Art. 11 
 
 
                        Attivita' del Comune 
 
  1. Resta ferma la competenza dei comuni in materia di edilizia e di
urbanistica nonche', qualora ne ricorrano le condizioni,  in  materia
di sportello unico delle attivita' produttive. 
  2. Le domande di permesso di costruire  o  di  titolo  unico,  sono
esaminate dai comuni,  rispettivamente  ai  sensi  dell'art.  20  del
decreto del Presidente della Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380  e
dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica  7  settembre
2010 n. 160; le SCIA sono esaminate ai sensi degli articoli 22  e  23
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380.
Sono  compresi  nel  regime  della  SCIA  tutti  gli  interventi   di
manutenzione straordinaria, restauro  e  risanamento  conservativo  e
ristrutturazione   edilizia,   anche   con   totale   demolizione   e
ricostruzione  dell'edificio,   purche'   nei   limiti   dei   volumi
preesistenti, fatti salvi i modesti incrementi derivanti per  ragioni
di adeguamento alla normativa anti sismica, di  adeguamento  igienico
sanitario e di efficientamento  energetico  e  previsti  dalle  norme
vigenti. 
  3. Compete altresi' al comune in  tutti  i  casi  di  cui  all'art.
12-bis, comma 1-bis, del decreto-legge e cioe' nei  casi  in  cui  il
professionista non  abbia  certificato  la  conformita'  urbanistica,
nonche' nei casi in cui sia necessario il rilascio  del  permesso  di
costruire o del titolo unico ai  sensi  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 160 del 2010, il rilascio del relativo parere  in
seno alla Conferenza regionale. Nell'ipotesi in cui il professionista
non abbia accertato la conformita' urbanistica  ai  sensi  di  quanto
previsto dall'art. 7 della  presente  ordinanza,  il  comune  esprime
parere  sulla  conformita'  urbanistica  in  seno   alla   Conferenza
regionale  in  ordine  alla  legittima   preesistenza   dell'edificio
danneggiato e all'assenza di vincoli urbanistici di  inedificabilita'
assoluta dell'area. 
  4. Competono al  comune  le  attivita'  previste  dal  decreto  del
Presidente della  Repubblica  n.  380  del  2001  e  dalle  leggi,  i
controlli  nel  rispetto  del  successivo  art.  12  della   presente
ordinanza, nonche' il rilascio dell'attestazione di cui  all'art.  4,
lett. b), punto 3, della presente ordinanza  e  degli  atti  relativi
alla sanatoria degli interventi edilizi indicati  nell'art.  1-sexies
della legge 24 luglio 2018, n. 89. 
  5.  Competono  altresi'  ai   comuni   le   attivita'   istruttorie
eventualmente  delegate  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  4-bis   del
decreto-legge.