Art. 18 Disposizioni transitorie e finali 1. Le SCIA edilizie e le domande di contributo, ai sensi della presente ordinanza, possono essere presentate dopo quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza. 2. Le domande gia' in corso di istruttoria possono essere ripresentate, nei modi e per gli effetti previsti dalla presente ordinanza, fino alla data di comunicazione della determinazione dell'importo del computo metrico ritenuto congruo anteriore al decreto di concessione. Gli Uffici speciali comunicano lo stato dell'istruttoria, su richiesta dell'interessato, ai fini delle conseguenti valutazioni. Sono fatti comunque salvi gli atti, le autorizzazioni comunque denominate ed i pareri gia' acquisiti nel corso dell'istruttoria. 3. Le richieste di contributo gia' in corso di istruttoria per le quali non venga ripresentata la domanda ai sensi del comma 2, continuano ad essere esaminate nei termini e con le modalita' di cui alle specifiche ordinanze commissariali cui i singoli interventi fanno riferimento.