Art. 4 
 
 
                     Compiti del professionista 
 
  1. In relazione ai procedimenti di cui al comma 1 dell'art.  12-bis
del decreto-legge, il  professionista,  che  assume  la  qualita'  di
persona  esercente  un  servizio  di  pubblica  necessita'  ai  sensi
dell'art. 29, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n.
380 del 2001, assevera e attesta sotto la propria responsabilita', ad
ogni effetto di legge: 
      a)  la  conformita'  edilizia  del   progetto   attraverso   la
presentazione della SCIA, ai sensi del capo III, titolo II,  Parte  I
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380  o,
ove occorrente, della domanda di rilascio del permesso di  costruire,
ai sensi del Titolo II, Parte I  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380  o  del  titolo  unico  ai  sensi
dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  160  del
2010; 
      b)  la  conformita'   urbanistica   dell'intervento   proposto,
attraverso: 
        1. copia dell'ultimo titolo edilizio del  fabbricato  oggetto
dell'intervento,  comunque  risultante  per  atto   pubblico   ovvero
un'attestazione, sulla base del modello indicato  all'art.  15  della
presente ordinanza, che la  costruzione  dell'edificio  e'  anteriore
alla data del 1° settembre 1967 o del 17 agosto 1942 per gli immobili
edificati nei centri  abitati  ove  all'epoca  prescritto  un  titolo
edilizio; 
        2. nulla osta, autorizzazioni e  atti  di  assenso,  comunque
denominati, rilasciati direttamente al professionista o  al  titolare
dell'intervento che ne fa  richiesta  alle  Autorita'  competenti  in
presenza di vincoli di ogni  natura,  anche  idrogeologici,  relativi
all'esecuzione dei lavori  sull'edificio  danneggiato  dal  sisma,  o
richiesta  di  convocazione  della  Conferenza  regionale,  ai  sensi
dell'art. 12-bis, comma 1, del decreto-legge; 
        3. attestazione, secondo quanto previsto dall'art.  15  della
presente ordinanza, dell'ufficio comunale competente da  cui  risulti
che il fabbricato non e' soggetto a  procedimenti  sanzionatori  o  a
domande di sanatoria o condono edilizio. L'attestazione  deve  essere
rilasciata da parte dell'ufficio comunale competente nel  termine  di
trenta giorni dalla presentazione della domanda, decorso il quale  la
domanda si intende assentita; 
        4. scheda di conformita' urbanistica attestante la  legittima
preesistenza dell'edificio danneggiato, ai sensi dei precedenti punti
1. e 3., e  l'assenza  di  vincoli  urbanistici  di  inedificabilita'
assoluta dell'area; 
      c) l'importo del contributo concedibile determinato nei  limiti
del costo ammissibile, con  le  modalita'  previste  dalle  ordinanze
commissariali, provvedendo ad attestare  la  congruita'  dell'importo
dell'intervento e la coerenza dello stesso con gli elaborati  tecnici
del progetto presentato, comunque non superiore ai costi  parametrici
nei limiti previsti dall'art. 6 del decreto-legge e  dalle  ordinanze
vigenti, fatti salvi i maggiori costi  per  lavori  di  miglioria  in
accollo del richiedente, anche tramite  bonus  fiscali  previsti  per
legge; 
      d)  l'utilizzabilita'  dell'edificio  alla  data  degli  eventi
sismici, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge e  delle  previsioni
indicate dall'ordinanza  n.  90/2020  con  riferimento  agli  edifici
collabenti; 
      e) ogni altro requisito espressamente indicato  nei  modelli  e
negli schemi indicati nella piattaforma informatica  della  struttura
commissariale. 
  2. La domanda di contributo e la SCIA edilizia, secondo gli  schemi
ed i modelli indicati nella piattaforma informatica, sono  presentate
dai soggetti legittimati mediante la procedura informatica a tal fine
predisposta dal Commissario unitamente  alla  documentazione  e  alle
dichiarazioni di cui alle lett. a), b), c) e d) ed e) del  precedente
comma  1,  per  gli  adempimenti  degli  Uffici   speciali   per   la
ricostruzione, per quanto concerne la competenza  sul  contributo,  e
degli uffici comunali, per quanto concerne la competenza  sui  titoli
edilizi. 
  3. Gli Uffici speciali per la ricostruzione e gli  uffici  comunali
procedono,  in  autonomia   e   parallelamente,   all'istruttoria   e
all'adozione dei provvedimenti di competenza, assicurando la  massima
collaborazione  reciproca,  al  fine   di   evitare   ogni   aggravio
procedimentale,  nel  rispetto  dei  principi   di   semplificazione,
efficienza, efficacia ed economicita' dell'azione amministrativa.