Art. 11 
 
                      Revoca delle agevolazioni 
 
  1. Il soggetto gestore dispone la revoca totale  o  parziale  delle
agevolazioni concesse nei seguenti casi: 
    a) verifica dell'assenza di  uno  o  piu'  requisiti,  ovvero  di
documentazione incompleta  o  irregolare,  per  fatti  imputabili  al
soggetto richiedente le agevolazioni e non sanabili; 
    b) mancato rispetto dei tempi previsti per la  realizzazione  del
programma  di  investimento,  comprensivi  della  eventuale   proroga
concessa, fatti salvi i casi di forza maggiore; 
    c) trasferimento, alienazione o destinazione ad  usi  diversi  da
quelli previsti nel programma di investimento, senza l'autorizzazione
del soggetto gestore, dei beni mobili e dei diritti aziendali ammessi
alle agevolazioni, prima che siano trascorsi tre anni dalla  data  di
ultimazione del programma di investimento medesimo; 
    d)  delocalizzazione  dell'attivita'   produttiva   oggetto   del
programma in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad  eccezione
degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni
dalla data di ultimazione dell'iniziativa agevolata; 
    e) cessazione dell'attivita' dell'impresa  agevolata  ovvero  sua
alienazione,  totale  o  parziale,  o  concessione  in  locazione,  o
trasferimento all'estero prima che siano  trascorsi  tre  anni  dalla
data di ultimazione del programma di investimento; 
    f) fallimento, messa in liquidazione o sottoposizione a procedure
concorsuali con finalita' liquidatorie del soggetto beneficiario; 
    g) mancato adempimento agli obblighi di monitoraggio e  controllo
di cui all'art. 13; 
    h) mancata restituzione protratta per oltre un anno di  una  rata
del finanziamento concesso; 
    i) negli ulteriori casi di revoca totale o parziale previsti  dal
contratto di finanziamento.