dipartimento della funzione pubblica effettua  ricognizioni
          presso  le   amministrazioni   pubbliche   per   verificare
          l'interesse  all'acquisizione  in  mobilita'  dei  medesimi
          dipendenti. Si applica l'art. 4, comma 2, del decreto-legge
          12 maggio 1995,  n.  163,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 11 luglio 1995, n. 273.» 
          Note al comma 884: 
              - Il testo del comma 3-quinquies dell'art. 4 del citato
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  30  ottobre  2013,  n.  125  e'
          riportato nelle note al comma 181. 
              - Il  testo  del  comma  5  dell'art.  35  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' riportato  nelle  note
          al comma 181. 
          Note al comma 886: 
              - Il testo del comma 3-quinquies dell'art. 4 del citato
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  30  ottobre  2013,  n.  125  e'
          riportato nelle note al comma 181. 
              - Il  testo  del  comma  5  dell'art.  35  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' riportato  nelle  note
          al comma 181. 
          Note al comma 887: 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 22-bis  del
          citato decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 22-bis (Statizzazione e  razionalizzazione  delle
          istituzioni  dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e
          coreutica non statali). - 1. Omissis 
              2. I processi di cui al comma 1 sono  disciplinati  con
          decreti del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2,
          commi 7, lettera d), e 8, lettere a),  b),  c),  e)  e  l),
          della legge 21 dicembre  1999,  n.  508.  Gli  enti  locali
          continuano ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli
          immobili e  si  fanno  carico  delle  situazioni  debitorie
          pregresse alla statizzazione in  favore  delle  istituzioni
          per le quali alla data di entrata in  vigore  del  presente
          decreto  gia'  vi  sono  tenuti,  previa   convenzione   da
          stipulare tra ciascun ente e il Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca. Nell'ambito dei  processi
          di  statizzazione  e  razionalizzazione,  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il
          Ministro dell'universita' e della ricerca e con il Ministro
          dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri per la
          determinazione  delle  relative  dotazioni  organiche   nei
          limiti massimi del personale in servizio alla data  del  24
          giugno  2017  presso  le  predette  istituzioni  anche  con
          contratto di lavoro flessibile,  nonche'  per  il  graduale
          inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e
          non  docente   in   servizio   a   tempo   determinato   ed
          indeterminato alla data di entrata in vigore della legge di
          conversione del presente decreto.  Il  decreto  di  cui  al
          precedente periodo, ai fini  dell'inquadramento  nei  ruoli
          del personale statale, e' adottato assumendo quali  criteri
          la verifica delle modalita' utilizzate per la selezione del
          predetto   personale,   prevedendo   ove   necessario    il
          superamento di specifiche procedure concorsuali  pubbliche,
          l'anzianita' maturata con contratti di  lavoro  flessibile,
          pari ad almeno tre  anni,  anche  non  continuativi,  negli
          ultimi otto anni e la valutazione di  titoli  accademici  e
          professionali. Completato l'inquadramento di cui  al  terzo
          periodo, nei  limiti  delle  dotazioni  organiche  e  delle
          risorse ancora disponibili, nel rispetto dei criteri di cui
          al predetto decreto, ovvero di analogo decreto adottato  ai
          sensi del terzo periodo, puo' altresi' essere inquadrato il
          personale, anche con contratto  di  lavoro  flessibile,  in
          servizio alla data del 1° dicembre 2020. 
              Omissis.» 
          Note al comma 888: 
              - Il testo del comma  2  dell'art.  22-bis  del  citato
          decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,  come
          modificato dal comma 887 della presente legge, e' riportato
          nelle note al medesimo comma 887. 
          Note al comma 890: 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  7  agosto
          2019, n. 143, recante «Regolamento recante le  procedure  e
          le modalita' per la programmazione e  il  reclutamento  del
          personale docente e del personale amministrativo e  tecnico
          del comparto AFAM» e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          Repubblica italiana del 16 dicembre 2019, n. 294. 
              - Si riporta il testo del comma  3  dell'art.  3-quater
          del decreto-legge 9 gennaio 2020,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla   legge   5   marzo   2020,   n.   12
          (Disposizioni  urgenti  per  l'istituzione  del   Ministero
          dell'istruzione e del Ministero  dell'universita'  e  della
          ricerca): 
              «Art. 3-quater  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di
          istituzioni  dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e
          coreutica). - 1. - 2. Omissis 
              3. All'art. 1, comma 655, primo periodo, della legge 27
          dicembre 2017, n. 205, le parole: "fino all'anno accademico
          2017-2018 incluso" sono sostituite  delle  seguenti:  "fino
          all'anno accademico 2020/2021 incluso".» 
          Note al comma 891: 
              - Si riporta il testo del comma 284 dell'art.  1  della
          citata legge 27 dicembre 2019, n. 160: 
              «284. Per le esigenze didattiche derivanti dalla  legge
          21 dicembre 1999, n. 508, cui non si possa far  fronte  con
          il personale di ruolo o con contratto a  tempo  determinato
          nell'ambito delle dotazioni organiche,  le  istituzioni  di
          cui all'art. 2, comma 1, della predetta  legge  provvedono,
          con oneri a carico del proprio bilancio, in deroga a quanto
          disposto dall'art. 7, comma 5-bis, del decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165, mediante l'attribuzione di incarichi
          di insegnamento  della  durata  di  un  anno  accademico  e
          rinnovabili annualmente per un periodo massimo di tre anni,
          anche ove temporaneamente  conferiti  a  personale  incluso
          nelle graduatorie nazionali.» 
          Note al comma 892: 
              - Il testo dell'art.  35  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165 e' riportato nelle note al comma 181. 
              -  Il  decreto-legge  12  settembre   2013,   n.   104,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
          n.  128  (Misure  urgenti   in   materia   di   istruzione,
          universita'  e  ricerca)  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 11 novembre 2013, n. 264. 
          Note al comma 893: 
              - Si riporta il testo del comma 654 dell'art.  1  della
          citata legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «654. A decorrere dall'anno  accademico  2018-2019,  il
          turn over del personale delle istituzioni di cui  al  comma
          653 e' pari al 100 per cento dei risparmi  derivanti  dalle
          cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente,  a
          cui si aggiunge,  per  il  triennio  accademico  2018/2019,
          2019/2020 e 2020/2021, un importo non superiore al  10  per
          cento della spesa sostenuta nell'anno accademico  2016-2017
          per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica
          con contratti a tempo determinato. Il predetto  importo  e'
          ripartito  con  decreto  del   Ministero   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della   ricerca.   Nell'ambito   delle
          procedure di reclutamento disciplinate dal regolamento  cui
          all'art. 2, comma 7, lettera e), della  legge  21  dicembre
          1999, n. 508, e' destinata una quota, pari ad almeno il  10
          per cento e non superiore al 20 per cento, al  reclutamento
          di docenti di prima fascia cui concorrono i soli docenti di
          seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da  almeno
          tre   anni   accademici.   Fino   all'applicazione    delle
          disposizioni del predetto regolamento le procedure  per  il
          passaggio alla prima fascia riservate ai docenti di seconda
          fascia in  servizio  a  tempo  indeterminato  sono  attuate
          nell'ambito  delle  procedure  di   reclutamento   e   sono
          disciplinate con decreto del  Ministro  dell'universita'  e
          della  ricerca.  Il  predetto  decreto,  nei  limiti  delle
          risorse gia' accantonate a tal fine negli  anni  accademici
          2018/2019,  2019/2020  e  2020/2021,  puo'   prevedere   la
          trasformazione di tutte le cattedre di  seconda  fascia  in
          cattedre di prima fascia. La quota residua  delle  predette
          risorse,  in  seguito  alla  trasformazione  di  tutte   le
          cattedre, puo' essere destinata, con decreto  del  Ministro
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro
          per  la  pubblica  amministrazione,  al   reclutamento   di
          direttori amministrativi per le istituzioni di cui al comma
          653 nonche' alla  determinazione  e  all'ampliamento  delle
          dotazioni  organiche  dell'Istituto  superiore   di   studi
          musicali Gaetano Braga di Teramo e degli Istituti superiori
          per le industrie artistiche (ISIA).» 
          Note al comma 894: 
              - Si riporta il testo del comma 285 dell'art.  1  della
          citata legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «284. Per le esigenze didattiche derivanti dalla  legge
          21 dicembre 1999, n. 508, cui non si possa far  fronte  con
          il personale di ruolo o con contratto a  tempo  determinato
          nell'ambito delle dotazioni organiche,  le  istituzioni  di
          cui all'art. 2, comma 1, della predetta  legge  provvedono,
          con oneri a carico del proprio bilancio, in deroga a quanto
          disposto dall'art. 7, comma 5-bis, del decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165, mediante l'attribuzione di incarichi
          di insegnamento  della  durata  di  un  anno  accademico  e
          rinnovabili annualmente per un periodo massimo di tre anni,
          anche ove temporaneamente  conferiti  a  personale  incluso
          nelle graduatorie nazionali. 
              285. Gli incarichi di insegnamento di cui al comma  284
          non sono comunque conferibili al personale in  servizio  di
          ruolo nella medesima istituzione e sono  attribuiti  previo
          espletamento  di  procedure  pubbliche  che  assicurino  la
          valutazione comparativa  dei  candidati  e  la  pubblicita'
          degli  atti.  L'attribuzione  dei  medesimi  incarichi   di
          insegnamento di cui al comma 284 non da' luogo in ogni caso
          a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.» 
          Note al comma 895: 
              - La legge 11 gennaio 2018, n. 7, recante  «Misure  per
          il coordinamento della politica spaziale e  aerospaziale  e
          disposizioni    concernenti    l'organizzazione    e     il
          funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana» e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  10
          febbraio 2018, n. 34. 
          Note al comma 897: 
              - Il testo del comma 2 dell'art. 23 del citato  decreto
          legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni
          al decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  ai  sensi
          degli articoli 16, commi 1, lettera a), e  2,  lettere  b),
          c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h),
          l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto  2015,
          n.   124,   in   materia    di    riorganizzazione    delle
          amministrazioni pubbliche) e' riportato nelle note al comma
          870. 
          Note al comma 898: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  9   del   decreto
          legislativo 25 novembre 2016, n. 218 (Semplificazione delle
          attivita' degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'art.
          13 della legge 7 agosto 2015, n. 124): 
              «Art. 9 (Fabbisogno, budget e spese di personale). - 1.
          Gli enti, nell'ambito della  rispettiva  autonomia,  tenuto
          conto dell'effettivo fabbisogno di personale  al  fine  del
          migliore funzionamento delle  attivita'  e  dei  servizi  e
          compatibilmente   con   l'esigenza   di    assicurare    la
          sostenibilita' della spesa di personale e gli equilibri  di
          bilancio, nel rispetto dei limiti massimi di tale tipologia
          di spesa, definiscono la programmazione per il reclutamento
          del personale nei  Piani  triennali  di  attivita'  di  cui
          all'art. 7. 
              2.  L'indicatore  del  limite  massimo  alle  spese  di
          personale e' calcolato rapportando le spese complessive per
          il personale di competenza dell'anno  di  riferimento  alla
          media delle entrate complessive dell'ente  come  risultante
          dai bilanci consuntivi  dell'ultimo  triennio.  Negli  enti
          tale rapporto non puo' superare l'80 per cento. 
              3.  La  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri   -
          Dipartimento  della  funzione  pubblica  e   il   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato e  il  Ministero  vigilante
          operano  entro  il  mese  di  maggio  di  ciascun  anno  il
          monitoraggio all'andamento delle assunzioni e  dei  livelli
          occupazionali  che  si  determinano   per   effetto   delle
          disposizioni di cui ai commi 2 e 6 e dell'art. 12. Nel caso
          in cui dal monitoraggio si rilevino incrementi di spesa che
          possono compromettere gli  obiettivi  e  gli  equilibri  di
          bilancio dei singoli  enti  con  riferimento  alle  risorse
          previste  a  legislazione  vigente,   la   Presidenza   del
          Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della   funzione
          pubblica invita l'ente, con specifici rilievi,  a  fornire,
          circostanziata relazione in merito agli incrementi di spesa
          entro trenta giorni dalla richiesta. Decorsi novanta giorni
          dall'acquisizione della relazione, qualora l'ente non abbia
          fornito idonei elementi a dimostrazione che gli  incrementi
          di spesa rilevati non compromettono  gli  obiettivi  e  gli
          equilibri di bilancio, il Ministro per la semplific  azione
          e la pubblica amministrazione, di concerto con il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e con il Ministero vigilante,
          adotta misure correttive volte a preservare o  ripristinare
          gli equilibri di bilancio anche mediante  la  ridefinizione
          del limite di cui al comma 2. 
              4. Il calcolo delle spese complessive del personale  e'
          dato  dalla  somma  algebrica  delle  spese  di  competenza
          dell'anno di riferimento, comprensive degli oneri a  carico
          dell'amministrazione, al  netto  di  quelle  sostenute  per
          personale  con  contratto  a  tempo  determinato   la   cui
          copertura sia stata assicurata da finanziamenti esterni  di
          soggetti pubblici o privati. 
              5. Le entrate derivanti  da  finanziamenti  esterni  di
          soggetti pubblici  e  privati  destinate  al  finanziamento
          delle spese per il personale  a  tempo  determinato  devono
          essere supportate da norme, accordi o convenzioni approvati
          dall'organo  di  vertice  che  dimostrino  la  capacita'  a
          sostenere gli oneri finanziari assunti. 
              6. In riferimento al comma 2 si  applicano  i  seguenti
          criteri: 
              a) gli enti che, alla data del  31  dicembre  dell'anno
          precedente a quello di riferimento  riportano  un  rapporto
          delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento,
          non possono procedere all'assunzione di personale; 
              b) gli enti che, alla data del  31  dicembre  dell'anno
          precedente a quello di riferimento  riportano  un  rapporto
          delle spese di personale inferiore all'80 per cento possono
          procedere all'assunzione di personale con  oneri  a  carico
          del proprio bilancio per una spesa media annua pari  a  non
          piu' del margine a disposizione rispetto al limite  dell'80
          per cento; 
              c)  ai  fini  di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  e  del
          monitoraggio previsto al comma 3 del presente articolo, per
          ciascuna qualifica di  personale  assunto  dagli  enti,  e'
          definito  dal  Ministro  vigilante  un  costo  medio  annuo
          prendendo come riferimento il costo medio  della  qualifica
          del dirigente di ricerca.» 
          Note al comma 899: 
              - Il testo dell'art. 30 del citato decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165 e' riportato nelle note al comma 435.