Art. 13 
 
 
                        Priorita' istruttorie 
 
  1. Gli Uffici speciali, esclusivamente per gli interventi di cui al
comma 1 dell'art. 12-bis del decreto-legge, definiscono gli elenchi A
e B di cui al comma 2 dello stesso  art.  12-bis,  sulla  base  delle
liste   generate   automaticamente   dalla   procedura    informatica
conseguenti alle conformi dichiarazioni contenute  nelle  domande  di
contributo. 
  2.   L'istruttoria   degli   elenchi   A   e    B    e'    condotta
contemporaneamente. 
  3. L'istruttoria di ciascuno degli elenchi di cui alle lettere A  e
B e'  effettuata  sulla  base  delle  priorita'  stabilite  dall'art.
12-bis, comma 2, del decreto-legge, rispettivamente, alle lettere  a)
e b). All'interno della stessa priorita' e' garantita  la  precedenza
in relazione al numero di protocollo della domanda  di  contributo  e
delle varianti in corso d'opera per le  quali  il  professionista  e'
ricorso alla SCIA. 
  4.  Gli  Uffici  speciali  determinano  inoltre  le  modalita'   di
organizzazione delle attivita' istruttorie secondo le disposizioni di
cui al comma 1-bis dell'art. 12-bis nonche' di quelle di cui all'art.
12 del decreto-legge, ivi  comprese  quelle  pendenti  alla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  ordinanza,  al  fine   di   non
pregiudicare i diritti acquisiti conseguenti al numero di  protocollo
delle singole domande di contributo. 
  5. In ogni caso le  domande  presentate  ai  sensi  della  presente
ordinanza devono essere verificate nei termini indicati dalla legge e
dai precedenti articoli 5 e 6.