Art. 16 
 
 
                       Piattaforma informatica 
 
  1. Tutte  le  domande,  le  certificazioni,  le  attestazioni  e  i
documenti richiesti devono essere presentati  in  modalita'  digitale
attraverso la piattaforma informatica della struttura  commissariale,
sono sottoscritti digitalmente dal professionista  e/o  dai  soggetti
legittimati e caricati nella configurazione della stessa piattaforma,
quali allegati alla domanda di contributo. 
  2.  Il  Commissario  straordinario,   con   provvedimenti   propri,
implementa la piattaforma informatica con gli  strumenti  tecnologici
piu' adeguati ai fini della semplificazione  delle  procedure  e  del
calcolo con criteri uniformi del contributo. 
  3. Gli Uffici speciali  assicurano  la  piu'  ampia  assistenza  ai
professionisti  incaricati  per  gli   adempimenti   previsti   dalla
piattaforma informatica. 
  4. Il Commissario straordinario acquisisce le richieste motivate di
modifiche alla piattaforma informatica che pervengono da parte  delle
associazioni  dei  portatori   di   interesse   e   dalle   categorie
professionali, e provvede ad  implementarla  con  cadenza  semestrale
previa valutazione di ammissibilita' delle istanze medesime.