Art. 4 Compiti del professionista 1. In relazione ai procedimenti di cui al comma 1 dell'art. 12-bis del decreto-legge, il professionista, che assume la qualita' di persona esercente un servizio di pubblica necessita' ai sensi dell'art. 29, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, assevera e attesta sotto la propria responsabilita', ad ogni effetto di legge: a) la conformita' edilizia del progetto attraverso la presentazione della SCIA, ai sensi del capo III, titolo II, Parte I del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 o, ove occorrente, della domanda di rilascio del permesso di costruire, ai sensi del Titolo II, Parte I del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 o del titolo unico ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010; b) la conformita' urbanistica dell'intervento proposto, attraverso: 1. copia dell'ultimo titolo edilizio del fabbricato oggetto dell'intervento, comunque risultante per atto pubblico ovvero un'attestazione, sulla base del modello indicato all'art. 15 della presente ordinanza, che la costruzione dell'edificio e' anteriore alla data del 1° settembre 1967 o del 17 agosto 1942 per gli immobili edificati nei centri abitati ove all'epoca prescritto un titolo edilizio; 2. nulla osta, autorizzazioni e atti di assenso, comunque denominati, rilasciati direttamente al professionista o al titolare dell'intervento che ne fa richiesta alle Autorita' competenti in presenza di vincoli di ogni natura, anche idrogeologici, relativi all'esecuzione dei lavori sull'edificio danneggiato dal sisma, o richiesta di convocazione della Conferenza regionale, ai sensi dell'art. 12-bis, comma 1, del decreto-legge; 3. attestazione, secondo quanto previsto dall'art. 15 della presente ordinanza, dell'ufficio comunale competente da cui risulti che il fabbricato non e' soggetto a procedimenti sanzionatori o a domande di sanatoria o condono edilizio. L'attestazione deve essere rilasciata da parte dell'ufficio comunale competente nel termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda, decorso il quale la domanda si intende assentita; 4. scheda di conformita' urbanistica attestante la legittima preesistenza dell'edificio danneggiato, ai sensi dei precedenti punti 1. e 3., e l'assenza di vincoli urbanistici di inedificabilita' assoluta dell'area; c) l'importo del contributo concedibile determinato nei limiti del costo ammissibile, con le modalita' previste dalle ordinanze commissariali, provvedendo ad attestare la congruita' dell'importo dell'intervento e la coerenza dello stesso con gli elaborati tecnici del progetto presentato, comunque non superiore ai costi parametrici nei limiti previsti dall'art. 6 del decreto-legge e dalle ordinanze vigenti, fatti salvi i maggiori costi per lavori di miglioria in accollo del richiedente, anche tramite bonus fiscali previsti per legge; d) l'utilizzabilita' dell'edificio alla data degli eventi sismici, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge e delle previsioni indicate dall'ordinanza n. 90/2020 con riferimento agli edifici collabenti; e) ogni altro requisito espressamente indicato nei modelli e negli schemi indicati nella piattaforma informatica della struttura commissariale. 2. La domanda di contributo e la SCIA edilizia, secondo gli schemi ed i modelli indicati nella piattaforma informatica, sono presentate dai soggetti legittimati mediante la procedura informatica a tal fine predisposta dal Commissario unitamente alla documentazione e alle dichiarazioni di cui alle lett. a), b), c) e d) ed e) del precedente comma 1, per gli adempimenti degli Uffici speciali per la ricostruzione, per quanto concerne la competenza sul contributo, e degli uffici comunali, per quanto concerne la competenza sui titoli edilizi. 3. Gli Uffici speciali per la ricostruzione e gli uffici comunali procedono, in autonomia e parallelamente, all'istruttoria e all'adozione dei provvedimenti di competenza, assicurando la massima collaborazione reciproca, al fine di evitare ogni aggravio procedimentale, nel rispetto dei principi di semplificazione, efficienza, efficacia ed economicita' dell'azione amministrativa.