Art. 5 
 
                       Scambio di informazioni 
 
  1.  Per  le  operazioni   di   importazione   definitiva   di   oli
lubrificanti, l'ufficio competente invia al Consorzio i dati relativi
ai  soggetti  che  hanno  effettuato  le   medesime   operazioni   di
importazione,  unitamente  ai  quantitativi   di   oli   lubrificanti
importati e all'ammontare del contributo versato da ciascun soggetto,
ai fini della contabilizzazione  e  dell'eventuale  fatturazione  del
contributo nonche' della verifica dell'adesione dei medesimi soggetti
al Consorzio e del calcolo delle relative quote consortili. 
  2. Per la trasmissione delle informazioni di cui  al  comma  1,  il
Consorzio stipula,  nel  rispetto  della  normativa  di  riferimento,
un'apposita convenzione con l'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli,
con oneri posti a carico del medesimo Consorzio per il ristoro  delle
spese sostenute dall'Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli  per  le
attivita' ad essa correlate; con la stessa convenzione sono  altresi'
definiti i tempi e le modalita' per la predetta trasmissione. 
  3. Con la convenzione di cui  al  comma  2  puo'  essere  regolato,
altresi', sempre con oneri posti a carico del Consorzio,  lo  scambio
di  dati  e  informazioni,  finalizzato  al  riscontro  del  corretto
versamento del contributo, inerenti le immissioni in consumo  di  cui
all'art. 3, comma 1, lettera a) e la relativa  destinazione  prevista
degli oli lubrificanti.