Art. 2 
 
 
             Titoli abilitativi dell'intervento edilizio 
               e domanda di concessione del contributo 
 
  1. Agli interventi edilizi della ricostruzione privata si applicano
le norme del decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,
n.  380,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia edilizia», in quanto compatibili con  quanto
disposto dal decreto-legge. 
  2. Ai fini della disciplina dei  procedimenti  di  concessione  dei
contributi, degli interventi edilizi e dei controlli, di cui all'art.
12-bis del decreto-legge, non trovano  applicazione  le  disposizioni
delle ordinanze in materia di titoli abilitativi e contributi, e  dei
relativi  procedimenti  di  rilascio,  nelle  parti  in  contrasto  o
incompatibili con la presente ordinanza. 
  3. La piattaforma informatica indica le modalita' operative  per  i
procedimenti di cui ai commi precedenti ai fini dell'attuazione degli
interventi edilizi disciplinati dalla presente ordinanza.