Art. 17 Ulteriori disposizioni 1. Il livello operativo per l'edificio danneggiato, approvato definitivamente dall'Ufficio speciale della ricostruzione e comunicato ai soggetti legittimati, non puo' essere soggetto a modifiche. 2. Resta ferma la possibilita' da parte del professionista di chiedere la determinazione preventiva del livello operativo ai sensi dell'art. 6-bis delle ordinanze nn. 13 e 19 del 2017. 3. Per gli interventi sugli edifici ubicati in aree interessate da dissesti idro-geo-morfologici, la presentazione della domanda di contributo mediante le procedure di cui alla presente ordinanza e' subordinata all'acquisizione delle autorizzazioni di cui agli articoli 22 dell'ordinanza n. 19 del 2017 e 14-bis dell'ordinanza n. 13 del 2017. 4. Nel caso di edifici interessati da ordinanze di inagibilita' emesse sulla base di schede AeDES con esito B o C, in relazione ai quali i soggetti legittimati assumano la sussistenza di danni gravi, la presentazione della domanda di contributo mediante le procedure di cui alla presente ordinanza e' subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione al miglioramento sismico di cui all'art. 2, comma 4, dell'ordinanza n. 19 del 2017. 5. Le ordinanze commissariali emesse con riferimento alle Norme tecniche sulle costruzioni NTC 2008 si intendono aggiornate senza necessita' di ulteriori precisazioni.