art. 1 (commi 601-700)
    

+------------------------------------------+------------------------+
|601. Per il ristoro ai comuni delle minori|Incremento del Fondo di |
|entrate derivanti dal comma 599 del       |ristoro ai comuni per le|
|presente articolo, il fondo di cui        |minori entrate derivanti|
|all'articolo 177, comma 2, del            |dalle agevolazioni IMU  |
|decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,      |connesse alla pandemia. |
|convertito, con modificazioni, dalla legge|                        |
|17 luglio 2020, n. 77, e' incrementato di |                        |
|79,1 milioni di euro per l'anno 2021. Alla|                        |
|ripartizione dell'incremento di cui al    |                        |
|primo periodo si provvede con uno o piu'  |                        |
|decreti del Ministro dell'interno, di     |                        |
|concerto con il Ministro dell'economia e  |                        |
|delle finanze, previa intesa in sede di   |                        |
|Conferenza Stato-citta' ed autonomie      |                        |
|locali, da adottare entro sessanta giorni |                        |
|dalla data di entrata in vigore della     |                        |
|presente legge, tenuto conto degli        |                        |
|effettivi incassi dell'anno 2019.         |                        |
+------------------------------------------+------------------------+
|602. All'articolo 28, comma 5, ultimo     |Estensione del credito  |
|periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020,|d'imposta per i canoni  |
|n. 34, convertito, con modificazioni,     |di locazione degli      |
|dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le|immobili a uso non      |
|parole: «imprese turistico-ricettive» sono|abitativo alle agenzie  |
|inserite le seguenti: «, le agenzie di    |di viaggio e ai tour    |
|viaggio e i tour operator» e le parole:   |operator.               |
|«31 dicembre 2020» sono sostituite dalle  |                        |
|seguenti: «30 aprile 2021».               |                        |
+------------------------------------------+------------------------+
|603. All'articolo 182, comma 1, del       |Rifinanziamento del     |
|decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,      |Fondo per sostenere le  |
|convertito, con modificazioni, dalla legge|agenzie di viaggio, i   |
|17 luglio 2020, n. 77, dopo la parola:    |tour operator, le guide,|
|«nonche'» sono inserite le seguenti: «le  |gli accompagnatori      |
|imprese turistico-ricettive,» e dopo le   |turistici e le imprese  |
|parole: «per l'anno 2020» sono inserite le|di trasporto di persone |
|seguenti: «e di 100 milioni di euro per   |in aree urbane e        |
|l'anno 2021».                             |suburbane               |
+------------------------------------------+------------------------+
|604. L'autorizzazione di spesa di cui     |Incremento              |
|all'articolo 79, comma 3, del             |dell'autorizzazione di  |
|decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,     |spesa del credito di    |
|convertito, con modificazioni, dalla legge|imposta per la          |
|13 ottobre 2020, n. 126, e' incrementata  |riqualificazione e il   |
|di 20 milioni di euro per l'anno 2021.    |miglioramento delle     |
|                                          |strutture ricettive     |
|                                          |turistico-alberghiere   |
|                                          |per l'anno 2021         |
+------------------------------------------+------------------------+
|605. Al fine di valorizzare e promuovere  |Istituzione di un Fondo |
|il territorio italiano, nello stato di    |per l'organizzazione di |
|previsione del Ministero dell'economia e  |gare sportive atletiche,|
|delle finanze e' istituito un fondo con   |ciclistiche e           |
|una dotazione di 500.000 euro per ciascuno|automobilistiche di     |
|degli anni 2021, 2022 e 2023, da          |rilievo internazionale  |
|trasferire successivamente al bilancio    |che si svolgano sul     |
|della Presidenza del Consiglio dei        |territorio di almeno due|
|ministri, da destinare all'erogazione di  |regioni                 |
|contributi a favore delle regioni e della |                        |
|province autonome di Trento e di Bolzano  |                        |
|per l'organizzazione di gare sportive     |                        |
|atletiche, ciclistiche e automobilistiche |                        |
|di rilievo internazionale che si svolgano |                        |
|nel territorio di almeno due regioni.     |                        |
+------------------------------------------+------------------------+
|606. Il Ministro per le politiche         |Criteri di riparto delle|
|giovanili e lo sport, con proprio decreto,|risorse del fondo       |
|definisce le modalita' di riparto delle   |                        |
|risorse del fondo di cui al comma 605.    |                        |
+------------------------------------------+------------------------+
|607. Per le finalita' di cui al comma 605 |Rilascio                |
|del presente articolo, all'articolo 9,    |dell'autorizzazione per |
|comma 1, del codice della strada, di cui  |lo svolgimento delle    |
|al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. |competizioni sportive da|
|285, dopo il terzo periodo e' inserito il |parte della regione in  |
|seguente: «Per le gare atletiche,         |cui parte la            |
|ciclistiche e quelle con animali o con    |manifestazione          |
|veicoli a trazione animale che interessano|                        |
|il territorio di piu' regioni,            |                        |
|l'autorizzazione e' rilasciata dalla      |                        |
|regione o dalla provincia autonoma del    |                        |
|luogo di partenza, d'intesa con le altre  |                        |
|regioni interessate, che devono rilasciare|                        |
|il nulla osta entro il termine di venti   |                        |
|giorni antecedenti alla data di           |                        |
|effettuazione della gara».                |                        |
+------------------------------------------+------------------------+
|608. Dopo il comma 1-ter dell'articolo    |Rifinanziamento e       |
|57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017,  |proroga fino al 2022 del|
|n. 50, convertito, con modificazioni,     |credito d'imposta per   |
|dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e'     |gli investimenti        |
|inserito il seguente:                     |pubblicitari            |
|«1-quater. Per gli anni 2021 e 2022, il   |                        |
|credito d'imposta di cui al comma 1 e'    |                        |
|concesso, ai medesimi soggetti ivi        |                        |
|previsti, nella misura unica del 50 per   |                        |
|cento del valore degli investimenti       |                        |
|pubblicitari effettuati sui giornali      |                        |
|quotidiani e periodici, anche in formato  |                        |
|digitale, entro il limite massimo di 50   |                        |
|milioni di euro per ciascuno degli anni   |                        |
|2021 e 2022. Alla copertura del relativo  |                        |
|onere si provvede mediante corrispondente |                        |
|riduzione delle risorse del Fondo per il  |                        |
|pluralismo e l'innovazione                |                        |
|dell'informazione, di cui all'articolo 1  |                        |
|della legge 26 ottobre 2016, n. 198,      |                        |
|nell'ambito della quota spettante alla    |                        |
|Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai |                        |
|fini della concessione del credito        |                        |
|d'imposta si applicano le disposizioni del|                        |
|comma 1-ter del presente articolo e del   |                        |
|regolamento di cui al decreto del         |                        |
|Presidente del Consiglio dei ministri 16  |                        |
|maggio 2018, n. 90. Per le finalita' di   |                        |
|cui al presente comma, il Fondo per il    |                        |
|pluralismo e l'innovazione                |                        |
|dell'informazione, di cui al citato       |                        |
|articolo 1 della legge n. 198 del 2016, e'|                        |
|incrementato di 50 milioni di euro per    |                        |
|ciascuno degli anni 2021 e 2022».         |                        |
+------------------------------------------+------------------------+
|609. Per gli anni 2021 e 2022, agli       |Rifinanziamento e       |
|esercenti attivita' commerciali che       |proroga fino al 2022 del|
|operano esclusivamente nel settore della  |credito d'imposta per le|
|vendita al dettaglio di giornali, riviste |edicole e altri         |
|e periodici e alle imprese di             |rivenditori al dettaglio|
|distribuzione della stampa che            |di quotidiani, riviste e|
|riforniscono giornali quotidiani o        |periodici (c.d. tax     |
|periodici a rivendite situate nei comuni  |credit per le edicole)  |
|con popolazione inferiore a 5.000 abitanti|                        |
|e nei comuni con un solo punto vendita e' |                        |
|riconosciuto il credito d'imposta di cui  |                        |
|all'articolo 1, commi da 806 a 809, della |                        |
|legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle      |                        |
|condizioni e con le modalita' ivi         |                        |
|previste, nel limite massimo di spesa di  |                        |
|15 milioni di euro per ciascuno degli anni|                        |
|2021 e 2022. Alla copertura dell'onere    |                        |
|derivante dall'attuazione del presente    |                        |
|comma si provvede mediante corrispondente |                        |
|riduzione delle risorse del Fondo per il  |                        |
|pluralismo e l'innovazione                |                        |
|dell'informazione, di cui all'articolo 1  |                        |
|della legge 26 ottobre 2016, n. 198,      |                        |
|nell'ambito della quota delle risorse del |                        |
|Fondo destinata agli interventi di        |                        |
|competenza della Presidenza del Consiglio |                        |
|dei ministri. Per le predette finalita' il|                        |
|suddetto Fondo e' incrementato di 15      |                        |
|milioni di euro per ciascuno degli anni   |                        |
|2021 e 2022. Le risorse destinate al      |                        |
|riconoscimento del credito d'imposta di   |                        |
|cui al presente comma sono iscritte nel   |                        |
|pertinente capitolo dello stato di        |                        |
|previsione del Ministero dell'economia e  |                        |
|delle finanze e sono trasferite nella     |                        |
|contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia    |                        |
|delle entrate - fondi di bilancio» per le |                        |
|necessarie regolazioni contabili.         |                        |
+------------------------------------------+------------------------+
|610. Per gli anni 2021 e 2022, il credito |Rifinanziamento e       |
|d'imposta per i servizi digitali di cui   |proroga fino al 2022 del|
|all'articolo 190 del decreto-legge 19     |credito d'imposta per le|
|maggio 2020, n. 34, convertito, con       |testate edite in formato|
|modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,|digitale.               |
|n. 77, e' riconosciuto, alle condizioni e |                        |
|con le modalita' ivi previste, entro il   |                        |
|limite massimo di 10 milioni di euro per  |                        |
|ciascuno degli anni 2021 e 2022. Agli     |                        |
|oneri derivanti dall'attuazione del       |                        |
|presente comma, pari a 10 milioni di euro |                        |
|per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si   |                        |
|provvede a valere sul Fondo per il        |                        |
|pluralismo e l'innovazione                |                        |
|dell'informazione, di cui all'articolo 1  |                        |
|della legge 26 ottobre 2016, n. 198,      |                        |
|nell'ambito della quota destinata agli    |                        |
|interventi di competenza della Presidenza |                        |
|del Consiglio dei ministri. Per le        |                        |
|predette finalita' il suddetto Fondo e'   |                        |
|incrementato di 10 milioni di euro per    |                        |
|ciascuno degli anni 2021 e 2022. Le       |                        |
|risorse destinate al riconoscimento del   |                        |
|credito d'imposta di cui al presente comma|                        |
|sono iscritte nel pertinente capitolo     |                        |
|dello stato di previsione del Ministero   |                        |
|dell'economia e delle finanze e sono      |                        |
|trasferite nella contabilita' speciale n. |                        |
|1778 «Agenzia delle entrate - fondi di    |                        |
|bilancio» per le necessarie regolazioni   |                        |
|contabili.                                |                        |
+------------------------------------------+------------------------+
|611. Al comma 357 dell'articolo 1 della   |Riconoscimento della    |
|legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le   |possibilita' di         |
|parole: «quotidiani» sono inserite le     |utilizzare la c.d. Card |
|seguenti: «e periodici».                  |cultura da parte dei    |
|                                          |giovani che compiono 18 |
|                                          |anni nel 2020 e nel 2021|
|                                          |anche per l'acquisto di |
|                                          |abbonamenti a periodici |
+------------------------------------------+------------------------+
|612. Al fine di sostenere l'accesso delle |Istituzione bonus       |
|famiglie a basso reddito ai servizi       |aggiuntivo per          |
|informativi, in via sperimentale per gli  |l'acquisto di           |
|anni 2021 e 2022, ai nuclei familiari con |abbonamenti a           |
|un valore dell'indicatore della situazione|quotidiani, riviste o   |
|economica equivalente inferiore a 20.000  |periodici, anche in     |
|euro che beneficiano del voucher per      |formato digitale a      |
|l'acquisizione dei servizi di connessione |beneficio di nuclei     |
|alla rete internet in banda ultra larga e |familiari meno abbienti |
|dei relativi dispositivi elettronici, ai  |che gia' beneficiano del|
|sensi del decreto del Ministro dello      |voucher per             |
|sviluppo economico 7 agosto 2020,         |l'acquisizione dei      |
|pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243|servizi di connessione  |
|del 1° ottobre 2020, e' riconosciuto un   |alla rete internet in   |
|contributo aggiuntivo, dell'importo       |banda ultra larga       |
|massimo di 100 euro, sotto forma di sconto|                        |
|sul prezzo di vendita di abbonamenti a    |                        |
|quotidiani, riviste o periodici, anche in |                        |
|formato digitale, entro il limite massimo |                        |
|di 25 milioni di euro per ciascuno degli  |                        |
|anni 2021 e 2022. Il contributo e'        |                        |
|utilizzabile per acquisti effettuati on   |                        |
|line ovvero presso gli esercenti attivita'|                        |
|commerciali che operano esclusivamente nel|                        |
|settore della vendita al dettaglio di     |                        |
|giornali, riviste e periodici, secondo le |                        |
|modalita' operative stabilite ai sensi del|                        |
|comma 613.                                |                        |
+------------------------------------------+------------------------+
|613. Ai fini dell'erogazione del          |Definizione delle       |
|contributo di cui al comma 612 del        |modalita' di erogazione |
|presente articolo si applicano, per quanto|del beneficio           |
|compatibili, le disposizioni del decreto  |                        |
|del Ministro dello sviluppo economico 7   |                        |
|agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta    |                        |
|Ufficiale n. 243 del 1° ottobre 2020. Con |                        |
|decreto del Presidente del Consiglio dei  |                        |
|ministri o del Sottosegretario di Stato   |                        |
|con delega all'informazione e             |                        |
|all'editoria, di concerto con il Ministro |                        |
|dell'economia e delle finanze e con il    |                        |
|Ministro dello sviluppo economico, sentito|                        |
|il Ministro per l'innovazione tecnologica |                        |
|e la digitalizzazione, da adottare entro  |                        |
|trenta giorni dalla data di entrata in    |                        |
|vigore della presente legge, sono         |                        |
|stabilite le disposizioni di attuazione   |                        |
|del comma 612.                            |                        |
+------------------------------------------+------------------------+
|614. Allo scopo di favorire il rinnovo o  |Introduzione contributo |
|la sostituzione del parco degli apparecchi|(c.d. Bonus TV 4.0) per |
|televisivi non idonei alla ricezione dei  |l'acquisto di apparecchi|
|programmi con le nuove tecnologie DVB-T2 e|televisivi e il         |
|di favorire il corretto smaltimento degli |contestuale smaltimento |
|apparecchi obsoleti, attraverso il        |degli apparecchi        |
|riciclo, ai fini di tutela ambientale e di|obsoleti                |
|promozione dell'economia circolare, di    |                        |
|apparecchiature elettriche ed elettroniche|                        |
|ai sensi del decreto legislativo 14 marzo |                        |
|2014, n. 49, il contributo di cui         |                        |
|all'articolo 1, comma 1039, lettera c),   |                        |
|della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e'  |                        |
|esteso all'acquisto e allo smaltimento di |                        |
|apparecchiature di ricezione televisiva.  |                        |
|Per l'esercizio finanziario 2021 le       |                        |
|risorse di cui all'articolo 1, comma 1039,|                        |
|lettera c), della legge 27 dicembre 2017, |                        |
|n. 205, sono incrementate per un importo  |                        |
|di 100 milioni di euro che costituisce    |                        |
|limite di spesa.                          |                        |
+------------------------------------------+------------------------+
|615. Con decreto del Ministro dello       |Definizione delle       |
|sviluppo economico, di concerto con il    |modalita' operative e   |
|Ministro dell'economia e delle finanze, da|delle procedure per     |
|adottare entro quarantacinque giorni dalla|l'attuazione degli      |
|data di entrata in vigore della presente  |interventi616           |
|legge, sono individuate le modalita'      |                        |
|operative e le procedure per l'attuazione |                        |
|delle disposizioni dell'articolo 1, comma |                        |
|1039, lettera c), della legge 27 dicembre |                        |
|2017, n. 205, come integrato dal comma 614|                        |
|del presente articolo. Su proposta del    |                        |
|Ministro dello sviluppo economico, il     |                        |
|Ministro dell'economia e delle finanze,   |                        |
|con proprio decreto, rimodula la          |                        |
|ripartizione delle risorse da attribuire  |                        |
|alle finalita' di cui alla citata lettera |                        |
|c) del comma 1039, come integrato dal     |                        |
|comma 614 del presente articolo,          |                        |
|apportando le occorrenti variazioni di    |                        |
|bilancio.                                 |                        |
+------------------------------------------+------------------------+
|616. Al fine di semplificare le procedure |Introduzione di un nuovo|
|contabili di assegnazione delle risorse,  |meccanismo di           |
|tenendo conto dello stabile incremento    |assegnazione delle      |
|delle entrate versate a titolo di canone  |risorse provenienti dal |
|di abbonamento alle radioaudizioni ai     |versamento del canone di|
|sensi degli articoli 1 e 3 del regio      |abbonamento alla        |
|decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246,   |televisione             |
|convertito dalla legge 4 giugno 1938, n.  |                        |
|880, a decorrere dal 1° gennaio 2021 le   |                        |
|predette entrate sono destinate:          |                        |
|a) quanto a 110 milioni di euro annui, al |                        |
|Fondo per il pluralismo e l'innovazione   |                        |
|dell'informazione istituito nello stato di|                        |
|previsione del Ministero dell'economia e  |                        |
|delle finanze, quale quota di cui         |                        |
|all'articolo 1, comma 2, lettera c), della|                        |
|legge 26 ottobre 2016, n. 198. Nel        |                        |
|predetto Fondo confluiscono, altresi', le |                        |
|risorse iscritte nello stato di previsione|                        |
|del Ministero dello sviluppo economico    |                        |
|relative ai contributi in favore delle    |                        |
|emittenti radiofoniche e televisive in    |                        |
|ambito locale                             |                        |
|b) per la restante quota, alla societa'   |                        |
|RAI-Radiotelevisione italiana Spa, ferme  |                        |
|restando le somme delle entrate del canone|                        |
|di abbonamento gia' destinate dalla       |                        |
|legislazione vigente a specifiche         |                        |
|finalita', sulla base dei dati del        |                        |
|rendiconto del pertinente capitolo        |                        |
|dell'entrata del bilancio dello Stato     |                        |
|dell'anno precedente a quello di          |                        |
|accredito.                                |                        |
+------------------------------------------+------------------------+
|617. Le somme di cui al comma 616, lettere|Le somme non impegnate  |
|a) e b), non impegnate in ciascun         |in ciascun esercizio    |
|esercizio possono essere impegnate        |possono esserlo in      |
|nell'esercizio successivo.                |quello successivo       |
+------------------------------------------+------------------------+
|618. Il Ministro dell'economia e delle    |Occorrenti variazioni di|
|finanze e' autorizzato ad apportare, con  |bilancio anche in conto |
|propri decreti, le occorrenti variazioni  |dei residui             |
|di bilancio, anche nel conto dei residui. |                        |
+------------------------------------------+------------------------+
|619. A decorrere dal 1° gennaio 2021:     |Coordinamento delle     |
|a) il comma 292 dell'articolo 1 della     |nuove previsioni sulla  |
|legge 23 dicembre 2014, n. 190, e'        |destinazione delle      |
|abrogato. Conseguentemente, il comma 4    |entrate derivanti dal   |
|dell'articolo 21 del decreto-legge 24     |versamento del canone   |
|aprile 2014, n. 66, convertito, con       |                        |
|modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,|                        |
|n. 89, riacquista efficacia nel testo     |                        |
|vigente prima della data di entrata in    |                        |
|vigore della citata legge n. 190 del 2014 |                        |
|b) i commi 160, 161 e 162 dell'articolo 1 |                        |
|della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono|                        |
|abrogati                                  |                        |
|c) al comma 163 dell'articolo 1 della     |                        |
|legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole:|                        |
|«del Fondo di cui alla lettera b) del     |                        |
|comma 160» sono sostituite dalle seguenti:|                        |
|«del Fondo per il pluralismo e            |                        |
|l'innovazione dell'informazione istituito |                        |
|nello stato di previsione del Ministero   |                        |
|dell'economia e delle finanze».           |                        |
+------------------------------------------+------------------------+
|620. All'articolo 239, comma 2, del       |Trasferimento alle      |
|decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,      |amministrazioni         |
|convertito, con modificazioni, dalla legge|pubbliche in tutto o in |
|17 luglio 2020, n. 77, e' aggiunto, in    |parte delle risorse del |
|fine, il seguente periodo: «Con i predetti|Fondo per l'innovazione |
|decreti, le risorse di cui al comma 1     |tecnologica e la        |
|possono essere trasferite, in tutto o in  |digitalizzazione per i  |
|parte, anche alle pubbliche               |progetti di             |
|amministrazioni e ai soggetti di cui      |trasformazione digitale |
|all'articolo 2, comma 2, lettera a), del  |                        |
|codice dell'amministrazione digitale, di  |                        |
|cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,  |                        |
|n. 82, per la realizzazione di progetti di|                        |
|trasformazione digitale coerenti con le   |                        |
|finalita' di cui al comma 1».             |                        |
+------------------------------------------+------------------------+
|621. Per l'anno 2021, le attivita' dirette|Piattaforma per il      |
|a garantire lo sviluppo, l'implementazione|tracciamento dei        |
|e il funzionamento della piattaforma di   |contatti per l'emergenza|
|cui all'articolo 6 del decreto-legge 30   |epidemiologica da       |
|aprile 2020, n. 28, convertito, con       |Covid-19.               |
|modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020,|                        |
|n. 70, sono realizzate dalla competente   |                        |
|struttura per l'innovazione tecnologica e |                        |
|la digitalizzazione della Presidenza del  |                        |
|Consiglio dei ministri.                   |                        |
+------------------------------------------+------------------------+
|622. Ai fini dell'attuazione del comma 4  |Riconoscimento di una   |
|dell'articolo 24 del decreto-legge 16     |indennita' di           |
|luglio 2020, n. 76, convertito, con       |architettura e di       |
|modificazioni, dalla legge 11 settembre   |gestione operativa del  |
|2020, n. 120, considerate le iniziative e |sistema ai gestori del  |
|le attivita' di singole pubbliche         |sistema pubblico per la |
|amministrazioni che comportano un         |gestione dell'identita' |
|incremento significativo del numero medio |digitale di cittadini e |
|di accessi al secondo al sistema pubblico |imprese (SPID)          |
|per la gestione dell'identita' digitale di|                        |
|cittadini e imprese (SPID), per assicurare|                        |
|la sostenibilita' tecnica ed economica    |                        |
|dello SPID, in deroga a quanto previsto   |                        |
|dal comma 2-decies dell'articolo 64 del   |                        |
|codice dell'amministrazione digitale, di  |                        |
|cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,  |                        |
|n. 82, e' corrisposta ai gestori          |                        |
|dell'identita' digitale un'indennita' di  |                        |
|architettura e di gestione operativa del  |                        |
|sistema nel limite massimo di spesa di 1  |                        |
|milione di euro per l'anno 2021. A tal    |                        |
|fine e' istituito nello stato di          |                        |
|previsione del Ministero dell'economia e  |                        |
|delle finanze un apposito Fondo da        |                        |
|trasferire al bilancio autonomo della     |                        |
|Presidenza del Consiglio dei ministri, con|                        |
|una dotazione di 1 milione di euro per    |                        |
|l'anno 2021. Con decreto del Presidente   |                        |
|del Consiglio dei ministri, o del Ministro|                        |
|delegato per l'innovazione tecnologica e  |                        |
|la digitalizzazione, di concerto con il   |                        |
|Ministro dell'economia e delle finanze,   |                        |
|sentita l'Agenzia per l'Italia digitale,  |                        |
|da adottare entro trenta giorni dalla data|                        |
|di entrata in vigore della presente legge,|                        |
|sono previste misure di compensazione, nel|                        |
|limite di spesa indicato, al fine di      |                        |
|assicurare ai gestori gli importi dovuti a|                        |
|valere su eventuali risparmi di spesa resi|                        |
|disponibili per gli anni successivi; sono,|                        |
|altresi', previsti i criteri di           |                        |
|attribuzione dell'indennita' ai gestori   |                        |
|dell'identita' digitale basati su principi|                        |
|di proporzionalita' rispetto al numero di |                        |
|identita' digitali gestite da ciascuno dei|                        |
|gestori e i criteri di comunicazione, a   |                        |
|scopo statistico, all'Agenzia per l'Italia|                        |
|digitale da parte delle singole pubbliche |                        |
|amministrazioni del numero di accessi     |                        |
|annui ai servizi tramite il sistema di    |                        |
|identita' digitale.                       |                        |
+------------------------------------------+------------------------+
|623. Al fine di ridurre il fenomeno del   |Concessione a famiglie a|
|divario digitale e favorire la fruizione  |basso reddito di un     |
|della didattica a distanza ai soggetti    |dispositivo mobile in   |
|appartenenti a nuclei familiari con un    |comodato gratuito dotato|
|reddito ISEE non superiore a 20.000 euro  |di connettivita'        |
|annui, con almeno uno dei componenti      |internet per un anno    |
|iscritti a un ciclo di istruzione         |(c.d. Kit               |
|scolastico o universitario non titolari di|digitalizzazione) ovvero|
|un contratto di connessione internet o di |di un bonus di valore   |
|un contratto di telefonia mobile, che si  |equivalente da          |
|dotino del sistema pubblico di identita'  |utilizzare per le stesse|
|digitale (SPID), e' concesso in comodato  |finalita'               |
|gratuito un dispositivo elettronico dotato|                        |
|di connettivita' per un anno o un bonus di|                        |
|equivalente valore da utilizzare per le   |                        |
|medesime finalita'.                       |                        |
+------------------------------------------+------------------------+
|624. Il beneficio di cui al comma 623 e'  |Criteri per la          |
|concesso ad un solo soggetto per nucleo   |concessione della misura|
|familiare e nel limite complessivo massimo|                        |
|di spesa di 20 milioni di euro per l'anno |                        |
|2021. A tal fine nello stato di previsione|                        |
|del Ministero dell'economia e delle       |                        |
|finanze e' istituito un apposito fondo con|                        |
|una dotazione di 20 milioni di euro per   |                        |
|l'anno 2021, da trasferire successivamente|                        |
|al bilancio autonomo della Presidenza del |                        |
|Consiglio dei ministri, Dipartimento per  |                        |
|la trasformazione digitale.               |                        |
+------------------------------------------+------------------------+
|625. Con decreto del Presidente del       |Definizione delle       |
|Consiglio dei ministri o del Ministro     |modalita' di accesso al |
|delegato per l'innovazione tecnologica e  |beneficio               |
|la digitalizzazione, entro sessanta giorni|                        |
|dalla data di entrata in vigore della     |                        |
|presente legge, sono definite le modalita'|                        |
|di accesso al beneficio di cui al comma   |                        |
|623.                                      |                        |
+------------------------------------------+------------------------+
|626. E' autorizzata la spesa di 2 milioni |Autorizzazione di spesa |
|di euro per l'anno 2021 per realizzare    |per la partecipazione   |
|iniziative, coordinate dal Dipartimento   |dell'Italia alla        |
|per le politiche europee della Presidenza |Conferenza sul futuro   |
|del Consiglio dei ministri, di concerto   |dell'Europa             |
|con il Ministero degli affari esteri e    |                        |
|della cooperazione internazionale, volte a|                        |
|dare concreta attuazione alla             |                        |
|partecipazione dell'Italia alla Conferenza|                        |
|sul futuro dell'Europa.                   |                        |
+------------------------------------------+------------------------+
|627. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n.  |Modifiche al regime     |
|34, convertito, con modificazioni, dalla  |temporaneo aiuti di     |
|legge 17 luglio 2020, n. 77, sono         |Stato che Regioni,      |
|apportate le seguenti modificazioni:      |Province autonome, altri|
|a) all'articolo 54, dopo il comma 7 sono  |enti territoriali e     |
|aggiunti i seguenti:                      |Camere di commercio     |
|«7-bis. Gli aiuti concessi in base a      |hanno la facolta' di    |
|regimi approvati ai sensi del presente    |adottare per sostenere  |
|articolo e rimborsati prima del 30 giugno |l'economia nell'attuale |
|2021 non sono presi in considerazione     |emergenza del COVID-19  |
|quando si verifica che il massimale       |                        |
|applicabile non e' superato.              |                        |
|7-ter. Se l'aiuto e' concesso sotto forma |                        |
|di agevolazioni fiscali, la passivita'    |                        |
|fiscale in relazione alla quale e'        |                        |
|concessa l'agevolazione deve essere sorta |                        |
|entro il 30 giugno 2021 o entro la        |                        |
|successiva data fissata dalla Commissione |                        |
|europea in sede di eventuale modifica     |                        |
|della comunicazione della Commissione     |                        |
|europea C (2020) 1863 final "Quadro       |                        |
|temporaneo per le misure di aiuto di Stato|                        |
|a sostegno dell'economia nell'attuale     |                        |
|emergenza del COVID-19", pubblicata nella |                        |
|Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C  |                        |
|091I del 20 marzo 2020»                   |                        |
|b) dopo l'articolo 60 e' inserito il      |                        |
|seguente:                                 |                        |
|«Art. 60-bis. - (Aiuti sotto forma di     |                        |
|sostegno a costi fissi non coperti) - 1.  |                        |
|Le regioni, le province autonome, anche   |                        |
|promuovendo eventuali azioni di           |                        |
|coordinamento in sede di Conferenza delle |                        |
|regioni e delle province autonome, gli    |                        |
|altri enti territoriali e le camere di    |                        |
|commercio, industria, artigianato e       |                        |
|agricoltura possono adottare misure di    |                        |
|aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai |                        |
|sensi della sezione 3.12 della            |                        |
|comunicazione della Commissione europea C |                        |
|(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per  |                        |
|le misure di aiuto di Stato a sostegno    |                        |
|dell'economia nell'attuale emergenza del  |                        |
|COVID-19", pubblicata nella Gazzetta      |                        |
|Ufficiale dell'Unione europea C 091I del  |                        |
|20 marzo 2020, e successive modifiche e   |                        |
|integrazioni, nei limiti e alle condizioni|                        |
|di cui alla medesima comunicazione e al   |                        |
|presente articolo.                        |                        |
|2. Gli aiuti per contribuire ai costi     |                        |
|fissi non coperti di cui al presente      |                        |
|articolo sono concessi purche' risultino  |                        |
|soddisfatte le seguenti condizioni:       |                        |
|a) l'aiuto e' concesso entro il 30 giugno |                        |
|2021 e copre costi fissi non coperti      |                        |
|sostenuti nel periodo compreso tra il 1°  |                        |
|marzo 2020 e il 30 giugno 2021            |                        |
|b) l'aiuto e' concesso nel quadro di un   |                        |
|regime a favore di imprese che subiscono, |                        |
|durante il periodo ammissibile di cui alla|                        |
|lettera a), un calo del fatturato di      |                        |
|almeno il 30 per cento rispetto allo      |                        |
|stesso periodo del 2019. Il periodo di    |                        |
|riferimento e' un periodo del 2019,       |                        |
|indipendentemente dal fatto che il periodo|                        |
|ammissibile ricada nell'anno 2020 o       |                        |
|nell'anno 2021.                           |                        |
|3. Ai fini del presente articolo, per     |                        |
|costi fissi si intendono quelli sostenuti |                        |
|indipendentemente dal livello di          |                        |
|produzione; per costi variabili si        |                        |
|intendono quelli sostenuti in funzione del|                        |
|livello di produzione; per costi fissi non|                        |
|coperti si intendono i costi fissi        |                        |
|sostenuti dalle imprese durante il periodo|                        |
|ammissibile di cui al comma 2, lettera a),|                        |
|che non sono coperti dai ricavi dello     |                        |
|stesso periodo considerati al netto dei   |                        |
|costi variabili e che non sono coperti da |                        |
|altre fonti quali assicurazioni, eventuali|                        |
|altri aiuti di Stato e altre misure di    |                        |
|sostegno. Ai fini del presente comma, le  |                        |
|perdite risultanti dal conto economico    |                        |
|durante il periodo ammissibile sono       |                        |
|considerate costi fissi non coperti. Le   |                        |
|svalutazioni sono escluse dal calcolo     |                        |
|delle perdite ai sensi del presente comma.|                        |
|L'intensita' di aiuto non puo' superare il|                        |
|70 per cento dei costi fissi non coperti. |                        |
|Per le microimprese e le piccole imprese, |                        |
|ai sensi dell'allegato I del regolamento  |                        |
|(UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17|                        |
|giugno 2014, l'intensita' di aiuto non    |                        |
|puo' superare il 90 per cento dei costi   |                        |
|fissi non coperti."                       |                        |
|4. Gli aiuti riconosciuti ai sensi del    |                        |
|presente articolo possono essere concessi |                        |
|provvisoriamente sulla base delle perdite |                        |
|previste, mentre l'importo definitivo     |                        |
|dell'aiuto e' determinato dopo che le     |                        |
|perdite sono state realizzate, sulla base |                        |
|di conti certificati o, con un'adeguata   |                        |
|giustificazione fornita dallo Stato membro|                        |
|alla Commissione, sulla base di conti     |                        |
|fiscali. La parte di aiuto che risulta    |                        |
|erogata in eccedenza rispetto all'importo |                        |
|definitivo dell'aiuto stesso deve essere  |                        |
|restituita.                               |                        |
|5. In ogni caso, l'importo complessivo    |                        |
|dell'aiuto non puo' superare i 3 milioni  |                        |
|di euro per impresa. L'aiuto puo' essere  |                        |
|concesso sotto forma di sovvenzioni       |                        |
|dirette, garanzie e prestiti, a condizione|                        |
|che il valore nominale totale di tali     |                        |
|misure rimanga al di sotto del massimale  |                        |
|di 3 milioni di euro per impresa; tutti i |                        |
|valori utilizzati sono al lordo di        |                        |
|qualsiasi imposta o altro onere."         |                        |
|6. Gli aiuti concessi per contribuire ai  |                        |
|costi fissi non coperti di cui al presente|                        |
|articolo non sono cumulabili con altri    |                        |
|aiuti per gli stessi costi ammissibili.   |                        |
|7. La concessione degli aiuti di cui al   |                        |
|presente articolo e' subordinata          |                        |
|all'adozione della decisione di           |                        |
|compatibilita' da parte della Commissione |                        |
|europea, ai sensi dell'articolo 108 del   |                        |
|Trattato sul funzionamento dell'Unione    |                        |
|europea»                                  |                        |
|c) agli articoli 61, commi 1, 1-bis,      |                        |
|alinea, 2, 3, 4, 6 e 7, 63, comma 2, e 64,|                        |
|comma 2, le parole: «da 54 a 60», ovunque |                        |
|ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:|                        |
|«da 54 a 60-bis»                          |                        |
|d) all'articolo 61, comma 2, le parole:   |                        |
|«31 dicembre 2020» sono sostituite dalle  |                        |
|seguenti: «30 giugno 2021 o entro la      |                        |
|successiva data fissata dalla Commissione |                        |
|europea in sede di eventuale modifica     |                        |
|della comunicazione della Commissione     |                        |
|europea C (2020) 1863 final "Quadro       |                        |
|temporaneo per le misure di aiuto di Stato|                        |
|a sostegno dell'economia nell'attuale     |                        |
|emergenza del COVID-19", pubblicata nella |                        |
|Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C  |                        |
|091I del 20 marzo 2020».                  |                        |
+------------------------------------------+------------------------+
|628. L'articolo 6, comma 1, lettera c),   |Abrogazione dell'imposta|
|della legge 14 giugno 1990, n. 158,       |regionale sulla benzina |
|l'articolo 17 del decreto legislativo 21  |per autotrazione (IRBA) |
|dicembre 1990, n. 398, l'articolo 3, comma|e conseguente           |
|13, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, |                        |
|l'articolo 1, comma 154, della legge 23   |                        |
|dicembre 1996, n. 662, e l'articolo 1,    |                        |
|commi 670, lettera a), e 671, della legge |                        |
|27 dicembre 2006, n. 296, recanti         |                        |
|disposizioni in materia di imposta        |                        |
|regionale sulla benzina per autotrazione, |                        |
|sono abrogati. Sono fatti salvi gli       |                        |
|effetti delle obbligazioni tributarie gia'|                        |
|insorte.                                  |                        |
+------------------------------------------+------------------------+
|629. Le regioni a statuto ordinario       |Adeguamento normativa   |
|provvedono ad adeguare la propria         |regionale               |
|normativa alle disposizioni del comma 628.|                        |
+------------------------------------------+------------------------+
|630. Ai fini del ristoro delle minori     |Istituzione di un Fondo |
|entrate delle regioni interessate e'      |per il ristoro delle    |
|istituito un fondo presso il Ministero    |minori entrate delle    |
|dell'economia e delle finanze, con una    |regioni interessate     |
|dotazione di 79,14 milioni di euro annui a|                        |
|decorrere dall'anno 2021, da ripartire con|                        |
|decreto del Ministro dell'economia e delle|                        |
|finanze, previa intesa in sede di         |                        |
|Conferenza permanente per i rapporti tra  |                        |
|lo Stato, le regioni e le province        |                        |
|autonome di Trento e di Bolzano.          |                        |
+------------------------------------------+------------------------+
|631. All'articolo 27, comma 3, del decreto|Allineamento del        |
|del Presidente della Repubblica 29        |trattamento fiscale dei |
|settembre 1973, n. 600, e' aggiunto, in   |dividendi e delle       |
|fine, il seguente periodo: «La ritenuta di|plusvalenze conseguiti  |
|cui al primo periodo non si applica sugli |da OICR di diritto      |
|utili corrisposti a organismi di          |estero, istituiti in    |
|investimento collettivo del risparmio     |Stati membri dell'Unione|
|(OICR) di diritto estero conformi alla    |europea o in Stati      |
|direttiva 2009/65/CE del Parlamento       |aderenti all'Accordo    |
|europeo e del Consiglio, del 13 luglio    |sullo spazio economico  |
|2009, e a OICR, non conformi alla citata  |europeo che consentono  |
|direttiva 2009/65/CE, il cui gestore sia  |un adeguato scambio di  |
|soggetto a forme di vigilanza nel Paese   |informazioni, a quello  |
|estero nel quale e' istituito ai sensi    |dei dividendi e delle   |
|della direttiva 2011/61/UE del Parlamento |plusvalenze realizzati  |
|europeo e del Consiglio, dell'8 giugno    |da OICR istituiti in    |
|2011, istituiti negli Stati membri        |Italia                  |
|dell'Unione europea e negli Stati aderenti|                        |
|all'Accordo sullo spazio economico europeo|                        |
|che consentono un adeguato scambio di     |                        |
|informazioni».                            |                        |
+------------------------------------------+------------------------+
|632. La disposizione di cui al comma 631  |Applicazione della      |
|si applica agli utili percepiti a         |misura                  |
|decorrere dalla data di entrata in vigore |                        |
|della presente legge.                     |                        |
+------------------------------------------+------------------------+
|633. Non concorrono a formare il reddito  |Le plusvalenze e le     |
|le plusvalenze e le minusvalenze di cui   |minusvalenze realizzate |
|alla lettera c) del comma 1 dell'articolo |non concorrono alla     |
|67 del testo unico delle imposte sui      |formazione del reddito. |
|redditi, di cui al decreto del Presidente |                        |
|della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,|                        |
|realizzate, a decorrere dalla data di     |                        |
|entrata in vigore della presente legge, da|                        |
|organismi di investimento collettivo del  |                        |
|risparmio (OICR) di diritto estero        |                        |
|conformi alla direttiva 2009/65/CE del    |                        |
|Parlamento europeo e del Consiglio, del 13|                        |
|luglio 2009, e da OICR, non conformi alla |                        |
|citata direttiva 2009/65/CE, il cui       |                        |
|gestore sia soggetto a forme di vigilanza |                        |
|nel Paese estero nel quale e' istituito ai|                        |
|sensi della direttiva 2011/61/UE del      |                        |
|Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8|                        |
|giugno 2011, istituiti negli Stati membri |                        |
|dell'Unione europea e negli Stati aderenti|                        |
|all'Accordo sullo spazio economico europeo|                        |
|che consentono un adeguato scambio di     |                        |
|informazioni.                             |                        |
+------------------------------------------+------------------------+
|634. Al fine di provvedere agli oneri per |Copertura finanziaria   |
|i rimedi risarcitori di cui all'articolo  |degli oneri per i       |
|35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354,|risarcimenti derivanti  |
|conseguenti alla violazione dell'articolo |dalla violazione della  |
|3 della Convenzione europea per la        |Convenzione europea dei |
|salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle|diritti umani           |
|liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4|                        |
|novembre 1950, ratificata ai sensi della  |                        |
|legge 4 agosto 1955, n. 848, nei confronti|                        |
|di soggetti detenuti o internati, l'onere |                        |
|di cui all'articolo 9 del decreto-legge 26|                        |
|giugno 2014, n. 92, convertito, con       |                        |
|modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,|                        |
|n. 117, e' incrementato di 800.000 euro   |                        |
|per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.|                        |
+------------------------------------------+------------------------+
|635. L'autorizzazione di spesa di cui     |Incremento              |
|all'articolo 1, comma 426, della legge 27 |dell'autorizzazione di  |
|dicembre 2019, n. 160, e' incrementata di |spesa per il            |
|1 milione di euro per l'anno 2021.        |potenziamento della rete|
|                                          |di assistenza alle      |
|                                          |vittime di reato        |
+------------------------------------------+------------------------+
|636. Nel quadro della strategia           |Partecipazione          |
|complessiva volta a rafforzare la         |dell'Italia a programmi |
|stabilita' del sistema monetario e        |del Fondo monetario     |
|finanziario internazionale, la Banca      |internazionale e al     |
|d'Italia e' autorizzata a prorogare fino  |Poverty Reduction and   |
|al 31 dicembre 2025 la durata dell'accordo|Growth Trust            |
|di prestito multilaterale denominato New  |                        |
|Arrangements to Borrow (NAB), di cui      |                        |
|all'articolo 2, comma 13, lettera c), del |                        |
|decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,   |                        |
|convertito, con modificazioni, dalla legge|                        |
|26 febbraio 2011, n. 10, e all'articolo   |                        |
|13, comma 6-bis, del decreto-legge 30     |                        |
|dicembre 2016, n. 244, convertito, con    |                        |
|modificazioni, dalla legge 27 febbraio    |                        |
|2017, n. 19, e a incrementare l'importo   |                        |
|massimo del prestito erogabile fino a     |                        |
|13.797,04 milioni di diritti speciali di  |                        |
|prelievo.                                 |                        |
+------------------------------------------+------------------------+
|637. Nel quadro della strategia           |Stipulazione di un nuovo|
|complessiva volta a rafforzare la         |accordo di prestito     |
|stabilita' del sistema monetario e        |bilaterale con FMI      |
|finanziario internazionale e al fine di   |                        |
|rinnovare l'accordo di cui all'articolo   |                        |
|25, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre|                        |
|2011, n. 216, convertito, con             |                        |
|modificazioni, dalla legge 24 febbraio    |                        |
|2012, n. 14, successivamente modificato   |                        |
|dal decreto-legge 30 dicembre 2016, n.    |                        |
|244, convertito, con modificazioni, dalla |                        |
|legge 27 febbraio 2017, n.19, la Banca    |                        |
|d'Italia e' autorizzata a stipulare con il|                        |
|Fondo monetario internazionale un nuovo   |                        |
|accordo di prestito bilaterale, denominato|                        |
|Bilateral Borrowing Agreement, per un     |                        |
|ammontare di 23 miliardi e 480 milioni di |                        |
|euro, con scadenza fissata al 31 dicembre |                        |
|2023, estensibile di un anno fino al 31   |                        |
|dicembre 2024. A decorrere dalla data di  |                        |
|acquisto di efficacia del prestito di cui |                        |
|al comma 636 del presente articolo,       |                        |
|l'ammontare dell'accordo di prestito      |                        |
|bilaterale di cui al presente comma si    |                        |
|riduce a 10 miliardi e 115 milioni di     |                        |
|euro.                                     |                        |
+------------------------------------------+------------------------+
|638. Nel quadro della strategia di        |Concessione di un nuovo |
|sostegno ai Paesi piu' poveri e di        |prestito garantito dallo|
|risposta internazionale alla crisi        |Stato a favore di paesi |
|pandemica ed economica, fermo restando    |piu' poveri             |
|l'accordo di prestito di cui all'articolo |                        |
|13, comma 6-sexies, del decreto-legge 30  |                        |
|dicembre 2016, n. 244, convertito, con    |                        |
|modificazioni, dalla legge 27 febbraio    |                        |
|2017, n. 19, la Banca d'Italia e'         |                        |
|autorizzata a concedere un nuovo prestito |                        |
|nei limiti di 1 miliardo di diritti       |                        |
|speciali di prelievo da erogare a tassi di|                        |
|mercato tramite il Poverty Reduction and  |                        |
|Growth Trust, secondo le modalita'        |                        |
|concordate tra il Fondo monetario         |                        |
|internazionale, il Ministero dell'economia|                        |
|e delle finanze e la Banca d'Italia.      |                        |
+------------------------------------------+------------------------+
|639. I rapporti derivanti dagli accordi di|Convenzione Ministero   |
|prestito di cui ai commi 636 e 637 sono   |dell'economia e delle   |
|regolati mediante convenzione tra il      |finanze e la Banca      |
|Ministero dell'economia e delle finanze e |d'Italia per la         |
|la Banca d'Italia.                        |concessione dei prestiti|
+------------------------------------------+------------------------+
|640. Sui prestiti autorizzati dai commi   |Modalita' operative     |
|636, 637 e 638 e' accordata la garanzia   |della misura            |
|dello Stato per il rimborso del capitale e|                        |
|per gli interessi maturati e, con         |                        |
|riferimento ai prestiti di cui ai commi   |                        |
|636 e 637, la predetta garanzia si estende|                        |
|anche a eventuali rischi di cambio su     |                        |
|tutte le posizioni di credito derivanti   |                        |
|dall'esecuzione dei relativi accordi.     |                        |
+------------------------------------------+------------------------+
|641. Agli eventuali oneri derivanti dalle |Copertura degli oneri   |
|garanzie di cui al comma 640 del presente |per l'attuazione della  |
|articolo si fa fronte a valere sulle      |misura                  |
|risorse previste ai sensi dell'articolo   |                        |
|13, comma 6-ter, del decreto-legge 30     |                        |
|dicembre 2016, n. 244, convertito, con    |                        |
|modificazioni, dalla legge 27 febbraio    |                        |
|2017, n. 19, nonche' sulle risorse di cui |                        |
|all'articolo 25, comma 6, del             |                        |
|decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,   |                        |
|convertito, con modificazioni, dalla legge|                        |
|24 febbraio 2012, n. 14, disponibili sulla|                        |
|contabilita' speciale di cui all'articolo |                        |
|8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre  |                        |
|2011, n. 201, convertito, con             |                        |
|modificazioni, dalla legge 22 dicembre    |                        |
|2011, n. 214, da versare per l'importo    |                        |
|eventualmente necessario all'entrata del  |                        |
|bilancio dello Stato per la successiva    |                        |
|riassegnazione ai pertinenti capitoli     |                        |
|dello stato di previsione del Ministero   |                        |
|dell'economia e delle finanze.            |                        |
+------------------------------------------+------------------------+
|642. Ai fini dell'attuazione del piano di |Autorizzazione di spesa |
|azione in ottemperanza alla risoluzione n.|per l'attuazione del    |
|1325(2000) del Consiglio di sicurezza     |Piano d'azione in       |
|delle Nazioni Unite (S/RES/1325), sulle   |ottemperanza della      |
|donne, la pace e la sicurezza, e alle     |risoluzione n. 1325     |
|risoluzioni seguenti, comprese le azioni  |(2000) del Consiglio di |
|di promozione, monitoraggio e valutazione |sicurezza delle Nazioni |
|dello stesso piano nonche' la formazione  |Unite su Donne, pace e  |
|nel settore della mediazione e della      |sicurezza               |
|prevenzione dei conflitti, e per le       |                        |
|conseguenti azioni previste, e'           |                        |
|autorizzata la spesa di 1 milione di euro |                        |
|per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.|                        |
+------------------------------------------+------------------------+
|643. Al fine di assicurare il             |Incremento del          |
|riallineamento con gli obiettivi di       |finanziamento in favore |
|finanziamento concordati a livello        |dell'Agenzia italiana   |
|internazionale per l'aiuto pubblico allo  |per la cooperazione allo|
|sviluppo, il finanziamento annuale in     |sviluppo (AICS)         |
|favore dell'Agenzia per la cooperazione   |                        |
|allo sviluppo previsto dall'articolo 18,  |                        |
|comma 2, lettera c), della legge 11 agosto|                        |
|2014, n. 125, e' incrementato di 9 milioni|                        |
|di euro per l'anno 2021.                  |                        |
+------------------------------------------+------------------------+
|644. Al fine di assicurare l'adempimento  |Fondi per la            |
|delle obbligazioni internazionali, sono   |partecipazione ad       |
|disposti i seguenti interventi:           |organismi internazionali|
|a) il contributo per la partecipazione    |                        |
|italiana al bilancio dell'Organizzazione  |                        |
|europea per le ricerche astronomiche      |                        |
|nell'emisfero australe di cui alla legge  |                        |
|10 marzo 1982, n. 127, e' rideterminato in|                        |
|25,5 milioni di euro annui a decorrere    |                        |
|dall'anno 2021. L'articolo 1, comma 983,  |                        |
|della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e'  |                        |
|abrogato                                  |                        |
|b) il contributo al Consiglio d'Europa di |                        |
|cui alla legge 23 luglio 1949, n. 433, e' |                        |
|incrementato di 2,2 milioni di euro annui |                        |
|a decorrere dall'anno 2021                |                        |
|c) il contributo al Fondo europeo per la  |                        |
|gioventu' di cui alla legge 31 marzo 1980,|                        |
|n. 140, e' incrementato di 182.000 euro   |                        |
|annui a decorrere dall'anno 2021          |                        |
|d) il contributo per la partecipazione    |                        |
|italiana alla European Peace Facility e'  |                        |
|determinato in 55.561.000 euro per l'anno |                        |
|2021, in 68.561.000 euro per l'anno 2022, |                        |
|in 80.561.000 euro per l'anno 2023 e in   |                        |
|92.000.000 di euro annui a decorrere      |                        |
|dall'anno 2024.                           |                        |
+------------------------------------------+------------------------+
|645. Al fine di coordinare, attraverso la |Costituzione di un      |
|costituzione di un apposito tavolo        |tavolo istituzionale per|
|istituzionale, le iniziative e la         |il coordinamento degli  |
|realizzazione degli interventi e delle    |interventi per il       |
|opere necessari allo svolgimento del      |Giubileo 2025           |
|Giubileo della Chiesa cattolica previsto  |                        |
|per l'anno 2025, e' autorizzata la spesa  |                        |
|di 1 milione di euro per ciascuno degli   |                        |
|anni 2021 e 2022. Il tavolo istituzionale |                        |
|e' presieduto dal Presidente del Consiglio|                        |
|dei ministri e ne fanno parte il Ministro |                        |
|degli affari esteri e della cooperazione  |                        |
|internazionale, il Ministro dell'interno, |                        |
|il Ministro dell'economia e delle finanze,|                        |
|il Ministro delle infrastrutture e dei    |                        |
|trasporti, il Ministro per i beni e le    |                        |
|attivita' culturali e per il turismo, il  |                        |
|presidente della regione Lazio e il       |                        |
|sindaco di Roma capitale, che possono     |                        |
|delegare la loro partecipazione a propri  |                        |
|rappresentanti, nonche' due senatori e due|                        |
|deputati indicati, rispettivamente, dal   |                        |
|Presidente del Senato della Repubblica e  |                        |
|dal Presidente della Camera dei deputati, |                        |
|sentiti i gruppi parlamentari. Il predetto|                        |
|tavolo definisce, anche sulla base delle  |                        |
|proposte pervenute dalle amministrazioni  |                        |
|interessate e delle intese tra la Santa   |                        |
|Sede e lo Stato italiano, gli indirizzi   |                        |
|nonche' il piano degli interventi e delle |                        |
|opere necessari, da aggiornare e          |                        |
|rimodulare su base almeno semestrale,     |                        |
|sentite le competenti Commissioni         |                        |
|parlamentari.                             |                        |
+------------------------------------------+------------------------+
|646. Gli interventi e le opere di cui al  |Procedura per la        |
|comma 645, se realizzati in aree ubicate  |realizzazione degli     |
|almeno parzialmente nel territorio della  |interventi              |
|Santa Sede e almeno parzialmente di       |                        |
|proprieta' della stessa, sono subordinati |                        |
|alla definizione consensuale, mediante    |                        |
|scambio di note tra la Santa Sede e lo    |                        |
|Stato italiano, delle modalita' per la    |                        |
|loro attuazione.                          |                        |
+------------------------------------------+------------------------+
|647. All'articolo 1, comma 587, della     |Incremento              |
|legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono      |dell'autorizzazione di  |
|apportate le seguenti modificazioni:      |spesa per la            |
|a) al primo periodo, le parole «2,5       |partecipazione italiana |
|milioni di euro per l'anno 2021» sono     |all'Expo Dubai          |
|sostituite dalle seguenti: «8,7 milioni di|                        |
|euro per l'anno 2021»                     |                        |
|b) sono aggiunti, in fine, i seguenti     |                        |
|periodi: «Alle attivita' all'estero del   |                        |
|Commissariato di cui al presente comma si |                        |
|applicano, in quanto compatibili, le      |                        |
|disposizioni del regolamento di cui al    |                        |
|decreto del Presidente della Repubblica 1°|                        |
|febbraio 2010, n. 54. Il Commissariato e' |                        |
|assistito da un Comitato di monitoraggio, |                        |
|composto da un membro, designato dal      |                        |
|Presidente della Corte dei conti, in      |                        |
|qualita' di Presidente, e da un componente|                        |
|designato dal Ministro degli affari esteri|                        |
|e della cooperazione internazionale e da  |                        |
|un componente designato dal Ministro      |                        |
|dell'economia e delle finanze. Ai         |                        |
|componenti del Comitato di monitoraggio   |                        |
|non spettano compensi, gettoni di         |                        |
|presenza, rimborsi spese o altri          |                        |
|emolumenti comunque denominati».          |                        |
+------------------------------------------+------------------------+
|648. Per lo svolgimento delle votazioni   |Autorizzazione di spesa |
|per il rinnovo dei Comitati degli italiani|per il rinnovo dei      |
|all'estero di cui alla legge 23 ottobre   |Comitati degli italiani |
|2003, n. 286, e del Consiglio generale    |all'estero e del        |
|degli italiani all'estero di cui alla     |Consiglio generale degli|
|legge 6 novembre 1989, n. 368, nonche' per|italiani all'estero     |
|introdurre in via sperimentale modalita'  |                        |
|di espressione del voto in via digitale   |                        |
|per lo svolgimento delle medesime         |                        |
|votazioni, e' autorizzata la spesa di 9   |                        |
|milioni di euro per l'anno 2021.          |                        |
+------------------------------------------+------------------------+
|649. All'articolo 85 del decreto-legge 14 |Istituzione del fondo   |
|agosto 2020, n. 104, convertito, con      |per le imprese di       |
|modificazioni, dalla legge 13 ottobre     |trasporto di passeggeri |
|2020, n. 126, i commi 1 e 2 sono          |mediante autobus non    |
|sostituiti dai seguenti:                  |soggetti a obblighi di  |
|«1. Al fine di sostenere il settore dei   |servizio pubblico e     |
|servizi di trasporto di linea di persone  |individuazione delle    |
|effettuati su strada mediante autobus e   |modalita' e criteri di  |
|non soggetti a obblighi di servizio       |erogazione delle risorse|
|pubblico, nonche' di mitigare gli effetti |                        |
|negativi derivanti dall'emergenza         |                        |
|epidemiologica da COVID-19, e' istituito  |                        |
|presso il Ministero delle infrastrutture e|                        |
|dei trasporti un fondo, con una dotazione |                        |
|di 20 milioni di euro per ciascuno degli  |                        |
|anni 2020 e 2021, destinato:              |                        |
|a) nella misura di 20 milioni di euro per |                        |
|l'anno 2020, a compensare i danni subiti  |                        |
|dalle imprese esercenti i servizi di cui  |                        |
|all'alinea del presente comma ai sensi e  |                        |
|per gli effetti del decreto legislativo 21|                        |
|novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base  |                        |
|di autorizzazioni rilasciate dal Ministero|                        |
|delle infrastrutture e dei trasporti ai   |                        |
|sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009   |                        |
|del Parlamento europeo e del Consiglio,   |                        |
|del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di |                        |
|autorizzazioni rilasciate dalle regioni e |                        |
|dagli enti locali ai sensi delle norme    |                        |
|regionali di attuazione del decreto       |                        |
|legislativo 19 novembre 1997, n. 422, in  |                        |
|ragione dei minori ricavi registrati, in  |                        |
|conseguenza delle misure di contenimento e|                        |
|di contrasto all'emergenza da COVID-19,   |                        |
|nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31    |                        |
|dicembre 2020 rispetto alla media dei     |                        |
|ricavi registrati nel medesimo periodo del|                        |
|precedente biennio                        |                        |
|b) nella misura di 20 milioni di euro per |                        |
|l'anno 2021, al ristoro delle rate di     |                        |
|finanziamento o dei canoni di leasing, con|                        |
|scadenza compresa anche per effetto di    |                        |
|dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 |                        |
|dicembre 2020 e concernenti gli acquisti  |                        |
|effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018,|                        |
|anche mediante contratti di locazione     |                        |
|finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica |                        |
|di categoria M2 e M3, da parte di imprese |                        |
|esercenti i servizi di cui all'alinea ai  |                        |
|sensi e per gli effetti del decreto       |                        |
|legislativo 21 novembre 2005, n. 285,     |                        |
|ovvero sulla base di autorizzazioni       |                        |
|rilasciate dal Ministero delle            |                        |
|infrastrutture e dei trasporti ai sensi   |                        |
|del regolamento (CE) n. 1073/2009 del     |                        |
|Parlamento europeo e del Consiglio, del 21|                        |
|ottobre 2009, ovvero sulla base di        |                        |
|autorizzazioni rilasciate dalle regioni e |                        |
|dagli enti locali ai sensi delle norme    |                        |
|regionali di attuazione del decreto       |                        |
|legislativo 19 novembre 1997, n. 422.     |                        |
|2. Con uno o piu' decreti del Ministro    |                        |
|delle infrastrutture e dei trasporti, di  |                        |
|concerto con il Ministro dell'economia e  |                        |
|delle finanze, da adottare entro trenta   |                        |
|giorni dalla data di entrata in vigore    |                        |
|della presente disposizione, sono         |                        |
|stabiliti i criteri e le modalita' per    |                        |
|l'erogazione delle risorse di cui al comma|                        |
|1. Relativamente agli interventi di cui   |                        |
|alla lettera a) del comma 1, tali criteri,|                        |
|al fine di evitare sovracompensazioni,    |                        |
|sono definiti anche tenendo conto dei     |                        |
|costi cessanti, dei minori costi di       |                        |
|esercizio derivanti dagli ammortizzatori  |                        |
|sociali applicati in conseguenza          |                        |
|dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 |                        |
|e dei costi aggiuntivi sostenuti in       |                        |
|conseguenza della medesima emergenza. Sono|                        |
|in ogni caso esclusi gli importi          |                        |
|recuperabili da assicurazione,            |                        |
|contenzioso, arbitrato o altra fonte per  |                        |
|il ristoro del medesimo danno».           |                        |
+------------------------------------------+------------------------+
|650. All'articolo 1, comma 114, della     |Incremento quota        |
|legge 27 dicembre 2019, n. 160, il secondo|destinata a favore delle|
|periodo e' sostituito dal seguente: «Una  |imprese che svolgono il |
|quota pari a 50 milioni di euro delle     |servizio di trasporto di|
|risorse autorizzate ai sensi del comma 113|passeggeri su strada    |
|e' destinata al ristoro delle rate di     |                        |
|finanziamento o dei canoni di leasing, con|                        |
|scadenza compresa anche per effetto di    |                        |
|dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 |                        |
|dicembre 2020, concernenti gli acquisiti  |                        |
|di veicoli nuovi di fabbrica di categoria |                        |
|M2 e M3 e adibiti allo svolgimento del    |                        |
|servizio di trasporto di passeggeri su    |                        |
|strada ai sensi della legge 11 agosto     |                        |
|2003, n. 218, effettuati a partire dal 1° |                        |
|gennaio 2018 anche mediante contratti di  |                        |
|locazione finanziaria. Il contributo di   |                        |
|cui al secondo periodo del presente comma |                        |
|e' riconosciuto anche per gli acquisti    |                        |
|effettuati senza provvedere alla          |                        |
|radiazione per rottamazione dei veicoli a |                        |
|motorizzazione termica prevista dal primo |                        |
|periodo del presente comma».              |                        |
+------------------------------------------+------------------------+
|651. All'articolo 1 della legge 30        |Proroga e modifiche     |
|dicembre 2018, n. 145, sono apportate le  |all'incentivo per       |
|seguenti modificazioni:                   |l'acquisto di           |
|a) al comma 1034, le parole: «Entro       |autoveicoli a basse     |
|quindici giorni dalla data di consegna del|emissioni di Co2 e      |
|veicolo nuovo» sono sostituite dalle      |all'imposta             |
|seguenti: «Entro trenta giorni dalla data |sull'acquisto di        |
|di consegna del veicolo nuovo»            |autoveicoli ad elevate  |
|b) al comma 1042, le parole: «31 dicembre |emissioni di Co2        |
|2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 |                        |
|dicembre 2020»                            |                        |
|c) dopo il comma 1042 e' inserito il      |                        |
|seguente:                                 |                        |
|«1042-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021|                        |
|e fino al 31 dicembre 2021, il pagamento  |                        |
|dell'imposta di cui al comma 1042 e'      |                        |
|effettuato secondo le classi e gli importi|                        |
|di cui alla seguente tabella:             |                        |
|+---------------------+------------------+|                        |
||CO2 g/km             |Imposta (euro)    ||                        |
|+---------------------+------------------+|                        |
||191-210              |1.100             ||                        |
|+---------------------+------------------+|                        |
||211-240              |1.600             ||                        |
|+---------------------+------------------+|                        |
||241-290              |2.000             ||                        |
|+---------------------+------------------+|                        |
||Superiore a 290      |2.500             ||                        |
|+---------------------+------------------+|                        |
|»;                                        |                        |
|d) ai commi da 1043 a 1045, le parole: «al|                        |
|comma 1042», ovunque ricorrono, sono      |                        |
|sostituite dalle seguenti: «ai commi 1042 |                        |
|e 1042-bis»                               |                        |
|e) dopo il comma 1046 e' inserito il      |                        |
|seguente:                                 |                        |
|«1046-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021|                        |
|il numero dei grammi di biossido di       |                        |
|carbonio emessi per chilometro dal veicolo|                        |
|per la determinazione del contributo di   |                        |
|cui al comma 1031 e dell'imposta di cui al|                        |
|comma 1042-bis e' quello relativo al ciclo|                        |
|di prova WLTP previsto dal regolamento    |                        |
|(UE) 2017/1151 della Commissione, del 1°  |                        |
|giugno 2017, come riportato nel secondo   |                        |
|riquadro al punto V.7 della carta di      |                        |
|circolazione del veicolo medesimo. Nelle  |                        |
|more del passaggio al nuovo ciclo di      |                        |
|omologazione WLTP, ai fini dell'erogazione|                        |
|dei contributi di cui al comma 1031 del   |                        |
|presente articolo e al comma 1-bis        |                        |
|dell'articolo 44 del decreto-legge 19     |                        |
|maggio 2020, n. 34, convertito, con       |                        |
|modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,|                        |
|n. 77, nella carta di circolazione dei    |                        |
|veicoli acquistati fino al 31 dicembre    |                        |
|2020 e immatricolati dal 1° gennaio 2021  |                        |
|fino al 30 giugno 2021, si considera il   |                        |
|valore di emissioni di anidride carbonica |                        |
|relativo al ciclo NEDC, secondo quanto    |                        |
|stabilito con circolare del Ministero     |                        |
|delle infrastrutture e dei trasporti».    |                        |
+------------------------------------------+------------------------+
|652. Fermo restando quanto previsto       |Contributo statale per  |
|dall'articolo 1, comma 1031, della legge  |l'acquisto di           |
|30 dicembre 2018, n. 145, alle persone    |autoveicoli nuovi (cat. |
|fisiche e giuridiche che acquistano in    |M1) con emissioni fino a|
|Italia dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre |60 g/Km di Co2, sia con |
|2021, anche in locazione finanziaria, un  |che senza rottamazione  |
|veicolo nuovo di fabbrica sono            |di un altro veicolo.    |
|riconosciuti i seguenti contributi:       |                        |
|a) per l'acquisto di un veicolo con       |                        |
|contestuale rottamazione di un veicolo    |                        |
|omologato in una classe inferiore ad Euro |                        |
|6 e che sia stato immatricolato prima del |                        |
|1° gennaio 2011, il contributo statale e' |                        |
|parametrato al numero di grammi (g) di    |                        |
|anidride carbonica (CO2) emessi per       |                        |
|chilometro (km) secondo gli importi di cui|                        |
|alla seguente tabella ed e' riconosciuto a|                        |
|condizione che sia praticato dal venditore|                        |
|uno sconto pari ad almeno 2.000 euro:     |                        |
|+------------------|---------------------+|                        |
||CO2 (g/km)        |Contributo (euro)    ||                        |
|+------------------|---------------------+|                        |
||0-20              |2.000                ||                        |
|+------------------|---------------------+|                        |
||21-60             |2.000                ||                        |
|+------------------|---------------------+|                        |
|b) per l'acquisto di un veicolo in assenza|                        |
|di rottamazione, il contributo statale e' |                        |
|parametrato al numero di g di CO2emessi   |                        |
|per km secondo gli importi di cui alla    |                        |
|seguente tabella ed e' riconosciuto a     |                        |
|condizione che sia praticato dal venditore|                        |
|uno sconto pari ad almeno 1.000 euro:     |                        |
|+------------------|---------------------+|                        |
||CO2 (g/km)        |Contributo (euro)    ||                        |
|+------------------|---------------------+|                        |
||0-20              |1.000                ||                        |
|+------------------|---------------------+|                        |
||21-60             |1.000                ||                        |
|+------------------|---------------------+|                        |
+------------------------------------------+------------------------+
|653. I contributi di cui al comma 652 sono|Acquisto in locazione   |
|riconosciuti per i veicoli di categoria M1|finanziaria             |
|nuovi di fabbrica aventi un prezzo        |                        |
|inferiore a quello previsto dal comma 1031|                        |
|dell'articolo 1 della legge 30 dicembre   |                        |
|2018, n. 145.                             |                        |
+------------------------------------------+------------------------+
|654. Fermo restando quanto previsto       |Contributo statale di   |
|dall'articolo 1, comma 1031, della legge  |1500 euro per gli       |
|30 dicembre 2018, n. 145, alle persone    |acquisti di autoveicoli |
|fisiche e giuridiche che acquistano in    |con emissioni di Co2    |
|Italia dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno   |superiori a 61 g/Km e   |
|2021, anche in locazione finanziaria, un  |fino a 135 g/KM         |
|veicolo nuovo di fabbrica, e' riconosciuto|                        |
|un contributo di euro 1.500 per l'acquisto|                        |
|di un solo veicolo con contestuale        |                        |
|rottamazione di un veicolo omologato in   |                        |
|una classe inferiore ad Euro 6 e che sia  |                        |
|stato immatricolato prima del 1° gennaio  |                        |
|2011, qualora il numero di grammi (g) di  |                        |
|anidride carbonica (CO2) emessi per       |                        |
|chilometro (km) sia compreso tra 61 e 135 |                        |
|e sia praticato dal venditore uno sconto  |                        |
|pari ad almeno 2.000 euro                 |                        |
+------------------------------------------+------------------------+
|655. Il contributo di cui al comma 654 e' |Riconoscimento          |
|riconosciuto per i veicoli di categoria M1|contributo per gli      |
|nuovi di fabbrica che siano omologati in  |autoveicoli nuovi di    |
|una classe non inferiore ad Euro 6 di     |classe non inferiore ad |
|ultima generazione e abbiano un prezzo,   |Euro 6 il prezzo        |
|risultante dal listino prezzi ufficiale   |ufficiale del veicolo   |
|della casa automobilistica produttrice,   |sia inferiore a 40.000  |
|inferiore a 40.000 euro al netto          |euro al netto dell'IVA  |
|dell'imposta sul valore aggiunto.         |                        |
+------------------------------------------+------------------------+
|656. I contributi di cui al comma 652 sono|Contributo cumulabile   |
|cumulabili con il contributo di cui al    |con il c.d. ecobonus per|
|comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 |l'acquisto di veicoli   |
|dicembre 2018, n. 145. Nel caso in cui    |elettrici ed ibridi     |
|l'acquisto del veicolo di cui ai commi 652|                        |
|e 654 sia subordinato al totale o parziale|                        |
|finanziamento dell'importo, si applicano  |                        |
|le disposizioni di cui all'articolo 6 del |                        |
|decreto legislativo 13 agosto 2010, n.    |                        |
|141, e l'acquirente puo' in ogni caso     |                        |
|estinguere o surrogare il finanziamento   |                        |
|stesso in qualsiasi momento e senza       |                        |
|penali.                                   |                        |
+------------------------------------------+------------------------+
|657. A chi acquista in Italia, a decorrere|Contributo per          |
|dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno   |l'acquisto di veicoli   |
|2021, veicoli commerciali di categoria N1 |per il trasporto merci  |
|nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali  |nuovi di categoria N1   |
|di categoria M1 nuovi di fabbrica, e'     |(fino a 3,5 tonnellate) |
|riconosciuto un contributo differenziato  |nonche' di autoveicoli  |
|in base alla massa totale a terra del     |speciali                |
|veicolo, all'alimentazione e all'eventuale|                        |
|rottamazione di un veicolo della medesima |                        |
|categoria omologato in una classe fino ad |                        |
|Euro 4/IV, secondo la seguente tabella:   |                        |
|+------------+---------+---------+-------+|                        |
||Massa       |Veicoli  |Ibridi   |Altre  ||                        |
||totale      |esclusi- |alimenta-|tipolo-||                        |
||a terra     |vamente  |zione    |gie di ||                        |
||(tonnellate)|elettrici|alterna- |alimen-||                        |
||            |         |tiva     |tazione||                        |
|+------------+---------+---------+-------||                        |
||0-1,999     |         |         |       ||                        |
|+------------+---------+---------+-------+|                        |
||Con rotta-  |4.000    |2.000    |1.200  ||                        |
||mazione     |         |         |       ||                        |
|+------------+---------+---------+-------+|                        |
||Senza       |3.200    |1.200    |800    ||                        |
||rottamazione|         |         |       ||                        |
|+------------+---------+---------+-------+|                        |
||2-3,299     |         |         |       ||                        |
|+------------+---------+---------+-------+|                        |
||Con rotta-  |5.600    |2.800    |2.000  ||                        |
||mazione     |         |         |       ||                        |
|+------------+---------+---------+-------+|                        |
||Senza rotta-|4.800    |2.000    |1.200  ||                        |
||mazione     |         |         |       ||                        |
|+------------+---------+---------+-------+|                        |
||3,3-3,5     |         |         |       ||                        |
|+------------+---------+---------+-------+|                        |
||Con rotta-  |8.000    |4.400    |3.200  ||                        |
||mazione     |         |         |       ||                        |
|+------------+---------+---------+-------+|                        |
||Senza rotta-|6.400    |2.800    |2.000  ||                        |
||mazione     |         |         |       ||                        |
|+------------+---------+---------+-------+|                        |
+------------------------------------------+------------------------+
|658. Ai fini dell'attuazione dei commi    |Rottamazione degli      |
|652, 654 e 657 del presente articolo si   |autoveicoli             |
|applicano, in quanto compatibili, le      |                        |
|disposizioni dei commi 1032, 1033, 1034,  |                        |
|1035, 1036, 1037 e 1038 dell'articolo 1   |                        |
|della legge 30 dicembre 2018, n. 145,     |                        |
|nonche' le disposizioni di cui al decreto |                        |
|del Ministro dello sviluppo economico 20  |                        |
|marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta     |                        |
|Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2019.        |                        |
+------------------------------------------+------------------------+
|659. Per l'erogazione dei contributi di   |Rifinanziamento del     |
|cui ai commi 652, 654 e 657 del presente  |fondo e ripartizione    |
|articolo, il fondo di cui all'articolo 1, |delle risorse per       |
|comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, |l'erogazione dei        |
|n. 145, e' rifinanziato nella misura di   |contributi relativi     |
|420 milioni di euro per l'anno 2021 quale |all'acquisto degli      |
|limite di spesa secondo la seguente       |autoveicoli             |
|ripartizione:                             |                        |
|a) euro 120 milioni riservati ai          |                        |
|contributi aggiuntivi per l'acquisto di   |                        |
|autoveicoli compresi nelle fasce 0-20 g/km|                        |
|CO2 e 21-60 g/km CO2 di cui alle lettere  |                        |
|a) e b) del comma 652                     |                        |
|b) euro 250 milioni riservati ai          |                        |
|contributi per l'acquisto di autoveicoli  |                        |
|compresi nella fascia 61-135 g/km CO2 di  |                        |
|cui al comma 654                          |                        |
|c) euro 50 milioni riservati ai contributi|                        |
|per l'acquisto di veicoli commerciali di  |                        |
|categoria N1 nuovi di fabbrica o          |                        |
|autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi|                        |
|di fabbrica previsti dal comma 657, di cui|                        |
|10 milioni riservati ai veicoli           |                        |
|esclusivamente elettrici.                 |                        |
+------------------------------------------+------------------------+
|660. Per consentire una gestione della    |Autorizzazione di spesa |
|linea M1 della metropolitana di Brescia   |per la gestione della   |
|improntata ai criteri di efficienza ed    |linea M1 della          |
|economicita', anche al fine di accrescere |metropolitana di        |
|la qualita' dei servizi erogati, e'       |Brescia.                |
|autorizzata la spesa di 10 milioni di euro|                        |
|annui a decorrere dall'anno 2021.         |                        |
+------------------------------------------+------------------------+
|661. All'articolo 1, comma 866, primo     |Estensione alla         |
|periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. |riconversione a gas     |
|208, dopo le parole: «nonche' alla        |naturale dei mezzi a    |
|riqualificazione elettrica» sono inserite |gasolio euro 4 ed euro 5|
|le seguenti: «e, nei limiti del 15 per    |degli interventi        |
|cento della dotazione del Fondo, alla     |finanziabili dal Fondo  |
|riconversione a gas naturale dei mezzi a  |per il rinnovo dei mezzi|
|gasolio euro 4 ed euro 5».                |del trasporto pubblico  |
|                                          |locale                  |
+------------------------------------------+------------------------+
|662. All'articolo 199 del decreto-legge 19|Rifinanziamento delle   |
|maggio 2020, n. 34, convertito, con       |misure volte a          |
|modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,|compensare i mancati    |
|n. 77, sono apportate le seguenti         |introiti delle Autorita'|
|modificazioni:                            |di sistema portuale e di|
|a) al comma 10-bis, al primo periodo, dopo|alcune imprese di       |
|le parole: «un fondo con una dotazione di |navigazione marittima   |
|10 milioni di euro per l'anno 2020» sono  |                        |
|aggiunte le seguenti: «e di 68 milioni per|                        |
|l'anno 2021» e, al secondo periodo, dopo  |                        |
|le parole: «nel limite di 5 milioni di    |                        |
|euro» sono inserite le seguenti: «per     |                        |
|l'anno 2020 e nel limite di 63 milioni di |                        |
|euro per l'anno 2021»                     |                        |
|b) al comma 10-ter, dopo le parole: «nel  |                        |
|limite di 5 milioni di euro per l'anno    |                        |
|2020» sono inserite le seguenti: «e nel   |                        |
|limite di 5 milioni di euro per l'anno    |                        |
|2021» e le parole: «nel periodo compreso  |                        |
|tra il 1° febbraio 2020 e il 31 luglio    |                        |
|2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel|                        |
|periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e|                        |
|il 31 dicembre 2020».                     |                        |
+------------------------------------------+------------------------+
|663. All'articolo 48, comma 6, del        |Per le imprese          |
|decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,      |croceristiche iscritte  |
|convertito, con modificazioni, dalla legge|al registro             |
|11 settembre 2020, n. 120, le parole: «31 |internazionale,         |
|dicembre 2020» sono sostituite dalle      |sospensione dei limiti  |
|seguenti: «30 aprile 2021».               |per lo svolgimento di   |
|                                          |attivita' di cabotaggio |
|                                          |marittimo               |
+------------------------------------------+------------------------+
|664. All'articolo 88 del decreto-legge 14 |Proroga dell'esenzione  |
|agosto 2020, n. 104, convertito, con      |dagli oneri             |
|modificazioni, dalla legge 13 ottobre     |previdenziali e         |
|2020, n. 126, sono apportate le seguenti  |assistenziali per le    |
|modificazioni:                            |imprese non iscritte al |
|a) al comma 1, le parole: «e fino al 31   |registro internazionale,|
|dicembre 2020» sono sostituite dalle      |che svolgono attivita'  |
|seguenti: «e fino al 30 aprile 2021»      |di cabotaggio e         |
|b) al comma 2, le parole: «e 7 milioni di |attivita' di servizio   |
|euro per l'anno 2021» sono sostituite     |per le piattaforme      |
|dalle seguenti: «e 35 milioni di euro per |petrolifere             |
|l'anno 2021».                             |                        |
+------------------------------------------+------------------------+
|665. All'articolo 89, comma 1, del        |Rifinanziamento del     |
|decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,     |Fondo destinato a       |
|convertito, con modificazioni, dalla legge|compensare la riduzione |
|13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole:  |dei ricavi tariffari    |
|«di 50 milioni di euro per l'anno 2020»   |relativi ai passeggeri  |
|sono inserite le seguenti: «e di 20       |trasportati per le navi |
|milioni di euro per l'anno 2021».         |iscritte nel registro   |
|                                          |nazionale               |
+------------------------------------------+------------------------+
|666. In considerazione dei danni subiti   |Istituzione di un Fondo |
|dall'intero settore dei terminal portuali |a sostegno dei          |
|asserviti allo sbarco e imbarco di persone|concessionari di aree   |
|a causa dell'insorgenza dell'epidemia di  |portuali e del demanio  |
|COVID-19 e al fine di salvaguardare i     |marittimo per la        |
|livelli occupazionali e la competitivita' |riduzione dei ricavi per|
|e l'efficienza del settore del trasporto  |decremento passeggeri   |
|marittimo e del comparto crocieristico dei|sbarcati e imbarcati    |
|terminal portuali, e' istituito presso il |                        |
|Ministero delle infrastrutture e dei      |                        |
|trasporti un fondo con una dotazione      |                        |
|iniziale di 20 milioni di euro per l'anno |                        |
|2021, destinato a compensare la riduzione |                        |
|dei ricavi conseguente al decremento di   |                        |
|passeggeri sbarcati e imbarcati nel       |                        |
|periodo dal 23 febbraio 2020 al 31        |                        |
|dicembre 2020 rispetto alla media dei     |                        |
|ricavi registrata nel medesimo periodo del|                        |
|precedente biennio.                       |                        |
+------------------------------------------+------------------------+
|667. Con decreto del Ministro delle       |Istituzione di un Fondo |
|infrastrutture e dei trasporti, di        |a sostegno dei          |
|concerto con il Ministro dell'economia e  |concessionari di aree   |
|delle finanze, da adottare entro trenta   |portuali e del demanio  |
|giorni dalla data di entrata in vigore    |marittimo per la        |
|della presente legge, sono stabiliti i    |riduzione dei ricavi per|
|criteri e le modalita' per il             |decremento passeggeri   |
|riconoscimento della compensazione di cui |sbarcati e imbarcati    |
|al comma 666 del presente articolo alle   |                        |
|imprese titolari di concessioni demaniali |                        |
|di cui agli articoli 6 e 18 della legge 28|                        |
|gennaio 1994, n. 84, nonche' all'articolo |                        |
|36 del codice della navigazione. Tali     |                        |
|criteri, al fine di evitare               |                        |
|sovracompensazioni, sono definiti anche   |                        |
|tenendo conto dei costi cessanti, dei     |                        |
|minori costi di esercizio derivanti dagli |                        |
|ammortizzatori sociali applicati in       |                        |
|conseguenza dell'emergenza epidemiologica |                        |
|da COVID-19 e dei costi aggiuntivi        |                        |
|sostenuti in conseguenza della medesima   |                        |
|emergenza. Sono esclusi gli importi       |                        |
|recuperabili da assicurazione,            |                        |
|contenzioso, arbitrato o altra fonte per  |                        |
|il ristoro del medesimo danno.            |                        |
+------------------------------------------+------------------------+
|668. L'efficacia delle disposizioni di cui|Autorizzazione della    |
|ai commi 666 e 667 del presente articolo  |Commissione europea ai  |
|e' subordinata all'autorizzazione della   |sensi dell'articolo 108,|
|Commissione europea ai sensi dell'articolo|paragrafo 3, del        |
|108, paragrafo 3, del Trattato sul        |Trattato sul            |
|funzionamento dell'Unione europea.        |funzionamento           |
|                                          |dell'Unione europea.    |
+------------------------------------------+------------------------+
|669. Al fine di garantire la continuita'  |Finanziamento per la    |
|territoriale dell'area dello Stretto di   |riqualificazione del    |
|Messina, e' autorizzata la spesa di 4     |porto di Reggio Calabria|
|milioni di euro per l'anno 2021, di 5     |                        |
|milioni di euro per l'anno 2022 e di 6    |                        |
|milioni di euro per l'anno 2023 per       |                        |
|interventi di riqualificazione del porto  |                        |
|di Reggio Calabria volti ad assicurare la |                        |
|mobilita' dei passeggeri e ad agevolare i |                        |
|collegamenti con il porto di Messina.     |                        |
+------------------------------------------+------------------------+
|670. Al comma 18 dell'articolo 1 del      |Proroga delle           |
|decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,   |concessioni demaniali   |
|convertito, con modificazioni, dalla legge|relative alla pesca e   |
|26 febbraio 2010, n. 25, sono apportate le|all'acquacoltura        |
|seguenti modificazioni:                   |                        |
|a) dopo le parole: «del presente decreto» |                        |
|sono inserite le seguenti: «, nonche'     |                        |
|esclusivamente quelle ad uso pesca ed     |                        |
|acquacoltura, rilasciate successivamente a|                        |
|tale data a seguito di una procedura      |                        |
|amministrativa attivata prima del 31      |                        |
|dicembre 2009,»                           |                        |
|b) le parole: «31 dicembre 2015» sono     |                        |
|sostituite dalle seguenti: «31 dicembre   |                        |
|2018».                                    |                        |
+------------------------------------------+------------------------+
|671. E' autorizzata la spesa di 5 milioni |Autorizzazione di spesa |
|di euro annui dal 2021 al 2034 al fine di |per sostenere le imprese|
|sostenere le imprese detentrici e         |operanti nel trasporto  |
|noleggiatrici di carri ferroviari merci,  |ferroviario di merci    |
|nonche' gli spedizionieri e gli operatori |                        |
|del trasporto multimodale limitatamente   |                        |
|all'attivita' relativa ai trasporti       |                        |
|ferroviari, per gli effetti economici     |                        |
|subiti direttamente imputabili            |                        |
|all'emergenza epidemiologica da COVID-19  |                        |
|registrati dal 23 febbraio 2020 al 31     |                        |
|dicembre 2020 in relazione alle attivita' |                        |
|effettuate nel territorio nazionale. A    |                        |
|tale fine, le imprese di cui al primo     |                        |
|periodo provvedono a rendicontare, entro  |                        |
|il 15 marzo 2021, gli effetti economici   |                        |
|subiti dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre|                        |
|2020, secondo le modalita' definite con   |                        |
|decreto del Ministro delle infrastrutture |                        |
|e dei trasporti, di concerto con il       |                        |
|Ministro dell'economia e delle finanze, da|                        |
|adottare entro il 28 febbraio 2021. Le    |                        |
|risorse di cui al primo periodo sono      |                        |
|assegnate alle imprese beneficiarie con   |                        |
|decreto del Ministro delle infrastrutture |                        |
|e dei trasporti da adottare entro il 30   |                        |
|aprile 2021.                              |                        |
+------------------------------------------+------------------------+
|672. Per le finalita' di cui all'articolo |Rifinanziamento del c.d.|
|1, comma 647, della legge 28 dicembre     |"marebonus"             |
|2015, n. 208, fermo restando quanto       |                        |
|previsto dall'articolo 1, comma 110, della|                        |
|legge 27 dicembre 2019, n. 160, e'        |                        |
|autorizzata la spesa di ulteriori 25      |                        |
|milioni di euro per l'anno 2021, di 19,5  |                        |
|milioni di euro per l'anno 2022 e di 21,5 |                        |
|milioni di euro per ciascuno degli anni   |                        |
|dal 2023 al 2026.                         |                        |
+------------------------------------------+------------------------+
|673. Per le finalita' di cui all'articolo |Rifinanziamento del c.d.|
|1, comma 648, della legge 28 dicembre     |"ferrobonus"            |
|2015, n. 208, fermo restando quanto       |                        |
|previsto dall'articolo 1, comma 111, della|                        |
|legge 27 dicembre 2019, n. 160, e'        |                        |
|autorizzata la spesa di ulteriori 25      |                        |
|milioni di euro per l'anno 2021, di 19    |                        |
|milioni di euro per l'anno 2022 e di 22   |                        |
|milioni di euro per ciascuno degli anni   |                        |
|dal 2023 al 2026.                         |                        |
+------------------------------------------+------------------------+
|674. L'efficacia delle autorizzazioni di  |Autorizzazione della    |
|spesa di cui ai commi 672 e 673 del       |Commissione europea ai  |
|presente articolo e' subordinata alla     |sensi dell'articolo 108,|
|dichiarazione di compatibilita' da parte  |paragrafo 3, del        |
|della Commissione europea ai sensi        |Trattato sul            |
|dell'articolo 108, paragrafo 3, del       |funzionamento           |
|Trattato sul funzionamento dell'Unione    |dell'Unione europea.    |
|europea.                                  |                        |
+------------------------------------------+------------------------+
|675. Al fine di sostenere le imprese che  |Autorizzazioni di spesa |
|effettuano servizi di trasporto           |a sostegno del settore  |
|ferroviario di passeggeri e di merci non  |ferroviario per i       |
|soggetti a obblighi di servizio pubblico  |servizi ferroviari a    |
|per gli effetti economici subiti          |mercato di passeggeri e |
|direttamente imputabili all'emergenza     |merci non soggetti a    |
|epidemiologica da COVID-19, registrati dal|obblighi di servizio    |
|1° gennaio 2021 al 30 aprile 2021, e'     |pubblico                |
|autorizzata la spesa di 30 milioni di euro|                        |
|per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034. |                        |
+------------------------------------------+------------------------+
|676. Le imprese di cui al comma 675 del   |Modalita' di            |
|presente articolo procedono a rendicontare|rendicontazione         |
|entro il 31 luglio 2021 gli effetti       |                        |
|economici di cui al medesimo comma 675,   |                        |
|secondo le modalita' definite con il      |                        |
|decreto del Ministro delle infrastrutture |                        |
|e dei trasporti di cui al comma 4         |                        |
|dell'articolo 214 del decreto-legge 19    |                        |
|maggio 2020, n. 34, convertito, con       |                        |
|modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,|                        |
|n. 77.                                    |                        |
+------------------------------------------+------------------------+
|677. Le risorse complessivamente stanziate|Assegnazione delle      |
|di cui al comma 675 sono assegnate alle   |risorse                 |
|imprese beneficiarie con decreto del      |                        |
|Ministro delle infrastrutture e dei       |                        |
|trasporti, di concerto con il Ministro    |                        |
|dell'economia e delle finanze, da adottare|                        |
|entro il 31 ottobre 2021.                 |                        |
+------------------------------------------+------------------------+
|678. L'erogazione delle risorse assegnate |Autorizzazione della    |
|ai sensi del comma 677 del presente       |Commissione europea ai  |
|articolo e' subordinata alla dichiarazione|sensi dell'articolo 108,|
|di compatibilita' da parte della          |paragrafo 3, del        |
|Commissione europea ai sensi dell'articolo|Trattato sul            |
|108, paragrafo 3, del Trattato sul        |funzionamento           |
|funzionamento dell'Unione europea.        |dell'Unione europea.    |
+------------------------------------------+------------------------+
|679. Allo scopo di sostenere la ripresa   |Assegnazione delle      |
|del traffico ferroviario e' autorizzata la|risorse a Rete          |
|spesa di 20 milioni di euro per l'anno    |ferroviaria italiana Spa|
|2021 e di 10 milioni di euro per ciascuno |e riduzione del canone  |
|degli anni dal 2022 al 2034 a favore di   |per l'utilizzo          |
|Rete ferroviaria italiana Spa. Lo         |dell'infrastruttura     |
|stanziamento di cui al primo periodo del  |ferroviaria             |
|presente comma e' dedotto da Rete         |                        |
|ferroviaria italiana Spa dai costi netti  |                        |
|totali afferenti ai servizi del pacchetto |                        |
|minimo di accesso al fine di disporre, dal|                        |
|1° gennaio 2021 al 30 aprile 2021, entro  |                        |
|il limite massimo dello stanziamento di   |                        |
|cui al medesimo primo periodo, una        |                        |
|riduzione del canone per l'utilizzo       |                        |
|dell'infrastruttura ferroviaria fino al   |                        |
|100 per cento della quota eccedente la    |                        |
|copertura del costo direttamente legato   |                        |
|alla prestazione del servizio ferroviario |                        |
|di cui all'articolo 17, comma 4, del      |                        |
|decreto legislativo 15 luglio 2015, n.    |                        |
|112, per i servizi ferroviari passeggeri  |                        |
|non sottoposti a obbligo di servizio      |                        |
|pubblico e per i servizi ferroviari merci.|                        |
|Il canone per l'utilizzo                  |                        |
|dell'infrastruttura su cui applicare la   |                        |
|riduzione di cui al secondo periodo del   |                        |
|presente comma e' determinato sulla base  |                        |
|delle vigenti misure di regolazione       |                        |
|definite dall'Autorita' di regolazione dei|                        |
|trasporti di cui all'articolo 37 del      |                        |
|decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,    |                        |
|convertito, con modificazioni, dalla legge|                        |
|22 dicembre 2011, n. 214.                 |                        |
+------------------------------------------+------------------------+
|680. Eventuali risorse residue,           |Compensazione delle     |
|nell'ambito di quelle di cui al comma 679,|risorse residue ed      |
|conseguenti anche a riduzioni dei volumi  |assegnazione al gestore |
|di traffico rispetto a quelli previsti dal|dell'infrastruttura     |
|piano regolatorio 2016-2021 e riferiti al |ferroviaria nazionale   |
|periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e |                        |
|il 30 aprile 2021, sono destinate a       |                        |
|compensare il gestore dell'infrastruttura |                        |
|ferroviaria nazionale delle minori entrate|                        |
|derivanti dal gettito del canone per      |                        |
|l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria|                        |
|nel medesimo periodo. Entro il 30         |                        |
|settembre 2021, Rete ferroviaria italiana |                        |
|Spa trasmette al Ministero delle          |                        |
|infrastrutture e dei trasporti e          |                        |
|all'Autorita' di regolazione dei trasporti|                        |
|una rendicontazione sull'attuazione del   |                        |
|comma 679 e del presente comma.           |                        |
+------------------------------------------+------------------------+
|681. All'articolo 1, comma 1, della legge |Reintroduzione del      |
|14 luglio 1993, n. 238, dopo le parole: «i|parere parlamentare sui |
|contratti di programma» sono inserite le  |contratti di servizio   |
|seguenti: «e i contratti di servizio».    |ferroviario stipulati   |
|                                          |con societa' del gruppo |
|                                          |Ferrovie dello Stato    |
+------------------------------------------+------------------------+
|682. Il comma 2-ter dell'articolo 9 del   |Abrogazione della       |
|decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,    |disposizione che        |
|convertito, con modificazioni, dalla legge|sopprime il parere      |
|29 novembre 2007, n. 222, e' abrogato.    |parlamentare.           |
+------------------------------------------+------------------------+
|683. Previa sottoscrizione di apposito    |Conferimento alle       |
|accordo di programma tra lo Stato, le     |Regioni Veneto e Friuli |
|regioni e le province autonome            |Venezia Giulia delle    |
|interessate, sono attribuiti alla regione |funzioni relative ai    |
|autonoma Friuli Venezia Giulia, in        |servizi ferroviari      |
|attuazione di quanto previsto all'articolo|interregionali indivisi |
|9, comma 7, del decreto legislativo 1°    |                        |
|aprile 2004, n. 111, tutti i servizi di   |                        |
|trasporto ferroviario passeggeri          |                        |
|interregionale indivisi attualmente svolti|                        |
|sulle direttrici Trieste-Venezia e        |                        |
|Trieste-Udine-Venezia e alla regione      |                        |
|Veneto le funzioni e i compiti di         |                        |
|programmazione e di amministrazione dei   |                        |
|servizi ferroviari interregionali indivisi|                        |
|attualmente svolti sulla direttrice       |                        |
|Bologna-Brennero.                         |                        |
+------------------------------------------+------------------------+
|684. Entro il 31 dicembre 2021, la regione|Sottoscrizione contratti|
|Veneto e la regione Friuli Venezia Giulia |di servizio             |
|procedono all'affidamento dei servizi di  |                        |
|cui al comma 683 e alla sottoscrizione dei|                        |
|relativi contratti di servizio, che       |                        |
|costituiscono a tutti gli effetti servizi |                        |
|di interesse regionale.                   |                        |
+------------------------------------------+------------------------+
|685. Per l'effettuazione dei servizi      |Assegnazione delle      |
|ferroviari interregionali sono assegnati  |risorse alle regioni per|
|11.212.210 euro annui alla regione Veneto |l'effettuazione dei     |
|e 22.633.652 euro annui alla regione      |servizi interregionali  |
|Friuli Venezia Giulia a decorrere dalla   |ferroviari              |
|data effettiva di cessazione              |                        |
|dell'esercizio delle funzioni da parte del|                        |
|Ministero delle infrastrutture e dei      |                        |
|trasporti, ai sensi del comma 687. A tale |                        |
|fine, le risorse disponibili nello stato  |                        |
|di previsione della spesa del Ministero   |                        |
|dell'economia e delle finanze sono        |                        |
|integrate di 3.906.278 euro annui a       |                        |
|decorrere dall'anno 2021.                 |                        |
+------------------------------------------+------------------------+
|686. Dalla data di decorrenza             |Ripartizione delle      |
|dell'affidamento dei servizi di cui al    |risorse assegnate per il|
|comma 683 del presente articolo, le       |rinnovo del materiale   |
|risorse del fondo per il finanziamento    |rotabile ferroviario    |
|degli investimenti e lo sviluppo          |                        |
|infrastrutturale del Paese di cui         |                        |
|all'articolo 1, comma 140, della legge 11 |                        |
|dicembre 2016, n. 232, e all'articolo 1,  |                        |
|comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, |                        |
|n. 205, gia' stanziate per interventi di  |                        |
|rinnovo del materiale rotabile            |                        |
|ferroviario, sono assegnate alla regione  |                        |
|Veneto per 11.042.500 euro per l'anno     |                        |
|2021, 15.859.375 euro per l'anno 2022,    |                        |
|21.875.000 euro per l'anno 2023,          |                        |
|22.649.375 euro per l'anno 2024 e         |                        |
|4.375.000 euro per l'anno 2025 e alla     |                        |
|regione Friuli Venezia Giulia per         |                        |
|14.197.500 euro per l'anno 2021,          |                        |
|20.390.625 euro per l'anno 2022,          |                        |
|28.125.000 euro per l'anno 2023,          |                        |
|29.120.625 euro per l'anno 2024 e         |                        |
|5.625.000 euro per l'anno 2025.           |                        |
+------------------------------------------+------------------------+
|687. II Ministero delle infrastrutture e  |Continuita' del servizio|
|dei trasporti, al fine di garantire la    |fino all'affidamento    |
|continuita' del servizio, provvede ad     |alle regioni interessate|
|assicurare la continuita' dei collegamenti|                        |
|interregionali di cui al comma 683, nel   |                        |
|limite delle risorse destinate allo scopo,|                        |
|fino all'affidamento dei servizi di cui al|                        |
|comma 684 e comunque non oltre il 31      |                        |
|dicembre 2021.                            |                        |
+------------------------------------------+------------------------+
|688. Al fine di garantire un completo ed  |Tariffe sociali e       |
|efficace sistema di collegamenti aerei da |determinazione costi    |
|e per la Sicilia, che consenta di ridurre |insularita' della       |
|i disagi derivanti dalla condizione di    |Regione Siciliana       |
|insularita', e di assicurare la           |                        |
|continuita' del diritto alla mobilita', ai|                        |
|sensi dell'articolo 107, paragrafo 2,     |                        |
|lettera a), del Trattato sul funzionamento|                        |
|dell'Unione europea, nonche' di mitigare  |                        |
|gli effetti economici derivanti           |                        |
|dall'emergenza epidemiologica da COVID-19,|                        |
|il contributo previsto dall'articolo 1,   |                        |
|commi 124 e 125, della legge 27 dicembre  |                        |
|2019, n. 160, e' riconosciuto per ogni    |                        |
|biglietto aereo acquistato da e per       |                        |
|Palermo e Catania fino al 31 dicembre     |                        |
|2022, nel limite delle risorse            |                        |
|disponibili. A tale fine e' autorizzata la|                        |
|spesa di 25 milioni di euro per ciascuno  |                        |
|degli anni 2021 e 2022. Si applicano, in  |                        |
|quanto compatibili, le disposizioni del   |                        |
|decreto del Ministro delle infrastrutture |                        |
|e dei trasporti di cui al comma 126       |                        |
|dell'articolo 1 della citata legge n. 160 |                        |
|del 2019.                                 |                        |
+------------------------------------------+------------------------+
|689. Per le medesime finalita' di cui al  |Requisito per il        |
|comma 688 del presente articolo,          |riconoscimento del      |
|all'articolo 1, comma 125, della legge 27 |beneficio               |
|dicembre 2019, n. 160, sono apportate le  |                        |
|seguenti modificazioni:                   |                        |
|a) alla lettera c), le parole: «non       |                        |
|superiore a 20.000 euro» sono sostituite  |                        |
|dalle seguenti: «non superiore a 25.000   |                        |
|euro»                                     |                        |
|b) alla lettera d), le parole: «non       |                        |
|superiore a 20.000 euro» sono sostituite  |                        |
|dalle seguenti: «non superiore a 25.000   |                        |
|euro».                                    |                        |
+------------------------------------------+------------------------+
|690. Entro il 30 giugno 2021, in          |Attribuzione alla       |
|attuazione del principio di leale         |commissione paritetica  |
|collaborazione, la Commissione paritetica |per l'attuazione dello  |
|per l'attuazione dello statuto della      |statuto della Regione   |
|Regione siciliana, avvalendosi degli studi|Siciliana del compito di|
|e delle analisi di amministrazioni ed enti|quantificare i costi    |
|statali e di quelli elaborati dalla       |derivanti dalla         |
|medesima Regione, elabora stime economiche|condizione di           |
|e finanziarie sulla condizione di         |insularita'             |
|insularita' della medesima Regione.       |                        |
+------------------------------------------+------------------------+
|691. Il contributo di cui all'articolo 1, |Estensione fruibilita'  |
|comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, |bonus per l'acquisto di |
|n. 145, e' riconosciuto, nel limite di 20 |motoveicoli elettrici e |
|milioni di euro per ciascuno degli anni   |ibridi e rifinanziamento|
|2021, 2022 e 2023 e nel limite di 30      |del relativo Fondo      |
|milioni di euro per ciascuno degli anni   |                        |
|2024, 2025 e 2026, alle medesime          |                        |
|condizioni previste dal citato comma 1057,|                        |
|anche per gli acquisti di cui al medesimo |                        |
|comma effettuati negli anni dal 2021 al   |                        |
|2026.                                     |                        |
+------------------------------------------+------------------------+
|692. Al fine di riconoscere l'erogazione  |Rifinanziamento del     |
|del buono mobilita' per il rimborso degli |Programma sperimentale  |
|acquisti dei beni e servizi di cui        |buono mobilita'         |
|all'articolo 2, comma 1, terzo periodo,   |                        |
|del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,|                        |
|convertito, con modificazioni, dalla legge|                        |
|12 dicembre 2019, n. 141, effettuati dal 4|                        |
|maggio 2020 al 2 novembre 2020, il fondo  |                        |
|denominato «Programma sperimentale buono  |                        |
|mobilita'», di cui all'articolo 2, comma  |                        |
|1, primo periodo, del citato decreto-legge|                        |
|n. 111 del 2019, convertito, con          |                        |
|modificazioni, dalla legge n. 141 del     |                        |
|2019, e' incrementato di 100 milioni di   |                        |
|euro per l'anno 2021.                     |                        |
+------------------------------------------+------------------------+
|693. Alle medesime finalita' di cui al    |Finalizzazione delle    |
|comma 692 del presente articolo sono      |risorse derivanti dal   |
|destinate le risorse derivanti dal mancato|mancato o parziale      |
|o parziale utilizzo, alla data del 5      |utilizzo dei buoni      |
|dicembre 2020, dei buoni mobilita' erogati|mobilita' gia' erogati  |
|ai sensi dell'articolo 2, comma 1, terzo  |                        |
|periodo, del decreto- legge 14 ottobre    |                        |
|2019, n. 111, convertito, con             |                        |
|modificazioni, dalla legge 12 dicembre    |                        |
|2019, n. 141.                             |                        |
+------------------------------------------+------------------------+
|694. Alla conclusione delle procedure di  |Destinazione delle      |
|assegnazione delle risorse di cui ai commi|risorse residue         |
|692 e 693 del presente articolo, le       |all'erogazione del buono|
|eventuali disponibilita' sono destinate,  |mobilita' previsto in   |
|per l'anno 2021, alla finalita' di cui    |caso di rottamazione di |
|all'articolo 2, comma 1, sesto periodo,   |un'autovettura o        |
|del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,|motociclo inquinanti nei|
|convertito, con modificazioni, dalla legge|comuni oggetto di       |
|12 dicembre 2019, n. 141.                 |procedure di infrazione |
|                                          |europea per la qualita' |
|                                          |dell'aria               |
+------------------------------------------+------------------------+
|695. All'onere derivante dal comma 692 del|Copertura finanziaria   |
|presente articolo, pari a 100 milioni di  |per l'attuazione della  |
|euro per l'anno 2021, si provvede mediante|misura                  |
|utilizzo delle risorse gia' iscritte a    |                        |
|legislazione vigente sui capitoli dello   |                        |
|stato di previsione del Ministero         |                        |
|dell'ambiente e della tutela del          |                        |
|territorio e del mare per l'esercizio     |                        |
|finanziario 2021, finanziati con quota    |                        |
|parte dei proventi delle aste delle quote |                        |
|di emissione di CO2 di cui all'articolo 19|                        |
|del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. |                        |
|30                                        |                        |
+------------------------------------------+------------------------+
|696. Al comma 4 dell'articolo 93 del      |Immatricolazione dei    |
|codice della strada, di cui al decreto    |veicoli di interesse    |
|legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono  |storico e               |
|aggiunti, in fine, i seguenti periodi:    |collezionistico (Targhe |
|«L'immatricolazione dei veicoli di        |veicoli storici)        |
|interesse storico e collezionistico e'    |                        |
|effettuata su presentazione di un titolo  |                        |
|di proprieta' e di un certificato         |                        |
|attestante le caratteristiche tecniche    |                        |
|rilasciato dalla casa costruttrice o da   |                        |
|uno degli enti o delle associazioni       |                        |
|abilitati indicati dall'articolo 60. In   |                        |
|caso di nuova immatricolazione di veicoli |                        |
|che sono gia' stati precedentemente       |                        |
|iscritti al Pubblico registro             |                        |
|automobilistico e cancellati d'ufficio o  |                        |
|su richiesta di un precedente             |                        |
|proprietario, ad esclusione dei veicoli   |                        |
|che risultano demoliti ai sensi della     |                        |
|normativa vigente in materia di contributi|                        |
|statali alla rottamazione, il richiedente |                        |
|ha facolta' di ottenere le targhe e il    |                        |
|libretto di circolazione della prima      |                        |
|iscrizione al Pubblico registro           |                        |
|automobilistico, ovvero di ottenere una   |                        |
|targa del periodo storico di costruzione o|                        |
|di circolazione del veicolo, in entrambi i|                        |
|casi conformi alla grafica originale,     |                        |
|purche' la sigla alfa-numerica prescelta  |                        |
|non sia gia' presente nel sistema         |                        |
|meccanografico del Centro elaborazione    |                        |
|dati della Motorizzazione civile e        |                        |
|riferita a un altro veicolo ancora        |                        |
|circolante, indipendentemente dalla       |                        |
|difformita' di grafica e di formato di    |                        |
|tali documenti rispetto a quelli attuali  |                        |
|rispondenti allo standardeuropeo. Tale    |                        |
|facolta' e' concessa anche                |                        |
|retroattivamente per i veicoli che sono   |                        |
|stati negli anni reimmatricolati o        |                        |
|ritargati, purche' in regola con il       |                        |
|pagamento degli oneri dovuti. Il rilascio |                        |
|della targa e del libretto di circolazione|                        |
|della prima iscrizione al Pubblico        |                        |
|registro automobilistico, nonche' il      |                        |
|rilascio di una targa del periodo storico |                        |
|di costruzione o di circolazione del      |                        |
|veicolo sono soggetti al pagamento di un  |                        |
|contributo, il cui importo e i cui criteri|                        |
|e modalita' di versamento sono stabiliti  |                        |
|con decreto dirigenziale del Ministero    |                        |
|delle infrastrutture e dei trasporti. I   |                        |
|proventi derivanti dal contributo di cui  |                        |
|al periodo precedente concorrono al       |                        |
|raggiungimento degli obiettivi di finanza |                        |
|pubblica».                                |                        |
+------------------------------------------+------------------------+
|697. Al fine di raggiungere gli obiettivi |Obbligo per i           |
|di decarbonizzazione nell'ambito dei      |concessionari           |
|trasporti e facilitare la diffusione della|autostradali di dotare  |
|mobilita' elettrica non solo nell'ambito  |la propria rete di punti|
|urbano, i concessionari autostradali      |di ricarica elettrica di|
|provvedono a dotare le tratte di propria  |potenza elevata per gli |
|competenza di punti di ricarica di potenza|autoveicoli             |
|elevata, ai sensi dell'articolo 2, comma  |                        |
|1, lettera e), numero 2), del decreto     |                        |
|legislativo 16 dicembre 2016, n. 257,     |                        |
|garantendo che le infrastrutture messe a  |                        |
|disposizione consentano agli utilizzatori |                        |
|tempi di attesa per l'accesso al servizio |                        |
|non superiori a quelli offerti agli       |                        |
|utilizzatori di veicoli a combustione     |                        |
|interna. I concessionari autostradali,    |                        |
|entro sessanta giorni dalla data di       |                        |
|entrata in vigore della presente legge,   |                        |
|provvedono a pubblicare le caratteristiche|                        |
|tecniche minime delle soluzioni per la    |                        |
|ricarica di veicoli elettrici da          |                        |
|installare sulle tratte di propria        |                        |
|competenza e, nel caso in cui entro       |                        |
|centottanta giorni non provvedano a       |                        |
|dotarsi di un numero adeguato di punti di |                        |
|ricarica, consentono a chiunque ne faccia |                        |
|richiesta di candidarsi all'installazione |                        |
|delle suddette infrastrutture all'interno |                        |
|delle tratte di propria competenza. In    |                        |
|tali casi il concessionario e' tenuto a   |                        |
|pubblicare, entro trenta giorni dalla     |                        |
|ricezione della richiesta, una            |                        |
|manifestazione di interesse volta a       |                        |
|selezionare l'operatore sulla base delle  |                        |
|caratteristiche tecniche della soluzione  |                        |
|proposta, delle condizioni commerciali che|                        |
|valorizzino l'efficienza, la qualita' e la|                        |
|varieta' dei servizi nonche' dei modelli  |                        |
|contrattuali idonei ad assicurare la      |                        |
|competitivita' dell'offerta in termini di |                        |
|qualita' e disponibilita' dei servizi.    |                        |
+------------------------------------------+------------------------+
|698. Al fine di promuovere nuovi sistemi  |Introduzione credito    |
|di mobilita' sostenibile, attraverso la   |d'imposta per l'acquisto|
|definizione di processi di ottimizzazione |di cargo bike e cargo   |
|della logistica in ambito urbano, alle    |bike a pedalata         |
|microimprese e piccole imprese, di cui    |assistita da parte delle|
|alla raccomandazione 2003/361/CE della    |microimprese e delle    |
|Commissione, del 6 maggio 2003, che       |piccole imprese di      |
|svolgono attivita' di trasporto merci     |trasporto merci urbano  |
|urbano di ultimo miglio, nel limite       |                        |
|massimo complessivo di 2 milioni di euro  |                        |
|per l'anno 2021, e' riconosciuto un       |                        |
|credito d'imposta annuo nella misura      |                        |
|massima del 30 per cento delle spese      |                        |
|sostenute e documentate per l'acquisto di |                        |
|cargo bike e cargo bike a pedalata        |                        |
|assistita fino ad un importo massimo      |                        |
|annuale di 2.000 euro per ciascuna impresa|                        |
|beneficiaria. Con decreto del Ministro    |                        |
|dell'ambiente e della tutela del          |                        |
|territorio e del mare, di concerto con il |                        |
|Ministro delle infrastrutture e dei       |                        |
|trasporti e del Ministro dell'economia e  |                        |
|delle finanze, da emanare entro sessanta  |                        |
|giorni dalla data di entrata in vigore    |                        |
|della presente legge, sono definiti i     |                        |
|criteri e le modalita' di applicazione e  |                        |
|fruizione del credito d'imposta di cui al |                        |
|presente comma, anche con riguardo        |                        |
|all'ammontare del credito d'imposta       |                        |
|spettante. Al fine di incentivare l'uso di|                        |
|cargo bike a pedalata assistita nel       |                        |
|trasporto merci urbano, all'articolo 50,  |                        |
|comma 1, del codice della strada, di cui  |                        |
|al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. |                        |
|285, e' aggiunto, in fine, il seguente    |                        |
|periodo: «I velocipedi a pedalata         |                        |
|assistita possono essere dotati di un     |                        |
|pulsante che permetta di attivare il      |                        |
|motore anche a pedali fermi, purche' con  |                        |
|questa modalita' il veicolo non superi i 6|                        |
|km/h.».                                   |                        |
+------------------------------------------+------------------------+
|699. L'efficacia delle disposizioni di cui|Autorizzazione della    |
|al comma 698 e' subordinata               |Commissione europea ai  |
|all'autorizzazione della Commissione      |sensi dell'articolo 108,|
|europea ai sensi dell'articolo 108,       |paragrafo 3, del        |
|paragrafo 3, del Trattato sul             |Trattato sul            |
|funzionamento dell'Unione europea.        |funzionamento           |
|                                          |dell'Unione europea     |
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|700. Al fine di fare fronte ai danni      |Autorizzazione di spesa |
|causati dagli eventi alluvionali          |per gli eventi          |
|verificatisi negli anni 2019 e 2020, per i|alluvionali avvenuti nel|
|quali e' stato dichiarato lo stato di     |2019 e nel 2020 con     |
|emergenza ai sensi dell'articolo 24, comma|istituzione di apposito |
|1, del codice della protezione civile, di |Fondo                   |
|cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018,|                        |
|n. 1, e' autorizzata la spesa di 100      |                        |
|milioni di euro per l'anno 2021, da       |                        |
|destinare alla realizzazione degli        |                        |
|interventi urgenti e alla ricognizione dei|                        |
|fabbisogni previsti dall'articolo 25,     |                        |
|comma 2, lettere d) ed e), del citato     |                        |
|codice, di cui al decreto legislativo n. 1|                        |
|del 2018. A tale fine, nello stato di     |                        |
|previsione del Ministero dell'economia e  |                        |
|delle finanze, e' istituito, per l'anno   |                        |
|2021, un apposito fondo da trasferire alla|                        |
|Presidenza del Consiglio dei ministri -   |                        |
|Dipartimento della protezione civile. Alla|                        |
|ripartizione delle risorse del fondo di   |                        |
|cui al secondo periodo si provvede con    |                        |
|ordinanza del Capo del Dipartimento della |                        |
|protezione civile, di concerto con il     |                        |
|Ministro dell'economia e delle finanze.   |                        |
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