(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
 
                           Confezionamento 
 
    1. Per i vini a denominazione di origine controllata  «Bardolino»
immessi al consumo fino  a  litri  5,  e'  obbligatorio  l'uso  delle
tradizionali bottiglie e fiaschi di vetro. 
    2. E' consentito inoltre, secondo la  normativa  vigente  per  il
confezionamento  dei  vini  DOC  «Bardolino»,  con  esclusione  della
tipologia Chiaretto spumante, l'uso dei  contenitori  alternativi  al
vetro costituiti da un otre  in  materiale  plastico  pluristrato  di
polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di  cartone  o  di
altro materiale rigido, nei volumi da 2 a 3 litri. 
    3. I  sistemi  di  chiusura  sono  quelli  previsti  dalle  norme
vigenti.