Art. 13 Priorita' istruttorie 1. Gli Uffici speciali, esclusivamente per gli interventi di cui al comma 1 dell'art. 12-bis del decreto-legge, definiscono gli elenchi A e B di cui al comma 2 dello stesso art. 12-bis, sulla base delle liste generate automaticamente dalla procedura informatica conseguenti alle conformi dichiarazioni contenute nelle domande di contributo. 2. L'istruttoria degli elenchi A e B e' condotta contemporaneamente. 3. L'istruttoria di ciascuno degli elenchi di cui alle lettere A e B e' effettuata sulla base delle priorita' stabilite dall'art. 12-bis, comma 2, del decreto-legge, rispettivamente, alle lettere a) e b). All'interno della stessa priorita' e' garantita la precedenza in relazione al numero di protocollo della domanda di contributo e delle varianti in corso d'opera per le quali il professionista e' ricorso alla SCIA. 4. Gli Uffici speciali determinano inoltre le modalita' di organizzazione delle attivita' istruttorie secondo le disposizioni di cui al comma 1-bis dell'art. 12-bis nonche' di quelle di cui all'art. 12 del decreto-legge, ivi comprese quelle pendenti alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, al fine di non pregiudicare i diritti acquisiti conseguenti al numero di protocollo delle singole domande di contributo. 5. In ogni caso le domande presentate ai sensi della presente ordinanza devono essere verificate nei termini indicati dalla legge e dai precedenti articoli 5 e 6.