Art. 5 
 
 
                    Contenuti della SCIA edilizia 
 
  1. Negli interventi disciplinati dalla presente ordinanza, la  SCIA
edilizia, ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto del  Presidente
della Repubblica n. 380 del 2001, e' costituita  dalla  presentazione
dei documenti di cui alle lettere a) e b) e d) dell'art. 4,  e  dagli
elaborati progettuali richiesti. 
  2. La presentazione della SCIA edilizia, ai sensi dell'art. 22  del
decreto del Presidente della Repubblica  n.  380  del  2001,  con  le
autorizzazioni  e  gli  atti   di   assenso,   comunque   denominati,
eventualmente necessari, consentono l'inizio dei lavori  dopo  trenta
giorni dalla presentazione, ai  sensi  dell'art.  23,  comma  1,  del
decreto del Presidente della Repubblica n 380 del  2001.  Entro  tale
termine gli uffici comunali,  in  carenza  dei  presupposti,  possono
adottare motivati provvedimenti di divieto di avvio dell'attivita'  e
richiedere integrazioni  e  regolarizzazioni,  ai  sensi  e  per  gli
effetti dell'art. 19, comma 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  3. Il termine di inizio dei lavori e' differito  al  momento  della
concessione del contributo ai sensi e nei termini del successivo art.
6. 
  4. Gli interventi realizzati ai sensi del  decreto-legge  rientrano
nella fattispecie prevista dall'art. 17, comma 3, lett.  d),  decreto
del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.