Art. 20 
 
                      Agevolazioni concedibili 
 
  1. Le agevolazioni di cui al presente capo  III  sono  concesse  ai
sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art.  17  del  regolamento
GBER e assumono la forma di finanziamento agevolato, a un tasso  pari
a zero della durata massima di dieci anni, e di  contributo  a  fondo
perduto, per un importo complessivamente non superiore al novanta per
cento della spesa ammissibile, fermo restando  che  il  contributo  a
fondo perduto puo' essere concesso nei limiti del quindici per  cento
delle sole immobilizzazioni materiali e immateriali di  cui  all'art.
19,  comma  1,  lettere  c)  e  d).  Qualora  il  valore  complessivo
dell'agevolazione ecceda i limiti di intensita' previsti dal predetto
art. 17 del  regolamento  GBER,  l'importo  del  contributo  a  fondo
perduto e' ridotto al fine di garantirne il rispetto. 
  2. Il finanziamento agevolato di  cui  al  comma  1  e'  restituito
dall'impresa beneficiaria,  senza  interessi,  secondo  un  piano  di
ammortamento a rate semestrali costanti posticipate  scadenti  il  31
maggio e il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dalla seconda delle
precitate date successiva a quella di erogazione dell'ultima quota  a
saldo delle agevolazioni concesse. 
  3. I finanziamenti di cui al comma 1 di  importo  non  superiore  a
euro 250.000,00 non  sono  assistiti  da  forme  di  garanzia,  fermo
restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle  agevolazioni
erogate sono, comunque, assistiti da privilegio  ai  sensi  dell'art.
24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.  I  finanziamenti
di importo superiore a euro 250.000,00 devono essere  assistititi  da
privilegio speciale, ove acquisibile nell'ambito  degli  investimenti
agevolati ed in  funzione  della  natura  dei  beni,  e,  qualora  il
programma  di  investimenti  agevolato  comprenda  anche   l'acquisto
dell'immobile sede dell'attivita', da  ipoteca  di  primo  grado  sul
medesimo immobile. 
  4. Fermo restando quanto previsto  all'art.  11,  lettera  h),  del
presente decreto, nel caso di ritardo nel  pagamento  della  rata  di
ammortamento, decorre, senza necessita' di  intimazione  e  messa  in
mora, un interesse di mora pari al  Tasso  ufficiale  di  riferimento
(TUR) vigente alla data di scadenza della  rata,  maggiorato  di  tre
punti percentuali.