Art. 8. Confezionamento 1. Per i vini a denominazione di origine controllata «Bardolino» immessi al consumo fino a litri 5, e' obbligatorio l'uso delle tradizionali bottiglie e fiaschi di vetro. 2. E' consentito inoltre, secondo la normativa vigente per il confezionamento dei vini DOC «Bardolino», con esclusione della tipologia Chiaretto spumante, l'uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, nei volumi da 2 a 3 litri. 3. I sistemi di chiusura sono quelli previsti dalle norme vigenti.