Art. 18 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
                              e finali 
 
  1. Le SCIA edilizie e le domande  di  contributo,  ai  sensi  della
presente ordinanza, possono essere presentate  dopo  quindici  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza. 
  2.  Le  domande  gia'  in  corso  di  istruttoria  possono   essere
ripresentate, nei modi e per  gli  effetti  previsti  dalla  presente
ordinanza, fino  alla  data  di  comunicazione  della  determinazione
dell'importo  del  computo  metrico  ritenuto  congruo  anteriore  al
decreto di concessione.  Gli  Uffici  speciali  comunicano  lo  stato
dell'istruttoria,  su  richiesta  dell'interessato,  ai  fini   delle
conseguenti valutazioni. Sono  fatti  comunque  salvi  gli  atti,  le
autorizzazioni comunque denominate ed i  pareri  gia'  acquisiti  nel
corso dell'istruttoria. 
  3. Le richieste di contributo gia' in corso di istruttoria  per  le
quali non venga  ripresentata  la  domanda  ai  sensi  del  comma  2,
continuano ad essere esaminate nei termini e con le modalita' di  cui
alle specifiche ordinanze  commissariali  cui  i  singoli  interventi
fanno riferimento.