Art. 5 Contenuti della SCIA edilizia 1. Negli interventi disciplinati dalla presente ordinanza, la SCIA edilizia, ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e' costituita dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere a) e b) e d) dell'art. 4, e dagli elaborati progettuali richiesti. 2. La presentazione della SCIA edilizia, ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, con le autorizzazioni e gli atti di assenso, comunque denominati, eventualmente necessari, consentono l'inizio dei lavori dopo trenta giorni dalla presentazione, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n 380 del 2001. Entro tale termine gli uffici comunali, in carenza dei presupposti, possono adottare motivati provvedimenti di divieto di avvio dell'attivita' e richiedere integrazioni e regolarizzazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 3. Il termine di inizio dei lavori e' differito al momento della concessione del contributo ai sensi e nei termini del successivo art. 6. 4. Gli interventi realizzati ai sensi del decreto-legge rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 17, comma 3, lett. d), decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.