IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
                           su proposta del 
 
                   MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA 
                  TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELLA DIFESA 
 
  Vista la legge 8 luglio 1986,  n.  349,  recante  «Istituzione  del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale» e  in
particolare l'art. 8, comma 4, alla stregua  del  quale  il  Ministro
dell'ambiente, per la vigilanza,  la  prevenzione  e  la  repressione
delle violazioni compiute  in  danno  dell'ambiente  si  avvale,  fra
l'altro, del Corpo forestale dello Stato,  con  particolare  riguardo
alla  tutela  del  patrimonio  naturalistico,  previa  intesa  con  i
Ministri competenti; 
  Visto l'art. 21, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che affida al
Corpo forestale dello  Stato  la  sorveglianza  delle  aree  naturali
protette di  rilievo  internazionale  e  nazionale  rinviando  ad  un
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  emanato
su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto  con  il  Ministro
dell'agricoltura e foreste, l'individuazione delle  strutture  e  del
personale del Corpo forestale dello Stato  da  dislocare  presso  gli
enti  parco,  sotto  la  dipendenza  funzionale  degli  stessi,   per
l'espletamento dei servizi di sorveglianza di cui  al  predetto  art.
21; 
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e  in
particolare gli articoli 35, 36 e 37; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del  14  settembre
2002, n. 216, concernente i coordinamenti territoriali per l'ambiente
del Corpo forestale dello Stato e, in particolare l'art. 1, comma  1,
il quale dispone che  «Presso  ogni  parco  nazionale,  costituito  o
adeguato ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394,  e  successive
modificazioni ed integrazioni,  i  cui  territori  non  ricadono  nel
perimetro di regioni a  statuto  speciale  o  province  autonome,  e'
dislocato,  ai  sensi  dell'art.  21   della   legge   medesima,   un
coordinamento  territoriale  del  Corpo  forestale  dello  Stato  per
l'ambiente, con circoscrizione coincidente con la perimetrazione  del
parco stesso»; 
  Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante il nuovo ordinamento
del Corpo forestale dello Stato; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  14
maggio 2012, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  251  del  26
ottobre 2012 che ha modificato ed integrato l'art. 1,  comma  3,  del
richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
luglio 2002; 
  Visto l'art. 8, comma 1, lettera a) e comma 5, della legge 7 agosto
2015,  n.  124,  recante  «Deleghe   al   Governo   in   materia   di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  177  e,  in
particolare, l'art. 7, comma 2, lettera i), ai  sensi  del  quale  la
sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di  rilevanza
nazionale e internazionale, nonche' delle altre aree protette secondo
le modalita' previste dalla legislazione vigente, ad eccezione  delle
acque marine confinanti con le predette aree,  e'  affidata  all'Arma
dei   carabinieri,   nonche'   il   successivo   art.   8,    recante
«Riorganizzazione   dell'Arma   dei   carabinieri   in    conseguenza
dell'assorbimento del Corpo forestale dello  Stato»,  nonche'  l'art.
18, comma 6, del citato decreto legislativo; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 2016
di istituzione del Parco nazionale «Isola di Pantelleria» e dell'ente
Parco nazionale «Isola di Pantelleria»; 
  Considerata la necessita' di  procedere  ad  un  aggiornamento  dei
contenuti dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 5
luglio 2002 e del 14 maggio 2012 alla luce del decreto legislativo 19
agosto 2016, n.  177,  anche  al  fine  di  recepire  le  consistenze
organiche dei reparti Carabinieri parco nazionale; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  16
settembre 2019,  con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato  alla
Presidenza del Consiglio dei  ministri,  on.  Riccardo  Fraccaro,  e'
stata conferita la delega per la firma dei decreti, degli atti e  dei
provvedimenti  di  competenza  del  Presidente  del   Consiglio   dei
ministri; 
  Acquisito il formale assenso del Ministero della  difesa  con  nota
del 14 luglio 2020; 
  Su  proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della   tutela   del
territorio e del mare; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Presso ogni parco nazionale,  costituito  o  adeguato  ai  sensi
della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il  cui  territorio  non  ricade
esclusivamente nel perimetro di regioni a statuto speciale o province
autonome, e' dislocato, ai sensi dell'art. 21 della  legge  medesima,
un   reparto   Carabinieri   parco   nazionale,   comprensivo   delle
articolazioni periferiche, dipendente dal Comando  unita'  forestali,
ambientali  e   agroalimentari   dell'Arma   dei   carabinieri,   con
circoscrizione coincidente con la perimetrazione del parco stesso. 
  2. La dotazione organica dei reparti Carabinieri  parco  nazionale,
comprensiva  delle  articolazioni  periferiche,  e'  quella  di   cui
all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto. 
  3. Il reparto Carabinieri parco nazionale di cui al comma 1,  opera
con vincolo di dipendenza funzionale dall'Ente  parco  nazionale  nel
rispetto dell'unitarieta' di struttura ed  organizzazione  gerarchica
del  personale  dell'Arma  dei  carabinieri,  per  il   tramite   del
comandante del reparto stesso. Le priorita' degli interventi  tecnici
da  attuare  sono  individuate  sulla  base  di  un  Piano  operativo
predisposto e sottoscritto  dall'ente  parco  e  dal  comandante  del
reparto Carabinieri parco nazionale. 
  4. Ad ogni reparto Carabinieri parco nazionale di cui al  comma  1,
e' assegnato personale dei ruoli dell'Arma  dei  carabinieri  la  cui
specifica   formazione   sara'   assicurata   mediante    corsi    di
specializzazione organizzati di intesa con il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare.