Art. 10 Attivita' dell'Ufficio speciale 1. Ai sensi dell'art. 12-bis, commi 1 e 1-bis del decreto-legge, gli Uffici speciali per la ricostruzione, procedono all'attivita' istruttoria delle domande di contributo, presentate con le modalita' informatiche previste ai sensi dell'art. 6 della presente ordinanza, provvedendo preliminarmente a verificare la legittimazione del richiedente e l'abilitazione del professionista e quindi all'accertamento della completezza delle certificazioni e dei documenti prodotti, sotto propria responsabilita', dal professionista. 2. In caso di incompletezza della certificazione allegata alla domanda, gli Uffici speciali procedono alla regolarizzazione della domanda in contraddittorio con il professionista, ai sensi dell'art. 6 della presente ordinanza. Ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, ove persistano motivi ostativi all'accoglimento della domanda, gli Uffici speciali ne danno tempestivamente comunicazione agli istanti che, nel termine di dieci giorni, hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. In caso di mancato accoglimento delle osservazioni e dei rilievi nel termine di dieci giorni, gli Uffici speciali trasmettono al vice Commissario la proposta di rigetto della domanda di contributo. Nel caso di positivo riscontro, gli Uffici speciali provvedono a trasmettere la proposta di concessione del contributo al vice Commissario, che delibera in via definitiva. Per tali adempimenti e per la convocazione della Conferenza regionale, ove prevista dal decreto-legge, si applicano le modalita' procedimentali e i termini stabiliti dall'art. 6 della presente ordinanza. Le verifiche a campione sono svolte ai sensi del successivo art. 12 della presente ordinanza. 3. Gli Uffici speciali per la ricostruzione provvedono altresi' a definire elenchi separati delle richieste di contributo ai sensi dell'art. 13 della presente ordinanza.