Art. 17 
 
 
                       Ulteriori disposizioni 
 
  1. Il  livello  operativo  per  l'edificio  danneggiato,  approvato
definitivamente   dall'Ufficio   speciale   della   ricostruzione   e
comunicato ai  soggetti  legittimati,  non  puo'  essere  soggetto  a
modifiche. 
  2. Resta ferma la  possibilita'  da  parte  del  professionista  di
chiedere la determinazione preventiva del livello operativo ai  sensi
dell'art. 6-bis delle ordinanze nn. 13 e 19 del 2017. 
  3. Per gli interventi sugli edifici ubicati in aree interessate  da
dissesti idro-geo-morfologici,  la  presentazione  della  domanda  di
contributo mediante le procedure di cui alla  presente  ordinanza  e'
subordinata  all'acquisizione  delle  autorizzazioni  di   cui   agli
articoli 22 dell'ordinanza n. 19 del 2017 e 14-bis dell'ordinanza  n.
13 del 2017. 
  4. Nel caso di edifici interessati  da  ordinanze  di  inagibilita'
emesse sulla base di schede AeDES con esito B o C,  in  relazione  ai
quali i soggetti legittimati assumano la sussistenza di danni  gravi,
la presentazione della domanda di contributo mediante le procedure di
cui  alla  presente   ordinanza   e'   subordinata   all'acquisizione
dell'autorizzazione al miglioramento sismico di cui all'art. 2, comma
4, dell'ordinanza n. 19 del 2017. 
  5. Le ordinanze commissariali emesse  con  riferimento  alle  Norme
tecniche sulle costruzioni NTC 2008  si  intendono  aggiornate  senza
necessita' di ulteriori precisazioni.