Art. 3 Limiti di importo delle procedure di semplificazione 1. Le procedure di semplificazione ed accelerazione della ricostruzione privata disciplinate dalla presente ordinanza si applicano a tutti gli interventi di riparazione, ripristino, adeguamento sismico e ricostruzione anche previa demolizione degli immobili privati per i quali il costo convenzionale, al netto dell'I.V.A., determinato con certificazione dal professionista, sia pari o inferiore a: a) euro 600.000,00, per gli interventi di immediata riparazione per il rafforzamento locale degli edifici residenziali e produttivi che presentano danni lievi; b) euro 2.000.000,00, per gli interventi di ripristino con miglioramento o adeguamento sismico o di nuova costruzione per le abitazioni o le attivita' produttive che presentano danni gravi; c) euro 7.500.000,00, per gli interventi unitari volontari o obbligatori.