Art. 11 Attivita' del Comune 1. Resta ferma la competenza dei comuni in materia di edilizia e di urbanistica nonche', qualora ne ricorrano le condizioni, in materia di sportello unico delle attivita' produttive. 2. Le domande di permesso di costruire o di titolo unico, sono esaminate dai comuni, rispettivamente ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 160; le SCIA sono esaminate ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Sono compresi nel regime della SCIA tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, anche con totale demolizione e ricostruzione dell'edificio, purche' nei limiti dei volumi preesistenti, fatti salvi i modesti incrementi derivanti per ragioni di adeguamento alla normativa anti sismica, di adeguamento igienico sanitario e di efficientamento energetico e previsti dalle norme vigenti. 3. Compete altresi' al comune in tutti i casi di cui all'art. 12-bis, comma 1-bis, del decreto-legge e cioe' nei casi in cui il professionista non abbia certificato la conformita' urbanistica, nonche' nei casi in cui sia necessario il rilascio del permesso di costruire o del titolo unico ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, il rilascio del relativo parere in seno alla Conferenza regionale. Nell'ipotesi in cui il professionista non abbia accertato la conformita' urbanistica ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 della presente ordinanza, il comune esprime parere sulla conformita' urbanistica in seno alla Conferenza regionale in ordine alla legittima preesistenza dell'edificio danneggiato e all'assenza di vincoli urbanistici di inedificabilita' assoluta dell'area. 4. Competono al comune le attivita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e dalle leggi, i controlli nel rispetto del successivo art. 12 della presente ordinanza, nonche' il rilascio dell'attestazione di cui all'art. 4, lett. b), punto 3, della presente ordinanza e degli atti relativi alla sanatoria degli interventi edilizi indicati nell'art. 1-sexies della legge 24 luglio 2018, n. 89. 5. Competono altresi' ai comuni le attivita' istruttorie eventualmente delegate ai sensi dell'art. 3, comma 4-bis del decreto-legge.