Art. 14 Modifiche all'ordinanza commissariale n. 16 del 3 marzo 2017 1. All'art. 6 dell'ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Partecipano alle riunioni della conferenza regionale: il Presidente della regione - vice Commissario o il suo delegato e, in ragione della decisione oggetto della conferenza e della loro competenza per materia e territoriale, i rappresentanti del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i rappresentanti degli enti parco, delle altre amministrazioni dello Stato, della regione e delle altre amministrazioni regionali, delle province e delle altre amministrazioni provinciali, dei comuni e delle altre amministrazioni comunali nonche' il dirigente dell'Ufficio speciale per la ricostruzione competente o un suo delegato.» b) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: «8-bis. La partecipazione alla Conferenza regionale costituisce dovere d'ufficio».