Art. 3 
 
                               Deroghe 
 
  1. Per l'espletamento  degli  interventi  previsti  dalla  presente
ordinanza, si provvede, ove  necessario  e  sulla  base  di  apposita
motivazione, nel  rispetto  dei  principi  generali  dell'ordinamento
giuridico e delle norme dell'Unione europea, in deroga alle  seguenti
disposizioni normative: 
    decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254,
art. 14; 
    regio decreto 18 novembre  1923,  n.  2440,  articoli  3,  5,  6,
secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20; 
    regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, articoli 7 e 8; 
    regio decreto 23 maggio 1924, n, 827, art. 37, 38, 39, 40, 41, 42
e 119; 
    legge  7  agosto  1990,  n.  241  e   successive   modifiche   ed
integrazioni articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20; 
    regio decreto 30 marzo 1942, n. 327,  art.  34  ed  art.  36  del
decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; 
    decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72; 
    decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno  2001,  n.  327,
articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,  21,
22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49; 
    art. 191, comma 3, del decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.
267, allo scopo di permettere ai comuni di andare in  deroga  per  le
somme urgenze ai tempi stringenti relativi alla copertura di spesa di
fine anno; 
    leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse  alle
attivita' previste dalla presente ordinanza. 
  2. Per  l'espletamento  delle  attivita'  previste  dalla  presente
ordinanza, i  soggetti  di  cui  all'art.  1,  per  le  attivita'  di
rispettiva competenza, possono avvalersi delle procedure di cui  agli
articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50  in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Con riferimento alle procedure di somma urgenza,  i  termini  per  la
redazione della perizia giustificativa di cui al  comma  4  dell'art.
163 e per il controllo dei requisiti  di  partecipazione  di  cui  al
comma 7 dell'art. 163 possono  essere  derogati.  Di  conseguenza  e'
derogato il termine di cui al secondo periodo del comma 10  dell'art.
163; 
  3. I soggetti di cui all'art. 1, per  le  attivita'  di  rispettiva
competenza,  nel  rispetto  dei  principi  generali  dell'ordinamento
giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22  ottobre
2004 e dei vincoli derivanti  dall'ordinamento  comunitario,  per  la
realizzazione  degli  interventi  di  cui  alla  presente  ordinanza,
possono  procedere  in  deroga  ai  seguenti  articoli  del   decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
    21, allo scopo di autorizzare le procedure di  affidamento  anche
in assenza della delibera di programmazione; 
    32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire  la
semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento  della
relativa tempistica  alle  esigenze  del  contesto  emergenziale;  la
deroga all'art. 36, comma 2, lettera a),  e'  consentita  nei  limiti
di euro 200.000,00 e quella agli articoli 76 e 98  e'  riferita  alle
tempistiche  e  modalita'  delle  comunicazioni  ivi   previste,   da
esercitare  in  misura  compatibile  con  le  esigenze  del  contesto
emergenziale; 
    35, allo scopo di consentire l'acquisizione  di  beni  e  servizi
omogenei e analoghi,  caratterizzati  da  regolarita',  da  rinnovare
periodicamente entro il periodo emergenziale; 
    37 e 38, allo scopo di consentire di  procedere  direttamente  ed
autonomamente all'acquisizione di  lavori,  servizi  e  forniture  di
qualsiasi importo in assenza del possesso  della  qualificazione  ivi
prevista e del ricorso alle Centrali di committenza; 
    40  e  52,  allo  scopo  di  ammettere  mezzi  di   comunicazione
differenti da quelli elettronici, ove le condizioni  determinate  dal
contesto emergenziale lo richiedono; 
    59, comma 1-bis, allo scopo  di  consentire  l'affidamento  anche
sulla base del progetto definitivo. In  tal  caso  la  redazione  del
piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del decreto
legislativo  9  aprile  2008,  n.  81  puo'  essere  messa  a  carico
dell'affidatario in fase di elaborazione del progetto esecutivo; 
    60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura
per la scelta del contraente; 
    63, comma  2,  lettera  c)  relativamente  alla  possibilita'  di
consentire  lo  svolgimento  di  procedure  negoziate  senza   previa
pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta
del contraente e avviare, per ragioni di  estrema  urgenza  a  tutela
della salute e dell'ambiente, gli interventi infrastrutturali di  cui
alla presente ordinanza. Tale deroga, se  necessaria,  potra'  essere
utilizzata anche per l'individuazione dei soggetti  cui  affidare  la
verifica preventiva della progettazione di cui all'art. 26, comma  6,
lettera a), del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016; 
    77, allo scopo di consentire la scelta  dei  commissari  di  gara
anche tra i soggetti non iscritti all'albo istituito presso l'ANAC; 
    93 e 103, ove necessario e previa adeguata motivazione; 
    95, relativamente alla possibilita' di adottare  il  criterio  di
aggiudicazione con il prezzo piu'  basso  anche  al  di  fuori  delle
ipotesi previste dalla norma; 
    97, relativamente alla possibilita' di esercitare la facolta'  di
esclusione automatica fino a quando il numero delle  offerte  ammesse
non e' inferiore a cinque; 
    31, allo  scopo  di  autorizzare,  ove  strettamente  necessario,
l'individuazione del RUP  tra  soggetti  idonei  estranei  agli  enti
appaltanti, anche dipendenti  di  ruolo  di  altri  soggetti  o  enti
pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno  in
possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli  incarichi  e
dell'incremento  delle   esigenze   di   natura   tecnico-progettuali
derivanti dalle esigenze emergenziali; 
    24, allo scopo  di  autorizzare  l'affidamento  dell'incarico  di
progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in  caso
di assenza o insufficienza  di  personale  interno  in  possesso  dei
requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e  dell'incremento
delle esigenze  di  natura  tecnico  -  progettuali  derivanti  dalle
esigenze emergenziali; 
    25, 26 e 27, allo  scopo  di  autorizzare  la  semplificazione  e
l'accelerazione   della   procedura   concernente   la    valutazione
dell'interesse archeologico e le fasi di  verifica  preventiva  della
progettazione e di approvazione dei relativi progetti; 
    157,  allo  scopo   di   consentire   l'adozione   di   procedure
semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione
e connessi, secondo le modalita' ed entro i  limiti  stabiliti  dalla
presente ordinanza; 
    105, allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto
di  subappalto  a  far   data   dalla   richiesta   dell'appaltatore,
effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo  le
modalita' descritte all'art. 163, comma 7, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50; limitatamente all'indicazione obbligatoria  della
terna dei subappaltatori di cui al comma 6; 
    106, allo scopo di consentire varianti anche se non previste  nei
documenti di gara iniziali  e  allo  scopo  di  derogare  ai  termini
previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC. 
  4. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione
dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i  soggetti  di
cui all'art. 1, per le attivita' di rispettiva competenza, accettano,
anche in deroga agli articoli 81 ed 85  del  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  circa  il
possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di  evidenza
pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'art.  163,
comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  mediante  la
Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, o i mezzi di prova di cui all'art. 86, ovvero  tramite
altre idonee modalita' compatibili con la gestione  della  situazione
emergenziale, individuate dai medesimi  soggetti  responsabili  delle
procedure. 
  5. Fermo restando quanto previsto al comma 3, per la  realizzazione
degli interventi e  ai  fini  dell'acquisizione  di  lavori,  beni  e
servizi, strettamente connessi alle attivita' di cui alla presente  i
soggetti  di  cui  all'art.  1,  per  le  attivita'   di   rispettiva
competenza, provvedono, mediante le procedure di cui  all'art.  36  e
63,  anche  non  espletate  contestualmente,  previa  selezione,  ove
possibile e qualora  richiesto  dalla  normativa,  di  almeno  cinque
operatori economici, effettuando le verifiche circa il  possesso  dei
requisiti, secondo le modalita' descritte all'art. 163, comma 7,  del
decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50.  Ove  esistenti,  tali
operatori  sono  selezionati  all'interno  delle  white  list   delle
prefetture.Qualora tali  operatori  non  siano  presenti  all'interno
delle  white  list  delle  prefetture,  le  sopra  citate   verifiche
comprendono anche i controlli antimafia di cui al decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159. Tali operatori,  sempre  nel  rispetto  del
principio di rotazione  degli  inviti  e  degli  affidamenti  possono
essere selezionati nell'ambito degli elenchi risultanti a seguito  di
manifestazioni di interesse gia'  espletate  dal  Dipartimento  della
protezione civile ovvero da Consip S.p.a. 
  6. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione  degli  interventi
di cui alla presente ordinanza, i soggetti di  cui  all'art.  1,  per
quanto di rispettiva competenza, possono  procedere  all'applicazione
delle norme e dei principi espressi nel decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76,  convertito  in  legge,  con  modificazioni,  dalla  legge  11
settembre 2020,  n.  120,  nonche'  prevedere,  specificatamente,  se
ritenuto necessario, premi  di  accelerazione  e  penalita'  adeguate
all'urgenza anche in deroga a quanto previsto dall'art.  113-bis  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e lavorazioni su piu' turni
giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro. 
  7. Nell'espletamento delle  procedure  di  affidamento  di  lavori,
servizi e forniture strettamente connesse alle attivita' di cui  alla
presente ordinanza, i soggetti di  cui  all'art.  1,  per  quanto  di
rispettiva competenza, possono verificare le offerte anomale ai sensi
dell'art.  97  del  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.   50,
richiedendo le necessarie spiegazioni  per  iscritto,  assegnando  al
concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale  in
atto e comunque non inferiore  a  cinque  giorni.  Qualora  l'offerta
risulti anomala all'esito del procedimento di verifica,  il  soggetto
aggiudicatario e' liquidato ai sensi dell'art. 163, comma 5,  per  la
parte di opere, servizi o forniture eventualmente gia' realizzata.