Art. 16 Piattaforma informatica 1. Tutte le domande, le certificazioni, le attestazioni e i documenti richiesti devono essere presentati in modalita' digitale attraverso la piattaforma informatica della struttura commissariale, sono sottoscritti digitalmente dal professionista e/o dai soggetti legittimati e caricati nella configurazione della stessa piattaforma, quali allegati alla domanda di contributo. 2. Il Commissario straordinario, con provvedimenti propri, implementa la piattaforma informatica con gli strumenti tecnologici piu' adeguati ai fini della semplificazione delle procedure e del calcolo con criteri uniformi del contributo. 3. Gli Uffici speciali assicurano la piu' ampia assistenza ai professionisti incaricati per gli adempimenti previsti dalla piattaforma informatica. 4. Il Commissario straordinario acquisisce le richieste motivate di modifiche alla piattaforma informatica che pervengono da parte delle associazioni dei portatori di interesse e dalle categorie professionali, e provvede ad implementarla con cadenza semestrale previa valutazione di ammissibilita' delle istanze medesime.