Art. 12 
 
 
                        Verifiche a campione 
                             e controlli 
 
  1. Sulle domande di  concessione  del  contributo  certificate  dai
professionisti  abilitati,  presentate  ai   sensi   della   presente
ordinanza, le verifiche e i controlli sono  preventivi  e  successivi
alla concessione del contributo. Le verifiche ed  i  controlli  delle
domande  di  contributo  relative  agli  interventi  previsti   dalla
presente ordinanza sono svolti in via preventiva ai  sensi  dell'art.
12-bis,  comma  3,  primo  periodo,  del  decreto-legge.  Gli  Uffici
speciali provvedono al controllo di cui al presente  comma,  mediante
procedura informatica basata sulla generazione di una lista di numeri
casuali,  della  lunghezza  pari  alla  approssimazione  per   intero
superiore alla percentuale del  venti  per  cento  delle  domande  di
contributo presentate nel mese precedente. 
  2.  Le  verifiche  successive  al  rilascio  del  provvedimento  di
concessione del contributo, di  cui  alla  presente  ordinanza,  sono
svolte con cadenza mensile dagli Uffici speciali, mediante  verifiche
a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto
di concessione dei contributi ai sensi  dell'art.  12,  comma  5  del
decreto-legge, previo sorteggio dei beneficiari  in  misura  pari  ad
almeno il dieci per cento dei decreti di concessione dei  contributi.
Le verifiche di cui al presente comma sono svolte nella stessa misura
anche a fine lavori, sulla certificazione del  direttore  lavori  che
attesta  la  regolare  esecuzione  delle  opere  ed   il   ripristino
dell'agibilita'.  Ove  possibile,  anche  al  di   fuori   dei   casi
precedenti, gli Uffici speciali  procedono  comunque  a  controlli  e
verifiche prima della conclusione dei lavori,  assumendo  i  relativi
provvedimenti o segnalando al comune le eventuali irregolarita'. 
  3. Qualora dalle predette verifiche emerga che  i  contributi  sono
stati concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero  che  gli
interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i quali  e'  stato
concesso il finanziamento, il vice Commissario dispone l'annullamento
o  la  revoca,  anche  parziale,  del  decreto  di  concessione   dei
contributi e provvede a richiedere la  restituzione  delle  eventuali
somme indebitamente percepite. 
  4. Gli Uffici speciali provvedono alle verifiche  ed  ai  controlli
necessari per: 
      a) la conformita' dell'intervento alle previsioni  di  progetto
ed al contributo concesso; 
      b) la rispondenza delle tipologie di  materiali  impiegati  con
riferimento a macro-voci (opere strutturali, opere  non  strutturali,
finiture connesse, impianti), tenuto conto del valore dell'opera. Gli
Uffici speciali possono provvedere a verificare la rispondenza  delle
opere eseguite alle previsioni contenute nel progetto anche con prove
o sondaggi da effettuarsi da parte del direttore dei lavori,  qualora
dal controllo eseguito  ai  sensi  del  precedente  periodo  emergano
indicazioni univoche  e  concordanti  sulla  mancanza  dei  requisiti
richiesti. 5. Le verifiche ed i controlli da parte del  comune  sulla
SCIA edilizia o il permesso di costruire  sono  svolte  ai  sensi  di
quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno
2001, n. 380. 
      5. Nel corso dei controlli espletati ai  sensi  del  precedente
comma 4, non rilevano le difformita' di lieve entita' inferiori  alla
tipologia di lavori classificati come manutenzione straordinaria,  ai
sensi  dell'art.  3,  lett.  b)  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n.  380/2001,  che  non  aumentano  le  superficie  e  non
incidono sugli interventi di carattere strutturale dell'edificio.  La
conformita' delle varianti diverse da quelle precedentemente indicate
deve essere certificata con  SCIA  dal  direttore  dei  lavori  nella
dichiarazione di fine lavori, ai sensi degli articoli 22 e 22-bis del
decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.