Art. 12 Verifiche a campione e controlli 1. Sulle domande di concessione del contributo certificate dai professionisti abilitati, presentate ai sensi della presente ordinanza, le verifiche e i controlli sono preventivi e successivi alla concessione del contributo. Le verifiche ed i controlli delle domande di contributo relative agli interventi previsti dalla presente ordinanza sono svolti in via preventiva ai sensi dell'art. 12-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge. Gli Uffici speciali provvedono al controllo di cui al presente comma, mediante procedura informatica basata sulla generazione di una lista di numeri casuali, della lunghezza pari alla approssimazione per intero superiore alla percentuale del venti per cento delle domande di contributo presentate nel mese precedente. 2. Le verifiche successive al rilascio del provvedimento di concessione del contributo, di cui alla presente ordinanza, sono svolte con cadenza mensile dagli Uffici speciali, mediante verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi ai sensi dell'art. 12, comma 5 del decreto-legge, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il dieci per cento dei decreti di concessione dei contributi. Le verifiche di cui al presente comma sono svolte nella stessa misura anche a fine lavori, sulla certificazione del direttore lavori che attesta la regolare esecuzione delle opere ed il ripristino dell'agibilita'. Ove possibile, anche al di fuori dei casi precedenti, gli Uffici speciali procedono comunque a controlli e verifiche prima della conclusione dei lavori, assumendo i relativi provvedimenti o segnalando al comune le eventuali irregolarita'. 3. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i quali e' stato concesso il finanziamento, il vice Commissario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite. 4. Gli Uffici speciali provvedono alle verifiche ed ai controlli necessari per: a) la conformita' dell'intervento alle previsioni di progetto ed al contributo concesso; b) la rispondenza delle tipologie di materiali impiegati con riferimento a macro-voci (opere strutturali, opere non strutturali, finiture connesse, impianti), tenuto conto del valore dell'opera. Gli Uffici speciali possono provvedere a verificare la rispondenza delle opere eseguite alle previsioni contenute nel progetto anche con prove o sondaggi da effettuarsi da parte del direttore dei lavori, qualora dal controllo eseguito ai sensi del precedente periodo emergano indicazioni univoche e concordanti sulla mancanza dei requisiti richiesti. 5. Le verifiche ed i controlli da parte del comune sulla SCIA edilizia o il permesso di costruire sono svolte ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 5. Nel corso dei controlli espletati ai sensi del precedente comma 4, non rilevano le difformita' di lieve entita' inferiori alla tipologia di lavori classificati come manutenzione straordinaria, ai sensi dell'art. 3, lett. b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, che non aumentano le superficie e non incidono sugli interventi di carattere strutturale dell'edificio. La conformita' delle varianti diverse da quelle precedentemente indicate deve essere certificata con SCIA dal direttore dei lavori nella dichiarazione di fine lavori, ai sensi degli articoli 22 e 22-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.