Art. 14 
 
 
                Modifiche all'ordinanza commissariale 
                       n. 16 del 3 marzo 2017 
 
  1. All'art. 6 dell'ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017, sono apportate
le seguenti modifiche: 
      a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. Partecipano alle riunioni della conferenza regionale:  il
Presidente della regione - vice Commissario o il suo delegato  e,  in
ragione  della  decisione  oggetto  della  conferenza  e  della  loro
competenza per materia e territoriale, i rappresentanti del Ministero
dei beni e delle attivita' culturali e  del  turismo,  del  Ministero
dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare  e  del
Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  i  rappresentanti
degli enti parco, delle  altre  amministrazioni  dello  Stato,  della
regione e delle altre amministrazioni  regionali,  delle  province  e
delle altre amministrazioni provinciali, dei  comuni  e  delle  altre
amministrazioni comunali nonche' il dirigente  dell'Ufficio  speciale
per la ricostruzione competente o un suo delegato.» 
      b) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: 
        «8-bis.   La   partecipazione   alla   Conferenza   regionale
costituisce dovere d'ufficio».