Art. 3 
 
 
                  Limiti di importo delle procedure 
                         di semplificazione 
 
  1.  Le  procedure  di  semplificazione   ed   accelerazione   della
ricostruzione  privata  disciplinate  dalla  presente  ordinanza   si
applicano  a  tutti  gli  interventi  di   riparazione,   ripristino,
adeguamento sismico e ricostruzione anche  previa  demolizione  degli
immobili privati  per  i  quali  il  costo  convenzionale,  al  netto
dell'I.V.A., determinato con certificazione dal  professionista,  sia
pari o inferiore a: 
      a) euro 600.000,00, per gli interventi di immediata riparazione
per il rafforzamento locale degli edifici residenziali  e  produttivi
che presentano danni lievi; 
      b) euro 2.000.000,00, per  gli  interventi  di  ripristino  con
miglioramento o adeguamento sismico o di  nuova  costruzione  per  le
abitazioni o le attivita' produttive che presentano danni gravi; 
      c) euro 7.500.000,00, per gli interventi  unitari  volontari  o
obbligatori.