Art. 2 Titoli abilitativi dell'intervento edilizio e domanda di concessione del contributo 1. Agli interventi edilizi della ricostruzione privata si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia», in quanto compatibili con quanto disposto dal decreto-legge. 2. Ai fini della disciplina dei procedimenti di concessione dei contributi, degli interventi edilizi e dei controlli, di cui all'art. 12-bis del decreto-legge, non trovano applicazione le disposizioni delle ordinanze in materia di titoli abilitativi e contributi, e dei relativi procedimenti di rilascio, nelle parti in contrasto o incompatibili con la presente ordinanza. 3. La piattaforma informatica indica le modalita' operative per i procedimenti di cui ai commi precedenti ai fini dell'attuazione degli interventi edilizi disciplinati dalla presente ordinanza.