Art. 10 
 
 
                   Attivita' dell'Ufficio speciale 
 
  1. Ai sensi dell'art. 12-bis, commi 1 e  1-bis  del  decreto-legge,
gli Uffici speciali per  la  ricostruzione,  procedono  all'attivita'
istruttoria delle domande di contributo, presentate con le  modalita'
informatiche previste ai sensi dell'art. 6 della presente  ordinanza,
provvedendo  preliminarmente  a  verificare  la  legittimazione   del
richiedente   e   l'abilitazione   del   professionista   e    quindi
all'accertamento  della  completezza  delle  certificazioni   e   dei
documenti    prodotti,    sotto    propria    responsabilita',    dal
professionista. 
  2. In caso di  incompletezza  della  certificazione  allegata  alla
domanda, gli Uffici speciali procedono  alla  regolarizzazione  della
domanda in contraddittorio con il professionista, ai sensi  dell'art.
6 della presente ordinanza. Ai sensi dell'art. 10-bis della legge  n.
241/1990,  ove  persistano  motivi  ostativi  all'accoglimento  della
domanda, gli Uffici speciali ne danno  tempestivamente  comunicazione
agli istanti che, nel termine di dieci giorni, hanno  il  diritto  di
presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate
da documenti. In caso di mancato accoglimento  delle  osservazioni  e
dei  rilievi  nel  termine  di  dieci  giorni,  gli  Uffici  speciali
trasmettono al vice Commissario la proposta di rigetto della  domanda
di contributo. Nel caso di positivo riscontro,  gli  Uffici  speciali
provvedono a trasmettere la proposta di concessione del contributo al
vice  Commissario,  che  delibera  in  via   definitiva.   Per   tali
adempimenti e per la convocazione  della  Conferenza  regionale,  ove
prevista dal decreto-legge, si applicano le modalita'  procedimentali
e i termini  stabiliti  dall'art.  6  della  presente  ordinanza.  Le
verifiche a campione sono svolte ai  sensi  del  successivo  art.  12
della presente ordinanza. 
  3. Gli Uffici speciali per la ricostruzione provvedono  altresi'  a
definire elenchi separati delle  richieste  di  contributo  ai  sensi
dell'art. 13 della presente ordinanza.