Art. 4. Norma per la viticoltura 1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini delle sottozone «Montebaldo», «La Rocca», «Sommacampagna» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche. I vigneti, pertanto devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la produzione della denominazione di origine di cui si tratta; sono, pertanto, da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati. 2. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini delle sottozone «Montebaldo», «La Rocca», «Sommacampagna» non deve essere superiore a 10 tonnellate per ettaro. In annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata a detto limite purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo. 3. Le uve destinate alla vinificazione dei vini della sottozone «Montebaldo», «La Rocca», «Sommacampagna» al momento della raccolta, nel loro insieme, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11% vol.