art. 1 note (parte 26)

           	
				
 
          Note al comma 1052: 
              - Il  citato  regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267
          (Disciplina  del  fallimento,  del  concordato  preventivo,
          dell'amministrazione  controllata  e   della   liquidazione
          coatta  amministrativa)  e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale Repubblica Italiana del 6 aprile 1942, n. 81. 
              - Il citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.  14
          recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza  in
          attuazione  della  legge  19  ottobre  2017,  n.  155»   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del
          14 febbraio 2019, n. 38_Supplemento Ordinario n. 6. 
              - Si riporta il testo  del  comma  2  dell'art.  9  del
          decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della
          responsabilita' amministrativa  delle  persone  giuridiche,
          delle  societa'  e  delle  associazioni  anche   prive   di
          personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29
          settembre 2000, n. 300): 
              «Art. 9 (Sanzioni amministrative). - 1. Omissis 
              2. Le sanzioni interdittive sono: 
              a) l'interdizione dall'esercizio dell'attivita'; 
              b) la sospensione o  la  revoca  delle  autorizzazioni,
          licenze   o   concessioni   funzionali   alla   commissione
          dell'illecito; 
              c)  il  divieto  di   contrattare   con   la   pubblica
          amministrazione, salvo che per ottenere le  prestazioni  di
          un pubblico servizio; 
              d)   l'esclusione   da   agevolazioni,   finanziamenti,
          contributi o sussidi e l'eventuale revoca  di  quelli  gia'
          concessi; 
              e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.». 
          Note al comma 1053: 
              - Si riporta il testo del comma  1  dell'art.  164  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917 (Approvazione del testo  unico  delle  imposte
          sui redditi): 
              «Art. 164 (Limiti di  deduzione  delle  spese  e  degli
          altri  componenti  negativi  relativi  a  taluni  mezzi  di
          trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio  di  imprese,
          arti e professioni). - 1. Le spese e gli  altri  componenti
          negativi relativi ai mezzi di trasporto a  motore  indicati
          nel  presente  articolo,   utilizzati   nell'esercizio   di
          imprese, arti e professioni, ai fini  della  determinazione
          dei relativi redditi sono deducibili solo se rientranti  in
          una delle fattispecie previste nelle successive lettere a),
          b) e b bis) e nei limiti ivi indicati: 
              a) per l'intero ammontare relativamente: 
              1) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni
          da diporto, alle autovetture ed autocaravan,  di  cui  alle
          lettere a) e m)  del  comma  1  dell'art.  54  del  decreto
          legislativo 30  aprile  1992,  n.  285,  ai  ciclomotori  e
          motocicli destinati  ad  essere  utilizzati  esclusivamente
          come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa; 
              2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico; 
              b) nella misura del 20  per  cento  relativamente  alle
          autovetture e  autocaravan,  di  cui  alle  citate  lettere
          dell'art. 54 del citato  decreto  legislativo  n.  285  del
          1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo e' diverso
          da  quello  indicato  alla  lettera  a),  numero  1).  Tale
          percentuale e' elevata  all'80  per  cento  per  i  veicoli
          utilizzati dai soggetti esercenti attivita' di agenzia o di
          rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di  arti
          e professioni in forma  individuale,  la  deducibilita'  e'
          ammessa, nella misura del 20 per cento, limitatamente ad un
          solo veicolo; se l'attivita' e' svolta da societa' semplici
          e da associazioni di cui all'art. 5,  la  deducibilita'  e'
          consentita  soltanto  per  un  veicolo  per  ogni  socio  o
          associato. Non si tiene conto: della  parte  del  costo  di
          acquisizione che eccede lire 35  milioni  (18.075,99  euro)
          per le  autovetture  e  gli  autocaravan,  lire  8  milioni
          (4.131,66 euro) per i motocicli, lire 4  milioni  (2.065,83
          euro)  per  i  ciclomotori;   dell'ammontare   dei   canoni
          proporzionalmente corrispondente al costo di detti  veicoli
          che eccede i limiti  indicati,  se  i  beni  medesimi  sono
          utilizzati in  locazione  finanziaria;  dell'ammontare  dei
          costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7  milioni
          (3.615,20 euro) per le autovetture e gli autocaravan,  lire
          1,5  milioni  (774,69   euro)   per   i   motocicli,   lire
          ottocentomila (413,17 euro) per i ciclomotori. Nel caso  di
          esercizio  delle  predette  attivita'  svolte  da  societa'
          semplici e associazioni di cui al citato art. 5, i suddetti
          limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. I  limiti
          predetti, che con riferimento al valore  dei  contratti  di
          locazione   anche   finanziaria   o   di   noleggio   vanno
          ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo anche
          conto delle variazioni dell'indice dei  prezzi  al  consumo
          per le famiglie  di  operai  e  di  impiegati  verificatesi
          nell'anno  precedente,  con  decreto  del  Ministro   delle
          finanze, di concerto con il  Ministro  dell'industria,  del
          commercio e  dell'artigianato.  I  predetti  limiti  di  35
          milioni di lire  e  di  7  milioni  di  lire  sono  elevati
          rispettivamente a euro 25.822,84 e a euro 5.164,57 per  gli
          autoveicoli  utilizzati  da  agenti  o  rappresentanti   di
          commercio; 
              b bis) nella misura del 70 per cento per i veicoli dati
          in uso promiscuo ai dipendenti per  la  maggior  parte  del
          periodo d'imposta. 
              Omissis.». 
              - Si riporta l'allegato 3 annesso alla citata legge  28
          dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di
          stabilita' 2016): 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
          Note al comma 1054: 
              - Si riporta il testo degli Allegati A e B della citata
          legge 11 dicembre 2016,  n.  232  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2017-2019): 
              "Allegato A 
              Beni  funzionali  alla  trasformazione  tecnologica   e
          digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0» 
              (Art. 1, comma 9) 
              Beni strumentali il cui funzionamento e' controllato da
          sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni  sensori
          e azionamenti: 
              macchine utensili per asportazione, 
              macchine utensili operanti con laser e altri processi a
          flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet,  fascio  di
          elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici, 
              macchine e impianti per la  realizzazione  di  prodotti
          mediante la trasformazione dei materiali  e  delle  materie
          prime, 
              macchine utensili  per  la  deformazione  plastica  dei
          metalli e altri materiali, 
              macchine utensili per l'assemblaggio, la giunzione e la
          saldatura, 
              macchine per il confezionamento e l'imballaggio, 
              macchine utensili di de-produzione e  riconfezionamento
          per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e
          prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il
          disassemblaggio,  la  separazione,  la  frantumazione,   il
          recupero chimico), 
              robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot, 
              macchine utensili e sistemi per il  conferimento  o  la
          modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti  o
          la funzionalizzazione delle superfici, 
              macchine per  la  manifattura  additiva  utilizzate  in
          ambito industriale, 
              macchine,  anche  motrici  e  operatrici,  strumenti  e
          dispositivi per il carico e lo scarico, la  movimentazione,
          la pesatura e la cernita automatica dei pezzi,  dispositivi
          di  sollevamento  e  manipolazione  automatizzati,  AGV   e
          sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili,  e/o
          dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori
          e sistemi di visione e meccatronici), 
              magazzini  automatizzati   interconnessi   ai   sistemi
          gestionali di fabbrica. 
              Tutte le macchine sopra  citate  devono  essere  dotate
          delle seguenti caratteristiche: 
              controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control)
          e/o PLC (Programmable Logic Controller), 
              interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con
          caricamento da remoto di istruzioni e/o part program, 
              integrazione automatizzata  con  il  sistema  logistico
          della fabbrica o con la rete di  fornitura  e/o  con  altre
          macchine del ciclo produttivo, 
              interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive, 
              rispondenza ai piu'  recenti  parametri  di  sicurezza,
          salute e igiene del lavoro. 
              Inoltre tutte le macchine sopra  citate  devono  essere
          dotate di almeno due tra le  seguenti  caratteristiche  per
          renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici: 
              sistemi  di  telemanutenzione  e/o   telediagnosi   e/o
          controllo in remoto, 
              monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e  dei
          parametri di processo mediante opportuni set di  sensori  e
          adattivita' alle derive di processo, 
              caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o
          impianto con la  modellizzazione  e/o  la  simulazione  del
          proprio  comportamento  nello  svolgimento   del   processo
          (sistema cyberfisico), 
              Costituiscono    inoltre    beni    funzionali     alla
          trasformazione  tecnologica  e/o  digitale  delle   imprese
          secondo il modello 'Industria 4.0' i seguenti: 
              dispositivi,    strumentazione    e     componentistica
          intelligente per  l'integrazione,  la  sensorizzazione  e/o
          l'interconnessione e il controllo automatico  dei  processi
          utilizzati anche nell'ammodernamento o  nel  revamping  dei
          sistemi di produzione esistenti. 
              Sistemi per  l'assicurazione  della  qualita'  e  della
          sostenibilita': 
              sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non  a
          contatto,   multi-sensore   o    basati    su    tomografia
          computerizzata tridimensionale) e  relativa  strumentazione
          per la verifica dei requisiti micro e macro  geometrici  di
          prodotto per qualunque livello di scala dimensionale (dalla
          larga scala alla scala  micro-metrica  o  nano-metrica)  al
          fine di assicurare e tracciare la qualita' del  prodotto  e
          che consentono di qualificare i processi di  produzione  in
          maniera documentabile e connessa al sistema informativo  di
          fabbrica, 
              altri sistemi di monitoraggio in process per assicurare
          e  tracciare  la  qualita'  del  prodotto  o  del  processo
          produttivo e che consentono di qualificare  i  processi  di
          produzione in maniera documentabile e connessa  al  sistema
          informativo di fabbrica, 
              sistemi per  l'ispezione  e  la  caratterizzazione  dei
          materiali (ad esempio macchine di prova materiali, macchine
          per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per  prove
          o  collaudi  non  distruttivi,  tomografia)  in  grado   di
          verificare le caratteristiche dei materiali in  ingresso  o
          in uscita al processo e che vanno a costituire il  prodotto
          risultante a  livello  macro  (ad  esempio  caratteristiche
          meccaniche) o micro (ad esempio porosita', inclusioni) e di
          generare opportuni  report  di  collaudo  da  inserire  nel
          sistema informativo aziendale, 
              dispositivi intelligenti  per  il  test  delle  polveri
          metalliche  e  sistemi  di  monitoraggio  in  continuo  che
          consentono di qualificare i processi di produzione mediante
          tecnologie additive, 
              sistemi  intelligenti  e  connessi   di   marcatura   e
          tracciabilita'  dei  lotti  produttivi  e/o   dei   singoli
          prodotti   (ad   esempio    RFID    -    Radio    Frequency
          Identification), 
              sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di
          lavoro delle macchine (ad esempio forze, coppia  e  potenza
          di lavorazione;  usura  tridimensionale  degli  utensili  a
          bordo macchina; stato di componenti o  sotto-insiemi  delle
          macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati  con  i
          sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud, 
              strumenti   e    dispositivi    per    l'etichettatura,
          l'identificazione o la marcatura automatica  dei  prodotti,
          con collegamento con il codice e la matricola del  prodotto
          stesso in modo da consentire ai manutentori  di  monitorare
          la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo  e  di
          agire sul processo di progettazione dei futuri prodotti  in
          maniera sinergica,  consentendo  il  richiamo  di  prodotti
          difettosi o dannosi, 
              componenti, sistemi e  soluzioni  intelligenti  per  la
          gestione,  l'utilizzo  efficiente  e  il  monitoraggio  dei
          consumi energetici  e  idrici  e  per  la  riduzione  delle
          emissioni, 
              filtri e sistemi di trattamento e  recupero  di  acqua,
          aria, olio,  sostanze  chimiche,  polveri  con  sistemi  di
          segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza  di
          anomalie  o  sostanze  aliene  al  processo  o  pericolose,
          integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare
          gli operatori e/o di fermare le  attivita'  di  macchine  e
          impianti. 
              Dispositivi per l'interazione uomo macchina  e  per  il
          miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di
          lavoro in logica «4.0»: 
              banchi e  postazioni  di  lavoro  dotati  di  soluzioni
          ergonomiche in grado di adattarli in maniera  automatizzata
          alle caratteristiche fisiche degli  operatori  (ad  esempio
          caratteristiche    biometriche,    eta',    presenza     di
          disabilita'), 
              sistemi  per  il  sollevamento/traslazione   di   parti
          pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in  grado  di
          agevolare in maniera intelligente/  robotizzata/interattiva
          il compito dell'operatore, 
              dispositivi wearable, apparecchiature di  comunicazione
          tra operatore/ operatori e sistema produttivo,  dispositivi
          di realta' aumentata e virtual reality, 
              interfacce   uomo-macchina   (HMI)   intelligenti   che
          coadiuvano l'operatore a fini di  sicurezza  ed  efficienza
          delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica." 
              "Allegato B 
              Beni   immateriali   (software,   sistemi   e    system
          integration,  piattaforme  e   applicazioni)   connessi   a
          investimenti in beni materiali «Industria 4.0» 
              (Art. 1, comma 10) 
              Software, sistemi, piattaforme e  applicazioni  per  la
          progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni
          e produzione di manufatti in materiali non convenzionali  o
          ad  alte   prestazioni,   in   grado   di   permettere   la
          progettazione,  la  modellazione  3D,  la  simulazione,  la
          sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea
          del  processo  produttivo,  del  prodotto   e   delle   sue
          caratteristiche (funzionali e di  impatto  ambientale)  e/o
          l'archiviazione   digitale   e   integrata   nel    sistema
          informativo aziendale delle informazioni relative al  ciclo
          di vita del prodotto  (sistemi  EDM,  PDM,  PLM,  Big  Data
          Analytics), 
              software, sistemi, piattaforme e  applicazioni  per  la
          progettazione e la ri-progettazione dei sistemi  produttivi
          che  tengano  conto  dei  flussi  dei  materiali  e   delle
          informazioni, 
              software,  sistemi,  piattaforme  e   applicazioni   di
          supporto alle  decisioni  in  grado  di  interpretare  dati
          analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea
          specifiche azioni per migliorare la qualita' del prodotto e
          l'efficienza del sistema di produzione, 
              software, sistemi, piattaforme e  applicazioni  per  la
          gestione e il coordinamento della  produzione  con  elevate
          caratteristiche  di   integrazione   delle   attivita'   di
          servizio, come la logistica di fabbrica e  la  manutenzione
          (quali ad esempio sistemi di comunicazione  intra-fabbrica,
          bus di campo/ fieldbus, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi
          CMMS,    soluzioni    innovative    con     caratteristiche
          riconducibili  ai  paradigmi   dell'IoT   e/o   del   cloud
          computing), 
              software, sistemi, piattaforme e  applicazioni  per  il
          monitoraggio e controllo delle condizioni di  lavoro  delle
          macchine e dei sistemi di produzione  interfacciati  con  i
          sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud, 
              software,  sistemi,  piattaforme  e   applicazioni   di
          realta' virtuale per lo studio realistico di  componenti  e
          operazioni (ad esempio di assemblaggio),  sia  in  contesti
          immersivi o solo visuali, 
              software,  sistemi,  piattaforme  e   applicazioni   di
          reverse  modeling  and  engineering  per  la  ricostruzione
          virtuale di contesti reali, 
              software, sistemi, piattaforme e applicazioni in  grado
          di comunicare e condividere dati  e  informazioni  sia  tra
          loro  che  con  l'ambiente   e   gli   attori   circostanti
          (Industrial Internet of  Things)  grazie  ad  una  rete  di
          sensori intelligenti interconnessi, 
              software, sistemi, piattaforme e  applicazioni  per  il
          dispatching delle attivita' e l'instradamento dei  prodotti
          nei sistemi produttivi, 
              software, sistemi, piattaforme e  applicazioni  per  la
          gestione della qualita' a livello di sistema  produttivo  e
          dei relativi processi, 
              software,  sistemi,  piattaforme  e  applicazioni   per
          l'accesso  a  un   insieme   virtualizzato,   condiviso   e
          configurabile di risorse a supporto di processi  produttivi
          e di gestione  della  produzione  e/o  della  supply  chain
          (cloud computing), 
              software,  sistemi,  piattaforme  e  applicazioni   per
          industrial   analytics   dedicati   al    trattamento    ed
          all'elaborazione   dei   big   data    provenienti    dalla
          sensoristica IoT  applicata  in  ambito  industriale  (Data
          Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting), 
              software,  sistemi,  piattaforme  e   applicazioni   di
          artificial intelligence & machine learning  che  consentono
          alle  macchine  di  mostrare  un'abilita'   e/o   attivita'
          intelligente in campi specifici a garanzia  della  qualita'
          del processo produttivo e del funzionamento affidabile  del
          macchinario e/o dell'impianto, 
              software, sistemi, piattaforme e  applicazioni  per  la
          produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata  da
          elevata capacita' cognitiva, interazione e  adattamento  al
          contesto,    autoapprendimento     e     riconfigurabilita'
          (cybersystem), 
              software,  sistemi,  piattaforme  e  applicazioni   per
          l'utilizzo  lungo  le  linee  produttive  di  robot,  robot
          collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la
          salute dei lavoratori, la qualita' dei prodotti finali e la
          manutenzione predittiva, 
              software, sistemi, piattaforme e  applicazioni  per  la
          gestione della realta' aumentata tramite wearable device, 
              software,  sistemi,  piattaforme  e  applicazioni   per
          dispositivi e nuove interfacce  tra  uomo  e  macchina  che
          consentano l'acquisizione, la veicolazione e l'elaborazione
          di informazioni in formato vocale, visuale e tattile, 
              software,  sistemi,  piattaforme  e  applicazioni   per
          l'intelligenza degli impianti che  garantiscano  meccanismi
          di efficienza energetica e di decentralizzazione in cui  la
          produzione e/o lo  stoccaggio  di  energia  possono  essere
          anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica, 
              software, sistemi, piattaforme e  applicazioni  per  la
          protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da
          attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity), 
              software,  sistemi,  piattaforme  e   applicazioni   di
          virtual industrialization che,  simulando  virtualmente  il
          nuovo ambiente e  caricando  le  informazioni  sui  sistemi
          cyberfisici al termine di tutte le verifiche, consentono di
          evitare ore di test e di  fermi  macchina  lungo  le  linee
          produttive reali. 
              sistemi di gestione della supply chain  finalizzata  al
          drop shipping nell'e-commerce; 
              software e servizi digitali per la fruizione immersiva,
          interattiva  e  partecipativa,  ricostruzioni  3D,  realta'
          aumentata; 
              software, piattaforme e applicazioni per la gestione  e
          il    coordinamento    della    logistica    con    elevate
          caratteristiche di integrazione delle attivita' di servizio
          (comunicazione    intra-fabbrica,    fabbrica-campo     con
          integrazione telematica  dei  dispositivi  on-field  e  dei
          dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e
          guasti dei dispositivi on-field).». 
              - Si riporta il testo del comma  1  dell'art.  110  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917 (Approvazione del testo  unico  delle  imposte
          sui redditi): 
              «Art. 110 (Norme generali sulle valutazioni). - 1. Agli
          effetti delle norme del presente capo che fanno riferimento
          al costo dei beni senza disporre diversamente: 
              a)  il  costo  e'  assunto  al  lordo  delle  quote  di
          ammortamento gia' dedotte; 
              b) si comprendono nel costo anche gli  oneri  accessori
          di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e  le
          spese generali. Tuttavia per i beni materiali e immateriali
          strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel
          costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento
          del costo stesso per effetto di disposizioni di legge.  Nel
          costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi
          criteri  anche  i  costi  diversi  da  quelli  direttamente
          imputabili  al  prodotto;  per  gli   immobili   alla   cui
          produzione   e'   diretta   l'attivita'   dell'impresa   si
          comprendono nel costo gli interessi  passivi  sui  prestiti
          contratti per la loro costruzione o ristrutturazione; 
              c) Il costo dei beni rivalutati, diversi da  quelli  di
          cui all'art. 85, comma 1, lettere a),  b)  ed  e),  non  si
          intende  comprensivo   delle   plusvalenze   iscritte,   ad
          esclusione di quelle che  per  disposizione  di  legge  non
          concorrono a formare il reddito. Per i beni indicati  nella
          citata  lettera  e)  che   costituiscono   immobilizzazioni
          finanziarie  le  plusvalenze  iscritte  non  concorrono   a
          formare il reddito per la parte eccedente  le  minusvalenze
          dedotte; 
              d) il costo delle azioni, delle quote e degli strumenti
          finanziari similari alle azioni si intende non  comprensivo
          dei   maggiori   o   minori   valori   iscritti   i   quali
          conseguentemente  non  concorrono   alla   formazione   del
          reddito, ne' alla  determinazione  del  valore  fiscalmente
          riconosciuto  delle  rimanenze  di  tali  azioni,  quote  o
          strumenti; 
              e) per i titoli  a  reddito  fisso,  che  costituiscono
          immobilizzazioni finanziarie e sono iscritti come  tali  in
          bilancio, la differenza positiva o negativa  tra  il  costo
          d'acquisto e il valore di rimborso concorre  a  formare  il
          reddito per la quota maturata nell'esercizio. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  18  della  legge  22
          maggio 2017,  n.  81  (Misure  per  la  tutela  del  lavoro
          autonomo non imprenditoriale  e  misure  volte  a  favorire
          l'articolazione flessibile  nei  tempi  e  nei  luoghi  del
          lavoro subordinato): 
              «Art. 18 (Lavoro  agile).  -  1.  Le  disposizioni  del
          presente capo, allo scopo di incrementare la competitivita'
          e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro,
          promuovono il lavoro agile quale  modalita'  di  esecuzione
          del  rapporto  di  lavoro  subordinato  stabilita  mediante
          accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per
          fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o
          di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di  strumenti
          tecnologici per lo svolgimento  dell'attivita'  lavorativa.
          La  prestazione  lavorativa  viene   eseguita,   in   parte
          all'interno di locali  aziendali  e  in  parte  all'esterno
          senza una postazione fissa, entro i soli limiti  di  durata
          massima dell'orario di lavoro  giornaliero  e  settimanale,
          derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. 
              2. Il datore di lavoro e' responsabile della  sicurezza
          e  del  buon  funzionamento  degli  strumenti   tecnologici
          assegnati al lavoratore per lo  svolgimento  dell'attivita'
          lavorativa. 
              3. Le disposizioni del presente capo si  applicano,  in
          quanto compatibili,  anche  nei  rapporti  di  lavoro  alle
          dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui  all'art.
          1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
          e successive modificazioni, secondo  le  direttive  emanate
          anche ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto  2015,  n.
          124,   e   fatta   salva   l'applicazione   delle   diverse
          disposizioni specificamente adottate per tali rapporti. 
              3-bis. I  datori  di  lavoro  pubblici  e  privati  che
          stipulano accordi per  l'esecuzione  della  prestazione  di
          lavoro in modalita'  agile  sono  tenuti  in  ogni  caso  a
          riconoscere priorita'  alle  richieste  di  esecuzione  del
          rapporto di  lavoro  in  modalita'  agile  formulate  dalle
          lavoratrici nei tre anni successivi  alla  conclusione  del
          periodo di congedo di maternita' previsto dall'art. 16  del
          testo unico delle disposizioni legislative  in  materia  di
          tutela e sostegno della maternita' e della  paternita',  di
          cui al decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151,  ovvero
          dai lavoratori con figli in condizioni  di  disabilita'  ai
          sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
          104. 
              4. Gli incentivi di carattere  fiscale  e  contributivo
          eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi  di
          produttivita' ed efficienza  del  lavoro  subordinato  sono
          applicabili  anche  quando   l'attivita'   lavorativa   sia
          prestata in modalita' di lavoro agile. 
              5. Agli adempimenti di  cui  al  presente  articolo  si
          provvede senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica, con le risorse umane, finanziarie  e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente.». 
          Note al comma 1055: 
              - Il testo degli allegati A e B annesso alla  legge  11
          dicembre 2016, n. 232 e'  riportato  nelle  note  al  comma
          1054. 
          Note al comma 1056: 
              - Il  testo  dell'allegato  A  annesso  alla  legge  11
          dicembre 2016, n. 232 e'  riportato  nelle  note  al  comma
          1054. 
          Note al comma 1057: 
              - Il  testo  dell'allegato  A  annesso  alla  legge  11
          dicembre 2016, n. 232 e'  riportato  nelle  note  al  comma
          1054. 
          Note al comma 1058: 
              - Il  testo  dell'allegato  B  annesso  alla  legge  11
          dicembre 2016, n. 232 e'  riportato  nelle  note  al  comma
          1054. 
          Note al comma 1059: 
              - Il testo  dell'art.  17  del  decreto  legislativo  9
          luglio  1997,  n.  241  (Norme  di  semplificazione   degli
          adempimenti dei contribuenti in sede di  dichiarazione  dei
          redditi e dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  nonche'  di
          modernizzazione   del    sistema    di    gestione    delle
          dichiarazioni) e' riportato nelle note al comma 120. 
              - Il testo del comma 53 dell'art. 1 della citata  legge
          24 dicembre 2007, n. 244 e' riportato nelle note  al  comma
          222. 
              - Il testo dell'art. 34 della legge 23  dicembre  2000,
          n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
          e pluriennale dello Stato) e' riportato nelle note al comma
          222. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  31   del   citato
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122  (Misure
          urgenti in materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
          competitivita' economica): 
              «Art.  31  (Preclusione   alla   autocompensazione   in
          presenza di debito su ruoli definitivi). - 1.  A  decorrere
          dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei  crediti  di  cui
          all'art. 17, comma 1,  del  decreto  legislativo  9  luglio
          1997, n. 241, relativi alle imposte  erariali,  e'  vietata
          fino a concorrenza dell'importo dei  debiti,  di  ammontare
          superiore a millecinquecento euro,  iscritti  a  ruolo  per
          imposte erariali e relativi accessori, e  per  i  quali  e'
          scaduto il termine di pagamento. In  caso  di  inosservanza
          del divieto di cui al  periodo  precedente  si  applica  la
          sanzione del 50 per cento dell'importo dei debiti  iscritti
          a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e  per  i
          quali e' scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza
          dell'ammontare indebitamente compensato.  La  sanzione  non
          puo'   essere   applicata   fino   al   momento   in    cui
          sull'iscrizione a ruolo penda  contestazione  giudiziale  o
          amministrativa e non puo' essere comunque superiore  al  50
          per cento di quanto indebitamente compensato; nelle ipotesi
          di cui al periodo precedente, i termini di cui all'art.  20
          del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, decorrono
          dal giorno successivo alla  data  della  definizione  della
          contestazione. E'  comunque  ammesso  il  pagamento,  anche
          parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali
          e relativi accessori mediante la compensazione dei  crediti
          relativi alle stesse imposte, con  le  modalita'  stabilite
          con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da
          emanare  entro  180  giorni  dall'entrata  in  vigore   del
          presente decreto. I crediti  oggetto  di  compensazione  in
          misura eccedente l'importo del debito erariale  iscritto  a
          ruolo sono oggetto di rimborso al contribuente  secondo  la
          disciplina e  i  controlli  previsti  dalle  singole  leggi
          d'imposta.  Nell'ambito  delle   attivita'   di   controllo
          dell'Agenzia delle entrate e della Guardia  di  finanza  e'
          assicurata  la  vigilanza   sull'osservanza   del   divieto
          previsto dal presente comma anche mediante specifici  piani
          operativi. A decorrere dal 1° gennaio 2011 le  disposizioni
          di cui all'art. 28-ter del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  non  operano  per  i
          ruoli di ammontare non superiore a millecinquecento euro. 
              1-bis. Al decreto del Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 602, dopo l'art. 28-ter e'  inserito  il
          seguente: 
              "Art. 28-quater (Compensazioni  di  crediti  con  somme
          dovute a seguito di iscrizione a ruolo). - 1. A partire dal
          1° gennaio 2011, i crediti non prescritti,  certi,  liquidi
          ed esigibili, maturati nei confronti delle  regioni,  degli
          enti locali e degli enti del Servizio  sanitario  nazionale
          per somministrazione, forniture e appalti,  possono  essere
          compensati con le somme dovute a seguito  di  iscrizione  a
          ruolo. A tal fine il creditore acquisisce la certificazione
          prevista dall'art. 9, comma  3-bis,  del  decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  e  la  utilizza  per  il
          pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a  seguito
          dell'iscrizione a ruolo. L'estinzione del debito a ruolo e'
          condizionata alla verifica dell'esistenza e validita' della
          certificazione. Qualora la regione, l'ente locale o  l'ente
          del Servizio sanitario nazionale non versi all'agente della
          riscossione l'importo oggetto  della  certificazione  entro
          sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente
          della riscossione procede, sulla base del  ruolo  emesso  a
          carico  del  creditore,  alla  riscossione   coattiva   nei
          confronti della regione, dell'ente locale o  dell'ente  del
          Servizio sanitario nazionale secondo le disposizioni di cui
          al  titolo  II  del  presente  decreto.  Le  modalita'   di
          attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto
          del Ministero dell'economia e delle finanze anche  al  fine
          di garantire il rispetto  degli  equilibri  programmati  di
          finanza pubblica". [Per i crediti  maturati  nei  confronti
          degli enti del  Servizio  sanitario  nazionale  si  applica
          comunque quanto previsto dal comma1-ter, secondo periodo.]» 
              1-ter. All'art. 9, comma 3-bis,  del  decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: "Per gli anni  2009
          e  2010"  sono  sostituite  con  le  seguenti:  "A  partire
          dall'anno 2009" e le parole: "le regioni e gli enti locali"
          sono sostituite con le  seguenti:  "le  regioni,  gli  enti
          locali e gli enti del Servizio  sanitario  nazionale".  Con
          decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  sono
          stabilite le modalita' di attuazione  del  presente  comma,
          nonche', in particolare, le condizioni per  assicurare  che
          la complessiva operazione  di  cui  al  comma  1-bis  e  al
          presente comma riguardante gli enti del Servizio  sanitario
          nazionale sia effettuata nel rispetto  degli  obiettivi  di
          finanza pubblica;  [le  modalita'  di  certificazione  sono
          stabilite dalle singole regioni d'intesa con  il  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  con  l'osservanza  delle
          condizioni stabilite con il predetto decreto.] 
              2. In relazione alle disposizioni di  cui  al  presente
          articolo, le dotazioni finanziarie del programma  di  spesa
          "Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi  d'imposte"
          della  missione  "Politiche  economico-finanziarie   e   di
          bilancio"  dello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario  2010,
          sono ridotte di 700 milioni di euro  per  l'anno  2011,  di
          2.100 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.900 milioni di
          euro a decorrere dall'anno 2013.». 
              - Il testo degli  articoli  61  e  109,  comma  5,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917 (Approvazione del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi) e' riportato nelle note al comma 120. 
          Note al comma 1060: 
              - Si riporta il testo dei commi 35  e  36  dell'art.  1
          della citata legge 27 dicembre 2017, n.  205  (Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020): 
              «35. Ai soli effetti della disciplina di cui  al  comma
          30 e di cui all'art. 1, comma 9, della  legge  11  dicembre
          2016, n. 232, se nel corso del periodo di  fruizione  della
          maggiorazione del costo si verifica il  realizzo  a  titolo
          oneroso del bene oggetto dell'agevolazione, non viene  meno
          la fruizione delle residue quote del beneficio, cosi'  come
          originariamente determinate, a condizione che, nello stesso
          periodo d'imposta del realizzo, l'impresa: 
              a) sostituisca il bene originario con un bene materiale
          strumentale  nuovo  avente   caratteristiche   tecnologiche
          analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A alla
          legge 11 dicembre 2016, n. 232; 
              b)    attesti     l'effettuazione     dell'investimento
          sostitutivo,  le  caratteristiche  del  nuovo  bene  e   il
          requisito dell'interconnessione secondo le regole  previste
          dall'art. 1, comma 11, della legge  11  dicembre  2016,  n.
          232. 
              36.  Nel  caso  in  cui  il   costo   di   acquisizione
          dell'investimento  sostitutivo  di  cui  al  comma  35  sia
          inferiore al costo di acquisizione del  bene  sostituito  e
          sempre che ricorrano  le  altre  condizioni  previste  alle
          lettere a) e b) del comma 35, la  fruizione  del  beneficio
          prosegue per le quote residue fino a concorrenza del  costo
          del nuovo investimento.». 
          Note al comma 1062: 
              - Il testo degli allegati A e B annessi alla  legge  11
          dicembre 2016, n. 232 e'  riportato  nelle  Note  al  comma
          1054. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          dicembre  2000,  n.  445   recante   «Testo   unico   delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          documentazione amministrativa» e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale Repubblica Italiana del 20 febbraio 2001, n. 42. 
              - Si riporta il testo del comma 1  dell'art.  11  della
          legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni  in  materia  di
          statuto dei diritti del contribuente): 
              «Art. 11 (Diritto di interpello). - 1. Il  contribuente
          puo'  interpellare  l'amministrazione  per   ottenere   una
          risposta  riguardante  fattispecie  concrete  e   personali
          relativamente a: 
              a) l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando
          vi sono condizioni di obiettiva incertezza  sulla  corretta
          interpretazione  di  tali  disposizioni   e   la   corretta
          qualificazione di fattispecie alla luce delle  disposizioni
          tributarie  applicabili  alle   medesime,   ove   ricorrano
          condizioni di obiettiva incertezza  e  non  siano  comunque
          attivabili le procedure di cui all'art. 31-ter del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,
          introdotto dall'art. 1 del decreto legislativo 14 settembre
          2015, n. 147 e di  cui  all'art.  2  del  medesimo  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 147; 
              b) la sussistenza delle  condizioni  e  la  valutazione
          della idoneita' degli elementi  probatori  richiesti  dalla
          legge per l'adozione di specifici regimi fiscali  nei  casi
          espressamente previsti; 
              c)  l'applicazione  della  disciplina  sull'abuso   del
          diritto ad una specifica fattispecie. 
              Omissis.». 
          Note al comma 1063: 
              - Il testo del comma 13 dell'art. 17 della citata legge
          31 dicembre 2009, n. 196 e' riportato nelle note  al  comma
          584. 
          Note al comma 1064: 
              - Si riporta il testo dei commi 195 e da 198 a  210-bis
          dell'art. 1 della citata legge 27  dicembre  2019,  n.  160
          (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
          2020 e bilancio pluriennale  per  il  triennio  2020-2022),
          come modificato dalla presente legge: 
              «195. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti  che
          si  avvalgono  del  credito   d'imposta   sono   tenuti   a
          conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione
          idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la  corretta
          determinazione  dei  costi  agevolabili.  A  tal  fine,  le
          fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei
          beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle
          disposizioni dei commi da 184  a  194.  In  relazione  agli
          investimenti previsti dai commi 189 e 190, le imprese  sono
          inoltre tenute a  produrre  una  perizia  tecnica  semplice
          rilasciata da un  ingegnere  o  da  un  perito  industriale
          iscritti nei rispettivi albi professionali o  un  attestato
          di conformita' rilasciato  da  un  ente  di  certificazione
          accreditato,  da  cui  risulti  che   i   beni   possiedono
          caratteristiche tecniche tali da includerli  negli  elenchi
          di cui ai richiamati allegati A e B annessi alla  legge  n.
          232 del 2016 e sono interconnessi al sistema  aziendale  di
          gestione della produzione o alla rete di fornitura.  Per  i
          beni di costo unitario  di  acquisizione  non  superiore  a
          300.000  euro,  l'onere  documentale  di  cui  al   periodo
          precedente   puo'   essere   adempiuto    attraverso    una
          dichiarazione resa dal legale rappresentante ai  sensi  del
          testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari
          in materia di  documentazione  amministrativa,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445.». 
              «198. Per il periodo d'imposta successivo a  quello  in
          corso al 31 dicembre 2019 e fino a quello in  corso  al  31
          dicembre 2022, per gli investimenti in ricerca e  sviluppo,
          in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0  e
          in altre attivita' innovative, e' riconosciuto  un  credito
          d'imposta alle condizioni e nelle misure di cui ai commi da
          199 a 206. 
              199. Possono accedere al  credito  d'imposta  tutte  le
          imprese residenti nel territorio dello  Stato,  incluse  le
          stabili   organizzazioni   di   soggetti   non   residenti,
          indipendentemente  dalla  forma  giuridica,   dal   settore
          economico di appartenenza, dalla dimensione  e  dal  regime
          fiscale di determinazione  del  reddito  dell'impresa,  che
          effettuano investimenti in una delle attivita'  ammissibili
          definite nei commi 200, 201 e 202. Sono escluse le  imprese
          in   stato   di   liquidazione   volontaria,    fallimento,
          liquidazione coatta amministrativa,  concordato  preventivo
          senza continuita' aziendale,  altra  procedura  concorsuale
          prevista dal regio decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  dal
          codice di cui al decreto legislativo 12  gennaio  2019,  n.
          14, o da altre leggi speciali o che  abbiano  in  corso  un
          procedimento  per  la  dichiarazione   di   una   di   tali
          situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese  destinatarie
          di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del
          decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per  le  imprese
          ammesse al credito d'imposta, la  fruizione  del  beneficio
          spettante  e'  comunque  subordinata  alla  condizione  del
          rispetto delle normative  sulla  sicurezza  nei  luoghi  di
          lavoro  applicabili  in  ciascun  settore  e  al   corretto
          adempimento degli obblighi  di  versamento  dei  contributi
          previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. 
              200. Sono considerate attivita' di ricerca  e  sviluppo
          ammissibili al credito d'imposta le  attivita'  di  ricerca
          fondamentale,   di   ricerca   industriale    e    sviluppo
          sperimentale  in  campo  scientifico  o  tecnologico,  come
          definite, rispettivamente, alle lettere m),  q)  e  j)  del
          punto  15  del  paragrafo  1.3  della  comunicazione  della
          Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente
          disciplina degli  aiuti  di  Stato  a  favore  di  ricerca,
          sviluppo e innovazione.  Con  decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo economico, da  pubblicare  entro  sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della presente legge,  sono
          dettati i criteri per  la  corretta  applicazione  di  tali
          definizioni, tenendo conto  dei  principi  generali  e  dei
          criteri    contenuti    nel     Manuale     di     Frascati
          dell'Organizzazione  per  la  cooperazione  e  lo  sviluppo
          economico (OCSE). Ai fini della determinazione  della  base
          di  calcolo  del  credito   d'imposta,   sono   considerate
          ammissibili,  nel  rispetto  delle   regole   generali   di
          effettivita', pertinenza e congruita': 
              a) le spese di personale relative ai ricercatori  e  ai
          tecnici titolari di rapporto di  lavoro  subordinato  o  di
          lavoro  autonomo  o  altro  rapporto  diverso  dal   lavoro
          subordinato, direttamente  impiegati  nelle  operazioni  di
          ricerca e sviluppo  svolte  internamente  all'impresa,  nei
          limiti del loro effettivo impiego in  tali  operazioni.  Le
          spese  di  personale  relative  a  soggetti  di  eta'   non
          superiore  a  trentacinque  anni,  al  primo  impiego,   in
          possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un
          ciclo di dottorato presso un'universita' italiana o  estera
          o in possesso di una laurea  magistrale  in  discipline  di
          ambito tecnico o  scientifico  secondo  la  classificazione
          internazionale     standard     dell'educazione     (Isced)
          dell'UNESCO, assunti dall'impresa con contratto  di  lavoro
          subordinato   a    tempo    indeterminato    e    impiegati
          esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono
          a formare la base di calcolo del credito d'imposta  per  un
          importo pari al 150 per cento del loro ammontare; 
              b) le quote di  ammortamento,  i  canoni  di  locazione
          finanziaria o  di  locazione  semplice  e  le  altre  spese
          relative ai beni materiali mobili e ai software  utilizzati
          nei  progetti  di  ricerca  e   sviluppo   anche   per   la
          realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo
          ordinariamente deducibile ai fini della determinazione  del
          reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di utilizzo
          e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle
          spese di personale indicate alla lettera a).  Nel  caso  in
          cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie
          attivita' produttive dell'impresa, si assume la parte delle
          quote di ammortamento e delle altre spese  imputabile  alle
          sole attivita' di ricerca e sviluppo; 
              c) le spese per contratti di ricerca extra muros aventi
          ad oggetto il diretto svolgimento  da  parte  del  soggetto
          commissionario  delle  attivita'  di  ricerca  e   sviluppo
          ammissibili al credito d'imposta. Nel caso di contratti  di
          ricerca extra muros stipulati con universita' e istituti di
          ricerca aventi sede nel territorio dello  Stato,  le  spese
          concorrono  a  formare  la  base  di  calcolo  del  credito
          d'imposta per un importo pari al 150  per  cento  del  loro
          ammontare. Nel caso in cui i contratti siano stipulati  con
          imprese  o  soggetti  appartenenti   al   medesimo   gruppo
          dell'impresa committente, si  applicano  le  stesse  regole
          applicabili nel caso di attivita'  di  ricerca  e  sviluppo
          svolte    internamente    all'impresa.    Si    considerano
          appartenenti allo stesso gruppo le imprese  controllate  da
          un medesimo soggetto, controllanti  o  collegate  ai  sensi
          dell'art.  2359  del  codice  civile,  inclusi  i  soggetti
          diversi dalle societa' di capitali. La maggiorazione per le
          spese di  personale  prevista  dal  secondo  periodo  della
          lettera a) si applica solo  nel  caso  in  cui  i  soggetti
          neoassunti qualificati  siano  impiegati  in  laboratori  e
          altre strutture di ricerca  situati  nel  territorio  dello
          Stato. Le spese previste dalla presente lettera,  nel  caso
          di  contratti   stipulati   con   soggetti   esteri,   sono
          ammissibili  a  condizione  che  i  soggetti  cui   vengono
          commissionati i progetti relativi alle attivita' di ricerca
          e sviluppo  ammissibili  al  credito  d'imposta,  anche  se
          appartenenti allo stesso gruppo  dell'impresa  committente,
          siano fiscalmente residenti o localizzati  in  altri  Stati
          membri dell'Unione europea o in Stati aderenti  all'accordo
          sullo  Spazio  economico  europeo  o  in   Stati   compresi
          nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze  4
          settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  220
          del 19 settembre 1996; 
              d) le quote di ammortamento  relative  all'acquisto  da
          terzi, anche in licenza  d'uso,  di  privative  industriali
          relative a un'invenzione industriale  o  biotecnologica,  a
          una topografia di prodotto a semiconduttori o a  una  nuova
          varieta'  vegetale,  nel  limite  massimo  complessivo   di
          1.000.000 di euro  e  a  condizione  che  siano  utilizzate
          direttamente ed esclusivamente  per  lo  svolgimento  delle
          attivita'  inerenti  ai  progetti  di  ricerca  e  sviluppo
          ammissibili al credito d'imposta. Le spese  previste  dalla
          presente lettera sono ammissibili a condizione che derivino
          da contratti di acquisto o licenza stipulati  con  soggetti
          terzi residenti nel territorio dello  Stato  o  fiscalmente
          residenti o localizzati in altri Stati  membri  dell'Unione
          europea  o  in  Stati  aderenti  all'accordo  sullo  Spazio
          economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al
          citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996.
          Non  si  considerano  comunque  ammissibili  le  spese  per
          l'acquisto, anche  in  licenza  d'uso,  dei  suddetti  beni
          immateriali derivanti da operazioni intercorse con  imprese
          appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa acquirente. Si
          considerano appartenenti  allo  stesso  gruppo  le  imprese
          controllate  da  un  medesimo  soggetto,   controllanti   o
          collegate  ai  sensi  dell'art.  2359  del  codice  civile,
          inclusi i soggetti diversi dalle societa' di capitali; 
              e)  le  spese  per  servizi  di  consulenza  e  servizi
          equivalenti inerenti alle attivita' di ricerca  e  sviluppo
          ammissibili  al  credito  d'imposta,  nel  limite   massimo
          complessivo pari al 20 per cento delle spese  di  personale
          ammissibili indicate alla lettera  a)  ovvero  delle  spese
          ammissibili indicate alla lettera c),  senza  tenere  conto
          della  maggiorazione  ivi  prevista,  a  condizione  che  i
          relativi contratti siano stipulati con  soggetti  residenti
          nel territorio  dello  Stato  o  con  soggetti  fiscalmente
          residenti o localizzati in altri Stati  membri  dell'Unione
          europea  o  in  Stati  aderenti  all'accordo  sullo  Spazio
          economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al
          citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996; 
              f) le spese per materiali, forniture e  altri  prodotti
          analoghi impiegati  nei  progetti  di  ricerca  e  sviluppo
          ammissibili  al  credito  d'imposta   svolti   internamente
          dall'impresa anche per  la  realizzazione  di  prototipi  o
          impianti pilota, nel limite massimo del 30 per cento  delle
          spese di personale indicate alla  lettera  a)  ovvero,  nel
          caso di ricerca extra muros, del 30 per cento dei costi dei
          contratti indicati alla lettera c). 
              201.  Sono   considerate   attivita'   di   innovazione
          tecnologica ammissibili al credito d'imposta le  attivita',
          diverse da quelle indicate nel comma 200, finalizzate  alla
          realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi  o
          sostanzialmente migliorati.  Per  prodotto  o  processo  di
          produzione nuovo o sostanzialmente migliorato si intende un
          bene materiale o immateriale o un servizio  o  un  processo
          che si differenzia, rispetto a  quelli  gia'  realizzati  o
          applicati dall'impresa,  sul  piano  delle  caratteristiche
          tecnologiche o delle prestazioni o dell'ecocompatibilita' o
          dell'ergonomia o per altri elementi  sostanziali  rilevanti
          nei  diversi  settori  produttivi.  Non  sono   considerate
          attivita' di innovazione tecnologica ammissibili al credito
          d'imposta le attivita'  di  routine  per  il  miglioramento
          della qualita' dei prodotti  e  in  generale  le  attivita'
          volte a differenziare i  prodotti  dell'impresa  da  quelli
          simili, presenti sullo stesso mercato  concorrenziale,  per
          elementi   estetici   o   secondari,   le   attivita'   per
          l'adeguamento di  un  prodotto  esistente  alle  specifiche
          richieste  di  un  cliente  nonche'  le  attivita'  per  il
          controllo di qualita' e la standardizzazione dei  prodotti.
          Con  il  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico
          previsto dal comma 200,  sono  dettati  i  criteri  per  la
          corretta applicazione di tali  definizioni,  tenendo  conto
          dei principi generali e dei criteri contenuti  nel  Manuale
          di Oslo dell'OCSE. Ai fini della determinazione della  base
          di  calcolo  del  credito   d'imposta,   sono   considerate
          ammissibili,  nel  rispetto  delle   regole   generali   di
          effettivita', pertinenza e congruita': 
              a) le spese per il personale titolare  di  rapporto  di
          lavoro subordinato o di lavoro autonomo  o  altro  rapporto
          diverso  dal  lavoro  subordinato,  direttamente  impiegato
          nelle  operazioni   di   innovazione   tecnologica   svolte
          internamente all'impresa, nei limiti dell'effettivo impiego
          in tali  operazioni.  Le  spese  di  personale  relative  a
          soggetti di eta' non  superiore  a  trentacinque  anni,  al
          primo impiego, in possesso  di  un  titolo  di  dottore  di
          ricerca  o  iscritti  a  un  ciclo  di   dottorato   presso
          un'universita' italiana o  estera  o  in  possesso  di  una
          laurea  magistrale  in  discipline  di  ambito  tecnico   o
          scientifico secondo la classificazione  Isced  dell'UNESCO,
          assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato  a
          tempo indeterminato e impiegati esclusivamente  nei  lavori
          di innovazione tecnologica, concorrono a formare la base di
          calcolo del credito d'imposta per un importo  pari  al  150
          per cento del loro ammontare; 
              b) le quote di  ammortamento,  i  canoni  di  locazione
          finanziaria o  di  locazione  semplice  e  le  altre  spese
          relative ai beni materiali mobili e ai software  utilizzati
          nei  progetti  di  innovazione  tecnologica  anche  per  la
          realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo
          ordinariamente deducibile ai fini della determinazione  del
          reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari  al
          30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera
          a). Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati  anche
          per le  ordinarie  attivita'  produttive  dell'impresa,  si
          assume la parte delle quote di ammortamento e  delle  altre
          spese  imputabile  alle  sole  attivita'   di   innovazione
          tecnologica; 
              c) le spese per contratti aventi ad oggetto il  diretto
          svolgimento da  parte  del  soggetto  commissionario  delle
          attivita' di innovazione tecnologica ammissibili al credito
          d'imposta. Nel caso in cui i contratti siano stipulati  con
          imprese  o  soggetti  appartenenti   al   medesimo   gruppo
          dell'impresa committente, si  applicano  le  stesse  regole
          applicabili  nel   caso   di   attivita'   di   innovazione
          tecnologica svolte internamente all'impresa. Si considerano
          appartenenti allo stesso gruppo le imprese  controllate  da
          un medesimo soggetto, controllanti  o  collegate  ai  sensi
          dell'art.  2359  del  codice  civile,  inclusi  i  soggetti
          diversi dalle societa' di capitali. La maggiorazione per le
          spese di  personale  prevista  dal  secondo  periodo  della
          lettera a) si applica solo  nel  caso  in  cui  i  soggetti
          neo-assunti qualificati siano  impiegati  in  laboratori  e
          altre strutture di ricerca  situati  nel  territorio  dello
          Stato. Le spese previste dalla presente lettera,  nel  caso
          di  contratti   stipulati   con   soggetti   esteri,   sono
          ammissibili  a  condizione  che  i  soggetti  cui   vengono
          commissionati  i  progetti  relativi  alle   attivita'   di
          innovazione tecnologica ammissibili al  credito  d'imposta,
          anche  se  appartenenti  allo  stesso  gruppo  dell'impresa
          committente, siano fiscalmente residenti o  localizzati  in
          altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati  aderenti
          all'accordo sullo  Spazio  economico  europeo  o  in  Stati
          compresi nell'elenco di cui al citato decreto del  Ministro
          delle finanze 4 settembre 1996; 
              d)  le  spese  per  servizi  di  consulenza  e  servizi
          equivalenti  inerenti   alle   attivita'   di   innovazione
          tecnologica ammissibili al credito  d'imposta,  nel  limite
          massimo complessivo pari al 20 per  cento  delle  spese  di
          personale indicate  alla  lettera  a)  ovvero  delle  spese
          ammissibili indicate alla lettera c), a  condizione  che  i
          relativi contratti siano stipulati con  soggetti  residenti
          nel territorio  dello  Stato  o  con  soggetti  fiscalmente
          residenti o localizzati in altri Stati  membri  dell'Unione
          europea  o  in  Stati  aderenti  all'accordo  sullo  Spazio
          economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al
          citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996; 
              e) le spese per materiali, forniture e  altri  prodotti
          analoghi   impiegati   nelle   attivita'   di   innovazione
          tecnologica ammissibili al credito d'imposta anche  per  la
          realizzazione di prototipi o impianti  pilota,  nel  limite
          massimo del 30 per cento delle spese di personale  indicate
          alla lettera a), ovvero del 30 per cento delle spese per  i
          contratti indicati alla lettera c). 
              202. Sono considerate attivita' innovative  ammissibili
          al credito d'imposta le attivita'  di  design  e  ideazione
          estetica svolte dalle imprese operanti nei settori  tessile
          e della moda, calzaturiero,  dell'occhialeria,  orafo,  del
          mobile e dell'arredo e della ceramica, per la concezione  e
          realizzazione dei  nuovi  prodotti  e  campionari.  Con  il
          decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto  dal
          comma  200,  sono  dettati  i  criteri  per   la   corretta
          applicazione del presente comma  anche  in  relazione  alle
          medesime attivita' svolte  in  settori  diversi  da  quelli
          sopraindicati. Ai fini della determinazione della  base  di
          calcolo del credito d'imposta per le attivita' di design  e
          ideazione  estetica,  si   considerano   ammissibili,   nel
          rispetto delle regole generali di effettivita',  pertinenza
          e congruita': 
              a) le spese per il personale titolare  di  rapporto  di
          lavoro subordinato o di lavoro autonomo  o  altro  rapporto
          diverso  dal  lavoro  subordinato,  direttamente  impiegato
          presso   le   strutture   produttive   dell'impresa   nello
          svolgimento delle attivita' di design e ideazione  estetica
          ammissibili al credito d'imposta, nei limiti dell'effettivo
          impiego in tali attivita'. Le spese di personale relative a
          soggetti di eta' non  superiore  a  trentacinque  anni,  al
          primo impiego, in possesso di una laurea in design o  altri
          titoli equiparabili, assunti dall'impresa con contratto  di
          lavoro  subordinato  a  tempo  indeterminato  e   impiegati
          esclusivamente nei lavori di design e innovazione estetica,
          concorrono  a  formare  la  base  di  calcolo  del  credito
          d'imposta per un importo pari al 150  per  cento  del  loro
          ammontare; 
              b) le quote di  ammortamento,  i  canoni  di  locazione
          finanziaria o  di  locazione  semplice  e  le  altre  spese
          relative ai beni materiali mobili e ai software  utilizzati
          nelle  attivita'   di   design   e   innovazione   estetica
          ammissibili al credito d'imposta, compresa la progettazione
          e   realizzazione    dei    campionari,    per    l'importo
          ordinariamente deducibile ai fini della determinazione  del
          reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari  al
          30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera
          a). Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati  anche
          per le  ordinarie  attivita'  produttive  dell'impresa,  si
          assume la parte delle quote di ammortamento e  delle  altre
          spese imputabile alle sole attivita' di design e  ideazione
          estetica; 
              c) le spese per contratti aventi ad oggetto il  diretto
          svolgimento da  parte  del  soggetto  commissionario  delle
          attivita' di design e  ideazione  estetica  ammissibili  al
          credito d'imposta, stipulati  con  professionisti  o  studi
          professionali o altre imprese. Nel caso in cui i  contratti
          siano stipulati con imprese o  soggetti  appartenenti  allo
          stesso gruppo dell'impresa  committente,  si  applicano  le
          stesse regole applicabili nel caso di attivita' di design e
          ideazione  estetica  svolte  internamente  all'impresa.  Si
          considerano appartenenti  allo  stesso  gruppo  le  imprese
          controllate  da  un  medesimo  soggetto,   controllanti   o
          collegate  ai  sensi  dell'art.  2359  del  codice  civile,
          inclusi i soggetti diversi dalle societa' di  capitali.  La
          maggiorazione  per  le  spese  di  personale  prevista  dal
          secondo periodo della lettera a) si applica solo  nel  caso
          in cui i soggetti neo-assunti qualificati  siano  impiegati
          in laboratori e altre  strutture  di  ricerca  situati  nel
          territorio dello Stato. Le spese  previste  dalla  presente
          lettera, nel  caso  di  contratti  stipulati  con  soggetti
          esteri, sono ammissibili a condizione che  i  soggetti  cui
          vengono commissionati i progetti relativi alle attivita' di
          design  e  ideazione  estetica   ammissibili   al   credito
          d'imposta,  anche  se  appartenenti  allo   stesso   gruppo
          dell'impresa committente,  siano  fiscalmente  residenti  o
          localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o  in
          Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o
          in Stati compresi nell'elenco di cui al citato decreto  del
          Ministro delle finanze 4 settembre 1996; 
              d)  le  spese  per  servizi  di  consulenza  e  servizi
          equivalenti utilizzati esclusivamente  per  lo  svolgimento
          delle altre attivita'  innovative  ammissibili  al  credito
          d'imposta, nel limite massimo complessivo pari  al  20  per
          cento delle spese di personale  indicate  alla  lettera  a)
          ovvero alla lettera c). Le spese  previste  dalla  presente
          lettera, nel  caso  di  contratti  stipulati  con  soggetti
          esteri, sono ammissibili a condizione che tali soggetti cui
          sono commissionati i progetti relativi  alle  attivita'  di
          design  e  ideazione  estetica   ammissibili   al   credito
          d'imposta,  anche  se  appartenenti  allo   stesso   gruppo
          dell'impresa committente,  siano  fiscalmente  residenti  o
          localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o  in
          Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o
          in Stati compresi nell'elenco di cui al citato decreto  del
          Ministro delle finanze 4 settembre 1996; 
              e) le spese per materiali, forniture e  altri  prodotti
          analoghi impiegati nelle attivita' di  design  e  ideazione
          estetica  ammissibili  al  credito  d'imposta,  nel  limite
          massimo pari al 30  per  cento  delle  spese  di  personale
          indicate alla lettera a) ovvero delle spese per i contratti
          di cui alla lettera c). 
              203. Per le attivita' di ricerca  e  sviluppo  previste
          dal comma 200, il  credito  d'imposta  e'  riconosciuto  in
          misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo,
          assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a
          qualunque titolo ricevuti per le stesse spese  ammissibili,
          nel limite massimo di 4 milioni di  euro,  ragguagliato  ad
          anno in caso di periodo d'imposta  di  durata  inferiore  o
          superiore a dodici mesi. Per le  attivita'  di  innovazione
          tecnologica previste dal comma 201, il credito d'imposta e'
          riconosciuto, separatamente, in misura pari al 10 per cento
          della relativa base di  calcolo,  assunta  al  netto  delle
          altre sovvenzioni  o  dei  contributi  a  qualunque  titolo
          ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo
          di 2 milioni di euro,  ragguagliato  ad  anno  in  caso  di
          periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a  dodici
          mesi. Per le  attivita'  di  design  e  ideazione  estetica
          previste  dal  comma   202,   il   credito   d'imposta   e'
          riconosciuto in misura pari al 10 per cento della  relativa
          base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o
          dei contributi a qualunque  titolo  ricevuti  sulle  stesse
          spese ammissibili, nel limite massimo di 2 milioni di euro,
          ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata
          inferiore o superiore a dodici mesi. Per  le  attivita'  di
          innovazione tecnologica previste dal comma 201  finalizzate
          alla realizzazione di prodotti  o  processi  di  produzione
          nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di
          un obiettivo di  transizione  ecologica  o  di  innovazione
          digitale 4.0, individuati con il decreto del Ministro dello
          sviluppo economico  previsto  dal  comma  200,  il  credito
          d'imposta e' riconosciuto in misura pari al  15  per  cento
          della relativa base di  calcolo,  assunta  al  netto  delle
          altre sovvenzioni  o  dei  contributi  a  qualunque  titolo
          ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo
          di 2 milioni di euro,  ragguagliato  ad  anno  in  caso  di
          periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a  dodici
          mesi. Nel rispetto dei massimali indicati  e  a  condizione
          della separazione analitica  dei  progetti  e  delle  spese
          ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attivita',
          e'  possibile  applicare  il  beneficio  anche   per   piu'
          attivita' ammissibili nello stesso periodo d'imposta. 
              204. Il credito  d'imposta  spettante  e'  utilizzabile
          esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17  del
          decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  in  tre  quote
          annuali di pari importo, a decorrere dal periodo  d'imposta
          successivo  a  quello  di   maturazione,   subordinatamente
          all'avvenuto adempimento degli obblighi  di  certificazione
          previsti dal comma 205.  Al  solo  fine  di  consentire  al
          Ministero  dello  sviluppo  economico   di   acquisire   le
          informazioni  necessarie  per  valutare   l'andamento,   la
          diffusione   e   l'efficacia   delle   misure   agevolative
          disciplinate dai commi da 198 a 207, anche in funzione  del
          perseguimento degli obiettivi generali  indicati  al  comma
          184, le imprese che si avvalgono di tali misure  effettuano
          una comunicazione al Ministero  dello  sviluppo  economico.
          Con  apposito  decreto  direttoriale  del  Ministero  dello
          sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto,
          le modalita' e i termini di invio della  comunicazione.  Il
          credito d'imposta non puo' formare oggetto  di  cessione  o
          trasferimento neanche all'interno del consolidato  fiscale.
          Non si applicano i limiti di  cui  all'art.  1,  comma  53,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'art.  34
          della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito  d'imposta
          non concorre alla  formazione  del  reddito  d'impresa  ne'
          della  base   imponibile   dell'imposta   regionale   sulle
          attivita' produttive e non rileva ai fini del  rapporto  di
          cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917. Il credito d'imposta e' cumulabile con  altre
          agevolazioni che abbiano ad oggetto  i  medesimi  costi,  a
          condizione che tale cumulo, tenuto conto  anche  della  non
          concorrenza  alla  formazione  del  reddito  e  della  base
          imponibile   dell'imposta   regionale    sulle    attivita'
          produttive di cui  al  periodo  precedente,  non  porti  al
          superamento del costo sostenuto. 
              205. Ai fini del riconoscimento del credito  d'imposta,
          l'effettivo  sostenimento  delle  spese  ammissibili  e  la
          corrispondenza delle stesse alla  documentazione  contabile
          predisposta  dall'impresa  devono  risultare  da   apposita
          certificazione rilasciata  dal  soggetto  incaricato  della
          revisione legale dei conti. Per le  imprese  non  obbligate
          per   legge   alla   revisione   legale   dei   conti,   la
          certificazione e' rilasciata  da  un  revisore  legale  dei
          conti o da una societa'  di  revisione  legale  dei  conti,
          iscritti nella sezione A del registro di cui all'art. 8 del
          decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione
          di tale  incarico,  il  revisore  legale  dei  conti  o  la
          societa' di revisione legale dei conti osservano i principi
          di indipendenza elaborati ai sensi dell'art. 10 del  citato
          decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della  loro
          adozione,    quelli    previsti    dal     codice     etico
          dell'International Federation of Accountants (IFAC). Per le
          sole imprese non obbligate per legge alla revisione  legale
          dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo  di
          certificazione della documentazione contabile previsto  dal
          presente comma sono riconosciute  in  aumento  del  credito
          d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro,  fermi
          restando, comunque, i limiti massimi indicati al comma 203. 
              206. Ai  fini  dei  successivi  controlli,  le  imprese
          beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e
          conservare una relazione tecnica asseverata che illustri le
          finalita',  i  contenuti  e  i  risultati  delle  attivita'
          ammissibili  svolte  in  ciascun   periodo   d'imposta   in
          relazione ai  progetti  o  ai  sottoprogetti  in  corso  di
          realizzazione. Tale relazione  deve  essere  predisposta  a
          cura del responsabile aziendale delle attivita' ammissibili
          o del responsabile del singolo progetto o  sottoprogetto  e
          deve  essere  controfirmata   dal   rappresentante   legale
          dell'impresa ai sensi del testo  unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa, di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445.  Per  le  attivita'
          ammissibili commissionate a soggetti  terzi,  la  relazione
          deve essere redatta e rilasciata all'impresa  dal  soggetto
          commissionario che esegue le attivita'. 
              207.   Nell'ambito   delle   ordinarie   attivita'   di
          accertamento,   l'Agenzia   delle   entrate,   sulla   base
          dell'apposita certificazione della documentazione contabile
          e della relazione tecnica previste  dai  commi  205  e  206
          nonche' sulla base della ulteriore  documentazione  fornita
          dall'impresa,  effettua  i   controlli   finalizzati   alla
          verifica  delle  condizioni  di   spettanza   del   credito
          d'imposta e della corretta applicazione  della  disciplina.
          Nel caso in  cui  si  accerti  l'indebita  fruizione  anche
          parziale del credito  d'imposta,  l'Agenzia  delle  entrate
          provvede al recupero del relativo  importo,  maggiorato  di
          interessi  e  sanzioni  secondo  legge,  fatte   salve   le
          eventuali  responsabilita'  di  ordine  civile,  penale   e
          amministrativo a carico dell'impresa beneficiaria. Qualora,
          nell'ambito delle verifiche e  dei  controlli,  si  rendano
          necessarie  valutazioni  di  carattere  tecnico  in  ordine
          all'ammissibilita' di specifiche  attivita'  di  ricerca  e
          sviluppo, di innovazione tecnologica o di  altre  attivita'
          innovative  nonche'  in  ordine  alla  pertinenza  e   alla
          congruita' delle spese  sostenute  dall'impresa,  l'Agenzia
          delle entrate puo' richiedere al Ministero  dello  sviluppo
          economico di esprimere il proprio parere. I  termini  e  le
          modalita' di svolgimento di  tali  attivita'  collaborative
          sono fissati con apposita convenzione tra  l'Agenzia  delle
          entrate e il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  nella
          quale   puo'   essere   prevista   un'analoga   forma    di
          collaborazione   anche   in   relazione   agli   interpelli
          presentati all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 11,
          comma 1, lettera a), della legge 27 luglio  2000,  n.  212,
          aventi ad oggetto  la  corretta  applicazione  del  credito
          d'imposta per i suddetti investimenti.  Per  l'espletamento
          delle attivita' di propria competenza, il  Ministero  dello
          sviluppo economico puo' anche avvalersi di soggetti esterni
          con competenze tecniche specialistiche. 
              208.  Il  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze
          effettua  il  monitoraggio  delle  fruizioni  del   credito
          d'imposta di cui ai commi da 198 a 207, ai fini  di  quanto
          previsto dall'art. 17, comma 13, della  legge  31  dicembre
          2009, n. 196. 
              209. All'art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013,  n.
          145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
          2014,  n.  9,  concernente   il   credito   d'imposta   per
          investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo,  al  comma
          1, le parole: "fino a quello in corso al 31 dicembre  2020"
          sono sostituite dalle seguenti: "fino a quello in corso  al
          31 dicembre 2019".  Le  risorse  derivanti  dall'anticipata
          cessazione del termine di applicazione del  citato  art.  3
          sono destinate al credito  d'imposta  per  investimenti  in
          ricerca,  innovazione   tecnologica   e   altre   attivita'
          innovative per la competitivita' delle imprese, di  cui  ai
          commi da 198 a 207. 
              210. La disciplina  del  credito  d'imposta  introdotta
          dall'art. 1, commi da 46 a  56,  della  legge  27  dicembre
          2017, n. 205, per le  spese  di  formazione  del  personale
          dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento
          delle  competenze  nelle  tecnologie   rilevanti   per   la
          trasformazione tecnologica e digitale  previste  dal  Piano
          nazionale Impresa 4.0 si applica, con le modifiche previste
          dai commi da 211 a 217,  anche  alle  spese  di  formazione
          sostenute nel periodo  d'imposta  successivo  a  quello  in
          corso al 31 dicembre 2019 e fino a quello in  corso  al  31
          dicembre 2022. 
              210-bis. Per il periodo in corso al 31 dicembre 2020  e
          fino a quello in corso al 31 dicembre 2023, ai  fini  della
          disciplina prevista dall'art. 1, commi da 46  a  56,  della
          legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono  ammissibili  i  costi
          previsti dall'art. 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n.
          651/ 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.». 
          Note al comma 1066: 
              - Il testo del comma  1  dell'art.  5  della  legge  24
          dicembre 1993, n. 537  (Interventi  correttivi  di  finanza
          pubblica) e' riportato nelle Note al comma 518. 
          Note al comma 1067: 
              - Il testo dei commi 195 e 207 dell'art. 1 della citata
          legge 27 dicembre 2019, n. 160 e' riportato nelle  note  al
          comma 1064. 
          Note al comma 1071: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  67  del   decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159  (Codice  delle  Leggi
          antimafia e delle  misure  di  prevenzione,  nonche'  nuove
          disposizioni in  materia  di  documentazione  antimafia,  a
          norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto  2010,  n.
          136): 
              «Art. 67 (Effetti delle misure di prevenzione). - 1. Le
          persone alle quali sia stata  applicata  con  provvedimento
          definitivo una delle misure  di  prevenzione  previste  dal
          libro I, titolo I, capo II non possono ottenere: 
              a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio; 
              b) concessioni di acque pubbliche  e  diritti  ad  esse
          inerenti nonche' concessioni di  beni  demaniali  allorche'
          siano    richieste    per    l'esercizio    di    attivita'
          imprenditoriali; 
              c) concessioni  di  costruzione  e  gestione  di  opere
          riguardanti la pubblica amministrazione  e  concessioni  di
          servizi pubblici; 
              d)  iscrizioni  negli  elenchi  di  appaltatori  o   di
          fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la  pubblica
          amministrazione, nei registri della camera di commercio per
          l'esercizio del commercio all'ingrosso e  nei  registri  di
          commissionari   astatori   presso   i   mercati    annonari
          all'ingrosso; 
              e) attestazioni di qualificazione per  eseguire  lavori
          pubblici; 
              f)  altre  iscrizioni  o  provvedimenti   a   contenuto
          autorizzatorio,   concessorio,   o   abilitativo   per   lo
          svolgimento   di   attivita'   imprenditoriali,    comunque
          denominati; 
              g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre
          erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi
          o erogati da parte dello Stato, di altri  enti  pubblici  o
          delle Comunita' europee, per lo  svolgimento  di  attivita'
          imprenditoriali; 
              h)   licenze   per   detenzione   e    porto    d'armi,
          fabbricazione, deposito, vendita  e  trasporto  di  materie
          esplodenti. 
              2. Il provvedimento definitivo  di  applicazione  della
          misura di prevenzione determina  la  decadenza  di  diritto
          dalle  licenze,  autorizzazioni,  concessioni,  iscrizioni,
          attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1,
          nonche' il divieto  di  concludere  contratti  pubblici  di
          lavori,  servizi  e  forniture,  di  cottimo  fiduciario  e
          relativi subappalti e subcontratti, compresi i  cottimi  di
          qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con  posa  in
          opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni  sono
          ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed e' disposta  la
          decadenza  delle   attestazioni   a   cura   degli   organi
          competenti. 
              3.  Nel  corso  del  procedimento  di  prevenzione,  il
          tribunale, se sussistono motivi  di  particolare  gravita',
          puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai  commi
          1 e 2 e  sospendere  l'efficacia  delle  iscrizioni,  delle
          erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti  di  cui  ai
          medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo'  essere
          in qualunque momento  revocato  dal  giudice  procedente  e
          perde efficacia se non e' confermato  con  il  decreto  che
          applica la misura di prevenzione. 
              4. Il tribunale, salvo  quanto  previsto  all'art.  68,
          dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e
          2 operino anche nei confronti di chiunque  conviva  con  la
          persona sottoposta alla misura di prevenzione  nonche'  nei
          confronti di imprese, associazioni, societa' e consorzi  di
          cui la persona  sottoposta  a  misura  di  prevenzione  sia
          amministratore o  determini  in  qualsiasi  modo  scelte  e
          indirizzi. In tal caso  i  divieti  sono  efficaci  per  un
          periodo di cinque anni. 
              5. Per le licenze  ed  autorizzazioni  di  polizia,  ad
          eccezione  di  quelle  relative  alle  armi,  munizioni  ed
          esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma  1
          le decadenze e i divieti  previsti  dal  presente  articolo
          possono essere esclusi dal giudice  nel  caso  in  cui  per
          effetto degli  stessi  verrebbero  a  mancare  i  mezzi  di
          sostentamento all'interessato e alla famiglia. 
              6. Salvo che si tratti  di  provvedimenti  di  rinnovo,
          attuativi  o  comunque  conseguenti  a  provvedimenti  gia'
          disposti,  ovvero  di  contratti  derivati  da  altri  gia'
          stipulati dalla pubblica amministrazione,  le  licenze,  le
          autorizzazioni,   le   concessioni,   le   erogazioni,   le
          abilitazioni e le  iscrizioni  indicate  nel  comma  1  non
          possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei
          contratti o subcontratti indicati  nel  comma  2  non  puo'
          essere consentita a favore di persone nei cui confronti  e'
          in corso il procedimento di prevenzione senza che sia  data
          preventiva comunicazione al giudice  competente,  il  quale
          puo' disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti  e  le
          sospensioni previsti a norma del comma 3.  A  tal  fine,  i
          relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a
          quando il giudice non provvede e, comunque, per un  periodo
          non superiore a venti giorni dalla data in cui la  pubblica
          amministrazione ha proceduto alla comunicazione. 
              7. Dal termine stabilito  per  la  presentazione  delle
          liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni
          di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti
          definitivi, alla  misura  della  sorveglianza  speciale  di
          pubblica  sicurezza  e'  fatto  divieto  di   svolgere   le
          attivita' di propaganda elettorale previste dalla  legge  4
          aprile  1956,  n.  212,  in  favore  o  in  pregiudizio  di
          candidati partecipanti a  qualsiasi  tipo  di  competizione
          elettorale. 
              8. Le disposizioni dei commi 1,  2  e  4  si  applicano
          anche nei confronti delle persone condannate  con  sentenza
          definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado
          di appello, per uno dei delitti di cui all'art.  51,  comma
          3-bis, del codice di procedura penale nonche' per  i  reati
          di cui all'art. 640,  secondo  comma,  n.  1),  del  codice
          penale, commesso a danno dello Stato o  di  un  altro  ente
          pubblico, e all'art. 640-bis del codice penale.». 
              - Si riporta il testo del  comma  2  dell'art.  12  del
          decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova  disciplina
          dei reati in materia di imposte sui redditi  e  sul  valore
          aggiunto, a norma dell'art. 9 della legge 25  giugno  1999,
          n. 205): 
              «Art. 12 (Pene accessorie). - 1. Omissis 
              2. La condanna per taluno dei  delitti  previsti  dagli
          articoli 2, 3  e  8  importa  altresi'  l'interdizione  dai
          pubblici uffici per un periodo non inferiore ad un  anno  e
          non  superiore  a  tre  anni,  salvo   che   ricorrano   le
          circostanze previste dagli articoli 2, comma 3, e 8,  comma
          3. 
              Omissis.». 
          Note al comma 1075: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  10   del   citato
          decreto-legge 26 ottobre  2019,  n.  124,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre  2019,  n.   157
          (Disposizioni urgenti in materia  fiscale  e  per  esigenze
          indifferibili), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 10 (Estensione del sistema INFOIL). - 1. Al  fine
          di uniformare le  procedure  di  controllo  a  quelle  gia'
          instaurate presso  le  raffinerie  e  gli  stabilimenti  di
          produzione di prodotti energetici ai  sensi  dell'art.  23,
          comma 14, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504,
          recante  testo   unico   delle   disposizioni   legislative
          concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e
          relative sanzioni penali e  amministrative,  gli  esercenti
          depositi fiscali di cui all'art.  23,  commi  3  e  4,  del
          decreto legislativo n.  504  del  1995,  di  capacita'  non
          inferiore a 3.000  metri  cubi,  si  dotano,  entro  il  31
          dicembre   2020,   secondo   le   caratteristiche   e    le
          funzionalita' fissate dalle disposizioni di attuazione,  di
          un sistema informatizzato per la gestione della  detenzione
          e della movimentazione della benzina e  del  gasolio  usato
          come carburante. Entro il 31 dicembre 2021,  gli  esercenti
          depositi commerciali di cui all'art. 25, comma 1, del testo
          unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
          sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
          amministrative, di cui al decreto  legislativo  26  ottobre
          1995, n. 504, di capacita' non inferiore a 3.000 metri cubi
          si dotano  del  sistema  informatizzato  di  cui  al  primo
          periodo.  Con  determinazione  del  Direttore  dell'Agenzia
          delle dogane e dei monopoli sono fissati tempi e  modalita'
          di esecuzione.». 
          Note al comma 1076: 
              - Si riporta il testo del comma 940 dell'art.  1  della
          citata  legge  27  dicembre  2017,  n.  205  (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2018-2020),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «940. Le disposizioni di cui ai  commi  937  e  938  si
          applicano, per  i  prodotti  introdotti  a  seguito  di  un
          acquisto  intracomunitario,  anche  qualora   il   deposito
          fiscale, previsto dall'art. 23 del testo unico  di  cui  al
          decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sia utilizzato
          come  deposito  IVA   ai   sensi   dell'art.   50-bis   del
          decreto-legge 30  agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.  427,  salvo
          il  caso  in  cui  l'immissione  in  consumo  dal  medesimo
          deposito fiscale sia effettuata per conto  di  un  soggetto
          che integri i criteri di  affidabilita'  stabiliti  con  il
          decreto di cui al comma 942 e che  presti  idonea  garanzia
          con le modalita'  ei  termini  stabiliti  con  il  medesimo
          decreto,  il  quale  prevede  altresi'  l'attestazione   da
          fornire  al  gestore  del  deposito,  in  alternativa  alla
          ricevuta  prevista  al  comma  938,  al  fine  di   operare
          l'immissione in consumo dei prodotti. La garanzia di cui al
          primo periodo e' trasmessa, a cura del soggetto che  presta
          la garanzia, per via telematica all'Agenzia delle  entrate,
          che rilascia apposita ricevuta telematica  con  indicazione
          del protocollo di ricezione. I gestori dei  depositi  hanno
          facolta'  di  accedere  alle  informazioni  indicate  nella
          garanzia mediante i  servizi  telematici  resi  disponibili
          dall'Agenzia delle entrate.». 
          Note al comma 1077: 
              - Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  57  del
          citato decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge   4   aprile   2012,   n.   35
          (Disposizioni urgenti in materia di  semplificazione  e  di
          sviluppo): 
              «Art.   57   (Disposizioni   per   le    infrastrutture
          energetiche strategiche, la metanizzazione del  mezzogiorno
          e in tema di bunkeraggio). - 1. Al  fine  di  garantire  il
          contenimento   dei   costi    e    la    sicurezza    degli
          approvvigionamenti petroliferi,  nel  quadro  delle  misure
          volte a migliorare l'efficienza  e  la  competitivita'  nel
          settore petrolifero, sono individuati, quali infrastrutture
          e insediamenti strategici ai sensi dell'art.  1,  comma  7,
          lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239: 
              a) gli stabilimenti di lavorazione e di  stoccaggio  di
          oli minerali; 
              b) i depositi costieri di oli  minerali  come  definiti
          dall'art. 52  del  Codice  della  navigazione  [di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 15  febbraio  1952,
          n. 328]; 
              c)  i  depositi  di  carburante  per   aviazione   siti
          all'interno del sedime aeroportuale; 
              d)  i  depositi  di  stoccaggio  di  oli  minerali,  ad
          esclusione  del  G.P.L.,  di  capacita'   autorizzata   non
          inferiore a metri cubi 10.000; 
              e) i depositi di  stoccaggio  di  G.P.L.  di  capacita'
          autorizzata non inferiore a tonnellate 200; 
              f) gli oleodotti di cui all'art. 1,  comma  8,  lettera
          c), numero 6), della legge 23 agosto 2004, n. 239. 
              f  -bis)  gli  impianti  per  l'estrazione  di  energia
          geotermica di cui al decreto legislativo 11 febbraio  2010,
          n. 22. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo del comma 56  dell'art.  1  della
          legge  23  agosto  2004,  n.  239  (Riordino  del   settore
          energetico, nonche' delega  al  Governo  per  il  riassetto
          delle disposizioni vigenti in materia di energia): 
              «56.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  2,
          lettera   a),   sono   attivita'   sottoposte   a    regimi
          autorizzativi: 
              a) l'installazione e l'esercizio di nuovi  stabilimenti
          di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali; 
              b) la dismissione degli stabilimenti di  lavorazione  e
          stoccaggio di oli minerali; 
              c)  la  variazione  della  capacita'   complessiva   di
          lavorazione degli stabilimenti di oli minerali; 
              d) la  variazione  di  oltre  il  30  per  cento  della
          capacita' complessiva  autorizzata  di  stoccaggio  di  oli
          minerali.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 23 e dell'art. 25, come
          modificato dal comma 1128 della presente legge, del decreto
          legislativo 26 ottobre 1995,  n.  504  (Testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  concernenti  le  imposte   sulla
          produzione e sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  e
          amministrative): 
              «Art. 23 (Depositi fiscali di prodotti  energetici).  -
          1. Il regime del deposito fiscale e' consentito: 
              a) per le raffinerie e per gli  altri  stabilimenti  di
          produzione dove si ottengono i prodotti energetici  di  cui
          all'art. 21, comma 2, ovvero i prodotti energetici  di  cui
          all'art. 21,  comma  3,  ove  destinati  a  carburazione  e
          combustione, nonche' i prodotti  sottoposti  ad  accisa  ai
          sensi dell'art. 21, commi 4 e 5; 
              b) per gli impianti petrolchimici. 
              2. L'esercizio degli impianti di  cui  al  comma  1  e'
          subordinato al rilascio della licenza di cui all'art. 63. 
              3. La gestione  in  regime  di  deposito  fiscale  puo'
          essere autorizzata, laddove sussistano effettive necessita'
          operative e  di  approvvigionamento  dell'impianto,  per  i
          depositi commerciali  di  gas  di  petrolio  liquefatti  di
          capacita' non inferiore a 400 metri cubi e per  i  depositi
          commerciali di altri prodotti energetici di  capacita'  non
          inferiore a 10.000 metri cubi. 
              4. La gestione  in  regime  di  deposito  fiscale  puo'
          essere, altresi', autorizzata per i depositi commerciali di
          gas di petrolio liquefatti di  capacita'  inferiore  a  400
          metri cubi e per i depositi commerciali di  altri  prodotti
          energetici di  capacita'  inferiore  a  10.000  metri  cubi
          quando, oltre ai presupposti di cui  al  comma  3,  ricorra
          almeno una delle seguenti condizioni: 
              a)  il  deposito  effettui  forniture  di  prodotto  in
          esenzione da accisa o ad accisa agevolata  o  trasferimenti
          di prodotti energetici in  regime  sospensivo  verso  Paesi
          dell'Unione europea ovvero  esportazioni  verso  Paesi  non
          appartenenti all'Unione europea, in misura complessiva pari
          ad almeno il 30 per cento del totale delle estrazioni di un
          biennio; 
              b) il deposito sia propaggine di  un  deposito  fiscale
          ubicato nelle immediate vicinanze appartenente allo  stesso
          gruppo  societario  o,  se  di  diversa  titolarita',   sia
          stabilmente destinato ad operare al servizio  del  predetto
          deposito. 
              5. L'esercizio  dei  depositi  fiscali  autorizzati  ai
          sensi dei commi 3 e 4  e'  subordinato  al  rilascio  della
          licenza di cui all'art. 63. 
              6. L'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 e' negata  ai
          soggetti nei cui confronti, nel quinquennio antecedente  la
          richiesta, sia stata pronunciata sentenza  irrevocabile  di
          condanna ai sensi dell'art. 648  del  codice  di  procedura
          penale, ovvero sentenza definitiva  di  applicazione  della
          pena su richiesta, ai sensi dell'art.  444  del  codice  di
          procedura  penale,  per   reati   di   natura   tributaria,
          finanziaria e fallimentare e  per  i  delitti  non  colposi
          previsti dai titoli II, V,  VII,  VIII  e  XIII  del  libro
          secondo del codice penale, per i quali sia prevista la pena
          della reclusione. La predetta  autorizzazione  e'  altresi'
          negata ai soggetti nei confronti dei quali siano  in  corso
          procedure concorsuali o siano  state  definite  nell'ultimo
          quinquennio,  nonche'  ai  soggetti  che  abbiano  commesso
          violazioni gravi e ripetute, per loro  natura  od  entita',
          alle disposizioni che disciplinano l'accisa, l'imposta  sul
          valore aggiunto e i tributi  doganali,  in  relazione  alle
          quali  siano  state  contestate   sanzioni   amministrative
          nell'ultimo quinquennio. 
              7. L'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione di
          cui ai commi  3  e  4  e'  sospesa  fino  al  passaggio  in
          giudicato  della  sentenza  conclusiva   del   procedimento
          penale, qualora nei  confronti  del  soggetto  istante  sia
          stato  emesso,  ai  sensi  dell'art.  424  del  codice   di
          procedura penale, decreto che dispone il giudizio  per  uno
          dei reati indicati nel comma 6. 
              8. L'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4  puo'  essere
          sospesa  dall'Autorita'  giudiziaria,  anche  su  richiesta
          dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nei confronti del
          depositario autorizzato per il quale sia stato  emesso,  ai
          sensi dell'art. 424 del codice di procedura penale, decreto
          che dispone il giudizio per  reati  di  natura  tributaria,
          finanziaria e  fallimentare.  L'autorizzazione  di  cui  al
          primo periodo e' in ogni caso  sospesa  dall'Agenzia  delle
          dogane  e  dei  monopoli  laddove  venga  pronunciata   nei
          confronti del depositario autorizzato sentenza di  condanna
          non  definitiva,  con   applicazione   della   pena   della
          reclusione, per reati di natura tributaria,  finanziaria  e
          fallimentare. Il provvedimento di  sospensione  ha  effetto
          fino alla emissione della sentenza irrevocabile. 
              9. L'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4  e'  revocata
          ai soggetti nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza
          irrevocabile di condanna ai sensi dell'art. 648 del  codice
          di  procedura  penale,  ovvero   sentenza   definitiva   di
          applicazione della pena su richiesta,  ai  sensi  dell'art.
          444 del codice di procedura penale,  per  reati  di  natura
          tributaria, finanziaria e fallimentare,  per  i  quali  sia
          prevista la pena della reclusione. 
              10. La licenza di cui al comma 2 e' negata,  sospesa  e
          revocata allorche' ricorrano rispettivamente le  condizioni
          di cui ai commi 6, 8 e 9 e l'istruttoria per il rilascio e'
          sospesa allorche' ricorrano le condizioni di cui  al  comma
          7. 
              11. Nel caso  di  persone  giuridiche  e  di  societa',
          l'autorizzazione e  la  licenza  sono  negate,  revocate  o
          sospese, ovvero  il  procedimento  per  il  rilascio  delle
          stesse e' sospeso, allorche' le situazioni di cui ai  commi
          da 6 a 10 ricorrano,  alle  condizioni  ivi  previste,  con
          riferimento  a  persone  che  ne  rivestono   funzioni   di
          rappresentanza, di amministrazione o di direzione,  nonche'
          a persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione  e
          il controllo. 
              12. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli  verifica  la
          permanenza delle condizioni previste dal  comma  4  e,  nel
          caso    esse    non    possano    ritenersi    sussistenti,
          l'autorizzazione di cui al  medesimo  comma  viene  sospesa
          fino a quando non ne sia comprovato il ripristino entro  il
          termine di un anno, alla scadenza del quale viene revocata.
          Contestualmente   all'emissione   del   provvedimento    di
          sospensione di cui al periodo precedente, viene rilasciata,
          su richiesta dell'esercente il deposito, la licenza di  cui
          all'art. 25, comma 4. 
              13.  Per   il   controllo   della   produzione,   della
          trasformazione,  del  trasferimento  e   dell'impiego   dei
          prodotti energetici, l'Agenzia delle dogane e dei  monopoli
          puo'   prescrivere   l'installazione   di    strumenti    e
          apparecchiature per la misura e per il campionamento  delle
          materie prime e dei prodotti semilavorati e  finiti;  puo',
          altresi', adottare sistemi di verifica e di  controllo  con
          l'impiego di tecniche telematiche ed informatiche. 
              14. Negli impianti di cui ai commi 1, 3 e 4  dotati  di
          un idoneo sistema  informatizzato  di  controllo  in  tempo
          reale del processo di gestione della produzione, detenzione
          e movimentazione dei prodotti, l'Agenzia delle dogane e dei
          monopoli procede al  controllo  dell'accertamento  e  della
          liquidazione dell'imposta avvalendosi  dei  dati  necessari
          alla determinazione della quantita' e  della  qualita'  dei
          prodotti  energetici  rilevati  dal  sistema  medesimo  con
          accesso in modo autonomo e diretto. 
              15. Nei recinti dei depositi fiscali non possono essere
          detenuti prodotti energetici di cui all'art. 21,  comma  2,
          ad imposta assolta, eccetto quelli  strettamente  necessari
          per  il  funzionamento  degli   impianti,   stabiliti   per
          quantita' e qualita' dal  competente  ufficio  dell'Agenzia
          delle dogane e dei monopoli. 
              16. Per i prodotti immessi in consumo che devono essere
          sottoposti ad operazioni di miscelazione o a  rilavorazioni
          in un impianto di lavorazione o  di  deposito,  gestito  in
          regime di deposito fiscale, si applicano le disposizioni di
          cui all'art. 6, comma 13. 
              17. La presente disposizione  non  si  applica  al  gas
          naturale (codici NC 2711 11 00 e 2711 21  00),  al  carbone
          (codice NC 2701), alla lignite (codice NC 2702) e  al  coke
          (codice NC 2704).». 
              «Art.  25  (Deposito   e   circolazione   di   prodotti
          energetici assoggettati ad  accisa).  -  1.  Gli  esercenti
          depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad
          accisa   devono   denunciarne    l'esercizio    all'Ufficio
          dell'Agenzia  delle  dogane,  competente  per   territorio,
          qualunque sia la capacita' del deposito. 
              2. Sono altresi' obbligati  alla  denuncia  di  cui  al
          comma 1: 
              a) gli esercenti depositi per uso privato, agricolo  ed
          industriale di capacita' superiore a 10 metri cubi; 
              b) gli esercenti impianti di distribuzione stradale  di
          carburanti; 
              c) gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica
          di carburanti per usi  privati,  agricoli  ed  industriali,
          collegati a serbatoi la cui capacita' globale  supera  i  5
          metri cubi. 
              3. Sono esentate dall'obbligo di  denuncia  di  cui  al
          comma 1 le amministrazioni dello Stato per  i  depositi  di
          loro pertinenza e gli esercenti depositi per la vendita  al
          minuto,  purche'  la  quantita'  di   prodotti   energetici
          detenuta in deposito  non  superi  complessivamente  i  500
          chilogrammi. 
              4.  Gli  esercenti   impianti   e   depositi   soggetti
          all'obbligo della denuncia, in possesso  del  provvedimento
          autorizzativo rilasciato ai  sensi  delle  disposizioni  in
          materia  di  installazione  ed  esercizio  di  impianti  di
          stoccaggio e di distribuzione di prodotti energetici,  sono
          muniti di licenza fiscale, valida fino a revoca,  e,  fatta
          eccezione per gli impianti di distribuzione stradale di gas
          naturale  impiegato  come   carburante,sono   obbligati   a
          contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico  e
          scarico. Nei predetti depositi non possono essere custoditi
          prodotti  denaturati  per  usi   esenti.   Sono   esonerati
          dall'obbligo della tenuta del registro di carico e  scarico
          gli esercenti depositi di oli combustibili, per uso privato
          o industriale. Gli esercenti la vendita al minuto di gas di
          petrolio liquefatti per uso combustione sono obbligati,  in
          luogo della denuncia, a  dare  comunicazione  di  attivita'
          all'Ufficio  dell'Agenzia  delle  dogane,  competente   per
          territorio, e sono esonerati dalla tenuta del  registro  di
          carico e scarico. Gli esercenti depositi di cui al comma 2,
          lettera a), aventi capacita' superiore a 10  metri  cubi  e
          non  superiore  a  25  metri  cubi  nonche'  gli  esercenti
          impianti di  cui  al  comma  2,  lettera  c),  collegati  a
          serbatoi la cui capacita' globale  risulti  superiore  a  5
          metri cubi e non superiore a 10 metri cubi, a decorrere dal
          1° gennaio 2021, sono obbligati, in luogo della denuncia, a
          dare comunicazione di  attivita'  all'Ufficio  dell'Agenzia
          delle dogane e dei monopoli, competente per territorio;  ai
          medesimi soggetti e' attribuito un  codice  identificativo.
          Gli stessi tengono il registro  di  carico  e  scarico  con
          modalita' semplificate da stabilire con determinazione  del
          direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 
              4-bis. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 4 per gli
          impianti  di  distribuzione  stradale   di   gas   naturale
          impiegato come carburante, gli esercenti impianti di cui al
          comma 2, lettera b), annotano  nel  registro  di  carico  e
          scarico  rispettivamente   i   quantitativi   di   prodotti
          ricevuti,  distintamente  per   qualita',   e   il   numero
          risultante dalla lettura del contatore totalizzatore  delle
          singole colonnine di distribuzione  installate,  effettuata
          alla fine di ogni giornata, per ciascun tipo di  carburante
          erogato; al momento della chiusura  annuale,  entro  trenta
          giorni dalla data  dell'ultima  registrazione,  i  medesimi
          esercenti trasmettono all'ufficio dell'Agenzia delle dogane
          e dei monopoli un prospetto riepilogativo dei dati relativi
          alla movimentazione di ogni prodotto nell'intero anno,  con
          evidenziazione delle rimanenze  contabili  ed  effettive  e
          delle loro differenze. 
              4-ter. Con determinazione  del  direttore  dell'Agenzia
          delle dogane e dei monopoli sono stabiliti  i  tempi  e  le
          modalita' per la presentazione dei dati  di  cui  al  comma
          4-bis  nonche'  dei  dati  relativi  ai  livelli   e   alle
          temperature  dei  serbatoi  installati,  esclusivamente  in
          forma telematica, in sostituzione del registro di carico  e
          scarico, da parte degli esercenti impianti di cui al  comma
          2, lettera b), funzionanti in modalita' di self-service.  I
          medesimi esercenti  garantiscono,  anche  tramite  soggetti
          appositamente delegati,  l'accesso  presso  l'impianto  per
          l'esercizio dei poteri di cui all'art. 18, comma  2,  entro
          ventiquattro ore dalla  comunicazione  dell'amministrazione
          finanziaria.  In  fase  di   accesso,   presso   l'impianto
          sottoposto a  verifica  e'  resa  disponibile  la  relativa
          documentazione contabile. 
              5. Per i depositi di cui al comma  1  ed  al  comma  2,
          lettera a), nei casi previsti dal secondo  comma  dell'art.
          25 del regio decreto 20 luglio 1934, n.  1303,  la  licenza
          viene rilasciata al locatario al  quale  incombe  l'obbligo
          della tenuta del registro di  carico  e  scarico.  Per  gli
          impianti di distribuzione stradale di carburanti la licenza
          e` intestata al titolare della gestione  dell'impianto,  al
          quale incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico
          e scarico. Il titolare della  concessione  ed  il  titolare
          della  gestione  dell'impianto  di  distribuzione  stradale
          sono, agli effetti fiscali, solidalmente  responsabili  per
          gli obblighi derivanti dalla gestione dell'impianto stesso. 
              6. Le disposizioni  dei  commi  1,  2,  3,  4  e  5  si
          applicano  anche  ai  depositi  commerciali   di   prodotti
          energetici  denaturati.  Per   l'esercizio   dei   predetti
          depositi, fatta eccezione per i depositi di gas di petrolio
          liquefatti denaturati  per  uso  combustione,  deve  essere
          prestata cauzione nella  misura  prevista  per  i  depositi
          fiscali. Per i prodotti energetici denaturati si applica il
          regime dei cali previsto dall'art. 4. 
              6-bis. Per i depositi di cui ai commi 1 e 6, la licenza
          di cui al comma 4 e' negata e l'istruttoria per il relativo
          rilascio  e'  sospesa  allorche'  ricorrano  nei  confronti
          dell'esercente, rispettivamente, le condizioni  di  cui  ai
          commi 6 e 7 dell'art. 23; per la sospensione  e  la  revoca
          della    predetta     licenza     trovano     applicazione,
          rispettivamente, i commi 8 e 9 del medesimo  art.  23.  Nel
          caso di persone giuridiche e di  societa',  la  licenza  e'
          negata, revocata o sospesa, ovvero il procedimento  per  il
          rilascio della stessa e' sospeso, allorche'  le  situazioni
          di cui ai commi da 6 a 9 del medesimo  art.  23  ricorrano,
          alle condizioni ivi previste, con riferimento a persone che
          rivestono  in   esse   funzioni   di   rappresentanza,   di
          amministrazione o di direzione  ovvero  a  persone  che  ne
          esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo. 
              6-ter. Fatto salvo quanto  previsto  dal  comma  6-bis,
          limitatamente ai depositi commerciali di cui ai commi 1 e 6
          che movimentano benzina e gasolio usato come carburante, la
          licenza di cui al comma 4 e' altresi'  negata  ai  soggetti
          che, a seguito di verifica, risultano privi  dei  requisiti
          tecnico-organizzativi    minimi    per    lo    svolgimento
          dell'attivita' del deposito rapportati alla  capacita'  dei
          serbatoi, ai servizi strumentali  all'esercizio  ovvero  al
          conto  economico  previsionale,  in  base  alle  specifiche
          stabilite  con  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia
          delle dogane e dei monopoli. I soggetti per conto dei quali
          i titolari di depositi commerciali detengono  o  estraggono
          benzina o gasolio usato come carburante  sono  obbligati  a
          darne preventiva comunicazione all'Agenzia delle  dogane  e
          dei monopoli; in  caso  di  riscontrata  sussistenza  delle
          situazioni di cui ai commi 6, 7, 8, 9 e 11 dell'art. 23, la
          medesima Agenzia adotta motivati provvedimenti  di  divieto
          di prosecuzione  dell'attivita'  nel  termine  di  sessanta
          giorni  dalla  ricezione  della  comunicazione  o,  qualora
          successiva al predetto termine, dalla data del  verificarsi
          delle condizioni impeditive previste dai medesimi commi. 
              7. Al di fuori dei casi  di  cui  al  comma  6-bis,  la
          licenza di esercizio  dei  depositi  puo'  essere  sospesa,
          anche a richiesta dell'amministrazione, a norma del  codice
          di procedura penale, nei confronti dell'esercente  che  sia
          sottoposto a procedimento penale  per  violazioni  commesse
          nella  gestione  dell'impianto,  costituenti  delitti,   in
          materia di accisa, punibili con la reclusione non inferiore
          nel minimo ad un anno. Il provvedimento di  sospensione  ha
          effetto  fino  alla  pronuncia  di  proscioglimento  o   di
          assoluzione; la sentenza di  condanna  comporta  la  revoca
          della licenza. 
              8. I prodotti energetici assoggettati ad accisa  devono
          circolare con  il  documento  di  accompagnamento  previsto
          dall'art. 12. Sono  esclusi  da  tale  obbligo  i  prodotti
          energetici trasferiti in quantita' non  superiore  a  1.000
          chilogrammi a depositi non soggetti a denuncia ai sensi del
          presente articolo ed i gas di petrolio liquefatti  per  uso
          combustione  trasferiti  dagli  esercenti  la  vendita   al
          minuto. 
              9. Il trasferimento di prodotti energetici assoggettati
          ad   accisa   tra   depositi   commerciali   deve    essere
          preventivamente  comunicato  dal  mittente   e   confermato
          all'arrivo dal destinatario,  entro  lo  stesso  giorno  di
          ricezione,  unicamente  attraverso  modalita'  telematiche,
          agli   Uffici   dell'Agenzia   delle   dogane   nella   cui
          circoscrizione  territoriale  sono   ubicati   i   depositi
          interessati alla movimentazione.». 
          Note al comma 1078: 
              - Il  testo  del  comma  4  dell'art.  23  del  decreto
          legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e' riportato nelle note
          al comma 1077. 
              - Il  testo  del  comma  1  dell'art.  25  del  decreto
          legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e' riportato nelle note
          al comma 1077. 
              - Il testo del comma 1 dell'art. 57 del decreto-legge 9
          febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 4 aprile 2012, n. 35 e' riportato nelle note al comma
          1077. 
              - Il testo del comma 56  dell'art.  1  della  legge  23
          agosto 2004, n. 239 e' riportato nelle note al comma 1077. 
          Note al comma 1079: 
              - Si riporta il testo  del  comma  1  dell'art.  1  del
          decreto-legge 29 dicembre 1983,  n.  746,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio  1984,   n.   17
          (Disposizioni urgenti in  materia  di  imposta  sul  valore
          aggiunto): 
              «Art. 1. - 1. Le disposizioni di cui  alla  lettera  c)
          del primo comma e al secondo comma dell'art. 8  del  D.P.R.
          26 ottobre 1972, n. 633,  e  successive  modificazioni,  si
          applicano a condizione: 
              a) che l'ammontare  dei  corrispettivi  delle  cessioni
          all'esportazione di cui alle lettere a) e b)  dello  stesso
          articolo effettuate, registrate nell'anno  precedente,  sia
          superiore al 10% del volume d'affari  determinato  a  norma
          dell'art. 20 dello stesso decreto  ma  senza  tenere  conto
          delle cessioni di beni in transito o depositati nei  luoghi
          soggetti a vigilanza doganale e  delle  operazioni  di  cui
          all'art. 21, comma 6-bis, del decreto del Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633.  I  contribuenti,  ad
          eccezione di quelli che hanno iniziato  l'attivita`  da  un
          periodo inferiore a dodici mesi, hanno facolta` di assumere
          come ammontare di riferimento, in ciascun mese, quello  dei
          corrispettivi delle  esportazioni  fatte  nei  dodici  mesi
          precedenti, se il relativo  ammontare  superi  la  predetta
          percentuale del volume di affari, come  sopra  determinato,
          dello stesso periodo di riferimento; 
              b) 
              c)  che  l'intento  di  avvalersi  della  facolta'   di
          effettuare  acquisti  o  importazioni  senza   applicazione
          dell'imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta  in
          conformita' al  modello  approvato  con  provvedimento  del
          direttore dell'Agenzia delle  entrate,  trasmessa  per  via
          telematica  all'Agenzia  medesima,  che  rilascia  apposita
          ricevuta  telematica  con  indicazione  del  protocollo  di
          ricezione. La  dichiarazione  puo'  riguardare  anche  piu'
          operazioni. Gli estremi del protocollo di  ricezione  della
          dichiarazione devono essere indicati nelle  fatture  emesse
          in  base   ad   essa,   ovvero   devono   essere   indicati
          dall'importatore  nella  dichiarazione  doganale.  Per   la
          verifica di tali indicazioni al momento  dell'importazione,
          l'Agenzia delle entrate mette a  disposizione  dell'Agenzia
          delle  dogane  e  dei  monopoli   la   banca   dati   delle
          dichiarazioni di intento per dispensare  l'operatore  dalla
          consegna in dogana di copia cartacea delle dichiarazioni di
          intento e delle ricevute di presentazione. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 51 e seguenti  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633 (Istituzione  e  disciplina  dell'imposta  sul
          valore aggiunto): 
              «Art.  51   (Attribuzioni   e   poteri   degli   uffici
          dell'imposta   sul   valore   aggiunto).   -   Gli   uffici
          dell'imposta   sul   valore   aggiunto    controllano    le
          dichiarazioni  presentate  e  i  versamenti  eseguiti   dai
          contribuenti,   ne   rilevano   l'eventuale   omissione   e
          provvedono  all'accertamento  e  alla   riscossione   delle
          imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza
          degli obblighi relativi alla fatturazione  e  registrazione
          delle operazioni e alla tenuta della contabilita'  e  degli
          altri obblighi stabiliti dal presente  decreto;  provvedono
          alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle sopratasse e
          alla presentazione del rapporto alla autorita'  giudiziaria
          per le violazioni sanzionate penalmente. Il controllo delle
          dichiarazioni presentate e  l'individuazione  dei  soggetti
          che ne hanno omesso la presentazione sono effettuati  sulla
          base di criteri selettivi fissati annualmente dal  Ministro
          delle Finanze  che  tengano  anche  conto  della  capacita'
          operativa degli uffici  stessi.  I  criteri  selettivi  per
          l'attivita' di accertamento di cui al  periodo  precedente,
          compresa quella a mezzo di studi di settore,  sono  rivolti
          prioritariamente nei confronti dei soggetti  diversi  dalle
          imprese manifatturiere che svolgono la  loro  attivita'  in
          conto terzi per altre imprese in misura non inferiore al 90
          per cento. 
              Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici possono: 
              1) procedere all'esecuzione  di  accessi,  ispezioni  e
          verifiche ai sensi dell'art. 52; 
              2) invitare i soggetti che esercitano imprese,  arti  o
          professioni, indicandone il motivo, a comparire di  persona
          o  a  mezzo  di  rappresentanti  per  esibire  documenti  e
          scritture, ad esclusione dei libri e dei registri in  corso
          di  scritturazione,  o  per   fornire   dati,   notizie   e
          chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti  nei  loro
          confronti  anche  relativamente   ai   rapporti   ed   alle
          operazioni, i cui dati, notizie  e  documenti  siano  stati
          acquisiti a norma del numero 7) del presente comma,  ovvero
          rilevati a norma dell'art. 52, ultimo comma, o acquisiti ai
          sensi  dell'art.  18  comma  3,  lettera  b),  del  decreto
          legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.  I  dati  ed  elementi
          attinenti  ai  rapporti  ed  alle  operazioni  acquisiti  e
          rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e  dell'art.
          52, ultimo comma, o acquisiti ai sensi dell'art. 18,  comma
          3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995,  n.
          504,  sono  posti  a  base   delle   rettifiche   e   degli
          accertamenti  previsti  dagli  articoli  54  e  55  se   il
          contribuente non dimostra che  ne  ha  tenuto  conto  nelle
          dichiarazioni  o  che  non  si  riferiscono  ad  operazioni
          imponibili; sia le operazioni imponibili sia  gli  acquisti
          si  considerano  effettuati  all'aliquota   in   prevalenza
          rispettivamente  applicata  o  che  avrebbe  dovuto  essere
          applicata. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono
          essere verbalizzate a norma del sesto comma dell'art. 52; 
              3) inviare ai soggetti che esercitano imprese,  arti  e
          professioni, con invito a restituirli compilati e  firmati,
          questionari  relativi  a  dati  e  notizie   di   carattere
          specifico rilevanti ai fini  dell'accertamento,  anche  nei
          confronti di loro clienti e fornitori; 
              4)   invitare   qualsiasi   soggetto   ad   esibire   o
          trasmettere,  anche  in  copia  fotostatica,  documenti   e
          fatture  relativi  a  determinate  cessioni   di   beni   o
          prestazioni  di  servizi  ricevute  ed   a   fornire   ogni
          informazione relativa alle operazioni stesse; 
              5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni  dello
          Stato, agli enti pubblici non economici, alle  societa`  ed
          enti  di  assicurazione  ed  alle  societa'  ed  enti   che
          effettuano istituzionalmente riscossioni  e  pagamenti  per
          conto  di  terzi  la  comunicazione,  anche  in  deroga   a
          contrarie   disposizioni    legislative,    statutarie    o
          regolamentari,  di  dati  e  notizie  relativi  a  soggetti
          indicati singolarmente o per categorie.  Alle  societa'  ed
          enti di assicurazione, per quanto riguarda i  rapporti  con
          gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati
          e  notizie  attinenti  esclusivamente   alla   durata   del
          contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla
          individuazione del soggetto  tenuto  a  corrisponderlo.  Le
          informazioni  sulla  categoria  devono  essere  fornite,  a
          seconda della richiesta, cumulativamente  o  specificamente
          per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione  non
          si applica  all'Istituto  centrale  di  statistica  e  agli
          ispettorati del lavoro per quanto riguarda  le  rilevazioni
          loro commesse dalla legge e, salvo il disposto del  n.  7),
          alle banche, alla  societa'  Poste  italiane  Spa,  per  le
          attivita' finanziarie e creditizie, alle societa'  ed  enti
          di  assicurazione  per  le  attivita'   finanziarie,   agli
          intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
          organismi di investimento collettivo  del  risparmio,  alle
          societa'  di  gestione  del  risparmio  e   alle   societa'
          fiduciarie; 
              6)  richiedere  copie  o  estratti  degli  atti  e  dei
          documenti depositati presso  i  notai,  i  procuratori  del
          registro, i conservatori dei  registri  immobiliari  e  gli
          altri pubblici ufficiali; 
              6-bis) richiedere, previa autorizzazione del  direttore
          centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
          direttore regionale della  stessa,  ovvero,  per  il  Corpo
          della guardia di  finanza,  del  comandante  regionale,  ai
          soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione  o  verifica
          il rilascio di una dichiarazione  contenente  l'indicazione
          della natura, del numero e degli estremi identificativi dei
          rapporti intrattenuti con  le  banche,  la  societa'  Poste
          italiane Spa, gli intermediari finanziari,  le  imprese  di
          investimento, gli organismi di investimento collettivo  del
          risparmio, le societa'  di  gestione  del  risparmio  e  le
          societa' fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero
          estinti da  non  piu'  di  cinque  anni  dalla  data  della
          richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in  possesso
          dei dati raccolti devono assumere direttamente  le  cautele
          necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti. 
              7)  richiedere,  previa  autorizzazione  del  direttore
          centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
          direttore regionale della  stessa,  ovvero,  per  il  Corpo
          della guardia di finanza, del  comandante  regionale,  alle
          banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le  attivita'
          finanziarie  e  creditizie,  alle  societa'  ed   enti   di
          assicurazione   per   le   attivita'   finanziarie,    agli
          intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
          organismi di investimento collettivo  del  risparmio,  alle
          societa'  di  gestione  del  risparmio  e   alle   societa'
          fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a  qualsiasi
          rapporto  intrattenuto  od   operazione   effettuata,   ivi
          compresi i servizi prestati, con i  loro  clienti,  nonche'
          alle  garanzie  prestate  da  terzi   o   dagli   operatori
          finanziari sopra indicati e le generalita' dei soggetti per
          i quali gli stessi operatori finanziari abbiano  effettuato
          le suddette operazioni e servizi  o  con  i  quali  abbiano
          intrattenuto rapporti di natura finanziaria. Alle  societa'
          fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 e  a
          quelle iscritte nella sezione  speciale  dell'albo  di  cui
          all'art. 20 del testo unico delle disposizioni  in  materia
          di  intermediazione  finanziaria,   di   cui   al   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 puo' essere  richiesto,
          tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse,
          di comunicare le generalita' dei  soggetti  per  conto  dei
          quali esse hanno detenuto o amministrato  o  gestito  beni,
          strumenti   finanziari   e   partecipazioni   in   imprese,
          inequivocamente  individuati.  La  richiesta  deve   essere
          indirizzata al  responsabile  della  struttura  accentrata,
          ovvero  al   responsabile   della   sede   o   dell'ufficio
          destinatario che  ne  da`  notizia  immediata  al  soggetto
          interessato; la relativa risposta deve  essere  inviata  al
          titolare dell'ufficio procedente. 
              7-bis) richiedere, con modalita' stabilite con  decreto
          di natura non regolamentare del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da  adottare  d'intesa  con  l'Autorita'  di
          vigilanza   in   coerenza   con   le   regole   europee   e
          internazionali in materia di vigilanza e, comunque,  previa
          autorizzazione  del  direttore  centrale  dell'accertamento
          dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale  della
          stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza,  del
          comandante regionale, ad autorita' ed enti, notizie,  dati,
          documenti e informazioni di natura creditizia,  finanziaria
          e assicurativa, relativi alle attivita' di controllo  e  di
          vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche
          disposizioni di legge. 
              Gli inviti e le richieste di cui  al  precedente  comma
          devono essere fatti a mezzo di raccomandata con  avviso  di
          ricevimento  fissando  per  l'adempimento  un  termine  non
          inferiore a quindici giorni ovvero, per il caso di  cui  al
          n. 7), non inferiore  a  trenta  giorni.  II  termine  puo'
          essere prorogato per un periodo di venti giorni su  istanza
          dell'operatore finanziario, per  giustificati  motivi,  dal
          competente direttore centrale  o  direttore  regionale  per
          l'Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia
          di finanza, dal comandante regionale. 
              Le richieste  di  cui  al  secondo  comma,  numero  7),
          nonche' le  relative  risposte,  anche  se  negative,  sono
          effettuate   esclusivamente   in   via   telematica.    Con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
          stabilite le  disposizioni  attuative  e  le  modalita'  di
          trasmissione delle richieste, delle risposte,  nonche'  dei
          dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni
          indicati nel citato numero 7). 
              Per l'inottemperanza agli  inviti  di  cui  al  secondo
          comma, numeri 3) e 4), si applicano le disposizioni di  cui
          ai commi terzo  e  quarto  dell'art.  32  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e
          successive modificazioni.». 
              «Art. 52 (Accessi, ispezioni e  verifiche).  -  1.  Gli
          uffici dell'imposta sul valore  aggiunto  possono  disporre
          l'accesso di impiegati dell'Amministrazione finanziaria nei
          locali destinati all'esercizio  di  attivita'  commerciali,
          agricole, artistiche o  professionali,  nonche'  in  quelli
          utilizzati dagli enti  non  commerciali  e  da  quelli  che
          godono dei benefici di cui al codice del Terzo  settore  di
          cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge  6  giugno
          2016, n.  106,  per  procedere  ad  ispezioni  documentali,
          verificazioni  e  ricerche  e  ad  ogni  altra  rilevazione
          ritenuta utile per l'accertamento  dell'imposta  e  per  la
          repressione dell'evasione e  delle  altre  violazioni.  Gli
          impiegati che eseguono l'accesso devono  essere  muniti  di
          apposita autorizzazione che ne indica lo scopo,  rilasciata
          dal  capo  dell'ufficio  da  cui  dipendono.  Tuttavia  per
          accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione e'
          necessaria anche  l'autorizzazione  del  procuratore  della
          Repubblica. In ogni caso, l'accesso  nei  locali  destinati
          all'esercizio di arti o professioni dovra` essere  eseguito
          in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato. 
              2. L'accesso in locali diversi da quelli  indicati  nel
          precedente   comma    puo'    essere    eseguito,    previa
          autorizzazione del procuratore della  Repubblica,  soltanto
          in caso di gravi  indizi  di  violazioni  delle  norme  del
          presente decreto, allo scopo di reperire  libri,  registri,
          documenti, scritture ed altre prove delle violazioni. 
              3. E' in  ogni  caso  necessaria  l'autorizzazione  del
          procuratore della Repubblica o  dell'autorita'  giudiziaria
          piu' vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni
          personali e  all'apertura  coattiva  di  pieghi  sigillati,
          borse,  casseforti,  mobili,  ripostigli  e  simili  e  per
          l'esame  di   documenti   e   la   richiesta   di   notizie
          relativamente ai quali e' eccepito il segreto professionale
          ferma restando la norma di cui all'art. 103 del  codice  di
          procedura penale. 
              4. L'ispezione documentale si estende a tutti i  libri,
          registri, documenti e scritture,  compresi  quelli  la  cui
          tenuta  e  conservazione  non  sono  obbligatorie,  che  si
          trovano nei locali in cui l'accesso viene eseguito,  o  che
          sono   comunque   accessibili    tramite    apparecchiature
          informatiche installate in detti locali. 
              5. I libri, registri, scritture e documenti di  cui  e'
          rifiutata  l'esibizione  non  possono   essere   presi   in
          considerazione  a   favore   del   contribuente   ai   fini
          dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per
          rifiuto di esibizione si intendono anche  la  dichiarazione
          di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e
          la sottrazione di essi alla ispezione. 
              6. Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale
          da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le
          richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le
          risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto  dal
          contribuente o da chi lo  rappresenta  ovvero  indicare  il
          motivo  della  mancata  sottoscrizione.Il  contribuente  ha
          diritto di averne copia. 
              7.  I  documenti  e   le   scritture   possono   essere
          sequestrati soltanto se non e' possibile riprodurne o farne
          constatare il contenuto nel verbale,  nonche'  in  caso  di
          mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del
          verbale.  I  libri  e  i  registri   non   possono   essere
          sequestrati; gli  organi  procedenti  possono  eseguirne  o
          farne eseguire copie  o  estratti,  possono  apporre  nelle
          parti che interessano la propria firma o sigla insieme  con
          la data e il bollo d'ufficio e possono adottare le  cautele
          atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e
          dei registri. 
              8. Le disposizioni dei commi  precedenti  si  applicano
          anche per l'esecuzione di verifiche e di ricerche  relative
          a merci o altri beni viaggianti su  autoveicoli  e  natanti
          adibiti al trasporto per conto di terzi. 
              9. In deroga alle disposizioni del  settimo  comma  gli
          impiegati che procedono all'accesso nei locali di  soggetti
          che si avvalgono di sistemi meccanografici,  elettronici  e
          simili, hanno  facolta'  di  provvedere  con  mezzi  propri
          all'elaborazione  dei  supporti  fuori  dei  locali  stessi
          qualora il contribuente non  consenta  l'utilizzazione  dei
          propri impianti e del proprio personale. 
              10.  Se  il  contribuente  dichiara  che  le  scritture
          contabili o alcune di esse si trovano presso altri soggetti
          deve esibire una attestazione dei soggetti  stessi  recante
          la specificazione delle  scritture  in  loro  possesso.  Se
          l'attestazione non e' esibita e se  il  soggetto  che  l'ha
          rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto  o
          in parte le scritture  si  applicano  le  disposizioni  del
          quinto comma. 
              11. Per l'esecuzione degli accessi presso le  pubbliche
          amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'art. 51 e
          presso gli operatori finanziari di cui al 7)  dello  stesso
          art. 51, si applicano le disposizioni del secondo  e  sesto
          comma  dell'art.  33  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,   e   successive
          modificazioni.». 
              «Art. 53 (Presunzioni di cessione e di acquisto). -  1.
          Si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti
          che non si  trovano  nei  luoghi  in  cui  il  contribuente
          esercita la sua attivita',  comprese  le  sedi  secondarie,
          filiali, succursali,  dipendenze,  stabilimenti,  negozi  o
          depositi dell'impresa, ne' presso  i  suoi  rappresentanti,
          salvo che sia dimostrato che i beni stessi: 
              a) sono stati utilizzati per la produzione,  perduti  o
          distrutti; 
              b)  sono  stati  consegnati  a  terzi  in  lavorazione,
          deposito o comodato o in dipendenza di contratti estimatori
          o  contratti  di  opera,   appalto,   trasporto,   mandato,
          commissione o altro titolo non traslativo della proprieta'. 
              2.  Con  decreto  del  ministro  delle   finanze   sono
          stabilite  le  modalita`  con  le   quali   devono   essere
          effettuate: 
              a) la donazione dei beni ad enti di beneficenza; 
              b) la distruzione dei beni. 
              3. Le sedi secondarie, le filiali o  succursali  devono
          risultare dalla iscrizione alla Camera di  commercio  o  da
          altro pubblico registro; le dipendenze, gli stabilimenti, i
          negozi e i depositi devono essere stati  indicati  a  norma
          dell'  art.  35  o  del  primo  comma  dell'  art.  81.  La
          rappresentanza  deve  risultare  da   atto   pubblico,   da
          scrittura privata  registrata  o  da  lettera  annotata  in
          apposito registro, in data anteriore a  quella  in  cui  e'
          avvenuto il passaggio dei beni, presso l'ufficio competente
          in relazione al domicilio fiscale del rappresentante o  del
          rappresentato. La consegna dei beni a terzi,  di  cui  alla
          lettera b), deve risultare dal libro giornale  o  da  altro
          libro tenuto a  norma  del  codice  civile  o  da  apposito
          registro tenuto in conformita' all' art.  39  del  presente
          decreto, ovvero da altro documento conservato a norma dello
          stesso articolo o da atto registrato presso  l'ufficio  del
          registro. 
              4. I beni che si trovano nel luogo o in uno dei  luoghi
          in  cui  il  contribuente  esercita  la  sua  attivita'  si
          presumono acquistati se il contribuente non  dimostra,  nei
          casi e nei modi indicati nel primo e nel secondo comma,  di
          averli ricevuti in base ad un rapporto di rappresentanza  o
          di lavorazione o ad uno degli altri titoli di cui al  primo
          comma.». 
              «Art.  54  (Rettifica  delle   dichiarazioni).   -   1.
          L'ufficio dell'imposta sul  valore  aggiunto  procede  alla
          rettifica  della  dichiarazione  annuale   presentata   dal
          contribuente  quando  ritiene  che  ne  risulti  un'imposta
          inferiore a quella dovuta ovvero una eccedenza detraibile o
          rimborsabile superiore a quella spettante. 
              2. L'infedelta' della dichiarazione, qualora non emerga
          o direttamente dal contenuto di essa o  dal  confronto  con
          gli elementi di calcolo  delle  liquidazioni  di  cui  agli
          artt. 27 e 33 e e con le precedenti dichiarazioni  annuali,
          deve  essere  accertata  mediante  il  confronto  tra   gli
          elementi indicati nella dichiarazione e quelli annotati nei
          registri di cui agli articoli 23, 24 e  25  e  mediante  il
          controllo della completezza, esattezza e veridicita'  delle
          registrazioni  sulla  scorta   delle   fatture   ed   altri
          documenti, delle risultanze di altre scritture contabili  e
          degli altri dati e notizie raccolti nei modi previsti negli
          artt. 51 e 51 bis. Le  omissioni  e  le  false  o  inesatte
          indicazioni possono essere indirettamente desunte  da  tali
          risultanze, dati e notizie a norma  dell'art.  53  o  anche
          sulla base di presunzioni semplici,  purche'  queste  siano
          gravi, precise e concordanti. 
              3. L'ufficio puo'  tuttavia  procedere  alla  rettifica
          indipendentemente dalla previa ispezione della contabilita'
          del  contribuente   qualora   l'esistenza   di   operazioni
          imponibili per ammontare superiore a quello indicato  nella
          dichiarazione, o l'inesattezza delle  indicazioni  relative
          alle operazioni che danno diritto alla detrazione,  risulti
          in modo certo diretto, e non in via presuntiva, da verbali,
          questionari e fatture di cui ai numeri  2),  3)  e  4)  del
          secondo comma dell'art. 51,  dagli  elenchi  allegati  alle
          dichiarazioni di altri contribuenti o da  verbali  relativi
          ad ispezioni eseguite nei confronti di altri  contribuenti,
          nonche' da altri atti e documenti in suo possesso. 
              4. 
              5. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice
          nei termini stabiliti dall'articoli 57, i competenti uffici
          dell'Agenzia  delle  entrate,   qualora   dalle   attivita'
          istruttorie di cui all'art. 51, secondo comma, numeri da 1)
          a 4), nonche' dalle segnalazioni effettuati dalla Direzione
          centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da
          un ufficio della medesima Agenzia ovvero di  altre  Agenzie
          fiscali,  dalla  Guardia  di   finanza   o   da   pubbliche
          amministrazioni  ed  enti  pubblici  oppure  dai  dati   in
          possesso dell'anagrafe tributaria, risultino  elementi  che
          consentono di stabilire l'esistenza di corrispettivi  o  di
          imposta in tutto o in parte non dichiarati o di  detrazioni
          in tutto o  in  parte  non  spettanti,  puo'  limitarsi  ad
          accertare, in base agli elementi predetti, l'imposta  o  la
          maggiore imposta  dovuta  o  il  minor  credito  spettante,
          nonche'  l'imposta  o  la  maggiore  imposta  non  versata,
          escluse  le  ipotesi  di  cui  all'art.   54   bis,   anche
          avvalendosi   delle   procedure   previste   dal    decreto
          legislativo 19 giugno 1997, n. 218. 
              6. Gli avvisi di accertamento parziale  possono  essere
          notificati  mediante  invio  di  lettera  raccomandata  con
          avviso di ricevimento. La notifica  si  considera  avvenuta
          alla data indicata nell'avviso di ricevimento  sottoscritto
          dal destinatario ovvero da persona di  famiglia  o  addetto
          alla casa. 
              7. Gli avvisi di accertamento parziale  sono  annullati
          dall'ufficio che li  ha  emessi  se,  dalla  documentazione
          prodotta dal contribuente, risultano infondati in  tutto  o
          in parte.». 
              «Art. 54-bis (Liquidazione dell'imposta dovuta in  base
          alle  dichiarazioni).  -  1.   Avvalendosi   di   procedure
          automatizzate l'amministrazione finanziaria procede,  entro
          l'inizio del periodo di presentazione  delle  dichiarazioni
          relative    all'anno    successivo,    alla    liquidazione
          dell'imposta dovuta in base alle  dichiarazioni  presentate
          dai contribuenti. 
              2. Sulla base dei dati e  degli  elementi  direttamente
          desumibili dalle dichiarazioni presentate e  di  quelli  in
          possesso   dell'anagrafe   tributaria,    l'amministrazione
          finanziaria provvede a: 
              a)  correggere  gli  errori  materiali  e  di   calcolo
          commessi dai contribuenti nella determinazione  del  volume
          d'affari e delle imposte; 
              b)  correggere  gli  errori  materiali   commessi   dai
          contribuenti  nel  riporto  delle  eccedenze   di   imposta
          risultanti dalle precedenti dichiarazioni; 
              c) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la
          tempestivita' dei versamenti dell'imposta risultante  dalla
          dichiarazione annuale a titolo di acconto e  di  conguaglio
          nonche' dalle liquidazioni periodiche di cui agli  articoli
          27, 33, comma 1, lettera a), e 74, quarto comma. 
              2-bis. Se vi e' pericolo per la riscossione,  l'ufficio
          puo' provvedere,  anche  prima  della  presentazione  della
          dichiarazione  annuale,   a   controllare   la   tempestiva
          effettuazione dei versamenti dell'imposta, da eseguirsi  ai
          sensi dell'art. 1 comma 4, del decreto del Presidente della
          Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, degli articoli 6 e 7  del
          decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n.
          542, nonche' dell'art. 6 della legge 29 dicembre  1990,  n.
          405. 
              3. Quando dai controlli automatici eseguiti  emerge  un
          risultato  diverso  rispetto  a   quello   indicato   nella
          dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti  dall'ufficio,
          ai sensi del comma 2 bis, emerge un'imposta o una  maggiore
          imposta, l'esito della liquidazione e' comunicato ai  sensi
          e per gli effetti  di  cui  al  comma  6  dell'art.  60  al
          contribuente, nonche' per evitare la reiterazione di errori
          e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali.
          Qualora  a  seguito  della  comunicazione  il  contribuente
          rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
          erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
          fornire   i   chiarimenti   necessari   all'amministrazione
          finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento
          della comunicazione. 
              4.  I  dati  contabili  risultanti  dalla  liquidazione
          prevista dal presente articolo si considerano, a tutti  gli
          effetti, come dichiarati dal contribuente.». 
              «Art.  54-ter  (Controlli  automatizzati  sui  soggetti
          identificati in  Italia).  -  1.  Entro  il  decimo  giorno
          successivo alla  scadenza  di  cui  all'art.  74-quinquies,
          commi 6 e 9, l'Amministrazione finanziaria, sulla base  dei
          dati e degli elementi desumibili  dal  portale  telematico,
          verifica l'avvenuta presentazione  della  dichiarazione  di
          cui al predetto comma 6,  nonche'  la  rispondenza  con  la
          dichiarazione   e   la   tempestivita'    dei    versamenti
          dell'imposta risultante dalla stessa. 
              2. L'Amministrazione finanziaria, qualora rilevi che la
          dichiarazione di cui al comma 6 dell'art. 74-quinquies  non
          sia stata ancora trasmessa, inoltra al soggetto passivo  un
          sollecito. 
              3. L'Amministrazione finanziaria,  qualora  rilevi  che
          l'imposta dovuta in base alla  dichiarazione  medesima  non
          sia stata in tutto o in parte versata, inoltra al  soggetto
          passivo un sollecito. 
              4. Nei casi di  cui  all'art.  74-quinquies,  comma  5,
          l'Amministrazione  finanziaria  emette   il   provvedimento
          motivato  di  esclusione  dal  presente  regime   speciale.
          Avverso tale provvedimento di esclusione e' ammesso ricorso
          secondo   le   disposizioni   relative    al    contenzioso
          tributario.». 
              «Art.  54-quater  (Liquidazione   dell'imposta   dovuta
          relativamente    a    servizi     di     telecomunicazione,
          teleradiodiffusione ed elettronici  resi  da  soggetti  non
          residenti). - 1.  Avvalendosi  di  procedure  automatizzate
          l'amministrazione  finanziaria  procede  alla  liquidazione
          dell'imposta dovuta in base alle  dichiarazioni  presentate
          dai soggetti di cui agli articoli 74-quinquies e 74-septies
          relativamente ai servizi resi a  committenti  non  soggetti
          passivi d'imposta domiciliati o  residenti  nel  territorio
          dello Stato. 
              2. Sulla base dei dati e  degli  elementi  direttamente
          desumibili  dalle  dichiarazioni  e  di   quelli   presenti
          nell'anagrafe  tributaria,  l'amministrazione   finanziaria
          provvede a: 
              a)  correggere  gli  errori  materiali  e  di   calcolo
          commessi    dai    contribuenti    nella     determinazione
          dell'imposta; 
              b) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la
          tempestivita' dei versamenti dell'imposta risultante  dalla
          dichiarazione. 
              3. Quando dai controlli automatici eseguiti  emerge  un
          risultato  diverso  rispetto  a   quello   indicato   nella
          dichiarazione, l'esito del controllo e' comunicato per  via
          elettronica  al  contribuente  entro  il  31  dicembre  del
          secondo anno successivo a  quello  di  presentazione  della
          dichiarazione. La comunicazione contiene  l'intimazione  ad
          adempiere, entro  sessanta  giorni  dal  ricevimento  della
          stessa, al pagamento dell'imposta o della maggiore  imposta
          dovuta e non versata, della sanzione di cui all'art. 13 del
          decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.  471,  e  degli
          interessi di cui all'art. 20  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati  fino
          al giorno in cui e' effettuata la liquidazione. In caso  di
          mancato pagamento  delle  somme  dovute  entro  il  termine
          indicato, la comunicazione diviene titolo esecutivo ai fini
          della riscossione. 
              4.  Qualora  l'Amministrazione  finanziaria   verifichi
          sulla  base  delle   informazioni   presenti   al   sistema
          informativo dell'anagrafe tributaria che il  soggetto,  non
          domiciliato o residente nel  territorio  dello  Stato,  non
          dispone  di  fonti  di  reddito  o  beni  disponibili   nel
          territorio nazionale, la riscossione delle somme  contenute
          nella comunicazione di cui al comma 3 potra' essere chiesta
          direttamente ad uno Stato estero attraverso la cooperazione
          amministrativa per il recupero dei crediti ai  sensi  della
          direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del  16  marzo  2010  o
          altri accordi sulla  reciproca  assistenza  in  materia  di
          riscossione dei  crediti  tributari  comparabile  a  quella
          assicurata  dalla  direttiva  2010/24/UE,  in  deroga  alle
          disposizioni in materia  di  iscrizione  a  ruolo  e  senza
          l'affidamento in carico agli agenti della riscossione. 
              5. Qualora il  contribuente  rilevi  eventuali  dati  o
          elementi non  considerati  o  valutati  erroneamente  nella
          liquidazione dell'imposta, lo stesso puo' fornire  per  via
          elettronica,  entro  il  termine  di  cui  al  comma  3,  i
          chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria. 
              6.  I  dati  contabili  risultanti  dalla  liquidazione
          prevista dal presente articolo si considerano, a tutti  gli
          effetti, come dichiarati dal contribuente.». 
              «Art. 54-quinquies  (Accertamento  dell'imposta  dovuta
          dai  soggetti  di  cui   agli   articoli   74-quinquies   e
          74-septies). - 1. L'Amministrazione finanziaria, sulla base
          delle  informazioni   di   cui   all'art.   63-quater   del
          regolamento (UE) n. 967/2012,  dei  dati  e  delle  notizie
          raccolti  attraverso  la  cooperazione   amministrativa   o
          secondo le convenzioni internazionali  in  vigore,  nonche'
          sulla base di eventuali dati e notizie raccolti esercitando
          i poteri  di  cui  all'art.  51,  con  apposito  avviso  di
          accertamento, procede alla  rettifica  della  dichiarazione
          trimestrale  presentata  nei  rispettivi  Stati  membri  di
          identificazione  dai  soggetti  che  applicano   i   regimi
          speciali disciplinati dal titolo XII, capo 6, sezioni  2  e
          3, della direttiva 2006/112/CE, relativamente ai servizi di
          telecomunicazione,  di  teleradiodiffusione  o  elettronici
          effettuati nel territorio dello Stato, quando  ritiene  che
          ne risulti un'imposta inferiore a quella dovuta. 
              2. L'Amministrazione finanziaria comunica  ai  soggetti
          che applicano i regimi  speciali  disciplinati  dal  titolo
          XII, capo 6, sezioni 2 e 3,  della  direttiva  2006/112/CE,
          relativamente   ai   servizi   di   telecomunicazione,   di
          teleradiodiffusione o elettronici effettuati nel territorio
          dello Stato,  l'omessa  presentazione  della  dichiarazione
          trimestrale,  sollecitandoli  ad  adempiere  entro   trenta
          giorni, trascorsi i quali provvede a determinare  l'imposta
          dovuta per le medesime prestazioni con apposito  avviso  di
          accertamento emesso ai sensi dell'art. 55. 
              3. L'avviso di accertamento di cui  ai  commi  1  e  2,
          emesso entro i termini  di  cui  all'art.  57,  costituisce
          titolo esecutivo ai fini della riscossione. 
              4.  Qualora  l'Amministrazione  finanziaria   verifichi
          sulla  base  delle   informazioni   presenti   al   sistema
          informativo dell'anagrafe tributaria che il  soggetto,  non
          domiciliato o residente nel  territorio  dello  Stato,  non
          dispone  di  fonti  di  reddito  o  beni  disponibili   nel
          territorio nazionale, la riscossione delle somme  contenute
          nell'avviso di accertamento di cui al comma 3 potra' essere
          chiesta direttamente ad  uno  Stato  estero  attraverso  la
          cooperazione amministrativa per il recupero dei crediti  ai
          sensi della direttiva  2010/24/UE  del  Consiglio,  del  16
          marzo 2010 o altri accordi sulla  reciproca  assistenza  in
          materia di riscossione dei crediti tributari comparabile  a
          quella assicurata dalla  direttiva  2010/24/UE,  in  deroga
          alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo e  senza
          l'affidamento in carico agli agenti della riscossione.». 
          Note al comma 1081: 
              - Si riporta il testo dell'art. 12-septies  del  citato
          decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58: 
              «Art.  12-septies  (Semplificazioni   in   materia   di
          dichiarazioni   di   intento   relative    all'applicazione
          dell'imposta sul valore aggiunto).  -  1.  All'art.  1  del
          decreto-legge 29 dicembre 1983,  n.  746,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984,  n.  17,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma  1,  la  lettera  c)  e'  sostituita  dalla
          seguente: 
              "c)  che  l'intento  di  avvalersi  della  facolta'  di
          effettuare  acquisti  o  importazioni  senza   applicazione
          dell'imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta  in
          conformita' al  modello  approvato  con  provvedimento  del
          direttore dell'Agenzia delle  entrate,  trasmessa  per  via
          telematica  all'Agenzia  medesima,  che  rilascia  apposita
          ricevuta  telematica  con  indicazione  del  protocollo  di
          ricezione. La  dichiarazione  puo'  riguardare  anche  piu'
          operazioni. Gli estremi del protocollo di  ricezione  della
          dichiarazione devono essere indicati nelle  fatture  emesse
          in  base   ad   essa,   ovvero   devono   essere   indicati
          dall'importatore  nella  dichiarazione  doganale.  Per   la
          verifica di tali indicazioni al momento  dell'importazione,
          l'Agenzia delle entrate mette a  disposizione  dell'Agenzia
          delle  dogane  e  dei  monopoli   la   banca   dati   delle
          dichiarazioni di intento per dispensare  l'operatore  dalla
          consegna in dogana di copia cartacea delle dichiarazioni di
          intento e delle ricevute di presentazione"; 
              b) il comma 2 e' abrogato. 
              2. Il comma 4-bis dell'art. 7 del  decreto  legislativo
          18 dicembre 1997, n. 471, e' sostituito dal seguente: 
              «4-bis. E' punito con la sanzione prevista al  comma  3
          il  cedente  o   prestatore   che   effettua   cessioni   o
          prestazioni, di cui all'art. 8, primo  comma,  lettera  c),
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972,  n.  633,  senza  avere  prima  riscontrato  per  via
          telematica  l'avvenuta  presentazione   all'Agenzia   delle
          entrate della dichiarazione di cui  all'art.  1,  comma  1,
          lettera c), del decreto-legge 29  dicembre  1983,  n.  746,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio
          1984, n. 17.». 
              3. Con provvedimento del direttore  dell'Agenzia  delle
          entrate, da adottare entro sessanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto,  sono  definite   le   modalita'   operative   per
          l'attuazione  delle  disposizioni  di   cui   al   presente
          articolo. 
              4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a
          decorrere dal periodo  d'imposta  successivo  a  quello  in
          corso alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto.». 
              - Si riporta il testo dei commi 211 e 212  dell'art.  1
          della citata legge 24 dicembre 2007, n.  244  (Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (Legge finanziaria 2008): 
              «211.  La  trasmissione  delle   fatture   elettroniche
          avviene attraverso il Sistema di interscambio istituito dal
          Ministero dell'economia e delle finanze e da questo gestito
          anche avvalendosi delle proprie strutture societarie. 
              212. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze da emanare entro il 31 marzo 2008 e' individuato il
          gestore del Sistema di  interscambio  e  ne  sono  definite
          competenze e attribuzioni, ivi comprese quelle relative: 
              a) al presidio del processo di ricezione  e  successivo
          inoltro delle  fatture  elettroniche  alle  amministrazioni
          destinatarie; 
              b) alla gestione dei dati  in  forma  aggregata  e  dei
          flussi informativi anche ai fini  della  loro  integrazione
          nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica.». 
              - Si riporta il testo  del  comma  1  dell'art.  8  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633: 
              «Art. 8 (Cessione all'esportazione). - 1. Costituiscono
          cessioni all'esportazione non imponibili: 
              a) Le cessioni, anche tramite  commissionari,  eseguite
          mediante  trasporto  o  spedizione  di   beni   fuori   del
          territorio della Comunita' economica europea, a  cura  o  a
          nome dei cedenti o dei commissionari,  anche  per  incarico
          dei propri cessionari o commissionari  di  questi.  I  beni
          possono essere sottoposti per  conto  del  cessionario,  ad
          opera  del  cedente  stesso  o  di  terzi,  a  lavorazione,
          trasformazione, montaggio,  assiemaggio  o  adattamento  ad
          altri beni. La esportazione  deve  risultare  da  documento
          doganale, o da vidimazione apposta dall'ufficio doganale su
          un esemplare della fattura ovvero  su  un  esemplare  della
          bolla di accompagnamento emessa a  norma  dell'art.  2  del
          D.P.R. 6  ottobre  1978,  n.  627,  o,  se  questa  non  e`
          prescritta, sul documento di cui di cui all'art. 21,  comma
          4, terzo periodo, lettera  a).  Nel  caso  in  cui  avvenga
          tramite servizio postale l'esportazione deve risultare  nei
          modi stabiliti con decreto del Ministro delle  Finanze,  di
          concerto   con   il   Ministro   delle   poste   e    delle
          telecomunicazioni; 
              b) le cessioni con trasporto  o  spedizione  fuori  del
          territorio della Comunita' economica europea entro  novanta
          giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente
          o  per  suo  conto,  ad  eccezione  dei  beni  destinati  a
          dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni  o  navi  da
          diporto, di aeromobili da  turismo  o  di  qualsiasi  altro
          mezzo  di  trasporto  ad  uso  privato  e   dei   beni   da
          trasportarsi nei bagagli  personali  fuori  del  territorio
          della  Comunita'  economica  europea;  l'esportazione  deve
          risultare da vidimazione apposta  dall'ufficio  doganale  o
          dall'ufficio postale su un esemplare della fattura; 
              b-bis) le cessioni con trasporto o spedizione fuori del
          territorio dell'Unione  europea  entro  centottanta  giorni
          dalla consegna, a cura del cessionario  o  per  suo  conto,
          effettuate, secondo modalita'  stabilite  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, nei confronti delle
          amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione
          allo sviluppo iscritti  nell'elenco  di  cui  all'art.  26,
          comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125, in  attuazione
          di  finalita'  umanitarie,  comprese   quelle   dirette   a
          realizzare programmi  di  cooperazione  allo  sviluppo.  La
          prova dell'avvenuta esportazione dei  beni  e'  data  dalla
          documentazione doganale; 
              c) le cessioni, anche tramite  commissionari,  di  beni
          diversi dai fabbricati  e  dalle  aree  edificabili,  e  le
          prestazioni  di  servizi  rese  a  soggetti   che,   avendo
          effettuato   cessioni   all'esportazione   od    operazioni
          intracomunitarie,   si   avvalgono   della   facolta'    di
          acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e
          servizi senza pagamento dell'imposta. 
              Omissis.». 
          Note al comma 1082: 
              - Il testo del comma 3-quinquies dell'art. 4 del citato
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  30  ottobre  2013,  n.  125  e'
          riportato nelle note al comma 181. 
          Note al comma 1084: 
              - Si riporta il testo dei commi 635, 637, 638, 643, 645
          e 652 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre  2019,  n.
          160, come modificato dalla presente legge: 
              «635. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui  al
          comma 634, sono  considerati  MACSI  anche  i  dispositivi,
          realizzati con l'impiego,  anche  parziale,  delle  materie
          plastiche di cui al comma 634, che consentono la  chiusura,
          la commercializzazione  o  la  presentazione  dei  medesimi
          MACSI o dei manufatti costituiti interamente  da  materiali
          diversi  dalle  stesse  materie  plastiche.  Sono  altresi'
          considerati MACSI  i  prodotti  semilavorati,  comprese  le
          preforme, realizzati con l'impiego, anche  parziale,  delle
          predette materie plastiche, impiegati nella  produzione  di
          MACSI. 
              636. Omissis 
              637. Sono obbligati al pagamento dell'imposta di cui al
          comma 634: 
              a) per i MACSI realizzati nel territorio nazionale,  il
          fabbricante, ovvero il soggetto, residente o non  residente
          nel  territorio  nazionale,  che  intende  vendere   MACSI,
          ottenuti per suo conto in un  impianto  di  produzione,  ad
          altri soggetti nazionali; 
              b) per i MACSI provenienti da altri  Paesi  dell'Unione
          europea, il soggetto che acquista  i  MACSI  nell'esercizio
          dell'attivita' economica ovvero il cedente qualora i  MACSI
          siano acquistati da un consumatore privato; 
              c)  per   i   MACSI   provenienti   da   Paesi   terzi,
          l'importatore. 
              638. Non e' considerato  fabbricante  il  soggetto  che
          produce MACSI utilizzando altri MACSI sui  quali  l'imposta
          di cui al comma 634 sia dovuta da un altro soggetto,  senza
          l'aggiunta  di  ulteriori  materie  plastiche  di  cui   al
          medesimo comma 634. Il predetto soggetto che produce  MACSI
          puo' essere censito ai fini del rimborso di  cui  al  comma
          642. 
              639. - 642. Omissis 
              643. L'imposta, determinata ai sensi del comma 641, non
          e' versata qualora l'importo dovuto a titolo di imposta sia
          inferiore o pari a euro 25. In tal  caso  non  si  provvede
          altresi' alla presentazione della dichiarazione di  cui  al
          comma 641. 
              644. Omissis 
              645. Fatto salvo  quanto  previsto  al  comma  646,  il
          pagamento dell'imposta di cui al comma  634  e'  effettuato
          entro il termine di cui al comma 641 esclusivamente tramite
          il versamento unitario previsto dall'art.  17  del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  con  possibilita'  di
          compensazione con altre imposte e contributi. Ai  fini  del
          pagamento dell'imposta di cui al comma 634, i soggetti  non
          residenti  e  non  stabiliti  nel  territorio  dello  Stato
          nominano un rappresentante fiscale, obbligato in solido con
          i medesimi. 
              646. - 651. Omissis 
              652. Le disposizioni di cui ai commi da 634 a 650 hanno
          effetto a decorrere dal 1° luglio 2021.». 
          Note al comma 1085: 
              - Si riporta il testo del comma 3-sexies  dell'art.  51
          del  citato  decreto-legge  14   agosto   2020,   n.   104,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
          n. 126, come modificato dalla presente legge: 
              «Art.   51   (Piccole   opere   e   interventi   contro
          l'inquinamento). - 1. - 3-quinquies. Omissis 
              3-sexies. A decorrere dall'anno 2021, per le  bottiglie
          in polietilentereftalato di cui all'art. 13-ter,  comma  1,
          del decreto del Ministro per  la  sanita'  21  marzo  1973,
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, non trova applicazione
          la  percentuale  minima  di  polietilentereftalato  vergine
          prevista dal comma 2  del  medesimo  art.  13-ter.  Restano
          ferme, per le predette bottiglie,  le  altre  condizioni  e
          prescrizioni previste dal citato art. 13-ter. 
              Omissis.». 
          Note al comma 1086: 
              - Si riporta il testo dei commi 663,  664,  666  e  676
          dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre  2019,  n.  160,
          come modificato dalla presente legge: 
              «663.  L'obbligazione  tributaria   sorge   e   diviene
          esigibile: 
              a) all'atto della cessione, anche a titolo gratuito, di
          bevande edulcorate a consumatori nel territorio dello Stato
          ovvero a ditte nazionali  esercenti  il  commercio  che  ne
          effettuano  la  rivendita,  da   parte   del   fabbri-cante
          nazionale o,  se  diverso  da  quest'ultimo,  del  soggetto
          nazionale  che  provvede  al  condizionamento  ovvero   del
          soggetto,  residente  o  non   residente   nel   territorio
          nazionale, per conto del quale  le  medesime  bevande  sono
          ottenute dal fabbricante  o  dall'esercente  l'impianto  di
          condizionamento; 
              b) all'atto del ricevimento di  bevande  edulcorate  da
          parte del soggetto acquirente, per i  prodotti  provenienti
          da Paesi appartenenti all'Unione europea; 
              c) all'atto dell'importazione definitiva nel territorio
          dello Stato, per le bevande edulcorate importate  da  Paesi
          non appartenenti all'Unione europea. 
              664. Sono obbligati al pagamento dell'imposta di cui al
          comma 661: 
              a)  il  fabbricante  nazionale   ovvero   il   soggetto
          nazionale  che  provvede  al  condizionamento   ovvero   il
          soggetto,  residente  o  non   residente   nel   territorio
          nazionale, per conto del quale le bevande  edulcorate  sono
          ottenute dal fabbricante  o  dall'esercente  l'impianto  di
          condizionamento, per la fattispecie di cui  al  comma  663,
          lettera a); 
              b) l'acquirente, per la fattispecie  di  cui  al  comma
          663, lettera b); 
              c) l'importatore, per la fattispecie di  cui  al  comma
          663, lettera c). 
              665. Omissis 
              666. L'imposta di cui al comma 661 non si applica  alle
          bevande edulcorate cedute direttamente dai soggetti di  cui
          al comma 664, lettera a), per il  consumo  in  altri  Paesi
          dell'Unione  europea   ovvero   destinate,   dagli   stessi
          soggetti, ad essere esportate. Sono esenti dall'imposta  di
          cui al comma 661 le bevande  edulcorate  il  cui  contenuto
          complessivo di edulcoranti, come determinato ai  sensi  del
          comma 667, sia inferiore o uguale,  rispettivamente,  a  25
          grammi per litro, per i  prodotti  di  cui  al  comma  665,
          lettera a), e a 125 grammi per chilogrammo, per i  prodotti
          di cui al comma 665, lettera b). 
              667. - 675. Omissis 
              676. Le disposizioni di cui ai commi da 661 a 674 hanno
          effetto a decorrere dal 1° gennaio 2022. 
              Omissis.». 
          Note al comma 1092: 
              - Si riporta il testo dei commi 807 e 808  dell'art.  1
          della  citata  legge  27  dicembre  2019,  n.   160,   come
          modificato dal  presente  comma  e  dal  comma  1093  della
          presente legge: 
              «Art. 1. - Commi 1. - 806. Omissis 
              807. Per l'iscrizione nell'albo  di  cui  all'art.  53,
          comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997,  o  nella
          sezione separata del medesimo albo, prevista al comma  805,
          sono  richieste  le  seguenti  misure  minime  di  capitale
          interamente   versato   in   denaro   o   tramite   polizza
          assicurativa o fideiussione bancaria: 
              a)   2.500.000   euro   per   l'effettuazione,    anche
          disgiuntamente, delle attivita' di accertamento dei tributi
          e di quelle di riscossione dei tributi e di  altre  entrate
          nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti; 
              b)  5  milioni  di  euro  per  l'effettuazione,   anche
          disgiuntamente, delle attivita' di accertamento dei tributi
          e di quelle di riscossione dei tributi e di  altre  entrate
          nelle province e nei comuni  con  popolazione  superiore  a
          200.000 abitanti; 
              b-bis) 150.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e
          delle attivita' di supporto propedeutiche  all'accertamento
          e alla riscossione delle entrate  locali,  nei  comuni  con
          popolazione fino a 100.000 abitanti; 
              c) 500.000 euro per lo  svolgimento  delle  funzioni  e
          delle attivita' di supporto propedeutiche  all'accertamento
          e alla riscossione delle entrate  locali,  nei  comuni  con
          popolazione superiore a 100.000 e fino a 200.000 abitanti; 
              d) un milione di euro per lo svolgimento delle funzioni
          e    delle    attivita'    di    supporto     propedeutiche
          all'accertamento e alla riscossione delle  entrate  locali,
          nelle province e nei comuni  con  popolazione  superiore  a
          200.000 abitanti. 
              808. I soggetti iscritti alla sezione separata  di  cui
          al comma 805 e quelli iscritti all'albo di cui all'art.  53
          del decreto legislativo n. 446  del  1997  devono  adeguare
          alle condizioni e alle misure minime di cui al comma 807 il
          proprio capitale sociale entro il 30 giugno 2021. 
              Omissis.». 
          Note al comma 1093: 
              - Il testo del comma 808 dell'art. 1 della citata legge
          27 dicembre 2019, n.  160,  come  modificato  dal  presente
          comma, e' riportato nelle note al comma 1092. 
          Note al comma 1094: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  35   del   citato
          decreto-legge 28 settembre 2018, n.  109,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  16  novembre  2018,  n.   130
          (Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza
          della rete nazionale delle infrastrutture e dei  trasporti,
          gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro  e  le  altre
          emergenze), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 35 (Sospensione dei termini per la notifica delle
          cartelle di pagamento). - 1. Nei Comuni di cui all'art. 17,
          i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per
          la riscossione delle somme risultanti  dagli  atti  di  cui
          agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
          78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30  luglio
          2010, n. 122, nonche' le attivita' esecutive da parte degli
          agenti della riscossione e  i  termini  di  prescrizione  e
          decadenza relativi all'attivita' degli enti creditori,  ivi
          compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dalla  data
          di entrata in  vigore  del  presente  decreto  fino  al  31
          dicembre 2021 e riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2022.
          Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e
          indebitamento netto derivanti dal presente  comma,  pari  a
          300 mila euro per  l'anno  2018,  2  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2019  e  2020,  si  provvede  ai  sensi
          dell'art. 45.». 
          Note al comma 1095: 
              - Si  riporta  il  testo  dei  commi  540,  541  e  542
          dell'art. 1 della citata legge 11  dicembre  2016,  n.  232
          (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
          2017 e bilancio pluriennale  per  il  triennio  2017-2019),
          come modificato dalla presente legge: 
              «540. A decorrere dal 1° gennaio 2021  i  contribuenti,
          persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio  dello
          Stato, che effettuano, esclusivamente attraverso  strumenti
          che consentano il pagamento elettronico, acquisti di beni o
          servizi, fuori dall'esercizio di attivita' di impresa, arte
          o   professione,   presso   esercenti    che    trasmettono
          telematicamente i  corrispettivi,  ai  sensi  dell'art.  2,
          comma 1, del decreto legislativo 5  agosto  2015,  n.  127,
          possono  partecipare  all'estrazione  a  sorte   di   premi
          attribuiti  nel  quadro  di  una  lotteria  nazionale.  Per
          partecipare   all'estrazione   e'    necessario    che    i
          contribuenti,  al  momento  dell'acquisto,  comunichino  il
          proprio codice lotteria, individuato dal provvedimento  del
          direttore  dell'Agenzia  delle  dogane  e   dei   monopoli,
          d'intesa con l'Agenzia delle entrate, adottato ai sensi del
          comma  544,  all'esercente  e  che  quest'ultimo  trasmetta
          all'Agenzia delle entrate i dati della singola  cessione  o
          prestazione, secondo le modalita' di cui ai  commi  3  e  4
          dell'art. 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.  127.
          A decorrere dal 1° marzo 2021, nel caso in cui  l'esercente
          al momento dell'acquisto rifiuti  di  acquisire  il  codice
          lotteria, il consumatore puo'  segnalare  tale  circostanza
          nella  sezione  dedicata  del  portale  Lotteria  del  sito
          internet dell'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli.  Tali
          segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle  entrate  e
          dal  Corpo  della  guardia  di  finanza  nell'ambito  delle
          attivita' di analisi  del  rischio  di  evasione.  I  premi
          attribuiti  non  concorrono  a  formare  il   reddito   del
          percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel  periodo
          d'imposta  e  non  sono  assoggettati  ad  alcun   prelievo
          erariale. 
              541. La partecipazione all'estrazione a sorte di cui al
          comma 540 e' consentita anche con riferimento a  tutti  gli
          acquisti di beni o servizi, effettuati fuori dell'esercizio
          di attivita' d'impresa, arte o professione,  esclusivamente
          attraverso   strumenti   che   consentano   il    pagamento
          elettronico documentati con fattura,  a  condizione  che  i
          dati  di  quest'ultima  siano   trasmessi   telematicamente
          all'Agenzia  delle  entrate  ai  sensi  dell'art.  21   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  ovvero
          ai sensi dell'art. 1, comma 3, del  decreto  legislativo  5
          agosto 2015, n. 127. 
              542. Con il provvedimento di  cui  al  comma  544  sono
          istituiti premi per  un  ammontare  complessivo  annuo  non
          superiore a 45 milioni di euro. Con lo stesso provvedimento
          sono,  altresi',  stabilite  le  modalita'  attuative   del
          presente comma, prevedendo premi, nell'ambito del  predetto
          ammontare complessivo, anche per gli  esercenti  che  hanno
          certificato  le  operazioni  di  cessione  di  beni  ovvero
          prestazione di servizi ai sensi dell'art. 2, comma  1,  del
          decreto legislativo 5 agosto  2015,  n.  127.  Al  fine  di
          garantire   le   risorse   finanziarie    necessarie    per
          l'attribuzione dei premi e le  spese  amministrative  e  di
          comunicazione connesse alla  gestione  della  lotteria,  il
          Fondo iscritto nello  stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze ai  sensi  dell'art.  18  del
          decreto-legge 23 ottobre  2018,  n.  119,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2018,  n.  136,  e'
          incrementato di 50 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno
          2020.  I  fondi  per   le   spese   amministrative   e   di
          comunicazione  sono  attribuiti  alle  amministrazioni  che
          sostengono i relativi costi. 
              Omissis.». 
          Note al comma 1096: 
              - Si riporta il testo del  comma  2  dell'art.  18  del
          decreto-legge 23 ottobre  2018,  n.  119,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2018,  n.   136
          (Disposizioni urgenti in materia  fiscale  e  finanziaria),
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 18 (Rinvio  lotteria  dei  corrispettivi).  -  1.
          Omissis 
              2.  Al  fine  di  garantire  le   risorse   finanziarie
          necessarie  per  le  spese  amministrative  connesse   alla
          gestione della lotteria, e'  istituito  un  Fondo  iscritto
          nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze con una dotazione di 3 milioni  di  euro  per
          l'anno 2020 e di  6  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2021. Al relativo  onere  si  provvede  ai  sensi
          dell'art. 26. 
              Omissis.». 
          Note al comma 1097: 
              - Si riporta il testo dei commi 288 e 290  dell'art.  1
          della  citata  legge  27  dicembre  2019,  n.   160,   come
          modificato dalla presente legge: 
              «288. Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di
          pagamento  elettronici,  le  persone  fisiche   maggiorenni
          residenti  nel   territorio   dello   Stato,   che,   fuori
          dall'esercizio di attivita' d'impresa, arte o  professione,
          effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento
          elettronici da soggetti che svolgono attivita'  di  vendita
          di beni e di prestazione di servizi, hanno  diritto  ad  un
          rimborso in denaro, alle condizioni, nei casi e sulla  base
          dei  criteri   individuati   dal   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle  finanze  di  cui  al  comma  289.  I
          rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del
          percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel  periodo
          d'imposta  e  non  sono  assoggettati  ad  alcun   prelievo
          erariale. 
              289. - 289-ter. Omissis 
              290.  Al  fine  di  garantire  le  risorse  finanziarie
          necessarie per l'attribuzione dei rimborsi e le  spese  per
          le attivita' legate all'attuazione della misura di  cui  ai
          commi 288 e 289, nello stato di  previsione  del  Ministero
          dell'economia e delle  finanze  e'  stanziato  su  apposito
          fondo l'importo annuo di euro 3 miliardi per gli anni  2021
          e 2022.». 
          Note al comma 1098: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  120  del   citato
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 120 (Credito d'imposta  per  l'adeguamento  degli
          ambienti  di  lavoro).  -  1.  Al  fine  di  sostenere   ed
          incentivare l'adozione di misure legate alla necessita'  di
          adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, ai
          soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o  professione
          in luoghi aperti al pubblico indicati nell'allegato 2, alle
          associazioni, alle fondazioni e agli  altri  enti  privati,
          compresi gli enti del Terzo  settore,  e'  riconosciuto  un
          credito d'imposta in misura pari  al  60  per  cento  delle
          spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in
          relazione agli interventi necessari per far  rispettare  le
          prescrizioni sanitarie e le misure di  contenimento  contro
          la diffusione  del  virus  COVID-19,  ivi  compresi  quelli
          edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense,
          per la realizzazione di  spazi  medici,  ingressi  e  spazi
          comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza,  nonche'  in
          relazione agli investimenti in  attivita'  innovative,  ivi
          compresi quelli  necessari  ad  investimenti  di  carattere
          innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto  di  strumenti  e
          tecnologie  necessarie  allo   svolgimento   dell'attivita'
          lavorativa e  per  l'acquisto  di  apparecchiature  per  il
          controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti. 
              2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' cumulabile
          con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque  nel
          limite dei  costi  sostenuti  ed  e'  utilizzabile  dal  1°
          gennaio al 30 giugno 2021 esclusivamente in  compensazione,
          ai sensi dell'art. 17  del  decreto  legislativo  9  luglio
          1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'art.  1,
          comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  e  di  cui
          all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
              3. Con uno o piu' decreti del Ministro  dello  sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze,  possono  essere  individuati  le  ulteriori
          spese ammissibili o soggetti aventi  diritto  oltre  quelli
          indicati al comma 1, nel rispetto del limite  di  spesa  di
          cui al comma 6. 
              4. Con provvedimento del Direttore  dell'Agenzia  delle
          entrate,  da  emanare  entro  30  giorni  dalla   data   di
          pubblicazione  della  legge  di  conversione  del  presente
          decreto  legge,  sono  stabilite  le   modalita'   per   il
          monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta, ai  fini
          di quanto previsto dall'art. 17, comma 13, della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196. 
              5. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano
          nel rispetto dei limiti e delle condizioni  previsti  dalla
          Comunicazione della Commissione europea del 19  marzo  2020
          C(2020) 1863 final "Quadro  temporaneo  per  le  misure  di
          aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia   nell'attuale
          emergenza del COVID-19", e successive modifiche. 
              6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2
          miliardi di euro, si provvede ai sensi dell'art. 265.». 
          Note al comma 1099: 
              - Il testo dell'art. 120 del  citato  decreto-legge  19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dal comma 1098
          della presente legge, e' riportato nelle note  al  medesimo
          comma 1098. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  122  del   citato
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: 
              «Art. 122 (Cessione dei crediti d'imposta  riconosciuti
          da provvedimenti emanati per  fronteggiare  l'emergenza  da
          COVID-19). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti
          beneficiari dei crediti d'imposta  elencati  al  successivo
          comma 2 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per
          la  cessione,  anche  parziale,  degli  stessi   ad   altri
          soggetti, ivi inclusi il locatore o il concedente, a fronte
          di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare,  gli
          istituti di credito e altri intermediari finanziari. 
              2. Le disposizioni contenute nel presente  articolo  si
          applicano alle seguenti misure introdotte per  fronteggiare
          l'emergenza epidemiologica da COVID-19: 
              a) credito d'imposta  per  botteghe  e  negozi  di  cui
          all'art.  65  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27; 
              b) credito d'imposta per i canoni  di  locazione  degli
          immobili a uso non abitativo e  affitto  d'azienda  di  cui
          all'art. 28; 
              c) credito d'imposta per l'adeguamento  degli  ambienti
          di lavoro di cui all'art. 120; 
              d) credito d'imposta per la sanificazione e  l'acquisto
          di dispositivi di protezione di cui all'art. 125. 
              3. I cessionari utilizzano il credito ceduto  anche  in
          compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
          9 luglio 1997, n. 241. Il credito  d'imposta  e'  usufruito
          dal cessionario  con  le  stesse  modalita'  con  le  quali
          sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota  di
          credito non utilizzata nell'anno non puo' essere utilizzata
          negli anni  successivi,  e  non  puo'  essere  richiesta  a
          rimborso. Non si applicano i  limiti  di  cui  all'art.  34
          della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'art.  1,  comma
          53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
              4. La cessione del  credito  non  pregiudica  i  poteri
          delle  competenti  Amministrazioni  relativi  al  controllo
          della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento  e
          all'irrogazione delle sanzioni nei confronti  dei  soggetti
          beneficiari di  cui  al  comma  1.  I  soggetti  cessionari
          rispondono  solo  per  l'eventuale  utilizzo  del   credito
          d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore  rispetto
          al credito ricevuto. 
              5. Con provvedimento del direttore  dell'Agenzia  delle
          entrate  sono  definite  le   modalita'   attuative   delle
          disposizioni di cui al presente articolo,  comprese  quelle
          relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in  via
          telematica.». 
          Note al comma 1100: 
              - Il  testo  del  comma  6  dell'art.  120  del  citato
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  e'
          riportato nelle note al comma 1098.